TRAVAGLIO SI AGGRAVA…

Replicando a Colombo, (peraltro) giornalista ne Il Fatto, che condivide le perplessità del PM Woodcock sul 41 bis, lo pseudologante (fisso) del diritto (e del Fatto) suddetto, obietta che, il supplizio (letifero) sunnumerato, “è uno dei migliori lasciti di Falcone e Borsellino”!
Sa cosa sia il lascito (in diritto successori e, per traslato, nella sua stessa frase) ?
Se designa quanto sia trasmesso dallo scomparso ai viventi:o non sa cosa sia…
oppure non sa (ma potrebbe fingere di non sapere! ) che, il supplizio, fu escogitato e applicato (inizialmente) dal ministro della Giustizia – per il tramite del sottosegretario ( Ayala, politicamente adottato dai DS) già piemme in Palermo e requirente nel Maxiprocesso (!) preparato da Falcone e Borsellino – per volontà (e potenza sociopolitica e istituzionale) della magistratura, ritenutasi lesa nella propria Maestà dall’omicidio della celebre Coppia.
E fu impartito a tutti coloro che fossero supposti o dichiarati mafiosi, sia per il passato (cioè retroattivamente!) che per il futuro. Quale misura aggiuntiva per il completo annientamento, e inoltre, quale tortura, estortiva di accuse tanto a sé quanto ad altri (dette bonariamente collaborazioni).

Nella storia del mondo, non si erano viste lesioni di Maestà, crimina lesae majestatis, che avessero suscitato tanta rappresaglia in campo giudiziario.
Si erano viste, e si vedono, in campo extra giudiziario, bellico.
Con effetti da rappresaglia parimenti annientativi.

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GRUBER HA ADESCATO BOSCHI?

Invitatala in trasmissione, visibilmente, per indurla a moderare la contestazione al governo Conte (che la conduttrice protegge scopertamente! ), mancato il risultato, le rifila riprese fotografiche ove bacia sulla bocca uno in pubblico, e (con suo – e governativo – massimo esplicito disappunto ): senza la mascherina!

E, se mai non bastasse, le ricorda, brutalmente, che è indagata (con Renzi), per finanziamento illecito dei partiti….

Mentre, che servilismo faziosità e meschinità, della conduzione in pubblico di una televisione politica, siano ben più peccaminosi di quel che addebita a Boschi, non le passa per la testa.

Ovviamente..

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NEI DINTORNI DI PATRICK ZAKI..


Dalla Cronaca comune

“L’arresto di Patrick Zaki, lo studente egiziano fermato all’inizio dell’anno all’aeroporto de Il Cairo in circostanze non chiare, è stato prolungato altri 45 giorni da un tribunale de Il Cairo.Zaki ha 28 anni e circa un anno fa era andato a vivere a Bologna per il suo dottorato. Il 7 febbraio era tornato in Egitto per una breve vacanza nella sua città natale, Mansoura, ma una volta atterrato al Cairo era stato arrestato senza apparenti motivi. Poi era stato informato di essere accusato di aver pubblicato notizie false con l’intento di disturbare la pace sociale, di aver incitato proteste contro l’autorità pubblica, di aver sostenuto il rovesciamento dello stato egiziano, di aver usato i social network per minare l’ordine sociale e la sicurezza pubblica, e di aver istigato alla violenza e al terrorismo: tutte accuse che in Egitto di solito sono rivolte a dissidenti o persone critiche verso il governo.”…….. Ebbene, non si ricorda che il MINISRO DEGLI ESTERI DI MAIO si sia dedicato al caso.

PERCHE?

IL Dubbio 4 11 2020

Di Maio sogna la Guantanamo europea

ROCCO VAZZANA

DOPO GLI ATTENTATI IL MINISTRO DEGLI ESTERI INVOCA IL “MODELLO AMERICANO”

Di Maio sogna un Patriot Act Ma la Ue non è GuantanamoIl provvedimento voluto da Bush colpisce le libertà individuali. E a ben guardare l’Italia ha già una corposa legislazione “speciale” antimafiaCosa accomuna l’attentatore di Nizza e quelli di Vienna? Luigi Di Maio non ha dubbi: «L’odio verso la nostra società, verso il nostro modo di vivere e di essere liberi». E come si tutela il nostro modo di vivere liberi e in sicurezza? Rinunciando alle garanzie democratiche. O almeno è questo il suggerimento che sembra arrivare dalla ricetta proposta dal ministro degli Esteri come l’unica soluzione possibile. «Si tratta di prendere misure che possano prevenire tragedie come quelle di Nizza e di Vienna», dice Di Maio, prima di specificare meglio il modello da cui dovrebbe trarre ispirazione l’Europa: «Si tratta di iniziare a pensare a qualcosa di più grande e che riguardi tutta l’Ue: un Patriot Act sul modello americano, ad esempio, perché oggi siamo tutti figli dello stesso popolo europeo». L’ex capo politico del Movimento 5 Stelle pensa dunque che per fermare il terrorismo, l’Unione debba attingere a uno dei pacchetti normativi più controversi della storia delle democrazie occidentali. Varato nell’ottobre del 2001, poche settimane dopo l’attentato alle Torri Gemelle, sotto la presidenza di Gerge W. Bush, l’Usa Patriot Act introduce parecchie restrizioni alle libertà individuali e rafforza enormemente il potere delle forze di polizia e dei servizi di spionaggio: maggiore sorveglianza sulle comunicazioni telefoniche e telematiche, possibilità di immagazzinare informazioni personali ( dai dati bancari a quelli sanitari), perquisizioni domiciliari senza mandato, arresto di cittadini stranieri solo sulla base di “sospetta” attività terroristica, processi a porte chiuse nei tribunali militari. Il “Presidential military order sulla detenzione, il trattamento e il procedimento nei confronti di alcuni non- cittadini nella guerra al terrorismo” che ne deriva è un vero e proprio mostro giuridico che distingue i diritti riservati agli americani da quelli riservati agli stranieri. Per questi ultimi, il Presidente si riserva la possibilità di adottare misure straordinarie qualora li ritenesse vicini ad Al Qaeda o vagamente collegati al mondo del terrore. E con la scusa della sicurezza lo Stato di diritto sconfina nell’arbitrio. Le immagini di Guantanamo – un “non luogo” giuridico e geografico – con i prigionieri in tuta arancione, senza alcuna tutela legale o umanitaria sono solo la rappresentazione fisica di quei concetti securitari.

