“Femminicidio” e “Omicidio di identità”

Il termine omicidio viene alla nostra lingua dalla composizione della parola latina caedes, poi “cidio“, strame (letteralmente “strage”) di un corpo, ‎con la parola latina hominis, poi “omi“, dell’uomo: strame dell’uomo (pur se, “omi“, sarebbe piaciuto venisse da “omos“, in greco “simile“, strame del proprio simile).
Il nome composto, omicidio, significa uccisione dell’uomo (dall’uomo).
Così pervenne ai codici penali italiani preunitari, al codice vigente (per es. agli art 575, 579, 584, 589), ed è compiutamente spiegato nel primo d’essi: “chiunque cagiona la morte di un uomo è punito…”.
L’inattesa intrusione nella materia penale di torme di dilettanti, vogliose di castigo (non meno che di delitto, di cui cianciare all’infinito) e misantrope, linguisticamente sprovvedute (avvenimento storico reazionario e controriformatore, sfuggito alla maggiore e migliore parte degli “osservatori”), dopo un trentennio di incubazione, (oltre altro) ha proliferato:
una accolta “di genere” (femminile), talmente altezzosa da reputare di non dovere aggettivare il sostantivo: genere maschile, femminile? E talmente ignara da nemmeno sospettare il terzo genere, il neutro. Ebbene essa, forse temente che la punizione, nel codice, di chi “cagiona la morte di un uomo” lasci impunito chi cagioni la morte di una donna (ciò temente perché insciente che i contenuti del codice si enucleano anche estensivamente, per estensione logica delle sue parole: “uomo” per “genere umano”). Essa, dicevasi, ha fervorosamente estruso, in plurimi coaguli legislativi ( tramite un Parlamento “rappresentativo”, cioè ricalcante la sprovvedutezza linguistica dei rappresentati?),- il “femminicidio” (la logica degli abbinamenti avrebbe preferito “donnicidio“, uccisione della donna, corrispondente femminile di uomo…). Infiltrandolo qua e là subdolamente, senza nominarlo esplicitamente, ma tenendolo a base della interpolazione giuridica complessiva (aggravante pene ristrutturante delitti irrigidente le procedibilità etc).
Con un primo contorcimento, dell’organismo giuridico:
l’ipertutela penale della “femmina”, distinta, dalle altre specie del genere umano (il maschio, l’ermafrodito, il “transessuale”, l’omosessuale, l’asessuale ..), per il sesso; cioè, per il modo ed il mezzo che violano i principii di “pari dignità sociale” e di “ugua(glianza) davanti alla legge”, ai quali la Repubblica sussume “tutti i cittadini”(art 3 Costituzione), e che espressamente vieta (al primo comma: “…senza distinzione di sesso…”).
Ed un secondo contorcimento, più sconcio, dell’organismo politico:
l’accolta contendente la “parità di genere” è pervenuta a legiferare (addirittura penalmente), la sua imparità…..
Ed un terzo contorcimento, turpe, della pedagogia sociale: tanto abbrutimento della lingua (comune e giuridica) ha fatto scuola, ha suscitato imitazione, fino a precipitare in un composto verbale inudibile. Di fatti.
Come si notava, omicidio è uccisione dell’uomo, e di ogni altra specie del genere umano. Esso sopprime la vita: d’altronde, è detto, nel codice, “delitto contro la vita”.
Ora, potrebbe, l’omicidio che si attenesse diligentemente al proprio significante, non cagionare la morte di una persona?
La domanda, balorda, avrebbe una risposta beffarda.
Tuttavia, una nuova accolta, di origine prevalentemente parlamentare (anzi, una coalizione di tutte le componenti del Parlamento), si accinge a legiferare l’ “omicidio di identità ”:
evidentemente convinta che debba appartenere, all’elenco codicistico degli omicidi, il fatto di chi, non annientando la vita umana, non cagionandone la morte, ma sfregiandone o deformandone o alterandone l’esteriorità (della “femmina” in particolare, si dice o si implica), ne “ucciderebbe” “l’identità”.
Eppure, se l’esteriorità integrasse “identità” (il codice penale ha in mente identità tutt’altre, o “stati” o “qualità personali”…: artt. 494 ss. , 566 ss….):
non sarebbe adeguato il sostantivo soppressione, il verbo sopprimere, o il sostantivo alterazione, il verbo alterare, a descrivere quella offesa (così, peraltro, restando nel sistema linguistico e giuridico)?
No, per niente…
Essa, che non cagionerebbe la morte e conserverebbe la vita, e che, al più, ne modificherebbe una espressione somatica, sarebbe “omicidio” (senza il morto…).
Per afasia linguistica (e concettuale) pronta a competere con quella che generò “femminicidio”.
Della accolta, per giunta, farebbe parte una pattuglia di “avvocati”, ai quali, pertanto, è da ritenere sia ignoto che l’ “omicidio di identità“, in effetti la lesione della incolumità della persona e della sua integrità esteriore, è già previsto dal codice penale. Esattamente all’art. 583. 1 n. 4., che punisce l’autore della “deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso” con la reclusione da tre a sette anni.
Reclusione che, d’altronde, potrebbe andare oltre, con circostanze aggravanti, fino alle quantità volute dai predetti. O che potrebbe appagare ogni concupiscenza castigatoria, innestata in un “titolo autonomo di reato” (reato a sé stante, ma dentro il sottosistema codicistico).
Ciò, peraltro, eviterebbe l’ennesimo scempio di un codice, benché “fascista”, monumento della sapienza giuridica italiana (fra le prime al mondo e le prime del mondo) nel suo primo quarantennio, fino alle incursioni iconoclaste, lanzichenecche, di un inatteso legislatore-giudiziario.

