CAUSALITA’ O CASUALITA’ NELL’AZIONE GOVERNATIVA ANTIVIRUS? E NELLA REPLICA DEI VIROLOGI AL CAPO DI UN PARTITO AL GOVERNO?

“Morti e Positivi” con Covid 19 non si arresterebbero, aumenterebbero, dicono i resoconti ufficiali….

Mentre dalla prima decade di marzo la popolazione è chiusa nei suoi alloggi (con eccezionali permessi di uscita) e le attività economiche e sociali (eccetto quelle di produzione o smercio di beni “di prima necessità”) sono inibite.

Ora

1. Dato che chiusure e inibizioni furono indirizzate ( causalmente: di ciò che è idoneo a determinare qualcosa) a “contrastare o contenere” (così i dpcm seriali) affezioni da virus, le quantità in premessa ne indicano inadeguatezza all’effetto mirato?

Si, se questo sarebbe dovuto esserci già.

No, se sarebbe dovuto esserci più avanti.

2. Tuttavia, se la risposta è costretta ad essere ipotetica (e alternativa), ciò indica che sui tempi dell’effetto è mancata informazione.

E potrebbe indicare che è mancata la possibilità di darne, per ignoranza o scarsa conoscenza in tema.

3. Ma se niente o poco, dei tempi dell’effetto, se ne sapeva ( e se ne sa), fin dall’inizio avrebbe dovuto essere posta in questione e discussione l’efficienza delle misure.

Giacchè se non si sappia quando, l’effetto di una causa avverrà, potrebbe non sapersi se, avverrà.

4. D’altronde, (con dpcm 11 marzo) le misure applicate a Lombardia e Dintorni, in fiamme dai focolai di Covid 19, furono nazionalizzate e indifferenziate su un territorio (nondimeno) assai differenziato dai focolai. Assenti in più parti d’esso (almeno allora), o governabili con ben altre misure (identificazione e isolamento d’essi, isolamento attivo e passivo dei coinvolti) o ben meno invasive (isolamento attivo e passivo dei contattati dai coinvolti).

4.1 Le misure, per ciò, furono astratte dal concreto, tenute ignare del piano d’ azione, dei precisi obbiettivi da perseguire, dei mezzi per farlo precisamente.

Furono totalmente immeditate finalisticamente causalisticamente, deterministicamente (ciò che implica e studia la relazione causa-effetto, mezzo-fine).

Tanto che all’opposto

5. Misure indirizzate al “ distanziamento” al “disassembramento” all’”isolamento” , “sociali” – al contempo avversate dall’autorizzazione di numerose attività economiche e sociali! – hanno puntualmente “avvicinato” “assembrato” “accomunato”, chiudendo (sine die) le popolazioni entro recinti concentrici (dominiali condominiali rionali circoscrizionali municipiali comunali..,.), tanto (esponenzialmente) accumulativi quanto inespulsivi dei virus, (stavolta) a diffusione “ endemica” (non sopra, epì, ma en), dentro il popolo (si tace della manifestazione più acuta, incandescente, del fenomeno: le carceri, assembranti 60000 individui esclusi i carcerieri, peraltro in spola quotidiana con le proprie abitazioni…).

6. Pertanto – lo segnala anche l’or visto divario (al limite dell’aprassia) tra scopi, delle misure, dichiarati (sub 1) e scopi realizzati (sub 5), è totalmente mancata la calibratura dei mezzi ai fini, mancato lo studio della loro adeguatezza causale all’effetto atteso (necessità, continenza, pertinenza, concretezza… ).

Mancati, e sebbene fosse noto ove i focolai covassero, come fossero (tendenzialmente ma bastantemente) identificabili isolabili rintuzzabili, come fossero immunizzabili da essi (tendenzialmente ma bastantemente) territorio e popolazione restanti.

Cioè, sebbene nulla mancasse per appuntare misure che esplicassero il massimo contrasto nel massimo contenimento degli effetti collaterali, di compressione o lesione o soppressione delle restanti funzioni del Corpo Sociale:

fu divisato che i focolai fossero spegnibili spegnendo tutto.

Tutto, anche quanto avesse niente o poco a che fare con essi.

Tanta irruenza, nemmeno ha subodorato l’effetto opposto, che l’ammasso indifferenziato della popolazione, ammassando il virus, avrebbe (oltre che sparso: vd sub 5) occultato e disidentificato i focolai (e i coinvolti). D’altronde neppure ha accertato (che si sappia), pur potendo (ma forse ad evitare che apparisse quanto sub 5), se gli ultimi “positivi” salissero dalle clausure.

E ciò mentre altrove ( Corea del Sud, Taiwan, Singapore, Veneto.. ), procedure serrate di identificazione isolamento dei focolai (e coinvolti) adottavano efficaci misure di contrasto.

7. Le quali di sé, peraltro, proponevano un “modello causale” (la “premessa maggiore” del ragionamento causale: ciò che permette di predire da quanto preceda quanto seguirà), da sé foggiato e catalogato, in assenza del quale l’agire è casuale.

Poichè quando nella previsione del susseguente dal precedente alcun modello inserisca l’effetto atteso, l’agire è tale, casuale. Irrazionale.

Ebbene, le misure italiane non solo ne hanno applicato foggiato pensato cercato, alcuno, ma, alla stregua dell’excursus espositivo dei loro presupposti e giustificativo delle loro ideazioni e applicazioni, come risultante nei dpcm del capo del governo e nei dl di questo, del modello causale non ne hanno supposto l’esistenza, tanto meno la possibilità ancor meno la necessità del suo impiego.

Ma a proposito

8. Recentemente, un gruppo di virologi e di epidemiologi chiamati (si è detto) a consigliare il decisore politico, è insorto contro il capo di un partito sostenitore del Governo, che aveva ipotizzato la modificazione delle misure adottate. Insorto agitando che, ciò, avrebbe cosparso di virus la popolazione.

Come ha ragionato causalmente?

Con una previsione “controfattuale”, di ciò che accadrebbe modificando le misure. L’operazione mentale per cui, assunto che esse abbiano prodotto l’effetto (di contrasto e contenimento del virus), si prevede che, se si modificassero, esso cadrebbe.

Senonché

8.1 A parte che l’effetto non c’è stato (per quanto riportato all’inizio di questo discorso, nella premessa).

E che quindi all’ operazione mentale è mancato un presupposto, ottenibile solo con altra operazione che lo simulasse (con rischio di avvitamento…).

Poiché è il modello causale che, permettendo di affermare: se c’è questo c’è quello (e viceversa), consente di affermare: se non c’e questo non c’è quello (e viceversa).

