ORA SI’ CHE SALVINI DOVREBBE PORTARE FISSI ROSARIO E MADONNINA…. A MENO CHE….


1.Si sono domandati:

i senatori leghisti che davano (alla magistratura) autorizzazione e procedere contro Salvini (per il delitto di sequestro di 131 persone a bordo della nave Gregoretti interdetta per alcuni giorni all’approdo in porto italiano)

i senatori che non partecipavano alla decisione affinché l’autorizzazione non fosse data

i difensori dell’accusato

Se l’art 135 bis del Regolamento del Senato, al comma 8 volesse che:
“… Se la Giunta abbia proposto la concessione dell’autorizzazione e non siano state formulate proposte intese a negarla, l’Assemblea non procede a votazioni intendendosi senz’altro approvate le conclusioni della Giunta. In caso diverso sono poste in votazione le proposte di diniego dell’autorizzazione, che si intendono respinte qualora non conseguano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea)”?

Cioè che, concessa l’autorizzazione dalla Giunta, essa si intende approvata dal Senato (in specie) senza votazioni?
Eccetto che siano formulate proposte intese a negarla:
accadimento (tuttavia) futuro e incerto, se non anche improbabile: le avanzerebbero i giallorossi? I leghisti che hanno autorizzato? E comunque, almeno venti senatori ( comma 7) ?
Proposte che (peraltro) si intendono respinte, ove non abbiano conseguito il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell’’Assemblea?

Insomma

Si sono domandati, i suddetti, se col loro comportamento ( salvo, ripetesi, accadimento futuro e incerto inibitorio) avrebbero autorizzato la magistratura alla prosecuzione del processo a carico di Salvini, ancor prima della deliberazione del Senato?

TUTTAVIA LA CONCESSIONE, A QUEL MODO E IN QUEL TEMPO, DELLA AUTORIZZAZIONE, POTREBBE ESSERE NULLA

Di fatti

2. Essa è stata assunta quattro giorni dopo il 17 di gennaio.
Giorno della scadenza del termine dato alla Giunta, dall’art 135 bis terzo comma, per la “presenta(zione del) la relazione scritta per l’Assemblea”.

Questa la sequenza prevista:

“1. Il Presidente del Senato invia alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, entro il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento, gli atti trasmessi dall’autorità giudiziaria ai fini dell’autorizzazione a procedere per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione.
2. La Giunta invita l’interessato a fornire i chiarimenti che egli reputi opportuni o che la Giunta stessa ritenga utili, consentendogli altresì di prendere visione degli atti del procedimento, di produrre documenti e di presentare memorie.
3. La Giunta presenta la relazione scritta per l’Assemblea entro trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto gli atti. E’ ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.”

Termine perentorio, quindi, il suddetto, tanto che il suo “inutile” decorso è previsto quale condizione di un preciso effetto giuridico, ben descritto dal sesto comma dell’art in esame:

“6. Presentata la relazione o decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma 3, l’Assemblea si riunisce non oltre sessanta giorni dalla data in cui sono pervenuti gli atti al Presidente del Senato. Qualora manchi la predetta relazione, il Presidente del Senato nomina tra i componenti della Giunta un relatore autorizzandolo a riferire oralmente.”

2.1 Cioè, decorso il termine senza che la Giunta abbia presentato la relazione, l’Assemblea (il Senato) va a deliberazione. La quale, se non disponesse la restituzione degli atti alla autorità giudiziaria ritenendo che ad esso “non spetti deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere” (ai sensi del comma quarto della diposizione in esame), si esprimerebbe positivamente o negativamente sulla richiesta della magistratura.

2.2 Di fatti, decorso il termine senza la relazione della Giunta, non sarebbero (ovviamente) formulabili dai (venti) senatori proposte che la suppongono; né emissibili, dal Senato, deliberazioni (espresse o tacite) che le riguardassero.

Quindi

3. Perentorio il termine, potrebbe pretendersi che perisse (di nullità giuridica) tutta l’attività (amministrativa; o “paragiurisdizionale” come taluno ha detto, infondatamente – per ragioni qui non esponibili) compiuta nonostante il suo decorso.

pietro diaz

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