SEBBEN LODATO, IN PURGATORIO…

1.Falcone, nella edizione di Purgatori (su La7, 20 sera) :

farebbe un nome ad un cronista giudiziario (S.Lodato) perché non lo diffonda, laddove è quasi certo che lo diffonda?

Svelerebbe senza ragione o scopo, sebbene illecitamente, un segreto istruttorio, o il nucleo di un segreto istruttorio?

Concederebbe alla “mente raffinatissima” portatrice di quel nome la possibilità di continuare ad attentare, non solo contro sé ma anche contro la collega svizzera e i componenti la propria scorta?

Otterrebbe il silenzio del cronista (confidatario) minacciando che mai più lo avrebbe informato; dunque ammettendo che in passato avrebbe violato il segreto istruttorio (allora molto rigido) e che in futuro avrebbe continuato a farlo?

2.Il cronista in possesso della identità dell’attentatore, e conscio della possibilità che riattentasse, fedele amico di Falcone:
gli avrebbe concesso quella possibilità?

Posto che l’attentato di Capaci non gli sarebbe parso che la ripetizione di quello dell’Addaura, e che Falcone aveva cessato di essere promissario del suo silenzio, e che comunque aveva diritto alla denuncia del suo assassino, ed egli il dovere non solo morale ma anche giuridico d’essa:

avrebbe taciuto “per ventottanni” (cosi, teatralmente, si sono detti in trasmissione egli e Purgatori) quel nome?

Benchè, corrispondendo il nome ad uno dei Servizi, avendo viaggiato, Falcone, quella sera per Palermo con un aereo dei Servizi, nemmeno per un istante, il cronista, si sarebbe interrogato su chi avesse informato del viaggio gli attentatori in loco (interrogativo posto in trasmissione da Purgatori!?)?

E per ventottanni , il fedele amico di Falcone, avrebbe perpetrato il favoreggiamento personale del suo assassino?

3. Non pare esca bene nessuno, dalla losca faccenda, se non il portatore del nome che la ha messa in scena …

pietro diaz

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Elettorale 1

Televideoparlamenti

Se la trattazione multipersonale (e perfino contenziosa) degli affari giuridici, da esperti giuridici verificati da pubblici concorsi , fino al più alto livello tecnico oggi è fattibile, ed è fatta, in videoteleconferenze:

perché allo stesso modo non sarebbe fattibile, non è fatta, la trattazione degli affari giuridici ( legislativi) nei parlamenti (o Consigli regionali) , per di più da inesperti o pseudoesperti (in gran parte) che, da remoto, avrebbero maggiori possibilita di istruirsi sul momento o di consultarsi, oltre che di prossimità agli elettorati mandanti ?

Tanto più che i costi a carico della comunità sarebbero di gran lunga inferiori agli attuali, e di gran lunga superiori, agli attuali, i benefici di prodotti legislativi di superiore qualità (e democraticità)…

pietro diaz

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“VITTIME DELL’USURA…”


Della vicenda del procuratore della repubblica che avrebbe incitato una collega alla incriminazione indebita di un imprenditore, per reato di usura in danno di altri imprenditori suoi sodali, non interessa il gesto (ipotizzato) quanto il retroterra, prontamente segnalato dal fine:

l’ attribuzione agli “usurati” della qualità-stato di “vittime dell’usura”, condizione “legale” per il godimento di privilegi patrimoniali (finanziati dal pubblico denaro), in cambio di servigi di prova testimoniale nei processi penali (già per ciò, a priori, protesi a dilaniare gli accusati.).

Retroterra nel quale l’attribuzione privilegiante fu programmata (L. n.108 1996) a precisa richiesta della istituzione inquisitoria, specificamente accusatoria, che, organizzando la vittimizzazione dei reati, mirò a trarre da essa, in contraccambio pronto e inderogabile, immediati e immancabili vantaggi nella prova testimoniale a carico (nei commenti alla legge: “le misure di sostegno possono essere richieste soltanto in presenza di un procedimento penale e i benefici previsti sono condizionati dall’andamento del procedimento penale e dall’esito del processo. Ciò si spiega con gli obiettivi di politica criminale perseguiti dal Legislatore…”).

E tuttavia, costituite le “vittime dell’usura”in organismo paragiudiziario (e parapoliziesco) – al pari di altri organismi omofungenti, a cominciare da quello, il più celebre, dei “collaboratori di giustizia”-, mentre i loro successi processuali “infiniti lutti addu(cevan)” alle popolazioni italiche, invano han gridato a queste, e al mondo, l’infamia, per inconsistenza o inesistenza, della prova accusatoria e condannatoria italiana (si sa di processi dove le più inconfutabili perizie contabili –contabili!- escludenti matematicamente l’usura, furon sopraffatte dalla testimonianze “delle vittime”: spesso debitori irriducibili, accortamente camuffanti da interessi non dovuti capitali ultradovuti..).

La mira del suddetto procuratore, in ipotesi, non avrebbe potuto esser più precisa.
pietro diaz

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MA IL GOVERNO PUO’ PROROGARE CON DECRETO LEGGE LO “STATO DI EMERGENZA”?

L’art 16 del decreto-legge in corso di approvazione dal governo (e/o di emanazione dal PdR?) proroga lo “stato di emergenza” oltre il 31 luglio venturo, giorno nel quale scadrebbe, secondo la previsione della Dichiarazione dello “stato di emergenza” ( del 31 gennaio passato).
Il decreto potrebbe giuridicamente contenere quella disposizione?

1.Anzitutto, esso dovrebbe trovarsi (formalmente) dinanzi allo “stato di emergenza”, sia quale stato di fatto, sia (soprattutto) quale stato di diritto.
Stati che esso (verosimilmente “a sua insaputa”, di fatti adesso li suppone) ha dissolto giuridicamente col decreto legge 23 febbraio (e col primo coevo dpcm).
E non perché l’emergenza fosse (materialmente) cessata, ma perché, esso, la ha convertita in ”stato di eccezione”, nozionalmente (certo) “emergenziale”, ma politicamente ( e giuridicamente) assai più, “eccezionale”, appunto. Lo stato nel quale il corso del diritto vigente è soppresso o sospeso, insieme al corso dei fatti e degli atti e dei poteri e dei doveri da esso regolati (e prelusi).
E dove soppressione o sospensione fanno affiorare nuovi poteri ( di fatto e facentisi diritto), “pieni poteri” (Schmitt C, Agamben G.), poichè destitutivi di quelli operanti.
Poteri, quindi, i nuovi, non derivativi (dai precedenti) ma originari, autocratici monocratici ademocratici, che esercitandosi sulle ( e puntando alle) cose ( beni economici sociali morali politici giuridici istituzionali) non possono non farlo anche (o anzitutto) sulle persone (nella totalità delle loro funzioni esistenziali ed essenziali e perfino opzionali…).

2. Per semplificare la complessità di tanto processo, basta osservare che, con la dichiarazione dello “stato di emergenza” del 31 gennaio passato (art 24 dlgs n.1 2018)- sebbene non preceduta dalla dichiarazione dello “stato di mobilitazione” (art. 23 s.l.) indebitamente (inspiegabilmente?) preterita dal Governo-, prendeva vita l’ordine giuridico (in deroga all’ordinario ma col limite del principii generali dell’ordinamento giuridico “interno” e delle norme della UE: art 24), che quale mezzo (fonte) della normazione generale e particolare (interna), adotta (e impone) l’ordinanza.
Concedendola a tutti i potenti o fungenti del Servizio nazionale della protezione civile (art.1 1. “il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall’insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo..”), per tutti i provvedimenti necessari od opportuni al trattamento dell’”evento calamitoso” (artt. 2, 7 s.l) dalla sua apparizione alla risoluzione; al completo accudimento durante il suo ciclo (Art. 2: 1. “Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento”.). Ordinanza per ordinanti (non “decretanti”!), quindi (art. 25 Dlgs cit.. 1. Per il coordinamento dell’attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile; con ordinanze si provvede anche al “rientro nell’ordinario”: art. 26), dal Capo della protezione civile ai presidenti di giunte regionali di province autonome ai sindaci comunali o metropolitani) (art 5, 6 s.l.), a tutti gli operatori previsti dal Codice della protezione civile (artt 3,4,6,9,10,11,12 etc. ), istitutivo del Servizio nazionale della protezione civile , inquadrato nel Dipartimento della protezione civile, facente capo alla presidenza del consiglio dei ministri ed al suo titolare- ma esclusivamente in ruolo programmatico e concertativo, dell’attività dei suddetti, e non diversamente da essi munito del potere di ordinanza (non di decreto!), tuttavia per lo più delegato al Capo della protezione civile (art 5 s.l.)-. Microcosmo giuridico “in deroga”, autosufficiente, autorefente, esclusivamente competente (anche in senso giuridico) alla gestione dell’evento calamitoso e delle sue conseguenze; concluso e concludente in sé stesso, inevadibile da chiunque.

3. Eppure da esso, cui – ratione objecti atque subjecti- non sarebbe neppure passato per la mente di arrestare il corpo sociale, di interdirlo da ogni funzione (sebbene, molte, inviolabili per Costituzione), è evaso il presidente del Consiglio dei Ministro (sebbene vertice del Dipartimento) :

3.1 nel fatidico 23 febbraio 2020, allorchè, convocato il Consiglio dei Ministri, compose un decreto legge prefigurante misure di coercizione (personale e reale) attuabili mediante decreti del presidente (dpcm). Prefigurante quindi misure non “provvedenti” (art. 77 cit) “qui e ora”, come dovuto e atteso dal decreto legge), ma che provvederanno (che, cioè, lo faranno non per urgente e straordinaria necessità, sebbene requisiti imprescindibili della decretazione con “forza di legge”) con dpcm.. Che il decreto governativo è parso ( a più d’uno) delegare, pur non potendo né dovendo, non possedendo, esso, altro potere che quello di provvedere a “casi di straordinaria necessità ed urgenza!. Dpcm, peraltro, atti amministrativi rientranti ab origine nella competenza del Presidente del Consiglio espletante funzioni amministrative (e quindi, non generati né abilitati dallo stato di emergenza, sibbene negati da esso, per quanto detto ).
3.2 Decreti presidenziali e governativi completamente estranei, quindi, allo strumentario normativo della “protezione civile”, tanto quanto a questa ed alle attività facultate o imposte (art. 2 s.l.).
Ma comunque sia.

4. A parte la questione se, il decreto legge “provvediment(o)” , ex at 77 cost., adottabile ( si diceva) solo nei ”casi di straordinaria necessità ed urgenza”, a poco meno di tre mesi dalla scadenza dello “stato di emergenza”, cioè ben prima che possano valutarsi opportunità o necessità della proroga del termine, e comunque ben prima che possa stabilirsi quale possa o debba essere l’entità del nuovo termine, lo fosse nella fattispecie.
Qui si tocca la questione, più radicale, del potere del governo di impiegare il decreto legge quale atto (giuridico) di proroga del termine dello “stato di emergenza”, sicuramente altro da quello che lo ha deliberato e dichiarato (art 24 cit.). Non solo perché, esso, è interno al proprio ordine giuridico cui quello è esterno. Non solo perché atto prodromico (introduttivo di quell’ordine giuridico) e’ procedimentale non extraprocedimentale. Non solo perché, procedimentale, è attuativo dell’ordine giuridico e non innovativo (dell’ordine giuridico comune) come il decreto. Non solo perché, procedimentale, è atto dichiarativo ( di uno stato) e non iussivo (né di stato né di atto). Ma perché, modificando la proroga di un termine, non da altro che dall’atto (e dall’attore) giuridico indicativo di questo, non potrebbe non pervenire. Non potrebbe che uscire dalla medesima situazione (giuridica, oggettiva e soggettiva) di potere ( di dichiarazione di uno stato per un dato tempo). Si noti in proposito che, per art 24 cit., “l’eventuale revoca anticipata dello stato d’emergenza di rilievo nazionale è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d’emergenza medesimo”.

