Eutanasìa ed eugenetica giudiziarie

La privazione giudiziaria dei diritti ‎civili della persona o di un  insieme di persone, porta morte giuridica? E, questa porta morte fisica?
E l’induzione delle due morti, attività “legale” di incriminazione e di condanna a pena anche perpetua, potrebbe definirsi “eutanasia“? Nel senso, letterale, di buona morte, tanto più perché giusta, conforme al jus, al diritto?
Le risposte affermative andrebbero comunicate a coloro che combattono l’eutanasia in nome della “assolutezza del valore della vita”. Ma soltanto in  relazione al trattamento medico del rifiuto di vivere, compreso quello, solo per estensione eutanasico, regolato col DAT (“Disposizioni Anticipate di Trattamento”) approvato l’altro ieri in Parlamento.
Mentre essi non combattono, anzi approvano (ferventemente apprezzano) il trattamento giudiziario della voglia di vivere, l’eutanasia giudiziaria sopra detta. Costante per “morte civile”, quasi tale per morte fisica, giacchè morbilità mentale e fisica, mortalità “naturale”, suicidiarietà, da carcere, sono, per quantità, prossime a quelle di un conflitto bellico locale. Tanto più che, esse, costituiscono carattere e scopo, funzione, del “trattamento”.
Ora.
Poiché questa eutanasia, eliminatoria, avrebbe funzione risanatoria, purificatoria, dell’insieme sociale, della sua razza, potrebbe definirsi eugenetica (nell’anno 1920, Alfred Hoche, psichiatra, Karl Binding, giurista, nella Germania prenazista, evocarono e invocarono “eutanasia sociale”…)?
La risposta affermativa, comunicata agli eutanasici giudiziari, potrebbe indurli a seriamente domandarsi in che cosa, il loro spirito, si differenzi da quello dei nazifascisti (eutanasici ed eugenetici archetipici e antonomasici).

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La più esilarante facezia di Bersani

Liberi e uguali con Pietro Grasso”, recita il simbolo della neonata entità politica.
Tuttavia:
Con la guida reclusore d’esseri umani, quale procuratore della repubblica poi giudice penale poi procuratore della repubblica poi procuratore nazionale antimafia, infine, membro (e presidente) del Senato della repubblica, mandato a proporvi e comporvi le più liberticide leggi di Europa Estovest.
E, per ciò, diseguagliatore d’esseri umani: qua “gli incensurati”, là “i censurati”, tanto più se reclusi.
Il tutto con la “neutralità” del pubblico ministero-giudice, del legislatore-magistrato, del capo-partito-seconda carica dello Stato…
D’altronde, alla domanda chi condurrà il partito (mormorandosi che non lui ma “un politico” …D’Alema, potrebbe farlo), ha risposto che avendo guidato procure e superprocure e corti, potrebbe ben guidare un partito. Ma con tale equiparazione non distinguendo giurisdizione e politica, disconoscendone l’alterità, la rispettiva identità (del suo “teorema Buscetta” al Maxiprocesso ora non se ne può dire).
E alla domanda che cosa fossero le tre linguette dopo Liberi, ha risposto che, oltre che congiuntiva E di Uguali, erano: “foglioline” evocative “dell’ambiente” e femminile di Liberi per le donne in politica («danno l’idea dell’ambiente e la possibilità di individuare le donne come elemento fondante della formazione politica», ha masticato laboriosamente).
Chi l’avrebbe detto, di quell’esile segno, spiacente di non potere declinare il femminile plurale di Uguali senza rischiare il singolare (o lo strafalcione alla Boccassini, che, in una occasione pubblica, auspicò dai Gorilla “…..maniere brutale…”); e non incosciente dell’inutilità di declinarlo in Liberi, lessema “collettivo”, o “di massa”, che il femminile lo incorpora… ?
Insomma, il capolavoro del noto umorismo di Bersani (che adottò Grasso, dal parlamento al partito), la composizione di quel simbolo.
Tanto che è “smacchiare il giaguaro” (attuare l’inattuabile…); “pettinare le bambole” (sprecare energia …), tentare di decifrarla. Chi ci ha provato, arresosi, la ha degradata a scopiazzatura da Emergency, o dall’art 1 della Dichiarazione universale dei diritti umani. Nella Costituzione italiana (art 48.2) i due termini qualificano il  “voto”, “eguale”, “libero”; se il compositore (che sarebbe il fratello di “Civati”) li avesse presi lì, avrebbe dovuto riportare  il terzo, “segreto”.  Di fatti:
Liberi chi da chi per chi perché come dove quando? Uguali chi a chi perché come dove quando? D’altronde, storicamente, accompagnarono le demagogie più assoggettatorie e discriminatorie.
Quindi, è prevedibile che, l’enigma, lascerà a lungo “la mucca in corridoio” (il popolo che chiede conto, al potere politico, della propria costitutiva infelicità…).

P.Diaz

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Mariano el pìcaro (popolano furbo e privo di scrupoli, avventuriero che vive di espedienti) III ultima parte

III (ultima parte)

Quanto al delito de Sedición (Delito contra el orden publico, Lib. II Tit. XXII, Cap.   I, art 544): Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para   impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciale: sono rei di sedizione coloro che, non avendo commesso delitto di ribellione, si sollevino pubblicamente e tumultuosamente per impedire, con la forza o fuori delle vie legali la applicazione delle leggi a qualche autorità..il legittimo esercizio delle loro funzioni, o l’adempimento degli accordi e delle risoluzioni amministrative o giudiziali.

I caratteri della sollevazione, dalla tumultuosità all’impiego della forza, ben disegnano il delitto, e ad  essa paiono adeguati i rilievi svolti in tema di rebelion . Compreso quello che la sollevazione deflagri, ex art 479 cit.,  dinanzi l’autorità  governativa chiamata a  sedarla o dissolverla (con effetti sulla punibilità e sulla pena),  giacchè, per  Artículo 549: .Lo dispuesto en los artículos 479 a 484 es también aplicable al delito de sedición). Mentre i fini, della sollevazione, si   dirigono verso l’ opposizione a comandi della legge o di altra autorità nel legittimo esercizio delle sue funzioni, o all’adempimento di accordi o di risoluzioni giudiziali.

