Statuto

ESTRATTO DALLO STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

“Giustizia Repubblicana

per  un  Partito

della critica delLa politica penale”

 

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

1. E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia di associazioni, per volontà dei suoi fondatori, l’associazione denominata Giustizia Repubblicana per un partito della critica della politica penale, con sede nel Comune di Sassari in Viale Mameli numero 12 B. Eventuali altre sedi secondarie e di rappresentanza potranno essere istituite tramite delibera assembleare.

2. L’associazione è un organismo culturale, la cui durata è illimitata.

ART. 2

(Finalità)

1. Essa è democratica, ispirata a funzioni di liberazione, giustizia, solidarietà, non ha scopo di lucro, ha lo scopo della critica, mediante la teoria e la prassi, del potere di punire, comunque e dovunque, sia in campo giuridico che in campo non giuridico, si edifichi, e si eserciti con attacchi alla dignità, alla incolumità, alla vita, alla esistenza personale e sociale, dell’individuo, beni della persona, per le Carte nazionali e internazionali, inviolabili assolutamente, anche davanti le istituzioni punitive.

ART. 3

(Attività)

1.    Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l’Associazione può:

promuovere attività culturali in genere, indire convegni, riunioni, assemblee, centri di studio, comitati culturali e di assistenza culturale; promuovere e realizzare iniziative di ricerca, di studio e di analisi; collaborare e federarsi con associazioni, enti ed istituti nazionali ed internazionali aventi analoghe finalità; promuovere iniziative volte ad orientare i soci e l’opinione pubblica su temi di carattere giuridico, sociale e politico-amministrativi; promuovere iniziative ed anche attività economiche, senza fini di lucro, per il sostegno di particolari attività sociali; promuovere raccolte di firme finalizzate a proporre leggi di iniziativa popolare, referendum e petizioni; predisporre centri di documentazione al servizio dei soci e dei cittadini; organizzare manifestazioni, mostre, sondaggi di opinione, inchieste e seminari su temi di interesse generale; collaborare con la Pubblica Amministrazione per specifiche iniziative; diffondere la conoscenza di argomenti di interesse giuridico – culturale attraverso il proprio sito internet, pubblicazioni periodiche, edizioni di libri, giornali o anche attraverso qualsiasi forma editoriale innovativa; promuovere incontri tra città, associazioni, istituzioni o enti esponenziali di interessi collegati con gli scopi propri dell’Associazione; promuove gemellaggi ed intese interistituzionali e internazionali; promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell’interesse dell’associazione; intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi o privati concernenti le finalità generali perseguite dall’associazione; proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale dell’educazione permanente.

2.    L’Associazione può svolgere ogni altra attività connessa all’oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell’oggetto sociale o comunque sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.

3.    Per il raggiungimento degli scopi indicati l’Associazione potrà altresì integrare – in modo permanente o occasionale o secondo contingenti opportunità – la propria attività con quella di altri enti associativi o movimenti, nonché eventualmente anche con le Istituzioni o con privati cittadini.

4.    I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

ART. 4

(Soci)

1. Sono ammessi a far parte dell’Associazione, senza distinzione d’età e di nazionalità, tutti coloro i quali, condividendone le finalità, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. L’iscrizione all’Associazione comporta l’implicita adesione allo statuto.

3. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è quello Direttivo,che dovrà esprimersi entro trenta giorni dalla ricezione della domanda. Il suo diniego dev’essere motivato. Avverso il diniego manifestato dall’Organo Direttivo, l’aspirante socio avrà il diritto di appellarsi all’Assemblea, la quale deciderà a maggioranza nella prima riunione successiva al ricorso. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità nonchè le ragioni della domanda stessa. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

4. Esistono tre categorie di soci:

– ordinari, coloro che versano la quota dio iscrizione annualmente stabilita dall’assemblea;

– sostenitori, coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;

– benemeriti, persone nominate tali dall’assemblea per meriti particolari.

ART. 5

(Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, in particolare i soci hanno diritto, dietro esplicita richiesta scritta, di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione.

3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

4.Il socio avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, avvelendosi l’associazione prevalentemente dell’attività resa in forma volontaria e gratuita dai propri associati.

5. L’Associazione può, in caso di particolare necessità,assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 6

(Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviare all’Organo Direttivo.

2. Il socio può essere escluso dall’associazione nei seguenti casi:

a) morosità protrattasi per 6 (sei) mesi dal termine di versamento richiesto;

b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’Associazione stessa o ai suoi fini.

3. L’esclusione è deliberata dall’assemblea e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato, da darsi entro 30 giorni, dalla contestazione che gli fosse formalmente mossa dall’Organo Direttivo, che la comunicherà entro sessanta giorni dalla data della notizia dell’evento che ha determinato l’avvio di essa.

4. La delibera di esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all’interessato a mezzo di raccomandata A.R. o via internet.

5. I soci che hanno receduto o sono stati esclusi, o che comunque non facciano più parte dell’Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.

ART. 7
(Organi Sociali)

1. Gli organi dell’Associazione sono:

1) L’Assemblea dei soci;

2)L’organo direttivo composto:

– dal Presidente;

– dal Segretario;

3. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo

gratuito e in piena libertà, salvo il rimborso delle spese vive

incontrate dai componenti degli organi sociali nell’espletamento dei

loro incarichi.

 

ART. 8

(Assemblea)

1. L’assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci.

2. E’ convocata almeno una volta all’anno dal presidente dell’Associazione mediante:

a) avviso scritto da inviare con lettera semplice (o e-mail) agli associati, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;

b) avviso affisso nei locali della sede almeno 20 (venti) giorni prima.

3. L’assemblea è, inoltre, convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il presidente lo ritiene necessario.

4. L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, la delibera del trasferimento della sede legale e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9

(Compiti dell’assemblea)

1. L’assemblea deve:

– approvare ogni eventuale bilancio o rendiconto;

– fissare l’importo della quota sociale annuale;

– determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;

– approvare gli eventuali regolamenti interni;

– deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sull’esclusione dei soci;

– deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Presidente o dagli associati.

2. L’assemblea può eleggere, democraticamente nel suo seno, ogni altro organo che riterrà opportuno.

ART. 10

(Validità assemblee)

1. Hanno diritto di partecipare alle assemblee tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota sociale.

2. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

4. L’assemblea straordinaria scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli associati.

[…..]

 

ART. 12

(Presidente)

1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede l’assemblea, convoca l’assemblea dei soci sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

[….]

 

ART. 16

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole del Presidente e di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

2. L‘assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

3. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità o a favore di associazioni di promozione sociale con finalità similari.

4. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell’associazione medesima.

ART. 17

(Disposizioni finali)

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.