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9.04.17

Puttinate

Trump, bombardando la Siria di Assad, ha attaccato uno stato sovrano.
Lo diffonde Putin, con sdegno, poiché, dice, teme che si indebolisca militarmente la guerra, condotta da Assad, a IS (“stato islamico”), che egli denomina un aggregato  terrorista.
Eppure IS si ritiene e si proclama, ed è ritenuto e appellato, “stato sovrano”. D’altro canto,  il terrore che sparge Assad, fra i conterranei per di più, è di gran lunga più massivo e distruttivo di quello sparso da IS (la Siria, dopo la sua “cura”, ha cessato di esistere, come popolo  territorio ordinamento giuridico  Stato – secondo la nozione-) .
Eppure Putin dogmatizza:
gli aggregati terroristi sono astatali e asovrani; gli aggragati statali e sovrani non sono terroristi (né potrebbero esserlo).
Ciò, sebbene gli uni e gli altri si equivalgano, nello spargimento del terrore.
E lo fa benché egli, a capo di uno stato sovrano e terrorista (in Cecenia, Georgia, Crimea, nella repressione omicida della opposizione politica, con la furia dell’agente dei Servizi incredibilmente  a capo di uno “stato sovrano”), incarni la smentita del suo assunto.

(poc)urbanocairo

Intervistato in occasione del convegno dei “cinque stelle” a Ivrea‎:
mai intervenuto nei programmi di La7, interverrei solo nel caso di diffamazione delle persone.
Il patron del canale televisivo non ne segue evidentemente i telegiornali, le parti che essi riservano alla cronaca giudiziaria, di accadimenti penali ancora non giudicati, dove la diffamazione dei coinvolti è costitutiva  e intrinseca (quanto illecita benché prassica).
Oppure li segue, i telegiornali diffamatori, ma non coglie che lo sono. Il che implica che é un diffamato‎re naturale (come tutti i patron di tutti gli altri canali televisivi pubblici o privati, d’altronde, i tenutari dei siti del neocannibalismo sociale per “diritto di cronaca”).
Cairo, inoltre, non segue i suoi talk show, dove gli ospiti d’onore di conduttori penalomani e cortigiani (per tutti il sardo Floris), sono magistrati del genere di Davigo, diffamatori professionali, prima che di singoli indagati, ‎dell’indagando intero popolo italiano, giacché, dicono, fatto di “colpevoli non ancora scoperti”.
Oppure, se li segue, non ha contezza neppur minima della loro nefandezza, e della necessità mediatica, prima che etica, di sopprimerli.

Arnaldo Otegi

Il leader dell’Eta politica, intervistato sulla consegna, al governo spagnolo, dalla Organizzazione, ‎degli arsenali detenuti al confine con la Francia:
segno di una sconfitta? Per nulla. Abbiamo ripetutamente agito, fino ad oggi, perché accadesse. Fummo costantemente impediti  dal governo spagnolo, che aveva politicamente bisogno del proprio (istituzionale e sociale) “antiterrorismo”. Cioè del nostro “terrorismo”, per sopravvivere.
Quel governo, peraltro, ha avuto un solo schema mentale e comportamentale, culturale: la vittoria o la sconfitta. Quindi, nulla condanno della nostra passata lotta armata e  rivendico che la abbiamo fatta.
Istruttivo il richiamo, dal celebre combattente politico, della coppia polemica “antiterrorismo-terrorismo”, quale criterio per illustrare il metodo della costituzione ‎e della conservazione dei poteri autoritari o dittatoriali o totalitari, comunque polizieschi, degli “stati di polizia”. Poteri contro il popolo, pur se non dissenziente.
Tanto più istruttivo, quando la coppia sia usata per decifrare la natura di ogni potere che se ne avvalesse: ad esempio, del potere esecutivolegislativogiudiziario (dopo il primo ventennio, dai passati  “anni novanta”,  “più accentuato a destra”), indistinto, italiano.