E se i   comandi  sarebbero stati  quello  della legge (costituzionale) vietante il referendum; quello delle risoluzioni del Tribunal Constitucional che il giorno sette di  settembre,  su ricorso di Rajoy,  sospese la Ley del referendum de autodeterminacion approvata dal Parlamento il giorno prima,  e l’annullò il 17 di ottobre (perché avrebbe invaso  competenze statali e leso il principio costituzionale dell’ unità della nazione spagnola: art 2);   comandi che sarebbero stati disattesi, oltre che dalle manifestazioni e deliberazioni di settembre, dalla  dichiarazione di indipendenza fatta ( e invero sfatta nel contesto) dal presidente della Generalitat Puigdemont davanti il parlamento catalano il dieci di ottobre:
essi, palesemente, non furono opposti con modi e mezzi corrispondenti a quelli incriminati;  giacche interamente riconducibili, come sopra detto, a quelli di attività istituzionali di relativi organi. La sollevazione di popolo erompente tumultuosamente, non è visibile in alcuno dei fatti  addotti dalla Fiscalia e dal juez ad arresto dei membri della Generalitat.
Ed invero, nemmeno in quelli che hanno ispirato, nel juez  Lamela, l’arresto, per delito de sedicion, il 16 di ottobre, di Jordi Cuixart (presidente di Omnium Cultural) e di Jordi Sanchez (presidente della Assemblea Nacional Catalana), accusati di avere  organizzato e coordinato la manifestazione di protesta, di migliaia di persone, per l’arresto di 14 funzionari catalani ( sopra cennato),  nel corso delle  perquisizioni del 20 settembre, dalla  Guardia Civil, di alcuni edifici pubblici in cui si sospettava fosse custodito il materiale per il referendum (nell’occasione, Puigdemont ha denunciato il ritorno in Spagna di «presos politicos” e «vertenza (vergogna) democratica». E per quella manifestazione, che non avrebbe impedito ( secondo  questa magistratura,  un reato “commissivo, attivo”, quale è la sedizione, potrebbe avere forma “omissiva, passiva”!!), ha rischiato l’arresto (chiesto da La Fiscalia), Josep Trapero, il capo dei Mossos d’Esquadra, la polizia catalana, accusato appunto di sedizione (ma l’Audiencia Nacional ha concesso il ritiro del passaporto e l’obbligo di firma ogni 15 giorni).

Per cui valgono le conclusioni tratte sulla rebelion, e valgono anche le considerazioni sui delitti attribuibili a coloro, delle istituzioni spagnole, che agirono sulla “sedizione”, perquisendo, sequestrando, inibendo, coercendo fermando, incriminando, arrestando …sopra esposte……

Quanto infine al delito de Malversacion (Libro II, Tit. XIX, CAP.VII,  art 432): 1. La autoridad o funcionario público que cometiere el delito del artículo 252 sobre el patrimonio público, será castigado con una pena de prisión de dos a seis años, inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a diez años (l’autorità o il funzionario pubblico che commette il delitto di cui all’art 252 sarà punito…). Per l’art 252 d’altro canto: 1. Serán punibles con las penas del artículo 249 o, en su caso, con las del artículo 250, los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado (saranno puniti…coloro che, avendo facoltà  di amministrare un patrimonio altrui, per legge o per mandato della autorità o per negozio giuridico, eccedano dalle medesime cagionando un pregiudizio al patrimonio amministrato…). Ora,  se il reato è nucleato sulla alienità, altruità, del patrimonio rispetto al suo autore.

E se, per art. 156 de la Constitucion : 1. Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles: Le comunità autonome hanno autonomia finananziaria, cioè patrimonio proprio, per l’espletamento delle loro funzioni in armonia con i principii dell’erario dello Sato e di solidarietà  fra tutti gli spagnoli.

E se “Sobre la malversación, l’ordine di arresto di Lamela adduce que los querellados “han hecho posible la realización de pagos para llevar a cabo un acto no ya contrario a Derecho, sino constitutivo de delito en tanto vulnerador de la declaración de inconstitucional acordada por el Tribunal Constitucional”: che gli incriminati hanno realizzato pagamenti per il compimento di un atto, il referendum, non solo  contrario al diritto ma anche costituente delitto di inosservanza della pronuncia del tribunale costituzionale:
quando la spesa, in tesi, fosse stata sviata dallo scopo, fosse stata illegittima per ciò, avrebbe pur sempre attinto a patrimonio dello spenditore, non di altri. Non avrebbe malversato.
Dunque, Mariano Rajoy, impregnato di franchismo, attaccata militarmente la dirigenza politica della Catalogna, occupatene le istituzioni, rimossa la soluzione giuridica della vertenza (già avvenuta con le deliberazioni del Tribunal Constitucional che hanno  annullato  quelle della Generalitat ),   insieme alla  possibilità della sua soluzione politica, rotti  i limiti delle leggi vigenti, compresi quelli  autoimpostisi (il  codigo penal vale dal 1996, anno del governo e del parlamento geriti dal Partido Popular allora guidato dal similpoliticante – si è detto – Jose Maria Aznar),  como  golpista ha jugado con la vida de otros…..
Pietro Diaz

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America first…

Da DANIELE ZACCARIA ( in Il Dubbio 17/11/2017 – Pagina 11)

