Il travaglio di Travaglio ora (s)Canton(a)

Il travaglio di Travaglio ora (s)Canton(a)

La settimana passata, una trasmissione televisiva raccoglieva i commenti, dei partecipanti, alla sentenza della Corte di Appello di Milano, riformatrice in senso assolutorio della sentenza del Tribunale di Milano, che aveva condannato S. Berlusconi alla pena di sette anni di reclusione ( e ad altro) per delitti di concussione, ex art 317 c.p. , e di atti sessuali a pagamento con minorenne ex art 600 bis.2 c.p. .
Un commentatore era “Formigli”, che (con fare dimesso, alimentato da una barbetta pitocca), enunciava la necessità della distinzione del piano giudiziario, della vicenda, da quello morale, ed aggiungeva che, la assoluzione nel primo non comportava la assoluzione nel secondo, che, a suo avviso, continuava a condannare il processato.
Distinzione astrattamente irreprensibile, che tuttavia, concretamente, non coglieva che, il secondo piano, della vicenda, era stato sostenuto dal primo; che, anzi, quello si era avvalso di questo, per mantenersi, in quattro anni di cronaca “giudiziaria”, del processo, parassitata dal quella sulla immoralità del processato.
Non coglieva, per ciò, “Formigli” (d’altronde, visibilmente incongruo, nel tratto, al ruolo di commentatore), che, caduto il primo piano, cadeva anche il secondo.
Un altro commentatore era un distinto signore, dal portamento intellettuale, sobrio e contenuto, stretto ai fatti, che congetturava cautamente sugli effetti politici (della politica partitica, di cui il processato è tra i maggiori esponenti) della sentenza assolutoria: se avrebbe rafforzato o indebolito la compagine berlusconiana, e l’intesa tra essa e quella renziana, sulle “riforme” della Costituzione. Era, comunque, piacevole, non solo comparativamente, vederlo e udirlo.
Un altro commentatore era G. Ferrara (dal faccione inopinatamente assomigliabile a quello di F. Engels), che sottolineava l’evidenza e l’indecenza dell’uso della cronaca “giudiziaria” quale escavatrice, a fine di lotta politica, della immoralità (non solo sessuale), del processato, benché inaccessibile, perché personale e privata.
Un altro commentatore era il conduttore medesimo della trasmissione, Mentana, che teneva ad illustrare, ed a porre a tema, la palese inconferenza e ininfluenza e inattinenza, della cronaca della immoralità privata, al piano giudiziario, e, quindi, teneva a porre la necessità della ricerca delle sue cause e ragioni. Sostanzialmente in sintonia con Ferrara, che, tuttavia, non lo capiva, e contestava e sbraitava.
Un altro commentatore, partecipante dalla Sicilia (quindi, onorificamente “fuori studio”, al pari di Ferrara d’altronde), era M. Travaglio, l’(in)esperto (ma “a sua insaputa” ed a mortificazione della sua condizione esistenziale) di diritto penale, che vantava di potere il commento giuridico della sentenza assolutoria ( a differenza, sottolineava litigiosamente, di altro partecipante, Porro, “esperto di economia”, e, quindi, impotente ad esso).
Ebbene, cotanto “esperto”, a commento della sentenza assolutoria dalla accusa di concussione con la formula “perché il fatto non sussiste”, adduceva che, ciò, era derivato dalla modifica, in corso di processo, della disposizione sulla concussione, che aveva perso la concussione per induzione conservando quella per costrizione (con ciò mostrando, forse, l’”esperto”, di opinare che, quando “il fatto” non sia più previsto, o sia stato diversamente previsto, dalla legge, come reato, esso “non sussiste”…opinione, tuttavia, inesperta finanche dello ABC, delle formule conclusive del processo).
Nessuno, peraltro, gli obiettava, che, se così fosse stato, la assoluzione avrebbe dovuto dire “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato” (formula, conclusiva, del fatto mai previsto e del fatto non più previsto, come reato). Nessuno tranne, forse, “l’economista” Porro; in una delle sue (non infrequenti altrove) folgorazioni intuitive, notante che, se fosse stata corretta la spiegazione di Travaglio, sarebbe stato inspiegabile che, il Procuratore Generale, avesse chiesto la conferma della sentenza di condanna, dovendo chiedere la assoluzione con la formula predetta. Alla obiezione, Travaglio non dava risposta (pur possibile, giacche’, quell’accusatore, avrebbe potuto ritenere immutata la norma specifica, incriminatrice del fatto specifico, malgrado la sua modificazione legislativa), farfugliava incomprensibilmente (rafforzando il sospetto, sopra alluso, della inesperienza finanche dello ABC, sulle formule conclusive del processo): si dileguava, “il giurista” alla obiezione del “l’economista”.
