09.05.16

Faziochigi

Renzi ha nominato “da Fazio”, l’espositore al pubblico “della littizzetto”, ma anche il lecchino dei potenti il lenone dei disabili ambiziosi il conduttore di sanremo il successore di mike bongiorno a rischiatutto, ( ha nominato “da Fazio”, dicevasi) il sostituto di Federica Guidi al ministero dello Sviluppo.
Vi aveva nominato anche Cantone.
Spostando nello studio televisivo del suddetto la sede del Consiglio dei Ministri della Repubblica…

Scantondavigo

Cantone, presidente “dell’anticorruzione” per (disinteressata) nomina renzina, avrebbe suggerito la istituzione di infiltrati, cioè di spiatori del delitto, per combattere la corruzione; secondo quanto egli rivendica. Davigo ha tradotto il suggerimento nel senso della  istituzione di provocatori, cioè di induttori al delitto.
Corrisponde al suo modo di capire le cose. Non senza comprensibili  condizionamenti logici, tuttavia, se, egli, e’ colui che diffonde, da segretario di “associazione nazionale magistrati”…, che nessuno è innocente, che tutti sono colpevoli. Dietro agenti provocatori, appunto.
Ma in questa cieca posizione, non si scorge, al fondo, che lui delinque, dando mandato di provocare al delitto? e che, mandando al delitto di corruzione, è  il corruttore?

Giacchetta

Pare che il padre di Giachetti, “un provveditore”, sia stato inquisito e arrestato affinché narrasse quel che sapesse sul ministro Prandini, durante la razzia sociopolitica dei magistrati di Mani Pulite; che tacque perché non sapeva nulla, del Ministro, e che dopo sei anni di processi fu assolto.
Ora, uno che sottoponga la propria lista di candidatura a sindaco di Roma al giudizio dell’avanzo di carne democristiana detto “Rosi Bindi”, per di più “presidente della commissione parlamentare antimafia; e che espelle dalla lista una querelata per diffamazione, “perchè indagata”:
non ha tratto alcun insegnamento dalla lezione del padre, anzi, e’ un patricida.
E, in tale dissesto socioeticopolitico, vorrebbe, potrebbe fare, il sindaco di Roma?

Ancora “Davigo”

Sarebbe corrotta, “la politica”, che rifiutasse la dettatura della legge penale (di abolizione della prescrizione, infame, in specie, per ragioni qui non accennabili), da “la giudiziaria”, a  dire del “segretario nazionale” di questa.  Ma si potrebbe ritenere l’opposto, che sarebbe incorrotta rifiutandosi, a quella dettatura, perché corruttrice della separazione funzionale dei due “poteri”. Incorrotta, anzi, inconcussa, se “corrotta”, sulla bocca di quel segretario generale, fa presagire inquisizione generale, fa vedere minaccia; cioè, non corruzione ma concussione….

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07.05.16

..orlando le toghe‎…

La riforma della prescrizione sarà fatta entro l’estate, annuncia ‎il ministro della giustizia sotto dettatura della magistratura, in solenne gesto di ossequio.
Il “partito” successore di quello fondato da chi fu incarcerato quale oppositore politico del fascismo e della sua magistratura e così ucciso, e che allora sconfisse quel regime; oggi, alla coda della magistratura operante entro lo stesso ordinamento giudiziario e con gli stessi codici per di più selvaggiamente inaspriti, cioè al seguito della stessa magistratura, è divenuto il  più bestiale aggressore penale della integrità personale patrimoniale sociale del popolo italiano.

Morosini e Davigo

Il primo diffonde che Renzi (in effetti restauratore del fascismo istituzionale) “va fermato”. Il secondo, che “non esistono innocenti, che tutti sono colpevoli non ancora scoperti”.
Il primo, guardiano della civiltà politica, da Associazione Nazionale Magistrati, è contestato. Il secondo, eversore di ogni civiltà politica, e giuridica, è applaudito.
Che cosa è, democraticamente, la associazione suddetta?

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01.05.16

Giacchetta

Colui che ha ritenuto di potere e di dovere sottoporre alla approvazione di “RosiBindi” (un avanzo di carne democristiana, che si tiene in vita politicando a scorta della “antimafia” giudiziaria, e senza titubanza stilistica, anzi, in qualche smorfia televisiva, forse, compiacendosene) la propria lista di candidatura a Sindaco della città di Roma; e che, quindi, lo ha fatto con la soggezione prepolitica e premorale  di cui ogni rappresentante della sovranità del popolo dovrebbe vergognarsi; costui, tal Giachetti, impenitente disertore del civismo, ‎ha escluso, da quella lista, (tale) Naim (s.e.o.), poiché “macchiata” da una pendenza giudiziaria sorta da una querela per diffamazione…..
Potrebbe attentare di più, un politicante italiano (“vicepresidentedellacameradeideputati”), al diritto e all’etica, abdicare di più alla loro, per lui doverosa, rappresentazione sociopolitica?
Ed a lusinga e blandizia di un dominio panpenalistico tanto meschine che, forse, per disgusto, nemmeno le accetterebbe?