Poiché esso, insomma, sostiene il ragionamento causale positivo o negativo, reale o ipotetico:

come han potuto i virologi, sprovvisti del modello per il ragionamento causale “ fattuale” (vd sub 7), accreditare e contrapporre il loro ragionamento “ controfattuale” ?

pietro diaz

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E LA POPOLAZIONE CANINA, INSUPERBENDO SULLA POPOLAZIONE UMANA, EMISE: …. VITA DA UMANI….

1. Mai si eran visti tanti cani in circolazione per strade urbane ed extraurbane.

E mai soli, sempre in compagnia di umani.

Si é ipotizzato che il fenomeno sia nato dalla stabilizzazione della titolarità canina del diritto di circolazione ( e relativa libertà), a fronte della precarizzazione della titolarità umana dello stesso.

Anzi, a fronte della sua perdita, a seguito di mandrilleschi irrigidimenti prescrittivi di Taluno, sospettato d’essere cinofilo perché “misoginantropo” (chi odia donna e uomo, sintagma di fresco conio, in adempimento di “parità di genere”…).

1.1 I teorici del diritto, tosto attratti dal fenomeno, si son dati da fare ed han preso a cogitare che, accostati libertà canina e illibertà umana ( di circolazione), diritto e

dovere (negativo) rispettivi, posto quindi “conflitto di norme soggettive”, la facoltà del cane di portare a spasso l’umano implichi necessariamente prevalenza del diritto sul divieto.

E anzi, avanzando nella elucubrazione, sono pervenuti alla conclusione (ratione materiae: regime da coronavirus ) che il potere canino valga quanto un’ordinanza del Capo della Protezione Civile, la quale, ex D.lgs n.1 2018, può derogare alle disposizioni dell’ordinamento giuridico vigente (tranne…). .

2 Così, anche per il conforto della teoria, ha preso piede una intensissima prassi negoziale, particolarmente “di vicinato”, fatta di locazioni, comodati, noli, usi momentanei, cessioni, affidamenti repentini, mere dazioni (figure giuridiche, tutte, puntualmente asseverate da quella stessa teoria), dei cani, per afflato comunitario, solidarietà nella deambulazione extramoenia, che ha inorgoglito la popolazione canina fino a condurre, la parte più politicizzata, a nutrire sentimenti di superiorità verso gli umani.

E a condurre, perfino, a un principio di mutazione degli istinti dei suoi membri.

Ad esempio.

Se non c’era cane che uscisse senz’altri che il padrone, al profluvio dei confinamenti degli umani da Taluno, ha cominciato a farlo.

Se non c’era cane che, trotterellando davanti al padrone, non si voltasse ripetutamente a constatarne l’identità, e non rifiutasse di proseguire quando non corrispondesse , ha cominciato a smettere di farlo.

Se non c’era cane che non sollevasse l’arto posteriore a rispettosa distanza dal padrone, ha cominciato a smettere di farlo, indifferenziandolo da ogni altro umano. Paziente d’altronde, giacchè profondamente riconoscente.

3. Insomma, è andata avanti tale mutazione cinologica, che la popolazione canina ha compiuto il sorpasso “di classe” della popolazione umana. E ne è ha acquisito tale coscienza, che nei polifonici concerti notturni (pur in “distanziamento sociale”), commiserandola altezzosamente ululano: … vita da umani….

4. E’ perciò prevedibile che sara’ elettoralmente grata a Taluno….

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Guzzetta a Mattarella


Il costituzionalista Guzzetta, al lato di una lettera (su Il Dubbio 25 03 2020) rivolta al presidente della repubblica, postulante il ripristino della legalità istituzionale e costituzionale nel Paese, pregiudicate dalle recenti pratiche governative antivirus, ha annunciato una raccolta di firme su Change Org a sostegno del ricorso, in “emergenza”, al decreto legge invece che al dpcm (decreto presidente consiglio ministri); perché, a differenza di questo, legislativo e, sia pure per conversione, parlamentare.

Sul FB del quotidiano si è commentato

“Firmerò su Change Org per la campagna annunciata (altrove) dal Prof Guzzetta, unica ad avviare nitidamente la discussione giuspolitica sulla sospensione, mediante coazione militare, di ogni funzione (materiale e immateriale) del Corpo Sociale. Sulla sua sottomissione ad organi mancanti costituzionalmente dei poteri relativi, al Governo oggi sorretto dal monismo politico dei partiti in Parlamento (“partito unico”).

1.Non senza rilevare, tuttavia, che il salto dallo “stato di emergenza”, regolato dal Codice della Protezione civile e dichiarato dal Governo il 31 gennaio scorso (che permetteva giuridicamente- e materialmente- di agire sul virus senza sottomissione della popolazione che ne fosse immune). Il salto da quello stato allo “stato di eccezione”‘ inteso Schmittianamente come sospensione “sovrana” del diritto dello Stato e del suo popolo:

è avvenuto il 23 febbraio scorso, col decreto legge che, soppiantando i poteri reali (sulle cose) assegnati da quel Codice, ha istituito poteri personali (sulle persone) su tutti gli abitanti del Paese.

1.1 Non senza rilevare, quindi, che il decreto legge ha, in Repubblica, assolutizzato il dominio del Governo su ogni altro (tranne quello di magistratura), destituendo la funzione legislativa del Parlamento, (con ciò) disattivando la sovranità del popolo.

1.2 Al punto che è sostenibile che il nucleo del modello di Stato monarco-fascista sia stato conservato e covato dalla Costituzione antifascista proprio nel decreto legge.

1.3 E che la più urgente riforma della Costituzione sia l’abolizione del potere governativo di decretazione con forza di legge. In qualunque materia e situazione.”

pietrodiaz

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COME E’ SMODATO IL MODULO PER AUTODICHIARAZIONE ANTIVIRUS

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 Il sottoscritto ________________________________________________________ , nato il ____ . ____ . _____a____________________________________ (______), residente in _______________________________________(______),via ________________________________________ e domiciliato in _______________________________(______), via ________________________________________, identificato a mezzo __________________________nr. _____________________________________, rilasciato da _____________________________________________ in data ____ . ____ . _____, utenza telefonica ________________________ ,

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
➢di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio previste dall’art. 1 del Decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, l’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, dall’art. 1 dell’Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020 concernentile limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorionazionale;
➢di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al COVID-19di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo2020;
➢di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 3, comma 4, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 e dell’art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento (art. 650 c.p. salvo che il fatto non costituisca più grave reato);
➢che lo spostamento è iniziato da….(indicare l’indirizzo da cui è iniziato lo spostamento) con destinazione…..;➢
A questo riguardo, dichiara che lo spostamento è determinato da:
– comprovate esigenze lavorative;
-assoluta urgenza (“per trasferimenti in comune diverso”, come previsto dall’art. 1, comma1,lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020); -situazione di necessità (per spostamenti all’interno dello stesso comune, come previsto dall’art.1, comma 1,lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e art. 1del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020);
-motivi di salute.
(LAVORO PRESSO…, STO RIENTRANDO AL MIO DOMICILIO SITO IN…..,DEVO EFFETTUARE UNA VISITA MEDICA… ALTRI MOTIVI PARTICOLARI..ETC…)
Data, ora e luogo del controllo
Firma del dichiarante

L’Operatore di Polizia

                                                                   COMMENTO


Sopra è esposto il modulo di “autodichiarazione” aggiornato al dpcm 22 marzo 2020.

