Renzi l’autocrate: ipotesi di delitto (imperfetto)

Sommario: individuate le funzioni (pubbliche e) istituzionali assunte e accumulate e concentrate da Renzi (predetto) dacchè è divenuto segretario del Partito Democratico, si osserverà se il modo, della loro esplicazione, sia stato antigiuridico (anche penalisticamente), costituzionalmente difforme (“autocratico” anziché “democratico” e “fascista” ex XII disposizione transitoria e finale della Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre 1947). E si concluderà in conseguenza.

Prologo
A. Il potere renziano (di tipo “mussoliniano”)
1. Il giorno 15 dicembre 2013 prende la segreteria del Partito (“Democratico”), il suo comando amministrativo, ad ogni livello, e, anzitutto, il comando “istituzionale” (ovunque, il Partito, stia in organismi, elettivi o non, deliberativi).
1.1 Il giorno 22 febbraio 2014 (con fulmineo “espianto-impianto” sul “Governo Letta” in corso) prende la Presidenza del Consiglio dei Ministri, opta i ministri (accantona i programmi del passato Consiglio, per la economia nazionale, ne adotta altri, per i mutamenti costituzionali).
1.2 Quel giorno, ha preso il potere di Pubblica Amministrazione centrale immediato, il potere di Pubblica Amministrazione periferica mediato (da organi periferici della Amministrazione centrale, o da agenzie periferiche del Partito).
Orbene
1.3 Quale Pubblico Amministratore (centrale e periferico) e quale capo di un Partito politico in competizione (globale) con altri, non potrebbe essere “imparziale” 1, benchè debba esserlo, per art 97 Cost. 2
1.3.1 Non potendo esserlo, egli ha congiunto (e tratto a sé) Potere amministrativo e Potere politico- partitico (centrali e periferici). Cioè, ha integrato nel suo Partito quel Potere3; ha consegnato al suo Partito il Governo della Repubblica:
con accaparramento simile a quello col quale esordì il Partito Nazionale Fascista, contenitore del Governo Mussolini.
2.Ma, la congiunzione di quei due poteri, ha indotto anche quella del Potere Legislativo:
-essendo, il suo partito, detentore4 della maggioranza deliberativa (corrente) in Parlamento (solo tendenzialmente nel Senato); essendo, quindi, nella condizione di legiferare direttamente;
-essendo, inoltre, nella condizione di far legiferare (“direttamente”) il Governo, offrendo la “fiducia” (una dichiarazione di fede drasticamente sostitutiva di ogni esame) ai suoi decreti (art 77.2 cost.), o (sotto specie di pseudo esame, pronto a convertirsi in “fiducia”, all’occorrenza) ai suoi disegni legislativi (ddl).
2.1. Anzi, potrebbe ritenersi che la acquisizione del comando partitico e governativo sia stata concepita in vista della attribuzione, al Governo, del comando legislativo 5.
2.2. Quindi, un Partito ha annesso il Governo, ha annesso il Parlamento (annessi i corrispondenti periferici), Essi si sono integrati in quello, al cui comando è il segretario: secondo il modello (funzionalmente) “totalitario” del potere politico generale e particolare, “autoligocratico”, indubbiamente corrispondente a quello fascista del periodo mussoliniano.

Narrazione
B. l’uso (forse…delittuoso) del potere renziano
2. la materia legislativa (statale) potrebbe tripartirsi secondo la titolarità che il Governo abbia nella iniziativa e nella produzione legislativa (e secondo il tipo dell’atto legislativo): -“ordinaria”, ove il Governo potrebbe essere titolare delle due attività6;
-“ordinaria speciale” 7, ove il Governo non potrebbe essere titolare delle due attività8;
costituzionale”, ove il Governo, Organo (esclusivamente) della Pubblica Amministrazione, del Potere Esecutivo, tutt’altro che legislativo (ordinariamente), non potrebbe che essere completamente escluso dalle due attività (originariamente, d’altronde, anni 1946-1948, assembleari).
3.Ora, è sotto gli occhi di tutti che, il Governo (“renziano”) ha preso (compulsivamente) iniziativa legislativa9 pressochè esclusivamente (oltre che in materia “ordinaria speciale”), in materia costituzionale (su Senato, Provincie, Cnel, “Competenze” di Stato e di Regione); che ad essa si è completamente dedicato10.
3.1.Ebbene, svolgendo iniziativa legislativa in quella materia, non è inipotizzabile che abbia “usurpato potere politico” (essendo stato privo del potere relativo, certamente “politico”), e commesso delitto ex art 287 cp, manovrando sulla Carta costituzionale antifascista al modo fascista11.
3.2 Per giunta, appartenga o non a quella materia la normazione elettorale12, entro essa ha fatto incursione, il Governo, con incontenibile foga, proteso a fronteggiare (usurpativamente) l’appena emessa sentenza della Consulta, ad affossarla con “l’Italicum”, democratologicamente peggiorativo della corrispondente legge fascista “Acerbo” (1923-24).
3.2.1.Mentre iniziativa e produzione legislative (dirette o indirette), oltre che prescriventi adesioni parlamentari di pura fede (“fiducia”), quando non fossero sottraibili al dibattito deliberativo, lo hanno soffocato, con la imposizione (personale, del “premier”) di modi e tempi e termini del suo corso (talora notturno e ad oltranza), cioè “con atti violenti”13, forse somiglianti a (e componenti) quelli del “fatto diretto e idoneo a mutare la costituzione dello Stato”, quelli del delitto di attentato in art 283 cp.14.