Cannabis da ingrasso giudiziario

Da alcuni minuscoli politicanti, che divulgano l’opportunità della regolamentazione non penale del traffico della cannabis, giunge accidentalmente, involontariamente, l’effetto collaterale dell’attentato al potere di polmagistratura, cresciuto aberrantemente dopo l’impiego dello strumento della lotta penale al quel traffico.
E’ per ciò e solo per ciò, che, i suddetti, saranno fermamente ostacolati quando non ripudiati. Ha cominciato a farlo l’agente civico di quel potere giudiziario e militare, la fascista di fondo “giorgiameloni”…

Turchitalian 

La polizia turca nel giorno consacrato ai lavoratori, li ha caricati e dispersi feriti e uccisi (uno) ‎per impedirne la manifestazione antigovernativa reclamante il diritto al lavoro.
Altrettanto (eccetto l’ucciso), nello stesso giorno, ‎e per la stessa ragione, ha fatto la polizia italiana.
Pari i mezzi adottati dalle due polizie governative, pari le azioni pari i fini, e pari gli assoggettati alla loro violenza:
pari sociopoliticamente e funzionalmente  i governi? Pari Erdogan e Renzi?

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30.04.16

Su una intervista di Oliviero Toscani nella rubrica radiofonica “media e dintorni” di “primo maggio”. 

Qualunque idea ‎di creatività abbia in mente, Toscani, non ha in mente neppure in abbozzo la creatività di Internet:
Volta alla correlazione delle infinite moltitudini del globo per contatti logici, dialogici, quindi   indefettibilmente civili (oltre che incruenti).
E, poi, volta alla emarginazione verso la esclusione dei contatti alogici o illogici, adialogici, e, quindi, indefettibilmente incivili (oltre che cruenti).
Una rivoluzione produttiva e apportativa di civiltà universale; la prima, per prontezza e misura, della storia della specie umana.
Diaz

 

 

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29.04.16

Graziano

Un esponente politico campano del PD, tal Graziano, oggetto di una conversazione telefonica fra due popolani (appellati, dagli intercettatori d’essa, “camorristi”) che vi si raccontano che gli daranno il voto in una competizione elettorale; ritenuto per ciò “vicino alla camorra”, è stato estromesso dalla competizione elettorale, e dalla compagine civile, dalla magistratura, che lo accusato di delitto di “concorso esterno in associazione di tipo camorristico” (cioè, tecnicamente, il “concorso di persone nel reato”, oggi, potrebbe consistere, anche, nella “vicinanza”, di taluno, a talaltro…)….. Ordunque:
Quale componente politica del Parlamento italiano, tutte (nessuna esclusa) storicamente o tradizionalmente o contingentemente od opportunisticamente o incoscientemente “giustizialiste”, potrebbe fermare la Magistratura inquirente e giudicante (indistinta se non per funzioni), nella inosservanza del “principio di stretta legalità” (art 1 cod pen, art 25.2 cost), cioè della parlamentarità legislativa dei casi della incriminazione della persona: che avrebbe dovuto precludere, alla Magistratura, di introdurre per via giudiziaria giuridicamente inesistenti casi di reità, quale quello del “concorso esterno in associazioni” delittuose?
Caso che, cospargendo il territorio nazionale di rei innocenti per legge, di corpi e anime  dolenti o morienti illegalmente, ha lacerato la compagine sociale,  e  ancor più quella politica, ferita da una assunzione di potere legislativo, dall’Ordine giudiziario, che cala il sistema socioeticopolitico nella più dannosa  specie di anarchia.
Eppure, per farlo, alle componenti politiche basterebbe la emanazione di una legge di “interpretazione autentica”, che dicesse che la applicazione giudiziaria di quella specie di “concorso di persone nel reato” è fuori e contro la legge.
E anzi, il confronto (giuridico e giudiziario) “fra politica e magistratura” ad essa dovrebbe metodologicamente ricorrere, quale strumento della soluzione del “conflitto”, e, ancor prima, della riaffermazione della sovranità del Popolo.
Ma quale di esse, avendo portato (supinamente o intenzionalmente) la Magistratura, legge dopo legge decreto dopo decreto, ad un tale grado  di potere penale di assoggettamento e di annientamento della persona, che il  Fascismo mussoliniano mai (giuridicamente) concesse  progettò pensò immaginò ipotizzò (basti il raffronto fra la normativa incriminatrice e punitrice del periodo monarcofascista e del primo periodo repubblicano, e quella del secondo periodo repubblicano: la prima, da Europa democratica, la seconda, da Europa nazista e da Oriente Vicino e Medio); quale di esse, dicevasi, avrebbe, oggi, la capacità di farlo?