Succede ai precedenti e ne varia i contenuti.

Ad opera di chi? Del Ministero dell’Interno.

Autorizzata da chi? Dal suo ministro.

Escogitata da chi? Si legge, dal Capo della Polizia, che la avrebbe diramata con “Circolare” ai prefetti della repubblica.

Ora, per cominciare:

1.Il modulo imposta una “AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000”

Ma se si va a vedere le disposizioni richiamate, si constata che, queste, hanno ad oggetto materie non riconducibili a quelle della dichiarazione del modulo. Di fatti:

SEZIONE V – NORME IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Art. 46 (R) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni”

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

  1. a) data e il luogo di nascita;
  2. b) residenza;
  3. c) cittadinanza;
  4. d) godimento dei diritti civili e politici;
  5. e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  6. f) stato di famiglia;
  7. g) esistenza in vita;
  8. h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
  9. i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  10. l) appartenenza a ordini professionali;
  11. m) titolo di studio, esami sostenuti;
  12. n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  13. o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  14. p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
  15. q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
  16. r) stato di disoccupazione;
  17. s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
  18. t) qualità di studente;
  19. u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  20. v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  21. z) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  22. aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  23. bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
    bbb) di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  24. cc) qualità di vivenza a carico;
  25. dd) tutti i dati a diretta coscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  26. ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.”

Art. 47 (R) Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà

“1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4.Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva” “

A parte che:

Art. 2 (L) Oggetto

“1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l’utenza, e ai privati che vi consentano.”

E inoltre che:

(più esplicitamente) sono, i suesposti, oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificati. Oggetto dai contenuti già noti alla Amministrazione (mentre non potrebbero esserle più ignoti gli occasionali contenuti della autodichiarazione!).

Contenuti che Essa potrebbe riferire mediante sua certificazione ( ma che per economia sono autocertificati).

E che sono presidiati penalmente dalla speciale disposizione in art. 76 D.P.R. cit.:
«1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
2.L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso».

Ora se così è:

1.1 Deriva che la dichiarazione non sarebbe acquisita né emessa “ai sensi degli….”.

E poiché il modulo non riporta altri “sensi”, è (rispettosamente), affermabile che la dichiarazione prevista è giuridicamente “insensata”?

Logicamente lo è.


2. Il modulo, subito dopo l’intestazione, imposta un (auto)appello formale (se non solenne) alla coscienza del dichiarante:
“consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ”.

Ma se si va a vedere la disposizione richiamata:
“Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.
La reclusione non è inferiore a due anni…..”

si constata che, questa, ha ad oggetto materie non riconducibili a quelle della dichiarazione del modulo.
Se non forse (oggi, dopo il dpcm 22 marzo, non prima!) per alcuni “stati” o “qualità” della propria persona sub 4: vd).

2.1 Ora poiché il modulo non riporta altro presidio penale, della dichiarazione veridica, se non l’ indicato art 495, è affermabile che quella inveridica sia (quasi tutta) franca da pena?

Logicamente lo è.

2.2 Ma la questione non è tutta qui. E’ molto più estesa e grave giuspoliticamente.

Perché mostra che il ministero dell’Interno e chi per esso:

Escogitati (a piacimento) i contenuti della dichiarazione, ha preso una pena qualunque del Titolo VII (Libro II Capo IV: “Della falsità personale”) del codice e la ha collegata ad essi, se falsi.

In pratica, il Ministero ha foggiato il comando di dire il vero (su essi), ed ha allacciato una pena alla sua violazione (dandosi poi il potere di “procedere”, contro il falsario…).

In pratica, coniando una norma in ogni parte, dal precetto alla sanzione, s’è fatto legislatore!

2.3.Ora, a parte che, l’opera, si escluderebbe subito dallo Stato di Diritto per immettersi nello Stato di Polizia (il primo storicamente rimpiazzerà il secondo quando normerà il rapporto polizia-cittadino, togliendo a questa il potere -puramente militare- di farlo.

A parte ciò.

Un ministero, dell’insieme dei ministeri componenti il Governo della Repubblica, potrebbe “ciclostilare” precetti penali dopo un millennio di ullum crimen ulla poena sine previa lege?

Ereditato perfino dal primo articolo del codice fascista (fascista!):
“Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite”.

E comunque posto a fondamento dell’Ordine giuridico penale dall’art. 25 della Costituzione. Per il quale inderogabilmente la norma (fatta di un comando e di una pena) la compone ed emana inderogabilmente le legge del Parlamento (passando per il presidente della repubblica)?

Tornando al modulo

3. Segue il primo oggetto della dichiarazione

➢ di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui al combinato disposto dell’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e dell’art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 concernenti lo spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale;

ora

3.1 data la (alluvionale) polluzione normativa per dpcm del capo del governo, stipata per di più in un tratto di tempo brevissimo:

quante dichiarazioni della “gente qualunque” (quella che avesse la sventura di aggirarsi “a piedi o a cavall(i)” per la sciagurata terra italiana), su siffatto ggetto, potrebbero essere vere, non potendo non essere false (almeno in parte) le eventuali diichiarazioni degli esperti?

3.2 vale altrettanto, all’incirca, per il terzo oggetto della dichiarazione:

➢di essere a conoscenza delle sanzioni previste, dal combinato disposto dell’art. 3,comma 4, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e dell’art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8 marzo 2020 in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento (art. 650 c.p. salvo che il fatto non costituisca più grave reato).

4. Ma vale anche per altri oggetti. Di fatti:

se la dichiarazione potrebbe essere veridica o inveridica, emissibile in termini di verità o di falsità, rispetto al secondo e al quarto suo oggetto:
➢di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus COVID-19 di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8 marzo 2020;

➢che lo spostamento è iniziato da…. (indicare l’indirizzo da cui è iniziato lo spostamento) con destinazione….:

Perché oggetti fattuali, empirici, verificabili o falsificabili.

4.1 Come potrebbe esserlo rispetto agli oggetti (II, III, IV della parte giustificativa del modulo):

➢assoluta urgenza; situazioni di necessità; motivi di salute. I quali (sopratutto il primo), se fattuali, sono anche valutativi, inscindibili da un apprezzamento discrezionale, soggettivo;
sono quindi tanto inverificabili quanto infalsificabili?

