Così annunciata tematicamente dai media nazionali, e dalle loro fonti
(politiche parlamentari governative, opinionali): “sentenza sul fine
vita” :
lo è stata palesemente “fuori tema”.
Perché:
1.La
sentenza concernerà il reato di aiuto al suicidio, uno dei reati, con
la istigazione e la determinazione (al suicidio), in art 580 cp,
Aiuto
che, inerendo il suicidio, cioè il fatto di chi si dia la morte (da
sé), nulla ha che vedere col fatto di chi, moribondo o (certamente)
morituro, da altri riceva la morte:
o per arresto della somministrazione dei mezzi (chimici, meccanici…) del suo differimento;
o
per somministrazione di mezzi della sua anticipazione (entrambi i casi
sono concepibili come “eutanasia”: non ritardare o dare “dolce morte” al
moribondo o morituro).
1.1 Nulla ha che vedere, dicevasi,
col suicidio, che può concernere, certo, il moribondo o il morituro, ma
anche il vivente nolente vivere; o perfino bellicosamente volente
uccidere (il kamikaze, l’omicida-suicida dei “femminicidii”, etc).
E ciò per un fatto essenziale, ripetesi, perchè nessuno a costui dà la morte (per omissione o per azione); egli se la da’.
Attua egli, causalmente, il passaggio dalla vita alla morte.
Egli, sufficientemente dal lato materiale, pur se vi fosse istigato, o determinato, o aiutato.
Pur
se fosse scortato, cioè, dalle condotte (tutte dolose: volontarie e
finalizzate) punite dall’art 580. Le quali quindi sarebbero certamente
concausali, ma insufficienti a dare morte.
1.2 Ed è,
dicevasi, la condotta di aiuto al suicidio, non altra o altro, a
giudizio della Corte Costituzionale. Un fatto che nemmeno essa può
cambiare o modificare, sulla quale quindi soltanto potrà e dovrà
decidere. Perché esso è il tema propostogli dalla Corte di Assise di
Milano, tema quindi vincolato e vincolante, anche per il principio,
sulla decisione giudiziaria, della immancabile correlazione “fra chiesto
e pronunciato”).
2.D’altronde quel tema è del tutto coerente al caso che lo ha suscitato.
Il
caso di (tale) “DGFabo” il quale, a causa di un sinistro stradale
gravemente infermo e irreversibilmente e insopportabilmente sofferente,
deciso a porre fine al suo stato, consulta i Radicali Marco Cappato,
Lina Welby e altri. .
Questi (del giro politico del “suicidio ed
eutanasia liberi!”)” prospettano la pratica della “sedazione profonda”,
consistente della sospensione dei supplementi respiratori e alimentatori
e della attesa della morte dolce ( gli prospettano eutanasia, dove la
propria morte, voluta , è da altri indotta: come cennavasi) .
Egli
tuttavia opta per il suicidio (dove la propria morte, voluta, è da sé
indotta: come cennavasi), con modalità (anch’essa) dolce, eu, da
eseguirsi in un Centro svizzero opportunamente attrezzato.
Intercorsi contatti e intese fra questo ed i familiari del “DJ”, Cappato ve lo conduce in automobile.
Ivi
condotto, accuratamente accertata, dagli esperti del Centro, in lui, la
persistenza della volontà del suicidio, gli è consegnato un farmaco
letale, perché, da sè esclusivamente, eventualmente, lo assuma. Ed egli
lo assume,
2.1 Cappato, che aveva pubblicamente vantato di
agire per “disobbedienza civile”, (con L. Welby) è accusato di
“rafforzamento dell’altrui proposito di suicidio” e di “aiuto al
suicidio”.
Prosciolto dalla prima accusa, è rinviato a giudizio
sulla seconda, davanti la Corte di Assise di Milano. Per rispondere,
appunto, del reato di cui all’art 580 del codice penale.
3. Che cosa avrebbe potuto (e giuridicamente dovuto) fare la Corte?
Se
avesse voluto (in tesi) tutelare fan delle libertà (fra cui quella) di
suicidio ( i suddetti Cappato e Welby), con adeguata perizia
distinguendo:
fra aiuto che non arriva, alla fase della esecuzione
del suicidio ( Cappato, ha condotto “DJFabo” al Centro svizzero, non vi
è entrato, non è andato oltre..);
e aiuto che vi arriva (quello di chi ha consegnato a “DJFabo” il farmaco letale per la assunzione):
la Corte avrebbe potuto escludere che l’”aiuto” di Cappato fosse causa del suicidio. E quindi che fosse punibile.
Di
fatti, per una teoria causale bastantemente meditata, se è causa
(immediata) della morte l’assunzione del farmaco letale (e ovviamente
questo), è causa (mediata) anche la consegna d’esso.
E qui si colloca l’aiuto al suicidio,
Che
non risalirebbe quindi all’antecedente della conduzione al Centro del
“DJ” (o ad altro prima). Il quale per ciò sarebbe “condizione”, non
causa, del suicidio.
E ciò alla stregua di una lettura plausibile degli artt 40,41 del codice penale.
3.1 D’altronde, se così non fosse, ogni condizione, delle innumerevoli
precedenti (o accompagnanti) ogni causa, sarebbe causa, con indebita
sottrazione di questa al principio di continenza tipologica (cioè già in
astratto e a priori) dell’evento (la consegna del farmaco letale è
parte della sua assunzione e della morte conseguente).