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22.04.16

Revisione della Costituzione “Boschi” e “corpi di reato”…

A proposito di “corpi di reato” (cioè delle cose che siano …. prodotto o profitto …. del reato: art 253 cpp), evocati figuratamente in un mio post precedente; un po’ meno in questo:
Se il Governo ha facoltà di “iniziativa delle leggi” (Costituzione: art 71); se esso, “Potere Esecutivo” (non Legislativo non Giudiziario) gerisce Pubblica Amministrazione (artt. 92 ss, 97 ss…), esso ha “iniziativa delle leggi” in materia di Pubblica Amministrazione.
Ed alla materia dovrebbe attenersi anche quando avesse il potere “delle leggi”, quando assurgesse a Potere Legislativo, dopo la concessione fattagli dalla Costituzione “antifascista” (che, con ciò, ha prolungato la corruzione del principio della Separazione dei Poteri – essenziale alle “democrazie rappresentative”- già teatralmente corrotto dallo Stato  monarco-fascista).
Concessione della cui ambiguità politica (antifascista-fascista) è ben lungi dal pentirsi, o della quale non si pentirà abbastanza, alla luce della storia legislativa del Paese, governativa anziché parlamentare, perpetrata mediante decretazione legislativa (art 76) e decretazione di urgenza (art 77): mediante decretazione sostanzialmente “monarco-fascista”.
Cioè, IL Governo, non potrebbe né prendere iniziativa legislativa, né legiferare, in materia che non fosse amministrativa (…diritto costituzionale, civile,  penale, tributario etc).
Anche perché, essa, è materia della, e per la, “legge”; materia maneggiabile soltanto in “riserva di legge”:
ove la legge (cioè il Parlamento e nessun’altro Organo della Repubblica) scrive e descrive tutto;
ove quindi è esclusa anche la decretazione legislativa del Governo (che sarebbe parlamentare solo per i “principi e criteri direttivi”);
e, vieppiù, la decretazione d’urgenza ove il Governo scrive e descrive tutto (e, se è vero che Il Parlamento dà la conversione in legge, di prassi, lo fa sotto concussione della sua “fiducia”).
“Riserva di legge”, dunque, dicevasi, ove il governo potrebbe accedere solo “a caccia di frodo”.
Pertanto
La mera ipotesi che il Governo, mancante di potere  nelle materia suddette, abbia potere, di iniziativa legislativa o dilegislazione, nella materia delle “leggi di revisione” (art 138) dell’Ordinamento della Repubblica (artt 55 ss), attinge un grado di demenzialità sociopoliticogiuridica talmente acuto, che solo il “renzismo” (che, peraltro, in soli due anni ne ha infettato  il Paese) avrebbe potuto raggiungere.
E, ciò malgrado, non ne è stato inibito, gli è stato permesso; anzi, esso, è stato generato e montato perché lo facesse (perché incarnasse il terzo ventennio tecnicamente fascista, dopo quello berlusconiano e quello mussoliniano).
Ma, al  tema.
Mancando, il Governo, rispetto all’Ordinamento della Repubblica, di potere legislativo ed anche di  iniziativa legislativa (mancando del potere politico inerente).
Essendoselo tuttavia dato, avendolo assunto ed esercitato:
non avrebbe, esso, “usurpato potere politico”?
E, se lo avesse fatto, non avrebbe commesso il “Delitto politico” (art 8 c.p.) “Contro la Personalità Interna dello Stato” (Libro II Titolo I Capo II cod pen) di “usurpazione di potere politico” (art. 287 cp)?
Ecco perché non del tutto figuratamente, le leggi di revisione della Costituzione sortite dal DDL del renzismo, potrebbero dirsi “corpi di reato”.

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20.04.16

Illegittimità genetica e funzionale delle Camere renziane

Non è chiaro in quale luogo dell’ordinamento sia stato pescato “il principio fondamentale della continuità dello Stato”, evocato da Cortcost con la sentenza n 1 2014, a sostegno della “continuità” delle Camere parlamentari dichiarate geneticamente illegittime, degli atti funzionali fin’allora compiuti e,  degli “atti” che in futuro compisse.
Certamente, “il principio” non era desumibile, malgrado suo contrario avviso, dalle disposizioni di legge costituzionale, espressamente derogatorie della regola di inerzia delle Camere scadute o sciolte, e con ciò prorogatorie (della loro funzione) fino alla costituzione delle nuove Camere (art 61); o richiamatorie d’esse (all’esercizio della funzione) “anche se sciolte”, per la conversione in legge di decreti legge adottati dal Governo (art 77).
Disposizioni di legge, le or dette, strettamente normative, giuridicamente ineccedenti, irridondanti, e, per ciò, del tutto inidonee a nutrire principii (“fondamentali” aggiunge la sentenza, con lessico stonatamente  giudiziario: i principii,  sono tali per principio….).
Pertanto, è stata la sentenza n.1 dell’anno 2014, essa e nient’altro che essa, a disporre che le Camere (dichiarate geneticamente illegittime) “continu(assero)”:
senza alcun potere giuridico di farlo, tanto meno il potere, oltre quello di conservare atti pregressi (d’esse) di assicurare atti futuri. E’ stata la sentenza, in altre parole, a disporre la “prorogatio” (il latinetto, della sentenza in parola, svela il bisogno del conforto retorico dell’assunto cognitivamente precario), la proroga della funzione delle Camere fuori del caso costituzionalemnte previsto.
D’altro canto, ricorrendo (tacitamente) ad una tecnica, di conservazione di atti previa loro indicazione (in specie, pealtro, significativamente mancata), memore di istituti processuali, penali, civili, amministrativi…, appositamente prevista legislativamente, ma del tutto estranea al processo dei giudizi  di costituzionalità “delle leggi”;  e troppo  evocativa  di una componente della Consulta, la magistratura (prevalentemente di Cassazione), avvezza, sopratutto se Penale, ad enucleare principii, tanto misteriosi geneticamente e morfologicamente quanto creativi di diritto. Ricorrendo,  cioè, la sentenza,  ad un artificio politico, politicamente conservativo dei poteri legislativi politicamente costituiti, ben connotativo della condizione istituzionale reale,  della Consulta.
Essa pronunciava munita esclusivamente del potere esercitato nel dispositivo della sentenza, munita del potere normativo racchiuso nel dispositivo. E di nessun altro.
D’altronde, secondo la volontà dell’art 136 della Costituzione, priva di ogni altro potere.
Per esso, le Camere, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, avrebbero potuto solo sciogliersi, o dovuto essere sciolte.

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8.04.16

Antimafia?

