“SCUDO PENALE”

Ha scritto l’avvocato G.S.:

“Si parla, ormai da diversi giorni, dello “scudo penale” per chi somministra il vaccino anti Sars-cov-2. Molti medici chiamati a fornire il loro aiuto nella imponente campagna in atto hanno chiesto di essere esonerati da responsabilità per eventuali conseguenze dell’inoculazione del vaccino.
Il testo della norma introdotta nell’imminente decreto Draghi dovrebbe essere il seguente
ART. 3(Responsabilità sanitaria da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2)1. Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del Piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.178, la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.
La prima domanda é: questa norma era necessaria?In mancanza di una previsione espressa ci sarebbe potuto essere un solo caso di medico condannato per morte o lesioni se la morte o le lesioni subite dal suo paziente fossero seguite ad un “uso del vaccino conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione”?
La seconda domanda è: questa norma é utile? O il fatto che faccia riferimento alla sola responsabilità penale indurrà ad argomentazioni sulla “automaticità” della responsabilità civile ( del somministratore del vaccino, si intende) e, di fatto, avrà solo l’effetto di aggravare la sua posizione?”

EBBENE, IN PROPOSITO
1.Da quale occasione nasce la disposizione? Tempo addietro, a seguito della morte di un (poco prima) vaccinato, sono stati iscritti a “registro delle notizie di reato” (di omicidio colposo ex art 589 cp) medici e paramedici vaccinanti. L’iscrizione è stata diffusa dai Media con clamore. La procura della repubblica iscrivente, si è affrettata a precisare che, essa, era “atto dovuto” ex art 335 cpp (“per ciò”, non implicante supposizione di colpa degli iscritti).
1.1Taluni magistrati hanno interloquito proponendo che, in casi simili, l’iscrizione sia ritardata e differita agli approfondimenti : tuttavia, palesemente indifferenti all’ordine di “immediat(ezza)” della iscrizione (art..335 cpp) -supportato peraltro da una quantità di ottime ragioni processuali ( qui nemmeno accennabili)- che quella indifferenza osteggia più o meno inconsapevolmente-.
1.2 Talaltri magistrati hanno interloquito proponendo che l’iscrizione sia subordinata alla presenza di “sufficienti indizi di colpevolezza”. Anch’essi, quindi, indifferenti all’ordine suddetto, ed inoltre incuranti, che la notizia di reato, di quegli “indizi” ( a parte la confusione terminologica con altre ben distinte loro funzioni) è oggetto, non soggetto. E può esserlo soltanto dopo sua iscrizione -incuranti cioè, i suddetti, che gli indizi non congegnano la notizia ma ne condizionano il viaggio processuale verso i traguardi (archiviatori proscioglitori assolutori condannatori) , e (pur multimodalmente ) nel contraddittorio delle parti (inattuabile nella fase della iscrizione!)-.
1.3 D’altronde, la “notizia di reato” è perfettamente descritta nella previsione (sistematica) in art 332 cpp. Essa contiene gli “elementi essenziali del fatto” (ed eventualmente l’identità del suo autore), e, quando il reato sia un “fatto” (non lo è sempre, anzi lo è sempre meno, nelle legislazioni “emergenziali” di questi tempi, a dispetto della prescrizione costituzionale in art 25,2!), basta raffrontarlo al modello legale relativo per capire se sia o non sia “notizia di reato”!Pertanto , il depositario del Registro iscrive la notizia se ne colga gli elementi essenziali del fatto.
1.4 Nel caso sub 1, tuttavia, essi mancavano completamente, perché era ignoto o almeno incerto il rapporto di causalità in art 41 cp (elemento essenziale del fatto) tra la vaccinazione e la morte. E comunque, era ignoto o almeno incerto, che ne fossero stati autori (altro elemento essenziale del fatto) Medici e Paramedici -al posto del fabbricante o del distributore o del validatore del vaccino (si consideri che, nell’ordinamento, della qualità di un prodotto commerciato, risponde sovente solo il fabbricante o il distributore, non il cedente al dettaglio).
Elemento essenziale del fatto, peraltro, il secondo (l’autoria), l’ignoranza del quale, ove la notizia fosse stata iscritta (è l’ipotesi della seconda parte dell’art 335.1 cpp), avrebbe potuto e dovuto esserlo “contro ignoti” (artt. 335.1, 415 cpp: Modello 44). E ciò avrebbe “soffocato lo scandalo” sul nascere (a parte che, la “rilevanza sociale” dell’accaduto, avrebbe potuto essere appagata semplicemente informando – tecnicamente -della possibile letalità del vaccino).
2. Ecco, la disposizione è nata da quel concerto di fatti e di distorsioni del loro trattamento giuridico. E si è posta a rimediarvi. Vi ha rimediato?