Laddove l’accompagnamento al Centro non contiene (ancorra tipologicamente) la consegna del farmaco e tanto meno il seguito.
Ebbene
con ciò, dicevasi, la Corte di Assise avrebbe chiuso giuridicamente il
caso, prosciogliendo Cappato “perché il fatto non è preveduto dalla
legge come reato”.
Invece no.
Invece essa si è inoltrata e
persa nei meandri eticogiuridici del “fine vita”, schizzandone il ricavo
tematico sugli interessati ad esso, più o meno incapaci di discernere
il tema effettivo.
Difatti, sebbene:
4. L’art 580 cit.
punisca ”istigazione e aiuto al suicidio” (cosi la rubrica della
disposizione, che non espone l’intero suo contenuto), ma non punisca il
suicidio (pur potendo farlo: tempo addietro, la punizione del corpo del
suicida, mediante sfregio o simile, era sancita).
Per ciò, se il suicidio non è vietato (penalmente e civilmente e negli altri rami del diritto nazionale), esso è libero.
E’ cioè nel potere di fatto, di chi lo volesse.
E
ciò è altro che essere nel suo diritto, altro dall’essere un suo
diritto, come la elementare teoria del diritto da tempo insegna.
Per
di più, se lo fosse, le posizioni degli altri rispetto ad esso non
sarebbero libere (simmetricamente a quel potere di fatto) ma vincolate.
Se lo fosse, gli altri sarebbero obbligati a rispettarlo, nessuno potrebbe, né dovrebbe (art 40.2 cp), impedirne l’esercizio.
E
ove ciò fosse, (forse anche ) l’istigatore al suicidio, (certo) il
rafforzatore del relativo proposito, e comunque l’agevolatore o
ausiliatore del suicidio, cooperando all’esercizio di un diritto,
sarebbero punibili tanto quanto il suo titolare (come si è visto non
punito)!
Per cui, la presupposizione, alla eccezione di
illegittimità costituzionale sollevata dalla Corte (vd dopo) , del
“diritto al suicidio”, condurrebbe logicamente alla illegittimità
costituzionale dell’intero art 580 cit….!
Certo contro la volontà dell’eccepiente.
Tuttavia la Corte:
4.1 Ritenuta (sostanzialmente) la configurabilità del “diritto al
suicidio”, a conclusione di un lungo discorso (qui sintetizzato al
massimo) dalle implicazioni logiche non sempre controllate, nel quale:
–
la inviolabilità della libertà personale posta in art. 13 Costituzione
darebbe anche libertà di suicidio (cioè darebbe libertà di violare
l’inviolabile, sia pure dal suo titolare?!);
– il “diritto alla
vita” (art.2) della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, darebbe
anche diritto di ucciderla (cioè darebbe “diritto di morte”, sia pure
per il suo titolare?!);
– il “diritto a morire” rifiutando i
trattamenti sanitari (recentemente introdotto da L. n. 219/2017) sarebbe
“diritto al suicidio” (laddove, regolando la morte da altri indotta,
l’eutanasia, nulla ha che vedere con la morte da sé indotta, il
suicidio!).
Ritenuto quindi, si diceva, il “diritto al suicidio”
quale parte del “diritto vivente” (adduce la Corte, anche in forza della
inversione storica della base culturale della disposizione “fascista”
che apertamente lo disconosceva) .
Ritenuto inoltre che, vietato a
chiunque di “istigare” al suicidio o di “rafforzarne il proposito”, ne è
vietato l’”aiuto” che fosse anche istigazione o rafforzamento, ma non
quello che non lo fosse!
In altre parole, la Corte ha reso l’aiuto istigazione (o rafforzamento), malgrado, essi, nell’art. 580 cit., siano alternativi.
Siano
posti cioè a dilatare l’area del divieto, non a contrarla (laddove la
Corte la contrae fino ad espellerne ogni forma di aiuto che non fosse
istigazione o rafforzamento….).
Ritenuto infine che, la
contrazione della nozione di aiuto, non sia conseguibile in via di
interpretazione dell’art 580 cit. (ma sub 3 si è mostrata la possibilità
del contrario) ed esiga l’intervento della Corte Costituzionale (che la
permei di “diritto al suicidio”, “diritto alla vita”, “diritto a
morire” e via dicendo…”(la Corte, peraltro, nemmeno avverte che il
“diritto” di cui farcisce il discorso ha incidenza puramente oratoria,
non sulla realtà del suicidio, la quale, per quanto sub 4 visto, è
interamente composta di stati fattuali di libertà, non giuridici di
“diritto”). La Corte, d’altronde, non distingue minimamente tra volenti
suicidio necessitato, quello di “DJ Fabo” – che potrebbero ricevere
eutanasia per legge 219 cit.- e volenti suicidio “discrezionale” – che
egoisticamente potrebbero disperdere un bene sociale, contro il dovere
di solidarietà sociale in art 2 Cost.-..
Ebbene, tutto ciò premesso:
4.2
essa ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale, indebitamente
spogliandosene, perché avrebbe potuto e dovuto risolverla interpretando
la legge penale, senza neppure sfiorare quella costituzionale (la Corte
ha aggiunto anche un altro profilo di incostituzionalità, la parità
delle pene della istigazione e dell’aiuto, senza avvedersi della
inconciliabilità dei due profili, giacchè il primo punta ad escludere,
il secondo ad includere, l’aiuto “non istigatorio né rafforzativo”!).
5. A questo punto, non resta che attendere la decisione del giudice delle leggi.
pietrodiaz