…dal “test di verginità” dell’accusato, al “test di sessualità” sull’accusato…

Padre controlla verginità figlia?
E’ stupro. No punizioni invasive per i costumi disinvolti delle ragazzine.
07 maggio, 22:38

ROMA – Commette violenza sessuale il padre che vuole punire i ‘costumi disinvolti’ della figlia controllando, con le sue stesse mani se la ragazzina è ancora vergine. Lo sottolinea la Cassazione che ha annullato con rinvio la condanna a otto mesi di reclusione la condanna per il reato ’semplice’ di violenza privata, un padre che aveva inserito due dita nella vagina della figlia per verificare se avesse già avuto rapporti sessuali e per punirla, in questo modo, dei suoi comportamenti, col fidanzatino, giudicati troppo disinvolti dal genitore. La Suprema Corte, accogliendo il ricorso della Procura della Corte d’Appello di Torino che insisteva per l’incriminazione del padre per l’imputazione di violenza sessuale anziché per quella di ‘violenza semplice’, ha sottolineato che i giudici di merito hanno sbagliato ad escludere la valenza sessuale del ‘test di verginita’’ dando rilievo “al contesto in cui l’atto sessuale é stato compiuto, dal quale si desumerebbe che fosse diretto ad umiliare la figlia nella sua leggerezza dei costumi”. Anche se così fosse – prosegue la Terza Sezione Penale della Cassazione con la sentenza 17542 – “ciò non escluderebbe la valenza prevaricatoria del gesto sessuale potendo l’intervento punitivo essere conseguito con modalità meno invasive della libertà di determinazione del soggetto passivo”. Ad avviso dei supremi giudici “con motivazione del tutto illogica si è ritenuto – da parte dei giudici della Corte di Appello – che nulla di libidinoso ebbe a stimolare l’imputato”.

Adesso la Corte d’Appello dovrà rivalutare il comportamento di Enrico M.V. (55 anni), il padre che una sera, quando la figlia (della quale non è specificata l’età), ritornò a casa un po’ più tardi del solito, continuando a stare al telefono col suo ragazzo, fu preso dalla rabbia “che la figlia fosse sessualmente disinvolta e per verificare la perdita della sua verginità, dopo averla denudata, aveva fugacemente introdotto le dita della mano nella vagina” della ragazza. Poi l’aveva sculacciata e si era ritirato in camera sua. Il fratello aveva sentito la sorella dire “ti denuncio”. Poi la ragazza si era data alla fuga e aveva contattato un maresciallo dei carabinieri e parlato con le amiche. In primo grado Enrico M.V. era stato completamente assolto. La condanna per violenza privata è del 17 giugno 2009. Il ricorso della Procura della Corte d’Appello era mirato contro la riqualificazione del reato che da violenza sessuale era stato ‘declassato’ a violenza privata. Ad avviso della Corte d’Appello il ‘test’ sperimentato dal padre era “una condotta priva di connotazione sessuale”. Secondo la Procura, invece, “nulla escludeva che il padre, sebbene fortemente contrariato dalla presunta disdicevole condotta della figlia, avesse agito per impulso sessuale che andava ravvisato anche in presenza dell’altra finalità di voler umiliare la figlia”. Questa tesi è stata condivisa dalla Cassazione.


….dal “test di verginità” dell’accusato, al “test di sessualità” sull’accusato…

da notizia Ansa, sopra richiamata:

una sentenza “di merito”, placidamente, nella mano del padre che rovista, torpido, in un recesso pudico del corpo della figlia, in cerca, ancestralmente superstiziosa, della sua “verginità”, vede “una condotta priva di connotazione sessuale”…

giusdice in buon assetto tecnico, parla di “condotta”….”sessuale”, (quasi) di “atti sessuali”, nome della (”condotta” della) fattispecie (in art. 609 bis cp), “lettera” delle legge, una ed una sola, veicolo ( e vincolo) della interpretazione “letterale”, ex art. 12.1 disp att, altrimenti debordante…

ed in buon assetto cognitivo:

se sessuali sarebbero gli atti (non solitari nè a distanza, ma) a contatto, tra (al meno) due persone (dello stesso o di diverso sesso), erotici (animati, se p.o. li “subi”sca, o anelati, se p.o. li “compia”, da eros, l’ “urente” degli “organi della riproduzione”), non esplorativi, nè similmente teleologici, quando non schiettamente ginecologici…

ebbene quella mano non li ha commessi…

una impugnazione, passionalmente discorde, opponendo che, nel gerente quella mano (in quel modo ed a quel fine) “nulla escludeva che …, sebbene fortemente contrariato dalla presunta disdicevole condotta della figlia, avesse agito per impulso sessuale che andava ravvisato anche in presenza dell’altra finalità di voler umiliare la figlia”… trascurando peraltro che, gravata da prova “positiva” (che cosa non “esclude”sse…), osava “cavarsela” con prova “negativa” (” nulla esclude” )…