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24.03.17

Diego (di) Marmo

Raiola è un caporale dell’esercito felicemente vivente fra le tradizioni familiari del ridente meridione italiano.
Un dì  conversa al telefono con un amico, gli annuncia che porterà ad un banchetto due chili di mozzarelle e che comprerà un televisore per un altro amico, affinché possa vedere la partita.
La conversazione è intercettata dalla procura della repubblica di Torre Annunziata, che sospetta di traffico di stupefacenti l’interlocutore del caporale. E, ad occhio e orecchio d’essa, e della sua polizia, mozzarelle televisore partita divengono senza meno criptici significanti  di traffico di droga.
D’altronde, procure e loro polizie, “istituzionalmente” (oramai), non solo violano la segretezza, e così sopprimono la libertà, delle comunicazioni e delle conversazioni interpersonali  (ad affronto dell’art 15 della Costituzione, che le ha protette fino che, le suddette, presero il sopravvento imponendo “leggi” pro sé ad un Parlamento in via di asservimento); ma lo fanno col preciso intento di contraffare il senso di qualsiasi parola captassero, allo scopo di inscenare “confessioni” del parlante.
E tali sarebbero, quelle di Raiola, con intangibile certezza già dalla fase processuale in cui dominerebbe la presunzione costituzionale del contrario; tuttavia oramai derelitta, se mai avesse operato, nella “repubblica delle procure”, e, invero, anche nella opinione pubblica che la abita (perciò, e senza saperlo, sull’orlo dell’abisso socioculturale, del cannibalismo  materiale al fondo d’esso).
Tanto che, il povero caporale, oltre che “indagato”, dai suddetti “investigatori” (non più che compulsivi origliatori, in effetti), un mattino, all’alba, alla porta di casa si ritrova i carabinieri intenti a passarla, per asportarnelo, trascinarlo alla caserma e poi al  carcere.
Lì soggiornerà a lungo, poi andrà agli arresti domiciliari, indi sotto le “forche caudine” di un estenuante processo, che tuttavia si concluderà con la affermazione della sua innocenza. Ma frattanto, sarà “congedato” dall’esercito irreversibilmente, non avrà più di che sostentarsi, malgrado ogni suo ricorso ai tribunali della repubblica.
Ebbene.
Chi, nell’occasione (in tutto simile a innumerevoli altre, infestanti e opprimenti intere  popolazioni, ignare e inermi, del “Bel Paese”) sarebbe stato il regista della “operazione” (così appellano, magistratura e polizia, “rastrellamenti” puramente militari, ben noti al passato quarantennio italiano), di cattura orgiastica della preda (che altro, tanta è la foga venatoria), che la Costituzione ed il più elementare civismo, tuttavia, erigerebbero a titolare di innocenza inconculcabile ?
“DiegoMarmo”.
Ma chi è (anamnesticamente) costui?
È l’inoculatore del tumore mortale, a mezzo di persecuzione giudiziaria con esposizione stradale in manette, incellamento, scandalosa condanna e assoluzione irriparatoria, in Enzo Tortora.
Un “soggetto” (così il ceto i cui appartiene designa irriguardosamente “gli indagati”), dunque, dalla pericolosità sociale provata, della quale era certa (non solo probabile o possibile), ulteriore manifestazione di se’, di attentati contro l’incolumità materiale e giuridica delle persone, di “recidiva”.
Ebbene, perché fu tenuto libero, da chi la privazione della libertà (per pericolosità sociale), di chiunque,  ha a base e  giustificazione della propria attività?
Libero e, per giunta, a capo di una procura della repubblica, cioè munito del potere sociogiuridicamente più aggressivo e devastativo della persona?

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22.03.17

“Potere penale”

Alì Mohammed Baqqir alk-Nimr aveva diciassette anni allorché partecipava ad una “manifestazione contro il Governo”, in Arabia Saudita. Oggi ne ha ventuno e, per quel “crimine”, è stato condannato alla decapitazione, ed alla crocifissione pubblica (del cadavere). La sentenza è stata confermata dalla “Suprema Corte” del Paese e sta per essere eseguita.
L’incancellabile turpitudine del volto del potere penale dell’Arabia Saudita la si ritrova in varie altre parti del mondo, quasi tutte.
Sia nel profilo della punizione:
esecuzione capitale unisussistente (che si compie in un solo atto esecutivo: fucilazione impiccagione iniezione tossica…): (da IS a US a Iran, Pakistan, Giordania, Oman, Siria, Somalia, Egitto, India, Cina, Ciad, Sudan, Corea del Nord, Vietnam, Indonesia, Bielorussia, e via dicendo;
“esecuzione capitale” multisussistente, lenta e progressiva: il “41 bis” in Italy, in quasi tutte le prigioni degli altri Paesi del Globo.
Sia nel profilo del presupposto della punizione:
il “crimine”, fatto (per lo più), in sostanza e contro le apparenze, non di altro che di indifferenza od oltraggio o disobbedienza o ribellione o rivolta o resistenza o difformità, allo Stato (orrendamente) governante sul popolo con siffatti strumenti e poco altro (ma, in Italy,  nemmeno tale crimine è necessario, è sufficiente, anche per la sua “Suprema Corte”, un modo d’essere, uno stile, una connotazione culturale, o etnica, di un individuo o di un gruppo: detti per lo più  “mafiosi”).
Fatto, il “crimine”, insomma, di quanto non piaccia al  più dispotico e capriccioso gusto dello Stato: a chi “libito fè licito in sua legge” (Alighieri,  Inferno V, del Giudice Minos).
Ora.
Le parti di mondo, delle popolazioni che lo abitano, infestate da cotanto morbo, che distrugge l’umanità che infetta, tanto quanto protegge l’inumanità che lo infetta, potranno sopravvivere ad esso  senza combatterlo, estirparlo, estinguerlo?