La commissione parlamentare antimafia, dopo l’intervista radiotelevisiva di B. Ve‎spa al figlio del “mafioso” Riina (in occasione della edizione di un suo libro sulla propria famiglia), ha convocato autoritariamente i vertici della Rai, perché dessero conto del fatto e perché non lo ricommettessero.
Ad un tempo, il presidente del senato della Repubblica (invero già procuratore nazionale antimafia), con altri credenti  in “antimafia”, ha levato la sua protesta, per quel fatto.
Insomma, i parlamentari in vece in nome e per conto del  popolo italiano, dal quale non risulta che siano stati esclusi i “mafiosi” (benché fino all’ultimo incarcerati), parlamentano per esso assai meno di Vespa e della sua trasmissione televisiva. E anzi,  zittiscono chi non lo facesse.
O peggio.
Hanno usurpato il potere de la Commissione di Vigilanza Rai, la quale sola avrebbe potuto convocare quei  vertici.
In perfetto stile “antimafioso”…

Gemelli il linguacciuto

“Chinnici borsellino e simili”, discendenti di  magistrati uccisi e attualmente politicanti in Regione Sicilia, “hanno fatto carriera sui martiri…”, avrebbe detto l’ing. Gemelli, partner dell’ex Ministro Guidi,  inquisito per traffico di influenze, conversando con taluni …
Ex malo bonum‎? E comunque, dice il falso o il vero? D’altronde, storicamente, fra i martiri e le carriere del prossimo loro, non si è forse avuto  un nesso talmente regolare che, mancando martiri reali, ne apparvero artificiali?

Il politico con l’accento di Ligabue (parlante)

Il pur estraneo alla aborrita cerchia renzina, Delrio, divulga che (il pregiuridico pregiudiziario prelogico) Gratteri, l’incubo degli ultimi e penultimi della Calabria (“ndranghetisti” per liquidarli meglio), avrebbe “un altissimo senso delle istituzioni”…
Ora, se il senso delle istituzioni dell’estraneo alla cerchia renzina sarebbe quello di Gratteri, quale sarebbe il senso degli  intranei ad essa?

“‎Sabaudia”

“Terroni endernescional”…di Pino Aprile…un libro controinformativo, su centinaia di migliaia di popolani arrestati ammazzati torturati affamati infamati dispersi, nella unificazione dell’Italia.
E, prima, nella presa del Regno delle Due Sicilie.. dalla Famiglia Savoia…
Ebbene
la formazione delle mafie meridionali ha qualcosa che fare con siffatti precedenti?
E come si rapportano, ad essi, le neoformazioni antimafia?

(s)Cantone

Sei miliardi consumati, mediante la corruzione, “da delinquenti di ogni risma‎”…
Non è l’ultimo dei poliziotti ‎(che sciorina la sua perversione, qualificatoria delle persone ree di qualche reato, per dare manforte lessicale alla sua attività di persecuzione), ma è il magistrato simbolo della politica anti corruzione del Governo Renzino, “Cantone”.
E’ supponibile che, all’indecente bullismo verbale, si accompagni quello funzionale… ?
Certamente, nel Governo Renzino, d’altronde, cui il predetto è organico, detta supposizione è comprovata ‎…

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07.04.16

Shalaby

“Capo della polizia criminale” è denominato un “generale”egiziano, che, secondo un documento anonimo, avrebbe guidato le operazioni, di sequestro tortura ed eliminazione, del ricercatore italiano Giulio Regeni (lo avrebbe fatto recidivando, peraltro, secondo un suo “precedente giudiziario” a contenuto simile).
Di “polizia criminale”‎, inizia ad apparire opportuno l’uso, come aggettivo del primo, del secondo dei due termini; un uso definitore della polizia in sé, piuttosto che dell’oggetto della sua funzione “anticrimine” (il crimine altrui, d’altronde ben inferiore, quanto a ferocia, a quello della suddetta…). Per lo meno in Egitto…

Saponificante Bindi

“Negazionista” sarebbe stata la intervista del conduttore Rai, B. Vespa, al figlio del “mafioso”  Riina (in occasione della presentazione di un libro su sé e la sua  famiglia).
Negazionista della “Shoah” delle popolazioni suditaliane “di tipo mafioso”, allestita giuridicamente dalla legge contro la “associazione di tipo mafioso” (e, prima, squadristicamente, da “i prefetti di ferro” mandatarii del governo fascista e, ancor prima, poliziescamente, dai governi sabaudi dell’”Italia unita”)?
La legge della “rivoluzione copernicana”, quella in art 416 bis cp, secondo la compiaciuta definizione di un procuratore antimafia, esultante al fatto che, per la incarcerazione (a vita) di quelle popolazioni, era finalmente cessata la necessità che commettessero delitti (e che questi fossero scoperti accertati processati e puniti individualmente, con immaginabili disagi e fallimenti della persecuzione giudiziairia),essendo divenute esse stesse, in sé stesse, delitto?
La legge del “compromesso storico” berlinguerandreottiano (detta Rognoni-Latorre), dell’anno 1982, in tutto corrispondente, contenutisticamente e funzionalmente, a quella nazifascista del 1938, che allestì giuridicamente la “Shoah” degli ebrei (come degli omosessuali degli zingari di tutti gli altri discriminati per razza religione sesso costume condizione personale sociale…..),  criminalizzandoli ed eliminandoli in quanto tali?
La legge della “Shoah” “antimafiosa”, la cui virulenza violenza letalità esizialità, unite a quelle dei suoi antecedenti, rende quella mafiosa una perturbazione sociale?
“Negazionista”, dicevasi, sarebbe stata l’intervista di Vespa al figlio di Riina, secondo “la presidente della commissione parlamentare antimafia”, il segno, anche esteriore, dello stadio della putrefazione socioeticopoliticogiuridica che, nel patto “diccì-piccì” di cui si è detto, sintesi della popolazione italiana cannibalizzante una sua parte (e senza nemmeno avvertirlo), sotto l’auspicio e la guida e l’egida dei Guardiani della “repubblica democratica”, ebbe il suo culmine?