5. Tant’altro potrebbe essere aggiunto. Ma basta quanto segnalato, se assunto a “Tampone”, oltre che della qualità particolare, della azione governativa, di quella generale….

pietro diaz

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LIBERTA’ DI LOGICA PER LE ORDINANZE SINDACALI RESTRITTIVE DEI MERCATI?

LIBERTA’ DI LOGICA PER LE ORDINANZE SINDACALI RESTRITTIVE DEI MERCATI?
Un sindaco ha imposto con ordinanza, a prevenzione del contagio da Covid 19, la chiusura domenicale dei “supermercati”.
Chiusura nel settimo giorno della settimana, apertura negli altri.
1. In quei giorni il contagio non avverrebbe?
Lo smentisce la chiusura domenicale…
Ma se avverrebbe, perché non è disposta chiusura?
Perché sono erogati “beni essenziali”…
Beni che di domenica sarebbero voluttuari (anche per coloro -lavoratori vari- che non potessero acquisirli in altri giorni)?
O INVERTENDO
2. In quei giorni avverrebbe contagio. La chiusura domenicale ne ridurrebbe la quantità settimanale.
Quindi si ammette che l’apertura genera contagio?
Si, lo genera. Ma è un costo accettabile, per la somministrazione di beni essenziali….
Senonchè
A parte che è nozionalmente discutibile l’essenzialità dei beni (basti considerare che il papa la rivendica per il culto, che altri all’opposto ritengono superfluo…). Discutibile, l’essenzialità, al pari dell’inessenzialità (basti considerare libertà e diritti della persona, che la suprema legge ritiene -addirittura- “costituzionali”; cioè costitutivi anche materialmente, oltre che della repubblica, dei suoi abitanti…; e che i dpcm del capo del governo ritengono del tutto superflui!!).
A parte ciò
Se il contagio e’ accettato, non (ri)compare (finalmente) il celebre Principio del Danno (o del Rischio d’esso) Consentito? L’ Erlaubtes Risiko, il Rischio Consentito, che girando per ogni dove sociopoliticogiuridico, ha promosso (introdotto convalidato liceizzato giustificato mai punito) la miriade di attività che ha generato (nutrito conservato) il Corpo Sociale? Assicurato e garantito le sue funzioni – Locomozione Produzione Scambio Consumo Lavoro Sport Aggregazione, Quant’altro-? Tutto immancabilmente gravato di ( auto-etero) danno o gravido del rischio d’esso? Perfino Giustizia ( penale) , statutariamente procuratrice di danno (o rischio d’esso) a persone e beni?
EBBENE
4. Ricomparso il Principio, perché esso è (inimmaginabilmente!) ignorato o disapplicato o disatteso, all’avvento del Coronavirus non più (se non infinitamente meno) dannoso o pericoloso di suoi predecessori, prossimi e remoti?
5. Una risposta, più che esauriente sociopoliticamente, è articolabile, non qui ovviamente.

pietro diaz

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BONAFEDE INCARCERA IL CORONAVIRUS…


1.Si è scritto altrove che, all’avvento del pericolo alle Saluti Pubbliche da Covid 19, in uno degli Stati più oppressivi e repressivi del Globo ( da quarant’anni ha fatto tornare Allah sua prima istituzione), nello Stato teocratico (il potere politico è financo divino..) di Iran, in 75.000 (oggi, pare, 85.000) sono stati tolti alle prigioni. Ravvisate quali ricettacoli riproduttori e moltiplicatori del virus, senza scampo per gli abitanti (suppostane, s’intende, morbosità e mortalità).

1.1. E si è rimarcato che, non differenziati, in Salute, dal Regime, imprigionati e popolazione restante, sarebbe stato necessario che non lo fossero in un Regime democratico. Giacchè, se questo non lo avesse fatto: non avrebbe avuto limite la sua infamia socioeticopolitica; o sarebbero state menzognere le sue propagande e azioni di contrasto al virus, le ragioni della paralizzazione ( di ogni funzione del) Corpo sociale, mediante induzione di coma profondo (tanto da rendere impredicibile il risveglio).

2. Insorgendo con la medesima visione i Radicali – fin da Pannella protettori di “detenuti e detenenti” (avrei detto “detentori”) – e pretendendo, dal Governo gialloverderosso, somministrazione della Salute all’intera indistinta popolazione, Bonafede Guardasigilli (anche nel senso, per la prima o la più efferata volta nella storia della repubblica, di Guardacarceri) se ne è fatto beffe.
E dissimulandole autorizzando conversioni di incarcerazioni in arresti domiciliari per pene (anche residue), inferiori a due anni: da un lato ha lasciato in balia del virus poco meno di sessantamila individui. Da altro lato ha imposto ai domiciliandi la condizione (irrealizzabile) del braccialetto elettronico onnivedente, non avendone (intenzionalmente) rifornito il Dicastero.A incremento delle beffe, e con sadismo, già relegato dalla evoluzione della specie nelle sfera degli istinti, in lui tuttavia affiorante.

3. I Radicali, gabbati, giustamente si sono arrabbiati, ed hanno presentato denuncia in tutte le procure della repubblica – affinchè nessun “isolotto” dell’Arcipelago Gulag nostrano, in balia del virus, sfuggisse- , per “epidemia colposa”.Il delitto di cui all’art 452 del codice penale, che addebita anche per sola colpa – cioè per un comportamento (pur se voluto) dalle conseguenze non volute (pur se previste), che integrasse il fatto di Epidemia in art 438 di quel codice.
Un delitto doloso, questo, contro la salute pubblica, costituito dalla (epidemica non solo demica e non necessariamente pandemica) “diffusione di germi patogeni”. Che se causasse (o potesse causare) morbo sarebbe punita con la pena dell’ergastolo. Se causasse “morte di più persone”, sarebbe (stata punita con la morte, se questa pena non fosse stata abolita nell’anno 1944, alla caduta del Regime fascista; mentre oggi è) punita allo stesso modo.

3.1 Ora, se la forma colposa del delitto avesse il contenuto oggettivo della forma dolosa, e la “diffusione dei germi patogeni” si differenziasse da questa per la involontarietà delle conseguenze o del comportamento (si pensi al laboratorio biologico che, sperimentando, lasci scappare il germe patogeno…): l’onorevole Guardasigilli che imprigiona (anche) il virus nelle galere, certo della sua morbosità e mortalità – propagandando ogni istante in ogni media, egli il suo governo la platea (pare, al completo) che li sostiene in parlamento, la paralizzazione comatosa del Corpo sociale quale protezione dal virus-, non potrebbe che dolosamente “diffondere germi patogeni”. Dolosamente e premeditatamente.

