“ora mi occupero’ di mio figlio, non di politica..” Come se il familismo non facesse politica, ma  di infima specie retriva. E come se, il suddetto,  non avesse mai avuto la nozione ed il senso della politica di cui si occupava…

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Se Davigo,  giureconsulto per concorso,  fosse  inconsulto per funzione,   Floris, suo editore televisivo fisso,   sarebbe   inconsulto  per   informazione?

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“Gotolonia” (Paese dei Goti, Catalogna) sotto i Borbone

“Vuoi che la Catalogna diventi uno Stato indipendente sotto forma di Repubblica?”

Tale il quesito referendario del primo giorno di questo ottobre mite e avvolgente. Quesito che forse non immaginava che già per uno solo dei suoi termini, Repubblica, avrebbe fatto detonare la risposta della Monarchia spagnola (oltre quella del popolo catalano), dinastia dei Borbone di Spagna (1700), alla cui restaurazione dette mano il belluismo (egomane necromane e cleptomane, come ogni altro della specie) del “generale Franco” (omuncolo che tuttavia, in divisa e in armi, potè flagellare la terra, e sopravviverle). E di fatti è detonata, la risposta, contraria e combattiva,  come  si è visto allorchè, nelle sedi industri illustri e nobili della Generalitat catalana,  dedicate ai plebisciti,  alle  consultazioni  del popolo, hanno  fatto irruzione  Polizia e  Procura  di  “Mariano Rajoy” ( barbetta bianca e   capello finto nero, fatui,   sguardo vacuo ma),   borbonicofranchista (già formalmente, quale capo del Governo del Reame). Tale ma anche, per ascendenza,  nazifascista: se “il generale Franco ” potè restaurare   la Monarchia (caduta nel 1931) fiancheggiato  dai nazisti di Hitler e dai fascisti di Mussolini (altri esemplari della sua specie). Fin dal traghettamento, dal vicino Marocco, dell’Esercito Africano da lui (ed altri generali allora), comandato (esercito di soldati ammutinatisi alla repubblica appena succeduta alla monarchia) che prese a calpestare la penisola iberica mentre quelli, dal cielo,  la bombardavano. Riportò Goering (processato quale criminale di guerra a Norimberga nel 1946), rettileo:  “Guernica? è stato un esperimento. Sì, mi dispiace. Ma quale banco di prova migliore per la Luftwaffe si poteva trovare in quell’epoca?”.” E, algido: “l’esperimento è perfettamente riuscito”.

Sul  bombardamento,  padre Alberto Onaindia, testimone oculare:  “Arrivai a Guernica il 26 Aprile alle 4,40 del pomeriggio. Ero appena sceso dalla vettura quando cominciò il bombardamento. La gente era terrorizzata. I contadini fuggirono dal mercato abbandonando i loro animali. Il bombardamento durò fino alle 7,45. Durante quel tempo non passavano cinque minuti senza che il cielo non fosse oscurato dagli aerei tedeschi. Il metodo di attacco fu sempre lo stesso. Prima mitragliavano, dopo lanciavano le bombe esplosive e alla fine quelle incendiarie… Nelle buche delle strade si ammucchiavano insieme stesi al suolo uomini, donne, bambini. Si udivano grida di dolore da tutte le parti e la gente terrorizzata si inginocchiava levando le mani al cielo come se implorasse…” . Le macerie della città seppellirono 1650 abitanti  di  7000.  Così orribilmente che  tedeschi e italiani addussero che le case fossero esplose celando munizioni. Mentre il petulante  “Ciano”, genero di Mussolini (da Muslìm: musulmano), a vanto di tre bombardieri S. Marchetti 79, chiocciò lezioso ed ebbro:    
”Bene in Spagna. Grande vittoria quella odierna. Un colpo duro per la Spagna rossa. L’offensiva continua. Nell’impresa trovo la costante opposizione della marina che fa resistenza passiva. L’esercito, con regolarita’. La Milizia con slancio. Ma é l’aeronautica che va benissimo. Ma io e te Duce ne siamo i responsabili, coloro che ne hanno il merito. Ho dato ordine di bombardare stanotte anche Valenza. Bisogna cogliere il momento per terrorizzare il nemico”. 
 Un mese prima, marzo 1937, Mussolini  aveva ordinato  ai piloti italiani il bombardamento di Barcellona, esigendolo sistematico e  a tappeto. Ed il genero:  “i nostri nove S.79 in un minuto e mezzo su Barcellona hanno polverizzato palazzi, ponti, seminato il panico che diveniva follia; 500 morti, 1500 feriti; era tutto così realisticamente terrorizzante. E’ una buona lezione per il futuro”  (la capitale catalana era stata  sottoposta ad  attacchi crescenti iniziati a febbraio 1937. I morti accertati, a smentita di Ciano,  furono più di tremila, in gran parte bambini). Ed alla  “guerra civile” scandita da quei bombardamenti, iniziata nel 1936, conclusa nel 1939 con la   vittoria letifera dei nazifascismi d’Europa occidentale,  il Papa appena eletto, Pio XII (al secolo il posatore cinematografico  Eugenio Pacelli),  ricevendo  in visita ufficiale Ciano, plaudì (con lui e poi con un Radiomessaggio alla nazione):  “(in Spagna) ora risplende nuovamente la grande tradizione cattolica”, “baluardo inespugnabile della fede”.