2.1 Se la disposizione esclude “la punibilità quando l’uso del vaccino è… ” ( meglio sarebbe stato “sia”, essendo l’enunciato ipotetico, non assertivo!), essa non esclude il reato (!) – la non punibilità suppone il reato, insieme a qualcos’altro che blocca la ragione della punizione-.
2.2 Ma supponendo il reato, suppone la notizia di reato, quindi la sua iscrizione! Anche perché dovendo, la non punibilità, essere accertata -unitamente al reato- in processo, questo non è pensabile senza notizia di reato iscritta ( radice unica di qualunque processo!).
2.3 Quindi, la disposizione (in questione) non ha risolto il problema che ha suscitato la diatriba. Essa ha placato (sine die) l’ansia, del procuratore della repubblica, di proclamare che il suo è “atto dovuto”; e rassicurato gli iscritti (a registro notizie…) che quell’atto non comporta ascrizione di colpa. D’altronde, ha anticipato espressamente che essi non saranno punibili “quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione”.
3. Tuttavia, cosi facendo, è andata oltre.
Perché se la non punibilità, per morte (e lesioni) , segua la vaccinazione conforme alle ordette “indicazioni”, va ricordato che, già in art. 599 sexies cp,, morti (e lesioni) non sono punibili quando la condotta medica sia stata “conforme alle raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali”.
Non sono punibili, tuttavia (come è noto per la disputa interpretativa che ha fatto rumore) , se la condotta medica sia stata “imperita” ! Cioè, conforme a “linee guida” e, a causa dell’imperizia, difforme da esse? L’assurdo?
Eppure (almeno) letteralmente esso l’art 599 sexies cit. ha messo in circolo, costringendo ad interpretazioni che lo scongiurassero o limitassero, o che, in Cassazione (celebre sentenza Mariotti) ha portato a convertire una previsione di “non punibilita” in una di iperpunibilita!
Ma come che sia (non ci si inoltra nella disputa):
3.1 Quell’assurdo non è contenuto nella disposizione “scudo penale”. Perché, qui, la conseguenza della “non punibilità” di morte o lesioni, conforme che fosse la condotta medica alle “linee guida”, discende pianamente, e si impone giuridicamente (autonoma, come è, da quella in art 599 sexies cit. ).
4. Ma, cio’ posto, va notato che, in essa, le “linee guida” fungono da “regole cautelari” (le regole che governano le attività sociali pericolose di danni a persone o a cose, e tuttavia ammesse – anzi dovute come l’attività sanitaria-, perché “socialmente adeguate” (cioè discioglienti, nella loro socialità stracolma di benefici, le eventualità avverse).
4.1 Ed è la difformità, delle attività, dalle regole cautelari, che istituisce il rapporto di causalità (art 41 cp) tra esse e morti o lesioni (o altri eventi). 4.2 Mentre la conformità, della attività, esclude quel rapporto.
Ebbene
4.3 Poiché il rapporto è “elemento essenziale del fatto” – componente la “notizia di reato” da iscriversi nel registro ex art 335 cpp-:
4.4 se l’elemento non appare – e paia evidente la conformità della condotta alle “linee guida”, come nel caso della mera somministrazione del vaccino-, quegli eventi non richiedono iscrizione nel registro delle notizie di reato. Per lo meno a Modello 21 –se mai la richiedono nel registro delle “non notizie di reato” Modello 45.
E dunque
5. Che cosa segue (penalisticamente) da ciò?
5.1 Che la disposizione “scudo penale” erra a siglare in termini di “ punibilità esclusa”, non punibilità”, l’effetto giuridico della conformità della attività medica alle “linee guida”. Perché la sigla suppone fatto e reato (vd sub 2.1). Tuttavia insussistenti quando manchi il rapporto di causalità tra “l’azione e l’evento” (le formule conclusive dei processi siglano la mancanza dicendo : “il fatto non sussiste”).
5.2 Che cosa segue civilisticamente (e ciò risponde ad una delle domande poste dall’avvocato Sechi)?
5.3 Se non sussiste il fatto reato, non sussiste il fatto illecito civile (non è prevedibile conseguenza civile risarcitoria o restitutoria).

6. Quanto ora scritto, non esclude , ovviamente, che, violate regole cautelari (anche d’indole pubblico-amministrativa) nella fabbricazione validazione distribuzione assegnazione conservazione, (ogni altra attività ) fino alla somministrazione (esclusa) del “vaccino”, non sia ravvisabile il rapporto di causalità tra esse e morte o lesioni del vaccinato.Potrebbe esserlo certamente, integrandolo, fino all’evento, la somministrazione stessa, quale (concausale) atto materiale (indipendente dalla sua ascrivibilità giuridica al somministratore).

pietro diaz

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