4.1 Restando ovviamente inconferente (irrilevante) la (eventuale) identità del soggetto (che potesse sia la dichiarazione ex art 24 cit. che il decreto legge ex art 77 cost.) Perché l’identità solo istituzionale, non funzionale, sarebbe. .

Ovviamente ripetesi.

Ma non è da escludere che il “governo Conte” la abbia ritenuta conferente…

pietro diaz

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GABINETTO PARAGOVERNATIVO GILETTI…

Dato che l’irruzione del suddetto ( domenica 26 aprile scorso, dalla TV La7, da “Non è l’Arena”), barbarica perché costitutivamente incompetente, nella giurisdizione penale più nevralgica – operando direttamente sulla carne viva del paziente-, ha causato senza indugio, con il decreto legge governativo 30 aprile n. 28, la formale sottomissione d’essa alle procure nazionali e distrettuali “antimafia e antiterrorismo”. Sebbene del tutto estranee al merito delle questioni lì trattate, estranee alla dialettica istruttoria e decisoria relativa – di fatti impersonata, per la parte istruente e requirente, dal procuratore generale presso le Corti d’Appello-.
Dato che, cioè, l’irruzione del suddetto ha marcato senza ambiguità, in modo univoco, la formale dipendenza di organi giudicanti da organi (per la prima volta) non inquirenti nè requirenti presso sè. Seppure ( e per ora!) in specie di obbligatoria richiesta di parere previo alle loro decisioni (ma nella sottaciuta predizione che diverrà sostanzialmente vincolante…).

Dato ciò

Se la seconda irruzione barbarica del suddetto, domenica 3 maggio (stesse TV ora trasmissione), nel potere attributivo della titolarità, dal ministro, di alti uffici del MInistero della Giustizia, darà adito, secondo quanto è stato agitato, al decreto legge governativo che sovvertirebbe decisioni giurisdizionali le quali hanno posto in arresti domiciliari più di trecento malati terminali (o quasi), incurabili nei reparti sanitarie carcerari (decisioni emesse separatamente da più di duecento giudicanti della repubblica!); e che il decreto reincarcererebbe.

Insomma, se si avrà tale sopraffazione della giustizia penale minima, quella che ha trattenuto carcerieri e carceri dall’uccidere moribondi….

Allora

Sapendosi chi e cosa sia l’essere Giletti, si saprà chi è cosa siano i ministri del governo che decretassero (e decretarono), i loro reggitori politici immediati (in parlamento) e mediati (nell’elettorato).

Cosi come si comincerà a capire cosa abbia implicato sociopoliticamente l’accentramento sovranistico (perché monistico) di un ufficio di procura -attrice incriminatrice istruttrice imputatrice accusatrice, pur se in alcune materie- per l’intero territorio nazionale ( e all’occorrenza extranazionale):dopo che fu Interrotta una multisecolare storia di democratistica (perché pluralistica) localizzazione territoriale di ogni ufficio di procura, nei fatidici anni 1991-1992 (istitutivi della Direzione nazionale Antimafia: ministro della Giustizia il “socialista” Martelli, guarda caso, sussiegoso e loquace ospite di Giletti, nella sera del giorni 3!).

Solo per accennare ad implicazioni in questo caso: i suddetti procuratori, acquisita sovranità nazionale nella formazione della (condanna alla ) pena carceraria, col decreto 30 aprile n. 28 la hanno estesa alla immodificabilità dell’attributo della pena, carceraria!

Insomma sarà facile la decifrazione sociopoliticoeticogiuridica della legislazione governativa, basterà richiamare un indice fruibile anche dal meno attrezzato dei curiosi:
l’essere Giletti…

pietro diaz

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GILETTI E (niente meno che) L’ORDINANZA DELLA MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA SASSARESE

1.Quale è la competenza in materie giuridiche del dr. Giletti?

Se pure avesse una laurea in Giurisprudenza (forse se ne è ammantato), nessuna, almeno in materia penale .

Per saperlo, basti il tenore della critica che ha rivolto alla ordinanza del tribunale di sorveglianza sassarese, il quale ha ammesso taluni condannati per delitti di mafia a detenzione alternativa a quella carceraria:

giocata esclusivamente sulla qualità dei soggetti, “mafiosi” – inconferente all’apprestamento giuridico dell’ ordinanza- , è stata completamente avulsa dal contesto normativo penalistico e processualistico. E’ parsa perfino incapace di accostarvisi.

Peraltro

2. Gilletti si definisce (e forse formalmente lo è) “giornalista”.

Se si ricostruiscono caratteristiche e limiti della attività con l’art 21 Costituzione (tralasciata la Deontologia dell’Ordine di appartenenza), il quale ha assegnato a chiunque libertà di manifestazione (in ogni modo) del proprio pensiero, va tenut o presente che, per lui e suoi pari, la libertà ha ad oggetto l’informazione.

La quale inoltre, per il compito di formazione delle opinioni pubbliche cui è stata chiamata, è stata configurata come doverosa.

Informazione che, se liberamente constante di pensiero e di sua manifestazione, non consta di pensiero libero, bensì di pensiero informativo.

Quello che trasporta fatti mai disgiunti dai saperi relativi, perché solo se congiunti è veridico è informativo.

D’altronde, solo se veridico potrebbe essere formativo, e adempiere, come si accennava, alla formazione delle opinioni pubbliche,

3. Ciò posto, non c’è informazione, tanto meno formazione – c’è anzi disinformazione e disformazione- , nella diffusione di un pensiero incompetente al suo oggetto.

Perché è la competenza che lo rende veridico, e quindi informativo e formativo (e, in definitiva, ammissibile in pubblico).

3.1 Segue che la critica incompetente di Giletti (suaccennata) ha tradito la libertà di informazione, trasgredito il dovere relativo quale (inoltre) dovere di formazione.

Segue che essa ha diffuso non il vero ma il falso. Che Giletti ha falsificato la propria comunicazione.

Falsificando in conseguenza qualità e funzione del giornalista.

3.2. Per di più nel modo più trasgressivo possibile. Perché coinvolgendo, col grado di pubblicità che raggiunge un mezzo di comunicazione di massa, spettatori (provvisti e ) sprovvisti della competenza anche a lui mancante, li ha (scientemente) indotti a credere ingiusta (giuridicamente, eticamente, socialmente) l’ordinanza della magistratura sassarese. E giusta l’esclusione degli infermi (se non moribondi), quando “mafiosi”, dalla detenzione carceraria (sebbene ingiusta anche per il piu incarceratore regime politico del primo quarantennio del secolo scorso: sulla cui norma è stata basata l’ordinanza).

Quindi (il “giornalista“) Giletti, avvalendosi degli incompetenti all’oggetto, li ha radicati nel convincimento della verità della falsità.

Ma ha fatto di più.

4. Perché, “conduttore televisivo” (di collocutori interlocutori controlocutori) di talk show, simulando di condurre altri (del salotto), ha condotto sé ad essi, essi a sé e sé al pubblico. Al quale, quindi, non ha trasmesso che sé ( la propria incompetenza giuridica, la pregiudiziosità mentale e culturale).

Da un pulpito del quale, quindi, si è impossessato subdolamente, in frode al ruolo dl conduttore ed al pubblico televisivo, che tale lo attendeva (lo avrebbe atteso se anche in ciò non fosse stato ingannato).

Insomma Gilletti fu conduttore di non altri che sé, al pubblico; fu non altro che autoconduttore. Fu quel che è.

Il massimo del dispotismo mediatico, di egolatrica contemplazione del sè.

Pari solo alla inconsistenza del sé.

pietro diaz

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BOCCIA E’ DA PROMUOVERE? A MUSO DURO INTIMA….

“deve essere chiaro alle Regioni che le misure restrittive poste da parlamento e dal governo devono essere rispettate”.

Tuttavia

Saprebbe, il ministro, indicare (almeno) una misura posta da quei due organi?

1. Poichè, dalla Dichiarazione governativa (antivirus) dello “stato di emergenza” del 31 gennaio ’20, nessuno dei decreti legge governativi ha posto una misura – se non sanzionatoria di illeciti recuperati dall’ordinamento ( art 650 cp.), o appositamente istituiti (illeciti amministrativi etc)-.

I decreti, nelle disposizioni dedicate alle misure (generalmente i primi due articoli) han prefigurato, mai posto, misure.

Ed allora per conseguenza :

1.1 nessuna delle leggi parlamentari antivirus che han convertito in legge (alcuni di) quei decreti (in attesa degli altri), ha posto misure: ne ha esclusivamente confermato la prefigurazione.

Ed è utile ricordare che Governo a Parlamento, in materia antivirus, dal quel dì ad oggi, hanno operato esclusivamente nelle occasioni normative indicate: decreti legge e conversione d’essi in legge.

Pertanto:

2. Boccia lo ignorava mentre spavaldamente minacciava le Regioni?

Se sì, dovrebbe dubitare di potere restare in un ministero -pur se la soglia dell’autocritica è molto alta rispetto a tutti i ministri al governo, e di fatti nessuno finora la ha raggiunta, pur dovendo da tempo-.

Se no, falsifica scientemente e strumentalmente. Lo fa nascondendo o rimuovendo che:

2.1 tutte le misure, prefigurate da decreti legge e leggi di conversione, sono state concretizzate (nei contenuti) e applicate da dpcm (decreti del presidente del consiglio dei ministri);

cioè da atti unilaterali e discrezionali, (perciò) monocratici e autocratici, di taluno, che con essi, per tali caratteristiche, ha assunto, ed esercitato, “pieni poteri” (sarcasticamente. quelli che teatralmente negò a tal’altro dai banchi del governo davanti il parlamento nel fatidico mese di agosto dell’anno passato!).

Assunto pieni poteri esercitati con atti amministrativi – nemmeno giudiziari ed ancor meno legislativi-, sebbene comprimessero o sopprimessero diritti personali (individuali o collettivi) diritti reali (spazi interclusi all’uso pubblico o privato) diritti economici, sociali , estetici, edonistici, morali, culturali, di ogni genere e specie pubblici e privati, la cui manipolazione, tuttavia, è riservata alla giurisdizione e alla legge.

2.2 Sebbene comprimessero o sopprimessero, cioè, diritti instaurati ed assegnati al Popolo (molti con il marchio della inviolabilità, cioè della intangibilità assoluta, dovunque comunque da chiunque in qualunque tempo), da una Costituzione tecnicamente antifascista (vd sua XII Disposizione transitoria e finale..).

E per conseguenza compressi o soppressi da attività governativa o legislativa tecnicamente fascista:

da governo e parlamento della repubblica, che limitatisi a normare la prefigurazione delle misure in vista della loro determinazione ed attuazione dai dpcm, pieni poteri, ovviamente, han conferito al decretante…

2.3 E per colmo, tecnicamente, con l’avallo del presidente della repubblica, il quale, pur avendo cognizioni giuridiche perfettamente in grado di discernere fra normazione non manifestamente incostituzionale e (manifestamente) incostituzionale, più volte la ammessa: emanando i decreti legge, promulgando le leggi di loro conversione. Ripetesi, platealmente attribuenti “pieni poteri” al capo del governo ed ai suoi dpcm.