“controverte”, sulla sentenza…

ma in pessimo assetto tecnico:

lascia l’ “esterno”, del reato (sul quale, quella, ha diligentemente operato), la “condotta”… e, con essa, quanto la segua, dalla causalità all’evento causato… lascia, cioè, la forma legale del reato, al seguito protervo di una propria…

si addentra nell’ “interno”, del reato, ben oltre il “movente”, fino, addirittura, all’ “impulso” (che abita meandri, dell’inconscio, solo psicoanaliticamente accessibili), benchè incapace (ovviamente) di salire alla coscienza ed alla volontà (non psicoanalitiche), al “dolo”…

in un decadimento, dalla fattispecie (legale e fattuale), che sostituisce l’opera del mistico a quella dell’ “interprete”… l’opera del Santo Inquisitore a quella del Procuratore della Repubblica…

e che il giusdicente “supremo”, (sedicente) edotto, in “legittimità”, di quanto gli pervenga, preposto alla elisione, a colpo d’occhio, del (l’almeno iperpalese) suo contrario, dovrebbe immantinente fulminare…

ma purtuttavia, accogliendo l’impugnazione:

annulla la sentenza, perchè “con motivazione del tutto illogica si è ritenuto che nulla di libidinoso ebbe a stimolare l’imputato”…

e, decadendo vieppiù:

riduce l’ “impulso” a “stimolo”, sebbene questo sia altro, o ne sia minima parte, e sia assai meno conoscibile, anche psicanaliticamente…

trae ad esso, “interno” che più non potrebbe, toltala all’ “esterno”, ove patentemente siede, la “sessualità”, della fattispecie….

e anzi, cambiatala in “libidinos”ità, la affonda irreversibilmente, nell’ “interno”… di fatti la libidine è abitante (ed agitante) del ” profondo ” umano, insieme all’ “inconscio”…. mentre la “sessualità” ne è manifestazione, per atti esterni, non per “stimoli” interni…

insomma, trae il fatto dal piano della realtà empirica a quello della sottorealtà immaginaria…

nel quale, poi, definitivamente si alloca, se:

sarebbe “motivazione del tutto illogica” (quella della sentenza che annulla)…,

tuttavia, secondo una “logica” che…

obbiettando che si sarebbe esclusa “la valenza sessuale” del “test di verginità” dandosi rilievo “al contesto in cui l’atto sessuale é stato compiuto, dal quale si desumerebbe che fosse diretto ad umiliare la figlia nella sua leggerezza dei costumi”:

pone l’ “atto sessuale” nel “contesto” degli elementi dai quali dovrebbe desumerlo…,

cioè, lo desume da esso (medesimo): d’altronde solo per tale artifizio potrebbe, in un “contesto” in cui il padre ‘fu preso dalla rabbia’ “che la figlia fosse sessualmente disinvolta e per verificare la perdita della sua verginità, dopo averla denudata, aveva fugacemente introdotto le dita della mano nella vagina”)… un contesto di aperta ostilità alla sessualità, insidiosa della verginità…

del tutto insensibile alla “turba mentale”, protostorica, della “petizione di principio”, per cui la proposizione che concluda, un ragionamento, mai potrebbe stare in quella che gli sia premessa… insensibile, quindi, al discernimento, in un ragionamento, della premessa dalla conclusione…

secondo una logica, dunque, avulsa da modelli classici…

a partire da quello che, se la (sub) logica giuridica ha ad oggetto la lingua del diritto, o la implica, e ne parla, o non ne parla (affatto), quando non ne sparli…,

come subito evidenzia l’ “enunciato”:

“anche se così fosse…” (cioè il “contesto in cui l’atto sessuale é stato compiuto, dal quale si desumerebbe che fosse diretto ad umiliare la figlia nella sua leggerezza dei costumi”), “ciò non escluderebbe la valenza prevaricatoria del gesto sessuale potendo l’intervento punitivo, essere conseguito con modalità meno invasive della libertà di determinazione del soggetto passivo”…

come se, l’ “atto” (invero declinato al plurale dall’art. 609 bis cit, con ovvia differenza semantica), fosse (tipologicamente) “gesto”, neutro movimento del corpo, che non riesce a possedere, al pari di quello, motivo e fine, dell’agire sessuale”…………………

o come se la sessualità, degli “atti”, comportasse, in aggiunta o in vece, “valenza prevaricatoria”… e se questa, a sua volta, e quindi quella, sessualità, comportasse, in aggiunta o in vece, “intervento punitivo”… per giunta, dalle “modalità (più o) meno invasive della libertà di determinazione del soggetto passivo”…

non, cioè, “invasive” della “libertà personale” (corporale: in art. 609 bis cit), oggetto (materiale e giuridico), del reato, bensì di quanto la esclude (letteralmente e sistematicamente), la “libertà di determinazione” (alias “libertà morale”: art. 610 cp)…

e, ciò, senza nemmeno avvertire, la “logica” in discorso, che proprio la evidenza, di essa, nell’evento concreto, e nella condotta antecipante, sosteneva, rettamente, la sentenza che annulla….

e, ancor meno, di avere deturpato, per “plastiche facciali” inimmaginabili (”valenza prevaricatoria”, “intervento punitivo…”), la condotta tipica del reato di violenza sessuale….

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…il sistema la schiaccia, così come schiacciava l’uomo Kafkiano, secondo una concezione nichilistica evidentemente attuale…

Sopravvive nel nostro ordinamento una norma subdola (invero, non l’unica) che, malgrado sia posta a tutela di soggetti deboli come i minorenni, di fatto si presta ad abusi che ne frustrano le finalità, sfociando spesso in atti che, prescindendo dalla realtà fattuale e dalle dinamiche inerenti i rapporti familiari, risultano lesivi dei diritti dei minori stessi, nonché dei diritti e delle potestà genitoriali.

Atti che poi, data la generica formulazione della norma, trovano spesso ratifica tacita da parte dell’autorità giudiziaria preposta al vaglio di essi.

Si tratta dell’art. 403 c.c., che prevede l’intervento della “pubblica autorità” per collocare “in luogo sicuro” il minore che versi nelle condizioni espresse dalla stessa norma; un intervento, cioè, volto a superare, coattivamente, a date condizioni e qualora sussistesse, la contraria volontà dei genitori.

E poiché nella categoria “pubblica autorità” sono annoverabili anche gli organi di polizia, la disposizione in esame consente, anzi, impone (anche) a costoro, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, interventi particolarmente incisivi in ambito familiare. Peraltro, nella prassi, risulta assai frequente l’intervento di detti organi di polizia, giustificato da ragioni di urgenza che non consentono il vaglio preventivo delle vicende concrete da parte dell’autorità giudiziaria.

Un vaglio che, in ogni caso, deve intervenire immediatamente dopo, essendo la collocazione del minore prevista dall’art. 403 c.c. atto provvisorio, efficace per il tempo strettamente necessario per devolvere all’autorità giudiziaria minorile l’esame della vicenda e il conseguente pronunciamento.

Ma proprio a tal proposito emerge la pericolosità insita nella lacunosità della norma in questione. Quest’ultima, infatti, non prevede espressamente un limite temporale di efficacia dell’atto di collocazione del minore in luogo sicuro, individuato, per lo più, al di fuori dall’ambito della propria famiglia in senso stretto.

E allora, può accadere quanto segue: un venerdì sera, la squadra mobile della polizia, sezione minori, sottrae ad una donna la propria figlia minorenne (della quale è unica affidataria, a seguito di separazione coniugale), accreditando accuse infamanti da quest’ultima rivolte alla propria madre.

Apparentemente, le accuse sono gravi, tali da giustificare l’intervento ex art. 403 c.c., nell’attesa di ulteriori indagini sulla loro fondatezza.

La madre si reca in questura per capire quanto accada, ma un appartenente agli organi di tutela dei minori l’allontana senza fornirle alcuna informazione.

Nel frattempo, dopo un’audizione protetta, la minore viene collocata, ex art. 403 c.c. (come si apprenderà in seguito), in un luogo che la polizia presume “sicuro”. Alla madre, però, non viene data alcuna comunicazione formale. L’art. 403 c.c. non la prevede, anzi, parrebbe perfino escluderla. Con il risultato che, per un sabato e una domenica, a causa della chiusura degli uffici, la donna è impossibilitata ad acquisire informazioni, restando all’oscuro di quale sia lo specifico provvedimento che l’ha colpita negli affetti più cari. Il sistema la schiaccia, così come schiacciava l’uomo Kafkiano, secondo una concezione nichilistica evidentemente attuale.