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28.03.16

Sorella d’Italia

Una delle più sconciamente petulanti sull “utero in affitto”‎ delle donne “trafficanti di neonati” (secondo la astuta lessicologia espulsoria dei fatti che si volesse reprimere o bandire), “la Meloni” (già badante di Fiorello, prima che s’offrisse a ben più redditizia occupazione “nelle istituzioni”) ha affittato politicamente il proprio utero gestante, sbandierandolo  nella competizione elettorale a sindaco di Roma.

“Potere sovrano”

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha recentemente rifiutato, alla Procura della Corte dei Conti, di dare conto della propria contabilità amministrativa. Opponendo che, questa, affidata alla “professionalità” dei gestori e degli operatori dell’organismo, rende inammissibili, oltre che inutili controlli esterni…
Il vertice della Magistratura…  dedita al controllo capillare  d’ogni luogo  e persona, con ogni mezzo occulto o palese, con ogni forza civile o militare,  con ogni facoltà di assoggettamento di asservimento di annientamento; dedita alla responsabilizzazione di chiunque tranne sé stessa, deresponsabilizzata giuridicamente politicamente eticamente socialmente, totalmente.
Ebbene, ora vuole esserlo anche contabilmente (d’altronde‎, piena padrona del capitale umano pubblico, come potrebbe non esserlo di quello economico?) …
Per farlo, si qualifica potere sovrano, dell’Ordinamento della Repubblica democratica  (tale, invero, anche in quanto basata sul principio di eguaglianza ‎di tutti, non solo davanti ma anche dentro la legge…).
E difatti lo è, ma di Antico Regime, che ora riproduce, con atti di pura forza e con editti di ogni  sorta…

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21.03.16

Metastorici

“Islamofascismo”, sarebbe ‎la categoria interpretativa della storia presente, mediorientale, secondo “lo storico” Mieli…
cioè, uno dei derivati storici del monoteismo monocultismo monoideismo monogiurismo‎ monocratismo, del monismo più materiale carnale maniacale, dell’assolutismo politico, “il fascismo”, ebbene esso qualificherebbe e interpreterebbe la sua origine…
Eppure, sarebbe bastato, al monosonante quanto vaniloquente “storico” (inascoltabile alle TV), congetturare se, il nome irripetibile dell’autore del più tragico e annichilante ventennio secolo scorso, del Criminale di Stato fra i maggiori della storia di questo, “Mussolini”, non sia derivato, per italianizzazione, da “Muslim: mussulmano ‎…

Boschi Etruria in Renzi

Non sarebbe incompatibile, con la funzione di governo, cioè con le funzioni del ministero della difesa dell’interno della giustizia della economia, etc., tutte direttamente e indirettamente impegnate o impegnabili nella inchiesta penale civile amministrativa contabile, sulle condotte del banchiere Boschi genitore della ministra per le riforme costituzionali e per i rapporti con il parlamento…
della ministra fungente se coideante coagente codeliberante in Consiglio con tutti gli altri ministri e ministeri (oltre che individualmente).
Non lo sarebbe secondo la pubblica opinione, perfino quella facente capo ‎alle opposizioni ed alla posizioni politiche o comuni antigovernative…e secondo la stragrande maggioranza dei suoi mezzi di informazione e di formazione e di comunicazione…
Eppure,  le  incompatibilità di posizioni funzionali in situazioni di conflitti (fra gestioni) di interessi personali e di interessi pubblici, nell’ordinamento giuridico generale e particolare, nelle disposizioni di legge civili penali amministrative contabili che espressamente se ne occupano, sono anche potenziali, virtuali, oltre che attuali, insieme ai conflitti d’altronde…
esse, cioè, sorgono e insorgono ben prima di quelle nelle quali da tempo versa, scandalosamente e spudoratamente, la revisora (il femminile lo gradisce, se nel profilo autobiografico pubblico si definisce “politica”, benché non le si addica minimamente, stilisticamente), tanto velleitaria incosciente e irresponsabile quanto grottesca e blasfema, della Costituzione della Repubblica italiana..

Il benefattore malefico

Racconta in TV La 7, scompostamente compiacendosi di esservi invitato quale irriducibile legalitario (come tale patentato dal “prof.ignazio marino”, gia’ sindaco di Roma benché “chirurgo del fegato” e penoso questuante di tavoli operatori, cattedre e seggi senatorii d’Italia e d’America), tal Sabella, che da giudice romano, per disciplinare le occupazioni popolari di edifici, impiegava uno strumento, il reato di cui all’ art 633, “che storicamente era stato previsto per il brigantaggio…”
Così, il giudice della copertura giudiziaria del massacro di polizia d’inizio secolo alla scuola diaz, intendeva le lotte per le terre e le  case, delle popolazioni contadine e operaie alle quali erano state promesse, in cambio del loro sacrificio sui fronti sterminatori della prima grande guerra del secolo scorso…
Brigantaggio…
Da vero brigante giuridicogiudiziario..

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15.03.16

Revisione della forma repubblicana? Autorevisione della costituzione? Nel diritto “boschi etruria” ?

