20.04.2012

Sarebbe stata una rumena di un mercato ortofrutticolo milanese a svelare, filmando, la falsità del rapporto di polizia, per cui sarebbe morto cadendo al suolo insieme ad alcuni poliziotti che lo avrebbero trattenuto, un lavoratore invece massacrato a botte da essi.
Chissà le rappresaglie che saranno apprestate, nell’italia della polizia e della padania, avverso la generosa rumena ed il suo popolo, agonista   di moralità vera, non fasulla (quella propagandata dalle suddette),   antagonista di immoralità vera, non fasulla (quella applicata dalle suddette),  di immoralità organizzata..

E’ Il DJ di sconci canti ligabue e jovanotti, colui che, gesticolando insensatamente, intona ritmicamente l’omelia e distribuisce ostie di farina fine, al funerale, nel tripudio di curva di tifosi, di tal Morosini,  morto da “calciatore”…

I partiti si conservino… incita incredibilmente il vecchio comunista, autore, da capo dello Stato,  del governo che sta mettendo a sacco le estreme risorse della popolazione…  i partiti che il suo regime hanno indotto, e sostengono, nella loro inettitudine politica, incuria democratica.. i partiti esclusivamente intenti a mettere a sacco il tesoro pubblico,  per interessi propri alle  loro dirigenze e clientele…

Pubblicato in frammenti | Lascia un commento

Droga: uso esclusivamente personale …..in Spagna

CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE

Sentenza 6 dicembre 2011 – 16 febbraio 2012, n. 6374

Svolgimento del processo

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di E.J. R., E.J.M. ed E.J.H. avverso la sentenza emessa in data 25.2.2011 dalla Corte di Appello di Brescia che, in parziale riforma di quella in data 25.5.2010 del GUP del tribunale di Brescia, con cui, all’esito del giudizio abbreviato, i ricorrenti erano stati riconosciuti colpevoli di vari e rispettivi reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (con l’attenuante di cui al comma 5), riduceva la pena inflitta a E.J.R. e a E.J.H. ad anni 1 e mesi 10 di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa e quella inflitta, con sospensione condizionale, a E. J.M. ad anni 1 e mesi 2 di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa (come da ordinanza di correzione del 4.3.2011). Articola i motivi di seguito sinteticamente riportati.

…………………….OMISSIS……….

5. L’erronea applicazione della legge penale per la ritenuta sussumibilità di tutte le condotte contestate ad E.J.H. e a E.J.M. nella fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 ed irrilevanza penale della condotta di acquisto di sostanza per sè e per i terzi dai quali l’acquirente aveva ricevuto mandato ed era stato finanziato.

Motivi della decisione

I ricorsi sono infondati e vanno rigettati.

………………………….OMISSIS………..

Quanto alla doglianza sub 5, ritiene il Collegio di ribadire l’orientamento seguito dalla sentenza impugnata, secondo il quale è penalmente rilevante, e quindi punibile, la detenzione di sostanza stupefacente destinata al cosiddetto uso di gruppo, perchè l’irrilevanza penale, dopo l’intervento normativo della L. n. 49 del 2006, attiene soltanto alla detenzione per uso esclusivamente personale (tra le più recenti: Cass. pen. Sez. 3, n. 7971 del 13.1.2011, Rv. 249326; Sez. 3, 20.4.2011-3.10.2011, n. 35706, Garofalo, non massimata nel CED, ed altre precedenti conformi, tra cui Sez. 2, n. 23574 del 6.5.2009, Rv. 244859).

Invero, la questione dell’uso di gruppo di sostanze stupefacenti era stata risolta, sotto la previgente normativa, dalle Sezioni Unite, le quali, con la sentenza n. 4 del 1997 avevano stabilito che non sono punibili, e rientrano, pertanto, nella sfera dell’illecito amministrativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 l’acquisto e la detenzione di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale che avvengano, sin dall’inizio, per conto e nell’interesse anche di soggetti diversi dall’agente, quando è certa, ab origine, la identità dei medesimi, nonchè manifèsta la volontà di essi di procurarsi le sostanze destinate al proprio consumo.

A tale conclusione le S.U. erano pervenute osservando che la omogeneità ideologica della condotta del procacciatore, rispetto allo scopo degli altri componenti del gruppo, caratterizzava la detenzione quale codetenzione ed impediva che il primo si ponesse in rapporto di estraneità rispetto ai secondi, con conseguente impossibilità di connotazione della sua condotta quale cessione.

La novella introdotta dalla L. n. 49 del 2006, nel modificare il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, ha stabilito che è punito con le medesime pene di cui al comma 1 chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17, comunque, illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope, che per quantità, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale.

