18.11.2011

Quale sia la oppositivita’, la alterita’ politica, culturale, tra le (orribiles visu) schiere berlusconiane e quelle bersaniane,  lo dice il loro  voto fiduciario,  al governo Monti, nel  Senato e nella  Camera: unanime…

dove il “professore” Monti proclama  che il monitoraggio, attraverso l’allargamento del  divieto dell’uso del “contante”,  delle transazioni pecuniarie,  varrebbe a combattere l’evasione fiscale, tace (o non coglie) che esso giova,  anzitutto,  allo spionaggio delle relazione sociali interindividuali, cioe’,  alla riduzione se non all’annullamento della loro privatezza: secondo il modello degli stati di polizia (soltanto in superficie,  “tributaria”);
tace d’altronde che il divieto del “contante” conferisce,  agli enti intermediari del pagamento in altre forme, alle banche prevalentemente, incalcolabili profitti;
enti che  dunque  si avvalgono pienamente, e profittano, dei dettami e degli usi degli stati di polizia..
enti loroi…

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16.11.2011

Il primo segno del cambiamento sta nel salto, del governo appena formato, ad un livello culturalmente superiore,  alla  inferiorità,  subculturale,  del precedente…

Se il buon giorno si vede dal mattino“,  dovrebbe condurre logicamente, quale premessa, all’affermazione che, se non si vedesse, il buon giorno, allora sarebbe un cattivo giorno…
ma per il torvo e turpe e informe, e primitivamente illogico,  Calderoli, sarebbe “notte“…

Chi dubitasse che il nuovo governo abbia insediato gli interessi della banche, dovrebbe considerare il suo disegno di imporre pagamenti soltanto per assegni o per carte elettroniche, tutti transatti, con imposizione di tangenti, dalle banche…

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11.11.2011

Quando le apparizioni d’esse, sulla scena mediatica, languivano, per penuria di reati veri, polizia avvocatura (delle “vittime”) e magistratura li inventavano, talora convertendo  suicidi palesi in omicidi misterici, col favore di qualche superficiale o incompetente consulenza;  si assicuravano cosi’ un nuovo periodo di protagonismo sociale.

Poteva la siciliana Piraino moglie del siciliano Borsellino, o la sorella di costui, dargli voce da morto, quando ciò avesse assecondato nuove indagini delle polizia e delle magistratura sulla sua morte…poteva in un luogo giudiziario dove con la voce più stonata dei morti riportata dai vivi, o con quella più’ stonata dei vivi stessi, impostagli contro la loro volontà da altri vivi o da voci di morti intonate dai vivi, polizia e magistratura hanno conquistato il potere politico sociale assoluto, quello di dare corpo al nulla, o nulla al corpo, per un dominio incontrastato dei corpi degli accusati, dei condannati?

All’ultimo atto di un processo, talora, intrufolativisi per artifici menzogneri, ai registi d’essi, i cameramen, avvocatucci tanto incompetenti quanto vanitosi, col loro armamentario di cronisti montatori di loro insussistenti meriti, i quali si limitavano ad aspettare che il copione precostituito giungesse per inerzia all’ultima scena, e li chiamavano “difensori“..

La elezione del nuovo comitato direttivo della magistratura, in Piazza Cavour nel palazzo della cassazione, cosi’ non solo funzionalmente ma anche simbolicamente, extrafunzionalmente, occupato dalla magistratura estromessa ogni rappresentanza sociale e prima fra tutte la avvocatura, quella elezione, si diceva, concomita, il giorno 12 11 2011, con la festa di “ingresso in società“, della matricole della polizia penitenziaria, celebrata dal ministro della giustizia in persona, concomitano, i due eventi, a mostra e segno di quella che e’ la istituzione giustizia, fatta essenzialmente e simbolicamente di magistratura carceriera e incarceraria, della sua forza armata per la  fase esecutiva, oltre quella, la polizia giudiziairia, per la fase cognitiva.

L’urgenza e’ quella della economia, non della situazione carceraria, e’ obbiettato ai Radicali che premono su questa, a nessuno viene in mente che, quella situazione, e’ la più economica che sia immaginabile, per la dissipazione materiale e immateriale della ricchezza umana, che compie per nient’altro che per immiserire la società, e che compie dissipando altra ricchezza strumentale, quella impiegata nella organizzazione materiale e immateriale e nella attivazione di quella dissipazione, per nient’altro che per il niente di essa, e per nient’altro che il lucro dei suoi agenti

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28.10.2011

L’ “avvocato” che prometteva alle polizie la ratifica dei loro arresti  mediante induzione al patteggiamento (alla condanna senza processo, automatica) degli arrestati, era superaccomandato, da esse, passionalmente protese alla accumulazione della condanne  quali trofei…

La vicenda processuale dell’omicidio del magistrato Borsellino, dove la sentenza di condanna fu affidata alla parola di un pentito ed il processo della  revisione di essa, opposto  ad essa,  alla parola di altro pentito, sintetizza l’abusività della giustizia penale italiana, dinanzi alle norme, universali, di uso…

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25.10.2011

Il sostitutoprocuratore deputato al parlamento capo di partito “dipietro“, addebita “corruzione parlamentare” a chi abbia accolto nelle proprie file parlamentari nominati nel suo partito…non rammenta, incautamente, la corruzione tesagli dal figlio (sosia e per cio’ inguardabile) poliziotto, e da lui accolta, nella assegnazione del seggio al parlamento del Molise.