ALBERTO CISTERNA MAGISTRATO ITALIANO

Ma ciò che Di Maio forse dimentica è che alcuni degli strumenti previsti dal Patriot Act l’Italia li adotta già da tempo. Tutta la legislazione speciale antimafia, infatti, è stata estesa al terrorismo internazionale nel corso degli anni. E sono parecchi gli strumenti in mano all’autorità giudiziaria per prevenire e stroncare eventuali organizzazioni o singoli individui: misure di prevenzione, misure di polizia, condanne molto severe, regime del 41 bis. Per attivare «le misure di prevenzione è sufficiente la presenza di un indizio di appartenenza all’associazione mafiosa o terroristica», spiega Alberto Cisterna, presidente della XIII Sezione Civile del Tribunale di Roma, per anni pm alla Dda di Reggio Calabria, prima, e alla Direziona nazionale antimafia, poi. «Parliamo di legami probatori molto bassi, insufficienti a determinare una condanna ma che possono essere utilizzati per applicare una misura di prevenzione sia personale che patrimoniale». Espulsioni dal suolo nazionale, sequestro e confisca dei beni sono misure applicabili con estrema facilità secondo l’ordinamento italiano, che, proprio, come il Patriot Act, prevede un “doppio binario”, attraverso provvedimenti speciali comminabili sulla base di un sospetto. Stumenti inconcepili negli altri Paesi europei, dove «le regole probatorie più severe delle nostre. È un problema culturale, non si tratta di dispensare condanne, ma di valorizzare circostanze che in qualunque altro paese europeo sarebbero considerate irrilevanti», spiega ancora Cisterna. E come se non bastasse, dopo l’ 11 settembre anche il nostro Paese si è attrezzato per regolamentare meglio «alcuni poteri e introdurne di nuovi. Come quello concesso ai servizi segreti di effettuare intercettazioni telefoniche all’estero senza alcuna autorizzazione giudiziaria», ricorda il magistrato.L’Italia in realtà ha già il suo Patriot Act. Ma non è detto che l’Europa frema per seguirne l’esempio………..


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ORLANDO ???!!! VERINI ???!!!

“…quando Rita inizia queste iniziative..”

Così, con stridente accavallamento di suoni, uscenti da una dizione collosa, animata da una vocetta dimessamente cantilenante, il vicesegretario del PD già ministro della Giustizia (governo Renzi!) si immette, radiofonicamente intervistato, nella campagna per la liberazione dei carcerati dall’attacco del Covid, avviata col digiuno della militante radicale Rita Bernardini.
Ovviamente : “mi unisco all’ iniziativa”.
Quindi ricorda i suoi tentativi di riforma delle incarcerazioni – tentativi dai quali, invero, nessuno lo distolse, desistette da sé spontaneamente…!-.
Poi si inoltra in un oscuro (anche a lui) biascichio sulla “individualizzazione del trattamento ” , che non dovrebbe “avvenire ope legis” (letteralmente, “per opera della legge”, lessicalmente, da sé, automaticamente ) ma che “deve avvenire automaticamente” ( ope legis, appunto, ma lui non lo sa! ).

In quell’istante la vocetta cheuingommata si defila, e le subentra quella di “Verini”, (niente meno che) “responsabile giustizia del Partito” (del predetto e anche suo).

Il quale intona, mesto, che sì, certo, i carcerati andrebbero affrancati dall’attacco del Covid, “ma se noi liberiamo 20000 detenuti, questi troverebbero un lavoro, avrebbero una casa?” (domanda retorica!)

Sospensione dell’ascolto e interpretazione:
quindi, sarebbero incarcerati perché senza lavoro nè casa?
Ed il carcere farebbe veci di politiche occupative e abitative ?
Ciò dice il “responsabile giustizia del partito”?
Ottima informazione, sociocriminologica!

Ripresa dell’ascolto. Egli Incalza:
“ma così daremmo fiato a coloro che non vogliono saperne di liberazioni e che vogliono “buttare la chiave…”; “quindi non possiamo liberarli”…!.
E cosi conclude (peraltro, con flagrante ipocrisia, da penoso dilettante della simuldissimulazione).

Non gli ha domandato, l’intervistatore: “quindi buttiam la chiave”? Al pari di quelli cui lei vorrebbe togliere il fiato?
Non lo ha fatto! Sebbene la domanda, ad uno tanto illogico da nemmeno percepirlo, non avrebbe tolto il fiato.

Siffatta e siccongegnata è l’elite politicante nel Paese….
Per di più, quella che esplica le istituzioni repressive, che per principio e scopo (statutari!) fanno e procacciano il male, dell’uomo all’uomo (per il bene di questo, si intende!),
Le istituzioni i cui “servitori” fanno prigionieri e vinti militarmente -sebbene in attività (eufemisticamente) di Polizia, anziché di Esercito): Lo fanno, cioè, con modalità (sostanzialmente) bellica.

