CONTE “ANTIVIRUS” POTEVA NON DIFFERENZIARE POPOLAZIONI DIFFERENZIATE DAL VIRUS? CENNI SUL PASSAGGIO DALLO “STATO DI EMERGENZA” ALLO “STATO DI ECCEZIONE”

1. In un calcolo comparativo munito di ”numeri ufficiali”, non privo di accenti meridionalistici , apparso su Il Dubbio (15 04 2020), Pisicchio P. espone: “Quasi l’ 80% dei contagi… si è avuto nelle regioni del Nord, che pure contano solo il 46% della popolazione italiana. Il Centro ( quasi il 20% della popolazione nazionale ) è stato colpito dal coronavirus in una misura vicina al 12% del totale degli infettati, mentre il Mezzogiorno ( isole comprese, come diceva una volta lo spot di Aiazzone), che raccoglie il 34% degli italiani, ha avuto un tasso di contagio pari all’ 8 e passa per cento del totale. Se poi prendiamo in esame l’indice di mortalità ( in Italia, purtroppo, molto più alto di moltissimi paesi colpiti, con il 17,5% del numero mondiale), troveremo conferme ancora più nette: il Nord fino alla domenica di Pasqua registrava il 4,4 per mille di decessi per coronavirus sull’intera popolazione dell’area, il Centro l’ 1,15, il Sud lo 0,66 per mille. In mancanza di prove scientifiche su una costituzionale refrattarietà al virus maledetto delle genti meridionali, non restano dunque che poche ipotesi. La prima sarebbe quella della “tenuta” del sistema sanitario. Il che sembrerebbe addirittura paradossale: ma come, il Cotugno di Napoli, proprio quel Cotugno delle inchieste, delle denunce, dei malati parcheggiati nei corridoi, oggi diventa modello di efficienza sanitaria che può esibire a testa alta il risultato di aver guarito e non infettato i suoi pazienti, ciò che in molti ospedali del nord, purtroppo, non è stato possibile? Proprio così.”

1.1. Espone varianti geografiche del transito del virus e del “rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” –è, questo, il presupposto sia della “Dichiarazione dello Stato di Emergenza” emessa dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, sia della Ordinanza (primaria) del Capo del Dipartimento della Protezione civile (n.630), emessa tre giorni dopo- .
Ed esse paiono (già intuitivamente) spingere a differenziare territorialmente l’azione inibitoria del transito del virus e del contagio.
Come paiono spingere a differenziare il trattamento del contagio i riferimenti (pur ipotetici) alle varianti delle infrastrutture sanitarie.

1.2 D’altronde, le prime hanno costante riflesso nella normazione antivirus.
A cominciare dalla ordinanza del ministro della Salute (21 febbraio 2020, su “regione Lombardia”) seguente i due atti (del cdm e del cdpc).

1.2.1 E comunque esse sono (con “forza di legge”) riprese dal decretolegge 23 febbraio ’20 n.6:

Art. 1 Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 1.
Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e’ un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area gia’ interessata dal contagio del menzionato virus, le autorita’ competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica .

1.2.2. E riprese, nello stesso giorno, da dpcm (del presidente del consiglio dei ministri):

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenzaepidemiologica da COVID-19» e in particolare l’art. 3, comma 1;
Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa conil Presidente della Regione Lombardia e della Regione del Venetorispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;
Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, delcarattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incrementodei casi anche sul territorio nazionale;
Preso atto che sul territorio nazionale e, segnatamente, nellaRegione Lombardia e nella Regione Veneto, vi sono diversi comuni neiquali ricorrono i presupposti di cui all’art. 1, comma 1, delrichiamato decreto-legge;
Ravvisata, pertanto, la necessita’ di adottare le misure dicontenimento di cui all’art. 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6;
Su proposta del Ministro della salute…., sentito il Ministro…sentiti i Presidenti della Regione Lombardia e della Regione Veneto ….:
Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle RegioniLombardia e Veneto
1. In attuazione dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, allo scopo di contrastare e contenere ildiffondersi del virus COVID-19, nei comuni indicati nell’allegato 1al presente decreto, ad integrazione di quanto gia’ disposto nelleordinanze 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020, sono adottate leseguenti misure di contenimento……:

1.3 Non solo, ma decorso un paio di settimane, di transito del virus e del contagio e di loro inibizione, come pure di trattamento medico del secondo, le varianti sono riprese da Dpcm 8 marzo 2020:
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misureurgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenzaepidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia dicontenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative deldecreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti inmateria di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica daCOVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia dicontenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia dicontenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanita’ il 30gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza disanita’ pubblica di rilevanza internazionale; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,con la quale e’ stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenzasul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connessoall’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, ilcarattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento deicasi sul territorio nazionale;
Ritenuto necessario procedere a una rimodulazione delle aree nonche’ individuare ulteriori misure a carattere nazionale;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomenoepidemico e l’interessamento di piu’ ambiti sul territorio nazionalerendono necessarie misure volte a garantire uniformita’nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sedeinternazionale ed europea; Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnicoscientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza del Capo delDipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630,nelle sedute del 7 marzo 2020; Su proposta del Ministro della salute…., sentiti il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regionie, per i profili di competenza, i Presidenti delle regioniEmilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto;
Decreta:

Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia enelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia,Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virusCOVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma,Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria,Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso eVenezia, sono adottate le seguenti misure…..:

2. Insomma, il dpcm, confermando le varianti territoriali dà conto (visibilmente) della loro presenza, d’altronde innegabili per quanto sub 1..
Come dà conto della loro presupposizione dalla superiore (ad esso) normazione in materia; anzitutto quella del decreto legge (23 febbraio cit.) che, facultandolo, ne circoscrive scopo e raggio d’azione, ineludibilmente territoriali.
D’altronde, già l’art 25 Dlgs n.1 ’18 (Codice della Protezione civile), presupposto dalla Ordinanza n.630 cit., vuole che le norme in deroga siano “emanate acquisita l’intesa delle regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l’indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate”).

2.1 E comunque e del resto, nel decreto legge 23 febbraio sta un enunciato programmatico incontrovertibile ( e intangibile):
sarà adottata (solamente) “ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica” .

Dove adeguatezza e proporzione della misura, implicano:
a) positivamente:
ricognizione della situazione concreta(entità della circolazione del virus e del contagio);
correlazione al risultato della misura inibitoria della prima e del trattamento sanitario del secondo(peraltro,la ricognizione si avvarrebbe, verosimilmente, della denuncia del contagio da chiunque sospettasse d’esserne oggetto!).
b) negativamente:
commisurazione di coercizioni e restrizioni (di luoghi persone attività…)al minimo necessario, indispensabile al raggiungimento dello scopo.

2.2 D’altronde, è in questione l’eguaglianza del trattamento ( di luoghi persone attività situazioni.…), che nella Pubblica Amministrazione (attività e scopo precipui della funzione di Governo)è scandita dalla “imparzialità” (art 97 cost)nel crogiolo dell’art. 3 cost..

Trattamento che se non differenzia il differente è diseguale. Essendo eguale se dà “a ciascuno il suo”. Mentre se si astrae dal differente lo dissolve (diseguagliandolo appunto).

Così che l’eguaglianza, del trattamento giuridico o amministrativo, sta nella specificazione non nella generalizzazione, dell’azione, nella identificazione non nella disidentificazione, del suo oggetto (eguaglianza “materiale” delle prime, “formale” delle seconde).

Insomma, sta in un principio, del trattamento eguale dell’eguale, diseguale del diseguale, allignante, prima che nel diritto costituzionale, pregiuridicamente, nella Ragione (tanto che, per correggerne le deviazioni, in sede giurisdizionale anzitutto costituzionale, è impiegato il criterio della “ragionevolezza”).

2.3 Dunque adeguatezza e proporzione, alle situazioni concrete dalla circolazione del virus e dal rischio del contagio,alla loro specificità territoriale, sono caratteri inderogabili, e acquisiti (dalla normazione in esame medesima, come si è visto), del loro trattamento.
Sono condizioni impreteribili della legittimità giuridica, della liceità sociopolitica, d’esso.