Il lunedì successivo, apprende informalmente (e non certo dalla Questura) quale sia il provvedimento adottato dalla polizia e, soprattutto, constata che il luogo di collocazione della propria figlia è quello ove vivono persone che intrattengono con la minore stessa relazioni in precedenza definite disturbanti dai servizi sociali. Dunque, il luogo ritenuto “sicuro” dalla polizia, perfino in assenza di accertamenti in merito (secondo quanto emergerà), in realtà non è tale.

Tramite il difensore, viene comunicato ciò alla questura, richiamando la relazione dei servizi sociali attestante quanto detto, in possesso sia del Tribunale per i Minorenni, sia della relativa Procura della Repubblica. Ma la polizia non modifica le proprie determinazioni, per la semplice, asserita, impossibilità di reperire altro luogo per la minore. La dovrebbe tutelare, ma prevalgono i problemi logistici.

La madre, allora, confida nell’indefettibile intervento, garantistico, giudiziale. Deposita, inoltre, una memoria al Tribunale per i Minorenni (oltre che presso la relativa Procura della Repubblica) esplicativa di quanto detto e contenente l’istanza volta a far rientrare la minore nel proprio ambito familiare ristretto o, in subordine, preso atto delle indagini contra se, alla sua collocazione altrove, in luogo realmente sicuro.

Ma passano i giorni e perfino i mesi, nell’inerzia totale del giudice, che omette qualunque vaglio del provvedimento di polizia, malgrado l’urgenza di esso.

Solo dopo oltre due mesi dal fatto, prende avvio un’attività istruttoria da parte del giudice investito del caso, sottesa sia al giudizio sul provvedimento ex art. 403 c.c. in parola, sia all’adozione di eventuali prescrizioni per entrambi i genitori della minore. Ma proprio per l’assenza di un termine perentorio che lo imponga, il vaglio giudiziale del provvedimento ex art. 403 c.c., ad oggi, non è ancora stato completato con l’emissione di un provvedimento che lo confermi o lo modifichi o lo revochi.

Nel frattempo, nulla è emerso circa la fondatezza delle accuse rivolte dalla figlia alla madre, alla quale, malgrado l’assenza di provvedimenti che incidano sulla sua potestà genitoriale, viene impedito l’esercizio di essa. E ciò, come detto, in forza di un atto di polizia, mai convalidato, che continua a dispiegare efficacia per la condotta, colpevole, del giudice che su di esso dovrebbe giudicare: dapprima, inerte; successivamente procedente secondo termini non consoni ad un procedimento urgente.

Manca la certezza del fondamento delle accuse che la figlia rivolge alla madre, mentre vi è la certezza che il luogo di collocazione non risponda ai requisiti di sicurezza imposti normativamente. Malgrado ciò, il giudice persiste nell’adagiarsi sull’attività di polizia (confortato dai sospetti che ne costituiscono l’essenza), che, finora, tacitamente, ratifica, assicurando ad essa piena efficacia, perfino elusiva dei procedimenti e dei provvedimenti riguardanti la potestà genitoriale, che, di fatto, tale attività nega.

Un giudice, dunque, che, tacitamente (per l’omissione fino ad oggi del vaglio imposto dall’art. 403 c.c.), ed espressamente (per la propria attività dichiaratamente istruttoria, ex lege) si contrappone ad una parte (la madre). Anch’egli, infatti, indaga sulla parte sulla quale indaga la polizia, rispetto alla quale, invece, si trova in perfetta sintonia, perpetuando, come detto, gli effetti, nefasti, del suo atto.

E qua sta un’altra falla del sistema, poiché, malgrado il giudice sia chiamato ad esprimere una valutazione circa l’operato di una parte (la polizia) rispetto ad un’altra (la madre), in realtà non riveste una posizione di terzietà. Anzi, nell’omissione del vaglio sopra richiamato, è palese, anche fattualmente e culturalmente, la sua contiguità con una parte (la polizia), del cui provvedimento presume la legittimità, escludendo che possa nuocere alla minore, anzi che tutelarla (altrimenti, perché non interverrebbe ?).

Si tratta, chiaramente, di una vicenda frutto di una norma tanto generica quanto delicata, che omette di imporre al giudice il rispetto di termini (ristretti) per il vaglio suddetto, che consenta il contemperamento degli interessi in gioco e, nel contempo, garantisca la piena tutela degli stessi. In particolare, la tutela effettiva di soggetti deboli come i minori, non certo assicurata da meccanismi normati (quando lo fossero) lacunosamente, che consentono al potere poliziesco provvedimenti che, in altri settori dell’ordinamento, sono immediatamente sottoposti al vaglio del giudice. Si pensi, esemplificativamente, ai termini ristretti previsti per la convalida dell’arresto, o del sequestro di cose. Termini ristretti che, invece, le norme ipocritamente poste a tutela dei minori non prevedono.

