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Fantasmagoria penalistica preelettorale
1. per art. 72.4 cost., in “materia….elettorale” (nazionale) deliberano “diretta”mente le Camere (cd: riserva di legge statale e di “assemblea”);
1.1 usurperebbe quel(la “esclusiva” di) potere legislativo, sovvertirebbe la legge costituzionale inerente, la deliberazione del Governo nella forma del “decreto legge” ex art. 77 cost;
2. per art. 122.1 cost, il “sistema di elezione” degli “organi della Regione (art. 121.1 cost) è deliberato “con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica…”;
2.1. quando, per tale accento, la deliberazione (in materia) fosse “ripartita” tra Stato e Regione, usurperebbe il potere legislativo di questa, sovvertirebbe la legge costituzionale inerente, la deliberazione esclusiva statale (tanto più, per quanto detto, se “governativa”);
3. è “legge di interpretazione autentica” quella che interpreti giuridicamente (cioè con forza normativa generale), non giudiziariamente (cioè con forza normativa particolare), una legge (o una o più disposizioni di essa);
3.1 è (legge di) “interpretazione” perchè agisce (con la forza suddetta) nella “interpretazione giudiziaria” (cioè “dei giudici”, che ritenga scorretta, nella, o in taluna, espressione di essa);
3.2 è (legge di interpretazione) “autentica”, perché ne (può essere ed) è autore (esclusivamente) chi sia stato (impersonalmente) autore della legge interpretanda;
3.3. soltanto per tali condizioni (di funzione e di autore) essa, diversamente da ogni altra legge, (può essere ed ) è retroattiva (può regolare i fatti e gli atti precedenti essa);
3.4 il “decreto legge” governativo in materia elettorale, se fosse stato “interpretativo” (in realtà fu creativo, già per le “sanatorie”, mai ricavabili per “intepretazione” della legge antecedente), non sarebbe stato “autentico” (tanto più rispetto alla legislazione regionale…);
3.4.1 usurpava dunque il potere (legislativo) di “interpretazione autentica”, sovvertiva la legge costituzionale (implicita, inerente: era esplicita, all’art. 73, nello Statuto del Regno d’Italia );
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Arrestare il popolo...
Stonata dal naso più bugiardo, la voce più bugiarda, tra quelle cupamente salienti dalla trincea della associazione "antimafia", ricordando con orgoglio l'esperienza giudiziaria vicina, benchè breve, traboccante di "sepolti vivi" nelle carceri italiane, disinibita, cadenzava, al microfono di una radio nazionale ossequiosamente diffonditrice, che la legge parlamentare del reato di associazione di tipo mafioso aveva compiuto una "rivoluzione copernicana", nella strategia persecutoria delle mafie.
Implicando sibillinamente, per l'ignaro diffusore e l'incolto ascoltatore, che, mentre nell'antico "sistema tolemaico" il persecutore doveva comunque vedersela con reati (di omicidi, ferimenti, rapine, estorsioni, incendi, "attentati"), con le loro impervie fattualità, giuridico penali, le non meno impervie ascrivibilità (attribuzioni personali), giuridico processuali, impervietà rifiutanti facili e petulanti vaniloqui sostitutivi, reità "parlate", non inverate; al contrario, nel "sistema copernicano", che aveva scoperto la riducibilità del reato al reo, la sufficienza giuridica, penale e processuale, di questo, al persecutore bastava reperire uno stile di vita, individuale o collettivo, "di tipo mafioso", un reo di ciò solo (di sè solo cioè), per avere il "reato", e per seppellirlo, per seppellirne moltitudini.
Il "sistema", d'altro canto, dava l'agio, ulteriore, di semplificare l'ascrizione "personale" dei vetusti reati fattuali ( di omicidio, di rapina....), avendo scoperto, ad un tempo, il "teorema" per cui, poiché in terra di mafia, nulla, tanto meno un reato dei suddetti, potrebbe avvenire senza che la mafia voglia, esso sarebbe divenuto "automaticamente" ascrivibile all'insieme, e a ciascuno, dei suoi membri.

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Programma processuale penale
Escludere ogni misura cautelare personale, poichè contraria alla presunzione costituzionale di non colpevolezza fino a condanna definitiva;
riaffermando e riattivando così il principio costituzionale, che nella prassi istituzionale vigente, quella che fa capo a tutta la magistratura, ed al legislatore ausiliario (un legislatore costituzionale almeno a stare alla fonte da cui esso trarrebbe il suo potere...!), opera esattamente al contrario, come presunzione di colpevolezza...
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"La Maddalena pentita"

“Pentita dal” cavaliere Berlusconi che l’ha tradita….

 L’associazione prende l’iniziativa di verificare, con uno studio legale già aderente e con altri studi o singoli avvocati che aderissero, la opportunità di avviare una azione civile risarcitoria, in forma collettiva, nell’interesse di coloro che avessero stipulato contratti o precontratti, con soggetti pubblici o privati, in vista della preparazione e della realizzazione, in La Maddalena, dell’incontro internazionale del “G8″, e che non abbiano potuto, o potrebbero non, adempierne o esigerne le prestazioni, subendo danni o perdite, per la improvvisa e unilaterale e dubbiamente legittima disdetta, del predetto incontro, dal rappresentante legale del governo nazionale.

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Campagna dell' "erba"
dscf0312.jpg"La legge è uguale per tutt (o) ” ? 

Se il diritto sanzionatorio più pesante, quello che assoggetta chi incontri, fino a distruggere lui, la sua famiglia, il suo gruppo...., se il diritto penale punisce chi agisca l' “erba”, perfino chi la consumi, con pene da omicidio volontario, anzi, talora, più elevate, allora l' “erba” dovrebbe essere dannosa quanto l'omicidio, per il principio costituzionale, e morale, per cui la legge, “uguale per tutti”, può esserlo quando sia (primariamente) uguale per tutto.

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14 - 08 - 2010
Alle grotte preistoriche, circostanti la portentosa  "valle della Luna", sul terso mare di Santa Teresa di Gallura, al momento occupate da alcuni giovani in romantica attesa della "notte di ferragosto", e' irrotta improvvisamente, come uscisse dagli abissi, una potenza terrifica, armata fino ai denti, che ne ha imposto "lo sgombero"...
"A tutela dell'ordine pubblico" , ma senza spiegare in alcun modo che cosa fosse, chi lo minacciasse, eccetto, forse, che agitando superstiziosamente, tra le punte del pollice e dell'indice della mano protetta da lattice, un batuffolo di erba verdastra, questa, dunque, ragione e simbolo dell'irruzione.
Dei quali tuttavia, siffattamente dirompenti e devastanti, non parendo avere, storicamente, mai superato la cultura delle grotte, non si comprende cosa potessero avere contro i loro ospiti.
E' tra siffatte "contraddizioni", peraltro, che la dialettica ( hegeliana) muove la storia,,,

Alcuni emendamenti, sospinti dal capofazione di estrema destra eppure "terzacarica", che dovrebbe essere imparziale, dello Stato, "Fini", contro la riforma berlusconiana, eppure moderata, della legge sulle "intercettazioni", sarebbero stati preparati da "Palamara", pm a Roma e capo della magistratura organizzata.
Chi avesse dubitato che "Fini" si agita alla destra della destra, quella berlusconiana, alla destra più' nera, contro le apparenze, e avesse dubitato della collocazione politica, contro le apparenze, della magistratura organizzata, puo' cessare di farlo...

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