Ebbene, che  cosa aveva radunato e armato e mosso  quelle forze del male assoluto? Un termine e la sua sostanza,  Repubblica. Di fatti: la monarchia spagnola era giunta al 1931 quando  repubblicani e  socialisti, (vinte le elezioni) esiliato  il monarca abdicante,  proclamarono la repubblica di Spagna: il cammino verso la repubblica era iniziato nel 1923, con la resistenza alla dittatura militare del “Generale de Rivera” – voluta dal re Alfonso XIII di Borbone – che, come ogni fascista ingrediente, aveva sospeso i diritti di libertà politica e sociale, abolito i partiti, eliminato gli oppositori politici ( a sostegno della resistenza era accorsa clandestinamente la  Legione Garibaldina – sessanta volontari antifascisti italiani istruttori di combattimento – ma fu tradita da Ricciotti junior Garibaldi, nipote di Giuseppe e spia di Mussolini). Osteggiato Il loro governo e, nel 1933, ripreso dai  proprietari terrieri e dalla Chiesa (raccolti sotto le cupe insegne de La Falange), esso fu riconquistato, nel 1936, dal Fronte Popolare (di democratici borghesi, socialisti, comunisti e anarchici, di masse contadine e operaie, volti a trasformare le strutture sociali ed economiche della penisola). E fu, appunto, allora che i ceti spodestati, armati dei  militari,   partirono all’attacco della repubblica di Spagna e alla fine del percorso ( quello del franchismo), nel 1975 restaurarono, dicevasi, la Monarchia dei Borbone. Peraltro, durante quel decennio, nel 1931 (da Francesc Macià) fu proclamata la  República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica (che tuttavia, turbando gravemente il governo provvisorio della  Repubblica spagnola, accettò di trasformarsi in Generalitat de Catalunya. Nel 1934 (da Lluis Companys) fu proclamato lo : Estat Català de la República Federal Espanyola (che tuttavia, inducendo il governo spagnolo all’invio dei militari, subì l’abolizione dello Statuto e della Generalitat e l’arresto dei componenti del governo catalano). Nel 1939, conclusa la Guerra civile spagnola, la Generalitat va in esilio ( la dittatura militare di Franco – che gli Stati Uniti subito riconobbero…- instauratasi come governo nazionale, abrogò le istituzioni catalane). Peraltro, la vocazione repubblicana della Catalogna era assai risalente. La República Catalana (anche come  Estat Català) fu proclamata: nel 1641 dal politico ecclesiastico Pau Claris; nel 1873 da Baldomer Lostau come “Stato Catalano”.

E’ dunque per ciò, perché rievocante, il quesito referendario, lo spettro della repubblica incubo della Monarchia dei Borbone di Spagna finalmente tornati al trono,   che  l’ultimo d’essa,  Felipe VI  (figlio di Juan Carlos I e, da parte della madre Sofia di Grecia, coagulante anche il fascismo – egomane necromane e cleptomane – della Giunta dei Colonnelli , con i quali Costantino II di Grecia, suo zio, regnò), ha emanato (tuttavia  dozzinale e fatuo,  singolarmente somigliante a Rajoy nella barbetta bianca e il  capello annerito, e nello sguardo vacuo) che fu “irresponsabilità inammissibile, slealtà inaccettabile”, il referendum.

Eppure, come s’è visto, qualche ragione, se non ogni ragione, storicamente l’aveva, a proporlo perseguirlo ed organizzarlo, il referendum, la Catalogna.

E comunque, avrebbe immaginato resistenza, ad esso, giuridica e giudiziaria, non militare, con cariche perfino sull’attività referendaria minuta, di preparazione distribuzione predisposizione al voto delle schede; cioè esercizio di potere genuinamente borbonicofranchista, neofascista.

Che invece ancora una volta si è scatenato, partendo dalla violenza giuridica all’art 155 Costituzione dello Stato, assunto come ammissivo dell’uso di quella militare; e passando poi a questa (la lettura di quella Carta, peraltro, aiuterebbe chi reputa quella italiana “la più bella del mondo”, ad accertare se così effettivamente sia).

Art. 155 Ove la Comunità Autonoma non ottemperi agli obblighi imposti dalla Costituzione o dalle altre leggi, o si comporti in modo da attentare gravemente agli interessi generali della Spagna, il Governo, previa richiesta al Presidente della Comunità Autonoma e, ove questa sia disattesa con l’approvazione della maggioranza assoluta del Senato, potrà prendere le misure necessarie por obbligarla all’adempimento forzato di tali obblighi o per la protezione di detti interessi.

2. Il Governo potrà dare istruzioni a tutte le Autorità delle Comunità Autonome per l’esecuzione delle misure previste nel comma precedente.

Ebbene, a parte la questione se il referendum catalano non ottemper(asse) agli obblighi imposti dalla Costituzione o dalle altre leggi, o si comport(asse) in modo da attentare gravemente agli interessi generali della Spagna, tutta da discutere e risolvere in punto di fatto e di diritto:

che tra le misure necessarie per obbligarla all’adempimento forzato rientrasse la forza militare, è riflesso (interpretativo) da “cane di Pavlov” dei soli poteri politici monarconazifascisti, totalmente privi di capacità giuridica (oltre che civica e diplomatica).

