5.06.14

Il disastro (giudiziario) di Quirra

Il PM che suppose il disastro ambientale del Salto di Quirra, espulse dall’area i pastori e gli agricoltori, portandoli alla fame, corruppe il popolo basso inducendolo a simulare malattie e malanni inesistenti e a specularvi, speculò massmediaticamente per sé, incrementando in cambio i notiziari dell’”inchiesta”, era già noto per essere “veggente-nonvedente”…

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3.06.14

La repubblica dei maro’

Nel giorno della celebrazione dell’avvento, sul Paese, della forma repubblicana, a seguito della vittoria, popolare, su quella monarco-fascista…
e della celebrazione dell’ingresso del suo popolo nella legalità Costituzionale antinazifascista, basata (anche) sul principio che “i cittadini sono eguali davanti alla legge, senza distinzione.. di condizioni personali e sociali” (art 3.1); basata, cioè, sulla abolizione del privilegio (e del suo contrario), oltre che giuridico e giudiziario, di ogni altra specie…
e nel giorno, non più che uno, degli innumerevoli passati e futuri, della ossessione, dalla magistratura penale (e partner d’ogni genere e zelo, e loro evangelisti massmediatici), del cittadino qualunque, si dice, per “l’obbligatorietà della azione penale” e per la “indefettibilità della pena”…
in cotanto giorno, le Commissioni Esteri di Camera e Senato (le “istituzioni” della repubblica), si sono riunite per ospitare, in video-conferenza dall’India, e per ascoltare deferentemente, due “marò”, accusati (ineccepibilmente) dalla magistratura indiana di avere fucilato freddamente alcuni miseri pescatori…
essi rivendicano di “avere eseguito un ordine” (formula “difensiva” abituale, nei processi ai nazifascisti accusati di crimini di guerra di genocidio e contro l’umanità) e reclamano, ultimativamente (il tono soltanto li accuserebbe credibilmente), di essere affrancati dalla giustizia indiana …
(si sono riunite, le due Commissioni, per ospitarli ed ascoltarli, si diceva) affinchè anche essi:
col presidente della repubblica Napolitano, “oriundo” del partito comunista italiano; col presidente del consiglio dei ministri Renzi, oriundo anch’egli, con l’aggregato dal quale si è lanciato sul seggio, di quel partito; col presidente della camera dei deputati Boldrini, oriunda anch’ella, con l’aggregato che le ha dato il seggio, di quel partito; col presidente del senato Grasso, oriundo anch’egli (oltre che, e per giunta, della magistratura, nella parte più zelante, la “nazionale antimafia”), per l’aggregato che gli ha dato il seggio, di quel partito; e con una turba inesauribile di ministeriali parlamentari amministrativi giudiziari militari paramilitari loro truppe, civili ecclesiastici “dignitari” d’ogni risma: tutti, nondimeno, aventi investitura previo giuramento di fedeltà alla Repubblica ed alla Costituzione…
(affinchè anch’essi, si diceva) onorassero la celebrazione e, ad un tempo, ne fossero onorati….
È impressa in siffatto evento (di privilegio di classe, “nazirazzifascimilitarista”), la esatta cifra socioculturalpolitica di questa ( “seconda” o “terza”?) repubblica…anzi, molto di più, vi è narrata la sua disfatta… per ironia della storia, “oriunda” del partito che la fondò…
Diaz

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25.05.14

“Legalità” della polmagistratura italiana
Le peggiori dittature allignano all’ombra della legge…Charles de Secondat, Baron de Montesquieu.

Renzi salito su D’Alema, Veltroni, Bersani
…se ho potuto vedere più lontano degli altri è perché sono salito sulle spalle dei giganti che mi hanno preceduto…Isaac Newton

e De Gasperi si imbattè in Grasso 
Il sessantennio della morte di Alcide De Gasperi, liberatore del popolo italiano, lo celebra Grasso, il procuratore nazionale antimafia presidente del senato della repubblica, imprigionatore della parte meridionale di esso, da lui, e dal legislatore caudatario, all’uopo denominato “criminale”;
penosamente estraneo alla storia politica italiana, lo fa leggendo pappagallescamente alcuni brani di un libro altrui, ovviamente, con dizione da siciliano incolto : “voio vrriccoddare attravvesso…”

Renzi garantisce le giunte politiche militari nel mondo
In Thailandia la giunta militare che ha preso il potere ha subito abolito il Senato, d’altronde, ha detto, è una misura democratica che, inoltre, permette il risparmio di una inutile spesa pubblica, come ha riconosciuto perfino il capo del partito italiano fondato da Gramsci e da Bordiga…

