Stampa e magistratura, dinanzi al delitto di corruzione.  

Se il “giornalista” (di ogni  mezzo della “informazione”) ottenga dal magistrato (o dal poliziotto o da altri di un Ufficio giudiziario), per diffonderlo, un atto, segreto o incomunicabile, in cambio della celebrazione dell’ “attore” (oramai costume, nel Paese senz’altro addobbo, e potestà, che la toga o la divisa, oltre la tonaca ..all’antica insomma) , sarebbe corrotto, il  pubblico ufficiale, e corruttore, il giornalista, secondo artt. 319, 321 del codice penale?
La risposta e’ indiscutibilmente affermativa.
Ma, se così è, perché mai alcuno, dei suddetti, ne è stato finora incolpato?
Certo perché l’ “azione penale”,  obbligatoria verso chiunque per l’art 112 della Costituzione, è “facoltativa” verso quelli, d’altronde in correlazione funzionale inscindibile e quindi intangibile.
Ma anzitutto perché la loro incolpazione fermerebbe (o frenerebbe) quella dell’umanità restante, insieme alla  sua iperlucrosa propaganda.
D’altronde, per la “legge del capro”, il diluvio delle seconde suppone rigidamente le secche della prima. Cosi come la compulsione alle seconde suppone il rimorso non smaltito della prima (poco da fare: la legge è infallibile, quale causa  e spiegazione delle istituzioni  della caccia all’uomo).
Cosicchè, stampa e magistratura sono coglibili in associazione cospirativa e attuativa contro il popolo, giacchè la diffusione dell’atto giudiziario è immancabilmente a (sanguinario)   insulto d’esso, oltre che a magnificazione dell’ attore”.
Ed il sistema demologico che ne risulta e’ nettamente dicotomico. Da una parte aggregazioni crescenti di “malfattori”, da altra apparati crescenti  di “benefattori”. I primi, ovviamente, a completa  mercè catalogatoria dei secondi, oltre che a loro nutrimento cacciatorio.
P.Diaz

 

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