Del pari, il novellato art. 75 dispone che è punito con delle semplici sanzioni amministrative chiunque, comunque, detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalla ipotesi di cui all’art. 73, comma 1 bis, il che significa che è soggetto alle sanzioni amministrative solo colui che detiene dette sostanze ad uso esclusivamente personale. Il mutato quadro legislativo impone, pertanto, di riesaminare il citato consolidato orientamento giurisprudenziale, formatosi sotto il previgente regime. Infatti, la introduzione dell’avverbio “esclusivamente” assume un significato particolarmente pregnante, proprio sotto il profilo semantico, perchè una cosa è l’uso personale di droga, altra e ben diversa cosa è l’uso esclusivamente personale, frase che proprio in virtù dell’avverbio non può che condurre ad una interpretazione più restrittiva rispetto a quella che, sotto la previgente normativa, veniva data dal sinallagma “uso personale”. In tale ottica è del tutto evidente che non può più farsi rientrare nella ipotesi di uso esclusivamente personale la fattispecie del cd. uso di gruppo, all’interno della quale è inclusa sia l’ipotesi di un gruppo di persone che da mandato ad una di esse di acquistare dello stupefacente, sia l’altra ipotesi in cui l’intero gruppo procede all’acquisto della droga, destinata ad essere consumata collettivamente (Cass. pen. Sez. 2, n. 23574 del 6.5.2009, Rv. 244859, richiamata dalla sentenza impugnata).

Si comprende immediatamente che il legislatore ha inteso inibire, in un modo più severo, ogni attività connessa al traffico di stupefacenti, tant’è che ha equiparato ogni tipo di droga, eliminando la distinzione tabellare preesistente. Ne consegue che non può più farsi rientrare nella ipotesi dell’uso esclusivamente personale il cd. uso di gruppo, giacchè l’acquisto per il gruppo implica ex se che la droga non sia destinata ad uso esclusivamente personale.

Non può condividersi, pertanto, conformemente anche ai più recenti indirizzi dottrinari che non sembrano nutrire dubbi circa la rilevanza penale della condotta del mandato ad acquistare, l’opposto orientamento (di cui a Cass. pen. Sez. 6, n. 8366 del 26.1.2011, Rv. 249000; Sez. 6, n. 21375 del 27.4.2011, Rv. 250064) che considera non punibile il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, nell’ipotesi del mandato all’acquisto collettivo ad uno degli assuntori, e nella certezza originaria dell’identità degli altri, ai sensi del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1-bis, lett. a), anche dopo le modifiche apportate a tale disposizione dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. Consegue il rigetto dei ricorsi e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

*******************************************

……e mentre in Italia si punisce “l’uso di gruppo” “perchè una cosa è l’uso personale di droga, altra e ben diversa cosa è l’uso esclusivamente personale” (Cass. Sez. IV Pen. n. 6374/2012) (sic!!!), in Spagna, a Rasquera (Catalogna), nasce l’Asociacion Barcelonesa Cannabica de Autoconsumo.

L’associazione ha proposto di coltivare marijuana, a fini non commerciali e per l’autoconsumo (perciò non sarebbe in contrasto con l’art. 368 codice penale spagnolo), utilizzando i terreni del Comune di Rasquera, i cui cittadini, consultati tramite referendum sulla possibilità di tale coltivazione, si sono espressi favorevolmente per il 56%. Risultato: creazione 40 posti di lavoro e introiti per le casse comunali per 550mila euro annui per l’affitto e la gestione dei terreni. …

Ma, come andrà (veramente) a finire? Ad ogni modo, in Italia, non sarebbe neanche potuta iniziare.

Adriana

Pubblicato in tribunale repubblicano | Lascia un commento

“Diaz”, morte accidentale di una democrazia – micromega-online – micromega

“Diaz”, morte accidentale di una democrazia – micromega-online – micromega.

Pubblicato in Dalla rete | Lascia un commento

15.04.2012

“Contro la stupidita’ anche gli dei sono impotenti, ci vorrebbe il Signore, ma dovrebbe scendere lui di persona, non mandare il Figlio, non e’ il momento dei bambini”… reputava crudamente Keynes, pur senza sapere delle politiche economiche italiane..