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18.03.17

Indubbiamente..

“Al minimo dubbio nessun dubbio” agita ‎superbo il tiratore d’arma teorizzando sulla apparizione repentina di un possibile cecchino davanti a sé, nel film “il mercenario”, interpretato da Robert De Niro…
Lo agita, e lo pratica, anche la “polmagistratura” penale italiana‎, che, “oltre ogni ragionevole dubbio”, e contro il metodo cognitivo che il detto, posto nell’art 530 cpp, impone, strozza sul nascere ogni minimo dubbio, perfino dalla fase nella quale il giudizio cognitivo non è nemmeno iniziato, fin dalla “fase delle indagini”, nella quale tutto è in fatto e per principio incerto:
lì, al minimo dubbio, come il mercenario spara, essa carcera.

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10.03.17

La via Emilia(na) alla politica.

Alla carica del partito discendente da quello fondato da Antonio Gramsci potrebbe salire ‎il procuratore (distrettuale) Emiliano, discendente del procuratore del regno che a suo tempo arresto quel politico e lo tenne in carcere fino a morte.
Si è controriformato il partito o si è riformata la Procura?
La risposta la dà Emiliano nell’ultima intervista televisiva:
evasione fiscale, politica fiscale? Carcere ad ogni evasore, carcere che distogliesse dalla più piccola evasione.
Ecco cosa diviene la politica nelle mani di un incarceratore professionale.
Il quale, ovviamente, nemmeno sospetta (e se lo sospettasse se ne infischierebbe) che l’evasione, per lo più “di sopravvivenza”, potrebbe “combattersi” riducendo il prelievo. E tanto meno sospetterebbe, carceratore per conto del fisco, la possibilità di una alternativa politica nella carcerazione di quel prelevatore, per estorsione e asportazione di ogni avere privato. D’altronde, quando mai un procuratore potrebbe incarcerare per conto di un estortore?

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09.03.17

Sucidii comuni e statali 

La incarcerazione che induca suicidio potrebbe essere “istigazione” ad esso? Oppure “aiuto” ad esso? Essere cioè le due azioni che l’art 580 cod. pen. incrimina e che sarebbero state contestate al Radicale Cappato, accompagnatore in Svizzera di tale “DJ Fabo” per il suicidio? Oppure essere, quando il suicidio fosse prevedibile e prevenibile, “omicidio colposo”, come da ultima (fantasiosa) “giurisprudenza”, giunta (psicoticamente) a concepire “omicidio del suicida”?
Si?
Allora, non si dovrebbe contestare il reato alla magistratura carceraria e penitenziaria?
Che mai sia accaduto, ben riferisce della sua  imparzialità, o  egualità, e se “la legge è uguale per tutti”non beffardamente né falsariamente, come vorrebbe dare ad intendere la scritta stampata sulla cattedra d’ogni aula giudiziaria del Paese.
Tanto demagogicamente, che un procuratore della Repubblica ultrattivo (manco a dirlo) ne “Il fatto Quotidiano‎”, tal “brunotinti”, preoccupato che non lo si intenda, ha preso, goffamente quanto sfrontatamente, a inneggiare alla pienezza della “libertà di suicidio”degli incarcerati, che gli incarceratori per primi dovrebbero garantire (istigando, aiutando, omicidiando?)…