“La tortura è durata due ore, 120 minuti di pura crudeltà in cui la macchina della morte alla fine si è inceppata: il boia non è riuscito a trovare una vena “utile” nelle braccia (e nelle gambe) di Alva Campbell, 69 anni, condannato all’iniezione letale per un omicidio di un 18enne commesso nel 1997.
I testimoni raccontano di una scena grottesca che sembra uscita da una pellicola di David Lynch con quattro agenti di polizia che hanno cercato invano di applicare un catetere venoso negli arti del prigioniero immobilizzato sul lettino, con un ultimo infruttuoso tentativo di far entrare il veleno attraverso la parte posteriore del ginocchio destro.
Mentre le guardie si accanivano per trovare il “varco”, Campbell cercava disperatamente di stringere le mani dei suoi aguzzini. Quando lo spettacolo è diventato insostenibile gli agenti hanno mandato via senza spiegazioni i giornalisti che, per la legge americana, possono assistere al supplizio assieme ai familiari delle vittime.
«L’esecuzione si è conclusa con un fallimento, una nuova data verrà presto fissata», si legge in un laconico comunicato della portavoce dei servizi penitenziari di stato JoEllen Smith.
Lo hanno riportato in cella su una sedia a rotelle, in attesa che la giostra mortale riprenda a girare.
Lo stato di salute di Campbell è però pessimo: può camminare solo tramite un deambulatore, ha gravi insufficienze respiratorie (dorme con un cuscino medico speciale e riceve ossigeno quattro volte al giorno), ha recentemente subito una colostomia ed è probabilmente consumato da un tumore ai polmoni. I suoi avvocati hanno chiesto più volte la sospensione della pena ma le autorità dell’Ohio non hanno mai ritenuto le sue condizioni incompatibili con l’iniezione letale: «L’evoluzione dello stato di salute di mister Campbell è seguito in modo professionale per prendere le misure necessarie alla sua esecuzione», aveva detto appena tre giorni fa la stessa JoEllen Smith.
Parole raggelanti, pronunciate dopo un’esame medico sulle «vene palpabili» del condannato che avrebbe avuto esiti positivi.
Durissimo il commento dell’Unione americane per le libertà civili ( Aclu): «Oggi la vita di un uomo è stata oggetto di uno spettacolo macabro: è la seconda volta in pochi anni che questo acacde in Ohio, questo è disumano», tuona Micke Brickner, dirigente dell’organizzazione che ha chiesto l’ennesima moratoria sulla «pratica selvaggia» delle iniezioni letali rivolgendosi direttamente al governatore dello Stato John Kasich. Sul caso Campbell è intervenuta via Twitter anc! he Helen Prejan, religiosa cattolica e icona della battaglia contro la pena di morte negli Stati Uniti: «Kasich e i tribunali dell’Ohio avrebbero fatto meglio ad ascoltare gli avvocati di Alva».
In ogni caso ci vorrà del tempo per riprogammare l’esecuzione, tra ricorsi legali e i normali tempi della burocrazia federale, Campbell dovrebbe tornare davanti al boia non prima della primavera del 2019, sempre che per quella data non sia già stato ucciso dalla malattia. Per il momento è rientrato nel braccio della morte come uno che torna dall’aldilà senza sapere bene il perche: «È un giorno che non dimenticherò mai nella vita», sono state le uniche parole riferite al suo avvocato.
Il primo caso moderno di un tentativo di esecuzione fallito è accaduto in Louisiana nel 1946, quando una sedia elettrica malfunzionante non è riuscita a togliere la vita a Willie Francis un afroamericano condannato per un omicidio commesso quando aveva 15 anni. In quel caso la Corte Suprema degli Stati Uniti permise allo Stato di replicare l’esecuzione che avvenne nel giugno 1947.”

commento

Oltre che indignarsi personalmente politicamente moralmente esteticamente giuridicamente umanamente materialmente, occorre realizzare che:
se l’omicidio è un crimine, quell’omicidio è un crimine; se l’omicida è un criminale, quegli omicidi (dai giornalisti ai familiari alle guardie al boia al chimico, al condannatore al legalizzatore loro) sono criminali. E seriale com’è l’omicidio, è crimine contro l’umanità, sono criminali contro l’umanità. Da deferire alla giustizia sovrannazionale. Oltre a quella dei popoli dei quali siano carnefici, così che abortiscano quanti li ingravidino, si sterilizzino per non più  averne.   

P Diaz

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Potere penale universale …

Ahmet e Mehmet Altan, fratelli, accusati di avere cercato di rovesciare l’ordine costituzionale, il parlamento e il governo della repubblica turca con tre articoli e una trasmissione televisiva che avrebbe contenuto “messaggi subliminali” lanciati alla vigilia del colpo di Stato del luglio 2016!!,  imprigionati da 450 giorni,  il 13 novembre sono davanti al loro giudice  (ma da  uno schermo appeso al soffitto perché la partecipazione fisica  non gli e’ consentita), difesi da quattro avvocati (che possono sentire  in carcere non piu’ di un’ora a settimana in colloqui registrati e presenziati da guardie),  nel piu’ grande e moderno palazzo di giustizia di Europa,  a Instambul,  alla 26ma Alta Corte Penale.
Gli avvocati si accingono a sollevare eccezioni procedurali (una ventina) per chiedere, all’esito, la loro scarcerazione ma il presidente della Corte passa la parola al pubblico ministero perchè dia inizio il dibattimento.
Quando l’avvocato Ergine Cimnen si leva per osservare che le eccezioni, in quanto preliminari,  debbono precedere l’inizio del dibattimento,  e’ espulso dall’aula.
Alla ripresa dell’udienza un altro avvocato, Figen Albuga Calikusu del Collegio di Antalya, una donna, prende la parola e ricusa il giudice, è espulsa a sua volta.
Ahmet Altan, i cui romanzi sono tradotti in vari Paesi tra cui l’Italia, ha scritto ai giudici: “uno Stato se vuole essere tale ha bisogno di prove per giudicare le persone, solo i despoti armati imprigionano la gente senza prove. Se continuate a giudicarci e a metterci in prigione senza prove, violerete le basi stesse della giustizia e dello Stato. Il vostro sara’ un grave crimine“.

