6.1.14

Le Forze del disordine e della insicurezza pubbliche

Sulla scorta del chiaro servizio televisivo (rai tre), epifania (anche per il giorno ospitante), illustrazione pubblica, di sistematici attacchi, casuali, alla popolazione inerme, con ingiurie minacce percosse lesioni omicidii, perpetrati, dagli organi  dell’Ordine e della Sicurezza pubbliche, con abusi della forza armata in dotazione, con intimidazioni dei testimonii di quei fatti, le loro sottomissioni onerose, finanche, con l’omertà se non la complicità degli organi (PM) della “azione penale obbligatoria”, con la complicità (fino alla falsificazione dei verbali dei rapporti delle relazioni delle comunicazioni delle repertazioni delle refertazioni, di ogni divulgazione narrativa o assertiva del Corpo solidale e inseparabile)… :

che cosa avrebbe da dire l’art 416 bis.3 cp, vietante e puniente (fino alla tortura “del 41 bis”) “l’associazione.. di tipo mafioso”, quella ove “coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti…”?

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