Legge penale di guerra?

Legge penale di guerra?

La legge penale codifica l’annientamento personale del suo destinatario;
con la incarcerazione (che lo introduce in cubicoli che gli tolgano ogni facoltà, animale e umana,  talora l’esistenza, che, nella “incarcerazione per sepoltura” detta 41 bis, è un mistero inesplicato),   ne attua, meticolosamente, l’ annientamento;

per cui, essa, con bella astuzia intertemporale, ha accoppiato carcere e pena corporale, contro la storia che aveva escogitato il primo a superamento “umanitario” della seconda (la quale, peraltro, sopravvive al primo, allorchè, perdurando, quale indelebile marchio d’infamia, sul corpo dello scarcerato, lo perseguita fino alla tomba);

ora, essendo, l’annientamento personale, nella estensione che gli assegna la “generalità” della sua fonte, evento e scopo della guerra, non della pace, della relazione al nemico, non all’amico (o ad altri), la legge penale muove guerra (pur a non alta intensità), ai suoi destinatarii;

e poiché, per lo più, entro essa, l’illecito è anche lecito, il vietato è anche permesso, il  male è anche bene (“prelievo mafioso” e prelievo fiscale, appropriazione comune e “appropriazione” bancaria, spaccio comune e “spaccio” di Stato, strage comune e strage di Stato…), ed i primi (termini, di quegli opposti) hanno a destinatario il popolo, i secondi, i suoi “istitutori”, la legge penale muove guerra al popolo;

d’altronde il suo ciclo vitale è “automatico”, dalla emanazione alla applicazione:
snodato dalla categoria giuridica del dovere, esso comanda, gli atti che prevede (ordini, delle “autorità”, adempimenti d’essi), come fossero atti militari (anche l’avvio processuale del ciclo applicativo, la azione penale, peraltro, è obbligatorio: art. 112 cost);
la legge penale è, dunque, legge sostanzialmente militare;

ma anche formalmente, è militare, se la applicano organismi militari (carabinieri, guardia di finanza) o paramilitari (polizia di stato); organismi per giunta a comando unico e personale, esteso all’intero territorio nazionale (talora extranazionale), e del quale gli organismi “civili” “apicali”, quelli dei Ministeri (Difesa, Economia, Interno) sono puramente mimetici, trucchi di parvenze non militari, fatui esornatori di “civilità”, del sistema (di fatti, a parte che la direzione civile di un comando militare è funzionalmente militare, l’organismo civile, comunque, è sottoposto a quello militare, se da esso mutua forza, tecnica e modo);

peraltro, agli organismi militari è assegnata, nel processo (di applicazione della legge) penale, la ricerca delle condizioni dell’annientamento personale, sia prima che dopo l’intervento del magistrato (del pubblico ministero);
per di più, essi hanno facoltà proprie, per attribuzione (finanche) della Costituzione, di togliere o di limitare le libertà della persona (art 13), del suo domicilio (art. 14), della (riservatezza della) sua corrispondenza (art. 15), di circolazione nel territorio nazionale (art. 16), di riunione (art. 17), di associazione (art. 18), di stampa (art. 21)….hanno cioè facoltà di compiere arresti fermi  perquisizioni intercettazioni…
facoltà proprie, dicevasi, cioè del tutto indipendenti da autorizzazioni od ordini del magistrato;

magistrato, quindi, essenzialmente ricettore dell’opera loro, e, perciò, suo pressoché mero trasmettitore, al processo (di applicazione della legge) penale;
e che comunque, a sua volta, quando intervenga, ordinando od autorizzando, svolge un comando militare, dirigendolo a forze militari, anzi “dispone (ndo) direttamente” di queste (“della polizia  giudiziaria”: art. 109 Cost);
per cui i suoi ordini, le sue autorizzazioni, in “forma giudiziaria”, travestono veri e propri comandi militari, che d’altronde, per i loro destinatarii, provengono da (veri e propri) comandanti militari (i quali, per giunta, portano la divisa, una toga nera ornata di cordoni argentati o dorati);

e magistrato che, quando intervenga emettendo giudizi o pronunce (da “giudice”), i quali  intercalano un ciclo applicativo a carattere militare, compie necessariamente atti militari;
d’altronde anche a questo magistrato obbedisce la polizia giudiziaria (art. 109 cit), egli, peraltro, dispone direttamente l’annientamento, comandando la incarcerazione, ed il suo mantenimento, al quarto (dei tre predetti) organismo paramilitare, la polizia penitenziaria ( che ha il suo organismo  apicale, “civile” nel Ministero della Giustizia);

dunque, un ciclo oggettivamente soggettivamente funzionalmente giuridicamente, militare, quello della applicazione della legge penale, dalla sua emanazione;
d’altronde, è costantemente segnato da imprigionamenti a mezzo di forza armata, trabocca quindi di “prigionieri di guerra”;

ma, la legge penale, è legge militare di guerra soltanto dalla emanazione alla applicazione, o lo è anche dalla formazione? Il Parlamento, che la fa, e impartisce ordini militari ai comandi ed ai sottocomandi militari sopra visti, esplica comando militare a sua volta?

(a parte che i comandi e i sottocomandi predetti, avendo colonizzato il Parlamento, legiferano surrettiziamente, in proprio), l’organismo legislativo che codifichi l’annientamento è senz’altro militare (e “bellico”), e comunque è tale quando lo comandi ad organismi militari;
e, che il Parlamento faccia anche leggi civili, o altre, “di pace”, non toglie che faccia leggi, militari, di guerra (le suddette);

ora, quale è la natura di uno Stato che, dalla legislazione alla esecuzione (sia governativa che magistratuale, “giurisdizionale”) di un suo prodotto (normativo), predisponga organismi militari di annientamento (della popolazione)?
quella di uno Stato civile, di uno Stato militare?

uno Stato complesso, stratificato e multifunzionale, che, tra altri, abbia quegli organismi, per di più aventi il maggiore potere dell’uomo sull’uomo, il potere, supremo, di “vita o di morte”, non potrebbe non essere (al meno anche) uno Stato militare;

e poiché, quel potere, è “assoluto” (nulla di fatti limita o regola la opzione, legislativa o esecutiva, dell’annientamento personale), assoluto è lo Stato che lo contenga (tale pur se lo fosse in un solo ambito funzionale), quale potere, d’altronde, senza antagonisti, né interni (l’avvocatura, la più  ovviamente votata all’antagonismo, è per lo più coagonista), né esterni (l’apparato “massmediatico” nazionale ne è l’apologeta inesausto);
peraltro, contemporaneamente, è il potere del lusso, del lucro, del fasto, per i suoi organismi, giacchè in “gloriosa” attività istituzionale di guerra;

d’altronde, la celebre Carta del 1948, lo ha costituito, unitamente allo Stato, e di fatti lo prevede e lo regola minutamente:
agli artt 25 e 27 disegna che ognuno possa essere “punito”, con “pene” o con “misure di sicurezza” (per un fatto che sia stato previsto come reato), e non esclude che, esse, possano arrecare qualunque  afflizione, e comunque, rinviando (implicitamente) alla legge della incarcerazione (di cui sopra), o della custodia e del ricovero (la incarcerazione, in forme di “misure di sicurezza”, dei “socialmente pericolosi”, sani o infermi di mente), include l’annientamento;
per ciò, pacati termini da pratiche correzionali, da correzionalismi (miranti alla emendazione nella preservazione del soggetto), quelli, della Costituzione (e delle leggi inferiori), come “punito”,  “pene”, “misure di sicurezza”, sono eufemismi (o imposture moraleggianti);
essi, in effetti, implicano annientamento;

così che se, per art 27, le pene non potrebbero “consistere in trattamenti contrari al senso di umanità”, dovrebbero “tendere alla rieducazione del condannato”, non potrebbero dare morte…
se la Carta, cioè, porrebbe limiti alla punizione, che, modalmente, non potrebbe disumanarsi,  effettualmente, dovrebbe rieducare, e non potrebbe uccidere, tuttavia:
il secondo limite è abbattuto dalla impossibilità della rieducazione per annientamento, il terzo,   dalla immanenza al carcere di un quantità (bellica) di morti: circa centocinquanta all’anno (negli ultimi anni, su una popolazione, prevalentemente giovane, di circa sessantacinquemila individui ), delle quali circa ottanta per omicidii “mediati” (dalla pressione della sottoposizione), “involontari” ma prevedibili e prevenibili, le restanti in apparente forma di suicidii;
il primo limite è seppellito dalle macerie degli altri;

singolare tragitto, quello della legge penale, ieri nacque a mitigare e a regolare la potenza di annientamento degli autocrati d’ogni risma istituzionale, oggi se ne è investita, perfino con la Carta, per Costituzione, se tutti gli organismi, militari e paramilitari, della sua formazione e della sua applicazione, sono stati lì (vd passim) , minutamente predisposti.
SS 28 12 2011                                                                                                                            P.Diaz

