AL CITOFONO, STALKER DI IMMIGRATI?


La “citofonata” di Salvini, con codazzo di reporter (fomentatori fautori sostenitori aizzatori attizzatori assistenti varii….), alla famiglia di tunisini cui ha iattantemente chiesto se fossero “spacciatori”, pone interessanti questioni giuridiche (oltre che, ovviamente, sociopolitiche culturali etiche estetiche etc.).

Se integri stalkeraggio, il delitto di “atti persecutori” previsto in art. 612 bis cp.

Semplificando al massimo.

Il reato ( perciò “complesso”) è composto da altri due: quello di “molestia…” (art 660 cp) e quello di “minaccia” (a 612 cp); e da altri accadimenti conseguenti (stato di ansia o di paura, timore per la propria incolumità nel destinatario….).

Per commetterlo, basta che sia commesso uno qualunque d’essi, purché almeno due volte (secondo Cassazione, più di due secondo altri..).

Se la “ citofonata” molestò i destinatari (lo fece certamente, se molesta “chiunque…..col mezzo del telefono (o citofono ndr) per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo, è punito….).

Se per di più li minaccio’ di “danno ingiusto” (oscuramente e palesemente: che cosa si proponevano, sul conto dei tunisini, il razzista esplicito ed il complice e fervoroso assembramento dintorno?).

Allora: poiché essa constò di un unico “atto”, pur persecutorio, non ha integrato il reato di “atti” persecutori.

Va tuttavia notato che, la “citofonata”, si indirizzo’ a tutti i componenti (almeno tre) della famiglia tunisina.

Notato, cioè, che più persone furono molestate e/o minacciate. E che il reato protegge ogni persona.

Per cui, se con una sola azione si molestino o minaccino (contemporaneamente) più persone, più sono i fatti, i reati commessi (art 81.1 comma cod pen).

E se così è, l’interrogativo è se, quella pluralità di fatti nell’unità della azione, integri la pluralità degli “atti persecutori” di cui parla l’art. 612 bis cit..

Discende agevolmente che, se la risposta fosse affermativa, e potrebbe esserlo, è ravvisabile il reato in questione. Va d’altro canto notato che, se non si erra, Salvini ha diffuso la “citofonata” sui “social”.

E se essa avesse raggiunto (lo ha fatto, si dice) anche per tale via, i componenti della suddetta famiglia, certamente sarebbero stati più (almeno due) gli atti persecutori (il mezzo esecutivo d’essi è indifferente, importa che realizzi i fatti).

Dunque è plausibile che la “ citofonata” di Salvini, o perché offendente più persone ad un tempo, o perché replicata sui social, abbia integrato il reato in parola.

Resta da valutare se, egli, ne sarebbe unico responsabile.

La risposta è agevolmente negativa .

Perché se è vero che l’indirizzo dei tunisini gli fu dato da un maresciallo dei CC (peraltro, si dice, già coinvolto in fatti di stalkeraggio) per il tramite di “una mamma” che invocava il suo intervento.

Ed è vero che, “ il capitano”, sarebbe stato scortato, al citofono, dal sinistro raduno di cui si è detto: l’art 110 del codice penale, innestato nell’art 612 bis cit., non ha incertezze a prospettare che tutti costoro sarebbero responsabili del reato quali concorrenti.

pietro diaz

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