Pubblicato in frammenti | Lascia un commento

“Così torturavamo i brigatisti”

Usare ogni mezzo per far parlare i terroristi: era il 1982 quando l’Espresso denunciò le sevizie ai responsabili per il sequestro Dozier. All’epoca il nostro cronista fu smentito e arrestato. Oggi il commissario di polizia Savatore Genova conferma tutto: ‘Ero tra i responsabili, e ricevemmo il via libera per botte e sevizie”

Fonte: L’Espresso, di Pier Vittorio Buffa 05/04/2012

Sì, sono anche io responsabile di quelle torture. Ho usato le maniere forti con i detenuti, ho usato violenza a persone affidate alla mia custodia. E, inoltre, non ho fatto quello che sarebbe stato giusto fare. Arrestare i miei colleghi che le compivano. Dovevamo arrestarci l’un con l’altro, questo dovevamo fare”.
Salvatore Genova è l’uomo il cui nome è da trent’anni legato a una grigia vicenda della nostra storia recente. Quella delle torture subite da molti terroristi tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta.

Una vicenda grigia perché malgrado il convergere di testimonianze concordanti, le denunce di poliziotti coraggiosi e le inchieste giudiziarie la verità non è mai stata accertata. Nessuna condanna definitiva, nessuna responsabilità gerarchico-amministrativa, nessuna responsabilità politica. Solo lui, il commissario di polizia Salvatore Genova, e quattro altri poliziotti arrestati con l’accusa di aver seviziato Cesare Di Lenardo, uno dei cinque carcerieri del generale americano James Lee Dozier, sequestrato dalle Brigate rosse il 17 dicembre 1981 e liberato dalla polizia il 28 gennaio 1982. Evocare il nome di Genova vuol dire far tornare alla memoria l’acqua e sale ai brigatisti, le sevizie, le botte.

Oggi Salvatore Genova non ci sta più. Nel 1997 aveva iniziato a mandare al ministero informative ed esposti senza avere risposte. Adesso ha deciso di fare nomi, indicare responsabilità, svelare quello che accadde davvero in quei giorni drammatici. Ecco il suo racconto.
“Questura di Verona, dicembre 1981. Il prefetto Gaspare De Francisci, capo della struttura di intelligence del Viminale (Ucigos) convoca Umberto Improta, Salvatore Genova, Oscar Fioriolli e Luciano De Gregori. E’ la squadra messa in campo dal ministero dell’Interno (guidato dal democristiano Virginio Rognoni) per cercare di risolvere il caso Dozier.

Il capo dell’Ucigos, De Francisci, ci dice che l’indagine è delicata e importante, dobbiamo fare bella figura. E ci dà il via libera a usare le maniere forti per risolvere il sequestro. Ci guarda uno a uno e con la mano destra indica verso l’alto, ordini che vengono dall’alto, dice, quindi non preoccupatevi, se restate con la camicia impigliata da qualche parte, sarete coperti, faremo quadrato. Improta fa sì con la testa e dice che si può stare tranquilli, che per noi garantisce lui. Il messaggio è chiaro e dopo la riunione cerchiamo di metterlo ulteriormente a fuoco. Fino a dove arriverà la copertura? Fino a dove possiamo spingerci? Dobbiamo evitare ferite gravi e morti, questo ci diciamo tra di noi funzionari. E far male agli arrestati senza lasciare il segno.

Il giorno dopo, a una riunione più allargata, partecipa anche un funzionario che tutti noi conosciamo di nome e di fama e che in quell’occasione ci viene presentato. E’ Nicola Ciocia, primo dirigente, capo della cosiddetta squadretta dei quattro dell’Ave Maria come li chiamiamo noi. Sono gli specialisti dell’interrogatorio duro, dell’acqua e sale: legano la vittima a un tavolo e, con un imbuto o con un tubo, gli fanno ingurgitare grandi quantità di acqua salata. La squadra è stata costituita all’indomani dell’uccisione di Moro con un compito preciso. Applicare anche ai detenuti politici quello che fanno tutte le squadre mobili. Ciocia, va precisato, non agì di propria iniziativa. La costituzione della squadretta fu decisa a livello ministeriale.

Ciocia, che Umberto Improta soprannomina dottor De Tormentis, un nomignolo che gli resta attaccato per tutta la vita, torna a Verona a gennaio, con i suoi uomini, i quattro dell’Ave Maria. Da più di un mese il generale è prigioniero, la pressione su di noi è altissima.