Una obiezione.
Senza prove? Le prove empiriche, quali quelle giudiziarie,  suppongono un fatto che ne sia oggetto. Se manca il fatto e’ elusivo o collusivo denunciare mancanza di prove. Va denunciata la mancanza del fatto. In effetti i due fratelli rischiano l’ergastolo per mere manifestazioni del pensiero, per reati di opinione, di posizione (dissenziente o avversa al  regime di Erdogan).

Una osservazione.
Di accuse senza fatto, fatte del  solo accusato; di rei senza reato, fatti non d’altro che la loro condizione sociale politica etica etnica religiosa razziale sessuale stilistica etc. (basti rammentare le persecuzioni giudiziarie degli Ebrei, degli Armeni dei Curdi, dei Palestinesi, dei Rohingya, degli Uiguri, degli Yazidi, degli Zingari, degli Omosessuali, dei Disabili degli Asociali, dei Neri – per limitarci ad alcune, ed agli ultimi cent’anni-colpevoli non d’altro che d’esser nati con apparenze e appartenenze date) traboccano le inquisizioni penali del Globo.

Pronte per giunta a incarcerare a vita o a portare a morte, in sproporzione tale, al contenuto della accusa, da atterrire,  infondere terrore, incarnare Terrore (Giacobino: la Legge dei Sospetti, del 1791 – proliferante ovunque nei secoli successivi- in base alla nascita allo  stile di vita alla posizione sociale, per i quali  chiunque potesse essere deportato o imprigionato o soppresso, gli fece da detonatore). E in sproporzione tale da controriformare, tremila anni dopo, la legge penale il principio  penale  del Talione (occhio per occhio…).  In queste ore  Ahmid Djalali, ricercatore medico iraniano, è prossimo alla esecuzione capitale per avere rifiutato d’essere confidente dei Servizi del suo paese.

E l’italia, avanguardia beccariana che pareva potesse ergersi a guida mondiale del diritto penale del reato, non del reo,  e  proporzionale ad esso, e che nondimeno ha recentemente arrestato, per partecipazione ad associazione mafiosa, l’avvocato che, nel processo per diffamazione intentato da R Saviano,  R Capacchione. R. Cantone ad alcuni  “mafiosi”, poi peraltro prosciolti, aveva “osato” chiedere la rimessione degli atti ad altro giudice per legittimo sospetto (art 45 cpp), processa ogni giorno le intenzioni, ogni giorno le condizioni umane suddette, e le condanna financo alla tortura del 41 bis.
P.Diaz

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Mariano el pìcaro (popolano furbo e privo di scrupoli, avventuriero che vive di espedienti) II parte

II

Ma tornando ai diputats, può notarsi che sia il delitto de rebelion che quello de sedicion (vd.tra poco), non paiono, modalmente e funzionalmente, attagliarsi ad essi ed alle loro deliberazioni.

Perché le disposizioni descrivono sollevazioni di popolo, violente e pubbliche, irriconducibili  alle formali manifestazioni della volontà politica delle istituzioni della Generalitat (pur se, in ipotesi, giuridicamente aberranti, illegittime). Sollevazioni deflagranti, davanti autorità governative chiamate a sedarle o dissolverle (con effetti sulla punibilità o sulla pena): Artículo 479: Luego que se manifieste la rebelión, la autoridad gubernativa intimará a los sublevados a que inmediatamente se disuelvan y retiren. Si los sublevados no depusieran su actitud inmediatamente después de la intimación, la autoridad hará uso de la fuerza de que disponga para disolverlos. No será necesaria la intimación desde el momento en que los rebeldes rompan el fuego. Artículo 480. 1. Quedará exento de pena el que, implicado en un delito de rebelión, lo revelare a tiempo de poder evitar sus consecuencias.2. A los meros ejecutores que depongan las armas antes de haber hecho uso de ellas, sometiéndose a las autoridades legítimas, se les aplicará la pena de prisión inferior en grado. La misma pena se impondrá si los rebeldes se disolvieran o sometieran a la autoridad legítima antes de la intimación o a consequencia de ella: quando si manifesti la ribellione l’autorità governativa intimerà ai sollevati che…. si ritirino……andrà esente da pena l’autore del delitto che…..i meri esecutori de che depongano le armi……

D’altronde, se fossero state sollevazioni, le manifestazioni e le deliberazioni dei referendari indipendentisti, l’ordine di arresto del Juez Lamela avrebbe dovuto estendersi a tutti los sublevados (vd tra poco), alle centinaia di migliaia di persone che (oltre due milioni) parteciparono all’excursus referendario (articulo 473.1  Los que, induciendo a los rebeldes, hayan promovido o sostengan la rebelión, y los jefes principales de ésta, serán castigados con la pena de prisión de quince a veinticinco años e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo; los que ejerzan un mando subalterno, con la de prisión de diez a quince años e inhabilitación absoluta de diez a quince años, y los meros participantes, con la de prisión de cinco a diez años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años. Cioè, punibili i promotori o gli organizzatori o i capi, della ribellione, lo sono anche “ i meri partecipanti”. E se ciò fosse stato ignorato, da  La Fiscalia e dal suo suo juez (il connubio fra essi e le loro funzioni non avviene scandalosamente solo in Italia, benchè in Spagna sia più sobrio), denuncerebbe vieppiù, negli arrestati, presos politicos.

Difatti.

Per i Delitos contra la Constitución (TÍT.  XXI,  CAP.  I Liber II), Rebelion articulo 472:  Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguiente: commettono il delitto di ribellione coloro che si sollevino  violentemente e pubblicamente, perseguendo qualcuno dei seguenti fini…: il  fine attribuito alla rebelion dall’ordine di arresto è di: 5.º Declarar la independencia de una parte del territorio nacional

Quindi, senza la sollevazione manca il delitto. Il quale manca anche se, essa, non abbia perseguito alcuni fini.