…“concussione”, “prostituzione”, “giudizio immediato”, per la magistratura…


Il “giudizio immediato” circola, nel codice processuale, insieme al “giudizio direttissimo”, sulla variante al tracciato che porta la “azione penale” (l’unica, tra le “azioni” istituzionali, che umilii l’accusato davanti la opinione pubblica prima di una condanna, e, dopo, ne incarceri gli avanzi dalle antecipazioni “cautelari”, per esclusiva mano del “pubblico ministero”, autocrate dunque, sovraneggiante su moltitudini), al giudizio di un giudice, in “udienza preliminare”, di fronte la difesa (a “riparare”, prima che sia troppo tardi, l’accusato in pezzi) ;
giudizio, sulla “azione penale”, mai visto prima, nella storia dell’Italia unita (e inunita), sorprendente scatto d’orgoglio della “giurisdizione”, sul “giudiziario”, innescato dalla volontà parlamentare, a dispetto, mai tollerato, del “pubblico ministero” (nel codice neonato, quello della “procura presso il tribunale”, non della “procura presso la pretura”, esonerato, da quel giudizio e, per ciò, non avente facoltà l’ “immediato”, perché non troppo “malefico”; poi, egli sarà destituito, insieme al pretore, perché non abbastanza “malefici”, dal primo, e dal suo tribunale, continuando a godere dell’esonero pur gerendo ben più gravi maleficii) ;
dunque, nel codice, la variante verso l’ “immediato” (solo per ciò tale, il giudizio, cioè, non “mediato” da pre-giudizio, sulla azione che lo spinga) ha estraordinarie condizioni :
che sia “prova” “evidente”, del reato e del reo; che sia stato compiuto, o tentato, l’interrogatorio, dell’accusato, sui fatti che la integrerebbero, per contraddire ad essi; che non siano decorsi novanta giorni dalla formulazione dell’accusa (a riprova, temporale, della superfluità di più lunghe “indagini preliminari”);

e, nel “giudizio direttissimo”, che sia flagranza (oppure “confessione”), del reato e del reo…

“prova evidente” è più che “fonte di prova” (ciò che prelude la prova), nel dizionario (che raccoglie entrambe) dei mezzi cognitivi delle “indagini preliminari”:

poichè “prova”, forma un sapere verificativo di una congettura…

poichè “evidente”, lo forma pianamente, palesemente;

“flagranza”, è lo “stato” fenomenico, del reato e del reo, sensorialmente (senza riflessione razionale, cioè) apprendibile, “documentalmente” formativo di un sapere (subito) assertivo;

per ciò, “prova evidente” e “flagranza”, riconoscibili subitaneamente, surrogano il giudizio sulla azione penale, poichè a priori la “garantiscono”…

dunque, solo la “azione penale” che abbia quei presupposti potrebbe sottrarsi al giudizio preliminare, nessun’altra….

per ciò, contro esso, sale presto, dal “pubblico ministero”, il primo attacco, alla “prova evidente”:

l’aggettivo è sciolto, semanticamente, nel sostantivo, affinché, questo, non designi altro che la prova qualunque, per qualunque mezzo (testimoniale o documentale), per qualunque grado (diretta, sul reato o sul reo, indiretta, su un fatto che porti ad essi),

finanche per la “fonte di prova” (corrispondentemente è sciolta in centottanta giorni la durata delle “indagini preliminari”, sia pure “solo” quando l’accusato sia “in custodia cautelare”, quasi sempre, cioè, in cerca d’essa…);

attacco simmetrico e sincronico ad altro, alla prova “flagrante”, autoapparente, confusa in quella testimoniale o altrimenti indiretta (benché eteroapparenti), e ciò malgrado conducente l’accusato a “giudizio direttissimo”…

attacco presto seguito dal secondo, al requisito, per il “giudizio immediato”, dell’interrogatorio (compiuto o tentato), dell’accusato, sui fatti integranti la “prova evidente”, confuso a qualunque interrogatorio, compiuto o tentato (finanche l’ “interrogatorio di garanzia”, per l’accusato ferito nella sfera personale, che voglia disputare di ciò), perfino antecedente l’avvento di quei fatti, dunque incontraddicibili con esso;

attacco presto seguito dal terzo, sistemico, la acquisizione (non disagevole invero…) della malleveria dei giudici (anzitutti del “gip”, “giudice” “per”, non “del”, “le indagini preliminari”: a funzione non dissimile, dunque, da quella del “pubblico ministero, pseudogiudice, già organicamente, peraltro, dall’ “ufficio per le indagini preliminari”, propenso alla malleveria), per la abolizione del giudizio sulla azione penale, per la conquista della ingiudicabilità d’essa;

e così:

benche sia giuridicamente indubitabile che, prova evidente e contraddittorio su essa, siano requisiti della azione penale senza giudizio preliminare:

che, quando manchino, sia dalla legge disposta nullità della azione penale, ex art. 178.1.b) c) cpp:

…b) perchè è nulla la azione che eluda quel giudizio in assenza dei requisiti;

…c) perchè è nulla la azione che eluda l’attesa, dall’accusato, di quel giudizio;

e che, con ciò, gli impedisca di contraddire (preliminarmente) ad essa ( benché già leda propri diritti costituzionali, all’integrità personale e patrimoniale, innocenza);

glielo impedisca, per giunta, spingendolo a precipitose scelte, di “giudizi alternativi” all’ “immediato”, l’ “abbreviato” (interamente “ipotecato” dalle prove di accusa), il “patteggiamento” (che condanna a vita senza processo…),

“giudizi”, oramai platealmente, “consigliati”, all’accusato, da spaventosi incrementi penali, non solo “edittali” (anche “giudiziari”: fin dodici anni di reclusione per alcune “palpazioni sessuali”, di alcune sentenze, garantite dalla denuncia di un fanciullo..), nei più vari “reati”, opportunamente “dissuadenti” dal processo che non prometta “saldi” con “sconti” di un terzo… (pur se li mantenga solo “contabilmente”, “prededucendoli”, slealmente, nella quantificazione della “pena base”…);

giudizi spudoratamente inquisitori, “alternativi” finanche a sé stessi (nel “patteggiamento”, dove manca addirittura formalmente, nell’ “abbreviato”, dove potrebbe darsi solo formalmente), trascriventi rese senza condizioni, dell’accusato, alla menomazione permanente della sua integrità personale, pur se vietate perfino dal “diritto civile” (art. 5)…

benchè sia giuridicamente indubitabile tutto ciò (dicevasi):

quando l’accusato, lo eccepisse, davanti al “gip”, o al “giudice immediato”, o al “giudice abbreviato”, non avrebbe risposta diversa da quella preparata dal primo e dal secondo attacco, quale frutto puntuale del terzo:

“prova” sempre e comunque “evidente”, interrogatorio sempre e comunque fatto o tentato ( tutto sempre e comunque “a posto”);

e se impugnasse, l’accusato, quella risposta, in Appello o in Cassazione (se insistesse a difendersi “nel”, in vece che “dal”, processo: ignorando o incurando che, questo, ha da tempo incastonato il proprio esito nel proprio’esordio, e gli uffici del primo (i suddetti), in quello (il “pubblico ministero”) del secondo:

per l’Appello, la impugnazione sarebbe “rigettata”, per la Cassazione sarebbe “inammissibile”: secondo il “costume”, straripante, del rifiuto a priori, del “giudizio di legittimità”, della omissione ostentata dell’atto relativo, secondo “autocassazione”, della “Suprema Corte” (eccetto che nella propria, gratificante, “burocrazia”);

ma quale sarebbe l’oggetto della prova evidente nel processo a Berlusconi?

il reato di “concussione” (per iniziare, dichiara oggi anche un “gip”, dopo il “pm”) …

che, tuttavia, sarebbe evidente solo per le mutilazioni infertegli, dalla magistratura intenta ad acconciarselo…

esso, nella legge (e nella prima giurisprudenza rispettosa d’essa, quella fascista “incredibilmente”), è composto:

da un agente pubblico (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) che, abusando del suo potere o della sua qualità, con ciò “intimorendo” (emanando “metus”), costringa o induca, taluno, a promettere o a dare, “denaro od altra utilità” (quanto, comunque, costui giuridicamente non dovrebbe);

dunque:

una “condotta”, di reato, complessa, ove costrizione od induzione ne sono (solo) parte, ove l’uso oltre il limite giuridico, l’abuso, del potere o della qualità, ne è altra parte, e, ad un tempo, parte della precedente (connotandosi vicendevolmente), ove, costrizione ed induzione, sono, dunque, dopo condotte (anzi parti della “condotta”), eventi, esse stesse (dell’abuso del potere o della qualità), a loro volta, causativi d’altro, dell’”evento”, di “concussione” (di taluno), a sua volta ancora, condotta esso stesso, del concusso, che prometta o che dia, denaro od altra utilità (evento-condotta, dunque, la “concussione”, simmetrico alla condotta-evento, della “costrizione” od “induzione”); condotta, del concusso, inoltre, a forma variante (giacchè “eterogena”, se evento della costrizione, “autogena”, se evento della induzione)…

tutti “elementi del reato”, quelli or visti, posti anche a limite del potere di accusa e di condanna, cioè di offesa (personale patrimoniale sociale), dell’accusato o del condannato, del quale le istituzioni politiche del passato godettero incondizionatamente, prima dell’avvento della legge penale (quella “popolare”, del ceto, storico, dell’accusato e del condannato, della controistituzione “parlamentare”), sorta appunto a contenerlo….
ebbene, nella “giurisprudenza” odierna la complessità della concussione è stata ridotta alla “rubrica”, basta che un agente pubblico (peraltro è dubitabile che sia pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio chi, come l’accusato milanese, sia incarnato in un organo anzitutto “politico”, poi “amministrativo”, dubitabile che non lo sia solo quando esplichi funzione o servizio amministrativo, ex artt. 357, 359 cp) “contatti” qualcuno per avere qualcosa (che giuridicamente non potrebbe avere) perchè si abbia “concussione”, benche nulla, se non quel contatto, tra essi, sia stato (della “fattispecie legale”);
tanto che, il decreto del gip milanese che ha disposto l’ “immediato”, accredita l’imputazione che indugia ad aggettivare il comportamento dell’accusato come “indebito”, ad evocare elementi (c.d. di “antigiuridicità speciale extrapenale” ), del tutto estranei alla “fattispecie” (che ha già i suoi, penali ed extrapenali, nell’abuso del potere o della qualità), con ciò non preoccupandosi di nascondere imperizia giuridica…
e così, è integrato per via “interpretativa”, il codice, con parareati, con sagome di altri reati, secondo la strategia, giudiziaria, del raddoppio della estensione del “penale”, di quella del potere di accusa e di condanna, di offesa (finale) dell’accusato o del condannato;
per di più, nel caso della concussione del processo milanese, non si comprende che cosa sarebbe stato promesso o dato, dal “concusso”, che, essendo egli agente pubblico, promettendo o dando quanto giuridicamente non avrebbe potuto, al “concutente”, non sia reato (al meno di abuso d’ufficio ex art. 323 cp);
e, per ciò, non si comprende perché non sia stato, il “concusso”, avviato a processo, pur se per assolverlo, quando avesse commesso, il reato, per costrizione o per induzione (artt. 46, 48 cp), del “concussore”;
come non si comprende perché, dato quel reato, di abuso d’ufficio, e l’ovvio concorso di chi avesse costretto o indotto (artt. citt.), a commetterlo, costui non sia stato processato per esso, in vece che per concussione;
mentre si comprende come, da ciò, possa venire l’idea che, la concussione, provvidenzialmente dissolvendo la reità, per abuso di ufficio, del “concusso”, riproponga la dissoluzione della corruzione del corruttore (art. 321 cp), nell’ormai “plurisecolare” scambio, simoniaco, con l’inquirente ( delazione per impunità), mediante il trucco del processo al corrotto, non per corruzione (“passiva”: artt. 318, 319 cp) ma per “concussione”;
talchè di due autori di reato di corruzione, entrambi parimenti punibili, l’uno cessa di esserlo quale simulato concusso, l’altro continua ad esserlo quale simulato concussore ( ma ad esserlo tre volte tanto: da quattro a dodici anni di reclusione, nella indifferenza perfetta del simulatore, il “pubblico ministero”, come del “giudice”, pur detto “bouche de la lois”);
orbene, tutta la realtà della concussione, fattuale e giuridica, sopra (appena) intravista, era evidente, nella “prova” della magistratura milanese? o, inevidente (perfino sul punto dell’abuso del potere o della qualità…), e, anzi, (a sua volta), inevidenziatrice, dissimulatrice, della simulazione giuridica?
altrettanto per il reato di “atti sessuali” col prostituto minorenne:
che non è chi, abitualmente (la prostituzione, d’altronde, è abituale tanto quanto le, e per le, condotte di induzione favoreggiamento sfruttamento…, e altre, di cui sia oggetto) ceda, il suo corpo, o, abitualmente, riceva denaro od altra utlità, ma chi venda, il suo corpo, per denaro od altra utilità…
e, chi, tal “commercio”, abbia ben davanti la sua volontà e la sua mente, tanto quanto deve averlo la volontà e la mente del “pagante”, giacchè se quello ricevesse quanto questo desse non pagando ma ripagando, grato o riconoscente o prodigo, o per debito morale o per vanto, non comunque per quel “commercio”, come quello non sarebbe prostituto, questo non ne sarebbe prostitutore (insomma, nulla, sarebbe, della incredibile “fattispecie morale”, che, invero, solo la ipocrisia berlusconiana avrebbe potuto, non avrebbe potuto non, per mimetizzarsi, introdurre nell’ordinamento giuridico, dopo quattromila anni di storia della prostituzione, nella prima metà dei quali i prostitutori, ne erano consacrati)….
ebbene che cosa, della “fattispecie” (appena) intravista, era evidente, nella “prova” della magistratura milanese, inevidente essendo stato, perfino (nella ridda delle declinazioni orali o documentali), l’età di “Ruby”?
pietro diaz

sorelle d’italia

elaborazione di cristina guglielmiThe after bunga bunga vagheggiavo fiumi di donne manifestanti per strada, in corteo che le comprendesse tutte, d’ogni colore e bellezza, in un gigantesco mercato umano, con tanto di saldi, offerte speciali, due al prezzo di una e simili amenità; in avvio del corteo le strafighe a reggere lo striscione con su scritto a lettere cubitali “se la vuoi la paghi”; poi il fiume di donne che finisce in ine, (veline letterine meteorine) a sgolarsi su “l’utero e mio e me lo vendo io” (evoluzione della gestione rivendicata negli anni 70 resa necessaria dalle nuove strategie di mercato), a seguire la mezza età e le meno dotate, improvvisamente consapevoli di avere tra le gambe un capitale fruttifero, in un canto liberatorio “bunga bunga per tutte”; infine le pensionate, fuori mercato con giuste rivendicazioni pensionistiche per averla data, una vita, senza un euro;