2.4 Quindi è altamente probabile che, Boccia, abbia voluto nascondere o rimuovere l’attività di (ri)produzione della monocrazia (pieni poteri) e della autocrazia (poteri discrezionali). Non certo della democrazia (parlamentare), che quei poteri ha assegnato al popolo.

Un ultimo rilievo

3. Si è sostenuto che l’operare e l’operato dei dpcm sarebbero legittimi perché “delegati” dai decreti legge .

E tuttavia:

a parte che, se i decreti legge avessero, indirettamente o direttamente, conferito “pieni poteri”, l’attacco (tecnicamente) fascista alla costituzione antifascista non sarebbe venturo ma già avvenuto ( e difatti, in questo momento, compressione e soppressione delle libertà, come nel famigerato ventennio, sono in corso).

Per cui, sostenere la legittimità dei dpcm perché “delegati” da dl, ne comporterebbe platealmente la totale illegittimità giuspolitica.

A parte che l’elucubrazione sulla delega pare puntare alla conversione dei dpcm, atti amministrativi – impugnabili davanti le giurisdizioni ammnistrative od ordinarie- , in atti normativi ( per derivazione dai deleganti), in norme del decreto legge (!) – inoppugnabili davanti quelle giurisdizioni. Puntare quindi alla irresponsabilità giuridica del decretante e alla irrisarcibilità dei “decretati”.

A parte che, essendo il “decreto legge”, atto “provvediment(o)” (così art 77 cost. ) in quanto norma esclusivamente situazioni apparse improvvisamente; ” casi straordinari di necessità e d’urgenza”, specifici irripetibili concreti attuali:

se ciò non facesse, evaderebbe dalla attribuzione costituzionale!

E certo non lo fa, demandando ai dpcm la normazione concreta, futura e perfino incerta!

E con ciò inoltre smentendo la necessità e l’urgenza del provvedere!

Pertanto il decreto, munito (straordinariamente: art 77) del solo potere di provvedere (con urgenza) ad un caso concreto (presente non futuro come si diceva), privo quindi di ogni altro potere, è privo tanto più del potere di conferire poteri a sé o ad altri (al presidente del Consiglio con i suoi dpcm?) !

A parte tutto ciò:

se l’elucubrazione sulla delega punta a riportare, alla specie, lo schema del “decreto legislativo” (art 76 cost., che il Governo ha il potere di emanare ma per delega della legge che determini “principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetto definito”):

essa dovrebbe almeno sospettare, se non immediatamente cogliere, che sta innovando nelle fonti costituzionali del diritto, senza previa (pur necessaria) revisione della costituzione (art 138 cost.)!

pietro diaz

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DON LINO, OBBEDENDO ALLA CHIESA, DISOBBEDI’ ALLO STATO ?

“https://www.corriere.it/cronache/20_aprile_19/gallignano-prete-dice-messa-fedeli-carabinieri-interrompono-ma-rifiuta-fermarsi-rischia-multa-c0c5748e-8271-11ea-afba-f0dcf1bf9a9f.shtml
Gallignano, prete dice messa con i fedeli: i carabinieri lo interrompono, ma rifiuta di fermarsi (e rischia multa)
Don Lino Viola stava celebrando la messa della domenica per una quindicina di fedeli quando sono arrivati i carabinieri: ma lui non ha interrotto la funzione
di Enrico Galletti
La messa è cominciata puntuale, come tutte le domeniche. Don Lino Viola ha celebrato nella sua chiesa, quella di San Pietro Apostolo a Gallignano, frazione di Soncino, in provincia di Cremona. Ad assistere alla messa c’erano una quindicina di fedeli, troppi per le misure restrittive che impediscono di svolgere funzioni pubbliche partecipate, tanto che in molti, in questo periodo si sono organizzati con le dirette streaming. Appena il parroco ha cominciato a celebrare, in paese si sono diffuse le voci e in Chiesa sono arrivati due carabinieri. Uno di loro si è diretto verso l’altare tentando di interrompere la funzione. Don Lino, però, ha continuato. «Scusate, io sto celebrando la messa – dice ai carabinieri, come si sente in un video registrato da un fedele e pubblicato in rete –, rispondo dopo, ora non sono disponibile». La funzione, ormai quasi terminata, prosegue. Adesso al celebrante e ai fedeli che sedevano ai banchi arriverà probabilmente una multa da pagare.
Don Lino Viola, però, non ci sta. «Sono offeso nella mia dignità – spiega al Corriere della Sera –. Ho ottant’anni, celebro da più di cinquanta e non sono mai stato trattato così: già durante l’omelia ho visto i carabinieri entrare, mi hanno interrotto al momento della consacrazione senza alcun rispetto. Il decreto ministeriale non proibisce le celebrazioni, basta che non ci sia affollamento. Eravamo in quattordici, distanziati, con mascherine e guanti: otto tra cantori, lettori e collaboratori e sei fedeli: due famiglie e un’altra signora, tutti che hanno avuto dei lutti nei giorni scorsi. Celebravo la messa anche in ricordo dei loro cari. L’ho fatto anche a Pasqua…».

QUALCHE RIFLESSIONE GIURIDICA

PREMESSA SU DUE FONTI:

A. Posto che per art. 7 Costituzione: “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani”, E perciò “ I loro rapporti sono regolati dai Patti lateranensi.”
-Posto inoltre che, tali indipendenza e sovranità rispettive, sono state ribadite dal Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984, che in articolo 1 prevede che “La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell’uomo e il bene del Paese.”
-Posto inoltre che, per art. 2 del Accordo: “1. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica.”
-Posto quindi che dette “libertà” furono oggetto di accordo espresso:

poteva (nemmeno Lo Stato bensì) il Governo della Repubblica, unilateralmente con decreto legge attualizzato da decreti del presidente del consiglio dei ministri (vd dopo), vietare l’esercizio del culto (nella forma di “eventi” e di “cerimonie”: vd dopo) in assenza di altrettale accordo? Difatti, non pare esserne elemento, anche perché non precedente i decreti, l’esclamazione dei vescovi in CEI al loro avvento:
(da Cronaca nera 8 marzo 2020 19:30 di Michele M. Ippolito)
“Ci adeguiamo con sofferenza” Per la Conferenza Episcopale Italiana il divieto del Governo Conte è “passaggio fortemente restrittivo, la cui accoglienza incontra sofferenze e difficoltà nei Pastori, nei sacerdoti e nei fedeli.”.

No, evidentemente.

Con (verosimilmente) seguente nullità (più che illegittimità o illiceità), perché non pattizi, dei divieti dei decreti.

E con implicazioni ovvie sui fondamenti dell’operato dei carabinieri nella chiesa di Don Lino.

B. I divieti in parola, attualizzanti decreti legge, stanno in dpcm (fonte normativa “terziaria”) ben lontani dalla legge ordinaria. Ma se stessero (si concede dialogicamente) in dd.ll, anche questi, benchè aventi “forza di legge” (art. 77) sarebbero inavvicinabili alla legge ordinaria (a forma e valore suoi propri), (almeno quella ) alla cui normazione, soltanto, fosse riservata una materia (posta quindi in “riserva assoluta di legge”).
E supposto, nella messa di Don Lino, illecito amministrativo per legge 689/’81 (vd dopo), ebbene, la sua previsione ( e, quindi, la sua attività pratica), per art. 1, soggiace a riserva assoluta di legge.
Anzi, di legge previa ad esso (quale fatto), giacchè è (giuridicamente) inconoscibile e inasseribile “se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso” (incidemtalmente: i carabinieri dichiararono Don Lino contravventore, perfino prima che il dl n.19/20 fosse convertito in legge) .
Con (verosimilmente) seguente nullità (più che illegittimità o illiceità) – se fosse ritenibile essa la conseguenza dell’atto usurpativo di potere legislativo (esercitabile per “legge” non per decreto-legge), assegnativo di illecito amministrativo alla violazione dei divieti in questione-.
E con implicazioni ovvie sui fondamenti dell’operato dei carabinieri nella chiesa di Don Lino.

SINTESI DELLA NORMAZIONE GOVERNATIVA IN MATERIA DI RELIGIONE

C) Il dl n.19/20, in art 1 ha disposto:
g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico,sportivo, ricreativo e religioso;
h) sospensione delle cerimonie civili e religiose;

altrettanto ha disposto il dpcm 10 aprile, art 1:
i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e glispettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi….;
l’apertura dei luoghi di culto e’condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita’ di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri ( va notato, in vista di un uso più avanti, che, qui, non è richiamata la “forma della riunione” dell’”evento”, presente invece nel dl).

E’ utile osservare retrospettivamente:

che il primo atto avente “forza di legge”, della sequenza normativa “antivirus” avviata, con la Dichiarazione (governativa) dello “stato di emergenza”, il 31 gennaio 2020; rimessa, ex Dlgs n.1/ 2018, al Dipartimento della Protezione civile ed al suo Capo, come da sua ordinanza 3 febbraio seguente; poi assunta direttamente (indebitamente, si è altrove, vd sotto, sostenuto) dal Governo e dal suo capo, fu il Dl 23 febbraio n.6 /’20: –
che all’art. 1 c), vietava gli “eventi” ma non le “cerimonie” (religiosi)…
– che altrettale divieto pose, all’art. 1 c), il dpcm dello stesso 23 febbraio;
– che inopinatamente (perché infedelmente attuativo del DL suddetto, che permetteva le “cerimonie”), il dpcm 8 marzo, vietati gli “eventi” all’art 1 g), vietò anche le “cerimonie” all’art 1 i);
– “confortato”, in ciò, da dpcm del successivo 9 marzo (chi fosse interessato alla portata politico-giuridica complessiva della sequenza normativa con “forza di legge” apertasi quel 23 febbraio, potrebbe, volendo, andare, su questo FB, a “Conte antivirus poteva non differenziare le popolazioni differenziate dal virus?”

ORBENE

Ciò premesso e posto.
Osservato che la disavventura di Don Lino nacque da quei decreti.
Accantonata la questione della loro nullità per quanto sub A. B.,:
si comincia col vedere se, la “messa” del sacerdote, fosse “evento” o “cerimonia” autorizzante (in tesi) l’intromissione dei CC..
Impiegando interpretativamente la disposizione legale esponente (con altra, vd dopo) le forme dell’esercizio del culto (cattolico in specie), la nozione di “messa” partecipata o non da fedeli, ed altre nozioni qui rilevanti.
Singolarmente, la disposizione la cui violazione dà anche la possibilità di qualificare giuridicamente, a sua volta, l’intromissione dei CC..

1. Il Libro II Titolo IV del Codice Penale, “ Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti”, Capo I – Dei delitti contro le confessioni religiose, all’art 405, incrimina “Chiunque impedisce o turba l’esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa(, le quali si compiano con l’assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni.”
E, mentre incrimina, come cennavasi, espone le forme del culto – le quali sono ribadite anche dal Testo unico di pubblica sicurezza (R.D. 1931 n. 73, art. 25): Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore-.

Dunque, esse sono state toccate dai divieti sub C.?

Si può partire dalla “facoltà”, data ai fedeli dal (già visto) dpcm 10 aprile, art. 1 i):

l’apertura dei luoghi di culto e’ condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita’ di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Quindi:

2. Se i “luoghi di culto” sono accessibili (alle condizioni or viste) non potrebbero esserlo che per l’esercizio del culto (della confessione religiosa, in specie cattolica).

Dunque il dpcm non vieta l’esercizio del culto.

2.1 E se si conviene di dare (qui), all’esercizio del culto, l’estensione modale delle “funzioni” o “cerimonie” o “pratiche” “religiose” (vd art 405 cit.), il dpcm non vieta, in quei luoghi, l’esercizio delle prime e delle ultime, vieta quello delle seconde.