Ma quando quel fine avessero perseguito i membri del governo e del parlamento della Generalitat, da un lato, non lo avrebbero fatto sollevandosi al modo detto (va ricordato, peraltro, che Puigdemont ha ripetutamente insistito sulla “non violenza” della  azione  della  Generalitat); da altro lato lo fecero, dicevasi, nella esplicazione di funzioni istituzionali (pur in ipotesi illegittima).

D’altronde, se lo svolgimento di funzioni istituzionali non staccasse la “rebelion” dalla sua previsione legale, poiché tra los fines seguente d’essa appare 6.º Sustituir por otro el a …..el Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma, o usar o ejercer por sí o despojar al ….Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma, o a cualquiera de sus miembros de sus facultades, o impedirles o coartarles su libre ejercicio, u obligar a cualquiera de ellos a ejecutar actos contrarios a su voluntad (cioè il fine di subentrare  ….al Consiglio di Governo di una  Comunità Autonoma; o di  usarlo o esercitarlo per sé, o di  spogliare il Consiglio o alcuno dei suoi membri, delle sue facoltà, o impedire o coartare il loro libero esercizio od obbligare qualcuno d’essi ad eseguire atti contrari alla sua volontà):

sarebbe manifesta la corrispondenza ad esso della devastante manovra di intrusione di sostituzione di destituzione di coercizione di spoliazione delle funzioni  del Consiglio e dei  membri della Generalitat, attuata da Rajoy “al volante”  dell’art 155 della Constitucion.

E  manifesta la corrispondenza al fine di 4.º Disolver…. cualquier Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma, impedir que se reúnan, deliberen o resuelvan, arrancarles alguna resolución o sustraerles alguna de sus atribuciones o competencias (fine di disciogliere l’Assemblea,….o di impedire che si riunisca, che i suoi membri deliberino o adottino risoluzioni o annullino risoluzioni o sottraggano attribuzioni o competenze), della devastante manovra attuata da Rajoy al comando de La Guardia Civil, con le irruzioni nelle sedi e nelle funzioni della Generalitat (e con l’arresto, a seguito delle manifestazioni di protesta di centinaia di migliaia di persone nei giorni 20, 21 di  settembre, di quattordici funzionari delle Generalitat, subito seguito da quello di Jordi Cuixart e di Jordi Sanchez  per delito de sedicion: vd dopo).

E manifesta la corrispondenza, di  quest’ultimo comando e dei suoi esecutori, al delito in  artículo 498: Los que emplearen fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave para impedir a un miembro ….de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma asistir a sus reuniones, o, por los mismos medios, coartaren la libre manifestación de sus opiniones o la emisión de su voto: saranno puniti coloro che useranno forza violenza intimidazione minaccia per impedire a un membro dell’assemblea di partecipare alle sue riunioni , o con gli stessi mezzi, coartare la libera manifestazione delle loro opinioni o la espressione del voto.  E al delito in artículo 499:  La autoridad o funcionario público que quebrantare la inviolabilidad de …….una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, será castigado con las penas …..: la autorità o funzionario pubblico che infrangerà la inviolabilità della assemblea sara punito….

E se el juez Lamela, arrestando per delitti di rebelion (y sedicion)  avesse “steccato”,  come qui si ipotizza: “Los querellados jugaron un papel activo, impulsando el proceso soberanista minuciosamente diseñado y franqueando toda clase de barreras que pudieran desviarles de su última finalidad” ( :la dichiarazione di indipendenza). “La acción de los querellados fue meditada y perfectamente preparada y organizada, reiterando durante más de dos años el incumplimiento sistemático de las resoluciones del Tribunal Constitucional en pro de la independencia”. In  altre parole, el juez  accusa gli arrestati di avere elaborato  la strategia di un movimento secessionista, organizzata e con  divisione dei ruoli tra le autorità governative, parlamentari e le associazione indipendentiste (ANC e Ómnium) che permisero la celebrazione del referendum illegale dell’1 di ottobre e la dichiarazione d’indipendenza approvata nel Parlamento lo scorso 27 ottobre. Oltre che di avere inadempiuto alle risoluzioni del Tribunale Costituzionale a prò della indipendenza . Cioè li accusa, per tabulas, di nulla che sia, e nemmeno somigli a ribellino suesposta; allora:

è manifesta la corrispondenza della accusa al delitto in  Artículo 501. La autoridad judicial que inculpare o procesare a un miembro ……..de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma sin los requisitos establecidos por la legislación vigente, será castigada….: il giudice che avesse incolpato o processato un membro della Assemblea…. in mancanza dei requisiti stabiliti dalla legge….sarà punito.

In proposito non pare inutile rilevare che, in questa parte del codigo penal, le istituzioni della  Generalitat ed il loro addetti sono rappresentati  “soggetti passivi” del reato, quelli che lo subiscono, non “soggetti attivi”, quelli che lo commettono. Posizioni non invertibili, giudiziariamente,  nel sottosistema. Benchè lo siano state.

Dunque “reato comune”, di popolo, la rebelion, non di istituzione. Ovviamente, di  istituzione che non se alzaren violenta y públicament., come fece la istituzione, militare,  sollevatasi, nel mese di febbraio del 1981, con il   “colonnello Tejero”, il quale, al comando del La Guardia Civil (guarda caso..), irruppe pistola in pugno nel Parlamento madrileno, sequestrò alcuni  membri, ne disperse altri (non tutti, fra questi Santiago Carrillo, che non ne fu  intimorito), poi fu arrestato, incriminato per rebelion e condannato a trent’anni di carcere.