in ogni camera da letto una autentica rivoluzione: donne consapevoli del proprio valore, avvolte in una nuvola di “eau de ne touche pas”, al grido mai più gratis, avrebbero sbattuto in faccia a un uomo permanente o temporaneo, attonito (meglio se del centro destra), un listino prezzi, dal toccata e fuga (a poche centinaia di euro) a un’ora alla diavola (giustamente di prezzo maggiore), da adattarsi opportunamente, al mutevole bilancio familiare; per i periodi di crisi (dal giorno 12 del mese per i dipendenti e tra un co e l’altro per gli autonomi) ci si potrebbe sbizzarrire con ricette più economiche: minuti aglio e peperoncino;  cosce gratinate flambè, rosolatine della casa; purchè sempre rigorosamente a pagamento;
da ogni finestra di ogni angolo d’Italia sotto una federa con su scritto in vari colori “meno male che silvio non c’è e ci fà”, opportunamente assicurati da un punto sartoriale in cui siamo maestre, magnifici perizoma ghepardati segno inequivocabile del nuovo status, evoluzione immancabile di un ventennio del libero mercato.
E invece, IN VECE, udite udite, l’intellighentia di sinistra, ti organizza una grande manifestazione a difesa della dignità delle donne (in realtà solo di alcune) che scarsamente consapevoli di possedere lo strumento della più efficace controinformazione al regime pretendono, ancora, di darla gratis;
se si fosse colta l’occasione, un popolo inferocito di uomini, così educato e aizzato da donne consapevoli, avrebbe invaso il palazzo e LUI che tanto ha già pagato, avrebbe potuto, finalmente, godere. 

teresa pes

Giustizia: anno 2011, il carcere dopoCristo

Giustizia: anno 2011, il carcere dopoCristo

di Adriano Sofri

La Repubblica, 19 gennaio 2011

Alessandro Margara lo chiama “il carcere dopo Cristo”: non dopo la nascita, dopo la sparizione. 2010: 66 suicidi, 1134 tentati suicidi, 5603 atti di autolesionismo. Questo è un racconto umoristico. Non l’ho inventato io, io lo trascrivo.

Non l’ha inventato nessuno: le stesse autorità competenti, anche quando sono perverse (in genere sono solo vuote) non hanno tanta fantasia. Dunque: i detenuti in Italia sono 70 mila. Capienza ufficiale: 44 mila.Descrizione della situazione nelle parole delle autorità competenti: “Pazzesca”, “Invivibile”, “Illegale”, “Tortura” e simili. Se siete un detenuto, o una suora di carità, vi cadono le braccia: come si fa a prendersela con uno scandalo carcerario di cui i titolari, dalle circolari ministeriali alle dichiarazioni di magistrati direttori educatori medici e sindacati di polizia, parlano con un tale disgusto? La Gazzetta Ufficiale riproduce a intervalli regolari titoli manzoniani: “Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare la situazione di emergenza conseguente all’eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale”. Cioè? Niente. Cioè, escogitare un facsimile di legge e chiamarla “svuota carcere”.

In vigore da metà dicembre, dice che chi ha una pena residua inferiore a un anno, può scontarla a domicilio. La pena inferiore a un anno è irrisoria, e vuol dire, naturalmente, che entro un mese o due o un anno al massimo quei detenuti saranno comunque liberi. La legge dice poi che ne sono esclusi i detenuti per una vasta gamma di reati più gravi.

Poi dice che per trascorrere lo scampolo di pena in detenzione domiciliare (che non è la libertà, ma una pena, spesso invisa: per esempio quando significa infliggere ai propri famigliari l’ansia e la vergogna di visite di controllo a tutte le ore di giorno e notte) bisogna avere un domicilio idoneo, verificato tale dagli assistenti sociali, oltre che l’assenso dei famigliari.

Condizione che esclude già un larghissimo numero di stranieri, dunque più o meno la metà dei detenuti interessati. Poi dice che i magistrati, cui sono inoltrate le pratiche dai direttori del carcere, devono valutare se ci siano ragioni ostative alla concessione (pericolosità sociale, rischio di fuga…).

Poi dice che i detenuti assegnati alla pena a domicilio, se commettessero l’infrazione di “allontanamento dai domiciliari” (portare fuori il cane, sedere con le vicine a filare sui gradini, arrivare alla farmacia dell’angolo, avviarsi al primo fiume per buttarsi di sotto) la pagherebbero non più, come nell’evasione ordinaria, con una pena da sei mesi a un anno, bensì con una pena da un anno a sei. Poco fa, a Firenze, un detenuto a domicilio albanese, non sopportando più il vicino di pianerottolo e volendo evitare guai, uscì di casa per andarsi a riconsegnare a Sollicciano: fermato per strada e condannato per evasione.

Nonostante tutta questa fabbricazione escludente e intimidatoria, un certo numero di detenuti chiedono effettivamente di usufruirne. Ebbene, ecco, dopo il primo mese di attuazione (così “Radio carcere”, che ha interpellato i magistrati competenti) il numero di detenuti effettivamente usciti in cinque regioni importanti: Lombardia: 12; Emilia Romagna: 2; Toscana: 15; Lazio: 30; e Campania: 34 (le due ultime cifre sono auspici, più che fatti). Totale: 93, su 32 mila 900 detenuti in quelle cinque regioni, alcune delle quali sono fra le più efficienti e “aperte”. Nel carcere cagliaritano di Buoncammino, il direttore spiegava a Natale che grazie alla legge era uscito un (1) detenuto; altri tre no, due sardi e un tunisino, “perché non sapevano dove andare”.

Questo è già abbastanza comico. Ma, si dirà, un mese è poco per valutare. Però di questo passo se i detenuti sono sotto l’anno e non si impiccano prima, usciranno liberi, “raggiunto il fine pena nelle more dell’istruttoria”. È già chiaro comunque che le uscite saranno di gran lunga inferiori ai nuovi ingressi in carcere, il cui aumento ininterrotto non è dovuto a un incremento della criminalità (che, anzi, si riduce) ma alle leggi riempi – carcere, come la Fini – Giovanardi sulla droga, la Bossi – Fini sull’immigrazione clandestina, e il capolavoro, la (ex) Cirielli sulla recidiva, che ha fatto tabula rasa di ogni duttilità risocializzante del carcere, perché la gran maggioranza dei piccoli pesci che incappano nello strascico carcerario sono recidivi per definizione. (A parte gli statisti nelle interviste sull’infanzia, conoscete qualcuno che si sia fatto una volta sola?) La (ex) Cirielli, fiore di un delirio demagogico sulla “sicurezza”, sbarra a tripla mandata i cancelli sui disgraziati che le altre leggi scaraventano in galera, escludendoli dalle pene alternative.

Disperato, il ministero, che la votò, non sa come uscirne, e magari punto anche lui qualche volta – chissà, la notte di Natale – da un turbamento per i suicidi e le morti innaturali di due o trecento detenuti all’anno, ricorre alla pena a domicilio per l’ultimo anno, che rimette in gioco (il gioco dell’oca) i recidivi dei reati minori. Una piccola e derisoria toppa a un buco grosso come una voragine. Attenzione però: come avvertono gli assistenti sociali e i magistrati che aspettano le loro relazioni, la verifica dell’esistenza e l’idoneità (!) del domicilio carica gli assistenti di un lavoro in più a detrimento di quello, già soverchiante, che compete loro per le pratiche ordinarie. Col risultato paradossale di inceppare il disbrigo delle concessioni di pene alternative a detenuti che vi avrebbero titolo normale, indipendente da questa legge dal nome pittoresco di svuota – carceri.