Politica dei disoccupati e occupazione della politica
Una moltitudine di disoccupati si sarebbe candidata alle elezioni politiche comunali siciliane, alla conquista del “salario minimo” ante literam (prima della legge che lo istituisca)…
si sarebbe candidata anche una moltitudine di poliziotti, sopratutto nei comuni “sciolti per mafia” (dai medesimi, ovviamente, e dai loro referenti “antimafia” )…
qualcuno ha obiettato che lo avrebbero fatto per speculare sui “permessi pagati”…qualche altro potrebbe obiettare, più densamente, che lo fanno per lanciare l’ultima versione dello Stato di polizia: quella “democratica”…

Renzi il “votatore di scambio”
Il contitolare di una società ambulante di vendita di giornali (ma con sede in Toscana, non in Marocco), strabiliantemente, anche per questo Paese, divenuto segretario del partito fondato da Gramsci e da Bordiga e capo del governo della repubblica, promessi per tempo, elettoralmente, 80 euro circa a diecimilioni di italiani (un numero propiziante la vittoria elettorale), nella busta paga compilata a pochi giorni dal voto, accanto alla elargizione ha fatto annotare, perché non fosse dimenticato: “decreto Renzi”…
ora poiché è da escludere che, tra quei dieci milioni, non vi siano “gruppi mafiosi” o di “affiliati alla mafia” (sopratutto alla luce delle frettolose qualificazioni sociogiuridiche perorate dal suo attuale suggeritore antimafia, l’amico di “Saviano”, tal Cantone), codesto incredibile facinoroso della politica avrebbe commesso, secondo le leggi irresponsabilmente approvate dal suo stesso partito, “voto di scambio mafioso”, ex art 416 ter cp (se obiettasse che non ne avrebbe avuto consapevolezza, che, cioè, non avrebbe avuto dolo del delitto, gli si potrebbe rispondere che avrebbe avuto finanche certezza statistica, dello scambio della offerta con voto mafioso o paramafioso)…
andrebbe fatto notare ai grillini, che col suddetto partito, d’altronde, hanno approvato quell’articolo di legge penale..

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24.05.14

1914-2014

240000 condanne a morte sulla popolazione italiana meridionale “non interventista”, nella prima guerra mondiale scatenata dai Servizi Segreti austriaci che condussero a Sarajevo gli attentatori del proprio imperatore, avrebbe ottenuto il generale Cadorna regnante monarchicamente sull’Italia da Udine, dopo avere chiuso il Parlamento…
furono “interventisti” i pastori del meridione e delle isole d’Italia, avvezzi a dormire all’aperto, e, al fronte, meglio vestiti ed alimentati che nelle loro terre…
ma lo furono anche i socialisti Leonida Bissolati e Gaetano Salvemini, oltre che Benito Mussolini..
mentre la Russia, subito dopo la Rivoluzione comunista, si ritirò dalla guerra, ed iniziò la fecondazione del venturo Partito Comunista d’Italia …
fu da “interventista” che Mussolini apprese la tecnica delle condanne a morte sulla popolazione italiana non fascista e della chiusura del Parlamento…
le applicherà subito dopo, ad incubazione della seconda guerra mondiale, perché fu il fascismo l’intercalare delle due guerre…
ma non tarderanno a rifarsi vive le due tecniche, nella specie meno cruenta delle condanne sociopolitiche e giudiziarie, a morte civile, delle popolazioni sopratutto meridionali, e nella specie della chiusura informale del parlamento, quale completa sua inettitudine al compito istituzionale…
basterà attendere la politica e la magistratura del ventennio berlusconiano…

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19.05.14

Grill(ett)ismo giuridico

È chiarito, da “Di Maio” (nientemenoche “vicepresidente della camera dei deputati”), perchè la politica penale del M5S sia addominale e “abominiale”, più di quella Travaglina o Dipietrina o Casellina o Ingroina …o Repubblichina (nel senso del Quotidiano) o Gillettina, Fazina, Florina… (nel senso della PolRaitv), le agenzie del fondamentalismo penale massmediatico:
ha accusato il (rimpianto) presidente Soru di “riciclaggio”, poi, scusandosi, di “aggiotaggio” (poi, scusandosi, di “saccheggio”? la rima induce a prevederlo…), di delitti della cui nozione, pratica e teorica, evidentemente, sa nulla….
come le predette, d’altronde, e le masse che, esse, hanno disinformato e culturalmente corrotto…
nulla, di (e di quei) delitti, sa “Di Maio”, eccetto che possono spargere, sulle popolazioni inermi, pene disgreganti, a fondamento del potere sociale di chi le dispone o le applica, delle fortune proprie sulle rovine altrui…