Tantomeno, alcuno (ovviamente, giacché, per lo più dilettanti od orecchianti, o semiesperti, del discorso giuridico, non giuristi, partecipano a siffatte “trasmissioni”, oggettivamente preposte alla disinformazione giuridica ad effetto sociopolitico, benché talora inconsapevolmente) gli obiettava, “in diritto”, ben altro.
Che la sentenza di condanna, oggi riformata, fu emessa un anno dopo la legge “Severino”, scorporatrice della induzione dalla concussione conservante la costrizione (ad unica “fattispecie”). Che, quindi, essa, ovviamente, ne seppe e ne tenne conto. Tanto ne seppe e ne tenne conto che le tre “giudichesse” (è suggerimento linguistico per “la boldrini”, da un po’ alla disperata ricerca dei femminili dei maschili, senza mai sospettare che, il genere dei nomi, nella opulenta lingua italiana, possa essere, anche, neutro; il suggerimento, d’altronde, per chi avesse nozione dei “Giudicati” sardi, sarebbe spontaneo, perché “giudichesse” furono dette Adelasia; Eleonora etc) del Tribunale di Milano (invero somiglianti, per visibile angustia affettiva, più alla Parca , del mito, Atropo, quella che tagliava i fili della vita degli umani, che alle prodighe giudichesse sarde), perpetrarono il maggiore abuso (giuridico giudiziario sociale etico politico), allorché, conclusa l’istruzione e la discussione dibattimentali, giunta la fase della deliberazione (per cui il giudice può soltanto assolvere o condannare, prosciogliere per cause non attinenti al merito, o “rimettere il processo in istruttoria” e in discussione, o “rimettere gli atti al PM” perché modifichi il fatto inizialmente contestato che sia risultato, in quella fase, “diverso”), nel pieno d’essa, le tre, avvedutesi che, l’accusa che avevano tra le mani, di “concussione per induzione” quale contestata dal PM, sopraggiunta “la Severino”, avrebbe dovuto essere subito rimossa, (se non lo fosse stata “per insussistenza materiale del fatto”) mediante assoluzione “perché il fatto non era (più) previsto dalla legge come reato (e, in effetti, la induzione del ”la Severino” era tutt’altro reato rispetto a quella già appartenente alla “concussione”), avvedutesi di ciò, dicevasi, con piena infedeltà ai codici penali e costituzionale, all’etica ed alla umanità giuridica, con trasgressività completamente negativa negativa della funzione giurisdizionale (di dichiarazione del diritto) espletata, e, dunque, con aggressività contraria ad ogni legge e non permessa da alcuna legge (ad essere benevolenti, con “usurpazione di potere legislativo” per il potere di creazione della legge), le tre, dicevasi, abbattuto ogni limite, modificarono l’imputazione, la mutarono in “concussione per costrizione”, poiché certamente prevista dalla legge come reato, la dichiararono sussistente e la condannarono – con sei anni e quattro mesi di reclusione, mai visti prima per quel reato e la sua entità fattuale, nella giurisprudenza del codice vigente, salvo errore, tanto che, perfino il giornale della associazione nazionale dei magistrati penali e delle forze dell’ordine, “il fatto quotidiano” ( nel quale Travaglio è primo incursore), ne ha rilevato l’eccesso quantitativo (non qualitativo, sia chiaro).
Con ciò ostentando, le tre, che ll diritto, sostanziale e processuale, non dimentica di originare esclusivamente dalla potenza materiale e sociopolitica che, organizzandosi, acquisisce stato e diviene Stato (e dominio e imperio in quanto tale); non lo dimentica, se all’occorrenza, riprende la carica genetica e la rovescia come pura forza (in difesa o in offesa del prescelto), erompendo come diritto costituendo, o (come in specie) dirompendo nel diritto costituito (la vera sorpresa della istruttiva ed eloquente vicenda, è che il diritto costituito abbia potuto avere un sussulto difensivo ed imporsi con la sentenza assolutoria, essendo oramai, dappertutto e per tutti (eccetti i suoi gestori, e il loro ambito) morente (se non morto).
Le tre “giudichesse”…
Nessuno, ovviamente (per quanto sopra osservato), lo fa notare, all’ (in) esperto di diritto, tanto meno, poiché tale, può notarlo da sé, mentre, stragonfio dell’io con tanta tenacia nutrito e contraffatto, dà del “somaro” e dell’ “ignorante” a G Ferrara (che, tuttavia, pare avere intuito giuridicamente molto più di lui).
Si apprende ora che, il primo incursore del giornale suddetto, forse riuditosi “in differita” e, verosimilmente, preoccupato della flagranza della propria (in)esperienza, ha invocato “Cantone”, recente plenipotenziario sulla “corruzione” (dall’acre accento napoletano, invero), che sarebbe prontamente accorso, ad asseverare la farneticazione sulla sentenza assolutoria (a quanto si dice..).
Diaz

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22.07.14

L’imboscata (controcostituzionale) de “la Boschi” (e del suo Manager….)