P.Diaz

 

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L’espianto giudiziario del trapianto

Sull’esito infausto di un trapianto di cuore, che dalla morte trae la vita, grazie al progresso medico, indagherebbe una “procuradellarepubblica”, che dalla vita trae la morte ( non solo civile), “grazie” alla stasi millenaria del suo diritto…

P.Diaz

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“Lagabanelli”

Quanto evadono in Italia Facebook e Internet? inquisisce per  la consueta vocazione poliziaesca,   su un giornale nazionale,  “lagabanelli” .
E quando valore civile  apportano all’italia i due istituti,  anzitutto disgregando  i monopolii “informativi e formativi” della pubblica opinione? Percio’, quanto evade l’Italia dal debito civile verso i due?
“Lagabanelli” tende assai a   raddoppiare la b del nome…
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Parla Dimaio

Per Dimaio “l’unico argine agli estremisti d’Europa” sarebbe il  M5S:
eppur fautore, in Europa,   del piu’ mediorientale estremismo giudiziario penale .
D’altronde‎, in Europa non si scorge estremismo sociopolitico se non nella  destra neonazifascirazzista.  La sinistra e’ in letargo.
E’ dunque esso  l’estremismo che M5S arginerebbe. Interpretandolo, appunto..
P.Diaz
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Pubblico ministero poliziotto e polizia giudiziaria segreta.

“… mi sono fidato dei miei uomini”, avrebbe detto Woodcock difendendosi dall’addebito di falsità ideologica commessa in concorso con un capitano dei carabinieri (subito dopo l’accusa promosso Maggiore…) e con un colonnello della stessa Arma, ma assegnato ai Servizi (“agenzia di informazione per la sicurezza esterna”).

Linguaggio “sportivo”, da questurino o carabiniere,  da assimilato a  questi, militaresco  e operativo.

Eppure sboccante da  un procuratore della Repubblica (fra i più celebrati), che “dispone direttamente della polizia giudiziaria” (art 109 Cost.) ma che non è polizia giudiziaria, dalla quale anzi è separato organicamente, perché Magistratura (artt. 101 ss Cost. ), non Governo (art 92 ss Cost.), e, quindi, culturalmente. E per ciò, ci si aspetterebbe, linguisticamente.

E la immedesimazione   linguistica implica  immedesimazione funzionale;  donde, “l’autorità giudiziaria” di cui all’art 109 cit. è semanticamente,  “autorità di polizia giudiziaria”. Questa ha progressivamente assimilato ”l’autorità giudiziaria”, e le ha trasmesso la funzione.

Né potrebbe opporsi che, il connubio di polizia e di pubblico ministero,  sia moderato, se non inibito,  dal giudice (“per le indagini preliminari” (art 328 cpp).

Sia perché giudice per, non del, le “indagini” dei predetti (la preposizione per  è,  dunque,  programmatica e rivelativa, e  a trent’anni circa dal suo esordio, diffusamente narrativa della   pressochè completa assimilazione del giudice ad essi). Sia perché, immedesimati polizia e pubblico ministero, immedesimato peraltro  già istituzionalmente questo al  giudice ( per la “unità delle carriere”), egli è immedesimato a quella.

Per cui, almeno fino alla fase procedurale  della conclusione delle indagini preliminari, lo “Stato di diritto” mediante quella  magistratura  è in effetti “Stato di polizia”.

Già  formalmente,  se,  e perché, ad essa è la polizia che fornisce  materia, dopo tutto. Ma anche sostanzialmente, se in polizia, oltre la commistione funzionale tra quella segreta e quella palese, benchè dal diritto pubblico  drasticamente esclusa (basti notare che è giuridicamente permesso alla prima ciò che alla seconda è vietato),   avviene commistione del vero e del falso (vd.le entrambe nel caso in parola). E se avviene in materia di fatti, si può facilmente  immaginare se accada in materia di diritto. In proposito,  gli  esempi che la dottrina del diritto penale potrebbe dare non avrebbero fine, tanto che solo in base al principio di autorità, abilmente  inoculato  nella opinione pubblica ( “…le sentenze non si discutono…” “…la decisione spetta alla   magistratura…”), essi oramai si accreditano  socialmente.

Insomma il  diritto giurisprudenziale, detto “vivente”, è pressochè ignoto, anzi contrario, al diritto vigente, pur parlamentare.  D’altronde, anche linguisticamente il più delle volte è diritto di  polizia.

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Pseudotecnici e parasociali…

Saviano: “è ora di rivedere un reato applicabile oggi ai gruppi capeggiati solo dai meridionali”. Cioè,  oltre i gruppi,  “di tipo mafioso”, incriminati dall’art art 416 bis cp (che regola  “associazioni”, in verità, non “gruppi”, che penalmente  son tutt’altro: ma quando il diritto in genere, penale in specie, non è maneggiato da competenti, è devastato, e devastante), il romanziere di Gomorra  vuole una legge che  renda  la nazione intera “di tipo mafioso”?

UnknownGabrielli:   “non è che non ci sia stata la mafia, nel   processo Mafia Capitale, era sbagliata la legge (dell’art 416 bis cp). Senonchè, al seguito di quella legge,  supponendosi la mafia di quella legge, è stato iniziato e proseguito il processo.  Ed al seguito d’essa  si è giudicato ( non si poteva non, si doveva assolutamente, giudicare): se al  processo è permesso di perseguire esclusivamente un fatto che una legge previa  incrimini e in base ad essa. Dunque, fu sbagliato il fatto, portato a processo, rispetto alla legge previa ad esso. Il capo della polizia non lo coglie. E, d’altronde, , non diverge da Saviano nel volere la sostituzione della legge, e, con ciò,  l’estensione della mafiosità alla nazione intera.