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30.04.14

“Polizia Sovversiva”

Cinque minuti di applausi, dei delegati al congresso nazionale del SAP (il sindacato autonomo di polizia), verso gli agenti condannati per omicidio “colposo” (nella realtà doloso, ma degradato intuitu personae, per il privilegio giudiziario istituzionalmente, oramai, riservato ai “servitori dello stato”), del diciottenne Federico Aldrovandi durante un “controllo”….

di applausi all’abuso di “forza d’ordine pubblico”, in polizia, perfino se generante, anziché sedante, insicurezza pubblica, perfino se recante morte ai  membri della comunità civile…

di applausi alla inosservanza istituzionale delle leggi di diritto pubblico e privato, alla confezione della legge propria, oltre sopra senza contro le leggi dello stato, come quelle dei gangster;

cinque minuti di applausi, si diceva, di un corpo armato “dello stato”,  ad atti di violenza eversiva dell’ordine democratico, integrano il reato in art 270 bis cod. pen.?

Ed il reato di eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni e delle leggi in art 327 cod. pen.?

Ed il reato di pubblica istigazione a delinquere in art. 414.1 cod. pen.?

Ed il reato di apologia di delitto in art 414.3 cod. pen.?

E, integrando, quegli applausi, quell’insieme di reati (con i loro atti e fatti ed eventi), potrebbero inoltre integrare quello di promozione di insurrezione armata (“la insurrezione, che potrebbe anche mancare, si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito”) contro i poteri (fondanti e assicuranti l’ordinamento giuridico così profondamente violato)  dello stato, in art 284 cod. pen.?

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23.04.14

<<Corte cost., 18 aprile 2014, nn. 105 e 106, Pres. Silvestri, Rel. Lattanzi
1. Due importanti decisioni della Corte costituzionale, entrambe depositate il 18 aprile 2014.

Come già di recente era accaduto riguardo alle fattispecie di «lieve entità» in materia di stupefacenti (sentenza 15 novembre 2012, n. 251), sono cadute due importanti porzioni della disciplina della comparazione tra circostanzeintrodotta dalla cd. «legge ex Cirielli»,  al fine di aggravare (fino ad estremi di palese irragionevolezza) il trattamento sanzionatorio per i recidivi reiterati.

2. Con la sentenza n. 105 del 2014 la Consulta ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall’art. 3 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 648, secondo comma, cod. pen., sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. Dunque, quando si tratti di una fattispecie di ricettazione nella quale il fatto sia qualificato come di «particolare tenuità», potrà darsi nuovamente prevalenza all’attenuante speciale, recuperando un minimo edittale pari a 15 giorni, invece che a due anni.
Naturalmente, il giudizio si è fondato sulla constatazione di una rilevante ampiezza dei confini della figura incriminatrice, tale da indurre lo stesso legislatore a prevedere una previsione attenuata con forte scostamento di pena dai valori ordinari.
Come notato dalla Corte, il più mite trattamento sanzionatorio, per il recidivo reiterato era di 48 volte superiore a quello del delinquente non recidivo: un irragionevole distacco dai principi di ragionevolezza e offensività, con un deciso sbandamento – si può aggiungere  – verso quella logica “d’autore” che così gravemente aveva segnato la legge n. 251 del 2005.
Da segnalare, ancora, come nuovamente la Consulta abbia rilevato anche una violazione del principio di proporzionalità della pena, che sembra destinato ad assumere un rilievo sempre maggiore nel sindacato di legittimità delle norme incriminatrici.

3. Un ragionamento analogo sottende alla sentenza n. 106 del 2014, con la quale la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall’art. 3 della legge n. 251 del 2005, «nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 609-bis, terzo comma, cod. pen., sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.»: anche per i casi di violenza sessuale definiti di «minore gravità» potrà esservi, per il recidivo reiterato, possibilità di recupero di valori di pena più adeguati al fatto commesso.
La Corte ha ricordato come proprio l’introduzione d’una nozione unitaria di atto sessuale, che affastella piccoli contatti indesiderati e comportamenti di estrema gravità,  abbia fatto sorgere l’esigenza di introdurre una circostanza attenuante per i casi di minore gravità.
La completa neutralizzazione delle caratteristiche del fatto (anche nei profili soggettivi) sul piano del trattamento sanzionatorio, riguardo al recidivo, violava il principio di proporzionalità ed anche quello di uguaglianza>>.

