GILETTI E (niente meno che) L’ORDINANZA DELLA MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA SASSARESE

1.Quale è la competenza in materie giuridiche del dr. Giletti?

Se pure avesse una laurea in Giurisprudenza (forse se ne è ammantato), nessuna, almeno in materia penale .

Per saperlo, basti il tenore della critica che ha rivolto alla ordinanza del tribunale di sorveglianza sassarese, il quale ha ammesso taluni condannati per delitti di mafia a detenzione alternativa a quella carceraria:

giocata esclusivamente sulla qualità dei soggetti, “mafiosi” – inconferente all’apprestamento giuridico dell’ ordinanza- , è stata completamente avulsa dal contesto normativo penalistico e processualistico. E’ parsa perfino incapace di accostarvisi.

Peraltro

2. Gilletti si definisce (e forse formalmente lo è) “giornalista”.

Se si ricostruiscono caratteristiche e limiti della attività con l’art 21 Costituzione (tralasciata la Deontologia dell’Ordine di appartenenza), il quale ha assegnato a chiunque libertà di manifestazione (in ogni modo) del proprio pensiero, va tenut o presente che, per lui e suoi pari, la libertà ha ad oggetto l’informazione.

La quale inoltre, per il compito di formazione delle opinioni pubbliche cui è stata chiamata, è stata configurata come doverosa.

Informazione che, se liberamente constante di pensiero e di sua manifestazione, non consta di pensiero libero, bensì di pensiero informativo.

Quello che trasporta fatti mai disgiunti dai saperi relativi, perché solo se congiunti è veridico è informativo.

D’altronde, solo se veridico potrebbe essere formativo, e adempiere, come si accennava, alla formazione delle opinioni pubbliche,

3. Ciò posto, non c’è informazione, tanto meno formazione – c’è anzi disinformazione e disformazione- , nella diffusione di un pensiero incompetente al suo oggetto.

Perché è la competenza che lo rende veridico, e quindi informativo e formativo (e, in definitiva, ammissibile in pubblico).

3.1 Segue che la critica incompetente di Giletti (suaccennata) ha tradito la libertà di informazione, trasgredito il dovere relativo quale (inoltre) dovere di formazione.

Segue che essa ha diffuso non il vero ma il falso. Che Giletti ha falsificato la propria comunicazione.

Falsificando in conseguenza qualità e funzione del giornalista.

3.2. Per di più nel modo più trasgressivo possibile. Perché coinvolgendo, col grado di pubblicità che raggiunge un mezzo di comunicazione di massa, spettatori (provvisti e ) sprovvisti della competenza anche a lui mancante, li ha (scientemente) indotti a credere ingiusta (giuridicamente, eticamente, socialmente) l’ordinanza della magistratura sassarese. E giusta l’esclusione degli infermi (se non moribondi), quando “mafiosi”, dalla detenzione carceraria (sebbene ingiusta anche per il piu incarceratore regime politico del primo quarantennio del secolo scorso: sulla cui norma è stata basata l’ordinanza).

Quindi (il “giornalista“) Giletti, avvalendosi degli incompetenti all’oggetto, li ha radicati nel convincimento della verità della falsità.

Ma ha fatto di più.

4. Perché, “conduttore televisivo” (di collocutori interlocutori controlocutori) di talk show, simulando di condurre altri (del salotto), ha condotto sé ad essi, essi a sé e sé al pubblico. Al quale, quindi, non ha trasmesso che sé ( la propria incompetenza giuridica, la pregiudiziosità mentale e culturale).

Da un pulpito del quale, quindi, si è impossessato subdolamente, in frode al ruolo dl conduttore ed al pubblico televisivo, che tale lo attendeva (lo avrebbe atteso se anche in ciò non fosse stato ingannato).

Insomma Gilletti fu conduttore di non altri che sé, al pubblico; fu non altro che autoconduttore. Fu quel che è.

Il massimo del dispotismo mediatico, di egolatrica contemplazione del sè.

Pari solo alla inconsistenza del sé.

pietro diaz

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