Laddove,  socialmente, e tecnicamente:

Il riflusso, nella sentenza romana 20 07 2017, della “associazione di tipo mafioso” (in art 416 bis cp), nella “associazione per delinquere”  (in art 416 cp), tecnicamente indica che l’accertamento della applicabilità, al fatto a  processo, della “legge  speciale”,  è fallito, e che è riuscito quello della applicabilità della “legge generale”.

Di fatti, le due leggi, dall’anno 1982  ( di vigenza della prima,  dal  1931 vigendo  la seconda), sono “in rapporto di specialità”, della prima (“speciale”), rispetto alla seconda (“generale”):  art 15 cp. Rapporto che implica una connotazione della  prima  (culturalmente e fisionomicamente) più intensa che nella  seconda. E quindi, una sua  maggiore individualità fattuale e  giuridica.

Perciò,  la sua disindividualizzazione, ad ampliamento del raggio di azione, richiesta da più parti, è  già  attuata, dalla “legge generale” (suddetta).

Il contrario o il resto sono  ciancia incompetente.

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12.07.17

“giarrusso”…

L’ “avvocatoonorevolegiarrusso”, dei “cinquestelle” (tuttora a rotazioni consonantiche e vocaliche della piu’ tradizionale parlata sicula), impasta:
“Dell’Utri sta male? Doveva pensarci prima…”.
Ma “prima”, Dell’Utri cittadino europeo, mai avrebbe potuto, ne’ dovuto, pensare che quel che lecitamente facesse sarebbe divenuto illecito per legge penale successiva e retroattiva.
E  non erro’ a non pensarlo, perchè mai quella legge sopravvenne.
Ed ancor meno avrebbe potuto ne’ dovuto pensare che, quel che facesse, sarebbe divenuto punibile per disposizioni della magistratura del Paese. Giacché in nessun Paese europeo la magistratura avrebbe potuto, fuori e contro la legge, sentenziarlo (per giunta retroattivamente, fuori e contro la norma del tempo del fatto): senza che il popolo, insorgendo direttamente o per altre sue istituzioni, le intimasse di desistere e si adoperasse a fermarla.
Benché stavolta abbia errato a non pensarlo.
A non pensare che un organo dell’ordinamento giuridico penale statale sarebbe potuto divenire più trasgressivo dell’organo del subordinamento subgiuridico subpenale “mafioso….” (ove, come in ogni altro subordinamento simile, vale effettivamente il principio di “legalita” e quello di “irretroattività” della punizione).
Come ha  errato a non pensare che un avvocato e parlamentare del “movimento politico” di portata “pentastellare”, (sedicente) protettore dei pretèriti e rifondatore della giustizia, potesse non solo non cogliere quel multiforme e gigantesco eccesso, della magistratura, dal potere istituzionale, ma nemmeno avvertirlo o sospettarlo o (anche solo) congetturarlo.
A non pensare, cioè, che uno nella sua posizione professionale e politica, potesse  condividerlo ed esaltarlo.

ferro ignique…”

Qualcuno sa dire se fra i roghi che divorano la Sicilia ed il ferro che ne imprigiona le popolazioni “per mafia” vi sia qualche rapporto?

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Stampa e magistratura, dinanzi al delitto di corruzione.  

Se il “giornalista” (di ogni  mezzo della “informazione”) ottenga dal magistrato (o dal poliziotto o da altri di un Ufficio giudiziario), per diffonderlo, un atto, segreto o incomunicabile, in cambio della celebrazione dell’ “attore” (oramai costume, nel Paese senz’altro addobbo, e potestà, che la toga o la divisa, oltre la tonaca ..all’antica insomma) , sarebbe corrotto, il  pubblico ufficiale, e corruttore, il giornalista, secondo artt. 319, 321 del codice penale?
La risposta e’ indiscutibilmente affermativa.
Ma, se così è, perché mai alcuno, dei suddetti, ne è stato finora incolpato?
Certo perché l’ “azione penale”,  obbligatoria verso chiunque per l’art 112 della Costituzione, è “facoltativa” verso quelli, d’altronde in correlazione funzionale inscindibile e quindi intangibile.
Ma anzitutto perché la loro incolpazione fermerebbe (o frenerebbe) quella dell’umanità restante, insieme alla  sua iperlucrosa propaganda.
D’altronde, per la “legge del capro”, il diluvio delle seconde suppone rigidamente le secche della prima. Cosi come la compulsione alle seconde suppone il rimorso non smaltito della prima (poco da fare: la legge è infallibile, quale causa  e spiegazione delle istituzioni  della caccia all’uomo).
Cosicchè, stampa e magistratura sono coglibili in associazione cospirativa e attuativa contro il popolo, giacchè la diffusione dell’atto giudiziario è immancabilmente a (sanguinario)   insulto d’esso, oltre che a magnificazione dell’ attore”.
Ed il sistema demologico che ne risulta e’ nettamente dicotomico. Da una parte aggregazioni crescenti di “malfattori”, da altra apparati crescenti  di “benefattori”. I primi, ovviamente, a completa  mercè catalogatoria dei secondi, oltre che a loro nutrimento cacciatorio.
P.Diaz

 

