COME E’ SMODATO IL MODULO PER AUTODICHIARAZIONE ANTIVIRUS

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 Il sottoscritto ________________________________________________________ , nato il ____ . ____ . _____a____________________________________ (______), residente in _______________________________________(______),via ________________________________________ e domiciliato in _______________________________(______), via ________________________________________, identificato a mezzo __________________________nr. _____________________________________, rilasciato da _____________________________________________ in data ____ . ____ . _____, utenza telefonica ________________________ ,

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
➢di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio previste dall’art. 1 del Decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, l’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, dall’art. 1 dell’Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020 concernentile limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorionazionale;
➢di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al COVID-19di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo2020;
➢di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 3, comma 4, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 e dell’art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento (art. 650 c.p. salvo che il fatto non costituisca più grave reato);
➢che lo spostamento è iniziato da….(indicare l’indirizzo da cui è iniziato lo spostamento) con destinazione…..;➢
A questo riguardo, dichiara che lo spostamento è determinato da:
– comprovate esigenze lavorative;
-assoluta urgenza (“per trasferimenti in comune diverso”, come previsto dall’art. 1, comma1,lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020); -situazione di necessità (per spostamenti all’interno dello stesso comune, come previsto dall’art.1, comma 1,lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e art. 1del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020);
-motivi di salute.
(LAVORO PRESSO…, STO RIENTRANDO AL MIO DOMICILIO SITO IN…..,DEVO EFFETTUARE UNA VISITA MEDICA… ALTRI MOTIVI PARTICOLARI..ETC…)
Data, ora e luogo del controllo
Firma del dichiarante

L’Operatore di Polizia

                                                                   COMMENTO


Sopra è esposto il modulo di “autodichiarazione” aggiornato al dpcm 22 marzo 2020.

Succede ai precedenti e ne varia i contenuti.

Ad opera di chi? Del Ministero dell’Interno.

Autorizzata da chi? Dal suo ministro.

Escogitata da chi? Si legge, dal Capo della Polizia, che la avrebbe diramata con “Circolare” ai prefetti della repubblica.

Ora, per cominciare:

1.Il modulo imposta una “AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000”

Ma se si va a vedere le disposizioni richiamate, si constata che, queste, hanno ad oggetto materie non riconducibili a quelle della dichiarazione del modulo. Di fatti:

SEZIONE V – NORME IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Art. 46 (R) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni”

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

  1. a) data e il luogo di nascita;
  2. b) residenza;
  3. c) cittadinanza;
  4. d) godimento dei diritti civili e politici;
  5. e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  6. f) stato di famiglia;
  7. g) esistenza in vita;
  8. h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
  9. i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  10. l) appartenenza a ordini professionali;
  11. m) titolo di studio, esami sostenuti;
  12. n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  13. o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  14. p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
  15. q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
  16. r) stato di disoccupazione;
  17. s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
  18. t) qualità di studente;
  19. u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  20. v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  21. z) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  22. aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  23. bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
    bbb) di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  24. cc) qualità di vivenza a carico;
  25. dd) tutti i dati a diretta coscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  26. ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.”

Art. 47 (R) Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà

“1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4.Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva” “

A parte che:

Art. 2 (L) Oggetto

“1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l’utenza, e ai privati che vi consentano.”

E inoltre che:

(più esplicitamente) sono, i suesposti, oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificati. Oggetto dai contenuti già noti alla Amministrazione (mentre non potrebbero esserle più ignoti gli occasionali contenuti della autodichiarazione!).

Contenuti che Essa potrebbe riferire mediante sua certificazione ( ma che per economia sono autocertificati).

E che sono presidiati penalmente dalla speciale disposizione in art. 76 D.P.R. cit.:
«1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
2.L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso».

Ora se così è:

1.1 Deriva che la dichiarazione non sarebbe acquisita né emessa “ai sensi degli….”.

E poiché il modulo non riporta altri “sensi”, è (rispettosamente), affermabile che la dichiarazione prevista è giuridicamente “insensata”?

Logicamente lo è.


2. Il modulo, subito dopo l’intestazione, imposta un (auto)appello formale (se non solenne) alla coscienza del dichiarante:
“consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ”.