Se  Sovranità del Popolo (art 1), ed uno dei suoi organi funzionali (vitali), il Senato, danno “forme” (art 1) alla Repubblica, e, quindi, alla sua “forma repubblicana” (art 139):
Senato, e Sovranità (che esso esprime), non avrebbero potuto divenire oggetto di revisione della Costituzione (Il “ddl Boschi” era, cioè, inammissibile“ a discussione e deliberazione parlamentari).
Tanto meno, avrebbero potuto divenirlo, per disegno di legge del Governo della Repubblica.
Il quale, se avesse avuto facoltà di “iniziativa delle leggi” (art 71), la avrebbe avuta solo in materia amministrativa (artt 92 ss, 97 ss, 99 ss).
O comunque, solo in materia per “legge ordinaria” (art 72), non  per “legge costituzionale” (art 138), ancor  meno per legge di revisione della Costituzione (art 138).
Leggi, queste, ad iniziativa (di membri) del Parlamento.
Al punto che, la iniziativa legislativa (politica, ovviamente) del Governo nella materia spettante ad esse (quale il “ddl Boschi”) potrebbe integrare “usurpazione del potere politico” (che, oltre altro,  il codice penale punisce all’art 287: quale “delitto oggettivamente  politico”, ex art 8 cp, contro la Personalità interna dello Stato).
A parte che, se la legge,  tutta, è, congenitamente estrinseca (“norma esterna”, di altro da sè), non intrinseca (“norma  interna”, di sé, quale il  “regolamento” delle Camere: art 64):
era impensabile che, il Parlamento, il Senato (sua parte inscindibile), potessero dar legge a sé stessi con  norma congenitamente esterna.
Con “norma esterna” di autorevisione!!
Era impensabile che, questa revisione della Costituzione, potesse legiferarla non altri che una (apposita) Assemblea Costituente.

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La nozione “editorialistica” dell’avvocatura…

Non so da quale vocabolario, la entità esemplarmente rustica, dal “guanciale” eccedente che si affanna a placare con penose barbette; il precettore televisivo di “faziose” notti di fine settimana, querulo, petulante, impancato a censore del costume sociale (più futile, alla sua portata); non so, dicevo, da quale vocabolario abbia tratto che, “infame”, significherebbe “faticoso, difficile, per stomaci forti” ( anziché, turpe, comunemente disprezzato, o sinonimi…).
Mentre so che, per quella informazione lessicale, falsa, egli è un mentitore.
E che, se da questa qualità perviene quella di codardo (non ha il coraggio della responsabilità delle proprie pubbliche eiezioni), da ciò che la ha indotta, la denominazione dell’“avvocato..infame”, sgorga quella di completo analfabeta in sapere giuridico-giudiziario.
Per il quale, perfino “un lungo stato di alterazione febbrile…di ottundimento…”, come quello ove, egli, avrebbe elucubrato “l’avvocato difensore…(che) è mestiere“ (per inciso: la persona è una cosa? In questa cosificazione, dell’avvocato, e nella scempiaggine sintattica retrostante, si annida un lapsus, del convincimento intimo del locutore ?); perfino quello stato, dicevo, sarebbe idoneo, sia a “gravemente scema(re)”, essendo una “infermità”, la “capacità di intendere e di volere”: senza tuttavia escludere la condanna la colpa la pena, solo diminuendo questa, come da art 89 cp; e poi, comunque, aggiungendo una “misura di sicurezza” (che, se detentiva, come nel caso Rosboch, comporterebbe una restrizione della libertà personale senza limite di tempo, essendo, la misura, rinnovabile all’infinito, fino che cessasse la “pericolosità sociale”: artt. 203, 207 cp).
Sia a fare ciò, dicevo, che ad escludere quella capacità, potendo suscitare, quello “stato”, “infermità” acuta, della mente: senza tuttavia escludere il delitto, la illiceità penale (tanto meno quella civile, per cui sarebbe sempre possibile il risarcimento del danno, per l’offeso o i suoi successori), la misura di sicurezza (astrattamente, sine die, come l’ergastolo, cennavo); ma solo la pena carceraria (che, chi avesse minima nozione dei rigori di talune mds, potrebbe preferire).
E l’avvocato che, nella sola probabilità dello stato psichico predetto, non sollecitasse quella (parte della) legge penale, (allora si che) sarebbe (professionalmente) “infame” ; e inoltre “infedele patrocin(atore)”, reo ex art 380 cp, dell’affidato.
Pur se fosse ignorante d’essa tanto quanto (benchè improbabilmente) il “giornalista”.
Il quale ignora, inoltre, che, di quella parte della legge penale ( che reputa vantaggiosa), egli stesso potrebbe avvalersi, ove fosse processato per diffamazione aggravata dell’avvocatura (se commessa, come riferisce, in “un lungo stato di alterazione febbrile…di ottundimento…”).
Nel suo caso, peraltro, a differenza di quello nel quale con tanta improntitudine si è intruso, la “capacità di intendere e di volere” potrebbe essere esclusa anche da “rusticitas”, da alienità alla civiltà giuridica.
Ed anche da alienità alla realtà sociopolitica (elementare), che senza l’avvocatura, civile penale amministrativa tributaria costituzionale internazionale sovranazionale privata pubblica centrale locale, l’avvocatura titolare universale della difesa dei diritti offesi, avrebbe il suo volto…
P. Diaz