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28.06.17

Il martirio di San Luca

A San Luca di Calabria la piccola comunità e’ fittamente legata da rapporti di parentela  affinita’ coniugalita’amicalità. E,  ove taluno sia  sospettato di ‘ndranghetismo,  tutti sono sospettati d’esso, secondo la tecnica, oramai principio,  della estensione all’insieme sociale delle caratteristiche della  parte. Una tecnica particolarmente diffusa nell’Italia meridionale,  (oggi essenzialmente) polgiudiziaria, dedita alla incolpazione degli aggregati, gruppi, formazioni, associazioni, degli insiemi sociali, mediante estensione ad essi della incolpazione del singolo (non più bastante alle voglie castigatorie  dell’incolpatrice).
Operazione assai facile, d’altronde,  quando la colpa del singolo non stia in un fatto, un atto, una azione, suoi,  ma in un carattere, uno stigma culturale,  etnico,  etico. Perché questo  non incontra limiti materiali (e, con ciò,  verificabilità materiale),  consta di  giudizi verbali, di verbalismi per lo più,   emissibili  diffondibili e applicabili  a mera discrezione della Istituzione,  interessata, anzi preposta,  alla inquisizione se non persecuzione se non eliminazione, di taluni insiemi sociali; per la ragione politica dell’esercizio del potere relativo, che nell’assoggettamento d’essi ( e delle loro parti)  trova appagamento biologico  (di Istituzione predatoria e divoratoria, la cui  pulsione  si è  giuridicizzata, fatta  diritto, legge, anzi “Giustizia”).
Ordunque.
Nel caso di San Luca di Calabria (ed in ogni altro caso di innumerevoli Comuni  del Meridione d’Italia),   lo stigma sta  nella  corrispondenza ad un “tipo”, il tipo  “mafioso” (categoria, a sua volta,   di  sottotipi altrimenti denominati: camorrista, ndranghetista etc…), che, d’altronde,  come ogni altro tipo (di Armeno di Curdo di Ebreo di Negro… la storia delle tipizzazioni persecutorie non varia) contiene  in sé  l’idea di insieme, nasce con esso, per poi aggredirlo  e disgregarlo.
Dunque “‘ndranghestista” taluno, ‘ndranghetista ognuno, nella piccola comunità di San Luca di Calabria.
Il primo effetto, della stigmatizzazione, è stato l’assalto della Istituzione  alla  democrazia comunale, alla sua facoltà  di formare rappresentanze politiche e di mandarle a governare la comunità,  “il Comune”; l’assalto alla  virtù civica  dell’ autogoverno,  mortificata:  le  rappresentanze popolari sono state sciolte (da presidente della repubblica ministro dell’Interno consiglio dei ministri prefetto, coagenti) , sostituite dal “commissario straordinario”;  il potere politico comunale è stato destituito da quello  statale, Il sentimento  stesso dell’autogoverno è stato umiliato,  spento.
Ma ciò  che è stato inflitto  alla comunità di San Luca di Calabria (originaria della  Grecia che ha dato all’umanità  la democrazia assembleare, oggi riportata all’era predemocratica), benchè tanto, è lontano  dall’essere tutto. Poiché, per conseguenza data dalle  regole della Istituzione , la comunità  è  sottoposta alla permanente minaccia di totale  espropriazione dei suoi averi ( per il solo  sospetto di ‘ndranghetismo, che l’ultimo funzionario potrebbe insinuare senza tema di smentita procedurale,  mediante   “misure di prevenzione  patrimoniali” (sequestri e confische) che l’istituzione è libera E’ inoltre  sottoposta alla minaccia di esilio o di deportazione dei suoi membri, attuabili mediante “misure di prevenzione personali” (divieti e  obblighi  di dimora, loro accessori); Ed è in fine  sottoposta alla minaccia di imprigionamento, fino alla modalità (mortale) di cui all’art. 41 bis (Ord. Pen.), per quello stesso sospetto terminologicamente variato in “imputazione”,   di “associazione di tipo ndranghetistico” (che l’ultimo funzionario potrebbe formulare,  senza tema di smentita,  in qualunque processo davanti ad altri membri della istituzione).
Insomma quella comunità, per legge dell’Italia  repubblicana che ha dato forma giudiziaria alla pratica monarchica dello sterminio militare delle popolazioni meridionali del tempo delle sommosse e insurrezioni antiunitarie,  è a rischio di sterminio civile.
Sorprende che, per le elezioni comunali  del nove giugno passato, nessuno abbia presentato candidature, o  si sia candidato al governo del Comune? Che nessuno  abbia osato porre in dubbio l’autorità politica del commissario  governativo?

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“……i diritti politici del cittadino…..”

