TROVERANNO PORTO SICURO, AL SENATO, I TORMENTI DELLA DICIOTTI?

La richiesta di autorizzazione a procedere a giudizio per il delitto attribuito al Ministro M. Salvini, presentata dal Collegio di accusa (“tribunale dei Ministri” presso la Corte di Appello di Catania), sarà delibata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, e poi dalla Assemblea, del Senato della Repubblica, sulla base di due criteri:
se il Ministro “abbiaagitoper la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevanteo per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio delle funzioni di governo».
E’ dicibile che, col primo criterio si ricerca se un interesse dello Stato (costituzionalmente rilevante) sia stato tutelato mediante la esecuzione ministeriale del reato. Cioè se il ministro abbia difeso, col reato, quell’interesse. Con il secondo criterio si ricerca se l’esercizio ministeriale di funzioni di Governo, con la esecuzione del reato abbia perseguito un preminente interesse pubblico.
Inutile dipanare ora una terminologia tutta giuridica così complessa (fatta di parole “multiple”: che richiamano altre parole), anche perché la Giunta con le proprie conclusioni sulla richiesta di autorizzazione, e la Assemblea che ne deciderà, potrebbero farne uso solo parziale. Che quindi è opportuno attendere, per valutarlo ed eventualmente criticarlo.
Può comunque fin d’ora dirsi che i due organi dovranno motivare le conclusioni (pur se la Giunta potrebbe non presentarle alla Assemblea: art 135 bis co.3,6 Regolamento del Senato), sia per dare conto sociopolitico e giuridico, alla collettività, dell’uso del loro potere; sia per dare ad essa la possibilità, mediante la sua magistratura, di impugnare il diniego della autorizzazione scorrettamente motivato, mediante proposizione di conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato: la magistratura che intende giusdicere (dichiarare il diritto) sulla vicenda, il Senato della repubblica che intendesse impedirlo.
Quindi è opportuno attendere l’evoluzione del procedimento, della condotta dei due Organi, per stabilire che cosa sia da dirsi e da farsi.
Può inoltre già da ora dirsi che se si è chiesto di poter procedere sul ministro per “sequestro di persona aggravatoper avere, nella sua qualità di Ministro dell’Interno, abusando dei suoi poteri, privato della libertà personale 177 migranti di varie nazionalità giunti al porto di Catania a bordo dell’unità navale di soccorso ”U.Diciotti” della Guardia Costiera italiana alle ore 23:49 del 20 agosto 2018″.“In particolare, il Senatore Matteo Salvini, nella sua qualità di Ministro, violando le Convenzioni internazionali in materia di soccorso in mare e le correlate norme di attuazione nazionali (Convenzione SAR, Risoluzione MSC167-78, Direttiva SOP009/15), non consentendo senza giustificato motivo al competente Dipartimento per le Libertà Civili per l’Immigrazione – costituente articolazione del ministero dell’Interno – di esitare tempestivamente la richiesta di POS (place of safety) presentata formalmente da IMRCC (Italian Maritime Rescue Coordination Center) alle ore 22:30 del 17 agosto 2018, bloccava la procedura di sbarco dei migranti, così determinando consapevolmente l’illegittima privazione della libertà personale di questi ultimi, costretti a rimanere in condizioni psico-fisiche critiche a bordo della nave “U.Diciotti” ormeggiata nel porto di Catania dalle ore 23:49 del 20 agosto e fino alla tarda serata del 25 agosto, momento in cui veniva autorizzato lo sbarco. Fatto aggravato dall’essere stato commesso da un pubblico ufficiale e con abuso dei poteri inerenti alle funzioni esercitate, nonché per essere stato commesso anche in danno di soggetti minori di età”. “L’obbligo di salvare la vita in mare costituisce un preciso dovere degli Stati e prevale su tutte le norme e gli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dell’immigrazione irregolare. Le Convenzioni internazionali cui l’Italia ha aderito – sottolineano i giudici – costituiscono un limite alla potestà legislativa dello Stato e, in base agli art.10, 11 e 117 della Costituzione, non possono costituire oggetto di deroga da parte di valutazioni discrezionali dell’autorità politica“.
Cioè per avere agito violando le norme di diritto legale e convenzionale (nazionale e internazionale) sopra indicate: 
non sarà facile, per la Giunta e per la Assemblea, rinvenire, nella esecuzione del reato, la difesa di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, giacchè (a tenore della accusa) Salvini avrebbe lui clamorosamente offeso ogni interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, offendendo tutto il diritto istitutivo e protettivo d’esso.
Come non sarà facile, per le stesse, rivenire il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della attività di governo, avendo Salvini, per sua stessa dichiarazione (fra le tante), perseguito il rispetto del “contratto di governo” (a questo punto lecitamente dicibile, poiché formalmente accusato di delitto, pactum sceleris – accordo per commettere scelus, delitto-?). O perseguito l’adempimento del mandato conferitogli dal (suo) popolo (a questo punto lecitamente dicibile, poiché formalmente accusato di delitto, mandatum sceleris– mandato a commettere delitto-?). O perseguito il fine di “difesadei confini della patria”, tratto dalla enfatica formula dell’art 52 della Costituzione (che tuttavia non parla di “confini”), residuato bellico di un’ Italia non ancora europea, allorchè, de (o diversamente) sovranizzata (tecnicamente), da patriaè divenuta filia( e si è “sconfinata”…). E comunque, fine “di difesa dei confini…” non vedente che i 177 della Diciotti furono sequestrati, con l’equipaggio (e afflitti inenarrabilmente: l’accusa originariamente formulata dalla procura di Agrigento e poi rimasta nelle successive, è stata assai clemente col ministro…), a bordo di una nave della Guardia Costiera italiana, la U. Diciotti appunto, territorio dello Stato! Fine non vedente, cioè, che i 177 furono sequestrati entro i “confini della patria”!
Staremo quindi a seguire come evolveranno i ragionamenti e le determinazioni dei due Organi. Con attenzione, anche perché essi rifletteranno il rapporto ed il gioco di (pressochè) tutti i poteri dello Stato (Parlamento, Governo, Magistratura. Popolo) col Diritto (nazionalinternazionalsovrannazionaluniversale). E col Torto suo rovescio.
La prossima tappa sarà l’(annunciata) audizione di Salvini. Sentiremo. Ma prima d’essa, una (annunciata) “memoria” dei ministri Conte Di Maio Toninelli, sulla condivisione governativa della attività sotto accusa. Memoria tuttavia irrituale, come ha prontamente colto Gasparri stesso, il presidente della Giunta (e non il pur “avvocato del popolo” Conte), giacchè è procedimento a Salvini, quello in ballo, non ad altri (che tanto meno potrebbero testimoniare, seppure ventilato – non imprevedibilmente invero..- da Di Maio). 
E irrituale anche perché, se memoria autoaccusatoria, confessoria, quella dei Tre, la direzione unica è verso la Procura di Catania…
Pietro Diaz

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