4. La questione giuridica, se mai, sarebbe altra. Che cosa si intenda, debba intendersi, per “diffusione….”.Questione importante anche perché il Ministero dell’Interno, il Capo della polizia e i poliziotti al seguito, cui è stata affidata in esclusiva la formulazione (!!) di contenuti e diciture dei moduli di “autocertificazione” (in realtà “autodichiarazione”) che ogni membro della popolazione che uscisse di casa dovrebbe comporre se fosse intercettato. Costoro, si diceva, hanno divulgato – anche mediante manifestini “persuadenti” al motto sanitario “io resto a casa”- che (perfino) chi evadesse dalla “quarantena” impostagli non perché “positivo” (al virus), ma perchè (semplicemente) entrante nel Paese, sarebbe punibile fino a dodici anni di reclusione per “epidemia colposa”.

Dove, a parte che l’atterrito, per accostarsi a quel livello di pena dovrebbe (art 452,cp) cagionare “morte di più persone”.. E che (graziaddio) l’attestazione forense di tale cagionamento è (cognitivamente) assai meno disinvolta, assai più articolata e analitica (“epistemologicamente strutturata”), di quella televisiva o generalmente mediatica. A parte ciò: quella evasione dovrebbe, in sé, comportare “diffusione [per colpa] di germi patogeni”. E non si vede come potrebbe!

4.1 Tornando alla “questione giuridica” cennata, qui, dove oltretutto non si è chiamati ad argomentare pro Bonafede, la si tralascia ….

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CASINI E I CARCERATI

Giorni addietro, da una sede parlamentare, l’ “onorevole Pierferdinando Casini” – detto diminutivamente “pierferdi”, per commisurargli l’altisonanza del prenome-, con affanno oratorio di chi apprenda la dizione, la voce strozzata dalla fatica occorrente, elogiando l’ intransigente repressione delle“rivolte” in carcere (contro il rischio di contagio da covid 19) poco prima rivendicata dal (parifrenico: che ha la stessa consistenza mentale ) “ministro della giustizia” Bonafede. Rivolgendo un solenne riconoscimento agli agenti penitenziari (della repressione), li ha assimilati ai medici che combattono quel virus. Per non fraintendere: Gli incarcerati (per un terzo nemmeno condannati) quali virus?
Da reprimere come tale?
Gli agenti della repressione come i medici che reprimono il coronavirus?
Cioe’, coloro che (istituzionalmente funzionalmente finalisticamente) ammalano i sani (“nell’adempimento del dovere”…) sono parificati ai medici che ( allo stesso modo) sanano i malati?
E’ chiaro che l’”onorevole”, legislatore penale del male degli incarcerati fa ogni sforzo per convincersi di legiferarne il bene.
E nella sua mente piccola, prima che meschina e perversa, forse riesce…
MA COMUNQUE, A PROPOSITO DI INCARCERATI E DI CORONAVIRUS
In una delle (“graziaddio”) meno frequenti e più antidemocratiche e fanatiche ed efferate, teocrazie del Globo, in Iran, a protezione dal covid19 capace di penetrare le carceri, sono stati liberati 75.000 detenuti (insieme ai detentori).
Nella democrazia italiana (sedicente avanzata) 60.000 incarcerati (un terzo dei quali, ripetesi, senza condanna), all’ avvento del viru, son rimasti dov’erano (insieme ai carcerieri).
Ebbene
E’ stato accertato che il virus non potesse raggiungerli?
Se non lo è stato, perché non sono stati liberati? Eventualmente ponendoli agli arresti domiciliari (d’altronde è in tale condizione il resto della popolazione italiana)?Arresti, peraltro, completamente controllabili, cioè inevadibili, mediante impiego di tecnologie collaudate da tempo ( e pur tuttavia raramente impiegate, forse perché irrinunciabili le ebbrezze delle sevizie e delle crudeltà che il carcere somministra agli incarceratori)?
O sono stati supposti, gli incarcerati, il carcere, estranei alla popolazione, al territorio, del Paese?
O è stato supposto che essi, comunque, lì potessero morire (ipotizzata la mortalità del virus)?
Ma se ciò fosse stato
Non avevano, essi, il diritto, il dovere, di rivoltarsi – per lo più, invero, suicidandosi d’impeto: dodici morti, in gran parte tossicodipendenti, che si soo gettati sugli stipetti medici degli oppiacei per ingurgitarli fino a morirne-, disperati?
Disperanti di sopravvivere ad un potere legislativamministrativo dalle fattezze (non solo) politiche di Casini e Bonafede?

pietrodiaz

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RICCARDO MAGGI ED IL TELEPARLAMENTO


il parlamentare radicale, l’altro ieri, ha proposto agli omonimi di proseguire i lavori in videoconferenza, ad evitarne la sospensione (per tema di contagio da covid19) La sospensione, niente meno, della funzione in una democrazia parlamentare. Oltre che nell’ora in cui il potere decisionale più invasivo e menomativo delle libertà personali generali è in pieno esercizio da parte del Governo.
“Non se ne parla neppure!” si è sentito rispondere.
Ovviamente, giacchè
Dandosi avvio alle assemblee in videoconferenza, sarebbe presto apparsa la superfluità della forma palatina d’esse, dei Palazzi stessi. Quindi delle confluenze (degli addetti) ad essi, le trasferte per essi, le permanenze “in sede e fuori sede” presso essi. Et similia.
Quindi sarebbe apparsa la possibilità (oltre la immane convenienza economica) di disseccare le fonti, i flussi, del più sconcio lucro personale che i parlamentari ( in “ autodichia”) abbiano istituito. Lucro, d’altronde, per la maggiore parte d’essi, immoralmente, unico scopo dell’esercizio della politica.
Non solo, ma con la nuova forma di assemblea sarebbe apparsa la possibilità del controllo popolare immediato, d’essa. Per teleaudiovisione. Controllo diffuso socialmente tanto quanto lo sono gli apparati relativi. Capillarmente.
E sarebbe apparsa la possibilità della interazione immediata, fisica, del parlamentare con l’elettorato, quando da questo topicamente avesse operato.
E inoltre la possibilità della costanza, della intinterruzione, della attività parlamentare, sollecitabile e condensabile ogni istante ovunque il parlamentare fosse.
EBBENE
I parlamentari avrebbero potuto ammettere così insidioso attentato alla loro autocrazia, aristocrazia, oligocrazia, plutocrazia? Alla loro netta separatezza dal Popolo (dissimulata dai nominalistici quanto enfatici richiami ad esso)?
Hanno risposto chiudendo il parlamento, “fino al venticinque di marzo”. Prossimo o remoto?

pietro diaz

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NOTE A BURIONI, NARRANTE (qui fra virgolette) DI CORONAVIRUS SU IL DUBBIO 13 03 2020