Se sono “diritti politici del cittadino” (art 294 del codice penale):
il diritto alla deliberazione legislativa nella forma, analitica ed effettiva, di cui all’art 72 Cost., non in quella simbolica (perché contenente solo dichiarazione di fiducia nel Governo: sulla scorta tecnica dei regolamenti delle due Camere, non della Costituzione, tuttavia).  Diritto tanto più forte, quando la materia, come quella tributaria del D.L: 24 04 ’17 n. 50, sia riservata alla legge (art 75.2 ), non sia normabile dal decreto legge nemmeno se  convertito in  legge (tanto meno se  simbolicamente deliberata);
il diritto alla deliberazione legislativa nella forma, analitica ed effettiva, di cui all’art 72 della Costituzione, non in quella simbolica, sopra indicata, quando la materia sia assolutamente riservata alla legge (art 25.2 cost), non sia regolabile da altra fonte (benchè lo sia stata,  ripetutamente quanto eversivamente, nella storia della “repubblica”): la materia penale deliberata (simbolicamente perché contenente solo dichiarazione di fiducia nel Governo) l’altro ieri, quella che minaccia a vita la decapitazione civile di qualunque cittadino, differendo senza limite, mediante allungamento dei tempi della prescrizione del reato, “il giorno del giudizio” penale (fino a trasmetterne il relativo potere dinasticamente, da una generazione all’altra di magistrati, se l’accusando sia longevo…);
il diritto alla deliberazione legislativa popolare, nella forma di cui all’art 75.1 Cost., annientato, con inganno, dal decreto legge governativo, che ha antecipato il contenuto normativo auspicato dai referendarii (la “abolizione dei voucher”) per poi rivoltarlo.
Se, dicevasi, sono diritti politici quelli suesposti, allora, il Governo della Repubblica, impedendone con la forza o con l’inganno l’esercizio, ha attentato ad essi, commettendo il delitto in art 294 cp (delitto denunciabile da chiunque, giudicabile dal tribunale dei Ministri).
Pietro Diaz

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Il procuratore della repubblica di Catania

Chi processualmente  abbia un  verbo,  per legge e per prassi,  autoprobante, il “pentito” ad esempio, poiché, tecnicamente (esentato da ogni verificazione) fabulerebbe, fabula. Egli, peraltro, va distinto da chi a quel verbo apponga suggello  giudiziario, il detentore del potere di ordinanza o di sentenza (in genere di cattura e di condanna):  benché abbiano in comune quanto dicano.

Ma (tale) Zuccaro, il “procuratore della Repubblica di Catania”, che detiene il potere di suggello giudiziario della fabula (cioè, nondimeno, lo jus di decidere vita e morte della umanità del meridione italiano, storicizzandola quale “di tipo mafioso” e comunque “criminale”) ha riunito le due attività, ha fabulato e suggellato ad un tempo (benché, al meno per ora, senza “provvedimenti” giudiziari,  pur  provvedendosi di eco nazionale, di audizioni ai più alti consessi istituzionali, di  requisizione della vita pubblica, tolta ad ogni altra faccenda,  al guinzaglio della sua (mentre   il “ministro della giustizia”, aspirante alla segreteria “del primo partito del Paese”, “Orlando”, fabulando correlativamente, valuta che, l’accadimento, gigantesco illecito sociale, non integrerebbe illecito disciplinare…).

Così, fabulando in proprio, senza pentiti od altri “informatori”, solo autoreferente ed autosuggellante, si e’ messo a prospettare collusioni fra ONG (organizzazioni non governative di soccorso in mare di migranti) e “trafficanti di esseri umani”:
simulando il sofisma “concausale” per cui, in mancanza di soccorritori, “i trafficanti” avrebbero meno seguito, ma in effetti ruminando che  le ONG dovrebbero sparire dal mare mediterraneo o starci come forze (complementari) di affondamento dei migranti  o, almeno, (così ha detto…) con la polizia giudiziaria (polgiudiziarismo ossessivo); e ben dissimulando che è il soccorso a disturbare il procuratore della Repubblica (la quale tuttavia  lo ha costituzionalizzato…).

In effetti, con quell’appellativo,  di conio polgiudiziario in assetto criminologico, e’ stato licenziato, anzi imposto, il mancato soccorso del navigante in pericolo. O il suo  affondamento. O il suo ricacciamento nelle guerre le carestie le brutalità le infamie  le inumanità dei sistemi politici donde fuggisse. Benchè ciò implichi che proprio i sistemi politici dove andasse, ve lo riassoggetterebbero…. Implichi, cioè, intelligenze politiche, corrispondenze  culturali,  fra i sistemi.

Perché il trasporto del migrante, detto “traffico…” (benchè, retribuito o no,  organizzato o no,  comunque aiuti fuggitivi a fuggire), è criminalizzato per via del suo impigliarsi nelle maglie incarceratorie delle “turconapolitanobossifiniberlusconi” (il ferale corpo politico razzisticamente antimigrante, sorto dalla continuità legislativa fra “comunisti” e neofascisti d’ogni risma, nell’ultimo ventennio del secolo scorso). Ed egli stesso, migrante (comunque) volontario, oggetto del “traffico”  diviene “reato” o “corpo del reato”, illecito nella persona  ( e, quindi, disperdibile senza remora e rammarico).

Quindi, costui, si e’ posto a fabulare  di collusioni tra ONG e “trafficanti…”, prontamente sfruttando  l’accostamento semantico dei due  termini (che, appunto, permette al secondo al primo di tramettere il proprio stigma incriminatorio), secondo la tecnica della estensione, per accostamento,  del termine insano al termine sano. Tecnica ampiamente sperimentata  in materia di “mafia” da “l’antimafia” dei distretti giudiziari meridionali italiani (tipologicamente unici nella UE, più feroci  di taluni  africani, d’altronde geopoliticamente contigui). Particolarmente dal suo.

E inoltre sfruttando l’occasione per ristatalizzare i rapporti del Paese con quei fuggitivi (secondo lui, fervente “servitore dello Stato”) indebitamente ingeriti dalle Organizzazioni non governative. Cioè, per ripristinare il monopolio dello Stato nel trattamento dei migranti, così che, se dovesse essere benefico, lo fosse quale eccezione al malefico.