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06.03.17

Punire sempre, spunire (quasi) mai

Per estinguere i reati con l’amnistia, o per estinguere le pene con l’indulto, l’art 79 della Costituzione, dopo la  revisione del 1992 (anno in cui un “pool” di magistrati guidato dal più poliziesco e incolto d’essi abbatté il sistema politico democratico precedente e affido quello successivo alla destra neofascirazzigiustizialista italiana, riportandola in massa al potere per la prima volta dopo la sua caduta col Fascismo) richiede una maggioranza bicamerale pari a quella delle revisioni della Costituzione (due terzi, se pure per una  sola deliberazione).
Mentre per introdurre o estendere reati (di stregoneria ad esempio, come il traffico dell’erba se non della droga in genere; o di sessuofobia,  la “pornografia” ad esempio) e per punirli o accrescerne la punizione (con pene per stregoneria o sessuofobia, sempre più raramente sotto i vent’anni di incarcerazione: un quarto di una vita media e di afflizione disumanitaria), basta la maggioranza bicamerale semplice, quando non un decreto legislativo (essenzialmente governativo), o  un decreto legge (esclusivamente governativo), o, addirittura, una sentenza della magistratura (a dispetto del principio di legalità della previsione penale), come “il reato” e la pena di “concorso esterno” in associazioni per delinquere.
Ciò implica che lo Stato italiano ordinariamente é cacciatore d’esseri umani, straordinariamente  loro liberatore. Lo Stato, si intende, quale insieme dei membri delle sue istituzioni e del resto del  popolo. Di questo, non solo per la passione venatoria che pare mostrare in materia (al meno nel circo mediatico), ma anche per la mai variante (penologicamente) riproduzione delle sue rappresentanze parlamentari e governative. E, quanto a quelle giudiziarie (peraltro nemmeno elettive, bensì “autoelettive”), per la incondizionata sottomissione al loro operato, fino al punto di ostacolare o rimuovere ogni normazione che tendesse a responsabilizzarlo (almeno) giuridicamente (a parificarlo, cioè, ad ogni altra opera sociale)…

” Beati i poveri  di spirito‎…”

“Se trattassimo la bibbia come trattiamo il nostro cellulare, se la leggessimo allo stesso modo, vivremmo meglio”, ha pontificato ultimamente “Francesco”.
E’ palese che non la ha mai letta, o che, se l’avesse letta non l’avrebbe capita, o che, se l’avesse letta e capita, la falsificherebbe macroscopicamente…

Necrofili inavvertiti..  

“Mai morte di Stato”, è il titolo della prima pagina del giornale (5 3 17) Avvenire, a proposito di eutanasie.
Eppure lo Stato italiano non potrebbe essere più mortuario, mortuario addirittura funzionalmente, finalisticamente, nel suo plesso giudiziario ‎penale (per la mortuarietà della esistenza degli incarcerati, talmente elevata da condurre alla più elevata quantità di suicidii in proporzione ad ogni altra classe di popolazione).
Ma come è che ad Avvenire sfugge? Perchè, immerso nel penitenzialismo mortuario fino al collo, insieme allo Stato di cui parla, vede viventi solo in quel poco che ne sta fuori?

Penomania generale..

‎Già undici suicidii in carcere, quest’anno, di innocenti e colpevoli giudicandi e giudicati.
Ed il parlamento che ha procreato cotale cacotanasia dei sani, si dichiara contrario alla eutanasia degli insani, perfino se morienti in indicibile tormento.
Ma la contraddizione, concettuale, logica, culturale, ha tuttavia  un punto di soluzione:
nella generalizzazione del tormento, e nel godimento del tormentatore‎.

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27.02.17

La repubblica del procuratore

A La gabbia (TV La 7, il giorno 22 2), il dr Michele Emiliano, da una mole corporale preevolutiva lascia sobriamente sgorgare: “sono un uomo della repubblica, la repubblica mi ha chiesto di fare il sindaco di fare il presidente di Regione, di fare …”
La repubblica (iperbolicamente evocata a benemerenza di sé pur se probabilmente ignara della sua esistenza), gli avrebbe chiesto…?
O la procura della repubblica, della quale é agente “in aspettativa”, dice, (ma) di sempre più penetranti infiltrazioni polgiudiziarie negli ultimi ripari delle istituzioni civili?
Pietro Diaz

Trumptruppen

La moglie di Cassius Clay è stata fermata all’ingresso negli US, provenendo dalla Giamaica, insieme al figlio che è stato interrogato ripetutamente (sei musulmano?), dalla polizia, per “ordine esecutivo” del “presidente  Trump …”
Scena, di discriminazione per ragioni di religione se non di razza, davvero diversa da quelle ripetutamente aperte dagli ordini esecutivi di Al Baghdadi, il califfo del IS?
Dunque, i due sono reciproci‎…
Ma se lo sono, non lo sarebbero anche le culture profonde che li hanno espressi?

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05.02.17

Per (d’) elisa

La legge renzipiddina sull’ “omicidio stradale” ha portato la pena dell’omicidio colposo fin quasi quella dell’omicidio doloso e pari a quella dell’omicidio preterintenzionale.
Sovvertendo una differenza, fra le rispettive specie, che il regime nazifascista italotedesco dello scorso secolo si era ben guardato dall’intaccare legiferandola. Che una coscienza giuridica bimillenaria  aveva pazientemente generato nutrito serbato.
E  che, per contro,  il regime giuridico politico di questo secolo ha demolito.
Un regime, tuttavia, non solo politico ma anche giudiziario, giacché la corsa alla demolizione di quella differenza (base culturale archetipica della distinzione fra specie della colpevolezza penale e misura  del  loro rimprovero), la ha avviata la magistratura  italiana, allorché, non sazia del penitenzialismo carcerario cresciutole mostruosamente dentro nell’ultimo trentennio, ha impreso a spacciare l’omicidio colposo della circolazione stradale come “eventualmente doloso”, ed a trattarlo con la pena di questo.
Mentre il regime politico renzipiddino, incondizionatamente (e non disinteressatamente) suo caudatario, le ha allestito il traguardo della vittoria, la ratifica legislativa.
‎Ebbene, entrambi, nello stato e propensione culturali dell’omicida doloso dell’omicida colposo (certamente tale, viaggiava a sessanta all’ora, lucido e attento, il ventenne dedito in vita al volontariato sociale..D’elisa) della sfortunata ciclista.
Come nello stato e propensione culturali  dei concittadini della predetta, i quali, reclamando ripetutamente in pubblico corteo”Giustizia per Roberta”, spacciavano per doloso l’omicidio colposo (se non avessero auspicato che il marito si facesse giustiziere) …