D’altronde, è stato ritenuto delito de desobediencia al Tribunal Constituzional (Lib. II, Tit.l XIX Cap. III. art 410: Las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por Tiempo de seis meses a dos años.: le autorità o funzionari pubblici che non adempissero a ..decisioni od ordini legittimi di autorità superiori saranno puniti ….), a marzo scorso, nel processo ad Artur Mas (ex presidente della Generalitat, Joana Orteg, ex vicepresidente, Irene Rigau, ex assessore, condannati a due anni di interdizione dai pubblici uffici: la Fiscalia aveva chiesto dicci anni de prision), il fatto di avere promosso, con manifestazioni e mobilitazioni e deliberazioni non diverse da quelle della Generalitat presente, nel 2014, un referendum consultivo sulla indipendenza della Spagna.     ….segue

Quanto al delito de Sedición (Delito contra el orden publico, Lib. II Tit. XXII, Cap.   I, art 544): Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para   impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciale: sono rei di sedizione coloro che, non avendo commesso delitto di ribellione, si sollevino pubblicamente e tumultuosamente per impedire, con la forza o fuori della vie legali la applicazione delle leggi a qualche autorità..il legittimo esercizio delle loro funzioni, o l’adempimento degli accordi e delle risoluzioni amministrative o giudiziali.

I caratteri della sollevazione, dalla tumultuosità all’impiego della forza, ben disegnano il delitto, e ad  essa paiono adeguati i rilievi svolti in tema di rebelion. Compreso quello che la sollevazione deflagri, ex art 479 cit., dinanzi l’autorità governativa chiamata a sedarla o dissolverla (con effetti sulla punibilità e sulla pena), giacchè, per Artículo 549: .Lo dispuesto en los artículos 479 a 484 es también aplicable al delito de sedición). Mentre i fini , della sollevazione, si   indirizzano alla opposizione a comandi della legge o di altra autorità nel legittimo esercizio delle sue funzioni, o all’adempimento di accordi o di risoluzioni giudiziali.

P.Diaz

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“Il capo dei capi…”

Se Riina sarebbe stato il capo dei capi fin che e’ vissuto, che trasformazione ne avrebbero indotto ventiquattranni di 41 bis?
Se nell’annientamento del dannato al 41 bis sarebbe purtuttavia ravvisabile il capo dei capi di Cosa Nostra, quale e dove mai potrebbe essere la antisocialità di questa?
Il successore del capo dei capi morto al 41 bis, sul quale tanto ci si interroga, erediterebbe l’annientamento di quel regime e, morto, lo trasmetterebbe a sua volta?
Se Cosa Nostra italiana sarebbe tutta al 41 bis, o deceduta‎, che cosa, d’essa, ne sarebbe fuori?
Se nulla ne sarebbe fuori, che umanità insisterebbe a incarcerare il 416 bis?
Una umanità distinta dalla (nuova) Stella Gialla (il segno imposto agli ebrei per facilitarne la   persecuzioni nazifascista)?
P.Diaz
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Rosillogica

Bindi avrebbe scoperto, dice, una contraddizione della legge Severino, la quale considera    incandidabili e ineleggibili, ma non anche candidabili non eleggibili…
Ma il  candidabile è eleggibile, se ineleggibile è incandidabile ; se candidabile, è ineleggibile solo per cause sopravvenute (alla eleggibilità originaria).
Come può girare la testa di un mammasantissima dell’antimafia parlamentare….e del potere che la comunità gli assegna ….
P.Diaz

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La liberazione dal Burka..

Sofia non indossa coprivolto, copriocchi, copricapo, ne’ sottana fino ai piedi, e va in giro sola, senza accompagnatore maschile. Ed in tale condizione personale, differente da ogni altra del genere femminile, ha conseguito la cittadinanza honoris causa, nel reame più feminofobo del globo, nella Arabia saudita.
Ma e’ un robot.
Pur se potrebbe essere devastantemente, per quella clausura peninsulare dell’umanità, profetico…

P.Diaz

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Mariano el pìcaro (popolano furbo e privo di scrupoli, avventuriero che vive di espedienti) I parte

Che il supertifoso (si dice) del Real Madrid ambisse a sfondare, dopo quella avversaria dei campi da gioco, la rete dei diritti dei poteri delle prerogative delle funzioni delle istituzioni,  dell’avversario politico, oltre che dedursi dalle sue ascendenze culturali (il franchismo monarchico), avrebbe potuto indursi da quanto perpetrò il suo Partido Popular (una sorta di “diccì” fieramente impregnata di politicastri e di politicume) addì 21 gennaio 2015, quando, al riparo delle mura del Parlamento madrileno, a maggioranza fornibile da sé stesso e a spregio della opposizione di ogni altro partito (di centro e di sinistra), reintrodusse nel codigo penal (benchè sedato qualche anno prima da una riforma “postfranchista” ), la “cadena perpetua” (così è detto l’arnese che, nel lontano – e vicino – 1823-1848, fu, per la prima volta, stretto alla caviglia del condannato all’ergastolo, e vi restò  fino al decesso del “Generale Franco” – che,  invero, antecipato di qualche anno dal  “Generale De Rivera”,  all’ergastolo aveva assegnato una “misura alternativa”: la pena di morte), fino al  1975 e all’avvento, poco dopo, della Constitucion (che lo aboliva implicitamente disponendo,  all’art 25.2, reeducatiòn y reinsercion social del condannato).

Reintrodusse, quel Partito diretto dal compulsivo Rajoy, la “prisio permanente”, detta furbescamente “revisable” (correggibile), a scanso di addebiti di incostituzionalità ex art 25.2 de la Constitucion (in effetti, chiunque saprebbe obbiettare che è irrieducabile e irreinseribile in società chi sia murato a vita..), adducendo ad esempio positivo, in Parlamento, l’Italia ed il suo ergastolo “condizionale” (invero tornato incondizionato se “ostativo”), benché il suo codice penale fosse, e forse proprio perché era, il più mediorientale d’ Europa….

D’altronde, la passione per la pena (alias  penofilia) glie la aveva ingrossata, alcuni anni prima (1996-2004) , il similpoliticante Josè Maria Aznar, che aveva innalzato il  massimo detentivo da trenta a quarant’anni.

Insomma, un  Partido  Popular contra el pueblo, a meno che i condannati non fossero  popolo, o che, più veridicamente, ne fossero estraniati.