Dal massiccio facciale regressivo, saggiamente palliato da due ciocche di capelli rossicci cadenti sui lati e, a rincalzo, sviato dal ceruleo degli occhi puntiformi preposti a richiamare l’attenzione, issata sul busto dall’appoggio inferiore macromorfo travisato dai lembi degli indumenti superiori, cotesta contraffazione della avvenenza femminile che è “la boschi”, richiamato suo padre (quis?) e un “politico della sua terra” Amintore Fanfani (pares cum paribus…?), con vocetta da discente tuttavia impettita, rammenta all’uditorio, dei parlamentari che si oppongono alla riforma renziana del Senato (il veicolo dello sviamento delle masse dalla visione della incapacità fragrante e strutturale, del Governo, di agire sulla socioeconomia), che, Egli, dichiarava : “in politica, le bugie non servono”. Fanfani, invero, con quella nota, alludeva al fatto che, disponendo, la politica, del potere, e della forza relativa, non aveva bisogno di mentire (al meno, “non più di tanto”). Ma “la Boschi” la capisce da scolaretta, come un monito educativo del genitore (ecco, forse, la ragione, altrimenti inspiegabile, della sua menzione accanto al grande Fanfani): “non si dicono bugie”. E denuncia che le direbbero quei parlamentari sbandierando che, se il potere legislativo, del quale il Senato è parte, non è elettivo, non è riconducibile a sovranità del popolo, e quindi è autoritarismo (verità assiomatica, che solo per l’ossessa del neofascismo renziano, potrebbe essere una bugia).
D’altronde, poco prima, ha definito l’accusa di autoritarismo “una allucinazione” : o dando a vedere che, essa, e la bugia, sarebbero sinonimi (ma la prima è “bugia”, come distacco dalla realtà, solo oggettiva, e inintenzionale perché patologica, la seconda è anche soggettiva, e intenzionale e strategica), e, quindi, mostrando di non avere il minimo controllo dei termini del discorso, comune o politico, d’essere completamente impreparata alla politica democratica, preparata solo alla irruenza e alla avventatezza del neofascismo istituzionale (Mussolini va al Governo all’età di Renzi, minacciando sfracelli se V.E. non glie lo concedesse, Renzi ci va infilandovisi nottetempo, ulisseicamente, ingannato l’ apparato: due modalità solo formalmente differenti, funzionalmente coincidenti l’usurpazione fascista del potere)…oppure infischiandosi delle contraddizioni logiche e reali (ciò che colloca il “politico” alle radici dello strapotere)…
Diaz

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20.07.14

Così parlò “Dimatteo”…
“Ninodimatteo”, detto “sostitutoprocuratoredellarepubblica”, coautore del processo sul giuridicamente inesistente reato di  “trattativastatomafia”, alla commemorazione (insostituibile nella rilevazione storica della figura) di “paoloborsellino”, enuncia  che la Costituzione e’ intangibile perché’ su essa giuro’ il commemorato…
Dopo Hammurabi, Mosè, Giustiniano, Maometto, Carlo Magno, Napoleone, a garanzia e suggello delle norme fondamentali, adesso, “paoloborsellino” (delle opere od operette o bozze o semplici note, giuridiche, del quale, peraltro, nulla mai si è saputo)?
Così pensa ed osa e farnetica, storicamente, l’ala più milita(re) e, quindi, più devastante socialmente, della magistratura penale italiana….
Diaz
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11.07.14

