Prima campagna

Pianta di cannabisSe il diritto sanzionatorio più pesante, quello che assoggetta chi incontri, fino a distruggere lui, la sua famiglia, il suo gruppo…., se il diritto penale punisce chi agisca l’ “erba”, perfino chi la consumi, con pene da omicidio volontario, anzi, talora, più elevate, allora l’ “erba” dovrebbe essere dannosa quanto l’omicidio, per il principio costituzionale, e morale, per cui la legge, “uguale per tutti”, può esserlo quando sia (primariamente) uguale per tutto.

Eppure:

che male faccia l’omicidio lo dice la parola stessa, dà la morte, toglie la vita, uccide, il maggior male che all’uomo possa capitare.

ecco che male fa l’erba:

La marijuana è una pianta che cresce in tutto il mondo e si chiama canapa o “cannabis” se la si vuol chiamare con il suo nome botanico; da essa si facevano sacchi, cordoni, fibre e l’Italia era uno dei primi paesi produttori; ma da essa si ottengono anche “droghe” conosciute nella cultura occidentale coi nomi di “hashish” e “marijuana”.

II “principio attivo” della cannabis è il delta-9-tetraidrocannabinolo (delta-9THC, abbreviato in “THC”), sebbene il THC determini gran parte degli effetti psico-attivi, i suoi effetti non possono essere considerati equivalenti a quelli di tutta la pianta (infiorescenze e resina sono le parti più ricche).

Il contenuto di THC (espresso in percentuali) è variabile a seconda della specie e delle condizioni di crescita.

Le parti più ricche di THC sono le sommità fiorite.

Il THC può essere prodotto anche per sintesi.

Non è dimostrata con l’uso di cannabis una vera e propria dipendenza fisica e non esiste una definita e caratteristica sindrome dì astinenza (W.H.O., 1965).

In teoria, la dose letale della cannabis ammonterebbe a 20.000-40.000 volte la dose singola.

Sul piano fisico, l’uso di cannabis può provocare disturbi:

– apparato cardio-circolatorio (tachicardia, giramenti di testa, svenimenti);

– apparato gastro-intestinale (nausea, vomito, diarrea);

– apparato nervoso e motorio ( mal di testa, torpore, insonnia, tremori, assenza di coordinazione motoria).

Proprietà farmacologiche:

– effetti anti nausea e anti vomito nelle chemioterapie antitumorali;

– effetti contro la sindrome da deperimento nell’aids;

– effetti stimolatori dell’appetito;

– effetti ansiolitici, ipnoinduttori e antidepressivi;

– riduzione della spasticità muscolare;

– effetti analgesici e antiinfiammatori;

– riduzione della pressione intraoculare nel glaucoma;

– effetti anticonvulsionanti;

– effetti antiossidanti e neuroprotettivi;

– effetti broncodilatatori;

– effetti anti-ipertensivi;

FARMACI A BASE DI CANNABIS

Dronabinol è la denominazione internazionale non proprietaria (INN) del Δ9-THC, il principale principio psicoattivo della cannabis.

Nel 1985 la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha approvato la commercializzazione delle capsule di Marinol®, che contengono dronabinol (2.5 mg, 5 mg o 10 mg).

Marinol® è disponibile sul mercato statunitense dal 1987.

Nel 1992 la FDA ha approvato il Marinol® per il trattamento della anoressia associata con perdita di peso nei pazienti con AIDS.

Nel 1985 la FDA ha anche approvato le capsule di Cesamet® per il trattamento di nausea e vomito associate a chemioterapia.

Il Cesamet® prodotto dalla Eli Lilly and Company contiene nabilone, un derivato sintetico del dronabinol. Il farmaco non è mai stato commercializzato negli USA e la Lilly ne ha cessato la produzione nel 1989.

Il Cesamet® è disponibile nel Regno Unito commercializzato dai Cambridge Laboratories.

Nel 2006 il nabilone (Cesamet®) ha ottenuto una nuova approvazione da parte della FDA per il trattamento di nausea e vomito associati con chemioterapia.

Nel 2005 il Cesamet® ha ricevuto un’approvazione in Canada per il trattamento sintomatico del dolore neuropatico nella sclerosi multipla.

Il Sativex® è prodotto dalla azienda inglese GW Pharmaceuticals e commercializzato in Canada dalla Bayer Health Care.

Il Sativex® è un estratto di cannabis che si assume per spray ad assorbimento oromucosale e contiene circa le stesse quantità di dronabinol (THC) e cannabidiolo (CBD).