E per una  pena che sigillasse la politica sociale (carcerando el reo del “robo” – del  furto aggravato- si esonera dal confronto con la economia che lo genera, e dalla responsabilità relativa); e sigillasse la politica politica (vd dopo), che spacciando il dissenso o la disobbedienza o l’opposizione o la ribellione o la rivolta o la sedizione o la insurrezione, popolari, per delitos, si esonera dal confronto  con essi e dalla responsabilità relativa.

Ebbene in tanta miseria politica è completamente immerso el goleador del Partido Popular, del Governo e del Parlamento e del Monarca madrileni; e sono incastrate le sorti dei  loro  avversari. Di fatti.

Nell’anno 1995, il reame rifondato dal “Generale Franco” ammansì (si accennava) el  codigo penal, in rapporto all’avversario comune (economico etico imprenditoriale amministrativo  sociale…). Ma non in rapporto all’avversario politico, a chi ledesse o turbasse o minacciasse (o anche solo pensasse di farlo: in ambito, anche in Italia si processano le intenzioni), la serenità politica del reame. Affinchè intatta e intangibile restasse l’antica maestà, quale contromisura di ogni altra sociopolitica, quale asimmetria di  sovrano a suddito.

Dunque monarchia “assoluta”, tutt’altro che “costituzionale”, “parlamentare”, quella spagnola in questa articolazione (antipopolare) dell’ordinamento giuridico. Neo franchismo, d’altronde pari al neomussolinismo del codice penale, che serba intera, anzi ha scandalosamente ampliato, in quella stessa articolazione, la dotazione della monarchia sabauda, pur fattasi “repubblica”: perché in effetti, all’assoggettamento penale dell’avversario politico si dedica lo  statalismo fascista, sia monarchico che repubblicano….

Vi si dedica,  cominciando  dall’atto primario  (vera  dichiarazione di guerra per il  tempo di pace) dell’affissione, alla condotta avversaria, della reità, della criminosità verso la discriminazione da ogni altra condotta (lecita o non penalmente illecita), quale epigrafe della sua persecuzione fino alla eliminazione militare edulcorata dalla toga. Dove la  democrazia con codici siffatti è superstizione, credenza, propaganda fraudolenta, e massacro di popolo; e dove essa potrebbe rinascere solo espellendoli, insieme ai loro fautori fomentatori autori  operatori manutentori favoreggiatori mallevadori. E dove, se non lo facessero, o prima o poi si abbatterebbero pusch golpe pogrom: il genere di calamità sociopolitica innescata da Mariano Rajoy.

Cui par necessario  ricordare (nessuno tuttavia credendo  possa dimenticarlo), che per l’art 55.3 del  Estatut de autonomia de Catalunya (TÍTOL II, De les institucions, CAPÍTOL I) El Parlament ès inviolable…..; e per l’art.  57.1 (Estatut dels diputats):  1. Els membres del Parlament són inviolables pels vots i les opinions que emetin en l’exercici de llur càrrec : il Parlamento è inviolabile e lo sono anche i suoi membri, per i voti e le opinioni espressi nell’esercizio del loro incarico.

Dunque gli indicenti e deliberanti, a settembre e ottobre scorsi, referendum e indipendentismi, che fossero parlamentari (primo fra tutti  Puigdemont, President de la Generalitat de Catalunya), ciò facenti d’altronde con opinioni e voti ( addirittura con valore di ley, di legge, il sei di settembre scorso: vd dopo) emessi nell’esercizio del loro incarico, erano inviolabili. Intangibili comunque da quell’atto (violento e distruttivo) che è l’accusa penale con arresto ( mentre, ovviamente, non lo erano le deliberazioni, dalla  contestazione  giuridica e giudiziaria extrapenale, ad esempio quella attuata, su richiesta del Gobierno madrileno, dal  Tribunal Constitucional, che ha sospeso e poi annullato quella ley e altro: vd dopo)

Anche perché, e per di più, Durant llur mandat gaudeixen d’immunitat amb l’efecte concret que no poden ésser detinguts si no és en cas de delicte flagrant : …godono di immunità dagli arresti, non possono essere arrestati se non in caso di delitto flagrante ( art 57 cit.): cioè che avvenga al momento dell’arresto (può qui notarsi incidentalmente che se, per art 57.2 :  En les causes contra els diputats, és competent el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Fora del territori de Catalunya la responsabilitat penal és exigible en els mateixos termes davant la Sala Penal del Tribunal Suprem: nelle cause contro i deputati è competente il tribunale catalano, fuori della Catalogna è competente il tribunale madrileno; se “Fora”, della Catalogna, si riferisse al delitto, in vece lì commesso, la competenza territoriale del processo in corso apparterrebbe al primo, non al secondo, tribunale, che ciò malgrado se l’è presa).

Per cui a sconcerto dell’ordine giuridico sopra delineato potrebbe ritenersi diramato l’ordine di arresto dei parlamentari catalani impartito dal juez Carmen Lamela su richiesta de La Fiscalia madrilena (la quale, peraltro, ha  incriminato anche i membri della “Mesa del Parlamento” che ammisero alla discussione una mozione di Junts pel Sí che trattava di iniziative per la creazione di una Repubblica catalana). Atto di imprigionamento extragiuridico (benchè giudiziario) e politico, diretto a fare “presos politicos” dalla magistratura al servizio del Governo madrileno al servizio del re (dal quale El Fiscal General del Estado será nombrado …, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del poder judicial, per quattro anni eccezionalmente rinnovabili, oggi assegnati a Josè Manuel Maza: articulo 124. 4 Constitucion,) cui ovviamente mai potrebbero garbare i repubblicani (malattia mortale); né potrebbe bastare la loro destituzione dalle, sostituzione nelle, funzioni conferite a suffragio popolare, che l’art 155 della Constitucion avrebbe rimesso nelle mani (profane) di Rajoy, secondo quanto va raccontando, ma che lì non si legge affatto:

Artículo 155.1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. 2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

Dove si apprende, dal secondo comma, che il Governo, per la esecuzione del las medidas, le misure adottate, potrà dare istruzioni alle autorità delle comunità autonome, non destituirle e sostituirle. E si apprende, dal primo comma, che las medidas saranno proporzionali e funzionali all’adempimento forzoso delle obbligazioni inadempiute dalla Comunità; cioè a far sì che questa adempia,  ma senza la destituzione e la sostituzione degli  obbligati.