“I Cirielli”

L’analfabetismo penalistico, dei “f.lli Cirielli” (due ex ufficiali dei CC uno dei quali,  poi, in servizio di magistratura in procura della repubblica), ambiziosi di farsela, nell’occasione, da legislatori, era ampiamente preluso dalla loro scrittura, che (a parte molto altro) comandava alla “prevalenza”  “..vi è divieto di prevalenza..”, non, semmai,  all’operatore su  essa (l’art 69 cp,, all’origine, comanda al “giudice riten(ente)” essa, non a questa). Come se si potesse comandare ad un fatto, in vece che al (suo) fattore, comandare ad un effetto, in vece che alla sua causa (umana, in questo caso). In somma come se, almeno in una  parte del conscio (oltre che dell’inconscio), i due fratelli, non si fossero evoluti  dall’animismo, quello stadio, della mentalità primitiva, non distinguente la materia inanimata dalla  animata, e credente che, il diritto, potesse comandare ad entrambe (tanto al fatto quanto al  fattore..). D’altronde, il brutalismo giuridico della loro legge ne è conferma.

pdiaz

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16.04.14

“Bucce di classe”

Quelle che hanno fatto all’autista delle procura, per stabilire se le minacce da lui denunciate fossero vere o false, avessero o no fine di esibizionismo e di lucro personale…
“bucce” che, tuttavia, non risulta siano mai state fatte a membri di classe superiore, recanti le stesse denunce a non impossibile fine di esibizionismo e di lucro, soprattutto di “scorte”:a Cantone Raffaele, ad esempio (ora incardinato, dalla Associazione Magistrati cui appartiene, di intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dopo “assist” della   Procura della Repubblica di Milano, alla vigilanza apicale di ”Expo”, una delle ultime riserve della operatività, operosità, autodichia, della cittadinanza comune, prima della irruzione, altra tappa di lunga marcia per l’occupazione del Paese, della suddetta Associazione…)…
od al suo vecchio sodale in esibizionismo massmediatico, Saviano Roberto…
o ad innumerevoli loro  simili, cercatori  di status simbol a buon mercato, usuari sfrontati della  credulità popolare…

De Lieto (Li.si.po.): “Scorta”, una necessità o “status simbol”?
In questi giorni di grande dibattito e di grande preoccupazione per la Polizia di Stato che “sarà” emerge il problema, in verità non nuovo, delle scorte, concesse, nel passato anche recente, con criteri forse troppo benevoli, ha dichiarato Il Presidente Nazionale del Libero Sindacato di Polizia (LI.SI.PO.), Antonio de Lieto. Le scorte a personalità varie, sono veramente troppe e vi è, fra l’altro, non solo un problema di organico, ma anche, ovviamente economico. Quanto costa al cittadino-contribuente, un servizio di scorta? Forse è giunto il momento di stabilire, una volta per tutte, che la scorta, è un provvedimento eccezionale e non di ordinaria amministrazione e poi, perché lo scortato che ha disponibilità economiche, come politici, industriali ecc., non paga le spese relative al servizio di scorta di cui fruisce? La revisione generale di tutti i servizi di scorta, tutela e vigilanza, a giudizio del Libero Sindacato di Polizia (LISIPO), è indispensabile e accanto a questo, è necessario, una volta per tutte, avere il coraggio di abolire le Prefetture, diventate oramai anacronistiche. Si vogliono tagliare le province – ha concluso de Lieto – e, allora, perché non si cancellano le Prefetture? In pochi meno di 70 anni di Italia repubblicana, il Paese è cambiato, la società è cambiata e la Prefettura, così com’è intesa oggi, non ha più senso. Nessuna prevenzione nei confronti dei Prefetti, che, generalmente, svolgono nel modo migliore, il loro lavoro e meritano il massimo rispetto, ma è proprio il ruolo e la necessità di avere Prefetti e Prefetture, che non sono più in linea con la nuova realtà politica e sociale del Paese.
Roma, 02 aprile 2014. 
L’ADDETTO STAMPA Oreste Saturnino
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13.04.14

“Capitalismo” di chi?