1. “.. e perche’ si e’ seguita un tipo di narrazione che ha paragonato la diffusione di questo virus a una banale influenza”: ma perchè, non è un virus influenzale? e la “banale influenza” non si diffonde assai più di covid19?
2. “…, che le misure restrittive…funzionino.. “Ce ne accorgeremo quando diminuiranno il numero dei casi, il numero dei ricoverati e degli accessi in Terapia intensiva”:
ma perchè, “quando diminuiranno i casi” sarebbe provato il rapporto (causale..) con le restrizioni?
3.”..“Nei prossimi giorni – continua – i casi aumenteranno e questo non ci dovrà stupire perché gli effetti di queste potranno essere evidenti solo fra una decina di giorni”:
(da capo) ma perchè, “fra una decina di giorni” le diminuzioni dei casi sarebbero provate quali “effetti” delle restrizioni?
4.”…“Ora la situazione e’ in mano nostra” “Se stiamo a casa e seguiamo le misure le cose andranno meglio”:
(da capo) ma perchè, sarebbe provato che stare a casa debellerebbe il virus? Anche se stessero a casa quelli che non avessero il virus, e potrebbe non averlo la popolazione di un intera regione?
Tanto non sarebbe provato che Burioni attenua l’assunto relazionale: “se seguiamo le misure le cosa andranno meglio”. Come si vede, enunciati valutativi (meglio, peggio…), apprezzamenti da strada, privi di qualunque valore scientifico.
Peraltro: vietati, e anzi penalmente perseguiti i contatti fuori casa, perchè sono imposti quelli in casa (che al virus, addirittura, offrono dimora)?
Buri(a)n(e) nella logica probatoria. Chi avrebbe detto che fosse così avventata dalle sue parti?

pietro diaz

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COMPAGNO PUTIN


Pare non diverso dal solito l’avanzare di Valentina Tereshkova nella larga sala della Duma. Dove esercita la scienza politica di ex tessitrice e di prima donna spedita nello spazio. E dove quel mattino depone un emendamento. Uno di innumerevoli, che si accumulano per poi rimettersi ai Lavori Parlamentari che verranno.
Ma stavolta l’emendamento attrae l’ Assemblea, per un’ora e mezza . Quale ne è l’oggetto?
La disposizione della Costituzione russa che impedirebbe a Vladimir Putin di ridivenire presidente della Federazione, dopo due mandati di sei anni ciascuno, scadenti nel 2024. Due? In verità quattro, mandati, gli altri due di Putin travestito da Medvedev alla presidenza della Federazione, egli frattanto vestito da capo del governo russo. Certo, mandati più brevi di quello in corso, di quattr’anni anziché di sei. Ma che Putin, tornato ufficialmente alla presidenza della Federazione nel 2012, ha tosto allungato a sei anni. Con chirurgia (contro)costituzionale gemella di quella che oggi cura Tereshkova. Giacchè ruminava fin da allora che “per la Russia l’alternanza di potere è ancora un lusso».
L’emendamento Tereshkova propone l’estinzione ( aritmetica) del passato presidenziale di Putin. Dopo di che, l’”ex” agente del KGB avrebbe la possibilità di governare per altri sei anni. Più sei ovviamente, essendone per deferenza scontato il rinnovo del primo. Avrebbe la possibilità, cioè, di governare ( alla sua maniera!) dalle future elezioni presidenziali del 2024 fino al 2036.
Accanto all’emendamento di Tereshkova ne è presentato un altro. Dall’olimpionico di Lotta Aleksandr Karelin, anch’egli, come l’ex tessitrice, dipanante scienza politica in quella sede. Esso prevede lo scioglimento della Duma subito dopo il referendum del 22 aprile venturo (asseverativo della riforma della Costituzione), quattro anni prima della fine della legislatura (e dell’accantonamento delle poltrone dei deputati e dei loro privilegi!).
Dopo di che compare Putin.
I più si attendono che parli del crollo del rublo per la dissennata politica di incremento della produzione del petrolio russo, cui è seguita, per ritorsione, l’esondazione del liquido dalla Arabia Saudita a prezzo più basso, che ha polarizzato la domanda.
E invece no.
Esordisce pacatamente riferendo, asciutto, che gli piace la mozione di Tereshkova e non gli piace quella di Karelin ( che scioglierebbe il parlamento in un paio di mesi). E subito compiace i parlamentari.
Poi si inoltra nella illustrazione della necessità di conservare un presidenzialismo forte e soggettivamente stabile: – «Esiste la democrazia parlamentare, un giorno il potere sarà meno personalizzato, ma per ora non fa per noi»
I deputati ne sono affascinati, e approvando l’emendamento, conferiscono a Putin la possibilità di governare per ulteriori dodici anni dopo il 2024. Cioè per una quarantina d’anni ininterrottamente, dalla fine dei passati anni ’90. Da autocrate (chi non condivida il potere con alcuno), autoereditario per di più! In una Federazione di repubbliche democratiche! Putin comunque appare democratico ai deputati. Di fatti non ha chiesto che fosse toccato il divieto del terzo mandato: dodici anni non di più!!
Esulta Tereshkova, tornata dallo spazio ai tempi di Kruscev (il “revisore” dello stalinismo) all’esito della sua operazione diritta ad esso: «Perché dobbiamo inventarci giri complicati?». Non se la prende a male Karelin, ben dissimulando che con la sua proposta ha fatto il gioco della “compagna”.
Né tanto meno se la prende a male il popolino lì “rappresentato”. Anelante, Putin messianico, al ritorno di Dio nella Costituzione.
Ed ancor meno se la prende a male il capo della Duma Viacheslav Volodin, proclamante «Senza Putin non ci sarà più la Russia». Senza lui, per il quale la presidenza della Federazione «Non è un lavoro, è un destino…”. Lui, e potentati sociopoliticoeconomicomoralgiuridici, in effetti affaristici, bramanti l’assolutismo plutocratico.
Quindi
Caddero per ciò venti milioni di sovietici sotto il fuoco dei repressori politici?
Putin, successore legittimo di questi ne è convinto…
P.S. alcuni dati sono stati tratti da un articolo su Linkiesta del giorno 11 marzo 2020.

pietro diaz

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Formigli il Clinico, da Piazzapulita:

“40 morti, 150 guariti”, sintetizza il suddetto sugli effetti italiani del coronavirus.

Ma se i guariti, dal virus, hanno accertato questo agente e desistente, lo hanno accertato agente e necante i morti?

Morti in compagnia del virus, morti a causa del virus? Come insinua il subdolo abbinamento nel virus dei morti e dei guariti?

Morti, per di piu’, stracolmi di cause indipendenti dal virus (prima la senescenza), inaccertato anche in funzione di concausa ( che si sappia)?

pietro diaz

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LO SCUGNIZZO E “LO STATO”: SULLA MESSA A MORTE DI UN QUINDICENNE..