Il presidente della Regione Campania nomina un generale ed un colonnello a capo di due asl del territorio, perché ritorni l’ “ordine“, non gli passa per la mente, da un lato, che, quei due, per ceto, hanno competenza, soltanto, in ordine delle galere o dei cimiteri, da altro, che prostituisce il potere civile al potere militare, lui, esponente del primo, della specie regionale, la più democratica del genere, nel sistema politico italiano..

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“Ucciso dal carabiniere un altro caso Aldrovandi” – Repubblica.it

“Ucciso dal carabiniere un altro caso Aldrovandi” – Repubblica.it.

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Il caso di Ayat al-Gormezi | Notizie Radicali

Il caso di Ayat al-Gormezi | Notizie Radicali.

 

…quindi la polizia italiana è incommensurabilmente più vessatoria di quella del Bahrein, fa altrettanto e più sistematicamente quando penetra nelle case in cerca di semi per pappagalli, notoriamente assai meno offensivi della poesia critica,  ne asporta gli abitanti  quando li trova, li fa marcire in carcere per qualche anno…e  senza che la magistratura si intrometta, se non per asseverarla…  viva la polizia del Bahrein

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Il costo fiscale del proibizionismo: una simulazione contabile (di Marco Rossi)

I costi del proibizionismo

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Quando essere malati diventa un crimine | Associazione Luca Coscioni

Quando essere malati diventa un crimine | Associazione Luca Coscioni.

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PAOLO FLORES D’ARCAIS – Wojtyla fu davvero un santo? » LA PAGINA DEI BLOG – MicroMega

PAOLO FLORES D’ARCAIS – Wojtyla fu davvero un santo? » LA PAGINA DEI BLOG – MicroMega.

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PATRIZIO GONNELLA – Quando la tortura non è reato » LA PAGINA DEI BLOG – MicroMega

PATRIZIO GONNELLA – Quando la tortura non è reato » LA PAGINA DEI BLOG – MicroMega.

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…“concussione”, “prostituzione”, “giudizio immediato”, per la magistratura…


Il “giudizio immediato” circola, nel codice processuale, insieme al “giudizio direttissimo”, sulla variante al tracciato che porta la “azione penale” (l’unica, tra le “azioni” istituzionali, che umilii l’accusato davanti la opinione pubblica prima di una condanna, e, dopo, ne incarceri gli avanzi dalle antecipazioni “cautelari”, per esclusiva mano del “pubblico ministero”, autocrate dunque, sovraneggiante su moltitudini), al giudizio di un giudice, in “udienza preliminare”, di fronte la difesa (a “riparare”, prima che sia troppo tardi, l’accusato in pezzi) ;
giudizio, sulla “azione penale”, mai visto prima, nella storia dell’Italia unita (e inunita), sorprendente scatto d’orgoglio della “giurisdizione”, sul “giudiziario”, innescato dalla volontà parlamentare, a dispetto, mai tollerato, del “pubblico ministero” (nel codice neonato, quello della “procura presso il tribunale”, non della “procura presso la pretura”, esonerato, da quel giudizio e, per ciò, non avente facoltà l’ “immediato”, perché non troppo “malefico”; poi, egli sarà destituito, insieme al pretore, perché non abbastanza “malefici”, dal primo, e dal suo tribunale, continuando a godere dell’esonero pur gerendo ben più gravi maleficii) ;
dunque, nel codice, la variante verso l’ “immediato” (solo per ciò tale, il giudizio, cioè, non “mediato” da pre-giudizio, sulla azione che lo spinga) ha estraordinarie condizioni :
che sia “prova” “evidente”, del reato e del reo; che sia stato compiuto, o tentato, l’interrogatorio, dell’accusato, sui fatti che la integrerebbero, per contraddire ad essi; che non siano decorsi novanta giorni dalla formulazione dell’accusa (a riprova, temporale, della superfluità di più lunghe “indagini preliminari”);

e, nel “giudizio direttissimo”, che sia flagranza (oppure “confessione”), del reato e del reo…

“prova evidente” è più che “fonte di prova” (ciò che prelude la prova), nel dizionario (che raccoglie entrambe) dei mezzi cognitivi delle “indagini preliminari”:

poichè “prova”, forma un sapere verificativo di una congettura…

poichè “evidente”, lo forma pianamente, palesemente;

“flagranza”, è lo “stato” fenomenico, del reato e del reo, sensorialmente (senza riflessione razionale, cioè) apprendibile, “documentalmente” formativo di un sapere (subito) assertivo;

per ciò, “prova evidente” e “flagranza”, riconoscibili subitaneamente, surrogano il giudizio sulla azione penale, poichè a priori la “garantiscono”…

dunque, solo la “azione penale” che abbia quei presupposti potrebbe sottrarsi al giudizio preliminare, nessun’altra….

per ciò, contro esso, sale presto, dal “pubblico ministero”, il primo attacco, alla “prova evidente”:

l’aggettivo è sciolto, semanticamente, nel sostantivo, affinché, questo, non designi altro che la prova qualunque, per qualunque mezzo (testimoniale o documentale), per qualunque grado (diretta, sul reato o sul reo, indiretta, su un fatto che porti ad essi),

finanche per la “fonte di prova” (corrispondentemente è sciolta in centottanta giorni la durata delle “indagini preliminari”, sia pure “solo” quando l’accusato sia “in custodia cautelare”, quasi sempre, cioè, in cerca d’essa…);

attacco simmetrico e sincronico ad altro, alla prova “flagrante”, autoapparente, confusa in quella testimoniale o altrimenti indiretta (benché eteroapparenti), e ciò malgrado conducente l’accusato a “giudizio direttissimo”…