Secondo le statistiche sulla possibilità, “facilità” di “fare business”, l’Italia è sessantacinquesima tra i Paesi avanzati, terzultima…e poiché “fare impresa” comporta (tendenzialmente) l’ingresso, o lo stare, nella legalità generale anziché nel suo opposto, o l’uscita da questo e dal malessere, da “illegalità”, relativo, ecco che l’Italia è il primo paese del mondo per il business della speculazione lo sfruttamento il parassitaggio, la capitalizzazione e la conservazione, della illegalità generale e particolare: il business dello stato maggiore delle forze armate, di ordine pubblico, di giurisdizione, di punizione, delle forze  ideologiche e propagandistiche al seguito (ove spiccano il penitenzialismo vaticano ed il massmedialismo italiano).
Diaz

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12.04.14

Vegetali al 41 bis?

Il mantenimento della incarcerazione cellulare ad isolamento totale di una entità umana incapace di percezione di sè e del circostante,  di conoscere e  di agire, del “boss mafioso” Provenzano, dalla società “antimafiosa” rappresentata e guidata dalle polprocure “antimafia”, la punizione sostanzialmente simbolica (perché neppure avvertita ) di un essere  inanimato:
come si distingue dalla condanna e la punizione dei rei defunti, finanche in effigie quando non ne fosse stato disponibile il corpo, del passato? Se non è distinguibile (se non per irrilevante dettaglio): quale è’ il grado di evoluzione storica, la sua posizione nella modernità europea, di quella parte della cultura generale, la cultura penale, e dei suoi agenti (d’’altronde, indifferenziabili funzionalmente l’uno dall’altro, polizia inquirente e penitenziaria, magistratura inquirente e giudicante, taluna avvocatura“parastatale” che, volente o nolente, coagisce)?

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12.04.14 (Difensore di che?)

Difensore di che?

“La ricreazione è finita”, annuncia sobrio e modico, rivolgendosi, su un giornale, alla magistratura inquirente, il “celebre avvocato” (come millanta il suo “ufficio stampa”), che si gloria d’essere subentrato ad un giurista (trenta pagine del quale valgono tremila delle sue) nella difesa di un politicante (che già con tale sostituzione si “autoaccusa”)…

per giunta, stoltamente fallendo l’annuncio, giacchè “la ricreazione” comincia, all’ingresso in scena del mimo (antico) …

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Con chi se la fa Renzi ?

(auto)investito(si) del potere di formazione del Governo e della sua Guida, anzitutto,   telefona a due “Marò”, detenuti in India perché rei di avere fucilato inermi pescatori e gli promette di sottrarli alla Giustizia….

poi si intrattiene, sulla stampa,  col “mattinale”delle polmagistrature “anticamorra” unite,  l’arraffatore di “diritti d’autore” dalla verbalizzazione  giudiziaria loro, il falsificatore professionale  di  sé stesso,  Saviano, e gli promette che accoglierà le  richieste di eliminazione giudiziaria  (l’equivalente culturale, all’incirca, della fucilazione di inermi pescatori) della sua stessa etnia…

poi, spiazzato da una domanda, retorica, di un conduttore televisivo,  su  cosa abbia combinato, finora, al governo,  spetarda che ha nominato,  a capo della Autorità  anticorruzione, l’informatore e formatore (e  coostentatore di  “scorte antimafia”) di Saviano,  il magistrato “di tipo antimafioso” Cantone ….

Specie  antropologiche,  visibilmente, le quattro,  del genere del “devastatore civico”…

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20.03.14

Renzi l’astuto

Sulle prime (alla formazione del suo Governo) Renzi vorrebbe, a ministro della Giustizia,  “Gratteri” (magistrato della repubblica passionalmente replicante le persecuzioni savoiane di fine “ottocento”e  mussoliniane di primo “novecento”, delle sventurate popolazione meridionali appositamente appellate “criminali”, per occultarne socialmente l’etnocidio);  poi, inascoltato ma protervo, lo nomina “consulente giuridico” (avvertesi che, all’incirca, parla Diritto “dipietrese”) di un organismo  parlamentare preposto alla programmazione legislativa  di quella persecuzione.

Poi, dopo avere dilatato la presenza del “giudiziario” nell’ “esecutivo” nominando (“audìto”  Saviano che ne è socio in propaganda “antimafia” corruttrice della informazione pubblica)  “Cantone” (avvertesi che parla Diritto come mangia) alla Autorità Anticorruzione, nomina a capo dell’ufficio legislativo (presso la Presidenza del Consiglio) il comandante dei vigili urbani di Firenze (sic)…  che tuttavia attiene al Diritto quale sorella di tal Manzione, un meridionale che da magistrato, con la famiglia,  si “stabilisce” nella  provincia fiorentina (ad ospitalità renziana: hic manebimus optime)….