1. La pistola dell’ucciso era falsa, quella dell’uccisore era vera
All’ucciso era vietato, all’uccisore permesso, portare una pistola vera
L’ucciso era un reietto, l’uccisore era una Forza, dello Stato
L’ucciso non aveva, l’uccisore aveva, il Rolex
All’ucciso nessuno, all’uccisore qualcuno, aveva pagato il Rolex
L’ucciso aveva, l’uccisore aveva avuto, desiderio del Rolex
L’ucciso non poteva, l’uccisore poteva, ostentargli il Rolex
L’ucciso lo richiedeva con una pistola falsa, l’uccisore lo rifiutava con una pistola vera
L’ucciso non sapeva della pistola vera, l’uccisore sapeva della pistola falsa
L’ucciso arretrava, l’uccisore lo impediva, sparandogli al petto
L’ucciso scappava, l’uccisore lo impediva, sparandogli alla nuca
2. I due spari, quindi, non proteggevano il Rolex, né il suo ostentatore
Impedivano all’ucciso di scampare alla morte
Potevano quindi mancare
Anzi dovevano, e ben lo sapeva lo sparatore, Forza (al servizio della legge) dello Stato,
Tanto più sapendo del dovere di inquisire “il rapinatore”, per identificarlo, arrestarlo reo flagrante, consegnarlo (vivo) allo Stato, “assicurarlo alla sua giustizia”, non alla propria
Ben sapendo, quindi, che tutto il suo potere stava in quel dovere
Compreso quello, eventuale, di rifilargli il Rolex, per meglio inquisirlo in flagrante possesso di refurtiva
Conscio, insomma, che il suo potere non era che dovere di attivare tutta la legge, sostanziale e processuale, dello Stato
3. Tanto più, con un minorenne, quindicenne, da appena un anno accusabile e punibile di reato
Un adolescente quasinnocente davanti alla legge, intestatario pieno, anche morale, di diritto alla vita, la quale avesse (perché no?) dalla vita di uno Stato minimamente egualitario quel che il suo uccisore gli negava.
Ebbene
4. in questo confronto, fra lo scugnizzo e “lo Stato”: chi ha più malfatto?
pietro diaz

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LA MALAFEDE DEL DDL BONAFEDE: PRESCRIZIONE E DURATA DEL PROCESSO

Ognuno ricorda la ragione ufficiale della riforma del processo penale.

Sarebbe stata diretta ad evitare che l’abolizione della prescrizione penale, voluta dal governo gialloverde insieme alla legge “spazzacorrotti”, conservata (con questa) dal governo giallorosso, generasse accusati a vita dopo la prima sentenza di condanna o di assoluzione. Come paventato ed obiettato dalla maggioranza della avvocatura e della accademia.

Il governo rispose che, quella dimensione temporale, sarebbe stata accorciata limitando i tempi iniziali medi e finali del processo. E nelle occasioni stilisticamente più impegnate, aggiunse che, l’opera, avrebbe adempiuto al precetto di “ragionevole durata del processo”, costituzionalmente sancito in art 111.2 Costituzione.

L’accorciamento dei tempi del processo fu, in una parola, prospettato dal governo quale offerta transattiva, in cambio della rinuncia alla pretesa, dalle suddette categorie, della conservazione della prescrizione.
Il ddl (disegno di legge) è stato approvato e, dal governo, ne è stato diffuso il contenuto mediante un comunicato stampa.

Per quanto è dato apprendere (in tema, ) sono stati accorciati: i tempi delle indagini preliminari (invero relativamente, perché alcune indagini, per taluni reati, possono godere di ben diciottomesi, prorogabili per sei mesi);i tempi dei primi giudizi;i tempi dei secondi giudizi (di Appello);i tempi di Cassazione. Inoltre sono state previste “sanzioni disciplinari” per le trasgressioni d’essi (ne è stata prevista, invero, segnalazione all’organodisciplinare), nei (soli) casi di Dolo o di Negligenza inescusabile).

Cioè:

le trasgressioni non sono state sanzionate penalmente, ad esempio con previsione di reati di abuso d’ufficio o di omissione di atti o di quant’altro, i reati stimolatori degli adempimenti di tutti gli uffici pubblici, ma non di quelli giudiziari!

Né sono state sanzionate civilmente, in quanto dannose dei diritti della parti alla ragionevole durata del processo (valore costituzionale, si ricorda); mentre lo sono i fatti ingiustamente dannosi che qualunque agente pubblico (non giudiziairio) o privato cagionasse a qualunque membro della società (art 2043 cc)!

Insomma, le trasgressioni del ddl integrano bagatelle disciplinari, a responsabilizzazione (soggettiva) assai ristretta ( dolo o negligenza inescusabile: una specie rarissima della colpa). Per di più, processabili da “giustizia domestica” ( da altri magistrati).

MA COMUNQUE

Ad accorciamento della durata del processo, ad eclisse della tragica figura dell’accusato a vita, è’ stato previsto altro?
I termini (taciti o impliciti) della transazione furono che, non accorciata la durata del processo mediante la prescrizione, lo sarebbe stata con altri mezzi.
Che agissero sulla durata al modo della prescrizione:
togliendo alla magistratura il potere di protrarla, prevedendo estinzione o decadenza dell’”azione penale” o della “punibilità del reato” o, più istituzionalmente, del “potere di punire” (o altre formule descrittive del fenomeno). Insomma era stato promesso ed era atteso, che decorsi i termini ultimi delle indagini o dei giudizi, il processo si fermasse irremissibilmente.

Ebbene

Dov’ è la previsione della estinzione o decadenza o altro del propulsore (comunque denominato) del processo?

Non pare proprio che il ddl la contenga!

Quindi, la promessa costituì l’artifizio per indurre una parte a riporre le armi?
Costituì il raggiro della attesa, in art 111 Cost. di un limite temporale al processo effettivamente invalicabile?
Nemmeno il comunicato stampa del governo riesce a negarlo.
Invero:
“Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato un disegno di legge che prevede deleghe al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d’appello.Il testo interviene, nella prima parte, con specifiche previsioni di delega relative alla riforma del Codice di procedura penale, da attuarsi entro un anno dall’entrata in vigore della legge di delega, con una finalità di semplificazione e di aumento della celerità del procedimento.”

Dunque, ddl per la “celere definizione dei procedimenti”, per “l’aumento della celerità del procedimento”. Senza la minima comminatoria di decadenza, di estinzione d’essi…

pietro diaz

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PADELLARO, DA FORMIGLI A “PIAZZA PULITA”, CON DAVIGO E CAIAZZA.


1.Per la prima volta l’altro ieri, un conduttore di talk show usualmente ospitante, forse per identità di fede, l’incessante locutore di diritto persecutorio, Davigo, ha posto di fronte a questi chi potesse contraddirgli. Uno della sua formazione, dopo caterve di pseudocontraddittori di tutt’altra formazione, al postutto plauditori. L’avvocato G. D. Caiazza.