Scusate il disturbo

27/02/2016
MASSIMO GRAMELLINI

Tra i vantaggi di un lungo stato di alterazione febbrile c’è la possibilità di accedere in condizioni di beato ottundimento alle delizie della tv del pomeriggio, inesausta spacciatrice di stimolazioni sul delitto della signorina Rosboch. Nulla ci è stato risparmiato, neppure la richiesta di seminfermità mentale per l’ignobile adescatore di professoresse in cerca di forti emozioni. Costui sarebbe già stato in cura da uno psicologo, ohibò. E la sua tendenza a rifarsi i connotati a ogni cambio di stagione lascerebbe intendere un disturbo di identità e un’indole fragile, doppio ohibò.
L’avvocato difensore dei colpevoli è mestiere infame che costringe a qualsiasi genere di arrampicata sui muri ospitali della legislazione italiana, ma stavolta l’impresa risulta particolarmente improba. Un ingannatore seriale tutto può essere tranne che matto. Un manipolatore inesausto di uomini e donne tutto può essere tranne che matto. E un ragazzotto ancora implume che ha la lucidità di individuare signore fragili, il talento nel sedurle e la ferocia nel piegare il loro bisogno d’affetto ai propri fini tutto può essere tranne che matto. Intorno a questo Gabriele Defilippi si sta però mettendo già in moto il frusto copione di troppe tragedie nostrane: il tentato suicidio dimostrativo, il desiderio conclamato di farla finita, lo scaricabarile sul complice. Aspettiamoci un secondo tempo a base di pentimenti e ravvedimenti miracolosi, per la gioia delle immancabili fan. Se non riescono prima a farlo passare per matto, col tempo diventerà un divo.

http://www.lastampa.it/2016/02/27/cultura/opinioni/buongiorno/scusate-il-disturbo-wmJSJDFvePhOUGj4tj34eN/pagina.html

PRECISAZIONE
Nel Buongiorno di sabato scorso, in riferimento alla richiesta di seminfermità mentale per il ragazzo accusato dell’omicidio della professoressa Rosboch, avevo scritto che difendere degli evidenti colpevoli è spesso un mestiere infame. La parola “infame” era intesa naturalmente nel senso di “faticoso, difficile, per stomaci forti”. Qualche avvocato penalista l’ha presa invece come se avessi inteso dire che consideravo “infamante” il suo indispensabile lavoro. Lungi da me un simile pensiero. In venti righe si corre spesso il rischio di essere equivocati. Spero che adesso sia tutto più chiaro.

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13.02.16

La “mentalità”  penale

Secondo una Sua dichiarazione apparsa recentemente su La Nuova Sardegna, sarebbe stata una “frase fatta”, della tradizione dei discorsi di inaugurazione dell’anno giudiziario sardo, quella sull’ “istinto predatorio, tipico della mentalità barbaricina”, da Lui  pronunciata, quale procuratore generale della repubblica, in Cagliari, nello scorso gennaio.
Eppure, non pare uomo da “frasi fatte”, o, comunque, non filtrate dalla Sua colta pensosità e riflessività.
Quale quella diffusa.
Già appellare predatore (secondo ogni vocabolario: l’animale), l’umano (“barbaricino”), pone questioni lessicali drammatiche, perché non separabili da altre antropologiche, personologiche, e, anzitutte, etiche.
Peraltro, a prede animali tenderebbe quel predatore, mentre ad appropriazioni patrimoniali,  al “bottino”, propriamente, tenderebbe quello dei veicoli portavalori.
Inoltre, evocare, a forza di questa tensione, la “mentalità barbaricina”, è illogico, perchè:
se la tensione (alla appropriazione) è universale (come il bisogno o il desiderio che la spingono), sarebbe universale la “mentalità barbaricina”?
D’altro canto, gli istinti hanno poco che fare (perché, classicamente, sottostrato della psiche), con la mente (soprastrato); ed ancor meno con il suo prodotto sedimentato, la “mentalità” (quel poco è solo interazione).
E comunque, istinti e mentalità, inscritti, come sono, nella antropoetnologia di una popolazione, e nei saperi relativi, hanno poco che fare con la giuslogia penale, col diritto inerente, e, quindi, con la “competenza” del procuratore generale della repubblica nell’esercizio della funzione (quella inaugurazione).
Oltretutto, il diritto penale è essenzialmente indifferente a quelle parti, della psiche (forse perché determinanti, alle azioni, e, quindi, deresponsabilizzanti). Esso, di fatti, adotta solamente le parti “autodeterminabili” (a suo avviso), e, quindi responsabilizzabili:
adotta la coscienza e la volontà, le (e quali) funzioni della autodeterminazione dell’individuo, del reo persona, affrancato dagli istinti e dai loro sedimenti culturali, libero, responsabile, (quindi) liberamente punibile.
Per ciò, dicendo d’essi, il procuratore generale non ha  parlato la lingua ufficiale.
Nella dichiarazione a “La Nuova” (di cui sopra), egli rivendica di operare  su individui, non su collettività o comunità o etnie. Lo rivendica, peraltro, dopo avere evocato, nel discorso inaugurale, che, i Sardi, sarebbero individualisti, ed anche per ciò non coagulerebbero   associazioni mafiose.
E’ con vivo piacere sociologico, oltre che giuridico e giudiziario, dello scrivente, che, quel magistrato, smentisce un altro, originario della sua stessa terra, la Sicilia.
Costui, “applicato” temporaneamente ad una Corte di Appello sarda (per mentalità  antimafiosa “vedente” la mafia, e, dunque, intuitu personae, e, quindi, giudice speciale?), attestò, in quest’isola, quel tipo di associazione, in (clamorosa) riforma di una sentenza di un tribunale sardo, che la aveva (ineccepibilmente, in fatto e in diritto) esclusa.
E dà altrettanto piacere che, egli, curi il diritto penale degli individui, classico, liberale, e che, quest’isola, glie ne offra la possibilità.
E’, quindi, supponibile che attratto da questa abbia lasciato la Sicilia?
L’isola che, or sono più di trentanni, con lo straripamento di  postulazioni petizioni  pressioni provocazioni mistificazioni propagande, legislative e giudiziarie, inaugurò, in “compromesso storico” Diccì-Piccì (Rognoni-Latorre), il diritto penale “illiberale”, non individuale ma collettivo, non personale ma etnico, non del singolo ma dell’associato, il diritto della colpa di associazione, della responsabilità collettiva?
Il diritto che ha potuto vessare imprigionare confiscare stremare stracciare spazzare le  popolazioni meridionali (in quanto tali “di tipo mafioso”), più dei militi degli “unificatori  del regno” ottocentesco, delle milizie del fascismo novecentesco?
Il diritto della preistoria (ma anche della modernità nazista)?
E’ supponibile, che la abbia lasciato per dissenso….
D’altronde, ha il merito di avere inaugurato, con l’anno giudiziario, il giudizio del popolo. Che si ricordi, il primo, per fermezza estensione densità fierezza contrarietà “soberanìaria”.
Quel popolo ha inteso promuovere (sociopoliticamente) il vincolo di mandato, su chi agisca a suo nome e suo massacro, il controllo del suo esercizio, fino alla revisione od alla revoca (ove occorressero)?
Un popolo semplicemente rivoluzionario, il sardo, se ciò avesse, pur solo oggettivamente,  inteso.
Universalmente rivoluzionario, tanto quanto è universale il diritto penale illiberale (o, invero,   “liberale”),  universalmente “predatorio”, di prede umane, contrumano, inumano.
“Predatoria” la sua parte “barbaricina”?