attacco presto seguito dal secondo, al requisito, per il “giudizio immediato”, dell’interrogatorio (compiuto o tentato), dell’accusato, sui fatti integranti la “prova evidente”, confuso a qualunque interrogatorio, compiuto o tentato (finanche l’ “interrogatorio di garanzia”, per l’accusato ferito nella sfera personale, che voglia disputare di ciò), perfino antecedente l’avvento di quei fatti, dunque incontraddicibili con esso;

attacco presto seguito dal terzo, sistemico, la acquisizione (non disagevole invero…) della malleveria dei giudici (anzitutti del “gip”, “giudice” “per”, non “del”, “le indagini preliminari”: a funzione non dissimile, dunque, da quella del “pubblico ministero, pseudogiudice, già organicamente, peraltro, dall’ “ufficio per le indagini preliminari”, propenso alla malleveria), per la abolizione del giudizio sulla azione penale, per la conquista della ingiudicabilità d’essa;

e così:

benche sia giuridicamente indubitabile che, prova evidente e contraddittorio su essa, siano requisiti della azione penale senza giudizio preliminare:

che, quando manchino, sia dalla legge disposta nullità della azione penale, ex art. 178.1.b) c) cpp:

…b) perchè è nulla la azione che eluda quel giudizio in assenza dei requisiti;

…c) perchè è nulla la azione che eluda l’attesa, dall’accusato, di quel giudizio;

e che, con ciò, gli impedisca di contraddire (preliminarmente) ad essa ( benché già leda propri diritti costituzionali, all’integrità personale e patrimoniale, innocenza);

glielo impedisca, per giunta, spingendolo a precipitose scelte, di “giudizi alternativi” all’ “immediato”, l’ “abbreviato” (interamente “ipotecato” dalle prove di accusa), il “patteggiamento” (che condanna a vita senza processo…),

“giudizi”, oramai platealmente, “consigliati”, all’accusato, da spaventosi incrementi penali, non solo “edittali” (anche “giudiziari”: fin dodici anni di reclusione per alcune “palpazioni sessuali”, di alcune sentenze, garantite dalla denuncia di un fanciullo..), nei più vari “reati”, opportunamente “dissuadenti” dal processo che non prometta “saldi” con “sconti” di un terzo… (pur se li mantenga solo “contabilmente”, “prededucendoli”, slealmente, nella quantificazione della “pena base”…);

giudizi spudoratamente inquisitori, “alternativi” finanche a sé stessi (nel “patteggiamento”, dove manca addirittura formalmente, nell’ “abbreviato”, dove potrebbe darsi solo formalmente), trascriventi rese senza condizioni, dell’accusato, alla menomazione permanente della sua integrità personale, pur se vietate perfino dal “diritto civile” (art. 5)…

benchè sia giuridicamente indubitabile tutto ciò (dicevasi):

quando l’accusato, lo eccepisse, davanti al “gip”, o al “giudice immediato”, o al “giudice abbreviato”, non avrebbe risposta diversa da quella preparata dal primo e dal secondo attacco, quale frutto puntuale del terzo:

“prova” sempre e comunque “evidente”, interrogatorio sempre e comunque fatto o tentato ( tutto sempre e comunque “a posto”);

e se impugnasse, l’accusato, quella risposta, in Appello o in Cassazione (se insistesse a difendersi “nel”, in vece che “dal”, processo: ignorando o incurando che, questo, ha da tempo incastonato il proprio esito nel proprio’esordio, e gli uffici del primo (i suddetti), in quello (il “pubblico ministero”) del secondo:

per l’Appello, la impugnazione sarebbe “rigettata”, per la Cassazione sarebbe “inammissibile”: secondo il “costume”, straripante, del rifiuto a priori, del “giudizio di legittimità”, della omissione ostentata dell’atto relativo, secondo “autocassazione”, della “Suprema Corte” (eccetto che nella propria, gratificante, “burocrazia”);

ma quale sarebbe l’oggetto della prova evidente nel processo a Berlusconi?

il reato di “concussione” (per iniziare, dichiara oggi anche un “gip”, dopo il “pm”) …

che, tuttavia, sarebbe evidente solo per le mutilazioni infertegli, dalla magistratura intenta ad acconciarselo…

esso, nella legge (e nella prima giurisprudenza rispettosa d’essa, quella fascista “incredibilmente”), è composto:

da un agente pubblico (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) che, abusando del suo potere o della sua qualità, con ciò “intimorendo” (emanando “metus”), costringa o induca, taluno, a promettere o a dare, “denaro od altra utilità” (quanto, comunque, costui giuridicamente non dovrebbe);

dunque:

una “condotta”, di reato, complessa, ove costrizione od induzione ne sono (solo) parte, ove l’uso oltre il limite giuridico, l’abuso, del potere o della qualità, ne è altra parte, e, ad un tempo, parte della precedente (connotandosi vicendevolmente), ove, costrizione ed induzione, sono, dunque, dopo condotte (anzi parti della “condotta”), eventi, esse stesse (dell’abuso del potere o della qualità), a loro volta, causativi d’altro, dell’”evento”, di “concussione” (di taluno), a sua volta ancora, condotta esso stesso, del concusso, che prometta o che dia, denaro od altra utilità (evento-condotta, dunque, la “concussione”, simmetrico alla condotta-evento, della “costrizione” od “induzione”); condotta, del concusso, inoltre, a forma variante (giacchè “eterogena”, se evento della costrizione, “autogena”, se evento della induzione)…