Per ciò, impostato l’incontro de jure in chiave finalmente dialettica, non si comprende perché, il conduttore, abbia ospitato anche “ Padellaro”, di cui mai è risultata la competenza (se non fosse risultata sempre l’incompetenza) a interloquirvi.
Se non supponendo che lo abbia fatto perché, costui, fu “ fondatore” di un Quotidiano che, con la attuale “guidasuprema”, ha trascritto ed esaltato visceralmente il pensiero ed il verbo del magistrato.

E che sia stata tale “benemerenza” la ragione della sua presenza, egli stesso si affretta a mostrarlo.

Aperto un taccuino d’appunti, correndo subito (manco a dirlo) al “fatto”, alieno visibilmente alla teoria, occhi astratti e tono recisorio, ad elogio della cacciata della prescrizione penale rimarca, con sdegno, che nel processo per il disastro ferroviario di Viareggio (cui nessuno al momento pensava), il reato di incendio e quello di lesioni si siano prescritti.

E ventila che l’allora AD di Ferrovie dello Stato ( e di altro ente), sia stato condannato a (sette anni di) reclusione sol perché avrebbe rinunciato ad essa.

Con ciò dando a vedere di credere ( e dando a credere) che, essendo, le (32) morti del disastro, avvenute tra le fiamme, col reato di incendio si siano prescritte anch’esse!

2.Ciò deposto, Formigli, forse perché estraneo alla esigua percentuale di italiani che, secondo recente demoscopia, saprebbe qualcosa di prescrizione , non obietta alcunché.

Ma non obietta nemmeno Davigo, alcunché.

Sebbene stia ampiamente in quella percentuale. Sia, inoltre, esponente di spicco del CSM e presidente di Cassazione penale. Oltre che glorioso reduce di Mani Pulite.
E quindi :
per ragione istituzionale se non professionale dovrebbe obiettare, se vi fosse ( e vi è) di che. . E in vece tace, malgrado quell’emissione sonora strida oltremodo.

Sia perché le morti nell’incendio integrarono più reati di omicidio (omicidio colposo plurimo: art. 589. 5 cp). Reato la cui pena edittale raggiunge anni quindici. Ed è perciò prescrittibile in pari tempo aumentato di un quarto. E decorrente, si sa, dal giorno dell’accadimento (anno 2009).

E sia perché, l’AD suddetto, essenzialmente per quelle morti, quel reato, (oltre che, marginalmente, per il reato di incendio e di lesioni) è stato condannato.

E lo sarebbe stato pur se non avesse rinunciato alla prescrizione. Per quel reato, oltretutto, nemmeno rinunciabile, giacchè immatura fino all’anno 2029.

E ciò indipendentemente dalla “legge Bonafede”. Demagogicamente silenziante che i reati “alla moda” (corruzione droga immigrazione mafia etc.), e innumerevoli altri: o hanno pene talmente elevate da “ impossibilitare” la prescrizione; o derogano al suo regime (esempi in art. 157.4 cp).

3. Mentre l’avvocato Caiazza, chiamato a contraddire a Davigo, sullo specifico punto non ha degnato di interlocuzione l’ospite profano.

pietro diaz

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TRAVAGLIO A GAIA TORTORA….E AL PAESE…,

propalando da “giornalista…”, da facente “giornalismo”: formazione mediante informazione della civiltà (anche) giuridica …: :

“…non c’è nulla di scandaloso se un presunto innocente finisce in carcere…”.

Ha inteso dire:

poichè la “presunzione di innocenza” attiene a chiunque, è data (dalla Costituzione) a chiunque, è necessariamente il “presunto innocente” che “finisce in carcere” (quando questo operasse)? Non potrebbe che esser lui?

Ma se così fosse (occorre andar cauti nell’interpretazione della parola del suddetto, tendenziosa se non mistificatoria, passionale se non fanatica, istintuale prima che razionale, per di più inspiegabilmente supponente):

la “presunzione di innocenza”, come il suddetto ne dice (in realtà di “non colpevolezza” almeno secondo l’art 27 cost.: ma la confusione semantica mostra che egli non ne coglie le differenze, sebbene estese), sarebbe formula soltanto denominatoria di ogni accusato, ininfluente al trattamento della sua condizione, a quello, in specie, riguardante l’incarcerazione.

Ciò che, se rispecchia lo stato mentale del suddetto in tema, ed anzi bene asseconda la sua aspirazione alla società penitenziaria, al contrario comanda di distinguere fra innocente e colpevole, di attuare accertamento della colpevolezza che superi la “presunzione di innocenza”.

Altrimenti la formula (ma il suddetto lo anela), non solo equivarrebbe all’inversa, la “presunzione di colpevolezza” (che il suddetto di fatti ha proposto, s.e.), ma sarebbe sopraffatta da questa, quante volte l’accertamento della colpevolezza non la superasse.
E anzi, da essa sarebbe indotto ( se non vincolato) a non superarla.

Quelle volte, d’altronde, innumerabili, hanno generato prassi che hanno istituito tacitamente la presunzione inversa.
Conformemente agli auspici e agli sforzi “giornalistici” del suddetto.

Laddove essa nacque e fu posta quale regola del giudizio (probatorio).
Del giudizio accertativo del suo contrario, la colpevolezza, ad ogni contatto processuale (iniziale medio e finale) fra accusatore e accusato. Contatti peraltro appositamente sorvegliati dal giudice, vigilato a sua volta dal difensore, affinchè applicasse la “presunzione di non colpevolezza” quando fosse disapplicata dall’accusatore.
——–
A parte la questione se la “presunzione di innocenza” permetta la incarcerazione preventiva dell’accusato prima della condanna. Dato che essa è in tutto parificabile alla incarcerazione finale punitiva. Che essa è punitiva. E che , la “punizione”, presuppone condanna definitiva (art. 27.2 cost.).

Questione peraltro intuita dal legislatore processuale del 1988, che perciò presentò l’incarcerazione come extrema ratio, come misura da applicare quando ogni altra non fosse adeguata allo scopo.

Misura estrema, quindi, sebbene tale qualità sia poi stata erosa da legislazioni speciali imponenti il carcere alla prima accusa (qualcuna significativamente intitolata a proponenti dal mestiere, pregresso, di Soubrette!).

E sia stata comunque frantumata e dispersa dalle prassi incarceratorie del Paese, paurosamente dilaganti.
———
Ha detto Gaia Tortora:

mio padre è stato vittima di mala giustizia e di malogiornalismo.
Ebbene, di questa seconda Forza della narrazione sociale, possente già negli anni del martirio di Enzo Tortora,

Travaglio può vantare di averne ossessivamente cercato la vittoria.

pietro diaz

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