I RAGIONAMENTI DEL LADRO

1. Il ragazzo respira a fatica, un proiettile gli attraversa l’addome che insanguina il sedile della vettura ove giace, mentre il conducente corre verso l’ospedale sull’uscio del quale lo deporrà senza mostrarsi, né lui né gli altri viaggiatori. Perché ladri in fuga dal luogo del furto ove il derubando ha aperto il fuoco. Perché “delinquenti” in cerca di impunità, oltre che di salvezza della vita del complice. 
All’ospedale è rinvenuto dagli addetti, è d’urgenza introdotto nella sala operatoria, gli è estratto il proiettile, tamponata l’emorragia, suturata la ferita. Vi è ricoverato. 
Tutti han capito che è un ragazzo di “malavita”, perché ferito e lì deposto in quei modi. Ma lì la vita non è né mala né buona, è vita da sottrarre comunque, il più possibile, alla morte. Per privilegio perfettamente egualitario di ogni essere umano in sé, In quel posto del male del corpo che non differenzia quello del “malvivente”. 
1.1 Sono, tutti, di mala e di buona vita, gesti spontanei salienti dal Popolo, i predetti, ben congegnati in esso. Atti di solidarietà verso i sofferenti e i pericolanti, verso chi senz’essi non se la caverebbe. Marcano fermamente questa parte dell’organismo sociale.

2. Il ragazzo è stato colpito da colui che stava per derubare, mentre andava in cerca di roba che non aveva presso chi l’aveva. Non roba particolare o voluttuaria, roba da poco, di “primaria necessità”, che gli levasse la fame, a lui e ai suoi. Roba che il derubando s’era comprato e che egli non aveva potuto comprare, benchè necessitasse ad entrambi allo stesso modo. Roba che quindi evidenziava disparità di condizioni e di modi per averla, e che perciò era ad alta significatività sociopolitica. 
Poiché questionava se la politica non dovesse parificare le condizioni e i modi, per averla. 
O se la politica che fosse inadempiente a quel compito, non dovesse evitare, assolutamente e almeno, di accrescere le disparità castigando l’ineguale in esse. Castigandolo per di più non moralmente ma penalmente, con pene totalmente invalidanti quando non letali. 
O non dovesse comunque, la politica, evitare di nascondere l’inadempimento da incapacità o da malvagia volontà (che su esso ha edificato spaventosi e lucrosi poteri di assoggettamento delle popolazioni, fino ai calvarii e alle segregazioni di massa), incolpando quelle condizioni e quei modi, spacciandoli come delinquenti, criminali. Risolvendoli politicamente con lo “scioglimento nell’acido” della più truce illiceità.
2.1 Visibilmente, qui i gesti di spontaneo solidarismo sopra esposti sono scomparsi e compaiono gesti diametralmente opposti. Di odio in lotta al diseguale, alla diseguaglianza sociale sulle “primarie necessita”, di repressione e punizione di quelle condizioni e quei modi. 
Compaiono blocchi delle loro destinazioni costituzionali a comparire, in adempimento dei “doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale, a riconoscimento e garanzia dei diritti inviolabili delle persone” (art 2). E in adempimento del compito di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e la uguaglianza impediscono il pieno sviluppo della persona umana…(art 3). 
Compaiono gesti, dei poteri istituzionali inadempienti a quei doveri e a quei compiti, eversivi della Costituzione. 
2.2 l Dunque, questa parte dell’organismo sociale, e quella, sono in conflitto intestino. Ma è ovvio che domini la più potente, quella che possiede la “forza della legge” , e che può impartire ordini al suo esecutore giudiziario.