tutti “elementi del reato”, quelli or visti, posti anche a limite del potere di accusa e di condanna, cioè di offesa (personale patrimoniale sociale), dell’accusato o del condannato, del quale le istituzioni politiche del passato godettero incondizionatamente, prima dell’avvento della legge penale (quella “popolare”, del ceto, storico, dell’accusato e del condannato, della controistituzione “parlamentare”), sorta appunto a contenerlo….
ebbene, nella “giurisprudenza” odierna la complessità della concussione è stata ridotta alla “rubrica”, basta che un agente pubblico (peraltro è dubitabile che sia pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio chi, come l’accusato milanese, sia incarnato in un organo anzitutto “politico”, poi “amministrativo”, dubitabile che non lo sia solo quando esplichi funzione o servizio amministrativo, ex artt. 357, 359 cp) “contatti” qualcuno per avere qualcosa (che giuridicamente non potrebbe avere) perchè si abbia “concussione”, benche nulla, se non quel contatto, tra essi, sia stato (della “fattispecie legale”);
tanto che, il decreto del gip milanese che ha disposto l’ “immediato”, accredita l’imputazione che indugia ad aggettivare il comportamento dell’accusato come “indebito”, ad evocare elementi (c.d. di “antigiuridicità speciale extrapenale” ), del tutto estranei alla “fattispecie” (che ha già i suoi, penali ed extrapenali, nell’abuso del potere o della qualità), con ciò non preoccupandosi di nascondere imperizia giuridica…
e così, è integrato per via “interpretativa”, il codice, con parareati, con sagome di altri reati, secondo la strategia, giudiziaria, del raddoppio della estensione del “penale”, di quella del potere di accusa e di condanna, di offesa (finale) dell’accusato o del condannato;
per di più, nel caso della concussione del processo milanese, non si comprende che cosa sarebbe stato promesso o dato, dal “concusso”, che, essendo egli agente pubblico, promettendo o dando quanto giuridicamente non avrebbe potuto, al “concutente”, non sia reato (al meno di abuso d’ufficio ex art. 323 cp);
e, per ciò, non si comprende perché non sia stato, il “concusso”, avviato a processo, pur se per assolverlo, quando avesse commesso, il reato, per costrizione o per induzione (artt. 46, 48 cp), del “concussore”;
come non si comprende perché, dato quel reato, di abuso d’ufficio, e l’ovvio concorso di chi avesse costretto o indotto (artt. citt.), a commetterlo, costui non sia stato processato per esso, in vece che per concussione;
mentre si comprende come, da ciò, possa venire l’idea che, la concussione, provvidenzialmente dissolvendo la reità, per abuso di ufficio, del “concusso”, riproponga la dissoluzione della corruzione del corruttore (art. 321 cp), nell’ormai “plurisecolare” scambio, simoniaco, con l’inquirente ( delazione per impunità), mediante il trucco del processo al corrotto, non per corruzione (“passiva”: artt. 318, 319 cp) ma per “concussione”;
talchè di due autori di reato di corruzione, entrambi parimenti punibili, l’uno cessa di esserlo quale simulato concusso, l’altro continua ad esserlo quale simulato concussore ( ma ad esserlo tre volte tanto: da quattro a dodici anni di reclusione, nella indifferenza perfetta del simulatore, il “pubblico ministero”, come del “giudice”, pur detto “bouche de la lois”);
orbene, tutta la realtà della concussione, fattuale e giuridica, sopra (appena) intravista, era evidente, nella “prova” della magistratura milanese? o, inevidente (perfino sul punto dell’abuso del potere o della qualità…), e, anzi, (a sua volta), inevidenziatrice, dissimulatrice, della simulazione giuridica?
altrettanto per il reato di “atti sessuali” col prostituto minorenne:
che non è chi, abitualmente (la prostituzione, d’altronde, è abituale tanto quanto le, e per le, condotte di induzione favoreggiamento sfruttamento…, e altre, di cui sia oggetto) ceda, il suo corpo, o, abitualmente, riceva denaro od altra utlità, ma chi venda, il suo corpo, per denaro od altra utilità…
e, chi, tal “commercio”, abbia ben davanti la sua volontà e la sua mente, tanto quanto deve averlo la volontà e la mente del “pagante”, giacchè se quello ricevesse quanto questo desse non pagando ma ripagando, grato o riconoscente o prodigo, o per debito morale o per vanto, non comunque per quel “commercio”, come quello non sarebbe prostituto, questo non ne sarebbe prostitutore (insomma, nulla, sarebbe, della incredibile “fattispecie morale”, che, invero, solo la ipocrisia berlusconiana avrebbe potuto, non avrebbe potuto non, per mimetizzarsi, introdurre nell’ordinamento giuridico, dopo quattromila anni di storia della prostituzione, nella prima metà dei quali i prostitutori, ne erano consacrati)….
ebbene che cosa, della “fattispecie” (appena) intravista, era evidente, nella “prova” della magistratura milanese, inevidente essendo stato, perfino (nella ridda delle declinazioni orali o documentali), l’età di “Ruby”?
pietro diaz