Epilogo
C. lo sbocco neofascista dell’uso del potere renziano
4. la seduta parlamentare della notte sul quattordici febbraio scorso è stata “indetta” dal segretario del partito democratico capo del governo legislatore nazionale (immediato e mediato, ut supra), per il dibattito deliberativo, alla Camera dei deputati, del “ddl Boschi sulle riforme costituzionali”15.
4.1. I “partiti di opposizione”, reiteratamente repressi o compressi nell’esercizio della dialettica per la emendazione del testo in esame16, umiliati, fiaccati dall’ora irrituale e dalla prospettiva della sua dilazione fino alla deliberazione (mirata dal partito di “maggioranza”)17, (in effetti espulsi) “abbandonano” l’aula (a rivendicazione delle loro prerogative): con atteggiamento, e accadimento, essenzialmente corrispondenti a quello “aventiniano”, del periodo mussoliniano.
4.2 Ora, un partito (democratico per art 49 cost) che abbia acquisito la maggioranza camerale col ventisette per cento degli elettori18 per effetto di una legge -“il Porcellum”- invalidata dalla Consulta, “automaticamente” rimpiazzata da altra opposta19 subito operante20,la quale, quindi, se non avesse invalidato la composizione delle Camere ed i loro componenti21, per lo meno, relegherebbe la maggioranza sorta dalla precedente (in particolare: quella maggioranza…), alla attività legislativa “ordinaria, o comunque, la terrebbe ben lontana dalla legislazione “costituzionale”22:
ebbene, quel partito, a quel grado (infimo) di suffragio popolare, a maggioranza pretestuosa, falsa23, potrebbe (anche solo immaginare di) deliberare “una riforma costituzionale”, espulse dal Parlamento “le opposizioni”24, da sé solo? Potrebbe, se, e al modo di, Partito Unico, come il Partito Nazionale Fascista, come partito neofascista (nel pensiero nella azione nelle loro maniere).

D. un potere, il renziano, ricostituente il disciolto partito fascista?
5. il criterio per congetturare in tema potrebbe trarsi dalla legge vietante la “ricostituzione del disciolto partito fascista”25, dicente:
Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione. Riorganizzazione del disciolto partito fascista. -Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista
« quando un’associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista. »
5.1 Ebbene, le parti (qui) evidenziate con carattere “corsivo”, non paiono indisponibili (semiologicamente, lessicalmente, logicamente, culturalmente) a recepire taluni contenuti della sopra esposta disamina26.
5.2 Se non apparissero, indisponibili, le ipotesi dei delitti di “usurpazione del potere politico” (art. 287 cp), di “attentato contro la Costituzione dello Stato” (art 283cp), e, inoltre, di “abuso d’ufficio” per conflitto di interessi27, ex art 323 cp28, ne sarebbero confortate.
Associazione Giustizia Repubblicana
Diaz