Ma in tempo di pace…!

pietro diaz

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IOLE SANTELLLI, SECONDO LA RAI, SFREGIATA AL PARI DI LUCIA ANNIBALI?

Se dal susseguente è desumibile l’antecedente:
se l’intervista (per F. Leusini) allo sfregiatore (mediante acidi) di Lucia Annibali è stata esclusa dal programma Rai per la impresentabilità del gesto:
è desumibile che per la stessa ragione sia stata esclusa l’intervista allo sfregiatore di Iole Santelli (mediante incolpazione di morbo per il quale non avrebbe dovuto candidarsi alla Regione! e per il quale non avrebbero dovuto eleggerla!) ?
E’ cioè desumibile che la Rai abbia ritenuto che, nella comunicazione pubblica, lo sfregio materiale sia equivalente a(que)llo sfregio verbale?
Se, si ipotizzava, col “dopo” è interpretabile il ”prima”, la Rai ha ritenuto che entrambe le interviste avrebbero mandato in scena sfregi (misogini) di donna!
Comunque, Orlando
Sulla esclusione dai programmi Rai dello sfregiatore di Santelli – il quale altrove, continuando le sfide sul diritto di sfregio, ha espettorato digrignando “…riverginazione dell’imene” e simili, cioè ha dato prova che, loquendo, non solo sfregia, insozza!- (Orlando) ha avuto a che ridire, obiettando che, l’esclusione, non sarebbe spettata all’Ente .
Ora – a parte che l’ex ministro della Giustizia non cura che un organo della informazione, tanto più se pubblico, risponde anche penalmente, anche oggettivamente, della propalazione offensiva di interessi privati o pubblici, come pure del “buon costume” di art 21.6 cost. ( coinvolgibili, il secondo anzitutti, dalla edizione delle due interviste)-:
che direbbe della seconda (su Annibali), il vicesegretario del partito alleato col partito dello sfregiatore della prima?
Solleverebbe la stessa obiezione?
pietro diaz

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TAIANI (gia’ speaker televisivo di Berlusconi poi…, ed infine segretario del suo partito)

Con solito piglio militaresco:

…porre “vincolo di mandato” , all’eletto con un partito, che ne impedisca l’esodo… .

Ecolalia (reiterazione compulsiva di detti), scrosciante particolarmente dall’avvento del Grillo (già …..!) sempre timoroso ( et pour cause) di vie di uscita laterali dalla sua compagine.

Quindi: art 67 della Costituzione (esplicitamente evocato) e pretesa di sua riforma.

Ma la locuzione, concettualmente stravolta dai due suddetti (e da innumeri “pari”), ha poco a che fare con quanto ne prospettino.

Giacchè, tecnicissima per il po’ po’ di giuristi (reali) che la scrissero:
conferito il mandato, dall’ elettore all’eletto, ad agire politicamente in parlamento, non gli fu posto vincolo di contenuto, che fu tenuto libero e discrezionale, nei mezzi e nei fini, (ovviamente) presunti coerenti alle attese dell’elettore.
Né, ove incoerenti, fu previsto “richiamo” (revoca del mandato) dell’eletto, salva la sanzione, elettorale, alla scadenza, del mancato rinnovo.

Quindi assenza di (”senza”: art 67 cit) vincolo (di contenuti) dell’ azione del mandatario. Nulla a che vedere con la libertà (o l’arbitrio) del “cambio di casacca”, col transito da un partito ad altro.

Che riguarda altro rapporto.

Non quello tra elettore ed eletto (che di fatti, “cambiando casacca”, resta parlamentare), ma quello tra associazione (partito) candidante, e associato (anche occasionalmente); comunque, tra organismo candidante e (in ogni modo) candidato (l’”indipendente”, ad esempio).

Che è rapporto di candidatura, con le sue (eventuali) regole, anche giuridiche anche obbligatorie, la cui inosservanza potrebbe arrecare sanzioni.
Mai, tuttavia, tangenti il mandato politico, scorrente esclusivamente nel rapporto elettorato eletto.

E se, per sanzionare il “cambio di casacca”, si operasse sull’art 67 ( imponendo vincolo contenutistico alla azione dell’eletto), si uscirebbe dalla (quasi) totalità delle “democrazie rappresentative”, si entrerebbe nella sfera delle democrazie illiberali o autoritarie, al meno peggio, delle policrazie.
Ma non è affatto da escludere che, i due suddetti, fingano di non saperlo.
pietro diaz

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EPIDEMIA COLPOSA?


Recita l’articolo 438 cod pen :
Chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l’ergastolo.
Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena di morte (oggi l’ergastolo).
Recita d’altronde l’art 452 cod pen:
Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito:
1) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte;
2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l’ergastolo;

1. E quando uno stesso fatto (di reato) è punito sia per dolo che per colpa, esso è identico nella materialità, cambia solo nella “normatività” – perché il secondo aggiunge, al comando del primo, un’altro, una regola “cautelare” del comportamento ( posta in parametri di diligenza prudenza perizia o di conformità a leggi regolamenti ordini o discipline: art 43.3 cod pen)-:
allora il fatto colposo va interpretato, nella materialità, al modo del fatto doloso, alla stregua degli elementi che lo enunciano.
2. Ora, questi dicono che è reato il cagionamento di una epidemia mediante la diffusione di germi patogeni.
Quindi dicono che, del reato, ne è “evento” l’epidemia, ne è “azione” il suo cagionamento, ne sono “mezzo” germi patogeni, ne sono “modo” la loro diffusione.
Ed è ovvio che la mancanza (anche solo d’uno) degli elementi, o la mancanza della connessione causale (transitiva genitiva…), d’essi, esclude il reato.
2.1 E’ ovvio nell’epidemia dolosa e colposa, con l’unica differenza (ripetendo con altre parole quanto sub 1), che la determinazione dell’evento avvenga (oltre che materialmente ) anche (normativamente) “a causa di… per” (art 43.3 cit.) inosservanza delle regole cautelari (c.d generiche e specifiche) sopra indicate.