Il 23 gennaio viene arrestato un fiancheggiatore, Nazareno Mantovani. Iniziamo a interrogarlo noi, lo portiamo all’ultimo piano della questura. Oltre a me ci sono Improta e Fioriolli. Dobbiamo “disarticolarlo”, prepararlo per Ciocia e i quattro dell’Ave Maria. Lo facciamo a parole, ma non solo. Gli usiamo violenza, anche io. Poi bisogna portarlo da Ciocia in un villino preso in affitto dalla questura. Lo facciamo di notte. Lo carichiamo, bendato, su una macchina insieme a quattro dei nostri. Su un’altra ci sono Ciocia con i suoi uomini, incappucciati. Fioriolli, Improta e io, insieme ad altri agenti, siamo su altre due macchine. Una volta arrivati Mantovani viene spogliato, legato mani e piedi e Ciocia inizia il suo lavoro con noi come spettatori. Prima le minacce, dure, terrorizzanti: “Eccoti qua, il solito agnello sacrificale, sei in mano nostra, se non parli per te finisce male”. Poi il tubo in gola, l’acqua salatissima, il sale in bocca e l’acqua nel tubo. Dopo un quarto d’ora Mantovani sviene e si fermano. Poi riprendono. Mentre lo stanno trattando entra il capo dell’Ucigos, De Francisci, e fa smettere il waterboarding.

Dopo qualche giorno l’interrogatorio decisivo che ci porterà alla liberazione di Dozier, quello del br Ruggero Volinia e della sua compagna, Elisabetta Arcangeli.

Io sono fuori per degli arresti e quando rientro in questura vado all’ultimo piano. Qui, separati da un muro, perché potessero sentirsi ma non vedersi, ci sono Volinia e la Arcangeli. Li sta interrogando Fioriolli, ma sarei potuto essere io al suo posto, probabilmente mi sarei comportato allo stesso modo. Il nostro capo, Improta, segue tutto da vicino. La ragazza è legata, nuda, la maltrattano, le tirano i capezzoli con una pinza, le infilano un manganello nella vagina, la ragazza urla, il suo compagno la sente e viene picchiato duramente, colpito allo stomaco, alle gambe. Ha paura per sé ma soprattutto per la sua compagna. I due sono molto uniti, costruiranno poi la loro vita insieme, avranno due figlie.

E’ uno dei momenti più vergognosi di quei giorni, uno dei momenti in cui dovrei arrestare i miei colleghi e me stesso. Invece carico insieme a loro Volinia su una macchina, lo portiamo alla villetta per il trattamento. Lo denudiamo, legato al tavolaccio subisce l’acqua e sale e dopo pochi minuti parla, ci dice dove è tenuto prigioniero il generale Dozier. Il blitz è un successo, prendiamo tutti e cinque i terroristi e li portiamo nella caserma della Celere di Padova. Ciascuno in una stanza, legato alle sedie, bendato, due donne e tre uomini. Tra loro Antonio Savasta che inizierà a parlare quasi subito, e proprio con me, consentendoci di fare centinaia di arresti.

Ma le violenze non finiscono con la liberazione del generale. Il clima è surriscaldato. Tutti sanno come abbiamo fatto parlare Volinia e scatta l’imitazione, il “mano libera per tutti”. Un gruppo di poliziotti della celere, che si autodefinisce Guerrieri della notte, quando noi non ci siamo, va nelle stanze dove sono i cinque brigatisti e li picchia duramente. Un ufficiale della celere, uno di quei giorni, viene da me chiedendomi se può dare una ripassata a “quello stronzo”, riferendosi a Cesare Di Lenardo, l’unico dei cinque che non collabora con noi. Io non gli dico di no e inizia in quell’attimo la vicenda che ha portato al mio arresto. La mia responsabilità esiste ed è precisa, non aver impedito che il tenente Giancarlo Aralla portasse Di Lenardo fuori dalla caserma. La finta fucilazione e quello che accadde fuori dalla caserma lo sappiamo dalla testimonianza di Di Lenardo. Io rividi il detenuto alle docce. Degli agenti stavano improvvisando su di lui un trattamento di acqua e sale. Li feci smettere ma non li denunciai diventando così loro complice.

La voglia di emulare, di menar le mani, di far parlare quegli “stronzi” non si ferma a Padova. Di Mestre so per certo. Al distretto di polizia vengono portati diversi terroristi arrestati dopo le indicazioni di Savasta. I poliziotti si improvvisano torturatori, usano acqua e sale senza essere preparati come Ciocia e i suoi, si fanno vedere da colleghi che parlano e denunciano. Ma l’inchiesta non porterà da nessuna parte.
Quando i giornali cominciano a parlare di torture e scatta l’indagine contro di me e gli altri per il caso Di Lenardo mi faccio vivo con Improta, gli dico che non voglio restare con il cerino in mano, che devono difendermi. Lui promette, dice di non preoccuparmi, ma solo l’elezione al Parlamento propostami dal Partito socialdemocratico mi toglie dal processo. Gli altri quattro arrestati con me vengono condannati in primo grado e, alla fine, amnistiati.