In Italia la Regione Lazio con la mozione n. 108 approvata nella seduta del 28/6/2006, ha dato il via libera alla prescrizione del “Bedrocan”.

MORTALITÀ

Non esiste, nella tossicologia mondiale, nemmeno un caso di decesso collegato all’utilizzo di derivati della cannabis.

La cannabis non uccide, e neppure può uccidere.

Se il male che fa l’omicidio è punito meno di quello incomparabilmente minore che farebbe l’erba, il male incomparabilmente maggiore che fanno altre “sostanze” è totalmente impunito, anzi approvato, lodato, vissuto.

Per esempio l’alcol:

Con il termine “patologia alcool-correlata” vengono descritte malattie o manifestazioni patologiche che riconoscano nell’azione dell’etanolo l’agente eziologico.

La classificazione clinica della patologia epatica alcoolcorrelata è estremamente difficile in quanto spesso vi è una dissociazione tra sintomatologia, alterazioni bioumorali e danno istologico.

Seppur con qualche difficoltà si è giunti nel 1981 a classificare la malattia sotto il profilo anatomo-patologico, per cui vengono descritti i seguenti quadri:

1. STEATOSI EPATICA

2. EPATITE ALCOLICA

3. CIRROSI EPATICA,

4. EPATOCARCINOMA

a cui vanno sommati

5. danni all’apparato gastrointestinale: glossiti, malattie del peridonzio, sindrome di Mallory-Weiss, ematemesi massiva o rottura dell’esofago, carcinoma dell’esofago, gastrite acuta, atrofia dei villi;

6. pancreatite acuta;

7. danni all’apparato cardiovascolare: attacco anginoso, alterazioni delle funzioni meccaniche nonché delle proprietà elettriche del cuore, ipertensione arteriosa, aritmi, cardiopatie;

8. danni al sistema emopoietico: anemia, piastrinopatie, macrocitosi, alterazione della composizione lipidica delle membrane cellulari;

9. danni al sistema muscolo-scheletrico: osteoporosi, miopatia alcolica acuta, necrosi delle miofibre, astenia, asimmetria delle masse muscolari ;

10. danni alle strutture oculari : blefariti, corioretiniti ed emorragie dei vasi retinici, neurite ottica retrobulbare;

11. danni all’apparato endocrino-riproduttivo: ipotrofia testicolare, oligospermia, ginecomastia e femminilizzazione, e conseguente impotenza. I danni a livello gonadico sono irreversibili in quanto anatomici e non funzionali;

12. danni all’apparato respiratorio: malattie polmonari, bronchiti croniche, danni alle ciglia vibratili e a tutto il sistema muco-ciliare, minor capacità di ossigenazione della emoglobina;

13. malattie del sistema nervoso: polineuropatia, parestesie e dolore accentuato dal contatto e dal movimento, ridotta mobilità, paralisi motorie.

L’Istituto Superiore di Sanità stimava che nel 1992 ci fossero stati 26.000 decessi attribuibili a causa alcolcorrelata.

L’Osservatorio Permanente sui giovani e l’Alcol ha stimato che nel 1991 ci fossero stati 15.866 decessi attribuibili a fattori alcolcorrelati, di cui 10.854 per patologie, 3.878 per incidenti stradali e 1.134 per altri incidenti.

Rispetto alla correlazione tra alcool e attività lavorativa è stato stimato che nei bevitori:

• l’interruzione del lavoro per malattia risulta 4 volte maggiore;

• la probabilità di infortunio grave è 4 volte maggiore;

• l’assenza complessiva dal posto di lavoro è 3 volte maggiore;

• che complessivamente il 5% delle pensioni di invalidità è causato dal bere.

L ‘Oms ha condotto uno studio secondo il quale un quarto dei decessi di giovani maschi tra i 15 e i 29 anni è dovuto al consumo di alcolici, per un totale di 55mila morti all’anno.

L’alcol dunque, al pari dell’omicidio e all’opposto dell’erba, UCCIDE, eppure il diritto penale lascia che che faccia a piacere, quando quanto come dove voglia.

altro esempio il tabacco:

il fumo di sigaretta (e generalmente di tabacco), è una miscela di gas (87%), vapori (5%) e particelle solide sospese (8%).

Il fumo derivante dalla combustione di una sigaretta contiene oltre 4.000 composti, tra cui: nicotina, monossido di carbonio, benzene e acido cianidrico.
Danni del fumo

La gravità dei danni dipende da parametri quali l’ètà di inizio, il numero di anni di fumo, il quantitativo di sigarette giornaliere, il modo di fumare (inalazioni più o meno profonde).