SENONCHE’ ALL’IMPROVVISO

3. Con dpcm 9 marzo, il trattamento è esteso al “territorio nazionale”:
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misureurgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenzaepidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’art. 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia dicontenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative deldecreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti inmateria di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica daCOVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia dicontenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia dicontenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia dicontenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanita’ il 30gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza disanita’ pubblica di rilevanza internazionale; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,con la quale e’ stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenzasul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connessoall’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, ilcarattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento deicasi sul territorio nazionale;
Ritenuto necessario estendere all’intero territorio nazionale lemisure gia’ previste dall’art. 1 del decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 8 marzo 2020; Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomenoepidemico e l’interessamento di piu’ ambiti sul territorio nazionalerendono necessarie misure volte a garantire uniformita’nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sedeinternazionale ed europea;
Su proposta del Ministro della salute…Sentito il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni; Decreta:
Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virusCOVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorionazionale.
2. Sull’intero territorio nazionale e’ vietata ogni forma diassembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico….



3.1 E senza che, nemmeno, sia illustrata la ragione.
Anche perché quella (tacitamente) evocata dai “Visto” (richiamanti, nel prologo del decreto, fatti od atti da questo considerati) è contraria a – se non espressamente smentitrice di- quella che vorrebbe giustificare il decreto (alcuni richiami del prologo sono stati esposti sub 1.ss, 2.ss; altri sono facilmente reperibili altrove).

3.2 E comunque senza che ve ne fosse ragione.
Giacchè, anche per dpcm 8 marzo (sub 1.3,2.), erano insussistenti variazioni (alle varianti territoriali precedentemente assunte) della circolazione del virus e dei contagi.

3.2.1 Ed ipotetiche variazioni (nel periodo dal 23 febbraio al 8 marzo) avrebbero (ovviamente) inciso territorialmente in proporzione. E comunque non sarebbero andate oltre le proporzioni del calcolo sub 1..
Con seguente irrelatività al differente del trattamento indifferenziato, se non sua impertinenza nei territori senza virus (Basilicata,Molise, a quanto si dice).

3.3 In altre parole, in quei territori non c’era o c’era meno “rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (vd sub 1.1 ).

Quindi

L’assenza di rischio presidiava l’intangibilità (assoluta) di luoghi persone attività. Il minor rischio – che non fosse stato ritenuto accettabile tanto da mantenere (il valore del) la intangibilità-, sarebbe stato trattabile ben meno restrittivamente di come avvenuto.

E nondimeno

3.4 In quei territori, l’enunciato programmatico del decreto legge 23 febbraio ’20 fu eluso.
Lo fu da Dpcm, fonte “ terziaria” (atto amministrativo, per di più abilitato da quella primaria).
Il capo del governo con proprio decreto disattese la normazione con forza di legge del Governo.

3.5 Così incontrovertibilmente che, quella normazione, è stata rinnovata negli stessi termini dal Decreto legge 25 marzo 2020 n. 19
Art. 1.
(Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)
1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus.
2. Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti ovvero sull’intero territorio nazionale, una o più tra le seguenti misure:

3.5.1 Dove, come si vede, l’enunciato programmatico della adeguatezza e della proporzione(delle inibizioni e dei trattamenti)non solo è ribadito,è anche rafforzato da aggettivi ed avverbi (“adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti…” del territorio ).
E dove, ad un tempo ( e dopo ben sedici giorni-9,25 marzo- di circolazione del virus e del contagio, di inibizione e di trattamento relativi!)è sconfessato il dpcm del 9 marzo.

Ebbene

3.6 Come questo, ha osato tanto? Tanto da comportare:

(esemplificando dal lato socioeconomico) il fermo delle imprese della Sardegna e della Sicilia, ove, il 9 marzo ‘ 20, era registrato (complessivamente) un migliaio di “positivi” al covid 19 (oggi non è più del doppio) su settemilioni di abitanti?
(esemplificando dal lato delle facoltà delle persone, singole o associate), il fermo di altrettante?
Cioè: sebbene le libertà delle imprese e degli abitanti fossero pienamente congiungibili al controllo del virus?