Ebbene

3. Il profilo materiale della azione del cagionamento mediante diffusione di germi patogeni, è intuitivo.
E comunque è prefigurato già nella lavorazione del Codice, dal Guardasigilli A. Rocco :
“Si è riconosciuta la necessità di prevederlo nel Codice, in rapporto alla enorme importanza che ormai ha acquistato la possibilità di venire in possesso di germi, capaci di cagionare una epidemia e di diffonderli”.
Esso evidenzia possesso, di germi – non nel senso della incorporazione (dell’essere, il reo, “posseduto”, da germi), ma- nel senso civilistico della detenzione, di germi, che passi alla loro diffusione verso la epidemizzazione.
3.1 Il contrario di quanto vorrebbe taluna Cassazione, inadempiente alla lettera alla logica e alla storia della legge, vogliosa della sua espansione in cerca di maggiore punibilità.
Anche perché, fosse come pretende, dato che la diffusione del germe, il contagio, va da persona a persona (vd infra), pare arduo ritenere la condotta del primo responsabile di quella dell’ultimo (della popolazione progressivamente contagiantesi), scandente l’evento di epidemia.
E sia per dolo, ovviamente, che per colpa (giacchè estraneo, quell’evento, ad ogni prevedibilità e prevenibilità dal primo).
E tanto più perchè la catena causale seguente la condotta del primo sarebbe da sola sufficiente a determinare l’evento, escluderebbe, cioè, il rapporto causale tra quella e questo (art 41.2 cp).
Il che non esclude, ovviamente, che l’autore del fatto possa (con dolo o per colpa) diffondere germi manovrando (per azione o per omissione), persone infette.
3.2 Intuibili (esperienzialmente) sono anche i germi patogeni (mezzo della azione, oggetto della diffusione), microrganismi capaci di innescare malattia infettiva.
E comunque, secondo lo ISS (Istituto Superiore Sanità): “patologia causata da agenti microbici che entrano in contatto con un individuo si riproducono e causano una alterazione funzionale” (non sempre ravvisabile, invero, questa, ad esempio, negli innumerabili “positivi sintomatici” al Covid, tanto meno negli “asintomatici”).
3.3 Così come è intuibile la “diffusione” (potenzialmente) epidemica. Quella che determini una propagazione rapida per un numero significativo di persone.
3.4 Ed è intuibile anche l’epidemia.
Che, spiega ISS (anche per esclusione):
“in base alla suscettibilita della popolazione e alla circolazione del germe, [è] una malattia infettiva [che] può manifestarsi in una popolazione in forma epidemica endemica o sporadica”.
Ove è palese che, essa, è esclusa nella terza forma e nella seconda (che suppone una malattia permanente, stabilita nella popolazione) .
3.4 Mentre non è subito intuibile ( anche perché è stato oscurato dalle dissertazioni correnti), la potenza della patogenesi del germe la cui diffusione sia epidemizzante.
Perché è da commisurare, attentamente, alla “deriva(bilità)” (art. 438.2 co pen), dalla epidemia, della “morte di più persone” (non una ma più persone!).
Cioè, alla sua letalità.
Ed è da commisurare alla potenza delle pene (che manifestamente la significano); come visto in avvio:
l’ergastolo, quando l’epidemia dolosa non induca le morti.
La pena di morte (poi nel 1944 tramutata in ergastolo) quando le induca.
La reclusione fino a dodici anni quando l’epidemia colposa induca le morti; o fino a cinque anni quando non le induca.
Potenza, delle pene, implicativa di grandezze di offesa (del bene giuridico della “incolumità pubblica”: Libro II Titolo VI cod pen) cagionativa (almeno) di alterazioni funzionali (vd sopra sub 3.2), quando non induca le morti (che d’altronde, e ciò accresce quelle grandezze, sono ascritte oggettivamente, debbono essere non volute, nella epidemia dolosa- giacchè, se fossero volute, erigerebbero reato di Strage ex art 422cod pen-).
3.5 Morti, d’altronde, che, se supposte derivate da un germe (ad esempio il Sars-CoV-2, che, invero, secondo gli ultimi dati pubblicati dall’OMS, esibirebbe una letalità complessivaintorno al 2,08%: valore inferiore al 9,6% osservato per il SARS-CoV, coronavirus che si è diffuso da novembre 2002 a luglio 2003 in 30 paesi/regioni infettando 8.098 persone e uccidendone 774; e decisamente inferiore al 34,4% registrato per il MERS-CoV, altro coronavirus che si è diffuso in 27 paesi/regioni da settembre 2012 a settembre 2019, infettando 2.494 persone e uccidendone 858): dovrebbero esserlo secondo l’etiologia penale per la quale, o il rapporto causale (concreto) vanta un modello astratto (ricavato dal fatto che sempre, o quasi sempre, il germe è letale), o non è affermabile.
