E Gasparri impasticca l’accusa su “Diciotti”….

  1. Se, per Gasparri, i fatti della Diciotti furono “parte di un tentativo strategico dell’Esecutivo di risolvere in maniera strutturale il problema dell’immigrazione irregolare”, egli pone Salvini nel solco, non tanto, del (comune) sequestro di persona in art 605 cp, quanto in quello, ben più incriminante, del sequestro di persona a scopo di coazione, in art 289 ter cp, per il quale:
    chiunque sequestra una persona, o la tiene in suo potere minacciando di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi a compiere qualsiasi atto o ad astenersene subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trentanni.
    La disposizione parla da sola, non richiede commento. D’altronde narra fedelmente quanto ripetutamente sbandierato da Salvini come suo scopo nel corso della vicenda Diciotti (costringere l’ “Europa” alla suddivisione della ricezione dei migranti). E sbandierato più tardi da Conte, Di Maio e Toninelli, con le “memorie” indirizzate alla Giunta (delle quali forse si dirà in altra occasione). La disposizione, peraltro, è entrata in vigore “giusto in tempo”, sei mesi prima del caso Diciotti, con D.L.vo n 21del 1 marzo 2018 (quattro giorni prima della nascita della genitrice parlamentare del potere gialloverde: habent sua sidera lites …). Per cui non pare servire “la causa” del diniego della autorizzazione a procedere, col su esposto rilievo, Gasparri.
  2. Gasparri inoltre auspica che “la Giunta proponga all’Assemblea il diniego della richiesta di autorizzazione a procedere” perché:
    a) sarebbe “Escluso il “movente” privato, nella attività incriminata di Salvini.
    Come se la esclusione di un movente escludesse l’attività (ed il suo stigma)!
    O come se il movente della discriminazione razziale o sociale, che esagita Salvini ogni istante ed in ogni espressione, non fosse “privato” (al pari di quello “patrimoniale” cui forse pensa, tanto riduttivamente quanto capziosamente , Gasparri, echeggiando la teoria gialloverde in proposito)!
    b) sarebbe escluso il “movente” politico-partitico”.
    Come se Salvini, oggi con altri ministri (i suddetti), non avesse insistentemente riferito la sua attività in Diciotti al “contratto di governo” per una campagna antimmigrazione. Cioè ad un accordo politico-partitico pienamente qualificativo del movente!
    Movente che peraltro, a sua volta, rende perfino soggettivamente politico” (art 8 cp) il delitto di sequestro (comune) di persona oggi davanti la Giunta.
    Ove, si intende, non lo converta, immergendovisi interamente, in delitto “oggettivamente politico”:
    quello di sequestro di persona a scopo di coazione in art 289 ter c (“delitto contro la personalità dello Stato”: Libro II Titolo I cp). evocato da Gasparri (sub 1)
    c) per Gasparri, rimarrebbe in piedi esclusivamente il “”movente” governativo, che ha ispirato l’azione del ministro Salvini e che è pertanto idoneo per il diniego dell’autorizzazione a procedere”:
    poiché esso avrebbe determinato la ” natura ministeriale dell’eventuale reato”.
    Come se la “natura ministeriale del reato” non si limitasse a conferire un privilegio funzionale (l’autorizzazione parlamentare a procedere necessaria al “ tribunale dei ministri”), in processo per il resto assolutamente comune per un delitto comune politicizzato dal movente.
    Come se, cioè, quella “natura”, potesse escludere il delitto!
    E come se, comunque, il “movente governativo” avesse che fare, pur minimamente, con i criteri della delibazione e decisione sulla richiesta di autorizzazione a procedere, imposti ineludibilmente dall’art 9 comma 3 Legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1:
    se l’accusato “abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio delle funzioni di governo»!
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