Che cosa fare dunque, di fronte a una condizione carceraria “demenziale”, “invivibile”, “illegale”, “una tortura”? Niente. Abrogare le proprie leggi tanto sbandierate, non si può, tutt’al più aggirarle con un piccolo sotterfugio. Di indulto non si può parlare più dal 2006, dopo aver danzato alla canzonetta dei criminali messi in libertà, così da aver paura di integrare l’indulto con l’amnistia, che non avrebbe liberato nessuno ma avrebbe sgomberato processi diventati superflui, che ancora si celebrano per dichiararli nulli. Le condizioni delle galere dovrebbero inquietare tutti i cittadini, anche quelli che immaginano, buon per loro, di non poterci finire mai.

E dovrebbero almeno consigliare, anche ai cinici, di accorgersi quale partita politica vi si giochi. La fanatica campagna contro l’indulto segnò, che lo si ammetta o no, il primo e irrimediato colpo al governo Prodi e al centrosinistra, in una delle ricorrenti sepolture di quel fenomenale Berlusconi. Che ne fu dissepolto anche allora non da un proprio talento, ma da uno spettacolare autolesionismo – l’eterolesionismo del vicino di banco – del centrosinistra.

La demagogia di allora si servì dell’allarme su Previti e altri mostri per sobillare gli spiriti forcaioli. Previti era già comodamente a casa sua, e ci aggiunse la Caritas. Gli stessi crociati di allora hanno appena inveito contro “l’indulto mascherato” o “l’insulto” della leggina dell’ultimo anno, la “svuota carceri”, di cui ho appena illustrato i connotati. Previti non c’entra, né Vallanzasca, né io, né l’ingegner Scaglia. C’entrano quei 70 mila, senza faccia, senza nome – se non nelle statistiche sui decessi – con la loro branda a castello e il loro fornelletto da sniffare e da farsi il caffè, prima che gli tolgano anche quello.

Stalking al candidato


Stalking al candidato, col parere (in proposito) richiestogli all’esame per avvocato…
[Tizio, in passato fidanzato di Caia, non accettando la fine della relazione sentimentale decisa dalla donna, e desideroso di continuare ad incontrarla, iniziava a seguirne sistematicamente gli spostamenti quando Caia usciva per andar al lavoro ovvero per attendere alle ordinarie attività quotidiane].
lungo la strada la molestava, cercando di fermarla e di parlarle…iniziava
altresì a farle continue telefonate…ad inviarle sms telefonici contenenti generiche minacce di danno alle cose, finalizzate ad ottenere una ripresa delle frequentazione tra i due…
le condotte moleste e persecutorie avevano inizio nel novembre 2008
Così, incongruamente:
davanti all’arte delle quaestiones, quella di porre una questione, che chieda, dando una premessa minore (un fatto), quale sia la premessa maggiore (la legge o la disposizione di legge relativa), in cerca di una o più conseguenze,
(che chieda) perché sia essa e non altra o altra ancora, come il collegamento d’esse meglio vada fatto (insomma una questione che enuclei attendibilmente la abilità tecnica dell’interrogato…)

(così, incongruamente) esordisce il “parere motivato in materia regolata dal codice penale”, che chiede al “candidato”… di “illustrare la o le fattispecie configurabili nel caso di specie, con particolare riguardo alla tematica della successione delle leggi penali nel tempo e agli istituti del reato abituale e continuato….”;

chiedendogli di riferire le “fattispecie configurabili” “nel caso di specie” (con ciò, doppiando la parola “specie”, disattento, oltre alla cacologia, all’offuscamento semantico del termine “fattispecie”, benché cruciale nella teoria del diritto),
(di riferire) cioè le premesse maggiori, eppure prefigurate, in una formulazione, delle minori, che adopera il verbo “molestava” (palesemente tratto dall’art. 660 cp), o il sostantivo “minacce di danno” (palesemente tratto dall’art. 612 cp, benché, questo, enunci “minacce” al singolare, in vero), delle premesse maggiori, con l’effetto della confusione linguistica di queste in quelle, del fallimento dello scopo stesso della questione, quale “prova d’esame”;

e di fatti subito le amalgama, il “parere”, le due premesse, in una sola frase: “condotte moleste e persecutorie
la quale risponde alla quaestio già al momento della positio, la quale, quindi, nemmeno distingue tra domande e risposte, e nemmeno capisce che non sono domande quelle che contengano risposte;

anzi neppure sa fare (oltre non sapere che non deve fare) l’amalgama, il “parere”, perché, se esso conterrebbe “molestava”…della premessa minore, non conterrebbe “minacce”…, della stessa
o, se la contenesse nelle “condotte… persecutorie” al “novembre 2008”, anticiperebbe l’avvento di queste, che saranno legiferate (in vero come “atti persecutori”: il “parere” insiste a mostrarsi verbalmente casual) soltanto il 23 febbraio 2009 (DL n 11);

con la implicazione che le parole della legge, segno della vigenza d’essa nel tempo proprio, sono senza tempo, sarebbero usabili anche in quello in cui non vigesse, ciò benché si dovrebbe discernere tra leggi vigenti e non vigenti, e anzi, di “successione di leggi nel tempo”, delle parole delle leggi nel tempo (cioè, niente di meno, della normatività loro intertemporale);

quindi, oltre che ignorare, il “parere”, la distinzione tra fatti (“seguirne sistematicamente gli spostamenti..cercando di fermarla e di parlarle, fa(cendo) continue telefonate…”) e fattispecie (quelle in artt. 660, 612 citt, eventualmente 612 bis cp), tra premesse minori e maggiori (distinzione scolastica, nella teoria del diritto), ignora quella tra fattispecie e (disposizioni di) leggi (relative), in immancabile sincronia;

sincronia, tra esse, non meno che tra “..gli istituti …del reato abituale e continuato”,che avrebbero (a loro volta) assunto fatti e fattispecie, secondo il “parere…”;

che tuttavia persiste nell’amalgamare quanto maneggi, come se i due “reati” fossero amalgamabili, essendo ben differenti, e comunque essendo solo il secondo, “istituto” della legge (in art. 81.2 cp, e nelle varie disposizioni che lo regolano: prescrizione etc…), non il primo, ignoto, ad essa, benché noto alla prassi (che di esso, in vero, riferisce pochissimo alla teoria);

e inoltre, solo il secondo interessando fatti e fattispecie del tempo antecedente (“23” febbraio 2009: supra), non anche il primo, essendo, i reati di molestia e di minaccia, autonomi, cioè, avvincibili in “reato continuato” (non “abituale”);

e solo il primo interessando fatti e fattispecie del tempo successivo (a quel giorno), essendo (semmai fossero, vd infra), i reati di molestia e di minaccia, avvincibili in “reato abituale” (non “continuato”);

come se i rapporti temporali, tra fatti fattispecie e leggi, fossero ignoti, al “parere”, tanto che, esso, pone “domande aperte”, incitanti a dissertazioni libere, piuttosto che legate alle applicazioni particolari su essi, che “domande chiuse” (tra le premesse cennate, integrate da quella, “massima”, dei due “istituti”);

ignoti parendo, peraltro, al “parere”, ancor prima, quegli “istituti”, sia come tali:
è “istituto giuridico” un complesso di norme raccolte da un principio o sottoprincipio assoggettante una materia o sottomateria, e integrante il “sistema giuridico” di un ordinamento o sottordinamento (con i suoi omologhi)
non è certamente tale una disposizione di legge, quella sul “reato continuato”, regolante (esclusivamente ) il calcolo della sanzione nel caso di concorso materiale di reati prefigurati da un “medesimo disegno criminoso” (semmai sarebbe tale il “concorso di reati”: artt. 71 ss cp, di cui quella disposizione e parte)
e non è certamente tale “il reato abituale”, che, a differenza di quello, non ha nemmeno una disposizione di legge, a prevederlo, e vaga, in cerca di quelle che, al meno analogicamente, potrebbero instradarlo (solo esemplificando: quali sono dies a quo e dies ad quem, di esso, in tema di prescrizione?)”, ed è quindi ben lungi dallo stare in “istituto”;