A  conferma dell’ipotesi, sociologica, che i governanti si circondino di magistrati, non tanto per dissimulare la propria incompetenza giuridica e legislativa (invero totale quando suppongano la competenza di quelli…), o politica (quando rimettono al “giudiziario” l’ ”esecutivo” ed il “legislativo”), quanto per carpirne  compiacenze (tuttavia, visibilmente  reciprocitarie) “immunitarie”?

A piena conferma, per  Renzi l’ardito, fin da quando, co.co.co. nella società della famiglia (che ha per oggetto sociale, di diritto italiano non marocchino ben si intenda,  la vendita ambulante di giornali), nella imminenza della elezione a presidente della provincia fiorentina, si fa nominare dirigente così che, il relativo gravame “contributivo previdenziale assistenziale”, sia in perpetuo a carico dell’ente (talune procure della repubblica, altrove insediate, hanno reputato, nella fattispecie, truffa aggravata dal  danno ad ente pubblico);  o da quando, sindaco di Firenze residente a “Rignano”, prende ad abitare una lussuosa mansarda fiorentina, a spese di chi nominerà alla direzione alla amministrazione alla partecipazione di numerose società “comunali” (il codice penale reputa “corruzione” nella fattispecie)…

 

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Politica dell’ultima elezione regionale

1. Se una metà (circa) dell’elettorato si è astenuta dalla elezione (del Consiglio Regionale, del Presidente della Regione e, per suo tramite, della Giunta Regionale), se ciò significasse indifferenza ad essa (o rimessione, di quella metà, all’atto elettivo dell’altra metà), od ostilità ad essa (passiva, in attesa della manifestazione di una essenza politica ritenuta negativa, o attiva, per contrapposizione, strategica, dell’“astensionismo” all’“elezionismo”), ciò, comunque, implica dimezzamento della rappresentanza della popolazione nel potere legislativo e amministrativo regionale.

Rispetto ad essa, il potere diviene anche tecnicamente autocratico, non “democratico”.

E la (eventuale) permanenza di questa condizione, da permanenza della astensione, comporta strutturalità della autocrazia “in democrazia” (peraltro, compiutamente svolto, l’autocratismo, nelle sue potenzialità di antidemocrazia, nelle derivanti espressioni socioeticogiuridiche, genererebbe a sua volta astensionismo, che, a sua volta, genererebbe autocratismo. In un circolo vizioso che si riaprirebbe alla politica democratica solo se interrotto).

1.1 La rimozione d’ essa potrebbe seguire due modi:

la valorizzazione elettorale della astensione, mediante imposizione di un “quorum” di partecipazione alla elezione, per la sua validità giuridica (ciò che, tuttavia, limiterebbe ma non escluderebbe l’autocratismo);

o, più radicalmente, la autorappresentanza del popolo, con attribuzione a questo, in assemblea (anche diffusa nel territorio ed opportunamente “organizzata”), del potere suddetto: la eventuale “astensione” avrebbe valore deliberativo.

1.2 Questo radicalismo, peraltro, non sarebbe maggiore di quello dell’autocratismo “in democrazia”… D’altronde, la mestierizzazione della “rappresentanza politica”, la sua burocratizzazione, la derivazione partitica e la strumentalità, d’esse, al partitocratismo più sfacciato, negano a priori la “democrazia rappresentativa”.

Tanto che la graduano e la limitano all’occorrenza (al crescere dell’autocratismo sul democratismo e viceversa).

2. La legge elettorale ne è il mezzo.

Se meno della metà dei voti (validamente) espressi dall’elettorato (peraltro, come detto, dimezzato) ha dato, al primo schieramento, (ben) più della metà dei seggi al Consiglio (col 41 % circa dei voti ha avuto il 60% dei seggi: 36) e la Presidenza della Regione ed il diritto di formazione della Giunta;

se una quantità di voti appena inferiore a quella (il 39% circa) ha dato, al secondo schieramento, soltanto il 40% dei seggi in Consiglio (24);

se quasi il 10% dei voti, al terzo schieramento, ha dato alcun seggio (tanto meno ad ogni altro seguente); allora:

la presenza popolare del primo schieramento è minore di un terzo del suo potere consiliare e giuntale (ed è detta “maggioranza”…);

la presenza popolare del secondo schieramento è maggiore di un terzo del suo potere consiliare (ed è detta “minoranza”);

la presenza popolare del terzo schieramento è nulla in quel potere.

2.1 E ciò, benchè i voti degli elettori siano “egual(i)” per previsione statutaria (art. 1.1 L. n.1/ ‘13), cioè egualmente ( e proporzionalmente) conferenti al potere regionale.