Noi non siamo mai stati in prigione. Io venni portato all’ospedale militare di Padova e lì mi venivano a trovare funzionari di polizia per informarmi delle intenzioni dei magistrati. Tra le mie carte ho ritrovato un appunto dattiloscritto che mi venne consegnato in quei giorni. E’ una falsa, ma dettagliatissima, ricostruzione dei fatti che dovevamo sostenere per essere scagionati. Suppongo che lo stesso foglio venne dato anche agli altri arrestati perché non ci fossero contraddizioni tra di noi.
Io me ne sono restato buono per tutti questi anni perché non volevo far scoppiare lo scandalo, fare arrestare tutti quanti.

Oggi, guardandomi indietro, vedo con chiarezza che ho sbagliato, che non avrei dovuto commettere quelle cose, né consentirle. Non dovevo farlo né come uomo né come poliziotto. L’esperienza mi ha insegnato che avremmo potuto ottenere gli stessi risultati anche senza le violenze e la squadretta dell’Ave Maria”.

Pubblicato in Dalla rete | Lascia un commento

09.04.2012

Dare a Cesare quel che e’ di Dio e dare a Dio quel che e’ di Cesare, non avrebbero, in sinergia, di (ri)materializzare l’universo umano?

Speaker “di tipo antimafioso”divulgano che la invocazione della amnistia per gli accusati e per i condannati sarebbe criminale…
ecco che la cultura “di tipo antimafioso” ha vinto…
dopo che e’ ha  incriminato una buona meta’ della popolazione italiana, dicendola “di tipo mafioso”, adesso criminalizza l’altra meta, che avesse la benche’ minima indulgenza, anche solo mentale, per la prima…

Pubblicato in frammenti | Lascia un commento

07.04.2012

Diciassette comuni campani sono stati commissariati, le rappresentanze popolari sono state sciolte, dal Consiglio dei Ministri, per sentore di mafia.. ma il fetore dell’antidemocrazia, oramai guidata dall’ “antimafia” (non solo quale organismo polgiudiziairo ma anche quale paradigma sociopolitico) sovrasta talmente quel sentore, da renderlo e mostrarlo un  suo derivato…

Grassatori della ricchezza pubblica e privata, elettivi non elettivi burocratici militari giudiziari, talora manifestamente  mitologhi come i padani ed i vaticani, hanno invaso il territorio occupato ogni potere sociale politico etico giuridico, ed ora asfissiano la popolazione sottostante..

“Rivoglio la Lega degli onesti e dei puliti” reclama l’affondatore sistematico delle imbarcazioni degli immigranti, il concentratore,  in  campi appositi, dei superstiti, l’incarceratore e sterminatore dei meridionali “di tipo mafioso”…
tutti centomilavolte più’ “onesti e puliti” dei suoi leghisti e di lui,  settentrionale “di tipo antimafioso”, il “ministro dell’interno” Roberto Maroni..

Pubblicato in frammenti | Lascia un commento

(le pene di) Gomorra…bene intesa…

L’autore della legge penale, con l’arma della “pena” (sempre al fianco), offende la persona del reo, così come questo offende(rebbe) altro;

ma mentre questo è punito, quello non lo è;

eppure entrambi sarebbero offensori, offensori sociali, cioè partecipi e originari del medesimo composto sociale, che contiene la regola di eguaglianza generale, della legge eguale per tutti, quelli in situazioni eguali, si intende, non in situazioni diseguali, ma di questi, comunque, ne vieta “distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” (art. 3.1 cost);

per cui, se l’autore della legge penale, quale offensore del reo, non fosse diseguale a lui quale offensore d’altro, e se il reo non fosse da lui “distin”to per quel divieto, essi dovrebbero essere eguagliati, siccome in situazioni eguali;

peraltro, che, il primo, sia diseguagliabile, dal secondo, poichè offensore del reo per (e con la) legge (cioè perché “legiferatore”, diversamente dal reo, che è “legiferato”), non è (neppure)immaginabile, se, egli, è emanazione, elettiva e giuridica, (anche) del reo, suo rappresentante nell’esercizio di una sua funzione, che esercita esclusivamente in sua vece (non avendo, neppure, la sovranità, per legiferare, che, di fatti, mutua, anche formalmente, dal reo: dal popolo ove questi nasca e viva);

dunque, in questa approssimazione alla loro rispettiva “situazione” (davanti le regola di eguaglianza), essendo entrambi egualmente offensori: entrambi, dovrebbero essere, punibili o non punibili;

ma in ulteriore approssimazione:

mentre il primo offenderebbe sempre qualcuno (la persona del reo), il secondo, talvolta, potrebbe offendere qualcosa, non qualcuno, e se quella è meno di questo (nell’ordine comune dei valori), il primo offenderebbe più del secondo, quando questo offendesse qualcosa, e molto più quando, offendendo qualcuno, offendesse anche qualcosa (le cose del reo, come, sempre più frequentemente, fanno le “confische”);