2.2. D’altronde, le “pratiche” potrebbero esercitarsi (esclusivamente) dai fedeli – che, ad esempio, accedano al luogo di culto, si genuflettano o preghino solitariamente, in una “comunione” soltanto spirituale (mediata da quello) con eventuali altri.
O , le “funzioni”, potrebbero esercitarsi dai fedeli “assistiti da un ministro di culto”.
E se l’”assistenza” non è altro che variante modale dell’esercizio (la “ funzione”, mediata dal ministro, inoltre, è – e genera- anche- “sacramento”), esse non sono vietate dal dpcm.

2.2.1 E la messa di Don Lino era “funzione” religiosa esercitata in luogo di culto. Permessa dal dpcm cit., art. 1 i)…

3. Va visto, ora, se fosse vietata dal dl n. 19 cit, sospensivo di “eventi…..di carattere religioso”.

Se per “eventi” si intendono accadimenti programmati indetti organizzati attuati; d’altronde nella previsione del dl cit., hanno “forma di riunione [ndr. cioè del convenire, consaputo, tacitamente concordato, di un pluralità di persone] in luogo pubblico o privato” (ma vd il rilievo sub C. alla fine di i) del dl cit.); e (qui) sono esemplificati come “grandi eventi”:

a parte che la messa di Don Lino non si è tenuta “in luogo pubblico o privato”, bensì in luogo aperto al pubblico (con seguente assenza di un elemento del divieto);

se (d’altronde) la messa in chiesa è prassi, non evento (quale interruzione della prassi).
E comunque, non sarebbe riconducibile alla nozione la messa del ministro del culto in solitudine, che abbia poi la partecipazione di singoli fedeli casualmente sopravvenuti. Come pure la messa del ministro che si avvii in copresenza occasionale di fedeli (sulla possibilità del ministro solitario alla messa, mi sono stati segnalati, da uno d’essi, i canoni 902, 904, 906 art. I cap. I Libro IV. Munus Santificandi Ecclesiae, Diritto Canonico) – ;

allora:

nemmeno il dl. art 1 g), con il dpcm art 1 i) vieta(va)no (quel) la messa.

4. Va visto, infine, se fosse vietata, dagli stessi (dl art 1 h); dpcm art. 1 i), sospensivi delle “ cerimonie civili e religiose”.

Ebbene, se la messa è “funzione” non è “cerimonia” già per lo stesso art. 405 cit. (e art. 25 tulps). Può stare entro questa ma non è questa, che d’altronde può essere anche “civile”, mentre la “funzione” (qui si intende) è solo religiosa,

Difatti è cerimonia la celebrazione (in genere ritualizzata) di un avvenimento civile (ad es una inaugurazione o una ricorrenza) o di un avvenimento religioso (in genere contenente una ”funzione”) : festività liturgiche (Natale, Pasqua…) o “sacramentali” (Battesimo Cresima Matrimonio).

Cerimonia che, come si vede, è caratterizzata da singolarità (pur se ricorrente) e/o da occasionalità.
Da tutt’altro che la messa, ripetesi, cadenzante l’esercizio quotidiano, la prassi, del culto.

Allora quei dl e dpcm non vieta(va)no (quel)la messa.

Per cui, tirando le fila:

5. se la messa di Don Lino non era vietata- insieme alla partecipazione dei fedeli, (inoltre) individualmente protetti dall’art. 19 della Costituzione (“Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.”: si noti incidentalmente che, a questo limite della tutela, è estranea la salute pubblica):
la sua interruzione o turbamento dai Carabinieri (certamente avvenuti al modo tipizzato in art 405 cp), non avevano alcuna ragione giuridica.

Con seguente integrazione di oggettività e soggettività (quella individuale passiva comprensiva anche dei fedeli) del fatto descritto in art 405 cp..

NONDIMENO

6. Si supponga che la messa fosse “evento” o “cerimonia” (non si conosce il contenuto della contestazione rivolta al sacerdote e ai fedeli) di cui agli indicati divieti e, quindi, che il sacerdote e i fedeli li abbiano violati.

E che perciò abbiano commesso illecito amministrativo, perseguibile da polizia di sicurezza (art. 4 comma 7 DL n 19 cit.,) su essi (la legge n.689/1981, art. 5, prevede il concorso di persone nell’illecito.).

Ebbene, quali erano i poteri degli “agenti di pubblica sicurezza” (art, 4 cit.) ?

6.1 Per artt. 13 e 14 della legge, quelli di accertamento e di contestazione e di notificazione della violazione:

accertamento anche attraverso assunzione di informazioni, ispezioni; contestazione immediata (“quando è possibile”) orale e verbalizzata; notificazione secondo la procedura civile.

6.2 Escluso, quindi, il potere di interruzione o turbamento.

6.3 D’altronde, per art. 21 ter Legge sul procedimento amministrativo n.241/’90, solo:

1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l’adempimento degli obblighi nei loro confronti [ndr. ipotizzato che tale sia il dovere del rispetto dei divieti in parla]. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell’esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l’interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all’esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

E i casi di esecuzione del precetto (in forma specifica) sono quelli previsti in art. 1 comma 2 dl n. 19, ( medianti “limitazioni, sospensioni, chiusure ” ), che hanno ad oggetto attività esercizi manifestazioni etc (vd art. 4 comma 2 dl cit.).

Oggetto dal quale sono visibilmente escluse le suesposte forme di esercizio del culto.

Per cui tirando le fila:

7. ammessa (in ipotesi) la violazione dei suesposti divieti in materia di esercizio del culto, i due “agenti di pubblica sicurezza” (vd sopra) non avevano il potere di “interrompere o turbare” la “funzione”. Con ovvie implicazioni giuridiche.

pietro diaz

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SEVERGNINI DA GRUBER ALLA VIGILIA DEL 25 APRILE…


Saccente, in teleconversazione anche con Cacciari:

Rammento che i lodatori e gli emulatori di Orban non sono al governo- visibilmente ponendo tra essi Salvini (ed escludendo Conte) – .

Ne è sicuro?

Alcune domande:

Conte presidente, ha governato “a cinquestelle” con Salvini suo vice, da giugno 2018?

E ha continuato a farlo fino ad agosto (circa) 2019?

E fu durante il suo governo, l’11 settembre 2018 – quando nel Parlamento europeo fu discussa la proposta (poi approvata il giorno 12), per il Consiglio Europeo, di contestare, all’Ungheria di Orban, violazioni gravi e persistenti dei principi della UE, e di disporre le sanzioni previste dai Trattati….”-, che la deputata leghista italiana Mara Bizzotto (a fronte della durissima requisitoria della relatrice, Judith Sargentin), così si espresse:

“benvenuto Presidente Orbán. Lei, carissimo Orbán, è un eroe dentro questo Parlamento, un eroe che lotta per la libertà e la sovranità del proprio popolo, contro l’Unione sovietica europea. Il popolo ungherese è sotto attacco di questa Europa, schiava delle lobby, delle banche e dei finanzieri alla Soros. Ecco perché oggi Bruxelles attacca Orbán in Ungheria, e domani attaccherà l’Italia e il nostro leader Matteo Salvini, che con grande coraggio sta fermando l’immigrazione clandestina. Presidente Orbán, noi abbiamo gli stessi valori, i valori di chi vuole difendere la propria identità e la sovranità popolare, i valori di chi vuole difendere le frontiere e dire di no all’invasione di immigrati clandestini.” (l’episodio è ricordato, su MicroMega della prima settimana di questo aprile, da Domenico Gallo)?

E fu durante il suo governo che – a parte le iniziative (attive e passive), socioeconomiche, che han spezzato le reni del Paese-, furono scritte le più odiose (secondo il diritto delle genti) norme e prassi razziali, truccandole da “lotta all’immigrazione clandestina”?

Tanto odiose che Salvini fu accusato di delitto di sequestro di persona?

Che Conte, sebbene così odiose, ne assunse corresponsabilità politica e giuridica (insieme al suo vice, il grillino a cinquestelle Di Maio)?

Che Conte, il grillino con le forze politiche al loro seguito in Senato, sebbene così odiose, assicurarono al suddetto, e indirettamente a sé stessi, l’impunità di quel delitto, ministeriale e politico (art. 8 cp)?

E fu Conte che, giunto l’agosto 2019, rimaneggiato il governo con Zingaretti nelle veci di Salvini, continuando a capeggiarlo con i Grillini, nulla corresse delle iniziative socioeconomiche suddette, anzi le perpetuò?

E fu ancora lui che, ovviamente d’intesa con i partner, non disfece alcuna delle suddette norme razziali?

E che rinnovò l’intesa “ antimmigrazione” con la Libia, imprigionando torturando violentando annchilendo, per procura, masse d’esseri umani colpevoli d’essere (i più) innocenti (della terra in quanto ultimi)?

E che, al culmine della “volontà di potenza” di governante suo pari, a coronamento delle imprese politiche (tra le più fallimentari ed esiziali della repubblica), mutilò il Parlamento di parte dei suoi membri?

Incidentalmente: ci si tiene lontani, perché incandescente, dalla immobilizzazione militare del Corpo sociale, per soli(psistici) personali decreti, ordinariamente amministrativi, del suddetto. Avvenimento unico dell’Italia unita, incombente beffardamente anche oggi, anniversario della liberazione dal fascismo…

Ebbene

Se le risposte sono ( tutte) affermative, l’assenza ministeriale di Salvini dal Governo, nemmeno allo sguardo di Severgnini avrebbe dovuto celarne l’accecante presenza politica…

pietro diaz

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CONTE “ANTIVIRUS” POTEVA NON DIFFERENZIARE POPOLAZIONI DIFFERENZIATE DAL VIRUS? CENNI SUL PASSAGGIO DALLO “STATO DI EMERGENZA” ALLO “STATO DI ECCEZIONE”

1. In un calcolo comparativo munito di ”numeri ufficiali”, non privo di accenti meridionalistici , apparso su Il Dubbio (15 04 2020), Pisicchio P. espone: “Quasi l’ 80% dei contagi… si è avuto nelle regioni del Nord, che pure contano solo il 46% della popolazione italiana. Il Centro ( quasi il 20% della popolazione nazionale ) è stato colpito dal coronavirus in una misura vicina al 12% del totale degli infettati, mentre il Mezzogiorno ( isole comprese, come diceva una volta lo spot di Aiazzone), che raccoglie il 34% degli italiani, ha avuto un tasso di contagio pari all’ 8 e passa per cento del totale. Se poi prendiamo in esame l’indice di mortalità ( in Italia, purtroppo, molto più alto di moltissimi paesi colpiti, con il 17,5% del numero mondiale), troveremo conferme ancora più nette: il Nord fino alla domenica di Pasqua registrava il 4,4 per mille di decessi per coronavirus sull’intera popolazione dell’area, il Centro l’ 1,15, il Sud lo 0,66 per mille. In mancanza di prove scientifiche su una costituzionale refrattarietà al virus maledetto delle genti meridionali, non restano dunque che poche ipotesi. La prima sarebbe quella della “tenuta” del sistema sanitario. Il che sembrerebbe addirittura paradossale: ma come, il Cotugno di Napoli, proprio quel Cotugno delle inchieste, delle denunce, dei malati parcheggiati nei corridoi, oggi diventa modello di efficienza sanitaria che può esibire a testa alta il risultato di aver guarito e non infettato i suoi pazienti, ciò che in molti ospedali del nord, purtroppo, non è stato possibile? Proprio così.”

