ED ORA: SENATO GIALLOVERDAZZURRONERO “PER SALVINI…” DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE?

1. Non è improbabile che accada se, quando due (o più) poteri dello Stato entrino in conflitto sulle rispettive attribuzioni, è la Corte costituzionale a dirimere. 
E se si ha “conflitto di attribuzione” (art. 134.2 cost.) anche quando un potere prevarichi su un altro, è verosimile che la vicenda senatoriale Diciotti vada alla Corte. 
Di fatti, quali ne furono i termini?
Il “tribunale dei ministri” voleva portare a giudizio (con accusa di delitto di sequestro di persona plurimo e aggravato) il ministro dell’Interno. 
Per farlo non incontrava altro limite che l’autorizzazione a procedere, spettante al Senato (secondo la legge costituzionale n.1 /89). 
Diligentemente la richiedeva. 
Ma gli veniva rifiutata, da un’ intesa deliberatoria fra il partito stellato il leghista e la Destra restante fino all’estrema.
2. Tuttavia il Senato non era libero di comporre a piacere le ragioni del rifiuto. Poiché aveva il dovere di svolgerle col filo dell’art 9 comma 3 della legge suddetta, vedendo se il Ministro “a(vesse) agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio delle funzioni di governo”. 
Cioè aveva il dovere di accertare se quegli elementi fossero stati o no partecipi della commissione del reato ministeriale. 
E il dovere di dare l’autorizzazione ove non lo fossero stati. 
Cioè aveva il dovere di accertare se il ministro, commettendo il reato: 
avesse difeso un “interesse costituzionalmente rilevante”; tale in quanto previsto dalla Costituzione (non altrove); quale esso fosse e perché; da quale offesa fosse stato difeso. 
O di accertare se il ministro avesse perseguito un “preminente interesse pubblico nell’esercizio delle funzioni di governo”; quale esso fosse e perché; perché (inoltre) preminesse sugli interessi (diritti) umani e civili di centosettantasette soccorsi in mare (scampanti all’inferno africano); quali esse (funzioni di governo) fossero, in un esercizio concretamente prefigurato da norme nazionali, internazionali, sovrannazionali (fragrantemente violate..). 
Dovere di accertarlo, ovviamente, riempiendo di fatti (non di vane o inconferenti parole) quegli elementi astratti, per riscontrarli o escluderli. 
E, ripetesi, dovere di dare l’autorizzazione ove li avesse esclusi. Tanto quanto potere di non darla solo ove li avesse inclusi. 
Senza di che avrebbe menomato il potere della magistratura di giudicare, avrebbe leso le sue attribuzioni. Senza di che, il potere senatoriale di autorizzazione sarebbe andato a confliggere col potere della magistratura di giudicare. 
3. Ora, chi avesse seguito l’excursus della deliberazione senatoriale del giorno 19 di marzo scorso avrebbe avvertito che, già terminologicamente, essa esulava dalla griglia verbale e concettuale di cui all’articolo 9.3 cit.. 
Il Senato deliberava su proposta, della Giunta…delle immunità parlamentari, formulata dal presidente Gasparri. La proposta agitava interesse governativo interesse ministeriale interesse pubblico interesse dello Stato interesse nazionale, interesse di ogni genere, tranne i due, e relative qualifiche, imposti dall’articolo richiamato. 
Anzi di essi non solo non simulava il contenuto ma nemmeno il suono verbale. 
Per di più, la proposta, oltre che imbarcare (suo malgrado) la ascrizione, a Salvini, di reati di sequestro di persona assai più gravi di quello in accusa (il reato in art 289 ter cod pen, se ne è fatto cenno in altro scritto su questo Sito), si poneva a disquisire di differenze, quanto a natura ministeriale, fra reati ad offesa irreversibile e reati ad offesa reversibile, mai pensate dalla teoria penale del reato che ha sempre annesso a entrambi i generi pari “consumazione” . 
Si poneva a disquisire comunque di differenze incongruenti alla deliberazione in ballo, non ammessa a neppure sfiorare il contenuto fattuale e giuridico della accusa. 
Anzi tenuta a presupporlo rigidamente, potendo ( e dovendo) esclusivamente accertare se, il reato, fosse stato commesso per difendere o perseguire gli interessi di cui all’art. 9 cit. (v. sopra). 
4. Quindi, la proposta della Giunta (di non dare autorizzazione a procedere) entrava in Senato su un binario manifestamente divergente dalla meta prescritta, sia perché il suo moto logico (come quello del Senato) era vincolato nei criteri e nei termini dall’art. 9 cit. (come detto); sia perché, esso, era escluso dalla valutazione (sotto qualsiasi aspetto) dell’accusa (è siffatta prevaricazione sul metodo e sul merito che indizia conflitto, invasione della attribuzione della magistratura, “per menomazione” verosimilmente). 
E per ciò su quel binario (verbale, concettuale, funzionale) tanto divergente dalla meta, il Senato avrebbe dovuto prontamente fermarla.
5. Ma inoltratasi, la proposta, nell’area della Destra, perfino da quel binario è deviata. Di fatti: 
C’era chi parlava di “esimenti” e di “scriminanti”, a proposito degli elementi dell’art. 9 cit… Cioè evocava quelle “circostanze” che suppongono un reato ma ne escludono la pena (perché commesso, ad esempio, per legittima difesa o in stato di necessità..). Circostanze che sono previste dalla legge penale, perchè attengono al reato. E che proprio per ciò non potrebbero esserlo dalla legge processuale (sulla autorizzazione in discussione). 
Costoro, quindi, inseguendo Gasparri che scivolava sulla (inammissibile) valutazione del reato sventolando differenze categoriali inesistenti, lo sorpassavano evocando “esimenti” e “scriminanti” del reato ugualmente inesistenti, “vedendole” addirittura negli elementi regolanti il procedimento sul reato (l’autorizzazione).
C’era poi chi risciorinava la serie degli interessi elucubrata da Gasparri, al pari di costui, tuttavia, riavvolgendo nella maggiore afasia quella degli interessi previsti dall’art 9.3 cit.. 
E c’era perfino chi, esaltandosi, proclamava “noi siamo giudici”, deliberando sulla autorizzazione a procedere. Senza nemmeno sospettare che, la loro, era una posizione simile a quella del querelante (o dell’ “istante” etc..), colui che dà al processo una “condizione” (“di procedibilità” appunto), affinchè esso parta o prosegua; condizione in tutto corrispondente, concettualmente e funzionalmente (e soggettivamente, malgrado la discriminante pompa magna dei senatori), a quella, la autorizzazione a procedere, in deliberazione. Querelante, come è noto, completamente estraneo ai “soggetti del processo” organici a questo (fra essi, primo, il giudice: cod proc pen, Libro I), mero propulsore estrinseco del processo (pur se poi da questo variamente coinvolgibile). 
Quindi, i sèsupponenti “giudici”, nemmeno sapevano (o fingevano di non sapere) in che veste deliberassero. 
6. Ebbene in tale stato sociopoliticogiuridico, e intellettuale, in tale eccesso dai limiti del proprio potere, il Senato menato dalle suddette schiere, ha rifiutato di dare alla magistratura la autorizzazione a procedere su uno dei più gravi reati ministeriali contro la persona la sua libertà la sua umanità, che la storia processuale penale della Repubblica, e della monarchia postunitaria, abbia censito.

Quindi non è improbabile che sarà portato davanti alla Corte Costituzionale, affinchè la sua deliberazione sia annullata per illegittimità.

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