SALVINI ISTIGATORE E APOLOGETA , IDEOLOGICO, DEL GIOIELLIERE PLURIOMICIDA


Ne è stato talmente compartecipe -dopo avere  diffuso in società, con la sua “legittima difesa” (art 52 cp L. 36/2019,  26 aprile: governo Conte e  maggioranza Cinquestelle! ), la malvagia  idea che si abbia licenza di uccidere il malvivente che si contrasti-  che, in teatrale disprezzo –  pari alla  ignoranza della materia – di una sentenza dal tecnicismo lapalissiano,  che aveva condannato  il suddetto ad anni 17 di reclusione per duplice omicidio, (…talmente compartecipe) da assicurargli pubblicamente,  egli  vicecapo del governo (!), che si interesserà al suo caso.
Gli ha fatto eco il consociato  in malefatte mediatiche, il generale Vannacci, che ha  decalogato: “la difesa è sempre legittima” (anche quando è offesa, ndr ?!)! 

 Sentenza dal tecnicismo lapalissiano, si diceva. Di fatti.

1.Chiunque invochi non punibilità per avere ucciso in legittima difesa (da “pericolo di offesa ingiusta”),  comunque compie delitto di omicidio ex art 575 cp. . E’  omicida pur  se non punibile.

Ciò benchè  non sia  abbastanza  chiaro semanticamente,  nel discorso mediatico e nemmeno, talora,  nel discorso tecnico. Mentre  dovrebbe esserlo.
1.1 Perchè altro è il fatto di omicidio,  altra  è la circostanza preclusiva della sua punibilità,  la legittima difesa di art 52 cp. E sebbene questa sia  servente di quello (non può mai accadere l’inverso, perché non vi sarebbe nulla da punire), non è mescibile a quello, che lascia integro nella forma e nella semantica.
2. Ma quando la difesa è legittima – non tanto nella  versione presalvini quanto in quella  postsalvini-?
[con stretto riferimento al fatto di specie] Quando, all’interno del luogo ove sia “esercitata una attività commerciale”, la persona ivi “legittimamente presente”, ivi “legittimamente detenente un’arma”, si  avvalga di questa per difendere la propria (o l’altrui) incolumità;  o per difendere i beni propri (o altrui),  quando “non vi (sia) desistenza”  dell’offensore  e “vi (sia)  pericolo di aggressione”.

2.1  In questi  casi,  anche l’omicidio ( versione postsalvini) dell’aggressore  di soli beni (patrimoniali) – non della persona  dell’esercente (o di altri)!-, si considera proporzionata!
Sebbene,  ciò,  sia  in ignobile contrasto  (che solo il rinfocolatore organizzato della barbarie legislativa legonordista,   quale è il suddetto, avrebbe potuto innescare), con la millenaria tradizione della legittima difesa,  esigente proporzione tra offesa e difesa, tra beni offesi e beni difesi -sino, appunto, all’avvento del nomoclasta ordetto, e del suo anticipatore, omogeneo,  berlusconino del 2006: L. n. 59! I quali, infatti, hanno (incivilmente) imposto proporzione  tra offesa a beni e difesa omicidiaria dell’offensore!

3.  In specie. i rapinatori avevano abbandonato  l’esercizio commerciale, erano in fuga e disarmati (che portassero  pistole-giocattolo ben lo sapeva il gioielliere, chè altrimenti non  avrebbe osato inseguirli ;  e ben risultava dal fatto che, inseguiti da uomo armato, non avessero tirato un colpo ).
Ed in questo contesto, di assoluta inoffensività (innocuità) verso  beni e persone; per di più, di  detenzione illegittima ( a quanto si è accertato)  dell’arma omicida,  essi sono stati raggiunti e uccisi!

4 L’ omicida killer, quale lo volle , ideologicamente,  Salvini,  oltre  i limiti stessi della sua “legittima difesa” , si è incarnato nella sua pienezza sociocriminologica.  

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