E si e’ posto a fabulare, inoltre, delle suddette collusioni (apprese, dice, “da fonti “inutilizzabili”, che tuttavia utilizza …incongruenza  tipica della fabula, ma particolarmente inquietante in colui che, così fatto cognitivamente, impartì ergastoli agli accusati della “strage di Capaci”),  che, aggiunge,  destabilizzerebbero “l’economia pubblica”.

Con cio’, dando fondo all’ultima giustificazione delle campagne “antimafia” belligeranti  in forma  giudiziaria sulla mafia (dacché avrebbe cessato d’essere omicida ed estortiva, e iniziato ad essere imprenditoriale), da tempo condotte contro il  capitalismo  meridionale (benchè, se mai contenesse mafiosi, sarebbe  potentemente rieducativo, e reintegrativo, d’essi,  ai più tipici valori della società “legale”… ), appunto a difesa della “economia pubblica” (cioè, analogamente:  la salute pubblica assalita dalle carestie e dalle pesti arrecate  dalle stregonerie del basso medioevo; la sua difesa a giustificazione dei roghi penali che le arsero). Ma, in effetti, a prò del capitalismo dichiaratamente o presumibilmente “antimafia”; particolarmente quello generato dalle confische dei beni dell’altro, acquisito per   eliminazione criminologica e giudiziaria del suoi titolari e loro prossimi e redistribuito “egualitariamente” (cioè con metodo stalinista, talora acclamato da alcuni strepiti del giustizialismo politico), da una istituzione sempre più  ovunque politicante,  governante sopra o al posto o contro quelle  deputate, occupante  la formazione la informazione la opinione pubbliche, inculturante “ legalità”(la  sua) dalla quale impera (con la corrività e complicità e sudditanza  della istituzione legislativa, che totalmente incapace di politica alternativa, le si accoda).

Onde, che Zuccaro, governatore di una provincia dell’impero giudiziario, ebbro di divismo, reputi di potere comunicare alla nazione, estatico,  l’ultimo suo onirismo, non è follia, consegue. D’altronde, ha detto di sentirsi pari di ” Falcone e Borsellino” (senza tema  di smitizzarli).

E non sorprenderebbe se, ai dubbiosi, offrisse il verbo di un “pentito”,  sulle intese fra ONG e trafficanti; o se, per insidiarle, arrestasse un migrante qualsiasi  sul natante qualsiasi, quale  “scafista” (lo ha fatto, ultimamente…).

D’altronde, ha dalla sua la presidenza di una Camera del parlamento italiano, in persona di (tal) Di Maio, il quale, sbandierando  di fronte alla nazione “ la parola del procuratore della repubblica di Catania” (con ciò temerariamente deciso ad attestare quale possa essere il livello cognitivo delle “terze cariche dello Stato”), vuole una legge che renda “utilizzabile” l’inutilizzabile,  vuole l’assurdo.

E ha dalla sua l’aspirante alla segreteria del Partito Democratico, “ministro della giustizia”, “Orlando”, che ha promesso “aggiustamenti tecnici” della “inutilizzabilità’”, cioè la  truccatura dell’assurdo. Ma si ignora a quale titolo, essendo, l’or detto,  funzionario governativo non legislativo, benchè   toccato dal  lamento che, il titolo,  vorrebbe conferirglielo:  “sono stato lasciato solo da un esecutivo che vuole che non indaghi”(ribadendo, peraltro, l’ignoranza della competenza funzionale in materia).  Come dalla assicurazione che,  sebbene illogica, lo ha persuaso:  “Non posso formulare accuse perché non ho le prove se le avrò lo farò, anzi datemi la possibilita’ di ottenere le prove”. Come dalla rivendicazione che, sebbene assurda,  lo ha  convinto:  “Denuncio un fenomeno altrimenti sarei complice” .  Come dalla insinuazione che,  sebbene disonesta e tossica, lo ha avvinto ” le ONG sono complici volontari degli scafisti? Sono un corridoio umanitario  organizzato…tra gli addetti alle ONG ci sarebbero profili non collimanti con quelli dei filantropi….”.

E’ verosimile, anche ad auspicio di nuova forma istituzionale, della relazione fra il parlamento il  governo e un procuratore, della repubblica.

Pietro Diaz

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Morte di Gramsci per assassinio