1Già etimologicamente: “partito” è chi, o ciò che, stia con, e per una parte sociale, sia “parziale”.
2Basti rammentare, esemplificativamente, il successo elettorale del Partito Democratico alle Elezioni europee di Maggio 2014, seguìto alla promessa, fatta da Capo del Governo, di Euro ottanta mensili per diecimilioni di “buste paga
3che, tuttavia, dovrebbe integrarsi in tutti i partiti del Parlamento, giacchè lo “fiduciano” affinché si costituisca.
4per vicende di normazione elettorale abolitive delle maggioranze reali, introduttive delle maggioranze fittizie: il “Partito Democratico” ha, oggi, la maggioranza parlamentare col ventisette per cento del totale dei voti emessi dagli elettori.
5 e ciò, mentre il comando partitico è totale: nella articolazione istituzionale centrale e periferica, le candidature o comunque la partecipazione, ad essa, dipendono dalla “chiamata” del segretario: abolita, come cennavasi, la funzione effettivamente elettiva, di scelta preferenziale, dell’elettorato.
6 la prima sotto forma di disegni di legge, ddl, la seconda sotto forma di decreti legge.
7 per il tipo dell’atto legislativo, completamente e casisticamente regolativo del suo contenuto: in materia penale, tributaria etc.
8 nemmeno della prima, la iniziativa legislativa, spettando anche la “ideazione” legislativa al Parlamento ( la iniziativa legislativa manca al Governo anche nel “decreto legislativo”, poiché la sua fonte, la legge delega, deriva esclusivamente dal Parlamento).
9 e compiuto produzione legislativa, per decreto legge a conversione in legge fiduciaria, quasi mai dialettica o dialogica. 10 tralasciata ogni altra, la materia della Amministrazione economica imprenditoriale occupazionale , etc.
11 Il modo che manovrò sulla coeva Carta statutaria “albertina”, sopprimendo o sospendendo organismi elettivi centrali o periferici, “semplificando” i procedimenti legislativi, squilibrando o concentrando i Poteri dello Stato
12 è sostenibile che le appartenga, immediatamente o mediatamente, se ha potuto essere dichiarato incostituzionale, dalla Consulta, l’ultimo suo esemplare, “il porcellum”.
13 quelli che “costring[ano] taluno a fare tollerare od omettere qualche cosa: art 610 cp”.
14 tanto che, il comando, per la sua “intensità”, secernerà, nel Partito, una minoranza, la quale, tuttavia, rimarrà al suo interno, si conformerà alla “maggioranza”, quante volte fosse possibile il distacco.
15 dai contenuti sub 3.1: manovranti, ripetesi, sulla Carta costituzionale antifascista al modo fascista: il modo che manovrò sulla coeva Carta statutaria, “albertina”, sopprimendo o sospendendo organismi elettivi centrali o periferici, “semplificando” i procedimenti legislativi, disequilibrando o concentrando i Poteri dello Stato…
16 giorni prima, gli emendamenti, raccolti in volumi, furono lanciati sui banchi della presidenza della Camera e del Governo, perché almeno così fossero “considerati”…
17 mentre l’intestatario unico, della funzione politica amministrativa legislativa, rientrato da un Paese europeo per irrompere nell’aula parlamentare alle due della notte, vi si aggira per essa “minacciosamente” ( gli è stato obbiettato) imperativo, dispotico (laddove, membro del Consiglio dei ministri, in quell’aula ed occasione parlamentari, avrebbe potuto starvi solo da spettatore, e parlarvi solo se autorizzato).
18 assai meno in rapporto all’elettorato…
19 per elettività: preferenzialità, per rappresentatività: proporzionalità, effettive.
20 peraltro, al modo, all’incirca, di quella formante, negli anni 1946-1948, l’Assemblea da cui emanò la Costituzione della Repubblica soggetta alla revisione del “ddl Boschi”.
21 La Consulta suddetta, discutibilmente in vero, e comunque non vincolantemente, lo ha escluso.
22 Se non giuridicamente, politicamente, “antifascisticamente”: nel segno, anche formale, dell’”antifascismo” sorse l’oggetto dell’intervento del ddl Boschi…si noti un ddl di “riforma costituzionale” recante il nome di un membro del Governo, anziché del Parlamento….
23 anzi illegittima per la norma vigente, e illecita per la politica democratica…
24 peraltro, sommanti il settanta per cento circa dei votanti…
25 “legge scelba” n. 645 del 1952
26 Soprattutto se i verbi “persegue”, “usando la violenza”, “denigrando” , “rivolge la sua attività”, ed i loro oggetti, siano assunti in accezione effettuale, materiale, non soggettiva.
27 Quello del segretario di un partito politico contro quelli del titolare di Pubblica Amministrazione e di Pubblica Legislazione: gli ultimi due, peraltro, confliggenti a loro volta: la prima è soggetta alla seconda, non la assoggetta.
28 Tale conflitto, se la revisione dell’anno 2006 non avesse aggiunto, alla previsione del delitto in art 283 cp, “con atti violenti” – per limitarne, “prudentemente”, il raggio d’azione – avrebbe certamente integrato questo reato, ben altrimenti adeguato alla dimensione antigiuridica del fatto.
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