e ovviamente, tal maggiore offensività impedirebbe maggiormente, di diseguagliare il primo dal secondo;

ma in più avanzata approssimazione, può vedersi che, il reo, potrebbe non offendere affatto, ma, solo, minacciare di offendere, come accade quando tenti di, ma non riesca a, commettere un reato, o come accade quando commetta un “reato ostacolo”, un reato che ne previene un altro, e che è punito come se questo fosse avvenuto;

e anzi, e per giunta, il reo potrebbe non offendere né minacciare di offendere, neppure nella forma del tentativo di reato, o del “reato ostacolo”, quando il precetto abbia un compito etico (di protezione di un costume sociale, in un contesto sociale multiculturale, relativistico nei valori), o addirittura, quando la reità sia comune, cioè quando l’autore della legge trasgredisca il precetto quanto e come il reo, e tuttavia solo questo, non quello, sia punito (coltivazione di sostanze stupefacenti o psicotrope statale e coltivazione, di esse, individuale);

questi rilievi, mostranti che l’offesa da legge penale è ben maggiore di quella da reato, anzi, che questa potrebbe mancare del tutto mentre mai mancherebbe quella, e mostranti (perfino) che l’autore di quella non sarebbe sottoposto a pena anche quando fosse autore del reato del reo, quando trasgredisse come lui il “precetto”, fosse reo dello stesso reato….

(questi rilievi) impediscono di diseguagliarlo, dal reo, ed impongono di ritenere che questo, diseguagliato perché punito, o perché non impunito come quello, non potrebbe non essere, e dal suo competitore stesso, sottoposto a “distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” (art. 3.1 cit);

e se, in tale contesto, fosse esperito il criterio, criminologico (ritenuto esplicativo sociologicamente della legge penale) della “diversità” (“criminosità” in senso etimologico) del “legiferato” rispetto al suo “legiferatore”, poiché, esso (criterio), sarebbe pregno della innocenza, o, comunque, della minore colpevolezza, di quello rispetto a questo, allora questo, sarebbe autenticamente diverso, “criminoso”, perché assai più (se non unico) reo, e, per di più, affatto diseguagliato, davanti la regola generale di eguaglianza; e, correlativamente, quello, non potrebbe che sottostare a “distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” (art. 3.1 cit.), le basi culturali effettive, pur se non esclusive, della sua offesa con l’arma della pena (d’altronde, in tale divaricazione, si ripropone nitidamente la tragedia del capro espiatorio);

per ciò, se non si immaginasse che, anche l’armato della pena dovrebbeessere offeso (non inverosimilmente, invero, giacchè, tanta trasgressione, sociopolitica e costituzionale, della eguaglianza, tanta offensività, verso la parte del popolo detta “rea”, potrebbe rappresentare crimine “contro l’umanità”, o di “genocidio”, secondo la legge criminale internazionale e la Corte sua garante), dovrebbe immaginarsi che neppure il reo potrebbe essere offeso;

o al meno (in questa epoca di penalismo che percepisce nulla della immensa e insensata e istintuale, propria malvagità), (immaginarsi) che non potrebbe essere offeso, con la legge penale, più di quanto egli offenda, la legge penale;

eppure, oggi, la relazione tra la reità e la pena è tornata alla legge mosaica (Dieci Comandamenti), alle sue eredi, Deuteronomio, e, specialmente, Thorah, che alla omosessualità maschile risposero con la distruzione della città di Sodoma, ove essa allignava, alla omosessualità femminile, con la distruzione della città di Gomorra (che, inaspettatamente, mani insolitamente turpi, profanatrici della Scrittura e famelicamente ingannatrici della sua verità, hanno da qualche tempo reso toponimo, ad effetto, della terra dei “casalesi”, involontariamente riconducendo, questa, peraltro, alla innocenza storica di quella);

risposero, quelle leggi, distruggendo ogni forma di vita per colpire una sola forma di vita, ogni obbedienza per colpire una sola “disobbedienza”, sterminando, con l’arma della pena quale arma della guerra;