DALLO “STATO DI EMERGENZA” ALLO STATO DI ECCEZIONE

4. La risposta potrebbe rinvenirsi (qui se ne accenna appena) nella posizione ( e nel moto) del dpcm:
“eccezione” (sub 3. ss.) al decreto legge 23 febbraio;
articolazione del potere giuridico introdotto da questo, (inopinatamente, con vero e proprio scarto ordinamentale) sovrappostosi a quello operante (da 31 gennaio-3 febbraio: vd sub 1.1.).
Il potere basato sul Dlgs 2018 n.1 cit , avente a veicolo normativo (invariabilmente, fosse pure esercitato dal pdcm, il quale “determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle città metropolitane, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali …” :art 5 Dlgs cit.) “ordinanze”, provvedenti ad ogni opportunità o necessità o attività o passività, ad ogni occorrenza (art. 2 Dlgs cit.) dello “stato di emergenza” (art. 24 Dlgs cit.), seguìto ad “eventi calamitosi”: (art. 7 del medesimo), ruotante nazionalmente intorno al Capo del Dipartimento della protezione civile (art. 5 cit..), intestato localmente anche ad altri soggetti (art. 6 del Dlgs.).

Potere (peraltro) esercitabile (art.25 Dlgs cit.) nel rispetto “dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea” ( e che verosimilmente non avrebbe osato tangere, al modo avutosi col dpcm in parola , libertà facoltà diritti prerogative della persona…).

Potere di un ordine giuridico “in deroga ad ogni disposizione vigente”(art. 25.1 Dlgs cit.):
sul quale si è insediato l’ ordine giuridico del decreto legge, in deroga ad esso normativo dello “stato di emergenza”. E perfino al suo veicolo, l’ordinanza.

Ma con ciò fatalmente ponendo in questione la propria “legittimità” (istituzionale, giuspolitica, giuridica):

essendo sorto da decreto legge, previsto (art 77 cost.) per i “casi straordinari di necessità e di urgenza”;
cioè da “decreto” (l’art 77 cit. lo appella “provvedimento….”!) extra ordinem, in “emergenza”. E tuttavia (in specie) oltre lo “stato di emergenza”!
Non riportando quindi – sebbene sia normazione in deroga ad altra in deroga – a quella ordinaria; ma portando ad altro, da queste, portando oltre e contro queste (col dpcm, vd sub 3).

Fino ad un livello di “eccezione”, ad ogni ordine giuridico, che ha la vertigine nella eccezione, ad essa stessa, del dpcm 9 marzo (vd sub 3).

Livello che, inesorabilmente. non potrebbe delineare che (normazione in) “stato di eccezione”.

Lo “stato” che, alla stregua delle dottrine (diversamente valutative) d’esso (Schmitt K., Agamben G.),(in specie) consta:

della rottura dell’ordine giuridico andante in temporanea deroga a quello vigente (l’ordine “..di emergenza” 31 gennaio- 31 luglio 2020).

Della interruzione del loro corso.

Della instaurazione di un nuovo corso, che si à dato il potere di comprimere o sopprimere tutti o parte dei fattori (materiali immateriali oggettivi soggettivi passivi attivi) del precedente.

Insomma, lo “stato” che, in tutto ciò – così come derivato dalla interruzione, col decreto 23 febbraio, delle normazioni costituzionali od ordinarie ( perfino in deroga e perfino secondarie), vigenti al suo avvento nel territorio nazionale-, mostra i caratteri ontologici fenomenologici deontologici, dell’”eccezione”.

4.1 Ecco, la risposta (sub 4.) potrebbe stare nella inquadratura, del dpcm 9 marzo, al colmo della manifestazione di un potere sociopolitico e giuridico destitutivo di ogni altro (esautorativo dei suoi organi: il Capo della protezione civile posto a enumerare, ad h 18 d’ogni pomeriggio, le “vittime” del virus…).
Stare nella assunzione del decreto a suo emblema.

4.2 Ad accredito della risposta, peraltro, potrebbe notarsi che, secondo gli annunci, l’indiffenziazione del differente della “Fase 1”, di entrata nel virus, proseguirà nella “Fase 2”, di “uscita” dal virus, giacchè la modalità di questa, si è avvertito, sarà comune a tutti i territori e alle loro popolazioni.
Potrebbe notarsi, cioè, la protrazione dell’”eccezione”.

pietro diaz

Questa voce è stata pubblicata in frammenti, Prima Pagina. Contrassegna il permalink.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.