(ignoti parendo, quegli “istituti”, si diceva), sia come tali, sia, pur se non tali ( se solo dispositivo di calcolo della pena e genere di reato), nella capacità di assunzione di quei fatti e fattispecie, di molestia e di minaccia:
prima (di “23” febbraio 2009), solo (e semmai), questi, “reato continuato” (non anche “abituale”) dopo, né “reato continuato” né “abituale”( o, se tale in ipotesi: vd infra, non solo tale), giacchè, il fatto (multisussistente) di reato che contenga altri reati:
di “molestie” (il quale peraltro, così come esposto, nel “parere”, privo di, o con oscuro, “motivo”, benche questo sia costitutivo di fatto e fattispecie: “per petulanza o per altro biasimevole motivo”, sarebbe monco, certamente rispetto al tempo prima di quel giorno, ma anche rispetto a quello dopo esso, se si ritenga che la molestia entri intera nella fattispecie di “atti persecutori”: vd infra);
di “minacce”…
è fatto del “reato complesso” (art. 84 cp), non di altro;

e in effetti il reato di cui all’art. 612 bis cp contiene quello di minaccia e quello di molestia, se i verbi “minaccia” e “molesta” originano dai sostantivi “molestia” e “minaccia” (degli artt. 660, 612 citt.); potendo, senz’altro:
benché ai fatti (inerenti) siano annessi (vari) eventi ( aggiuntivi non sostitutivi, a quelli delle fattispecie proprie):
eventi di danno, non (più) solo di pericolo, alla fattispecie di minaccia, eventi di ulteriore danno a quella di molestia
e (benché) alle modalità “spaziali” (luogo pubblico e aperto al pubblico) o mediali (il telefono), di questa, siano annesse altre, comuni (sempre aggiuntive non sostitutive)
e benché le “condotte” debbano essere “reiterate”, cioè più d’una (la giurisprudenza si è precipitata a dire che ne basterebbero due) perché, avendosi la quantità (pur minima) d’esse, in fattispecie (come sovente accade, in altre che, come questa, evochino “atti”: es. in art. 609 bis cp), non si avrebbe “reato abituale”
giacchè il compito tecnico (“dogmatico”) d’esso, è quello di dare estensione materiale, modale, ad una “azione” affinché acquisisca estensione (dis)valoriale, per meglio proteggere il bene giuridico (che la raffigurabilità dell’offesa al minimo atto potrebbe turbare di più: es. nella fattispecie in art. 572 cp)
quanto poi eccedesse il minimo della “condotta”, parimenti non costituirebbe “reato abituale”, “reitera”(tivo) per costituirsi (come fatto di reato), non se già costituito (l’eccesso modificherebbe soltanto la “gravità” del reato, quella misurata dalla escursione sanzionatoria edittale curata dall’art. 133.1 1) cp: cioè, indipendentemente dalle circostanze in art. 59 ss cp);

con particolare riguardo alla tematica della successione delle leggi penali nel tempo”: la formula è talmente succinta, priva di flessioni verso qualsiasi delle numerose specie del(la) tema(tica), da risultare spietata (per l’interrogato, lasciato in totale incertezza), e incomprensibile in ( non meno, forse, che incomprendente di) quanto chieda:
se di successione creatrice (art. 2.1 cp: sarà reato quanto prima non lo era), di successione abolitrice (art. 2.2: non sarà reato quanto prima lo era), di successione “abrogatrice” (art. 2.2.: sarà reato differente da quello che era: es.: per disposizione di legge speciale già generale, o viceversa), o di successione modificatrice (art. 2.4. : sarà reato quanto prima lo era, ma la sua punizione o scriminazione o estinzione o qualunque variazione extra precetto sarà differente, benché non retroagendo, se sfavorevole, al fatto-reato precedente)
di ciò, la formula, nulla (nemmeno) adombra… così, forse, dopo la inadeguatezza queritiva, manifestando, del “parere”, quella responsiva;

e fallisce, di fatti, tutte le suddescritte specie…

tanto più quella, di successione modificatrice (art, 2.4. cit), intorno alla quale pare aggirarsi credula e insipiente, allorché segnala che “Caia…dapprima cambiava alcune delle proprie abitudini di vita….”:
evento del reato (della legge) seguente (il “23” febbraio…, legge che tuttavia lo ha espresso col verbo “alterare”, al solito manipolato a libito dal “parere”)
ravvisato tuttavia “dapprima”, nei reati, di molestia e minaccia, della legge precedente (come, del resto, le “condotte..persecutorie [che] avevano inizio nel novembre 2008”, di cui sopra..)
quasi che, essi, potessero essere retroattivamente assunti dal “reato abituale” di “atti persecutori”, come pure anteattivamente sussumerlo, quasi che dovessero constare, d’ora innanzi sempre, d’esso…
nessuna delle quali (suddescritte specie), è ravvisabile in quella del (la legge del) reato di “atti persecutori” (in art. 612 bis cp)
perché quella più prossima ad essa, la successione creativa (art. 2.1: sarà reato quanto prima non lo era), pur contenendo “molestia” e “minaccia” (ex artt. 660, 612 cp), annettendo (dicevasi sopra) eventi e modalità vari, ha creato “reato complesso”, in aggiunta a (tutti) i reati preesistenti, a convivere con essi ferme le prerogative di ciascuno (non certo ad abolizione o abrogazione o modificazione di alcuno d’essi);
reato quindi assolutamente irretroattivo, ex art. 2.1 cp, in precetto e in sanzione e in quant’altro, che solo il “parere” siffatto ha (forse) potuto disconoscere..

In somma, una quaestio posita in modo tanto aberrato e aberrante, come quella osservata, non potrà disapprovare alcuna “solutio”, di alcun “candidato”…
se lo facesse non potrebbe non essere impugnata, per la più varia “illegittimità” …
pietro diaz

Fantasmagoria penalistica preelettorale

1. per art. 72.4 cost., in “materia….elettorale” (nazionale) deliberano “diretta”mente le Camere (cd: riserva di legge statale e di “assemblea”);
1.1 usurperebbe quel(la “esclusiva” di) potere legislativo, sovvertirebbe la legge costituzionale inerente, la deliberazione del Governo nella forma del “decreto legge” ex art. 77 cost;
2. per art. 122.1 cost, il “sistema di elezione” degli “organi della Regione (art. 121.1 cost) è deliberato “con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica…”;
2.1. quando, per tale accento, la deliberazione (in materia) fosse “ripartita” tra Stato e Regione, usurperebbe il potere legislativo di questa, sovvertirebbe la legge costituzionale inerente, la deliberazione esclusiva statale (tanto più, per quanto detto, se “governativa”);