1.1. Espone varianti geografiche del transito del virus e del “rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” –è, questo, il presupposto sia della “Dichiarazione dello Stato di Emergenza” emessa dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, sia della Ordinanza (primaria) del Capo del Dipartimento della Protezione civile (n.630), emessa tre giorni dopo- .
Ed esse paiono (già intuitivamente) spingere a differenziare territorialmente l’azione inibitoria del transito del virus e del contagio.
Come paiono spingere a differenziare il trattamento del contagio i riferimenti (pur ipotetici) alle varianti delle infrastrutture sanitarie.

1.2 D’altronde, le prime hanno costante riflesso nella normazione antivirus.
A cominciare dalla ordinanza del ministro della Salute (21 febbraio 2020, su “regione Lombardia”) seguente i due atti (del cdm e del cdpc).

1.2.1 E comunque esse sono (con “forza di legge”) riprese dal decretolegge 23 febbraio ’20 n.6:

Art. 1 Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 1.
Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e’ un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area gia’ interessata dal contagio del menzionato virus, le autorita’ competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica .

1.2.2. E riprese, nello stesso giorno, da dpcm (del presidente del consiglio dei ministri):

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenzaepidemiologica da COVID-19» e in particolare l’art. 3, comma 1;
Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa conil Presidente della Regione Lombardia e della Regione del Venetorispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;
Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, delcarattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incrementodei casi anche sul territorio nazionale;
Preso atto che sul territorio nazionale e, segnatamente, nellaRegione Lombardia e nella Regione Veneto, vi sono diversi comuni neiquali ricorrono i presupposti di cui all’art. 1, comma 1, delrichiamato decreto-legge;
Ravvisata, pertanto, la necessita’ di adottare le misure dicontenimento di cui all’art. 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6;
Su proposta del Ministro della salute…., sentito il Ministro…sentiti i Presidenti della Regione Lombardia e della Regione Veneto ….:
Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle RegioniLombardia e Veneto
1. In attuazione dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, allo scopo di contrastare e contenere ildiffondersi del virus COVID-19, nei comuni indicati nell’allegato 1al presente decreto, ad integrazione di quanto gia’ disposto nelleordinanze 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020, sono adottate leseguenti misure di contenimento……:

1.3 Non solo, ma decorso un paio di settimane, di transito del virus e del contagio e di loro inibizione, come pure di trattamento medico del secondo, le varianti sono riprese da Dpcm 8 marzo 2020:
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misureurgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenzaepidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia dicontenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative deldecreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti inmateria di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica daCOVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia dicontenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia dicontenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanita’ il 30gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza disanita’ pubblica di rilevanza internazionale; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,con la quale e’ stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenzasul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connessoall’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, ilcarattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento deicasi sul territorio nazionale;
Ritenuto necessario procedere a una rimodulazione delle aree nonche’ individuare ulteriori misure a carattere nazionale;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomenoepidemico e l’interessamento di piu’ ambiti sul territorio nazionalerendono necessarie misure volte a garantire uniformita’nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sedeinternazionale ed europea; Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnicoscientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza del Capo delDipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630,nelle sedute del 7 marzo 2020; Su proposta del Ministro della salute…., sentiti il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regionie, per i profili di competenza, i Presidenti delle regioniEmilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto;
Decreta:

Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia enelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia,Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virusCOVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma,Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria,Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso eVenezia, sono adottate le seguenti misure…..:

2. Insomma, il dpcm, confermando le varianti territoriali dà conto (visibilmente) della loro presenza, d’altronde innegabili per quanto sub 1..
Come dà conto della loro presupposizione dalla superiore (ad esso) normazione in materia; anzitutto quella del decreto legge (23 febbraio cit.) che, facultandolo, ne circoscrive scopo e raggio d’azione, ineludibilmente territoriali.
D’altronde, già l’art 25 Dlgs n.1 ’18 (Codice della Protezione civile), presupposto dalla Ordinanza n.630 cit., vuole che le norme in deroga siano “emanate acquisita l’intesa delle regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l’indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate”).

2.1 E comunque e del resto, nel decreto legge 23 febbraio sta un enunciato programmatico incontrovertibile ( e intangibile):
sarà adottata (solamente) “ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica” .

Dove adeguatezza e proporzione della misura, implicano:
a) positivamente:
ricognizione della situazione concreta(entità della circolazione del virus e del contagio);
correlazione al risultato della misura inibitoria della prima e del trattamento sanitario del secondo(peraltro,la ricognizione si avvarrebbe, verosimilmente, della denuncia del contagio da chiunque sospettasse d’esserne oggetto!).
b) negativamente:
commisurazione di coercizioni e restrizioni (di luoghi persone attività…)al minimo necessario, indispensabile al raggiungimento dello scopo.

2.2 D’altronde, è in questione l’eguaglianza del trattamento ( di luoghi persone attività situazioni.…), che nella Pubblica Amministrazione (attività e scopo precipui della funzione di Governo)è scandita dalla “imparzialità” (art 97 cost)nel crogiolo dell’art. 3 cost..

Trattamento che se non differenzia il differente è diseguale. Essendo eguale se dà “a ciascuno il suo”. Mentre se si astrae dal differente lo dissolve (diseguagliandolo appunto).

Così che l’eguaglianza, del trattamento giuridico o amministrativo, sta nella specificazione non nella generalizzazione, dell’azione, nella identificazione non nella disidentificazione, del suo oggetto (eguaglianza “materiale” delle prime, “formale” delle seconde).

Insomma, sta in un principio, del trattamento eguale dell’eguale, diseguale del diseguale, allignante, prima che nel diritto costituzionale, pregiuridicamente, nella Ragione (tanto che, per correggerne le deviazioni, in sede giurisdizionale anzitutto costituzionale, è impiegato il criterio della “ragionevolezza”).

2.3 Dunque adeguatezza e proporzione, alle situazioni concrete dalla circolazione del virus e dal rischio del contagio,alla loro specificità territoriale, sono caratteri inderogabili, e acquisiti (dalla normazione in esame medesima, come si è visto), del loro trattamento.
Sono condizioni impreteribili della legittimità giuridica, della liceità sociopolitica, d’esso.

SENONCHE’ ALL’IMPROVVISO

3. Con dpcm 9 marzo, il trattamento è esteso al “territorio nazionale”:
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misureurgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenzaepidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’art. 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia dicontenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative deldecreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti inmateria di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica daCOVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia dicontenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia dicontenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia dicontenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanita’ il 30gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza disanita’ pubblica di rilevanza internazionale; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,con la quale e’ stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenzasul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connessoall’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, ilcarattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento deicasi sul territorio nazionale;
Ritenuto necessario estendere all’intero territorio nazionale lemisure gia’ previste dall’art. 1 del decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 8 marzo 2020; Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomenoepidemico e l’interessamento di piu’ ambiti sul territorio nazionalerendono necessarie misure volte a garantire uniformita’nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sedeinternazionale ed europea;
Su proposta del Ministro della salute…Sentito il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni; Decreta:
Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virusCOVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorionazionale.
2. Sull’intero territorio nazionale e’ vietata ogni forma diassembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico….



3.1 E senza che, nemmeno, sia illustrata la ragione.
Anche perché quella (tacitamente) evocata dai “Visto” (richiamanti, nel prologo del decreto, fatti od atti da questo considerati) è contraria a – se non espressamente smentitrice di- quella che vorrebbe giustificare il decreto (alcuni richiami del prologo sono stati esposti sub 1.ss, 2.ss; altri sono facilmente reperibili altrove).

3.2 E comunque senza che ve ne fosse ragione.
Giacchè, anche per dpcm 8 marzo (sub 1.3,2.), erano insussistenti variazioni (alle varianti territoriali precedentemente assunte) della circolazione del virus e dei contagi.

3.2.1 Ed ipotetiche variazioni (nel periodo dal 23 febbraio al 8 marzo) avrebbero (ovviamente) inciso territorialmente in proporzione. E comunque non sarebbero andate oltre le proporzioni del calcolo sub 1..
Con seguente irrelatività al differente del trattamento indifferenziato, se non sua impertinenza nei territori senza virus (Basilicata,Molise, a quanto si dice).

3.3 In altre parole, in quei territori non c’era o c’era meno “rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (vd sub 1.1 ).

Quindi

L’assenza di rischio presidiava l’intangibilità (assoluta) di luoghi persone attività. Il minor rischio – che non fosse stato ritenuto accettabile tanto da mantenere (il valore del) la intangibilità-, sarebbe stato trattabile ben meno restrittivamente di come avvenuto.

E nondimeno

3.4 In quei territori, l’enunciato programmatico del decreto legge 23 febbraio ’20 fu eluso.
Lo fu da Dpcm, fonte “ terziaria” (atto amministrativo, per di più abilitato da quella primaria).
Il capo del governo con proprio decreto disattese la normazione con forza di legge del Governo.

3.5 Così incontrovertibilmente che, quella normazione, è stata rinnovata negli stessi termini dal Decreto legge 25 marzo 2020 n. 19
Art. 1.
(Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)
1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus.
2. Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti ovvero sull’intero territorio nazionale, una o più tra le seguenti misure:

3.5.1 Dove, come si vede, l’enunciato programmatico della adeguatezza e della proporzione(delle inibizioni e dei trattamenti)non solo è ribadito,è anche rafforzato da aggettivi ed avverbi (“adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti…” del territorio ).
E dove, ad un tempo ( e dopo ben sedici giorni-9,25 marzo- di circolazione del virus e del contagio, di inibizione e di trattamento relativi!)è sconfessato il dpcm del 9 marzo.

Ebbene

3.6 Come questo, ha osato tanto? Tanto da comportare:

(esemplificando dal lato socioeconomico) il fermo delle imprese della Sardegna e della Sicilia, ove, il 9 marzo ‘ 20, era registrato (complessivamente) un migliaio di “positivi” al covid 19 (oggi non è più del doppio) su settemilioni di abitanti?
(esemplificando dal lato delle facoltà delle persone, singole o associate), il fermo di altrettante?
Cioè: sebbene le libertà delle imprese e degli abitanti fossero pienamente congiungibili al controllo del virus?

DALLO “STATO DI EMERGENZA” ALLO STATO DI ECCEZIONE

4. La risposta potrebbe rinvenirsi (qui se ne accenna appena) nella posizione ( e nel moto) del dpcm:
“eccezione” (sub 3. ss.) al decreto legge 23 febbraio;
articolazione del potere giuridico introdotto da questo, (inopinatamente, con vero e proprio scarto ordinamentale) sovrappostosi a quello operante (da 31 gennaio-3 febbraio: vd sub 1.1.).
Il potere basato sul Dlgs 2018 n.1 cit , avente a veicolo normativo (invariabilmente, fosse pure esercitato dal pdcm, il quale “determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle città metropolitane, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali …” :art 5 Dlgs cit.) “ordinanze”, provvedenti ad ogni opportunità o necessità o attività o passività, ad ogni occorrenza (art. 2 Dlgs cit.) dello “stato di emergenza” (art. 24 Dlgs cit.), seguìto ad “eventi calamitosi”: (art. 7 del medesimo), ruotante nazionalmente intorno al Capo del Dipartimento della protezione civile (art. 5 cit..), intestato localmente anche ad altri soggetti (art. 6 del Dlgs.).

Potere (peraltro) esercitabile (art.25 Dlgs cit.) nel rispetto “dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea” ( e che verosimilmente non avrebbe osato tangere, al modo avutosi col dpcm in parola , libertà facoltà diritti prerogative della persona…).

Potere di un ordine giuridico “in deroga ad ogni disposizione vigente”(art. 25.1 Dlgs cit.):
sul quale si è insediato l’ ordine giuridico del decreto legge, in deroga ad esso normativo dello “stato di emergenza”. E perfino al suo veicolo, l’ordinanza.