3. Se non fosse falso quanto apparso sui “social” delle parole, sul lettino dell’ospedale, del ragazzo convalescente (ma se lo fosse, essendo circolato nella voce collettiva, sarebbe comunque vero in quest’ ambito, e considerabile ugualmente), egli ha piena “coscienza di classe” della suesposta questione politica. 
– Io lavoro, rubando, ha detto. 
Il furto quindi, per lui, è atto economico, lavorativo, procacciativo del necessario nelle condizioni e nei modi sociopoliticamente impostigli. L’ imposizione, d’altronde, è effetto della istituzione di condizioni e modi alternativi, che la politica non ha avuto la capacità ( pur avendone la possibilità) o la volontà (vd sopra) di generalizzare, universalizzare. E che con ciò ha portato al grado del privilegio, non solo perché diseguali e diseguaglianti, ma anche perché esaltati e protetti dalla criminalizzazione degli altri. 
– Io rubo bene attento a non far male ad alcuno, ha proseguito il ragazzo. 
Il furto, quindi, come atto economico puro, intento alla acquisizione della sola roba cercata, nel rispetto di ogni altra e nella inflizione del minimo sacrificio al derubato. Il furto, quindi, oltre che necessario, atto morale, “legale” di una legalità fattuale e fatale: se la norma nasce dal fatto, se il fatto genera la norma quando la sua forza tragga (ogni potere giuridico, d’altronde, storicamente è sorto dai fatti. Se ne ha un esempio sopra: il potere di punire il (quel) furto si è insediato sul fatto dell’inadempimento, cosciente o no, volontario o no, ad una politica sociale che rispettasse gli obblighi costituzionali sopra visti…). 
– Ma se mi si risponde sparando allora la prossima volta andrò armato a rubare, aggiunge il ragazzo.
Il furto, dunque, quale atto “legale”, suscitante in lui anche il sentimento della liceità, e della illiceità della opposizione letale ad esso (peraltro, è discutibile, non qui ovviamente, se la difesa da una “difesa” illegittima benchè “legale”, non sia legittima..). 
3.1 Come si vede, parole del ragazzo ( o della voce collettiva) da ascoltare immancabilmente, per conoscere la ragione del ladro – comunque operante socialmente- ed il torto del suo castigatore. E per conoscere la ragione di questo ed il torto di quello. Per conoscere l’insieme, oltre che dinanzi alla morale, soggettiva, dinanzi al diritto, oggettivo , posto dalla Costituzione, sopra visto. 
E per concludere politicamente sul fatto e il da farsi, nella repubblica democratica fondata su quel diritto.

4. E comunque nessun potere politico ha stigmatizzato il ladro più di quanto abbia fatto il “gialloverde” (a cominciare dal ghigno sprezzante del capoleghista al suo vertice, quando –quasi sempre- ne pronunci la parola), confezionando la recente legge sulla legittima difesa e su altro. Questo, aggravativo delle pene del furto e di altri delitti che lo contengono (la rapina), o che lo precorrano (la violazione del domicilio), è tuttavia rimasto nel solco della tradizione politica fascista (1930), della incolpazione delle condizioni e dei modi sociali del furto (sebbene, dal 1948, spettacolarmente contraria alle direttive politiche della Costituzione, sopra viste). 
Mentre quella, la legge sulla legittima difesa, ha sovvertito la tradizione stessa, che mai aveva minacciato al ladro e a lui comminato la pena di morte abilitando il derubato alla esecuzione sul posto (quella avviata sul ragazzo, sebbene prima del giorno quindicesimo nel quale la legge, promulgata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale, sarebbe entrata in vigore). 
Pena di morte, per giunta, drasticamente bandita dalla Costituzione (art 27) se pure questa ammettesse, ma è dubitabile (per quanto detto sub 2), le pene di quella tradizione. 
E così incommensurabile al ladro e al furto (nei Paesi non di Sharjah!), da evocare vera discriminazione di classe o etnica o razziale, della condizione e del modo della acquisizione patrimoniale dell’indigente, rispetto a quelli di ogni altra acquisizione patrimoniale. E tanto più della acquisizione a scopo (esclusivo o concorrente) di lucro, mirata alla roba privata o pubblica, indebita economicamente o socialmente o moralmente o giuridicamente: 
si pensi alla progettazione di un partito politico che punti ( solo o anche) alla miriade di vantaggi derivanti dalla conquista elettorale di seggi istituzionali, e la consegua. Acquisizione non solo del tutto impune ma anche socialmente esaltata.

Dunque vera discriminazione classista o etnista o razzista, del ladro e del furto, quella attinta dalla legge gialloverde.
E della quale alcuni dei suoi autori sembra abbiano avuto consapevolezza, e voluto darne anticipazione simbolica, il giorno della umiliazione pubblica, “di Stato”, di C. Battisti che scendeva dall’aereo che lo estradava dalla Bolivia per esecuzione in Italia di una condanna per omicidii. 
Chi aveva ucciso? 
Il 16 febbraio 1979, P. Torregiani e L Sabbadin, i commercianti che in precedenza, senza necessità, ciascuno in distinte occasioni, avevano colpito a morte (e il primo ferito altri) un rapinatore. 
Chi vendicava (politicamente, a suo dire, quale membro dei PAC, “proletari armati per il comunismo”)? 
I due rapinatori. 
Cosa oppugnava? 
La (il)legittima difesa …
Ciò non ingerivano, gli umiliatori, quel giorno, di C. Battisti…

Pietro Diaz

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