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sorelle d’italia

elaborazione di cristina guglielmiThe after bunga bunga vagheggiavo fiumi di donne manifestanti per strada, in corteo che le comprendesse tutte, d’ogni colore e bellezza, in un gigantesco mercato umano, con tanto di saldi, offerte speciali, due al prezzo di una e simili amenità; in avvio del corteo le strafighe a reggere lo striscione con su scritto a lettere cubitali “se la vuoi la paghi”; poi il fiume di donne che finisce in ine, (veline letterine meteorine) a sgolarsi su “l’utero e mio e me lo vendo io” (evoluzione della gestione rivendicata negli anni 70 resa necessaria dalle nuove strategie di mercato), a seguire la mezza età e le meno dotate, improvvisamente consapevoli di avere tra le gambe un capitale fruttifero, in un canto liberatorio “bunga bunga per tutte”; infine le pensionate, fuori mercato con giuste rivendicazioni pensionistiche per averla data, una vita, senza un euro;

in ogni camera da letto una autentica rivoluzione: donne consapevoli del proprio valore, avvolte in una nuvola di “eau de ne touche pas”, al grido mai più gratis, avrebbero sbattuto in faccia a un uomo permanente o temporaneo, attonito (meglio se del centro destra), un listino prezzi, dal toccata e fuga (a poche centinaia di euro) a un’ora alla diavola (giustamente di prezzo maggiore), da adattarsi opportunamente, al mutevole bilancio familiare; per i periodi di crisi (dal giorno 12 del mese per i dipendenti e tra un co e l’altro per gli autonomi) ci si potrebbe sbizzarrire con ricette più economiche: minuti aglio e peperoncino;  cosce gratinate flambè, rosolatine della casa; purchè sempre rigorosamente a pagamento;
da ogni finestra di ogni angolo d’Italia sotto una federa con su scritto in vari colori “meno male che silvio non c’è e ci fà”, opportunamente assicurati da un punto sartoriale in cui siamo maestre, magnifici perizoma ghepardati segno inequivocabile del nuovo status, evoluzione immancabile di un ventennio del libero mercato.
E invece, IN VECE, udite udite, l’intellighentia di sinistra, ti organizza una grande manifestazione a difesa della dignità delle donne (in realtà solo di alcune) che scarsamente consapevoli di possedere lo strumento della più efficace controinformazione al regime pretendono, ancora, di darla gratis;
se si fosse colta l’occasione, un popolo inferocito di uomini, così educato e aizzato da donne consapevoli, avrebbe invaso il palazzo e LUI che tanto ha già pagato, avrebbe potuto, finalmente, godere. 

teresa pes

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Giustizia: anno 2011, il carcere dopoCristo

Giustizia: anno 2011, il carcere dopoCristo

di Adriano Sofri

La Repubblica, 19 gennaio 2011

Alessandro Margara lo chiama “il carcere dopo Cristo”: non dopo la nascita, dopo la sparizione. 2010: 66 suicidi, 1134 tentati suicidi, 5603 atti di autolesionismo. Questo è un racconto umoristico. Non l’ho inventato io, io lo trascrivo.

Non l’ha inventato nessuno: le stesse autorità competenti, anche quando sono perverse (in genere sono solo vuote) non hanno tanta fantasia. Dunque: i detenuti in Italia sono 70 mila. Capienza ufficiale: 44 mila.Descrizione della situazione nelle parole delle autorità competenti: “Pazzesca”, “Invivibile”, “Illegale”, “Tortura” e simili. Se siete un detenuto, o una suora di carità, vi cadono le braccia: come si fa a prendersela con uno scandalo carcerario di cui i titolari, dalle circolari ministeriali alle dichiarazioni di magistrati direttori educatori medici e sindacati di polizia, parlano con un tale disgusto? La Gazzetta Ufficiale riproduce a intervalli regolari titoli manzoniani: “Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare la situazione di emergenza conseguente all’eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale”. Cioè? Niente. Cioè, escogitare un facsimile di legge e chiamarla “svuota carcere”.

In vigore da metà dicembre, dice che chi ha una pena residua inferiore a un anno, può scontarla a domicilio. La pena inferiore a un anno è irrisoria, e vuol dire, naturalmente, che entro un mese o due o un anno al massimo quei detenuti saranno comunque liberi. La legge dice poi che ne sono esclusi i detenuti per una vasta gamma di reati più gravi.

Poi dice che per trascorrere lo scampolo di pena in detenzione domiciliare (che non è la libertà, ma una pena, spesso invisa: per esempio quando significa infliggere ai propri famigliari l’ansia e la vergogna di visite di controllo a tutte le ore di giorno e notte) bisogna avere un domicilio idoneo, verificato tale dagli assistenti sociali, oltre che l’assenso dei famigliari.

Condizione che esclude già un larghissimo numero di stranieri, dunque più o meno la metà dei detenuti interessati. Poi dice che i magistrati, cui sono inoltrate le pratiche dai direttori del carcere, devono valutare se ci siano ragioni ostative alla concessione (pericolosità sociale, rischio di fuga…).

Poi dice che i detenuti assegnati alla pena a domicilio, se commettessero l’infrazione di “allontanamento dai domiciliari” (portare fuori il cane, sedere con le vicine a filare sui gradini, arrivare alla farmacia dell’angolo, avviarsi al primo fiume per buttarsi di sotto) la pagherebbero non più, come nell’evasione ordinaria, con una pena da sei mesi a un anno, bensì con una pena da un anno a sei. Poco fa, a Firenze, un detenuto a domicilio albanese, non sopportando più il vicino di pianerottolo e volendo evitare guai, uscì di casa per andarsi a riconsegnare a Sollicciano: fermato per strada e condannato per evasione.