Ma con ciò fatalmente ponendo in questione la propria “legittimità” (istituzionale, giuspolitica, giuridica):

essendo sorto da decreto legge, previsto (art 77 cost.) per i “casi straordinari di necessità e di urgenza”;
cioè da “decreto” (l’art 77 cit. lo appella “provvedimento….”!) extra ordinem, in “emergenza”. E tuttavia (in specie) oltre lo “stato di emergenza”!
Non riportando quindi – sebbene sia normazione in deroga ad altra in deroga – a quella ordinaria; ma portando ad altro, da queste, portando oltre e contro queste (col dpcm, vd sub 3).

Fino ad un livello di “eccezione”, ad ogni ordine giuridico, che ha la vertigine nella eccezione, ad essa stessa, del dpcm 9 marzo (vd sub 3).

Livello che, inesorabilmente. non potrebbe delineare che (normazione in) “stato di eccezione”.

Lo “stato” che, alla stregua delle dottrine (diversamente valutative) d’esso (Schmitt K., Agamben G.),(in specie) consta:

della rottura dell’ordine giuridico andante in temporanea deroga a quello vigente (l’ordine “..di emergenza” 31 gennaio- 31 luglio 2020).

Della interruzione del loro corso.

Della instaurazione di un nuovo corso, che si à dato il potere di comprimere o sopprimere tutti o parte dei fattori (materiali immateriali oggettivi soggettivi passivi attivi) del precedente.

Insomma, lo “stato” che, in tutto ciò – così come derivato dalla interruzione, col decreto 23 febbraio, delle normazioni costituzionali od ordinarie ( perfino in deroga e perfino secondarie), vigenti al suo avvento nel territorio nazionale-, mostra i caratteri ontologici fenomenologici deontologici, dell’”eccezione”.

4.1 Ecco, la risposta (sub 4.) potrebbe stare nella inquadratura, del dpcm 9 marzo, al colmo della manifestazione di un potere sociopolitico e giuridico destitutivo di ogni altro (esautorativo dei suoi organi: il Capo della protezione civile posto a enumerare, ad h 18 d’ogni pomeriggio, le “vittime” del virus…).
Stare nella assunzione del decreto a suo emblema.

4.2 Ad accredito della risposta, peraltro, potrebbe notarsi che, secondo gli annunci, l’indiffenziazione del differente della “Fase 1”, di entrata nel virus, proseguirà nella “Fase 2”, di “uscita” dal virus, giacchè la modalità di questa, si è avvertito, sarà comune a tutti i territori e alle loro popolazioni.
Potrebbe notarsi, cioè, la protrazione dell’”eccezione”.

pietro diaz

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CONTE: “IO NON MOLLO…” . IO CHI?


io individuo? rileverebbe per sè…

io persona? rileverebbe nella sua cerchia…

io soggetto (di diritto) privato? affari suoi…

io soggetto (di diritto) pubblico? AFFARI NON SUOI …

ed allora :

“io” presidente del consiglio dei ministri?

dirige i ministri ma non ne esercita il ministero

dirige (la politica generale de) il Consiglio dei ministri ma non (la determina e comunque non) è il Consiglio dei ministri

presiede il Consiglio dei ministri (uniforma l’indirizzo politico e amministrativo ma non lo determina e comunque) non è il Consiglio dei ministri

per cui:

che egli “non moll(i)” quale soggetto pubblico è poco rilevante.

Allora perché – tanto enfaticamente, platealmente- : “io non mollo”?

Perché al momento egli non presiede il governo ma è il governo

il governo che esercita con suoi personali decreti (dpcm)

personali decreti che ha abilitato con decreti-legge

e con in quali assoggetta ogni luogo e popolazione del Paese tanto quanto il parlamento, che anche in tale condizione rappresentandoli, non fa che legge dei suoi decreti-legge

E QUINDI PERCHE “IO NON MOLLO”?

perché sarebbe “boia chi molla”

e non può non averne mentalità eco e sentimento storico chi avesse attratto a sé tutto il potere politico.

Non per caso lo ha vibrantemente scandito su Il Giornale, l’organo comunicativo del potentato che , or è (più di) un “ventennio”, riportò formalmente alle istituzioni politiche gli eredi culturali (e tecnici… ) del predecessore.

pietrodiaz

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“PRESTITI ALLE IM PRESE”: FORMULA NASCONDIGLIO?

Messa così la formula, da un lato evoca premurose generosità, verso le imprese prostrate (se non distrutte) dalla lotta (governativa) al coronavirus. Anche perché, i prestiti, applicherebbero modici interessi e lenti tempi di rimborso.

 Da altro defila ( e scongiura) altri fattori, della prestazione, ad esempio per risarcimento o per indennizzo (ciò che compensa una diminuzione patrimoniale) di un danno.

 Altri fattori e relative implicazioni semantiche (oltre che giuridiche:

è il prestatore il debitore delle imprese, non queste! Egli è il responsabile del danno da esse patito, l’obbligato a risarcirlo o indennizzarlo!

 E in effetti le cose non stanno come la formula vorrebbe.

 Si supponga che il fermo delle imprese sia stato imposto dalla lotta al virus, d’altronde indetta con dichiarazione dello “stato di emergenza” (31 01 20) a norma del Codice della protezione civile (D.lgs n.1 2018).

 E che la misura sia stata proporzionata alla pericolosità del virus, e adeguata al suo contenimento o annientamento.

 Ebbene, chi in “ stato di necessità” abbia inferto danno (inteso come diminuzione economica o come distruzione), indennizza il danneggiato (art 2045 codice civile).

Chiunque, fosse pure un organo pubblico (governo o suo presidente con i suoi dpcm).

 Sono chiare, in proposito, le disposizioni in artt 24, 28, 113 Costituzione. Ma l’assunto è desumibile anche dal principio di solidarietà sociale in art 2 cost.

 Oppure

 Si supponga che il danno sia stato inferto senza necessità o (ed è equivalente) lo sia stato oltre i limiti della necessità.

 La prima ipotesi è suggerita dall’incompletezza del fermo delle imprese italiane, molte delle quali proseguirono e delle quali (ovviamente) non fu accertato che fossero a rischio di contagio virale (attivo e passivo).Come è suggerita dall’assenza del fermo delle imprese tedesche, ove fu accertato che non fossero a rischio di contagio virale.

Nell’ipotesi, cioè, il danno sarebbe stato inferto senza necessità.

 La seconda ipotesi è suggerita dal fermo delle imprese della Sardegna e della Sicilia, dove, al momento della sua applicazione ( 11 marzo ‘ 20), era stato registrato un migliaio di “positivi” al covid 19 (oggi non è più del doppio) su settemilioni di abitanti. Una quantità, quindi, agevolmente controllabile nei movimenti, isolabile dal resto della popolazione. A preservazione della quale, inoltre, sarebbero stati testabili (facilmente), e trattabili conseguentemente, coloro che, nelle isole, entrassero o uscissero.

Cioè, sebbene in alcun modo l’apertura delle imprese isolane ponesse rischio di contagio virale, oltre il limite della necessità il fermo fu esteso anche ad esse.

 Ebbene

 In queste ipotesi, chi avesse disposto il fermo, lo avrebbe fatto inopportunamente, inutilitariamente, illecitamente (questa, in genere, è l’evoluzione economica e sociale dell’illecito giuridico).

 Ed allora il danno che alle imprese fosse stato inferto sarebbe ingiusto (contrario al diritto). Anche perchè ingiusto sarebbe stato l’inferimento (dicesi “ llegittimo” l’inferimento da organi pubblici nella attività propria).

 Inferimento che, se fosse stato (anche solo) colposo (tale perché, sebbene involontario, prevedibile e prevenibile) – non occorrendo che fosse doloso- , darebbe alle imprese diritto al risarcimento del danno, investendo del relativo obbligo l’inferitore

 In conclusione

 Le imprese che respingessero il prestito, eccependone l’indebitezza (oltre l’immoralità) e svelandone la dissimulatività (e il bluff!) avrebbero sacrosante ragioni giuridiche (alle disposizioni indicate, adde art 41 Cost, sulla libertà della iniziativa economica privata- si nota incidentalmente che tra i limiti imponibili ad essa, non compare la salute né la sanità, per contro cavalcate dai dpcm! -. Adde etiam art.42 cost., che garantisce libertà ed esercizio della proprietà privata).

pietro diaz

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CORONAVIRUS ITALIANO

SE I NUMERI SONO INCERTI O ASSENTI

1. il numero dei “contagiati” potrebbe essere maggiore di quello ufficialmente riferito, dunque questo è incerto

1.1 anche il numero dei morti potrebbe essere maggiore di quello ufficialmente riferito, dunque anche questo è incerto

2. incerto l’uno e l’altro, potrebbe essere certo l’effetto delle restrizioni personali e sociali?

2.1 e, quindi, certa la loro efficienza ?

2.2 e comunque, potrebbe essere certa la loro efficienza, quando siano applicate in zone completamente mancanti di “guariti” “positivi” “contagiati” “morti”?

2.3 in questo caso non sarebbe certa la loro inefficienza?

2.4 e, applicate nel caso di incerta efficienza, non sarebbero prive di valore scientifico e colme di disvalore pratico (politico)?

2.5 e applicate nel caso di certa inefficienza, e quindi nella consapevolezza della loro superfluità, non si colmerebbero di irrazionalità (istintualità)?

2.6 e poiché questa consapevolezza sarebbe congiunta a quella dell’oppressività personale e sociale, della dannosità politica, estreme, non si colmerebbero, le restrizioni, oltre che di irrazionalità, (tecnicamente) di dispotismo?

SE I NUMERI FOSSERO CERTI

3. d’altronde, se i numeri dei “ guariti” “ positivi” “ contagiati” “ morti”, diffusi ogni sera ad ora fissa dal Capo della protezione civile (cui si è aggiunta una vocetta pungente, ammonitoria o dissuasoria ), fossero certi, ciò non confermerebbe, dell’efficienza delle misure, quanto dicono (sopra) i numeri incerti e i numeri assenti?

3.1 giacche’, se sono corrispondenti (all’incirca) a quelli che introdussero le restrizioni, queste, dopo (quasi) due mesi alcun effetto hanno indotto

3.1 ovviamente, ciò non esclude che lo indurranno. Tuttavia include anche che non lo indurranno. E d’altronde, e se non è dicibile (detto) quando lo indurranno non è dicibile (detto) se lo indurranno

3.2 ciò se, d’altro canto ancora, non fosse (recisamente) dicibile che non lo indurranno:

3.3 giacche se, in pari tempo, tutt’altre restrizioni (scilicet: misure), altrove, hanno indotto l’effetto, ciò dice che quelle restrizioni non lo produrranno (tanto che è iniziata la corsa affannosa alla ricerca delle suddette misure)

4. per cui, è doveroso ipotizzarlo, non è escluso che l’enumerazione serale dei “guariti” “positivi” “ contagiati” morti” , senza integrazioni specificazioni precisazioni ( causali situazionali contestuali), (sprovvedutamente) smentendo l’efficienza delle restrizioni, ad un tempo le giustifichino (e, come da tradizione, la drammaturgia è affidata sopratutto ai “morti”, come mostra l’abissale scarto tra il numero ufficiale d’essi, da Covid, e quello del comunicato serale).