E se supposte, le morti, derivate da altri fattori (preesistenti simultanei sopravvenuti) coesistenti con un germe, o, questo, esclude la “sufficienza” (art.41.2 cod pen), di quelli, alla derivazione delle morti, è cioè (con)causale (è causale il fattore che contenga l’evento e, sollecitato, lo espella; causale, in specie, è il germe letale secondo il modello).
Oppure è fenomenico, non ne responsabilizza il diffusore.
3.5.1 Sebbene implicito, è opportuno ribadire che il suesposto excursus causale materiale è comune all’epidemia dolosa e colposa, differenziandosi, rispetto a questa, solo (come cennato) per l’aggiunta della inosservanza di una regola cautelare, selezionante gli estremi della causalità rilevante, particolarmente, il rapporto tra l’azione e l’evento (i quali non potrebbero non essere quelli che la regola cautelare ha previsto e si è proposta di evitare).
4. Poichè si è cennato sopra all’epidemia da Covid, non è inopportuno vedere come ne illustri la diffusione lo ISS. “Secondo l’OMS la trasmissione delle infezioni da coronavirus, incluso il SARS – CoV-2. avviene attraverso contatti ravvicinati tra persona e persona per esposizione delle mucose buccali o nasali o delle congiuntive di un soggetto suscettibile a goccioline contenenti il virus emesse con la tosse, gli starnuti il respirare e il parlare di un soggetto infetto. Il virus può anche essere trasmesso per contatto indiretto come ad esempio attraverso le mani contaminate che toccano bocca, naso, occhi, ovvero con oggetto e/o superfici posti nelle immediate vicinanze di persone infette che siano contaminate da secrezioni (es. saliva, secrezioni nasali, espettorato). I dati disponibili portano ad escludere la trasmissione per via aerea, a parte situazioni molto specifiche, di interesse ospedaliero (formazione di aerosol durante manovre di intubazione, tracheotomia, ventilazione forzata).”
Dove, quindi, distanza interpersonale ed igiene delle parti anatomiche esposte al contatto di corpi contaminati da escreti infetti, parrebbero sufficienti alla prevenzione (attiva e passiva) della infezione.
La esclusione della trasmissione per via aerea della infezione, d’altronde, influisce sul “RO”, il parametro della malattia infettiva (esordiente), il numero di riproduzione di base, “il numero medio di infezioni secondarie, prodotte da ciascun individuo infetto in una popolazione completamente suscettibile, cioè mai venuta a contatto con il nuovo patogeno emergente”. Chiarisce lo ISS che “RO è funzione della probabilità di trasmissione per singolo contatto tra una persona infetta ed una suscettibile, del numero dei contatti della persona infetta e della durata della infettivita’”).
Influisce, si diceva, perché germi aerotrasportati avranno un potenziale epidemico ben più elevato di altri trasferiti per contatto.
Dunque
5. rispondendo all’interrogativo del titolo (in relazione alla epidemia “evento del reato”):
Se è infettabile e poi epidemizzabile una popolazione “suscettibile” (cioè non infetta), non è epidemizzabile una popolazione epidemizzata (tanto meno pandemizzata).
Quindi, ipotizzare (così come paiono inclini a fare taluni inquirenti), epidemie dolose o colpose in territori endemizzatiati, è ardito, temerario, sia sostanzialmente che probatoriamente.
Di fatti:come pensare e provare, e anzitutto individuare, l’evento della azione particolare se esso, addirittura massificato, le preesiste?
E, reciprocamente, come pensare e provare, e anzitutto individuare, l’azione, causale rispetto al proprio evento?
5.1 E’ chiaro che per pensare, e provare, azione ed evento epidemizzaanti, in epidemia (o pandemia), è necessario che la diffusione del germe inneschi un distinguibile focolaio di infezione, cagionativo per estensione di distinguibile epidemia, in popolazione (ISS sopra) “ completamente suscettibile, cioè mai venuta a contatto con il nuovo patogeno emergente”.
Un esempio potrebbe rinvenirsi nella realtà carceraria: 77 su 190 (circa) istituti sono stati invasi da Covid, con distinguibile (azione)focolaio, cagionante, diffondendosi, distinguibile (evento) di epidemia, su “popolazione suscettibile”.
5.2 In mancanza di tale condizione, la “alterazione funzionale” dell’infettato, dolosa e colposa, va (rispettivamente) in artt. 583, 590 cod, pen. La morte dell’infettato, dolosa e colposa, va (rispettivamente) in artt. 575, 589 cod pen.
6. Alcuni organi di Polizia hanno minacciato di accusare di “epidemia colposa” chi trasgredisse “il divieto assoluto [in art 4.6 DL 25 marzo 2020 n 19 ndr] di allontanarsi da propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus”.
In realtà, il trasgressore è accusabile di contravvenzione, punibile , ex art 260 RD 1265,1934 (Testo unico delle leggi sanitarie),
Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire 40.000 a 800.000.
pietro diaz