Nonostante tutta questa fabbricazione escludente e intimidatoria, un certo numero di detenuti chiedono effettivamente di usufruirne. Ebbene, ecco, dopo il primo mese di attuazione (così “Radio carcere”, che ha interpellato i magistrati competenti) il numero di detenuti effettivamente usciti in cinque regioni importanti: Lombardia: 12; Emilia Romagna: 2; Toscana: 15; Lazio: 30; e Campania: 34 (le due ultime cifre sono auspici, più che fatti). Totale: 93, su 32 mila 900 detenuti in quelle cinque regioni, alcune delle quali sono fra le più efficienti e “aperte”. Nel carcere cagliaritano di Buoncammino, il direttore spiegava a Natale che grazie alla legge era uscito un (1) detenuto; altri tre no, due sardi e un tunisino, “perché non sapevano dove andare”.

Questo è già abbastanza comico. Ma, si dirà, un mese è poco per valutare. Però di questo passo se i detenuti sono sotto l’anno e non si impiccano prima, usciranno liberi, “raggiunto il fine pena nelle more dell’istruttoria”. È già chiaro comunque che le uscite saranno di gran lunga inferiori ai nuovi ingressi in carcere, il cui aumento ininterrotto non è dovuto a un incremento della criminalità (che, anzi, si riduce) ma alle leggi riempi – carcere, come la Fini – Giovanardi sulla droga, la Bossi – Fini sull’immigrazione clandestina, e il capolavoro, la (ex) Cirielli sulla recidiva, che ha fatto tabula rasa di ogni duttilità risocializzante del carcere, perché la gran maggioranza dei piccoli pesci che incappano nello strascico carcerario sono recidivi per definizione. (A parte gli statisti nelle interviste sull’infanzia, conoscete qualcuno che si sia fatto una volta sola?) La (ex) Cirielli, fiore di un delirio demagogico sulla “sicurezza”, sbarra a tripla mandata i cancelli sui disgraziati che le altre leggi scaraventano in galera, escludendoli dalle pene alternative.

Disperato, il ministero, che la votò, non sa come uscirne, e magari punto anche lui qualche volta – chissà, la notte di Natale – da un turbamento per i suicidi e le morti innaturali di due o trecento detenuti all’anno, ricorre alla pena a domicilio per l’ultimo anno, che rimette in gioco (il gioco dell’oca) i recidivi dei reati minori. Una piccola e derisoria toppa a un buco grosso come una voragine. Attenzione però: come avvertono gli assistenti sociali e i magistrati che aspettano le loro relazioni, la verifica dell’esistenza e l’idoneità (!) del domicilio carica gli assistenti di un lavoro in più a detrimento di quello, già soverchiante, che compete loro per le pratiche ordinarie. Col risultato paradossale di inceppare il disbrigo delle concessioni di pene alternative a detenuti che vi avrebbero titolo normale, indipendente da questa legge dal nome pittoresco di svuota – carceri.

Che cosa fare dunque, di fronte a una condizione carceraria “demenziale”, “invivibile”, “illegale”, “una tortura”? Niente. Abrogare le proprie leggi tanto sbandierate, non si può, tutt’al più aggirarle con un piccolo sotterfugio. Di indulto non si può parlare più dal 2006, dopo aver danzato alla canzonetta dei criminali messi in libertà, così da aver paura di integrare l’indulto con l’amnistia, che non avrebbe liberato nessuno ma avrebbe sgomberato processi diventati superflui, che ancora si celebrano per dichiararli nulli. Le condizioni delle galere dovrebbero inquietare tutti i cittadini, anche quelli che immaginano, buon per loro, di non poterci finire mai.

E dovrebbero almeno consigliare, anche ai cinici, di accorgersi quale partita politica vi si giochi. La fanatica campagna contro l’indulto segnò, che lo si ammetta o no, il primo e irrimediato colpo al governo Prodi e al centrosinistra, in una delle ricorrenti sepolture di quel fenomenale Berlusconi. Che ne fu dissepolto anche allora non da un proprio talento, ma da uno spettacolare autolesionismo – l’eterolesionismo del vicino di banco – del centrosinistra.

La demagogia di allora si servì dell’allarme su Previti e altri mostri per sobillare gli spiriti forcaioli. Previti era già comodamente a casa sua, e ci aggiunse la Caritas. Gli stessi crociati di allora hanno appena inveito contro “l’indulto mascherato” o “l’insulto” della leggina dell’ultimo anno, la “svuota carceri”, di cui ho appena illustrato i connotati. Previti non c’entra, né Vallanzasca, né io, né l’ingegner Scaglia. C’entrano quei 70 mila, senza faccia, senza nome – se non nelle statistiche sui decessi – con la loro branda a castello e il loro fornelletto da sniffare e da farsi il caffè, prima che gli tolgano anche quello.

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Stalking al candidato


Stalking al candidato, col parere (in proposito) richiestogli all’esame per avvocato…
[Tizio, in passato fidanzato di Caia, non accettando la fine della relazione sentimentale decisa dalla donna, e desideroso di continuare ad incontrarla, iniziava a seguirne sistematicamente gli spostamenti quando Caia usciva per andar al lavoro ovvero per attendere alle ordinarie attività quotidiane].
lungo la strada la molestava, cercando di fermarla e di parlarle…iniziava
altresì a farle continue telefonate…ad inviarle sms telefonici contenenti generiche minacce di danno alle cose, finalizzate ad ottenere una ripresa delle frequentazione tra i due…
le condotte moleste e persecutorie avevano inizio nel novembre 2008
Così, incongruamente:
davanti all’arte delle quaestiones, quella di porre una questione, che chieda, dando una premessa minore (un fatto), quale sia la premessa maggiore (la legge o la disposizione di legge relativa), in cerca di una o più conseguenze,
(che chieda) perché sia essa e non altra o altra ancora, come il collegamento d’esse meglio vada fatto (insomma una questione che enuclei attendibilmente la abilità tecnica dell’interrogato…)