3. è “legge di interpretazione autentica” quella che interpreti giuridicamente (cioè con forza normativa generale), non giudiziariamente (cioè con forza normativa particolare), una legge (o una o più disposizioni di essa);
3.1 è (legge di) “interpretazione” perchè agisce (con la forza suddetta) nella “interpretazione giudiziaria” (cioè “dei giudici”, che ritenga scorretta, nella, o in taluna, espressione di essa);
3.2 è (legge di interpretazione) “autentica”, perché ne (può essere ed) è autore (esclusivamente) chi sia stato (impersonalmente) autore della legge interpretanda;
3.3. soltanto per tali condizioni (di funzione e di autore) essa, diversamente da ogni altra legge, (può essere ed ) è retroattiva (può regolare i fatti e gli atti precedenti essa);
3.4 il “decreto legge” governativo in materia elettorale, se fosse stato “interpretativo” (in realtà fu creativo, già per le “sanatorie”, mai ricavabili per “intepretazione” della legge antecedente), non sarebbe stato “autentico” (tanto più rispetto alla legislazione regionale…);
3.4.1 usurpava dunque il potere (legislativo) di “interpretazione autentica”, sovvertiva la legge costituzionale (implicita, inerente: era esplicita, all’art. 73, nello Statuto del Regno d’Italia );
4. il “decreto legge” in questione, peraltro, se formalmente (atto) legislativo, era sostanzialmente (atto) giudiziario, perché puntava palesemente a regolare un caso concreto (non prima ma) dopo di esso e mentre era sotto giudizio, a modificane lo stato procedurale, nelle premesse di fatto e di diritto, nelle conclusioni (virtuali) da esse;
4.1 usurpando la funzione giudiziaria, mediante simulazione di funzione legislativa, mescolando l’una e l’altra contro la legge costituzionale della separazione di esse;
5. con le usurpazioni sopra esposte il Governo (nei suoi membri):
5.1 commetteva reato di “abuso d’ufficio”, secondo la descrizione che ne dà l’art. 323 cp, sia per la “violazione di… legge” (sulle “competenze”, sulle “funzioni” normative, proprie e altrui) che per il fatto di avvantaggiamento (di una parte elettorale) e di danneggiamento (della controparte);
5.2 commetteva reato di “concussione”, secondo la descrizione che ne dà l’art. 317 cp, perché induceva (infondendo timore della sua potestà:  c.d. metus publicae potestatis ) a “dare.. utilità”  elettorali ad una parte;
5.3 commetteva reato di “peculato”, secondo la descrizione che ne dà l’art. 314 cp, perché “allungava le mani” indebitamente sui “fondi” dei rimborsi elettorali;
5.4 li commetteva, congiuntamente o alternativamente, insieme a tutti color che fossero concorsi, nella formazione approvazione emanazione del “decreto legge”, secondo la descrizione che ne danno quelle disposizioni penali, accoppiate all’art. 110 cp;
6. con le sovversioni di leggi costituzionali sopra esposte il Governo (nei suoi membri):
6.1 commetteva reato di “attentato contro la Costituzione dello Stato”, secondo la descrizione che ne dà l’art. 283 cp (in verità esigente, oggi, nella condotta “diretta a mutare la Costituzione dello Stato, “atti violenti”, secondo la previdente, nell’anno 2006, interpolazione giuridica della precedente disposizione, dalla oramai solita “maggioranza parlamentare” );
6.2 commetteva (comunque, alternativamente) reato di “attentato alla Costituzione”, secondo la (a)descrizione che ne fà l’art. 90 cost. quando sia commesso (dal o) con il Presidente della Repubblica (l’attentato si avrebbe, secondo le voci dei Padri costituenti, nella semplice “violazione” delle leggi costituzionali, anche a tenore, in art. 91, del giuramento di investitura del Presidente della Repubblica: “ …di osservanza della Costituzione”; la questione, ulteriore, della pena di questo illecito, non prevista direttamente dall’art. 90 cit., e della sua distinguibilità da quello di “alto tradimento”, ugualmente lì previsto, può essere, qui tralasciata);
7. Persona che, d’altronde, seppure non avesse avvertito di commettere i reati sub 5, non parrebbe avere inavvertito di commettere l’illecito sub 6.2, se, come ha divulgato, escludendo “evidenti” incostituzionalità del decreto, ne ha incluso (ovviamente) “inevidenti”;
7.1 benchè, non inavvertito, sarebbe stato “costretto” (da minaccia del Capo del Governo) alla sua commissione (mediante “emanazione” del decreto): sarebbe, per ciò, non punibile (ove quell’illecito fosse reato), secondo la previsione che ne fa l’art. 46 cp;
7.1.1 ferma, ovviamente, la “punibilità” degli altri commettenti, poiché rispondono del “reato proprio” (che solo e da solo il Presidente della Repubblica potrebbe commettere, per art. 90 cost) i “partecipi” anche se l’autore non sia punibile (per qualunque causa), secondo la indicazione che ne dà il (sotto)sistema della responsabilità dei singoli concorrenti nel reato “collettivo” , posto negli artt. 110 ss cp. .

Arrestare il popolo…

arrestare_.jpgStonata dal naso più bugiardo, la voce più bugiarda, tra quelle cupamente salienti dalla trincea della associazione “antimafia”, ricordando con orgoglio l’esperienza giudiziaria vicina, benchè breve, traboccante di “sepolti vivi” nelle carceri italiane, disinibita, cadenzava, al microfono di una radio nazionale ossequiosamente diffonditrice, che la legge parlamentare del reato di associazione di tipo mafioso aveva compiuto una “rivoluzione copernicana”, nella strategia persecutoria delle mafie.
Implicando sibillinamente, per l’ignaro diffusore e l’incolto ascoltatore, che, mentre nell’antico “sistema tolemaico” il persecutore doveva comunque vedersela con reati (di omicidi, ferimenti, rapine, estorsioni, incendi, “attentati”), con le loro impervie fattualità, giuridico penali, le non meno impervie ascrivibilità (attribuzioni personali), giuridico processuali, impervietà rifiutanti facili e petulanti vaniloqui sostitutivi, reità “parlate”, non inverate; al contrario, nel “sistema copernicano”, che aveva scoperto la riducibilità del reato al reo, la sufficienza giuridica, penale e processuale, di questo, al persecutore bastava reperire uno stile di vita, individuale o collettivo, “di tipo mafioso”, un reo di ciò solo (di sè solo cioè), per avere il “reato”, e per seppellirlo, per seppellirne moltitudini.

Il “sistema”, d’altro canto, dava l’agio, ulteriore, di semplificare l’ascrizione “personale” dei vetusti reati fattuali ( di omicidio, di rapina….), avendo scoperto, ad un tempo, il “teorema” per cui, poiché in terra di mafia, nulla, tanto meno un reato dei suddetti, potrebbe avvenire senza che la mafia voglia, esso sarebbe divenuto “automaticamente” ascrivibile all’insieme, e a ciascuno, dei suoi membri.
Perfida e gaudente, invertiva perfino, la bugiarda, la direzione della storia penale, nel trapasso dei due sistemi, e la simbologia stessa dei loro nomi, giacchè il secondo di essi, il copernicano, in realtà, aveva accompagnato e comportato, con altri fattori culturali ovviamente, l’aggiunta, del reato al reo, il reo, esclusivamente quale e in quanto, autore di reato, all’inverso esatto del primo, il tolemaico, che in ciò, quindi, era stato rivoluzionato; a contenimento, se non ad espulsione, dei suoi orrori e anzi dell’orrore in sé, che esso era, Moloch sempiternamente ingurgitante creature umane (il peccatore l’eretico la strega l’oppositore il dissidente lo straniero), ree non d’altro che di sè stesse.
Vagheggiava Moloch, evidentemente, la bugiarda, la sua smodata potenza, per sè e per l’associazione, smaniosa di sottomettere, oltre gli individui, le moltitudini, vagheggiava di regnare, dal trono giudiziario.
Quella legge parlamentare (in art. 416 bis cp), tolemaica, anticopernicana, controriformatrice, divoratrice di umanità, d’altronde, cominciava a montare alle tonificanti brezze di taluni corollari, prontamente elargiti da un parlamento ignaro o succube, (comunque) giuridicamente incolto (e funzionalmente indegno per ciò):
l’accentramento, nazionale, degli uffici di procura (della sua applicazione), benché diramanti in distretti, volti tuttavia, essenzialmente, alla (sotto)produzione del giudice proprio, distrettuale ma al postutto nazionale anchesso, sfacciatamente simile ad un tribunale speciale, quello per (e de) gli assolutismi politici di ogni risma, contro il “giudice naturale” (cioè territorialmente diffuso, e solo per ciò popolare, democratico), della Carta antimonarconazifascista del 48;
la istituzione, nazionale, di un ufficio della prova d’accusa, precostituita, ai fatti e ai processi, anzi intesa a suscitarli, al (facile) servizio di leggi contro rei senza reati, sopra visti, reità provabili perché semplicemente parlabili, “reità parlate”, scagliabili come dardi da prove orali, “testimoniali”, fornibili all’impronta, da “collaboratori (di giustizia) in pianta stabile, dietro mercede di ogni specie (la remissione di un debito penale, il lucroso compenso pecuniario, la reincarnazione: acquisizione di nuova identità sociale, per carte false tosto coniate all’uopo).
Corollarii della legge, or visti, apprestanti nondimeno, nella loro semplicità, un efficiente impianto bellico, una macchina da guerra civile, atta a marciare su qualunque fronte (perfino quello, recente, golpistico, della destituzione di un capo di governo). 