E’ ormai un dato medico scientifico incontrovertibile che il fumo sia implicato nello sviluppo di tutte le seguenti malattie:

1. tumore al polmone;

2. tumore a cellula squamosa del collo e della testa(cancro della bocca, della laringe e della faringe);

3. carcinoma gastrico;

4. cancro in altri tessuti (esofago, pancreas, vescica);

5. carcinoma endometriale (soprattutto nelle donne in stato di postmenopausa);

6. leucemia mieloide acuta;

7. malattie cardiovascolari : infarto, aneurismi aortici, danneggiamento dei vasi periferici che negli arti inferiori possono condurre a dolore grave e richiedere l’amputazione nei casi più severi;

6. malattia polmonare cronica ostruttiva: enfisema polmonare e/o bronchite cronica;

7. polmonite interstiziale desquamativa;

8. bronchiolite respiratoria con interstiziopatia;

9. morbo di Buerger;

10. in gravidanza: aborto, riduzione del peso alla nascita, morte perinatale, aumento di incidenza di malattie congenite (soprattutto difetti cranio-facciali e degli arti), restringimento delle vie aree ed una funzione polmonare ridotta ), malattie dell’orecchio, asma;

11. osteoporosi;

12. disturbi negli organi riproduttivi maschili e femminili;

13. periodontite (causa principale di perdita dei denti nel mondo moderno);

14. cataratta;

16. sensibilizzazione agli allergeni;

17. invecchiamento precoce della pelle;

18. invecchiamentodei capelli, ingiallimento dei denti;

Tutte le sigarette contengono nicotina, ossia, un veleno fra i più potenti: iniettando in un uomo per via endovenosa la quantità di nicotina contenuta in due o tre sigarette, se ne provoca la morte.

Provoca l’aumento della pressione del sangue, l’aumento delle contrazioni del cuore e produce contrazioni dei vasi sanguigni periferici; è inoltre l’agente che più di ogni altro porta al fumatore dipendenza ed assuefazione.

Essa era, anche, inclusa nella formulazione di vari insetticidi usati in agricoltura.

Aumenta inoltre il battito cardiaco, la pressione sanguigna e riduce l’appetito.

La dose letale LD50 è 50 mg/kg per il ratto e 3 mg/kg per il topo.

Patologia                                                   Frazione attribuibile al fumo
carcinoma del cavo orale e faringe     0,68
carcinoma della laringe     0,68
carcinoma del polmone
0,89
BPCO
0,85
polmonite
0,37
carcinoma dell’esofago
0,71
carcinoma della vescica
0,34
carcinoma del rene
0,25
carcinoma dello stomaco
0,23
carcinoma del pancreas
0,28
leucemia mieloide
0,14
cardiopatia ischemica
0,47
ictus/cerebropatia vascolare
0,44
arteriopatia ostruttiva
0,21
aneurisma aortico
0,65
ulcera dello stomaco e del duodeno
0,56

MORTALITÀ
Quasi 5 milioni di persone sono morte nel mondo a causa del fumo, la “prima causa di morte facilmente evitabile”.

Rimanendo in Europa, l’OMS ha stimato in 1,2 milioni i decessi che ogni anno sono attribuibili al tabacco.

Il 20%, inoltre, di tutte le morti sono da correlare al fumo di sigaretta.

Di queste il 35% è dovuto a tumori, il 56% a malattie cardiovascolari e respiratorie, il 9% ad altre cause (sempre fumo-correlate).

Restringendo il campo e guardando all’Italia sono 80 mila i decessi attribuibili al fumo ogni anno, praticamente il 14,2% di tutte le morti.

La previsione dell’OMS è che, se non saranno adottate misure efficaci, le morti attribuibili al fumo potranno divenire 8,3 milioni nel 2030 e l’80% delle vittime si registrerà nei paesi a reddito medio e basso.

Sempre secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità il tabacco uccide più dell’Aids e della droga e nel 2015 le morti dovute al tabacco saranno il 10% del totale e supereranno del 50% quelle causate dall’Aids.

In Italia più del 34% di tutte le cause di morte attribuibili al fumo di sigaretta colpisce soggetti di 35-69 anni.

Inoltre, coloro che muoiono a causa del tabacco perdono in media 13 anni di speranza di vita, mentre nella mezza età gli anni di vita perduti salgono a 22 .

Totale dei decessi per tumori (2004): 164.790 (M = 94.503 – F = 70.287), corrispondenti al 29,1% del totale dei decessi.