Ma se si va a vedere la disposizione richiamata:
“Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.
La reclusione non è inferiore a due anni…..”

si constata che, questa, ha ad oggetto materie non riconducibili a quelle della dichiarazione del modulo.
Se non forse (oggi, dopo il dpcm 22 marzo, non prima!) per alcuni “stati” o “qualità” della propria persona sub 4: vd).

2.1 Ora poiché il modulo non riporta altro presidio penale, della dichiarazione veridica, se non l’ indicato art 495, è affermabile che quella inveridica sia (quasi tutta) franca da pena?

Logicamente lo è.

2.2 Ma la questione non è tutta qui. E’ molto più estesa e grave giuspoliticamente.

Perché mostra che il ministero dell’Interno e chi per esso:

Escogitati (a piacimento) i contenuti della dichiarazione, ha preso una pena qualunque del Titolo VII (Libro II Capo IV: “Della falsità personale”) del codice e la ha collegata ad essi, se falsi.

In pratica, il Ministero ha foggiato il comando di dire il vero (su essi), ed ha allacciato una pena alla sua violazione (dandosi poi il potere di “procedere”, contro il falsario…).

In pratica, coniando una norma in ogni parte, dal precetto alla sanzione, s’è fatto legislatore!

2.3.Ora, a parte che, l’opera, si escluderebbe subito dallo Stato di Diritto per immettersi nello Stato di Polizia (il primo storicamente rimpiazzerà il secondo quando normerà il rapporto polizia-cittadino, togliendo a questa il potere -puramente militare- di farlo.

A parte ciò.

Un ministero, dell’insieme dei ministeri componenti il Governo della Repubblica, potrebbe “ciclostilare” precetti penali dopo un millennio di ullum crimen ulla poena sine previa lege?

Ereditato perfino dal primo articolo del codice fascista (fascista!):
“Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite”.

E comunque posto a fondamento dell’Ordine giuridico penale dall’art. 25 della Costituzione. Per il quale inderogabilmente la norma (fatta di un comando e di una pena) la compone ed emana inderogabilmente le legge del Parlamento (passando per il presidente della repubblica)?

Tornando al modulo

3. Segue il primo oggetto della dichiarazione

➢ di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui al combinato disposto dell’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e dell’art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 concernenti lo spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale;

ora

3.1 data la (alluvionale) polluzione normativa per dpcm del capo del governo, stipata per di più in un tratto di tempo brevissimo:

quante dichiarazioni della “gente qualunque” (quella che avesse la sventura di aggirarsi “a piedi o a cavall(i)” per la sciagurata terra italiana), su siffatto ggetto, potrebbero essere vere, non potendo non essere false (almeno in parte) le eventuali diichiarazioni degli esperti?

3.2 vale altrettanto, all’incirca, per il terzo oggetto della dichiarazione:

➢di essere a conoscenza delle sanzioni previste, dal combinato disposto dell’art. 3,comma 4, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e dell’art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8 marzo 2020 in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento (art. 650 c.p. salvo che il fatto non costituisca più grave reato).

4. Ma vale anche per altri oggetti. Di fatti:

se la dichiarazione potrebbe essere veridica o inveridica, emissibile in termini di verità o di falsità, rispetto al secondo e al quarto suo oggetto:
➢di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus COVID-19 di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8 marzo 2020;

➢che lo spostamento è iniziato da…. (indicare l’indirizzo da cui è iniziato lo spostamento) con destinazione….:

Perché oggetti fattuali, empirici, verificabili o falsificabili.

4.1 Come potrebbe esserlo rispetto agli oggetti (II, III, IV della parte giustificativa del modulo):

➢assoluta urgenza; situazioni di necessità; motivi di salute. I quali (sopratutto il primo), se fattuali, sono anche valutativi, inscindibili da un apprezzamento discrezionale, soggettivo;
sono quindi tanto inverificabili quanto infalsificabili?

5. Tant’altro potrebbe essere aggiunto. Ma basta quanto segnalato, se assunto a “Tampone”, oltre che della qualità particolare, della azione governativa, di quella generale….

pietro diaz

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