1. Nei vent’anni di carcere che chiedo gli infliggiate, il suo cervello smetterà di funzionare…
Furono queste, all’incirca, le ultime parole dell’accusatore nel processo ad Antonio Gramsci (e ad Umberto Terracini e ad altri).
Palesemente intente a fermare l’azione, intellettuale e sociale, dell’oppositore politico, a strumentare il processo alla sua eliminazione; con l’apparato giudiziario che ne era la maschera tragicomica, la dissimulazione spudorata.
Basti soppesare il contenuto della accusa.
Che, negli anni 1927 (quello dell’arresto di Gramsci), 1928 (quello dell’avvio del processo), ascrisse delitti (“siete accusato..”) di “attività cospirativa…istigazione alla guerra civile .. apologia di reato, incitamento all’odio di classe”.
Dei quali, tuttavia, solo i tre ultimi erano previsti dalla legge del tempo, non il primo. Che, quindi, fu ascritto contravvenendo al “principio di legalità” (della accusa penale e della sentenza che la accreditasse). Principio storicizzatosi in ogni parte del mondo civile, a protezione di un’umanità soggetta ad accuse discrezionali, da antichi poteri pre o paragiuridici e militari, simulatori di giustizia penale (poteri tuttavia risorgenti nella cultura italiana – non solo allora, anche ora – o permanenti in culture extraeuropee).
E’ ipotizzabile che, l’accusa di delitto fuori legge, sia stata attinta ai “Lavori Preparatori” dell’imminente “fascistissimo” “Codice Rocco” (anni 1930-1931). Che introducevano innovativamente “l’attività cospirativa” ( precisamente, la cospirazione politica mediante accordo e mediante associazione) quale “delitto contro la personalità interna dello Stato”, a rinforzo di quelli (sù in parte cennati) del codice “prefascista”, nella campagna “giuridica” (in effetti militare sotto insegne giudiziarie) per la repressione la rimozione l’eliminazione (materiale e immateriale) delle rappresentanze politiche non (o anti) monarchiche o fasciste (particolarmente quelle della Sinistra storica,”sovversive”).
Ed è, quindi, rimarcabile che furono applicate leggi penali ancora in formazione, non approvate, che non lo furono neppure durante il processo, che si concluse alla prima sentenza, perché inimpugnabile. Contro il “principio di legalità”, dicevasi, peggio che contro quello di “irretroattività” (della legge approvata posteriormente al fatto in processo).
Con ciò, peraltro, Gramsci immolava sè stesso alla critica sociopolitica della giuridicità (“legalita’”) penale, della legge penale, del processo penale, del loro funzionario giudiziario.
2. Ascritti da una accusa illegale, accreditati da una sentenza illegale, quei delitti, che, infliggendo vent’anni di carcere portarono a morte (atroce) il condannato Gramsci (nell’anno 1937, addì 27 aprile), in effetti lo assassinarono. Come accade quando manchi, il processo, del potere giuridico inerente, che solo la legge penale del tempo del fatto, applicativa di pene eliminative o menomative del condannato, gli conferisce. In mancanza d’esso, (convenzionalmente) giustificativo di quella attività, questa in nulla differirebbe dalla attività delinquenziale.
Per cui fu atto delinquenziale di assassinio, quello, “giudiziario”, che condusse a morte Gramsci; atto, di genere matteottiano, di omicidio politico, soppressivo della guida del Partito Comunista (ne furono autori l’accusatore ed il sentenziatore della condanna, e mandante il Gran Consiglio del Fascismo, che, Governo sostitutivo del tempo, li insediò, nel “Tribunale speciale per la difesa dello Stato”).
3. Quei delitti, d’altronde, erano chiamati a colpire la mera espressione della critica politica, torcendone i termini, speculativi, a formule incriminatorie, da fattispecie di reato (istigazione a guerra civile, ad odio di classe, cospirazione, apologia di reato). Erano chiamati a soffocare sul nascere la cogitazione politica antagonista, abbattendone il cogitatore. Ad onta del principio giusnaturalistico (bimillenario) cogitationis poenam nemo patitur (nessuno sia punito per ciò che pensi); e a mostra della potenzialità antisociale e antiumana di quello statalismo (“stato personalità”), eccitabile alla reazione già dalla possibilità della contestazione – la potenzialità ricalca la “legge universale” dello statalismo di ogni colore e “religione” (il sacro recinto del dominio reale e personale) e grado (totalitario autoritario “liberale”).
Dunque delitti di apposita creazione legislativa, preordinati alla lotta militare in forma giudiziaria; la forma giustificantesi a priori, perché oggettualizzante, e definiente, l’ingiusto, il delinquente. La forma della lotta giusta dogmaticamente. La più fraudolenta quanto potente.
3.1 “Giusta” come l’arresto, di Gramsci, che rimosse di getto la immunità di deputato alla Camera parlamentare, che fu tatticamente preceduto dallo scioglimento dei partiti politici, dalla chiusura dei giornali della opposizione, dal fermo o dall’esilio in massa degli oppositori, e, strategicamente, dall’ “attentato” a Mussolini (illeso).
4. E tuttavia, la previsione dell’accusatore fu smentita dalla storia, perché il cervello di Gramsci in carcere, elaborò i Quaderni, funzionò.
Benché per poco, morendo al decimo anno e portandosi via la potenza teorica della critica sociopolitica che avrebbe ancora operato. Con ciò, peraltro, Gramsci si immolava alla critica della attività giudiziaria in funzione del dominio politico, denunciando quanto male potesse arrecare. Più di ogni altra attività simile, paramilitare, perché seriale, strutturale.
E non solo allora, anche ora…

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16.04.17

“In nome del popolo italiano”…

Tre cinquestelle siculi ‎respingono l’accusa, rivoltagli da Grillo, di avere sparlato della magistratura e assicurano che mai lo farebbero.
Nello scambio fra essi, la magistratura (penale) è supposta incriticabile, ingiudicabile, se non innominabile, impronunciabile.
Che altro paia, dunque, la magistratura, se non il sovrano con prerogative maiestatiche, ai rappresentanti grillini della pur insormontabile sovranità del popolo; e, anzi, ai rappresentanti  della specifica sovranità dell’organo legislativo su quello giudiziario; e, anzi, ai rappresentanti di un sedicente contropotere:
è drammaticamente quanto penosamente evidente.

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