(così, incongruamente) esordisce il “parere motivato in materia regolata dal codice penale”, che chiede al “candidato”… di “illustrare la o le fattispecie configurabili nel caso di specie, con particolare riguardo alla tematica della successione delle leggi penali nel tempo e agli istituti del reato abituale e continuato….”;

chiedendogli di riferire le “fattispecie configurabili” “nel caso di specie” (con ciò, doppiando la parola “specie”, disattento, oltre alla cacologia, all’offuscamento semantico del termine “fattispecie”, benché cruciale nella teoria del diritto),
(di riferire) cioè le premesse maggiori, eppure prefigurate, in una formulazione, delle minori, che adopera il verbo “molestava” (palesemente tratto dall’art. 660 cp), o il sostantivo “minacce di danno” (palesemente tratto dall’art. 612 cp, benché, questo, enunci “minacce” al singolare, in vero), delle premesse maggiori, con l’effetto della confusione linguistica di queste in quelle, del fallimento dello scopo stesso della questione, quale “prova d’esame”;

e di fatti subito le amalgama, il “parere”, le due premesse, in una sola frase: “condotte moleste e persecutorie
la quale risponde alla quaestio già al momento della positio, la quale, quindi, nemmeno distingue tra domande e risposte, e nemmeno capisce che non sono domande quelle che contengano risposte;

anzi neppure sa fare (oltre non sapere che non deve fare) l’amalgama, il “parere”, perché, se esso conterrebbe “molestava”…della premessa minore, non conterrebbe “minacce”…, della stessa
o, se la contenesse nelle “condotte… persecutorie” al “novembre 2008”, anticiperebbe l’avvento di queste, che saranno legiferate (in vero come “atti persecutori”: il “parere” insiste a mostrarsi verbalmente casual) soltanto il 23 febbraio 2009 (DL n 11);

con la implicazione che le parole della legge, segno della vigenza d’essa nel tempo proprio, sono senza tempo, sarebbero usabili anche in quello in cui non vigesse, ciò benché si dovrebbe discernere tra leggi vigenti e non vigenti, e anzi, di “successione di leggi nel tempo”, delle parole delle leggi nel tempo (cioè, niente di meno, della normatività loro intertemporale);

quindi, oltre che ignorare, il “parere”, la distinzione tra fatti (“seguirne sistematicamente gli spostamenti..cercando di fermarla e di parlarle, fa(cendo) continue telefonate…”) e fattispecie (quelle in artt. 660, 612 citt, eventualmente 612 bis cp), tra premesse minori e maggiori (distinzione scolastica, nella teoria del diritto), ignora quella tra fattispecie e (disposizioni di) leggi (relative), in immancabile sincronia;

sincronia, tra esse, non meno che tra “..gli istituti …del reato abituale e continuato”,che avrebbero (a loro volta) assunto fatti e fattispecie, secondo il “parere…”;

che tuttavia persiste nell’amalgamare quanto maneggi, come se i due “reati” fossero amalgamabili, essendo ben differenti, e comunque essendo solo il secondo, “istituto” della legge (in art. 81.2 cp, e nelle varie disposizioni che lo regolano: prescrizione etc…), non il primo, ignoto, ad essa, benché noto alla prassi (che di esso, in vero, riferisce pochissimo alla teoria);

e inoltre, solo il secondo interessando fatti e fattispecie del tempo antecedente (“23” febbraio 2009: supra), non anche il primo, essendo, i reati di molestia e di minaccia, autonomi, cioè, avvincibili in “reato continuato” (non “abituale”);

e solo il primo interessando fatti e fattispecie del tempo successivo (a quel giorno), essendo (semmai fossero, vd infra), i reati di molestia e di minaccia, avvincibili in “reato abituale” (non “continuato”);

come se i rapporti temporali, tra fatti fattispecie e leggi, fossero ignoti, al “parere”, tanto che, esso, pone “domande aperte”, incitanti a dissertazioni libere, piuttosto che legate alle applicazioni particolari su essi, che “domande chiuse” (tra le premesse cennate, integrate da quella, “massima”, dei due “istituti”);

ignoti parendo, peraltro, al “parere”, ancor prima, quegli “istituti”, sia come tali:
è “istituto giuridico” un complesso di norme raccolte da un principio o sottoprincipio assoggettante una materia o sottomateria, e integrante il “sistema giuridico” di un ordinamento o sottordinamento (con i suoi omologhi)
non è certamente tale una disposizione di legge, quella sul “reato continuato”, regolante (esclusivamente ) il calcolo della sanzione nel caso di concorso materiale di reati prefigurati da un “medesimo disegno criminoso” (semmai sarebbe tale il “concorso di reati”: artt. 71 ss cp, di cui quella disposizione e parte)
e non è certamente tale “il reato abituale”, che, a differenza di quello, non ha nemmeno una disposizione di legge, a prevederlo, e vaga, in cerca di quelle che, al meno analogicamente, potrebbero instradarlo (solo esemplificando: quali sono dies a quo e dies ad quem, di esso, in tema di prescrizione?)”, ed è quindi ben lungi dallo stare in “istituto”;

