13.10.16

Sulla “materia” sottoponibile alla “iniziativa delle leggi” governativa (è stato obbiettato, altrove, all’addebito, mosso al Governo, di illegittima iniziativa legislativa in materia costituzionale – quella che ha portato alla “riforma Boschi” –, che non sarebbe “scritto”, in Costituzione, che, la “materia”, possa, debba, essere soltanto “amministrativa”. La seguente è stata la risposta).

Parlamento e Governo hanno potestà normativa ciascuno nella propria “materia”. La materia del secondo è la Pubblica Amministrazione (artt. 92 ss Cost.), lì si esplica la sua potestà:
con atti (di produzione normativa) “secondari” (regolamenti, ordinanze, decreti ministeriali,  interministeriali,  presidenziali…), soggetti alla legge; con atti “primari” (“decreti legge”) che hanno “forza” di legge; con atti intermedi (“decreti delegati”), che hanno “valore” di legge (ordinaria).
Alle due prime serie è estranea la “iniziativa delle leggi”. Ai regolamenti etc.  ovviamente, perché mai potrebbero divenire legge; ai decreti legge perché esordiscono e si esauriscono in sé stessi (divengono legge per “conversione”). Mentre alla  terza serie, ai decreti delegati, potrebbe non esserlo.
Ma quando non lo fosse, estranea, essa non  potrebbe non attenersi alla materia suddetta (che, tanto per capirsi estremizzando, la letteratura tedesca ha definito “agiuridica”, quella “giuridica” essendo normabile da atti aventi “valore” di legge) .
Peraltro se, quegli atti, evadessero dalla loro materia, se invadessero altre materie, la potestà normativa del Governo non sarebbe distinta (separata, divisa) da quella del Parlamento, né soggettivamente né funzionalmente, pur dovendo esserlo immancabilmente. Ciò, sebbene la “decretazione d’urgenza” – e, in parte, la “decretazione delegata” (ove la legge del Parlamento determina “principi e criteri direttivi”, definisce gli “oggetti”, ed il decreto del Governo, nel tempo prefissato dalla legge, eroga la disciplina) –   per un ambiguo (se non proditorio) cedimento politico della Costituzione al concentramento (alla inseparazione, indivisione) dei poteri, ed alla parità (se non inferiorità) istituzionale del potere legislativo parlamentare – , siano straripate dalla materia propria, abbiano invaso e occupato (quasi) ogni altra, elevato il Governo al rango di legislatore (sostanziale), dipotere legislativo extra(o semi) parlamentare, eversivo (come la Storia avrebbe potuto indurre  a prevedere), del proprio limite “legislativo”.
Ebbene, altrettanto accadrebbe se la “iniziativa delle leggi”, spettante (anche) al Governo (art 71 cost), cioè la prefigurazione del tema legislativo, della sua composizione testuale, il “disegno di legge”, evadesse dalla materia propria, invadesse altre materie, usurpasse altrui potestà di opzione (sociopolitica) legislativa su esse: anche in questo caso, della fase genetica dell’atto normativo, il Governo  salirebbe al rango di legislatore (sostanziale), di potere legislativo extra (o semi) parlamentare, eversivo del limite della propria potestà.
D’altro canto.
Molte materie (civili penali processuali  sanitarie elettorali tributarie..) sono normabili solo, ed interamente, con legge, sono riservate alla legge del Parlamento (e perciò precluse ai “decreti legge”, come pure ai  “decreti delegati”).
E poiché l’ “iniziativa” farebbe parte di quella normazione, tutta parlamentare, essa è inattribuibile al Governo (ciò sebbene il cedimento politico, sopra cennato, abbia licenziato anche in quelle materie la decretazione d’urgenza e delegata, e la prassi abbia esaltato l’ “iniziativa” governativa).
Tanto più se la materia  fosse “costituzionale”, normabile con leggi di revisione della Costituzione o con altre leggi costituzionali (art 138 cp). La formazione delle quali è talmente esclusiva soggettivamente ed esigente proceduralmente (doppia votazione discontinua di ciascuna Camera,  la seconda a maggioranza assoluta dei  componenti, senza referendum confermativo quando abbia raggiunto la maggioranza dei due terzi; altrimenti – a richiesta- con diretto intervento – legislativo – del titolare unico della Sovranità repubblicana, del Popolo), da rendere financo impensabile che, il Governo,  possa assumere iniziativa legislativa (se  non lo fosse, impensabile – il Governo Renzi ha osato pensarlo, ed  assumerla – dovrebbe allestirsi pronta revisione, in tema, della Costituzione).

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