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(in)Consultellum II

1.Se “tutti i cittadini…che hanno raggiunto la maggiore età” “sono elettori” (art 48.1 Costituzione), cioè designatori dei loro rappresentanti nelle sedi della attività politica (nazionale e locale), la limitazione dell’accesso a quel compito dalle “soglie di sbarramento” (del primo “consultellum”, per la elezione di deputati e senatori dopo la sentenza n.1 2014 della Consulta, e del secondo, per la elezione dei deputati dopo la sentenza 25 gennaio 2017 della medesima) è costituzionalmente illegittima.
Ciò peraltro è ribadito dalla definizione del “
voto” come “libero” (art 48.2 Cost.)
E se “
tutti ….. sono elettori , se hanno cioè eguale forza di designazione della rappresentanza politica, l’assegnazione ai loro “voti” di forze diseguali, dando “premio di maggioranza” ad uni e non ad altri, è costituzionalmente illegittima.

Ciò peraltro è ribadito dalla definizione del “voto” come “eguale” (art 48.2 Cost.), come efficiente al pari di ogni altro nella formazione della rappresentanza politica.

E se “sono elettori” (dal latino eligere : scegliere) nel (più specifico) senso di sceglitori degli attori politici, la menomazione della prerogativa da (eterogenetiche) pluricandidature “bloccate” di “capolista”, aventi inoltre facoltà (ma dal 26 gennaio scorso sostituita da “sorteggio”) di opzione del Collegio della elezione (o da quant’altro le impedisse di preferire tra rappresentanti), è costituzionalmente illegittima.
Ciò peraltro è ribadito dalla definizione del “
voto” come “personale” (art 48.2 cost.), per la quale, esso non solo e’ individuale ma e’ anche discrezionale, pienamente opzionale nella formazione della rappresentanza politica (perciò autogenetica).

Conferma detta significazione, della personalità del voto, l’ulteriore definizione per la quale esso è ” diretto” (art 56.1, 58,1 Cost): se tale, non potrebbe non essere personale, e non raggiungere il rappresentante (non essere interpersonale).

E in quanto tale, a massimo potenziamento della facoltà di scelta, non potrebbe non essere “segreto” (art 48.2 Cost).

D’altro canto, se deputati e senatori sono eletti “a suffragio universale” (art 56.1, 58,1 Cost), quanto (vd sopra) escludesse o menomasse o accidentasse la universalità della formazione (e della sintetizzazione) della rappresentanza politica (salvo quel che è previsto in art 48.3 Cost, per cui non “sono elettori” coloro che abbiano minore età e coloro il cui diritto di voto sia stato “limitato…. per incapacità civile per effetto di sentenza penale irrevocabile e nei casi di indegnità morale indicati dalla legge”), riporterebbe, regressivamente, al suffragio elettorale particolare.

Peraltro, e lateralmente, la “governabilità” della – e nella- “universalità, non potrebbe non essere sintetizzata (a sua volta) che da quella rappresentanza politica. E l’eventuale travaglio della sintesi sarebbe non altro che condizione, necessaria, della governabilità dovuta, quella che universalizzasse il proprio oggetto ( se ne rinviene il senso nella “imparzialità” dell’attività di governo, voluta dall’art 97 Cost, contro ogni parzialità, particolarismo).


Ora

2. I termini della narrazione costituzionale della democrazia elettorale, su esposti, non paiono controvertibili, anzi sono “naturalmente” (e già semiologicamente) univoci.

– Tanto da rendere smaccatamente falsa la comune opinione per la quale, essa, non sarebbe stata tracciata dalla Costituzione (peraltro, se non lo fosse stata, sarebbe impensabile qualunque giudizio di legittimità costituzionale delle leggi elettorali… ), non ne sarebbero stati delineati i principii. E per la quale, dunque, essa sarebbe formulabile discrezionalmente dal legislatore ordinario: si veda, nei fatti, la proliferazione di ordigni elettorali di varia specie, dal Mattarellum al Porcellum all’Italicum, tutti variamente digredienti, da quella narrazione, esigente, come si è visto, una formula elettorale totalizzante rappresentanza e rappresentazione sociopolitiche (date le quali, se eventualmente plurime, solo la distribuzione completamente proporzionale fra esse le rifletterebbe).