(ignoti parendo, quegli “istituti”, si diceva), sia come tali, sia, pur se non tali ( se solo dispositivo di calcolo della pena e genere di reato), nella capacità di assunzione di quei fatti e fattispecie, di molestia e di minaccia:
prima (di “23” febbraio 2009), solo (e semmai), questi, “reato continuato” (non anche “abituale”) dopo, né “reato continuato” né “abituale”( o, se tale in ipotesi: vd infra, non solo tale), giacchè, il fatto (multisussistente) di reato che contenga altri reati:
di “molestie” (il quale peraltro, così come esposto, nel “parere”, privo di, o con oscuro, “motivo”, benche questo sia costitutivo di fatto e fattispecie: “per petulanza o per altro biasimevole motivo”, sarebbe monco, certamente rispetto al tempo prima di quel giorno, ma anche rispetto a quello dopo esso, se si ritenga che la molestia entri intera nella fattispecie di “atti persecutori”: vd infra);
di “minacce”…
è fatto del “reato complesso” (art. 84 cp), non di altro;

e in effetti il reato di cui all’art. 612 bis cp contiene quello di minaccia e quello di molestia, se i verbi “minaccia” e “molesta” originano dai sostantivi “molestia” e “minaccia” (degli artt. 660, 612 citt.); potendo, senz’altro:
benché ai fatti (inerenti) siano annessi (vari) eventi ( aggiuntivi non sostitutivi, a quelli delle fattispecie proprie):
eventi di danno, non (più) solo di pericolo, alla fattispecie di minaccia, eventi di ulteriore danno a quella di molestia
e (benché) alle modalità “spaziali” (luogo pubblico e aperto al pubblico) o mediali (il telefono), di questa, siano annesse altre, comuni (sempre aggiuntive non sostitutive)
e benché le “condotte” debbano essere “reiterate”, cioè più d’una (la giurisprudenza si è precipitata a dire che ne basterebbero due) perché, avendosi la quantità (pur minima) d’esse, in fattispecie (come sovente accade, in altre che, come questa, evochino “atti”: es. in art. 609 bis cp), non si avrebbe “reato abituale”
giacchè il compito tecnico (“dogmatico”) d’esso, è quello di dare estensione materiale, modale, ad una “azione” affinché acquisisca estensione (dis)valoriale, per meglio proteggere il bene giuridico (che la raffigurabilità dell’offesa al minimo atto potrebbe turbare di più: es. nella fattispecie in art. 572 cp)
quanto poi eccedesse il minimo della “condotta”, parimenti non costituirebbe “reato abituale”, “reitera”(tivo) per costituirsi (come fatto di reato), non se già costituito (l’eccesso modificherebbe soltanto la “gravità” del reato, quella misurata dalla escursione sanzionatoria edittale curata dall’art. 133.1 1) cp: cioè, indipendentemente dalle circostanze in art. 59 ss cp);

con particolare riguardo alla tematica della successione delle leggi penali nel tempo”: la formula è talmente succinta, priva di flessioni verso qualsiasi delle numerose specie del(la) tema(tica), da risultare spietata (per l’interrogato, lasciato in totale incertezza), e incomprensibile in ( non meno, forse, che incomprendente di) quanto chieda:
se di successione creatrice (art. 2.1 cp: sarà reato quanto prima non lo era), di successione abolitrice (art. 2.2: non sarà reato quanto prima lo era), di successione “abrogatrice” (art. 2.2.: sarà reato differente da quello che era: es.: per disposizione di legge speciale già generale, o viceversa), o di successione modificatrice (art. 2.4. : sarà reato quanto prima lo era, ma la sua punizione o scriminazione o estinzione o qualunque variazione extra precetto sarà differente, benché non retroagendo, se sfavorevole, al fatto-reato precedente)
di ciò, la formula, nulla (nemmeno) adombra… così, forse, dopo la inadeguatezza queritiva, manifestando, del “parere”, quella responsiva;

e fallisce, di fatti, tutte le suddescritte specie…

tanto più quella, di successione modificatrice (art, 2.4. cit), intorno alla quale pare aggirarsi credula e insipiente, allorché segnala che “Caia…dapprima cambiava alcune delle proprie abitudini di vita….”:
evento del reato (della legge) seguente (il “23” febbraio…, legge che tuttavia lo ha espresso col verbo “alterare”, al solito manipolato a libito dal “parere”)
ravvisato tuttavia “dapprima”, nei reati, di molestia e minaccia, della legge precedente (come, del resto, le “condotte..persecutorie [che] avevano inizio nel novembre 2008”, di cui sopra..)
quasi che, essi, potessero essere retroattivamente assunti dal “reato abituale” di “atti persecutori”, come pure anteattivamente sussumerlo, quasi che dovessero constare, d’ora innanzi sempre, d’esso…
nessuna delle quali (suddescritte specie), è ravvisabile in quella del (la legge del) reato di “atti persecutori” (in art. 612 bis cp)
perché quella più prossima ad essa, la successione creativa (art. 2.1: sarà reato quanto prima non lo era), pur contenendo “molestia” e “minaccia” (ex artt. 660, 612 cp), annettendo (dicevasi sopra) eventi e modalità vari, ha creato “reato complesso”, in aggiunta a (tutti) i reati preesistenti, a convivere con essi ferme le prerogative di ciascuno (non certo ad abolizione o abrogazione o modificazione di alcuno d’essi);
reato quindi assolutamente irretroattivo, ex art. 2.1 cp, in precetto e in sanzione e in quant’altro, che solo il “parere” siffatto ha (forse) potuto disconoscere..

In somma, una quaestio posita in modo tanto aberrato e aberrante, come quella osservata, non potrà disapprovare alcuna “solutio”, di alcun “candidato”…
se lo facesse non potrebbe non essere impugnata, per la più varia “illegittimità” …
pietro diaz

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