è tornata, a quelle leggi, la relazione tra la reità e la pena, risalendo le tappe della inumanità, dai roghi ai rei di eresia (Sant’Uffizio), aggirati gli incitamenti ai “contrappassi” (“analogia” della pena alla reità: Inferno dantesco), alle sproporzioni, tra reità e pene, protocristiane (Giustiniano), restando, in fine, sulle atrocità penali della Thorah:

corrivamente ai monoteismi, quali radice d’ogni intolleranza;

eppure, l’umanità aveva cominciato a togliere, quella relazione, dalla preistoria, con la proporzione, della reità alla pena, stabilita dal “talione” (tale la reità, altrettanta la pena: così che se, il detto “occhio per occhio dente per dente..” avesse agitato una minaccia, nella riscrittura volgare a “taglione”, avrebbe ad un tempo promesso corrispondenze, tra esse, perfino, garantite dal reo medesimo, arbitro della misura della pena per esserlo della propria reità ), del “codice di Hammurabi” ( 3700 anni or sono, in Babilonia);

“talione”, che si prolungherà, milleduecento anni dopo, nelle leggi romane (Dodici Tavole),

fino, circa duemila cinquecento anni dopo, a quelle, in Italia, risorgimentali e poi (finanche) fasciste (pur altrimenti denominandosi: retribuzione o simili):

corrivamente ai politeismi, quali radice di ogni tolleranza;

ed oggi, allorchè è divenuta delitto (crimine: nel gergo ferale quanto becero dei suoi persecutori) la coltivazione di vegetali (come la marijuana), sottoponibile a pena d’ergastolo se fosse commesso due volte che fossero punite ciascuna con ventiquattro anni di reclusione (tutto possibile, nulla di fantastico, perché si è tornati a Gomorra, e a Sodoma, e ai pantoclasmi della Thorah), ogni traccia di (altret)talità (di retributività proporzionalità similarità), tra reità e pena, è scomparsa.

                                                                                           Pietro Diaz

Pubblicato in Prima Pagina | Lascia un commento

Postilla all’ultima sentenza Dell’Utri

Chi ritenga la teorizzabilità (giuridica) del “concorso esterno” (tale, cioè, rispetto ad ogni parte della esecuzione materiale… morale.. del reato), non avrebbe colto che, il concorso (di persone) è sempre “interno”, al (la esecuzione del) reato, se non lo fosse, questo non sarebbe eseguito o lo sarebbe individualmente (tanto che, in “gergo”, e secondo la più acuta visione, la ”tipicità” del reato collettivo è quella del reato individuale, non altra, non la si trova, sebbene non sia creduto, in art. 110 cp, bensì in art 630 cp, ad es., o in altro);

e chi ritenga che il concorso di persone dell’ art. 110 cp, apposto dalla legge ( e prima dalla teoria) al reato individuale (che, con esso, diviene collettivo), sia apponibile al reato (necessariamente) collettivo (quello, ad es., di associazione), non avrebbe colto alcunchè, della teoria della “fattispecie eventualmente plurisoggettiva”, e, dicotomicamente, della “fattispecie necessariamente plurisoggettiva”;

e chi (comunque) ritenga che un concorrente “esterno”, colui che, per quanto detto, esterno alla esecuzione del reato, non lo avrebbe eseguito, sarebbe punibile come il “concorrente interno” (il quale peraltro è detto, dalla legge, associato o similmente, quale promotore costitutore… o quale partecipe), non avrebbe colto, nemmeno, che, nella legge ( e prima nella teoria) del reo, questo è punibile se esegua (solo o con altri), il reato, non se non lo esegua;

e se neanche ciò , costoro, avessero colto, avrebbero dovuto darsi ad altro, non al diritto, ad evitare di offenderlo, non (comunque) al diritto penale, ad evitare di offendere l’umanità sottostante, che, per “concorso esterno”, trabocca, da vent’anni, di rei senza reato, di colpevoli senza colpa;

di innocenti in somma , giacchè, dopo tutto, il “concorso esterno” fu escogitato ed applicato, da nemici dell’uomo e del (suo) diritto, per colpire, bava alla bocca, oltre i “colpevoli”, del “concorso interno”, anche gli innocenti, chiunque, “finalmente”, e tratto a sorte, da una umanità ridotta a coacervo.

Associazione Giustizia Repubblicana
P. Diaz

Pubblicato in Prima Pagina | Lascia un commento

10.02.2012

Passione politica della incarcerazione senza sconti (degli altri) ha la faccia e la testa (non più’) di Gasparri di Larussa di Stortace di Giovanardi di Fini facce da incarcerabili e per ciò di carceratori, ma di Di Pietro e Bossi, guardateli ed ascoltateli, e dei loro figli (consiglieri regionali).