E’ evidente, una volta di più, l’ineludibilità delle forme, che apprestano garanzie. Specialmente laddove gli appartenenti alla società civile si contrappongano alle forze dell’ordine, in ossequio alle quali, talora, il potere giurisdizionale giunge perfino a sacrificare, di altri, ciò a cui nessun appartenente ad esso, umanamente, rinuncerebbe.
Antonio Meloni

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Le vostre traversie

Raccontate le vostre traversie giudiziarie…i vostri rimedii.
Trarremo insieme spunti per il programma politico.

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Didascalia della “categoria” Tribunale Repubblicano

Il precetto costituzionale che “la giustizia è amministrata in nome del popolo” (art.101.1) non implica affatto che essa lo sia nell’interesse del popolo.

Nella teoria giuridica, d’altronde, l’amministrazione “in nome” (proprio o altrui), “in nome e nell’interesse (proprio o altrui), è ben distinta, nei contenuti negli scopi nei termini.
E la amministrazione in nome e nell’interesse altrui si ha solamente per esplicita previsione, contrattuale o legale.

Dunque il precetto costituzionale ha imposto alla amministrazione della giustizia vincolo di nome, “del popolo”, non anche di interesse, di esso o d’ altri (”altri” è identificabile anche in parte, soltanto, del popolo, essendo questo, nel nome che lo designa, necessariamente, intero).

Per cui, gia per sollecitazione testuale, letterale, formale, dovrebbe accertarsi a chi appartenga l’ interesse amministrato dalla giustizia.

Nondimeno, oltre tale sollecitazione, anche altra, sostanziale, materiale, impone l’accertamento, se (in estrema sintesi):

la abnorme entità di “giustizia fai da te”, o di resa alla ingiustizia, in giro per il Paese, è indice di malandamento, della amministrazione (pubblica) di essa, benché obbligata costituzionalmente a “buon andamento” (art. 97.1).
Indice di malandamento, abbia questo essenza quantitativa (”offerta” amministrativa inferiore dimensionalmente alla “domanda” amministrativa), o qualitativa (”offerta” amministrativa inferiore tecnicamente alla “domanda” amministrativa).

O se (impone si accerti, la sollecitazione suddetta): l’abnorme entità della “giustizia contro te”, (anch’essa) in giro per il Paese, “te” quale particolare specie, del popolo: economica: il bisognoso che ruba; politica: il dissenziente combattivo; morale: lo “spinellatore”; (sub)culturale: lo spettatore di “pornografia”; sociale: la “criminalitàorganizzata” (per lo più intorno ad un osso..);
“giustizia contro te” (per giunta intenta solo a imprigionare ed annientare quelle particolari specie, senza neppure ipotizzare, benchè funzione sociale, che si potrebbe, almeno anche: saziare la prima, ascoltare la seconda, rispettare o almeno tollerare la terza e la quarta, civilizzare la quinta, comunque, offrire anche ad esse la ricchezza materiale e morale del Paese, di cui all’opposto le deruba), mai “contro me” (per quanto delinqua, smisuratamente già in quel giustiziare solo “te”) quale indice di parzialità della amministrazione pubblica di essa, obbligata costituzionalmente ad “imparzialità (art. 97).

Le due sollecitazioni, dunque, formale e materiale, spingono ad accertare a chi pertenga l’interesse per cui è amministrata giustizia: se al popolo intero o a parte di esso (e, quindi, da altra parte contro parte di esso).

Orbene, se “la giustizia è amministrata in nome del popolo”, a chi quell’ interesse pertenga non può che giudicarlo il popolo.

Alla formazione del giudizio del popolo è offerto questo spazio.
Offerto a chiunque, del popolo, che qualunque esperienza propria o altrui con qualunque mezzo e a qualunque livello comune o professionale voglia raccontarla e giudicarla.

L’apporto sarà catalogato distintamente secondo che abbia origine comune o professionale.
L’apporto professionale che recasse atti giudiziari delle parti o del giudice potrebbe essere commentato direttamente dall’autore.

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Liberi tutti

Avvieremo una ricerca tecnologica sulla possibilità della sorveglianza telematica dell’accusato, al fine della eliminazione delle carceri.

“PAROLA DI MAGISTRATO”

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