E così, la potenza politica riuscente dall’apparato, era tale da convertire in lecito ogni illecito, quale il moto stesso della macchina, inusitatamente sovvertitore del diritto e del processo storicamente conquistati dalla civiltà giuridica, e tuttavia ricondotti ad un’infamia ripudiata finanche dalle pur tremende ordinanze dell’antico regime (quindisedicesimo secolo d.c.);
era tale, quella potenza, da legiferare sfacciatamente accanto od oltre o contro la legge vigente, per norme giudiziarie, del giudice, puntate sull’obbiettivo senza alcuna intermediazione legale, di diritto sostanziale o processuale, verso la soluzione finale (compresa quella dell’incremento assolutistico della maestà regnante).
Alle brezze delle promesse dell’apparato, e delle loro conferme, la avanzata della associazione antimafia sarà trionfale, in un quindicennio asporterà chirurgicamente dalla umanità generale una quantità impressionante di umanità particolare, murandola viva a vita, in afflizione e umiliazione indicibili, che la più efferata animalità mai riprodurrebbe; mentre, al di qua, gli aggregati famigliari, traumaticamente mutilati, si perderanno: homo homini lupus è mito demonico che si reincarnerà dopo tremila anni di conquiste civili occidentali, e, immane ironia della storia evolutiva, per mano de “la giustizia”.
Intorno all’anno 1995, dopo tredici anni di rivoluzione copernicana, il più era fatto, le associazioni mafiose erano state asportate dal tessuto sociale.
Moloch, tuttavia, cibandosene, era ingigantito, famelico e insaziabile come mai…
Una voce, cavernosa e lestofante (nel senso letterale, che parlava lesta a celare brogli concettuali, dei quali anzi precipuamente constava), iattante e querula, lanciava un’idea, ad un tempo, verso l’associazione antimafia, dalla quale saliva, e verso l’associazione politica, dei partiti, che primariamente attraevano la sua vanità: oltre i rei senza reato, stavano, ben visibili e concepibili, similrei, nella moltitudine inesauribile di coloro che avessero contatto pur effimero con quelli e che, pur se esterni alle reità loro, ben avrebbero potuto parerne concorrenti; certo, concorrenti “esterni”, non interni, e tuttavia riunibili nella superiore categoria del concorso di persone nel reato, e, per ciò, allo stesso modo perseguibili.
L’idea, esposta a taluno “dell’antimafia” non immemore dei principi (scolastici) del diritto penale, susciterà l’obiezione, ovvia invero, che, chi concorra alla esecuzione di un reato sarebbe reo come chi lo esegua, “allo stesso titolo di reato”, ma, per ciò, immancabilmente, concorrente interno, concorrente, e basta, inconcepibile quale esterno, impensabile, perchè finanche contraddittorio in termini; il concorrente è correo del reo, non similreo. E se, nella follia concettuale, fosse tale, similreo, esterno alla reità, egli sarebbe innocente.
Ma esposta alla associazione politica in via di approccio, l’idea, non solleverà obiezioni, anzi avrà lodi e plausi ed entusiasmi, sia perché totalmente ignara, quella, benché munita di funzione legislativa, della sua immane stoltezza, sia perché sperante di conseguire, grazie ad una militante (in fieri), il merito della sua attuazione; mai disconosciuto o lesinato, elettoralmente, a chi contribuisse alla persecuzione delle reità, siccome alfiere del bene sul male, indicatore delle parti sociali in cui stare e non stare, in cui porre giusto e ingiusto, anche perché insospettabile, per abissali ignoranza o disonestà, di crearle appositamente, le reità, a guadagnare il lucro etico di perseguirle.
E sia perché non immaginava, quella associazione, che, la approvazione dell’idea, le si potesse sgradevolmente ritorcere contro, che similrei potessero essere colti al suo interno, per contatti anche effimeri con i rei, particolarmente, contatti elettorali, come se, ai primi, fosse vietato d’avere elettorato nei secondi, se, ai secondi, fosse vietato d’essere elettorato dei primi, come se il rapporto elettorale, nella sua completa interazione, fosse reato, se la democrazia rappresentativa, elettorale, fosse reità.
E tanto meno avrebbe immaginato, che, quella voce, cavernosa e lestofante, potesse guidare la sua associazione alla conquista del potere sulle organizzazioni politiche esistenti, iniziando dal meccanismo produttivo, l’elettorato attivo-passivo ( elettori ed eleggibili regolabili a piacere con la incarcerazione o la sola incriminazione), passando poi alle cariche di partito, ai partiti stessi, su per l’occupazione di essi, fino alle cariche istituzionali: alla confusione ultimale della associazione politica e di quella “antimafia”.

La “lestofante” applicherà alla prima occasione l’idea, che inizierà il cammino, ne farà tanto, subito accreditata dalle sentenze “di merito”, subito collaudata da quelle “di legittimità”, che perverranno a dichiararla legittima, id est conforme a legge, in assenza di una legge cui riferirla, per loro stessa ammissione, a dichiararla legittima contro i principi della legge; così pervenendo, oltre la persecuzione dei rei e quella dei similrei, al genocidio, un olocausto di umanità data (ora sempre meno particolare, sempre più generale).
Poi, finalmente pavoneggiandosi nei luoghi istituzionali e massmediatici, “direttrice esecutiva”, per qualche tempo, delle più tombali sepolture dei vivi, al colmo della carriera, sarà messaggera della associazione politica in materia giuridicopenale, essa, affossatrice dei più elementari principii, evertitrice dell’ordinamento giuridico costituito.
Fino che si defilerà, “collaboratrice di giustizia”, “pentita”, non certo d’aver potuto, pur nel suo piccolo, anch’essa per ciò grande, un olocausto, quanto, forse, del suo eccezionale squallore estrinseco.

Oggi, più d’uno, propone la riforma legislativa di una pura invenzione giudiziaria, di un fantasma giuridico, cui solo la volontà di potenza, mista a smania persecutrice, avrebbe potuto dar corpo; propone al parlamento di legiferare la riforma del nulla giuridico.
Mentre nessuno propone di legiferare la riforma di tutte le condizioni attive, materiali immateriali oggettive soggettive, l’ humus, dell’ olocausto.
Nel compleanno di Associazione Giustizia Repubblicana: per un partito della critica della politica penale.

Escludere ogni misura cautelare personale, poichè contraria alla presunzione costituzionale di non colpevolezza fino a condanna definitiva;
riaffermando e riattivando così il principio costituzionale, che nella prassi istituzionale vigente, quella che fa capo a tutta la magistratura, ed al legislatore ausiliario (un legislatore costituzionale almeno a stare alla fonte da cui esso trarrebbe il suo potere…!), opera esattamente al contrario, come presunzione di colpevolezza…

Esordio

Art. 112 della Costituzione:
“il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale”
L’ unica “azione” (sociopolitica) “obbligatoria”, per Costituzione, in Italia, è l’”azione penale”. Essa, d’altronde, dalla Costituzione medesima (ampiamente “integrata”, tuttavia, da legge inferiore) è organizzata (artt. 101 ss), in un insieme di “uffici giudiziari”, che la esercitano nel territorio, per insiemi di “poliziottoprocuratoregiudicecarceriere”, e inservienti vari1, indistinguibili funzionalmente e culturalmente, in comunione piena di mezzi e di fini, che dalla contestazione, nel presupposto più occasionale o artificiale, di una qualunque reità2, di un qualunque reo, menano questo, tra indicibili sofferenze, a distruzione.