Pubblicato in frammenti | Lascia un commento

27.01.2012

Ieri taluno disse:

prima vennero a prendere gli ebrei e io non protestai poi vennero a prendere gli zingari e io non protestai poi vennero a prendere gli omosessuali e io non protestai poi vennero a prendere me e non c’era più’ nessuno che potesse protestare

oggi talaltro dice

prima vennero a prendere i rei di reato e io non protestai poi vennero a prendere i rei di quasi reato e io non protestai poi vennero a prendere i rei di nulla e io non protestai  poi vennero a prendere me e non c’era più’ nessuno che potesse protestare

i  rapitori di ieri agivano nel nome del popolo tedesco …
quelli d’oggi “nel nome del popolo italiano”…

In ricordo degli Olocausti

Associazione giustizia repubblicana per un partito della critica della politica penale

Pubblicato in frammenti | Lascia un commento

22.01.2012

Alla “Annunziata” penosamente al suo capezzolo (fortunatamente per non più che “in mezzora”), Monti intervistato dichiara che, a suo tempo, ebbe “simpatia” per la Lega…,  cioe’, per il secessionismo, il segregazionismo, il razzismo, il tribalismo di quella sconcia etnia?
Simpatia accecante  per un un premier vedente..
Inoltre, durante la intervista, (non) rispondendo ad un avvocato che (“fuori studio”) gli rinfaccia che, grazie alle sue “tracciabilita’”, del denaro circolante, le Banche preleveranno miliardi di euro, per “commissioni”, che sarebbero rimasti nelle tasche dei cittadini, egli biascica che, se non lo avesse fatto, sarebbe stato accusato di agevolare la mafia..
dunque lo avrebbe fatto a richiesta della Antimafia?
e’ bene che si sappia..
e dunque le sue tracciabilità implicano nel popolo intero  sospettabilità di mafia?
allora Costui e’ (“sottotraccia”), un nemico vero, del popolo…
con i suoi mentori…

Pubblicato in frammenti | Lascia un commento

17.01.2012

Un decreto della Knesset equipara chiunque entri nel territorio paestinese senza “pass” a un  clandestino, lo punisce con quindici anni di reclusione e punisce con quindici anni di reclusione chiunque lo aiuti..
La “sapienza”  giuridica legoforzitapiduopidiudicitaliana, nutrita  da magistraturitaliana,  ha felicemente esportato all’estero, sperando in   importazioni da esso, i prodotti giuridici della Striscia di Gaza..

Pubblicato in frammenti | Lascia un commento

15.01.2012

Gli “indignados” che, diretti in Grecia, avrebbero fatto tappa in Piazza San Pietro in Roma, sarebbero da li’ stati cacciati perché “non consoni al luogo”…
come se fosse consona al luogo la cacciata a man della polizia italiana in territorio vaticano, e comunque, come se fossero i cacciati, i “mercanti del tempio”, non i caccianti, e la congregazione di multipli mandanti…

“Incontro tra due professori”, esulta un tiggi che inquadra Monti e Ratzinger che si stringono le mani…
cosi’ accomunando le professioni, dell’uno e dell’altro, professioni “di fede” entrambe, dunque, e per ciò, professioni di sortilegi, e di forza “persuasiva”, da Africa subsahariana…

Solo referendarii (antiporcellum) capeggiati dai “professori” Parisi e Segni e dal “magistrato” Di Pietro, e da una congrega di loro pari, avrebbero potuto non prevedere,  che il passaggio, della domanda di referendum, alla Corte Costituzionale, non ne  avrebbe mobilitato la giurisdizione annullatrice, della legge costituzionalmente illegittima ( e, per ciò, resuscitatrice della precedente), ma ne avrebbe mobilitato quella, pronosticatrice delle stato delle leggi, dopo un referendum abrogatore (e, per cio’, mai  resuscitatore, della legge  precedente)…
e potettero non prevedere che  la Corte non lo avrebbe ammesso, (neppure) ad  abrogare il “porcellum”, perche’ avrebbe potuto creare “il vuoto” (giuridico), in una democrazia parlamentare  esigente  “il pieno” costante (di  legge elettorale)…

Ha parlato l’ammiraglio “Di Paola”, alla intervista fattagli dalla (insolitamente remissiva) “Annunziata”: ora e’ chiaro chi sia stato l’ispiratore dei blitz dei militari, (per ora) in sembiante, morbido, di agenti di finanza, lungo il territorio turistico italiano, e quale missione e quale forma, effettive, abbia inteso dare al proprio governo, “civile”, il primo ministro Monti, o, alternativamente, quale “forza” abbia dato forma, ipocrita, al suo governo…

Pubblicato in frammenti | Lascia un commento

Auto blu e benefit:così il CSM divora 35 milioni all’anno

Auto blu e benefit: così il CSM divora 35 milioni all’anno.

(articolo di Anna Maria Greco tratto da “Il Giornale” del 08.01.2012)

Pubblicato in Dalla rete | Lascia un commento