Benchè, quindi, la (dis)misura della distribuzione di esso fra i due schieramenti, la esclusione da esso del terzo schieramento e di ogni altro, sia antistatutaria (e anticostituzionale, se lo Statuto, per art 3.1, sta “in armonia” con la Costituzione e questa, all’art 48.2, dispone la eguaglianza del voto).

E (comunque) benchè gli schieramenti pervenuti al potere totale siano netta minoranza popolare rispetto agli elettori, anzi infima se compresi gli astenuti.

Ma allora:

2.2 siffatto potere regionale in “democrazia rappresentativa”, autocratico per quanto detto (vd sub 1), è, per (apposita) legge elettorale, oligocratico ( e partitocratico, se, esso, deriva essenzialmente dal doppio “partito-stato”: PD e Forza Italia, infeudatore della burocrazia statale, militare paramilitare e civile, e, ora, di quella regionale).

E poichè, per ciò, “autoreferenziale”, esso è, in fine, (potenzialmente) dittatoriale.

3.D’altronde, la sua costruzione elettorale è più fascista o parafascista di quella mussoliniana e degasperiana. Di fatti.

All’alba del fascismo, la legge elettorale n. 2444/’23 (“Acerbo”) che disponeva il “maggioritario” con “premio di maggioranza” , in abrogazione delle leggi elettorali n. 1985/’18, 1401/’19 , che avevano disposto (dopo il “maggioritario della legge n. 666/’12, vigente dal 1891) il “proporzionale puro” (portando al potere parlamentare il partito socialista italiano ed il partito popolare), omise, comunque, di disporre “clausole di sbarramento” delll’accesso, dell’elettorato, al potere parlamentare.

Al tramonto dell’antifascismo, la legge elettorale n 148/’53 (“legge truffa”), che ridisponeva il “maggioritario” con “premio di maggioranza”, in abrogazione della legge n.6/’48 (veniente da Dlgs lgt n 74/’46 che aveva reintrodotto il “proporzionale puro”), omise (anch’essa) di disporre “clausole di sbarramento”.

Certamente bene intendendo, esse, che “le clausole di sbarramento” davano di per sé un “premio di maggioranza” (per sottrazione).

3.1. Le leggi fasciste o parafasciste, dunque, si astennero dall’introdurre il doppio “premio”, si contennero ad uno (quello per addizione).

E comunque lo fecero con discrezione, in materia sentita nevralgica, se, la prima, assegnava il “premio” al partito che avesse ottenuto, in voti non meno del 25%, la seconda più del 50% (questa non durerà un anno, e, anzi, la sua applicazione ne punirà severamente i promotori: la Democrazia cristiana non raggiunse la “soglia”, ed i partiti manutengoli si pentirono assai, elettoralmente, d’esserlo stati: espieranno lungamente con la legge elettorale, nuovamente proporzionale in entrambe le Camere -sostanzialmente al Senato- del TU n 361/’57 (seguente la legge n 6/’48 veniente da dlgslgt.n74/’46).

4. Mentre la legge elettorale regionale, “maggioritaria” con esazione del “premio di maggioranza” a soglie ben più “favorevoli” di quelle della “legge truffa”, ha ordito anche le “clausole di sbarramento” (dell’accesso al potere regionale), così riscuotendo due premi di maggioranza.

5. Siffatta omologia alle leggi elettorali fasciste e parafasciste addirittura sopravanzate in caratterizzazione autocratistica, induce a meditare se, essa, non sia anche omologia politica; e, posto che proviene da un potere regionale di matrice berlusconiana (inseminata, a suo tempo -L 43/’95- da una idea elettorale del protofascista Tatarella, che inizio ad insidiare il modello elettoralò nazionale partendo dalle regioni “ordinarie” e passando poi ad alcune “speciali”), (meditare) se, essa, non sia omologia alla politica del “ventennio” berlusconiano (qui assunto come il secondo, fascista o parafascista, dopo quello mussoliniano).

D’altronde, è all’alba di una “seconda repubblica” (disfatta la prima “per via giudiziaria”…), ripopolata da “destre” formali e informali grondanti neorazzismi paranazismi parafascismi bellicismi interni (“scuoladiaz”) ed esteri (Irak, Libia), piduismi, al seguito del Faccendiere della perversione della democrazia in plutocrazia, dello Stato costituzionale in Stato personale…. (è in quell’alba) che, il secondo “ventennio” prende a nascere, insieme alla legge elettorale “maggioritaria” (nn 276, 277/’93 “mattarellum”, al seguito del refendum Pannella-Segni del 18 04 1993): dapprima sotto la (gentile) spoglia dei collegi uninominali (uno prende tutto..) ad un turno, con “clausola di sbarramento” alla Camera e con indulgenza verso il 25% di proporzionale.