E che quindi non vi è traccia, nell’art 155 cit.,  delle misure richieste dal Governo al Senato e da questo  approvate addì  27 di ottobre:

– l’attribuzione al capo del governo madrileno del potere di sciogliere il Parlamento della Generalitat  e di convocare nuove elezioni (entro un massimo di sei mesi).

-l’attribuzione allo stesso del potere di destituire il presidente della Generalitat  Carles Puigdemont e il suo Govern; e di assegnare le funzioni di questa ai ministri del proprio Governo;

– la riduzione della funzione de La Generalitat alla amministrazione ordinaria.

– la sottrazione al Parlament del potere di proporre il candidato alla  presidenza della Generalitat.

E tanto meno vi è traccia della possibilità  dell’arresto degli obbligati.

Insomma, quando si noti che nemmeno la lista, degli obblighi che sarebbero stati inadempiuti, fu predisposta, dal Governo di Rajoy, non solo per la contestazione a Puigdemont, preliminare alla deliberazione del Senato por la aprobation a majoria absoluta, de las medidas, ma neanche per questa,  si comprende  che cosa abbiano fatto,   Governo e  Senato madrileni, dell’art. 155 Constitucion.  

Volendosi comprendere per analogia, basti osservare la Turchia sotto il maglio di Erdogan (“ex calciatore professionista”), dove l’avversario politico anche solo ipotetico, destituito da ogni  funzione,  servizio, stato, è arrestato in massa, espulso dal contesto sociale, disperso.

Segue    

P.Diaz

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Rosato (a pranzo e a cena)

Erutta in un Talk televisivo l’enonimo (che ha  il nome del  vino) suddetto, primo fiduciario del boss (per cio’ dubbiamente astemio) del Partito Democratico:
Travaglio ha pubblicato una vignetta “misogena”. E non per dire “che genera rifiuto” ,  come letteralmente fa, ma per dire  “che rifiuta la donna”, “misogina” appunto, come letteralmente disfa’. .
l’eponimo (colui che da’ il nome) della nuova legge elettorale, il motore della mozione parlamentare (eversiva della competenza funzionale) contro il governatore di Banchitalia, il capogruppo del partito alla Camera dei deputati ….
Ora non sapendo costui di quel che dice, potrebbe sapere di quel che concepisce e di quel che da  cio’ scaturisce, per di piu’ nella  complessita’ culturale delle cose  ove  si e’ sconciamente accasato?
Rispondono (gia’ solo) quelle sue  operette…
P.Diaz
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Tramaglio

Se la Boschi non smentisce quel di lei si dice ( che sia stata l’autrice della mozione contro il governatore di Banchitalia), cio’  e’ vero. Se la Boschi lo  smentisce, e’ ugualmente  vero.
Vero comunque insomma, pure in casi opposti.
L’Illogismo ricorda  la  regola probatoria dei processi alla  stregoneria, ove sarebbe stata strega chi, immersa nell’acqua, fosse affondata, , ma anche chi  galleggiasse, “perche’ assistita dal demonio” (ovviamente, non e’ che la regola non avvertisse l’illogismo, ma lo spianava con  logica incondizionatamente condannatoria, insensibile a qualunque limite, intrinseco od estrinseco).
E ricorda anche, l’illogism‎o, la logica  della colpevolezza universale di origine e propaganda  davighiane, per la quale gli innocenti  non sarebbero   altro che  colpevoli da scoprire.
Logica che non ha limite nella funzione del suo autore e del diritto che dovrebbe applicare: per la distinzione di innocenti e colpevoli. Ma non ha limite nemmeno nel coinvolgimento del suo autore, giudice innocente e colpevole non ancora scoperto (si fa per dire.), ovviamente.
 Ma, cio’ ricordato, il punto:
chi mai avra’ siffattamente dissertato sulla Boschi (benche’ reproba)?
Ma il direttore del quotidiano dei condannatori  d’Italia, istituzionale e non…
ma Travaglio‎…
La cui penofilia,  d’altronde, e’ in effetti  pseudologia.
P.Diaz
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Haters di Stato

L’hater  devastatore della immagine  della cantante “Emma”*  interpellato sul perche’, ha detto che lo avrebbe fatto   per avere consenso, tanto maggiore quanto piu’ famoso sia il bersaglio.
Esattamente la risposta che danno o che darebbero o che comunque dovrebbero dare, gli haters  di Stato, ‎ ovvero gli intercettatori degli apparati giudiziari ed i loro divulgatori mediatici: semoventi  per avere il consenso delle folle bramose di sacrifici umani, tanto piu’ sazianti quanto piu’ famose  siano le vittime.
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Renzi il nazificatore inavvertito

” Corpo a corpo col centrodestra”…l’ultimo proposito, alla celebrazione dei dieci anni del PD,  del piu’  a sproposito dei politicanti del secolo. Peraltro:
 sfida a chi sia piu’ nazista? L’irresponsabile fiorentino potrebbe  vincerla, dopo la introduzione,  dal suo governo, della  legislazione penale  piu’ nazista d’Europa,  che nemmeno il fascismo mussoliniano si sogno di ipotizzare…
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Che titoli scolastici,  minimamente ‎attinenti il diritto e il processo, il surrubricato aveva allorche’ divenne  ministro della giustizia (cioe’ della istituzione e conservazione e gestione  dello jus, del diritto)?
Paggetto (peraltro dall’occhio schizzato) della magistratura dettante, a lui ed al suo Partito,  la legge penale piu’ antisociale  e turpe di questi ultimi anni, forse nessuno..

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