SE I COMUNICATI FOSSERO PIU’ LOQUACI

5. I focolai virali divamparono (invariabilmente) in luoghi chiusi, o comunque rinchiusi nei confini urbani

5.1 al seguito d’essi, la popolazione nazionale fu lì rinchiusa

5.2 i comunicati dei numeri dei “ guariti” positivi” “ contagiati” “morti” tacquero ermeticamente sulle ubicazioni delle manifestazioni patoletifere

5.3 se note, avrebbero permesso di dire (e di comunicare) se le restrizioni fossero producenti o controproducenti

5.4 se ignote, si sarebbe dovuto conoscerle per dire (e comunicare) lo stesso

5.5 furono inutilizzate, o ignorate, perché non apparisse che, combattendo il virus, le restrizioni lo moltiplicavano?

5.6 E che, moltiplicandolo, endemizzavano la sottomissione della popolazione?

pietro diaz

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Su MicroMega della prima settimana di questo aprile, appare un commento di Domenico Gallo (commentatore fisso della Rivista ) sull’ascesa di Orban alla Tirannia, intitolato “A volte ritornano”. In esso (oltre altro), si riferisce che:

“Il 12 settembre 2018, il Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione proponendo al Consiglio Europeo di constatare l’esistenza di violazioni gravi e persistenti dei principi fondamentali da parte dell’Ungheria e di disporre le sanzioni previste dai Trattati….”

“L’11 settembre 2018 nel Parlamento europeo si è svolta la discussione sulla proposta di risoluzione, a fronte delle gravissime contestazioni sollevate dalla relatrice, Judith Sargentin, i deputati sovranisti hanno fatto quadrato attorno ad Orban. Nell’occasione la deputata leghista italiana Mara Bizzotto così si è espressa: “benvenuto Presidente Orbán. Lei, carissimo Orbán, è un eroe dentro questo Parlamento, un eroe che lotta per la libertà e la sovranità del proprio popolo, contro l’Unione sovietica europea. Il popolo ungherese è sotto attacco di questa Europa, schiava delle lobby, delle banche e dei finanzieri alla Soros. Ecco perché oggi Bruxelles attacca Orbán in Ungheria, e domani attaccherà l’Italia e il nostro leader Matteo Salvini, che con grande coraggio sta fermando l’immigrazione clandestina. Presidente Orbán, noi abbiamo gli stessi valori, i valori di chi vuole difendere la propria identità e la sovranità popolare, i valori di chi vuole difendere le frontiere e dire di no all’invasione di immigrati clandestini. “

Al seguito di tali riferimenti, sono state poste, da questo scrivente, alcune domande, che qui si riportano:

“In quel periodo, Conte presidente, governava “a cinquestelle” con Salvini suo vice?

Ha continuato a farlo fino ad agosto (circa) 2019?

Fu durante il suo governo che (a parte le iniziative, commissive e omissive, socioeconomiche, che han spezzato le reni del Paese), furon varate le più odiose (secondo il diritto delle genti) norme e prassi razziali (col pretesto della lotta all’immigrazione)?

Tanto odiose che Salvini fu accusato di delitto di sequestro di persona?

Che Conte, sebbene così odiose, ne assunse corresponsabilità politica e giuridica (insieme al suo vice, il casaleggese a cinquestelle Di Maio)?

Che Conte, il casaleggese, le forze politiche al loro seguito in Senato, sebbene così odiose, assicurarono al suddetto, e indirettamente a sé stessi, l’impunità di quel delitto, ministeriale e politico (art. 8 cp)?

E fu Conte che, giunto quell’agosto, rimaneggiato il governo con Zingaretti nelle veci di Salvini, continuando a capeggiarlo con i casaleggesi, non corresse nulla delle iniziative socioeconomiche suddette, anzi le perpetuò?

Fu sempre lui che, ovviamente d’intesa con i partner, non disfece alcuna delle norme razziali surricordate?

Fu sempre lui che, all’apice del sentore di volontà e di potenza di governanti loro pari, a coronamento delle imprese politiche (tra le più fallimentari ed esiziali della repubblica), mutilò il Parlamento di buona parte dei suoi membri?

E fu sempre lui, dopo ciò et cetera, che si imbattè “fortuitamente” nel coronavirus?

E quindi e insomma, potrebbe non avere ispirato o permesso o accettato o tollerato, lui, che la “deputata…italiana”, del partito con cui tuttora governa – dalla “opposizione” alla “maggioranza”, dalla “destra” alla “sinistra”, la distinzione, funzionale o spaziale, degli schieramenti, ha difficoltà, oggi, a dissimularne l’ “identità” (quale medesimezza politica)-, inneggiasse rapita ad Orban?

Domande, ovviamente, poste solo per esercitare la memoria…. “
Pietro Diaz

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PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI SULLA SCIA DI ORBAN? IL DECRETO LEGGE 24-25 MARZO 2020 N. 19


1. E’ del Parlamento della repubblica il potere di emettere atti normativi di situazioni concrete, con previsioni “generali” ed “astratte” (:tutte le situazioni politicamente adocchiate, riprese nei caratteri essenziali e non accidentali), nelle materie spettanti (poteri simili, regionali, emettono atti simili ): con “forma” e “forza” di “legge ordinaria” (:inferiore alla “legge costituzionale”).
1.1.Tuttavia, atti normativi con “forza di legge” (non con “forma”: non col procedimento legislativo ex art. 71 cost..) può emetterne anche il Governo. Ma poiché, questi, sono atti “provvedimento” (cioè non generali né astratti), e di fatti sono denominati (dall’art 77 cost. ) “provvedimenti provvisori”, essi normano esclusivamente situazioni concrete (mancanti di relative previsioni giuridiche, apparse improvvisamente). Anzi, più esiguamente e restrittivamente (rispetto alla “legge”) normano ” casi straordinari di necessità e d’urgenza”, e solo se e quando essi appaiano – i “provvedimenti”, del Consiglio dei ministri, son presentati, per la emanazione (dopo vaglio di non manifesta incostituzionalità), al Presidente della Repubblica col nome di “decreti-legge”, e “perdono efficacia sin dall’inizio” se non convertiti in legge dal Parlamento (che può emendarli) entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione (vigendo frattanto)-.
1.2 Il Governo può anche emettere altri atti normativi con “forza di legge”, detti “decreti legislativi”, se delegato a farlo, dal Parlamento (art 76 Cost), con “determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti”. In sostanza, lo fa espletando in dettaglio un potere normativo riservato alla legge ordinaria, che questa reputa di condividere col Governo (:“riserva di legge relativa”).
1.3 Ora, tornando al decreto-legge, normativo per “necessità e urgenza” (: inomissibilmente e indifferibilmente ) di “casi straordinari”, cioè specifici concreti irripetibili ed attuali ( a scanso, come si diceva, di normazione “generale ed astratta”, riservata alla legge ordinaria), se esso ciò non facesse, se superasse il limite, distorcerebbe la funzione ed il potere sotteso.
Talmente da autorizzare il sospetto dell’abuso legislativo, se non della sua pretestuosità, della destinazione del mezzo normativo a fine non proprio (pur non potendosi escludere l’imperizia del decretante, che, in tal caso, andrebbe espulso dalla sfera della normazione). ……Il sospetto dell’abuso legislativo, si diceva, ad alta intensità sociopolitica, ove si rammenti che, il “decreto-legge”, fu introdotto nell’ordinamento Statutario (“albertino”) della monarchia (non solo “costituzionale” ma già) “parlamentare”, nell’anno fatidico 1926 (con Legge n. 100, che lo appellava Regio Decreto), quello dell’esordio ufficiale della Dittatura mussoliniana, dal ben noto portato istituzionale e sociale.
Fu introdotto per (ri)mescolare potere legislativo ed esecutivo, per conferire “pieni poteri”, uscire dalle istituzioni della “democrazia liberale” e ( ovviamente) andare ben oltre la “democrazia illiberale” (secondo l’eufemismo della Dittatura orbaniana recentemente instaurata in Ungheria, a protezione, si è detto, da Covid 19).
1.3.1 Tutto ciò, d’altronde, mostra la diffidenza della Costituzione (anni 1947-1948) nell’assegnare “forza di legge” ad atti normativi del Governo. Perciò circoscritti a “provvedimenti provvisori” (situazionali, contingenti, unici).
Diffidenza tuttavia malaccorta, insufficiente, avrebbe dovuto escludere quella “forza”.
Che di fatti è talmente dilagata politicamente istituzionalmente, oltre che giuridicamente (con fare leonino, negli “incontri” con gli atti normativi di pari forza e perfino d’altra forma, la “legge”), da annettere al Governo il potere normativo del Parlamento. Rimescolando Esecutivo e Legislativo, riunendo poteri separati da multisecolari dottrine della democrazia politica, annettendo subito il potere normativo del parlamento di conversione (politicamente discrezionale e indipendente, tecnicamente critica) del decreto legge. Invero annesso già dalla formazione del Governo (oramai consolidata, storica) mediante parlamentari (e da ciò: governo di parlamentari, parlamento di governanti: più che inseparazione, collusione corruttiva dei poteri), dove è impossibile l’avverarsi della nota cautela montesquieina: “perché non si possa abusare del potere, occorre che il potere arresti il potere”.
Insomma, divelto oramai da tempo un cardine della democrazia italiana, ne sarà possibile il ripristino solo dopo l’abolizione delle “forza” suddetta (per art 138 cost).

Orbene e comunque

2. Se si va a vedere il decreto legge 24 marzo 2020 n. 9, d’altronde redatto, in materia, a ricalco del predecessore (decreto 23 febbraio 2020 n.6: talis pater talis filius; in altra occasione si parlerà, d’esso, quale ponte per il transito dallo “stato di emergenza” – correttamente dichiarato dal Governo, addì 31 gennaio 2020, alla stregua del D.lgs n.1 2018 sulla Protezione civile-, allo “stato di eccezione”, mai dichiarato perché costituzionalmente indichiarabile, e tuttavia ben avviato se non instaurato…):si constata che, nel preambolo, esso indica non altro che le ragioni ed i fini della propria normazionè:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVisti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;Visto l’articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;Tenuto conto che l’organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19; Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione mondiale della sanità;Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus.Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2020; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;EMANAil seguente decreto-legge….
2.1 E poiché già nel preambolo, che delinea contesti ed orizzonti della imminente normazione, non vi è traccia di “ casi straordinari” necessitanti urgente provvedimento (si accenna appena, in punto, al dovere del Governo, decretante, di dare “ l’indicazione, nel preambolo, delle circostanze [: “casi”]straordinarie di necessita’ e di urgenza che ne giustificano l’adozione”, ex art 15. L. n 400, 1988).
E comunque, non avrebbero potuto essere “casi” urgenti e necessitanti. Giacchè, il giorno della emanazione del decreto, tutte le normazioni primarie e secondarie (rectius “ terziarie”: dpcm, ordinanze ministeriali e di protezione civile), erano operanti (nel quadro delle ragioni e dei fini del prologo). E ciò non era ignoto al decretante, che di fatti scrive:
“ART. 2.(Attuazione delle misure di contenimento)3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni e, entro tale termine, sono sottoposte a verifica di persistente adeguatezza e proporzionalità ai fini della loro conferma con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 ovvero, per le ordinanze dei comuni, per la loro eventuale conferma secondo quanto previsto dall’articolo 3.”:(già nel preambolo si diceva) il decreto distoglie dallo scopo il potere che gli è conferito.
Gli sovrappone il potere di fatto che si arroga, sebbene escluso dalla Costituzione, contrario ad Essa, e lo esercita.