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TRUMP E LA SUA IDEA DI LEGALITA’

Da Linkiesta
Donald Trump ai giornalisti:
«Se contiamo i voti legali ho vinto. Stanno cercando rubare il risultato delle elezioni non possiamo permetterlo» «Il nostro obiettivo è proteggere l’integrità delle elezioni, non permetteremo alla corruzione di rubare un’elezione così importante. Non c’è stata un’onda blu, come previsto, invece c’è stata un’onda rossa. Abbiamo già vinto in modo decisivo in molti stati critici, comprese vittorie decisive in stati critici tra cui Florida, Indiana e Iowa. È incredibile come le votazioni per posta siano così unilaterali (a favore dei democratici). Biden può dire di aver vinto in uno Stato, io posso dire di aver vinto in un altro, ma alla fine ho la sensazione che l’ultima parola spetterà ai giudici».
PERTANTO
Sarebbero legali i voti che lo eleggono, illegali i voti che non lo eleggono…Legale la sua vittoria, illegale la sua sconfitta…
Anzi sarebbero rubati, rubati e corrotti, i voti che lo sconfiggono, lecitamente avuti quelli per i quali vince…
E sarebbero tali, legali illegali (rubati corrotti), i voti del medesimo flusso elettorale uscente dal medesimo elettorato, nel momento stesso in cui scorre, secondo che lo eleggano o non lo eleggano…
E quindi sarebbe legale o illegale (ladra e corrotta) la volontà popolare che li ha espressi, secondo che lo elegga o non lo elegga…
E l’”integrità delle elezioni”, da essa risultante, dipenderebbe dalla sua elezione.
Che se mancasse, l’ultima parola non spetterebbe alla volontà popolare ma ai giudici (l’ultimo d’essi da lui nominato nell’imminenza delle elezioni, forse aspettando consenso alla sua “legalità”!)…
D’altronde, non potrebbe non essere illegale il flusso elettorale (che non lo eleggesse) seguito al canto della vittoria da lui levato nella prima notte elettorale…
PURTUTTAVIA
E’ grandiosa la lezione trumpiana sull’origine la ragione l’interesse sottostante, della legalità.
Che ha origine e ragione nella rappresentazione di un interesse di parte (nel caso Trump delirantemente personale) socialmente organizzato, e nella sua difesa con la forza della legge e delle forze dell’ordine al suo fianco.
Ed è altrettanto grande la lezione sull’ origine la ragione l’interesse (sottostante) della illegalità.
I quali si identificano nell’inverso degli altri.
Soltanto, ne è tragica l’interazione.
Perché la prima consegue tale potenza che si appropria di Giustizia, dalla cui altezza nomina la seconda Ingiustizia, che domina anche fino all’ annientamento.

pietro diaz

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…” STATI GENERALI” A CINQUESTELLE?

La locuzione risalirebbe a Filippo il Bello (1300 circa) che così appello’ i ceti sociali subordinati alla sua autorità, per audirli sulla accusa che si accingeva a lanciare contro Bonifacio VII, nel corso della disputa tra potere spirituale e secolare.
E si mantenne costante a definire le formazioni sociali sottostanti ad autorità centrale ed ordinate per (im)potenza ed (in)abbienza politiche.
Divenne celebre alla convocazione dei tre Stati (I Clero, II Nobiltà, III Popolani) da Luigi XVI, che intendeva audirli per coinvolgerli nel salvataggio delle finanze del suo regno in crisi da sperperi:
è noto come ando’ a finire, fallita l’intesa tra il re di Francia e gli Stati Generali.
Fini secondo le attese del mentore della Rivoluzione, l’Abate Seyes, agitate in un libello:
“Che cos’è il Terzo Stato? Tutto.
Che cosa è stato finora nell’ordinamento politico? Nulla.
Che cosa chiede? Chiede di essere qualcosa (e fu assai più di qualcosa..).
Insomma, l’alterita’degli Stati sociali rispetto allo Stato sovrano fu storicamente costante.
Or bene
Sarebbero ceto sociale differenziato da altri e sottostante uno Stato sovrano, i Cinquestelle, che oggi si riuniranno, convocati da “Crimi” come Stati Generali?
Non sanno che sono Stato sovrano, possedente Parlamento, Governo, varie altre istituzioni politiche e sociali, e incitamento della Magistratura (penale)?
Lo sono a loro insaputa?
Possibilissimo, stante lo stato dello Stato, nelle mani loro..
O parlano a vanvera?
Ugualmente possibile.
Anche perché hanno preso lezione della stessa vanvera dal loro Medium, che a giugno scorso ha riunito, a Villa Panphili, gli “Stati Generali dell’Economia” …(guidati, niente meno, che dal manager Vodafone!): Quindi, parafrasando Sieyes:
Che cosa sono gli Stati a Cinquestelle? Tutto.
Che cosa sono stati finora politicamente? Nulla.
Che cosa chiedono?Chiedano pietà…

pietro diaz

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(S)Cotticelli sinistrorso?


Dunque, l’immemore delle Consegne civili di Commissario anticovid in Calabria, sarebbe stato, per deduzione, immemore delle Consegne militari ai tempi dell’Arma? E ( abbandonata questa non dimentico di non esserne stato nominato Comandante Generale!), sarebbe stato immemore delle Consegne militari (interforze) ai tempi dei “Servizi Segreti” (oggi DIS: dipartimento informazioni sicurezza )?
Risposta segretata Ma non è segretabile che, costui, reduce dalle smemoratezze civili e militari, e (comunque ) reduce dai “Servizi” (organismo al di sopra delle leggi e delle istituzionie e delle popolazioni, al di sopra di ogni principio di democraticità quale conrolllabilità del potere, issato, come dipartimento, sulla presidenza del Consiglio dei Ministri ogi contiana!), resto di potenza legalillegale (prevista dalla legge e al di sopra della legge!), sia stato optato Commissario “civile” in Calabria, (si dice) dalla Sinistra Parlamentare (sedicente a sinistra del PD), Leu e Art. 1…. !
pietro diaz

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SUI DPCM SPROVVISTI DI SANZIONE