E poco più di dieci anni dopo, allorchè il potere parlamentare del Faccendiere e del Seguito rischia di declinare nella imminente tornata elettorale, sopraggiunge la legge n 270/’05 “porcellum”, “maggioritaria”, con “premio di maggioranza” senza soglia, e “clausole di sbarramento”.

6. Dunque, è omologia alla politica fascista o parafascista berlusconiana, quella della legge elettorale regionale, al pari di tutte le leggi elettorali “maggioritarie” (in vario modo), susseguitesi dalll’insediamento, nel Paese, della “monarchia parlamentare” del Regno D’Italia, del parlamentarismo italiano, contraentesi volta a volta in rappresentatività (e in tradizione in potere politico: “quanti voti tanti seggi”), all’espandersi (da particolare ad universale) del suffragio, con quelle leggi (quali “applicazioni” possano effettivamente avere, “rappresentatività” e ”governabilità”, oggi, principii, dichiarati, d’esse, ora ben si comprende).

6.1. Parlamentarismo, comunque, oltre che contraentesi, dilatantesi, (anche) all’espandersi del suffragio (in rappresentatività ed in traduzione in potere politico), con le leggi elettorali del “proporzionale puro”, omologhe a politiche antifasciste o parantifasciste.

7. Cosicchè l’alternanza di proporzionalismo e di maggioritarismo, elettorali, è pensabile (storicamente, dalla Unità d’Italia), anche, come alternanza di antifascismo o parantifascismo e di fascismo o parafascismo (e, quindi, come alternanza di “sinistra” e di destra, postane, in tesi, la corrispondenza concettuale): viste le regolarità del susseguirsi dei fatti e dei contesti, delle informazioni che trasmettono, delle deduzioni che permettono.

Quindi, è enunciabile che la legge elettorale del “maggioritario” (in vario modo) è fascista o parafascista, è “destra”.

8. Tanto che l’ “Italicum, il ddl elettorale Berlusconi-Renzi (BR lo ha sinistramente apostrofato il socialista Rino Formica), che riproduce, abbrutendolo, il maggioritario del “porcellum”, che, inoltre, lo fa ad eversione della legge costituzionale elettorale appena uscita dalla interpretazione della Corte Costituzionale (sent. n. 1/2014) dicente che, essa, non potrebbe che essere “proporzionale” e “preferenziale”):

viene da un periodo di sospensione (dal presidente della repubblica) e di autosospensione (dal parlamento remissivo), del potere parlamentare di “fiduciare” il Governo….dalla progettazione della soppressione di una Camera…dalla autoinvestitura del potere di formazione e di guida del Governo…da un anticostituzionalismo (anche tecnicamente) golpistico, impressionantemente rimandanti al periodo acerbiano del ventennio mussoliniano (dopo l’anno 1924, di applicazione della “legge Acerbo”, non si terranno elezioni, e, nel 1939, il parlamento sarà sostituito dal Gran Consiglio del Fascismo: un unico listone di quattrocento “nominati”, da chi ne aveva il potere e l’impudenza: stile “porcellum”, e contra senatum, in somma).

Cioè viene da autismo, prima che da autoritarismo, politico, realisticamente definibile neofascista.

Diaz 

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10. 03. 14

Con chi  bazzica  Renzi ?

(Auto)investito(si) irritualmente del potere di formazione del Governo e della sua Guida,  anzitutto, telefona a due “Marò”, detenuti in India perché rei di avere fucilato alcuni inermi pescatori e gli promette di sottrarli alla Giustizia….

poi si intrattiene via stampa col “mattinale”delle polmagistrature “anticamera” unite, il fondatore di “diritti d’autore” propri sulla polluzione verbale giudiziaria loro, il mentitore globale di (e a) sé stesso, Saviano, e gli promette che accoglierà le sue richieste di persecutore della sua medesima etnia (l’equivalente antropologico, all’incirca, della fucilazione di inermi pescatori)…

poi, spiazzato da una domanda, retorica,  di un conduttore televisivo su cosa abbia fatto finora, fugge spetardando che ha nominato, a capo della Autorità anticorruzione, il mentore, in magistratura (oltre che socio in scorte antimafia), di Saviano,  il magistrato “di tipo antimafioso” Cantone (con le implicazioni etmoide di cui sopra)….

Ovviamente, sottocategorie, le tre, di una categoria unica….

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