– E tanto da rendere la legge ordinaria, che la formulasse, incostituzionale di per sé.

Già proceduralmente, cioè, poiché attuerebbe revisione della costituzione fuori del procedimento in art 138 Cost (adozione da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi ed approvazione a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione, salvo sia richiesto referendum popolare, tuttavia escluso se la approvazione sia avvenuta in seconda votazione da ciascuna della Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti).
E poi meritualmente. Dove è facile cogliere l’obbrobriosità giuridicopolitica dei predetti ordigni (uno d’essi, d’altronde, fu definito “una porcata” dal suo caldeggiatore e coautore; ed è nota l’origine dell’Italicum, per una puntuale missione di contrapposizione al (primo) Consultellum, di un Governo giuridicamente facinoroso (perché, assistito da una maggioranza prodottasi incostituzionalmente, secondo per quella stessa sentenza, dedito sediziosamente al ripristino, variato il nome in Italicum, del Porcellum. Fino all’abuso legislativo della imposizione della sua approvazione “sulla fiducia”…. ).

3. Per cui non potrebbe non essere un mistero come e dove la Corte costituzionale che “giudica sulle controversie elative alla legittimità costituzionale delle leggi” (art 134 Cost) abbia rinvenuto, nell’ordito costituzionale della democrazia elettorale, le “soglie di sbarramento”, “il premio di maggioranza”, le rispettive misure, le pluricandidature bloccate e il loro sorteggio, l’unicità del “turno” elettorale, etc..

Ed essendo quanto “rinvenuto” pura (benché imperiale) congettura, la Corte che lo ha ritenuto ha riscritto la Costituzione. Non diversamente dal legislatore elettorale portato al suo giudizio (a conferma, oltre quanto sopra, basti andare a vedere l’alterità e la contrarietà, la contraddittorietà, dei dati costituzionali presupposti dai due “Consultellum”: si pensi, ad esempio, al “premio di maggioranza”, espulso dal primo, non dal secondo…).

Ed è inoltre un mistero come, affetta da incostituzionalità una parte del tutto della legge elettorale, contenendo, le sentenze di accoglimento (delle eccezioni di illegittimità costituzionale) della Corte, pronunce di annullamento, essa abbia potuto isolare la parte dal tutto, se non riscrivendo questo, e con questo la Costituzione: annullando tutto, peraltro, il Consultellum uscito dalla sentenza n.1 2014 regolante oggi l’elezione del Senato sarebbe stato automaticamente esteso alla Camera (di fatti, illegittimava il Porcelllum anche per la elezione della Camera).

Ma qualcosa, del mistero, potrebbe essere svelata da opposte determinazioni della Corte nelle due sentenze: della prima sospese l’efficacia (di annullamento degli ulteriori effetti, da allora in avanti, della applicazione del Porcellum), “per il principio di continuità della Stato” (del tutto fantomatico giuridicamente, in sè e comunque in specie); della seconda dispose l’efficacia (… “è suscettibile di immediata applicazione”).

Svelata dalle due determinazioni, dicevasi, se poste a confronto con l’art 136.1 Cost,. per il quale “Quando la Corte dichiara la illegittimità costituzionale di una norma di legge…la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”.

Dove la prima determinazione va in pezzi, la seconda pare supporre nella Corte la facoltà della prima.

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28.01.17

Professione condannatore

I condannatori istituzionali del Paese, i magistrati, sono tuttavia incondannabili (pressoché totalmente) finanche giuridicamente.
Come saranno le condanne, se la qualità del prodotto sociale, quale esse sono, secondo i magistrati stessi sarebbe assicurata dalla responsabilità giuridica, cioè dalla condannabilità, del produttore?

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3.12.16

Una nozione  di   Terrore …

 

La terreur n’est autre chose que la justice prompte, severe, inflexible“:  Il terrore non è altro che giustizia pronta, severa, inflessibile.
Dunque, ogni giustizia pronta severa inflessibile, in una parola la giustizia della magistratura penale universale, è Terrore?
Sì, a rigor di logica.
Tanto più ove si osservi che, nella superficie giudiziaria del Globo, impiccagioni decapitazioni fucilazioni gassificazioni elettrificazioni iniezioni letali, fustigazioni lapidazioni mutilazioni, desaparizioni cellulazioni  guantanamazioni, sono tutte ben al di la d’una “justice (semplicemente e solamente) ) prompte, severe, inflexible”: esse fanno  mattanza  dell’umanità che incontrino; e son le più  numerose delle sue pratiche.
Quella  preziosa e sociopoliticamente assai istruttiva informazione, d’altronde, non viene da “Davigo”, benchè presidente di  una associazione indifferenziata di inquisitori e giudici  e giudice egli stesso in Cassazione penale, e (non solo per ciò) monoideizzante la colpevolezza  universale: “non esistono innocenti, ma solo colpevoli non ancora scoperti”.
Viene da Robespierre, anno del Terrore 1793…