O meglio, che pretenderebbero ad averla nei decreti legge “autorizzativi” d’essi – un ’aberrazione giuridica istituzionale e politica di proporzioni non inferiori a quella della autorizzazione dei dpcm dai decreti legge (su questa vd, per quanto qui non detto, volendo,http://www.giustiziarepubblicana.org/?s=provvedimenti+governativi….).
In pratica, il decreto legge allestirebbe la sanzione (amministrativa), ma non la posporrebbe ad un precetto (benchè nella teoria giuridica della “fattispecie precettiva”, “protasi e apodosi” – alias precetto e sanzione- siano inseparabili e in sequenza!).
La anteporrebbe ad esso, e non ad un precetto coesistente e contemporaneo (pur non in sequenza, ma dalla sanzione intercettabile ), ma futuro, di là da venire, ignoto ad essa (e, il più delle volte, perfino al precettore!).
Ciò che, invero, non è fenomeno del tutto sconosciuto dall’ordinamento, che contiene la (pur discussa) “norma in bianco” (nel precetto); dove la sanzione attende che il precetto sorga, per servirlo.
Ma è fenomeno, questo, molto particolare, perché raffigura attese, dalla sanzione, di provvedimenti accidentali e individuali (vd ad esempio l’art 650 del codice penale).
Laddove i dpcm sono “provvedimenti” sistemici e generali (seppure temporanei).
Inoltre, le sanzioni delle norme in bianco attendono provvedimenti (per lo più ) non tangenti diritti soggettivi (a tutela ordinaria o costituzionale), Laddove i dpcm proprio questi eleggono ad oggetto!
Cosicchè, potrebbe dirsi che il fenomeno (in parola), in definitiva, era ignoto all’ordinamento, fino all’avvento di Conte, con i suoi dpcm puntati a regolare (non la nazione ma, direttamente) la popolazione, a disciplinarne la vita e perfino l’esistenza.
“Provvedimenti” autorizzati e sanzionati da sé medesimo, nell’occasione mimetizzato dai suoi ministri raccolti in Consiglio!

Ma comunque.

Perché l’aberrazione è macroscopica?

Nello Statuto dell’illecito amministrativo (L. 689/ 81) siede una disposizione, la prima, rubricata “Principio di legalità”, la quale proclama che “nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”. Ed aggiunge che “le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”.
Da cui si desume (anche per solenne declamazione della rubrica):
1. Che la madre dell’illecito amministrativo é la legge, l’ atto parlamentare avente forma valore e forza di legge; inconfondibile insostituibile infungibile (perché assegnatario di materia ad esso assolutamente riservata) da ogni altro atto normativo, pur se dotato di forza di legge ( il decreto legge e il decreto legislativo, che la riserva assoluta comunque relativizzerebbe).
Ciò checchè se ne sia detto dagli (innumerabili) complici della attività legiferativa del Governo in vece (non solo tecnica ma sociopolitica e istituzionale ) del Parlamento; o dai tolleranti essa (ultimo il Prof. Flick in una recente propalazione a mezzo stampa, che non avrebbe a ridire sul decreto legge, l’erede del Regio Decreto del 1926, già ignoto al coevo Statuto “Albertino”, con il quale il governo Mussolini si arrogherà il potere legislativo!).
2. Che la legge madre plasma l’illecito nella sanzione (comma 1 dell’art. 1). Ma anche nel precetto (comma 2 dello stesso), nei “casi” e “tempi” (della sua efficacia).
3 La illegittimità (costituzionale) dei decreti legge (n.n. 19, 33, 2020) che hanno ammannito sanzioni amministrative: senza che ne avessero il potere normativo, riservato alla legge. Senza nemmeno averle accoppiate a precetti.
E avendo, per di più, affidato la formazione di questi ad atti amministrativi del presidente del Consiglio dei ministri (dpcm). Quando non a ministri (ordinanze). Quando non ( sia pure in chiave modulatoria) a Presidenti di Regione o di Province (autonome) o a Sindaci!
4. Per giunta, mettendo in croce i destinatari dei precetti e della sanzione, tuttavia inespressa!.
Questione assai insidiosa.
Perché lo statuto (ovviamente autonomo da ogni altro, anche da quello penale) dell’illecito amministrativo, quanto a rilevanza esimente della ignoranza di ( o dell’errore su) esso, ha una disposizione, in art 3, per la quale “nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da colpa”. Disposizione che, mentre dà rilievo all’errore sul fatto, non ne da all’errore sulla legge (dà quindi rilievo, è da supporre, all’errore di fatto non di diritto). Per di più, sembra dare rilievo alla sua parte precettiva (che descrive il fatto), non a quella sanzionatoria.
E comunque, la diposizione pare indifferente sia alla scusabilità che alla inescusablità dell’errore.
Pare interessata solo alla sua indipendenza da “colpa”.
Che, quindi. potrebbe essere anche lieve, anche lievissima. E, sebbene tale, non esimere da sanzione.
Realtà assai insidiosa, come si vede.
pietro diaz

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TOTI(IM)POTENTE… e gli “anziani” «non indispensabili allo sforzo produttivo del paese»