2.2. Ma che fa, definito il preambolo?

3. Nel suo primo articolo, centrale ad ogni altro, al comma 2, espone ( e istituisce) la serie dei mezzi al raggiungimento dei fini in sintonia con le ragioni (in preambolo):
“2. Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti ovvero sull’intero territorio nazionale, una o più tra le seguenti misure:a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora, se non per spostamenti individuali, limitati nel tempo e nello spazio e motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altre aree analoghe;c) divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali;d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva; e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone fisiche sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus;f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell’ingresso nei luoghi destinati al culto, nonché completa chiusura degli stessi; i) chiusura di cinema, teatri, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza; m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;n) limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all’aperto o in luoghi aperti al pubblico; o) possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale;p) sospensione o chiusura dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;q) sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all’estero;r) limitazione, sospensione dell’apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;s) limitazione o sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche con possibilità di fare salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all’assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza;u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;z) limitazione o sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;aa) limitazione o chiusura di fiere e mercati, garantendo comunque un’adeguata reperibilità dei generi alimentari;bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);cc) limitazione dell’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non;dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute; ee) disporre misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;ff) consentire o comunque regolamentare la modalità di lavoro agile per ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;gg) previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.
3.1 Mezzi che, come si vede, non son altro che poteri giuridici di sottomissione di persone fisiche e giuridiche, uffici, organi privati e pubblici, e delle loro possibilità facoltà attività (economiche etiche estetiche politiche sociali amministrative fisiche ludiche sportive e di vario altro genere e specie…), dei loro poteri o diritti.
Insomma di sottomissione di (pressochè) tutte le funzioni di (pressochè) tutte la parti del Corpo Sociale (compresi i suoi beni privati e pubblici) generate nutrite plasmate dalla tradizione e dalla storia.
3.2 Ora anzitutto, il decreto munito (straordinariamente: art 77) del solo potere di provvedere (con urgenza) ad un caso concreto presente (come si diceva), privo quindi di ogni altro potere, tanto più del potere di conferire poteri ( a sé o ad altri), esorbita macroscopicamente dalla investitura.
3.3 Inoltre, istituzione conferimento (e investitura) di poteri giuridici (:che dichiarano e attuano il diritto, perché fatti di diritto), spettano alle fonti primarie del diritto “primario” che li sottende (legge ordinaria o costituzionale, decreto legislativo: richiamando, qui, soltanto fonti interne).
E d’altronde, solo siffatte fonti potrebbero dare, al Potere Esecutivo ad esse sottoposto nello Stato di diritto, i poteri giuridici che non avesse. 3.4 E comunque perché, gran parte (vd. sub 4.1) di quegli specifici poteri, di specifiche sottomissioni, la Costituzione li ha riservati alla legge (“riserva di legge”). Alla legge formale, nemmeno al decreto legislativo, avendo disposto in materia riserva assoluta (formale), non relativa (materiale). Poiché trattandosi di poteri di sottomissione delle funzioni del popolo, ha voluto che questo, sia pure per rappresentanza parlamentare, li determinasse). 3.5 Quindi, il decreto ha fatto irruzione nell’ordinamento costituzionale e istituzionale, e saccheggiandone poteri assegnati ad altri, lo ha sovvertito cominciando dall’art 77.
3.6 E in ogni caso, non adottando alcun provvedimento concreto a caso concreto (come detto sub 2.1, nemmeno configurato ed anzi inconfigurabile), oltre che esorbitare dal proprio sottosistema, ha inadempiuto apposito dovere attivo, quello di cui all’art. 15. 3 L. n.400 ’88 cit.: “I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico”. Ma non solo
4. La sottomissione rimessa ai poteri istituiti dal decreto ha gli oggetti esposti sub 3.Uno d’essi è evocato nel preambolo sub 2), la “libertà di circolazione”, che, lì si dice (ed è vero) è limitabile per “ragioni sanitarie” (rectius: “per motivi di sanità”: art 16 cost.).
4.1 Ora, a parte che (vd sub 3.3), quella libertà (insieme a quella “ di soggiorno”, che il preambolo dimentica ma che l’art 1 comma 2 sottomette in ogni modo), sarebbe limitabile dalla “ legge” (riserva assoluta di legge formale) non dal decreto legge e tanto meno da fonti normative di gran lunga inferiori ad essa (vd dopo sub 5):tutti gli altri oggetti della sottomissione (qui i salienti): la libertà di riunione (art. 17 cost.), la libertà di professare la propria fede religiosa (art. 19 cost.), il diritto all’istruzione e alla cultura (artt. 9-33-34 cost.), la libertà personale (art. 13), la libertà del domicilio da accertamenti e ispezioni [anche per “droni”…] per motivi di sanità…(art 14,2 cost.) la libertà da imposizioni di prestazioni personali o patrimoniali (art 23) , la libertà d’iniziativa economica privata (art. 41 cost.), il diritto al lavoro (artt. 4 e 35 ss. cost), il diritto all’attività della pubblica amministrazione (art.97 cost.). Questi oggetti, si diceva, non sono limitabili per ragioni di sanità. Inoltre, alcuni di essi, limitabili per legge (artt. 13, 14, 23) lo sono concretamente dalla Autorità giudiziaria, perché “in riserva di giurisdizione” (artt. 13,14), non dalla Autorità amministrativa (dpcm, ordinanze ministeriali…).
4.2 E se il contenuto del preambolo ha funzione abilitativa e giustificativa della istituzione dei poteri, quelli sottomettenti oggetti diversi dalla “libertà di circolazione” sono inabilitati e ingiustificati già all’interno del decreto.
Cioè, questo sovverte la propria interna sequenza. Ma fa ben altro
5. Si è visto che ha istituito poteri assegnandoli a sé stesso. E intravisto che ha istituito e assegnato poteri ad altri.Si è inoltre visto che, nemmeno individuando né indicando “casi straordinari di necessità e di urgenza”, ha lasciato del tutto indeterminata la normazione concreta. La ha rimessa ad altre fonti. 5.1 Quali sono queste?
Dal lato soggettivo, il capo del governo, organo esecutivo, sentiti altri organi esecutivi regionali o transregionali.
Dal lato oggettivo, dpcm (decreti presidente consiglio ministri): art 2. 1.; o (nei “casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute” , e con efficacia “ non oltre sette giorni” (art. 2.2), ordinanze di ministro della Sanità o di presidenti di giunta regionale o di sindaci.
E come si vede, anche la normazione “terziaria” è nel potere esclusivo del Capo del Governo:
“art.2 (Attuazione delle misure di contenimento)1. Le misure di cui all’articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale; ovvero su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, le misure di cui al presente comma sono adottate sentito il Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.2. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e nei casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute, le misure di cui all’articolo 1 possono essere adottate ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, eventualmente anche d’intesa con le regioni o con i ministri interessati. Le misure adottate ai sensi del presente comma restano efficaci per non oltre sette giorni e quelle regionali sono immediatamente comunicate al Ministro della salute per la valutazione della loro conferma con i decreti di cui al comma 1, ovvero, quelle locali, al Presidente della Regione interessata per la loro eventuale conferma secondo quanto previsto dall’articolo 3. Le ordinanze del Ministro della salute sono comunicate alle Regioni interessate.”
5.2 Ed è il caso di notare che, come nell’autoattribuzione di poteri legislativi all’Esecutivo e poi al suo capo, il decreto ha scavalcato il parlamento, così nella attribuzione di poteri normativi amministrativi ha scavalcato i poteri esecutivi regionali o comunali. Di fatti:
ART. 3(Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale)1. Fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento ovvero di attenuazione del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre ovvero sospendere, limitatamente a detti ambiti territoriali, l’applicazione di una o più delle misure di cui all’articolo 1, comma 2. Qualora tali misure si applichino su tutto il territorio regionale, ovvero su oltre la metà di esso o a oltre la metà della popolazione residente nella regione, la loro efficacia è limitata a sette giorni e, entro ventiquattro ore dalla loro adozione, è formulata proposta al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, per la loro conferma con il decreto ivi previsto. Le misure di cui al periodo precedente non possono essere in alcun caso reiterate e, ove non confermate dal decreto ivi previsto, perdono comunque efficacia allo spirare del settimo giorno. Le misure reiterate in violazione di quanto disposto dal precedente periodo sono inefficaci.2. Il Sindaco, negli stessi casi di sopravvenienze cui al comma 1, può introdurre ovvero sospendere nel territorio comunale, con propria ordinanza, l’applicazione di una o più delle misure di cui all’articolo 1, comma 2. L’ordinanza, efficace per sette giorni, entro ventiquattro ore dalla sua adozione è comunicata alla Regione che, negli stessi sette giorni, può confermarne l’efficacia per trenta giorni, rinnovabili nei casi e con i limiti di cui all’articolo 1, comma 1. Le misure di cui al periodo precedente non possono essere in alcun caso reiterate e, ove non confermate dalla regione secondo quanto ivi previsto, perdono comunque efficacia allo spirare del settimo giorno. Le misure reiterate in violazione di quanto disposto dal precedente periodo sono inefficaci. Alle misure assunte da più comuni e confermate dalla Regione che abbiano effetto su oltre la metà del territorio di quest’ultima, ovvero su oltre la metà della popolazione residente nella regione stessa, si applica altresì quanto previsto dal comma 1. Fermo quanto previsto presente comma e dall’articolo 2, comma 2, per le situazioni sopravvenute, dopo l’adozione del decreto di cui all’articolo 2, comma 1, non possono essere adottate, e ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza predetta in contrasto con le misure statali.
5.3 Ma (tornando a sub 3.6, 5.), lasciando indeterminata la normazione concreta, più implicativamente ha: sospeso la funzione normativa del decretante. Rimesso la normazione concreta ad un potere diverso dal proprio. La ha rimessa ad un potere minore del proprio. La ha rimessa anche (sia pure provvisoriamente) a poteri locali anziche’ nazionali. La ha rimessa nemmeno ad atti normativi secondari ma addirittura terziari, così violando (oltre le riserve di legge sopra viste) la “riserva di decreto legge” in materia (perché Esso regola il caso che gli si presenti, non altra fonte; perché esso non può delegare ad altra fonte la normazione propria…) . Addirittura:programmata la normazione di materie oggetto di riserva di legge, la ha affidata nemmeno al potere che lo ha emesso (il Governo) ma al suo capo. Cioè, pur potendo fingere, affidando la normazione a sé stesso, di rispettare un “riserva di legge” non formale, di cui la prassi lo ha (indebitamente) accreditato, la ha affidata al suo capo…
5.3.1 Peraltro, delegando ad altra fonte (come fosse legge delegante (art 76 cost.) il decreto legislativo), ha turbato lo spirito, se non la lettera, del divieto al Governo (in art. 15. 2 L. 400 ’88 cit) “mediante decreto-legge [di] a) conferire deleghe legislative ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione.
5.4 E infine, se la normazione, propria o mediante altra fonte, degli oggetti sub 4.1, avesse a che fare con la “materia costituzionale” in art. 72.4 cost., il decreto avrebbe violato il divieto (in art. 15.2 b) L. n. 400 ’80, cit.), di “provvedere nelle materie indicate nell’articolo 72, quarto comma, della Costituzione.”
6. Ma è nella tipologia dei poteri istituzionali, che il decreto legge 24 marzo 2020 fa la sua maggiore performance, avendo puntato: a conferire il potere di sottomissione concreta ad un organo monocratico, il presidente del consigli dei ministri. Che per di più lo eserciti con atti non giuridici ma amministrativi, cioè con atti a contenuto discrezionale (nei proverbiali: se, dove, quando. quanto. qualmodo).
Perciò ad un organo autocratico.
Lo sguardo ai “pieni poteri” non potrebbe essere più intenso.
La illegittimità non potrebbe esser più manifesta.
Tuttavia, ll presidente della repubblica emanante, non la ha colta.
pietro diaz

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