Salvini e le leggi sulla integrità personale dell’accusato

1. Per art 13 Costituzione “è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà” ( disposizione programmatica generale, concernente ogni persona in potere di polizia giudiziaria, pubblico ministero, giudice: la persona in ogni stato e grado del processo a carico).
D’altronde per art 608 cod pen “il pubblico ufficiale che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia anche temporanea” è punito con reclusione. D’altronde per art 610 cod pen, chi costringa “con violenza altri a…tollerare…” (anche una postura o un attrezzo, le manette, la benda agli occhi) è punito con reclusione.
D’altronde per art 572 cod pen, chi “maltratta un persona …sottoposta alla sua autorità….o custodia…’ è punito con reclusione.
D’altronde per art 605 cod pen, chi compia restrizione (aggiuntiva: ammanettando, bendando gli occhi) della libertà della persona non libera di evadere da uno spazio circoscritto ma libera entro esso, è punito con reclusione.
D’altronde per art 613 bis cod pen, “tortura” chi agendo “con crudeltà…” infligga trauma psichico…” o chi comunque infligga “un trattamento degradante per la dignità” a “persona privata della libertà personale”. Ed è punito con reclusione. Va ricordato che il divieto di tortura e di trattamento degradante (o “inumano”) della persona fu prima (1948) affermato da art 5 Dichiarazione universale diritti umani. Poi (in Italia 1955) da art 3 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

2. D’altronde per artt 2043-2059 cod civ è obbligato al risarcimento di ogni danno alla persona ( o sue cose) chi lo abbia cagionato commettendo un fatto ingiusto.

3. D’altronde per art 188 cod proc pen “non possono essere utilizzati neppure con il consenso della persona interessata metodi e tecniche idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare” (accecamento con bendatura, costrizione a sedere ammanettato dietro spalliera e schiena, inibizione a percepire il circostante l’incombente l’imminente, le intenzioni di chi abbia imposto la condizione, oltre che atterrire, sopprimono coscienza e autodeterminazione). D’altronde per art 64 cod proc pen, riaffermato (testualmente) il divieto in art 188 cit., è aggiunto che all’interrogatorio ( di PG, di PM, di Giud. ), pur se irrituale (o che facevano o tentavano di fare le Divise del noto fotogramma: esercizi di puro sadismo?) l’accusato si presenta “libero nella persona”. Vuole altrettanto l’art 474 cod proc pen, sullo condizione dall’accusato a dibattimento (interpretativamente: è “libero nella persona” chi non abbia addosso strumenti limitativi: manette, benda …).

4. D’altronde per art 386 cod proc pen, la polizia giudiziaria che abbia taluno in stato di arresto o di fermo (oltre che dargli la più estesa informazione sui diritti difensivi), lo pone “a disposizione del pubblico ministero” (del luogo ove l’arresto o il fermo siano stati eseguiti) “mediante conduzione nella casa circondariale o mandamentale” (di quel luogo), salvo che il magistrato disponga che egli sia custodito altrove (a domicilio ….). Dunque l’americano non era detenibile nella caserma, comunque non lo era nella condizione di cui al fotogramma spettacolarizzato dal suo detentore (che avrebbe potuto lecitamente scattare una sola foto, quella segnaletica…).

5. Ora Salvini che lo riproduce nei suoi media rispettacolarizzando la mortificazione dell’americano in palese ritorsione (per ora iconica) del suo malfatto (il presunto concorso nell’accoltellamento del carabiniere).
Che quindi mima il comportamento delle Divise e lo accredita culturalmente.
Mentre, ministro dell’ordine e della sicurezza pubblici, ignora che questi interessi (oggetto funzione e scopo del suo ministero) si nutrono, concettualmente e operativamente, (anche) della mole di materia normativa sopra esposta.
E quindi ignora che ogni discostamento dai precetti d’essa (espliciti ed impliciti) è illecito, illecito penalmente (oltre che civilmente).
E quindi ignora di stare da nomoclasta (devastatore di norme) nell’’ordinamento giuridico e nelle istituzioni relative.
Ebbene costui, riproponendo, spalleggiato dai suoi fan (Bel Pietro di La verità fra i più protervi) la sfida di maggiore successo mediatico – “è peggio essere ucciso o essere bendato”? -, (più radicalmente) ignora che, posti a confronto i due fatti, postili in competizione sul (dis)valore, li omologa culturalmente.
E con ciò ne sopprime l’eterologia, l’alterità, la discontinuità.
Giacchè il primo è individuale e privato, il secondo è collettivo e pubblico, giudiziario.
E in quanto tali rinviano a sistemi di produzione differenti: l’uno naturalmente sociale, l’altro artificialmente statale, giuridico.
E a sistemi di funzione differenti: l’altro per processare giudiziariamente l’uno, non per imitarlo (se non voglia disidentificarsi anche storicamente).

Eppure Salvini si è posto alla guida “populistica” della imitazione dell’uno dall’altro.

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