CONTENUTISTICAMENTE UN VANILOQUIO.
Difatti
1. Ogni elemento della frase surriportata è generico, evoca un genere (di cose di fatti di atti di persone di stati…).
Il genere raccoglie i tratti comuni ad ognuna delle specie cui si riferisca (e che lo esprimono), ma disperde (tace de) i tratti particolari di queste.
E, quindi, se permette alla sintesi di discorrere, non lo permette alla analisi. Rispetto a questa il discorso è “(im)produttivo”.
Ed in effetti è generico l’elemento “anziani” (anziani come, quanto, quando, fino a quando, perché, rispetto a che??)
Altrettanto generici gli elementi:“non indispensabili” “sforzo” “produttivo”. Anche rispetto ad essi le domande sui tratti specificativi (in parentesi) non hanno risposte.
Elementi, perciò, che, non contestualizzati, sono concretamente incomunicabili e intrasmissibili.
1.1 Quindi, per quanto “sforzo produttivo (il) paese” compia, nell’ interpretare la frase del presidente di Regione, esso è vano.
La frase è vaniloquio (caratteristico, invero, della comunicazione politicante).
E SEMANTICAMENTE UN TURPILOQUIO
Difatti
2. Che la superfluità o la inadeguatezza ( “non indispensabili” non chiarisce) di un genere di persone “allo sforzo produttivo del paese” ne autorizzino la clausura, è turpe in sé.
E lo è assai più fuori di sé, in proiezione.
Giacchè implica che ogni altro genere di persone che, rispetto allo “sforzo produttivo” , fosse nella condizione degli “anziani”, sarebbe chiudibile! Anzi, ancor più, dato uno “sforzo produttivo” specifico, la quantità dei superflui o degli inadeguati ad esso potrebbe crescere enormemente, e rendere possibile una clausura di massa.
2.1 E paradossalmente, rispetto allo “sforzo produttivo”, di informazione e di conoscenza che solo gli “anziani” potrebbero compiere (quali istruttori e relatori del loro passato e, per estensione, del passato della loro comunità); paradossalmente, dicevasi , superfluo o inadeguato (con innumerevoli altri) sarebbe il cinquantaduenne (non anziano?) Toti.
Conseguentemente, chiudibile per sua stessa logica.
E comunque.
3. Oltre lo “sforzo produttivo”, è ravvisabile una produzione senza “sforzo”! Rispetto alla quale non solo sarebbero superflui o inadeguati tutti coloro che fossero capaci soltanto del primo.
Con seguente chiudibilità d’essi.
Ma quando la “produzione senza sforzo” fosse degli “anziani”, sarebbero inadeguati e superflui, inoltre, tutti coloro che non lo fossero (secondo un criterio dato).
Si allude alla produzione degli “anziani” storiografi d’essi stessi, attestatori “documentali”, con corpo mente e sfera personale, del segmento evolutivo dell’essere umano che hanno attraversato.
4. Anziani insostituibili nella produzione di ciò.
Di un sapere storico evidentemente inafferrabile, anzi inimmaginabile, dall’avanzo di “seconda repubblica” che è il presidente di Regione Liguria.
pietro diaz

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EPIFANI A “IL RIFORMISTA”

“E questo va detto con grande chiarezza, perché altrimenti scambiamo le cause con gli effetti e non ci rendiamo conto che il vero problema che abbiamo di fronte è ricostruire un’offerta politica fatta da partiti che abbiano queste caratteristiche.”

Dunque non dispone di una “offerta politica” nè di “partiti (con date) caratteristiche”, e propone la ricosruzione dell’una e degli altri..

Ma non gli passa per la mente che la politica (non ideologica) è fatta di domanda, non di offerta, e che i partiti sono mezzo a quella non a questa?

E, d’altronde, che domanda e partito non si “ricostrui(scono)” mentalmente, perchè scaturiscono ( e quindi si formano e si intercettano ) materialmente, nella realtà che essi perforano?

E perciò, uno che non lo colga, a Sinistra è stato o si è pensato?

pietro diaz

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DAVIGO: IO NON CI STO…

“Il tempo è democratico” , dice a Formigli che gli ricorda il pensionamento.
Ma, smorzando l’effetto del pensionamento per abbarbicarsi al CSM, ha voluto un tempo aristocratico?
E di fatti insiste:la “decadenza” (dalla funzione in CSM) è “tassativa” (dice vantando, con Formigli ed il suo pubblico, nozionismo giuridico), deve essere prevista e la previsione non c’e’.
Ah si?
Il pensionamento quale (tacita ma indubitabile) causa di “decadenza” dalla funzione non la prevede a sufficienza?

Mi sono tolto il peso di 40 anni di servizio:Il peso della personale revisione sistematica del diritto, e della sua compulsiva propaganda?
Dissi al CSM :guardate che io vado in pensione, ditemi cosa succede…
Non sapeva che cosa sarebbe successo?
O si aspettava che, il Consiglio, la cosa la eccettuasse, si aspettava un’eccezione per sé, “democratica” quanto il tempo aristocratico di cui sopra?

Se il CSM o il Presidente della repubblica mi avessero detto di andare, l”avrei fatto…
Dunque non voleva andarsene malgrado il pensionamento?
E si aspettava da quelli l’eccezione?

Sul caso Palamara:I magistrati rispondono, i politici no…
Ma a parte che proprio a lui risposero caterve di politici della “prima repubblica” e a lui o a suoi pari han continuato a rispondere..
a parte che, se il magistrato Palamara ha risposto, è probabile che sia stato affinché nessun altro rispondesse :
dimentica le leggi dello Stato sulla irresponsabilità civile (assoluta! ) dei magistrati?
O la “giustizia domestica” , perché da e fra pari, sulla responsabilità penale?

Lei è un simbolo della magistratura…
e sullo sfondo appare la copertina di un suo libro dicente “io non ci sto ” (evocativo della riottosa esclamazione di altro magistrato – “prestato ” alla Presidenza della Repubblica!- , diretta a chi gli attribuisse mensili donazioni dai Servizi…)..
Io?
Io trascendente, centripeto, maiestatico?

Meno rimproverabile, tuttavia, delle masse che lo hanno eretto, o permesso…

pietro diaz

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ORLANDO E LA (IM)PROPRIETA’ COMMUTATIVA……

In un recente articolo sulla Stampa, che sciorina estesi periodi con frasi complesse, proposizioni principali incidentali subordinate di vario grado intramate da verbi congiuntivi condizionali etc…
Insomma in un discorso da pensiero complesso, che, di solito, educatamente evita di ostentare quante volte parli o twitti in pubblco, verosimilmente attenendosi ad antico voto di sobrietà intellettuale e linguistica….

Ebbene riferendo di un interpello rivoltogli sul rapporto tra la maggioranza al governo ed il capo del goiverno:

….mi è stato detto che questa maggioranza non ci sarebbe senza Conte….

….ho replicato che Conte non ci sarebbe senza questa maggioranza…

Evidentemente convinto che invertendo, in una operazione logica, l’ordine degli elementi che la attuino (degli addendi o dei fattori nella addizione o nella moltiplicazione, di cui alla ben nota “proprietà commutativa”) il risultato muti….

pietro diaz

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