7.10.16

Il capo del Governo e del Partito Democratico, Renzi:
1. dopo avere preso “iniziativa legislativa” (art 71 cost)‎ in materia costituzionale, “iniziativa” spettante  al Governo, supremo organo  della pubblica amministrazione, non oltre la materia amministrativa: così usurpando potere politico (incivilmente ed anche penalmente: artt 287 cp,  come altrove diffusamente illustrato);
1.1.ed avere quindi conseguito, con stratagemmi (ir)regolamentari delle votazioni parlamentari  o con forzature  morali su rappresentanze indocili (così attentando contro la Costituzione, incivilmente ed anche penalmente:  artt 283 cp, come altrove diffusamente illustrato): la revisione del sistema (onnirappresentativo) bicamerale;  del sistema  (pluralistico)  Stato Regione Province;  del sistema di  economia programmata ( abolito il  Cnel);  del sistema di  agevolazione del popolo nell’ “iniziativa delle leggi” (art 71 cit: non più cinquantamila ma centocinquantamila elettori proponenti);   del sistema di vari altri istituti,  correlati,  della Costituzione;
1.2 e dopo aver fatto ciò valendosi di  una “maggioranza” parlamentare (fittizia- in effetti minoranza- per apposita “legge truffa” elettorale), elargita dal suo partito. Averlo fatto, cioè, in un  contesto  istituzionale dove il   partito è  del Governo, il Governo è del partito,  il loro capo è comune, e,  quindi,  è  polo degli   interessi in conflitto ( il Governo ha dovere di imparzialità, secondo l’ art 97 cost., il partito ha dovere di parzialità, addirittura  per definizione). Così come è polo della (possibile) corruzione reciproca del partito e del Governo ( incivilmente, ma anche penalmente, secondo artt. 318, 319 cp, se non sono altro che pubblici ufficiali ministri e segretari del Governo); mentre, egli, loro capo,  corromperebbe sé con sè.
Ebbene costui:
1.3 giunto alla fase, nel procedimento di revisione della Costituzione, del referendum popolare confermativo; fase che dà la parola al popolo quale supremo organo costituzionale sedente nei territori, affinché compia, ove creda, revisione delle deliberazioni assunte da sé  sedente in parlamento.
Giunto, cioè,  alla fase  nella quale Parlamento,  Presidente della Repubblica,  Governo non hanno potere di elocuzione o di interlocuzione, hanno dovere di tacere, quale modo del dovere della imparzialità (gravante anche i primi due), per non intaccare in alcun modo l’autonomia perfetta, la indipendenza completa,  sovrane, della deliberazione popolare.
1.4 Giunto a quella  fase, costui, dicevasi, ha ripreso   ad usurpare potere politico. E,  capo del  partito quale capo del Governo ( e viceversa),  dopo avere sottomesso il proprio  sovrano (il Popolo)  in  Parlamento, si è posto  a sottometterlo nei territori: scorrendoli “in armi” invadendoli ed occupandoli,  oltre che con ministri, segretari (e sostenitori  d’ogni genere e specie), con propagande fisse del Si contro il NO; per giunta, talmente personaliste  che “se vince il sì’ cambio mestiere” (avrebbe detto ultimamente).
1.5 Dove la estraneità, la alienità, del suddetto, ai sistemi istituzionali e politici evoluti nelle “moderne democrazie” non potrebbe essere maggiore e più sconcertante. Dove, rispetto ad essi, egli appare effettivamente quel che annunciò di essere  e che volle essere:  “rottamatore”.

di Pietro Diaz

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