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29.12.16

Liberismo illiberista

Traendo spunto da una osservazione di M. Salvati, per cui, i liberisti creano i poveri, potrebbe dirsi che, con ciò creando la “illegalità” esistenziale d’essi (in confronto alla “legalità” degli strati sociali superiori), creano anche i giudiziaristi e con essi i moralisti gli etnisti i razzisti, e prima, i loro legislatori (prevalentemente penali). Affinchè se ne nutrano e ne ingrassino materialmente e culturalmente. E facciano sistema…

Anche  Nordio…

L’amnistia discredita lo Stato, diffonde (inopinatamente il solitamente misurato procuratore della repubblica) C. Nordio da Radioradicale…
Eppure, accreditava Stati assoluti (monocratici, oligocratici…), quale segno e funzione della loro relazione politica alle popolazioni “ree”.
Dunque lo Stato dell’or detto precederebbe storicamente quelli, risalirebbe all’assolutismo irrelato, completamente autocratico, preamnistiale?
La risposta affermativa pare ineccepibile logicamente, e (invero) storicamente.
D’altronde, allorché egli esprime apprezzamento per la campagna radicale per la riduzione e o la mitigazione della carcerazione, lo fa “pur essendo dall’altra parte della barricata”. Cioè?
I propugnatori della carcerazione universale continua e permanente (si ascolti tal “Davigo”) erigono barricate?
Non stupisce che la loro incontenibile militanza inquisitoria si ispiri alla “lotta armata”.
Sconcerta, però, che siano in carriera con “i giudici”.

 

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Cantone in Sala

“Decisione eccessiva “‎, secondo l’anticorruttore nazionale “Cantone”, sarebbe stata quella del Sindaco di Milano, Sala, che, alla notizia d’essere stato accusato di “falso materiale e ideologico” (avrebbe antecipato la data di un fatto in un documento, ciò che, invero, non dovrebbe poter cumulare le due specie di falsità), si è “autosospeso”.
Eccessiva perché l’accusato non si è prosternato all’accusa, ciò che la magistratura (circondata e sorretta da una catena “umana” di presuntori di colpevolezza –degli altri–  mediatici e comuni)  attende e pretende per consuetudine ?
O perché ha osato levare denuncia, civica e civile, del possibile abuso del potere giudiziario oramai assurto a:
potere sociale generale, affinché la attività sua sola abbia effetto (invariabilmente drammatico e traumatico) sulla società intera;
potere politico, affinche ogni altro potere simile gli sia sottomettibile o disattendibile   (Sala è stato eletto sindaco dai milanesi, e la volontà di questi è stata, pur mediatamente, disattesa );
potere amministrativo (“esecutivo”) che arresti o turbi o determini la funzione amministrativa generale e particolare (nella specie quella del Comune di Milano)?
Eppure, gli or detti, non competono affatto al potere giudiziario, che fosse, dovendo,    altro  rispetto ad ogni altro, e terzo nella società controvertente il diritto davanti ad esso.
Per ciò, la decisione di Sala,  che fosse stata intesa a siffatta denuncia, fu tutt’altro che “eccessiva”‎, checché ne dica l’anticorruttore nazionale Cantone.
D’altronde, la falsità documentale attribuitagli, dapprima fu ritenuta “innocua (giuridicamente irrilevante) dal procuratore della Repubblica di Milano (Bruti Liberati). E se ciò non fu condiviso dal procuratore  generale, la disputa starebbe ancora alla  rilevanza giuridica del falso, se esso possa oltrepassare la soglia del diritto  penale, parendo tuttora  uno pseudofalso.
Senza considerare la giurisprudenza sul falso, il luogo della sciatteria o della ignoranza tecniche, per di più stabilmente congiunte (o strumentali?) alla falsificazione ideologica (paradossale no?) delle fattispecie,  per cui un falso minore con pena scarsamente afflittiva o abbreviativa della prescrizione è sistematicamente innalzato a falso maggiore, inoltre fantasiosamente aggravato, che annulli  quei due “deprecati”  effetti.
Per di più, il parametro della falsità sarebbe stato dato da intercettazioni telefoniche captative non istruttive (probatorie) della notizia di reato, da intercettazioni per ciò inutilizzabili secondo il chiaro disposto della legge (ma non secondo la giurisprudenza, cui in Italia è dato e permesso di fare la sua  legge: così che, ai poteri suddetti, conseguiti dal potere giudiziario, va  aggiunto il  legislativo); e comunque,  da  intercettazioni non ancora vagliabili  criticabili  eccepibili dalla difesa, all’esito della quale potrebbe essere invalidate.
In conclusione, a ben vedere, eccessiva dovrebbe dire, l’anticorruttore nazionale Cantone,  ogni decisione ‎della magistratura (penale), allo stato culturale e sociale d’essa, sopra illustrato.

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