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1.02.16

La “sovrastruttura”  “in folle”

Alla “monogamia” (unione di due individui) appartiene, già etimologicamente (nella parola stessa), sia la eterosessualità (maschio e femmina) che la prolificità.
Altrettanto alla “poligamia” (unione di più di due individui), “poliginica” (un  maschio più femmine) o “poliandrica” (una femmina più maschi).
Al “matrimonio” (munus: la funzione, della mater: la genitrice, di procreazione e di conservazione  della prole), appartengono, già etimologicamente, monogamia e (a sostrato più naturalistico) poligamia.
E al “patrimonio” (munus: la funzione, del pater: il  genitore, di  mantenere la genitrice  e la prole), appartiene, già per etimologia (complessa), il matrimonio e quanto ad esso appartenga (monogamia e poligamia, dicevasi).
Dunque eterosessualità e prolificità, e unione, sono il sostrato materiale, col patrimonio,  del matrimonio.
E, inoltre, sono l’origine della sua formulazione lessicale.
E, inoltre, sono l’origine del suo diritto, prima “naturale” (espresso dalla consuetudine dall’uso e dal costume), poi “positivo” (espresso  dai legislatori): e delle sue formulazioni, omofone e omologhe a quella lessicale.
Insomma il matrimonio, con i suoi sostrati, è la “struttura” del proprio diritto, della  “sovrastruttura”.
Con le loro varianti  storiche:
ad esempio, la attribuzione (legislativa) della più recente “potestà”, anzi “responsabilità”, “genitoriale”, a tutte le componenti genitoriali,  invece che ad una, ricalca la evoluzione della ” patria potestà'”, sortita dalla  vittoria epocale  del “diritto paterno” sul “diritto materno”, sulla “matria potestà” (dell’era in cui pater incertus est, perché non occorre si sappia chi sia; in cui  la femmina e’ poliandrica e la prole trae riconoscimento sociale da lei, per munus matris, per matrimonio, appunto).
E la “famiglia” (l’insieme dei famuli, degli inservienti,  anzi “schiavi”, in origine), è il suo  sottoprodotto (non solo lessicale)…
Orbene, se alla sovrastruttura (alla copertura di una casa, esemplificando) si tolga la struttura (la casa), essa crolla o si deforma e defunge (cessa di fungere, di interagire con la struttura, eventualmente “ristrutturando”).
E ciò, precisamente, accade, se si sostituisca la struttura, della unione eterosessuale e prolifica e matrimoniale, con la unione omosessuale,  improlifica immatrimoniale. Caduta la sovrastruttura, l’altra struttura sarebbe nuda, inerme, e impotente. Oppure, scomposta da un diritto artificiale, innaturale, inconseguenziale, irreale tanto da apparire grottesco, per la improprietà del suo lessico alla realtà effettiva.
Eppure, è il singolare tragitto di un movimento socioeticopolitico (quello degli omosessuali, pevalentemente), evolutivo se non rivolutivo (basti ricordarne la immane soggezione, perfino a pene capitali, che lo schiaccia in vari paesi del globo, e dalla quale, lentamente, si affranca), laico e, qui, vittorioso, che tuttavia agita la pretesa di sottomissione, anche lessicale, alla sovrastruttura più clericoreligiosa, regressiva, oppressiva, del diritto matripatrimonialemonogamicofamigliare…
Tragitto che, all’opposto, dovrebbe riprogrammare (anche per le collettività e la storia):
ripristinando il rapporto necessario fra fatto e diritto, producendo il proprio diritto, traendolo dalle componenti materiali e immateriali delle proprie unioni, proponendolo, testimoniandolo, affermandolo.

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