Si stima che ogni anno vengano diagnosticati in Italia oltre 250.000 nuovi casi di tumore maligno (età 0-84 anni). Ogni anno in Italia vi sono 940.000 ricoveri oncologici. Oltre un milione di malati di tumori (1.125.238 tumori maligni diagnosticati nel periodo 1978-2003); oltre mezzo milione di deceduti per tumore (520.440 decessi avvenuti nello stesso periodo).[fonte Ministero della salute].

Anche il tabacco dunque uccide, ed anche ad esso il diritto penale lascia che lo faccia a piacere quanto quanto come dove voglia.

Mentre all’”erba” che non uccide, che non fa male se non facesse bene, un diritto penale evidentemente impazzito, se non empio, dedica la seguente minuziosa attenzione:

ex art. 73 D.P.R. 309/90 :

1. Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo ….”erba”…. e’ punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

1 bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e’ punito chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:
a) ..”erba”….(che per quantita’, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga-, ovvero per modalita’ di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione, appai(a) destinat(a) ad un uso non esclusivamente personale;

ex art. 74 D.P.R. 309/90:

1. Quando tre o piu’ persone si associano allo scopo di commettere piu’ delitti tra quelli previsti dall’articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l’associazione e’ punito per cio’ solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all’associazione e’ punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena e’ aumentata se il numero degli associati e’ di dieci o piu’ o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l’associazione e’ armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non puo’ essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

ex art.Art. 79 D.P.R. 309/90 :

1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all’uso di…..”erba”… e’ punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000 se l’uso riguarda le sostanze e i medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezione A, previste dall’articolo 14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000 se l’uso riguarda i medicinali compresi nella tabella II, sezione B, prevista dallo stesso articolo 14 (qui il “legislatore” ultimo, quello della ditta “FiniGiovanardi”, ha fortunatamente dimenticato che la distizione dell’”erba” dalla eroina la cocaina e simili è stata soppressa nell’articolo 73 sopra esposto).

2. Chiunque, avendo la disponibilita’ di un immobile, di un ambiente o di un veicolo a cio’ idoneo, lo adibisce o consente che altri lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone che ivi si diano all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e’ punito con le stesse pene previste nel comma 1.

3. La pena e’ aumentata dalla meta’ a due terzi se al convegno partecipa persona di eta’ minore.

4. Qualora si tratti di pubblici esercizi, la condanna importa la chiusura dell’esercizio per un periodo da due a cinque anni.

ex art. Art. 80 D.P.R. 309/90

Le pene previste per i delitti di cui all’articolo 73 sono aumentate da un terzo alla meta’:
a) nei casi in cui le…… “erbe”….. sono consegnate o comunque destinate a persona di eta’ minore;

b) nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo comma dell’articolo 112 del codice penale;

c) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) se il fatto e’ stato commesso da persona armata o travisata;

e) se le …”erbe” …. sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialita’ lesiva;

f) se l’offerta o la cessione e’ finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente;

g) se l’offerta o la cessione e’ effettuata all’interno o in prossimita’ di scuole di ogni ordine o grado, comunita’ giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

2. Se il fatto riguarda quantita’ ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla meta’ a due terzi; la pena e’ di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 73 riguardano quantita’ ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l’aggravante di cui alla lettera e) del comma 1.

3. Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il delitto o per conseguirne per se’ o per altri il profitto, il prezzo o l’impunita’ ha fatto uso di armi.

ex art.82 D.P.R. 309/90 :

1. Chiunque pubblicamente istiga all’uso illecito di …”erba”…., ovvero svolge, anche in privato, attivita’ di proselitismo per tale uso ….ovvero induce una persona all’uso medesimo, e’ punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.

2. La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso nei confronti di persone di eta’ minore ovvero all’interno o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e grado, di comunita’ giovanili o di caserme. La pena e’ altresi’ aumentata se il fatto e’ commesso all’interno di carceri, di ospedali o di servizi sociali e sanitari.

3. La pena e’ raddoppiata se i fatti sono commessi nei confronti di minore degli anni quattordici, di persona palesemente incapace o di persona affidata al colpevole per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

Insomma, per il diritto penale vigente, non si ha forma di vita sociale dell’”erba” che non sia perseguita come forma di morte, con orribile, e superstiziosa o malvagia, violenza distruttiva, rovesciato il vero in falso, il falso in vero, con pochi eguali nel grado della impudenza giuridica.

Come ha potuto il legislatore penale abusare tanto del suo potere, di emanare di legge giusta,

come ha potuto, il popolo suo elettore, permetterlo, come potrebbe, oggi, tollerarlo?

Iniziamo una campagna che si propone iniziativa legislativa popolare, formativa o abrogativa della legge ingiusta.

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