Governo corregge Dl, no arresti domiciliari a stalker
09/07/2014 07:01
Modifiche in arrivo per le norme sulla custodia cautelare: niente sconti a stalker e rapinatori. Il governo è infatti pronto a intervenire con delle modifiche al testo del decreto carceri all’esame dell’Aula alla Camera per escludere che per una pena fino ai tre anni non venga prevista la possibilità dell’arresto. L’apertura alle correzioni al provvedimento, che sarà in Aula dal 21 luglio e che scade il 29 agosto, le annuncia il viceministro alla Giustizia Enrico Costa.
Le disposizioni sulla custodia cautelare hanno sollevato le critiche dell’Associazione nazionale magistrati che aveva chiesto modifiche ma che, in ogni caso, con il suo presidente Rodolfo Sabelli non sembra digerire i “molti difetti” del decreto: dalla questione legata “all’automatismo”, e cioè il fatto che non ci possa essere una valutazione discrezionale del giudice, “alla mancata esclusione dei recidivi”, al “grave fenomeno dello stalker”, oltre al mancato coordinamento con le norme sugli arresti domiciliari. Inoltre, l’allarme dell’Anm mette in guardia anche sui rischi che si creerebbero per i reati di mafia e di corruzione, oppure per finanziamento illecito dei partiti politici, che non hanno quasi mai una pena superiore ai tre anni.
Punto di vista opposto invece quello del presidente dell’Unione delle camere penali Valerio Spigarelli, per il quale non bisogna “abbandonare la filosofia di fondo”, che “il carcere inutile va evitato, così come la pena anticipata”. Per questo Spigarelli si augura che “il Parlamento resista” e non faccia marcia indietro. Ma rassicurano le parole del viceministro Costa: dall’applicazione della norma in questione, saranno esclusi tutti i reati per i quali non è consentita la sospensione dell’esecuzione della pena. Si va dallo stalking alla violenza sessuale, dall’estorsione e dalla rapina aggravate al furto in abitazione. Così, per questi reati e per tutti quelli per i quali non si può concedere la sospensione dell’esecuzione della pena rimane l’applicazione della custodia cautelare anche quando il giudice ritiene che la pena da applicare non sarà superiore a tre anni. Un risultato – osserva Costa – al quale si potrebbe giungere già con una determinata interpretazione da parte dei giudici, ma “siccome ci è stato chiesto di precisarlo, siamo favorevoli a farlo”.

11.07.14
Giurisdizione sempre più legislativa

Dica il sottosegretario:
chi o quale organismo, gli abbia “detto di precisarlo”; se, questi, siano o non siano appartenenti alla magistratura; (ove lo fossero) chi, degli appartenenti al Governo o al Parlamento, non abbia impedito, ad essi, di interferire o interloquire in materia; quali provvedimenti intenda proporre, o adottare, verso chi, d’essi, abbiano interferito o interloquito, e verso chi, del Governo o del Parlamento, non lo abbia impedito; quali provvedimenti, infine, intenda adottare verso sé medesimo, che non abbia impedito.

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8.07.14

Faletti e fallacci

A parte che,  una che di nome fa italianamente Billi, se di prenome fa Debora, identifica subito, i genitori e se stessa che ne discese, quale prodotto di subcultura esteronomastica, incapace d’altro e difficilmente emendabile senza adeguato percorso scolastico, a parte ciò: al necrologio, di costei su (tale) Faletti, “è morto Giorgio, quello sbagliato”, taluno (in tesi) potrebbe replicare, “no, quello giusto”: se, il defunto, fu chi, nella vita, partecipò senza autoironia ad “un Sanremo”, vi portò un brano intitolato “minchia signor tenente” senza commentare quale, dei due nomi, fosse più sconciamente casermale, più bassamente adulativo, emulativo, del polizismo “civile”, allora, 1994, imprendente ad investire sul martirologio di “servitori dello Stato” (quanto mai, per esso, provvidenziale); e fu inoltre chi, nell’ultimo anno di vita, fermo culturalmente a quel  fatidico debutto “musicale”, ha fatto “calendari per la polizia”…
Non pare simile a siffatto tragitto vitale (a parte il socioeticopolitico) quello dell’altro Giorgio, Napolitano, tanto che, il  1994, e il rigurgito delle sue nefande empietà ed infamie e menzogne, di cui la storia futura non mancherà di ripulirne il suolo, proprio esso, gli è indecentemente saltato addosso…

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6.07.14

5 luglio 1954 Presley

Or sono sessant’anni, dacchè, del diluvio dei canti e dei ritmi sul continente nordamericano, due blues, That’s all right Mama e Blue moon of Kentucki, lentamente scanditi come da tradizione, in una sede discografica di Memphis,  sono inavvertitamente  spinti ad un ritmo tre quattro volte più rapido, da un contrabbasso una chitarra ed una voce (tonda) di un camionista, Elvis Aaron Presley (che la effonde agitando la pelvi, per ciò,  subito,  Elvis the Pelvis)…
nasce quel giorno il rock, l’organismo musicale che, agitando il bacino (e le anche) al crepito delle parole e dei suoni, opponendo la coda al capo, simbolizzando (a suo modo) l’opposizione fra reale e ideale, darà un’importante contributo alla liberazione  materialistica dell’ Occidente (tanto che l’idealismo islamico dell’Oriente lo combatterà intransigentemente)…

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Promemoria per il Tribunale dei Ministri e per il Consiglio dell’Ordine degli avvocati

La soluzione del caso di Yara Gambirasio è un grande risultato. Ovviamente la presunzione di innocenza vale per tutti http://bit.ly/1kZMojX 

12:04 PM – 17 Jun 2014

Angelino Alfano         @angealfa

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Promemoria per il Tribunale dei Ministri e per il Consiglio dell’Ordine degli avvocati 

La prima proposizione dà come individuato il colpevole, ed enfatizza il risultato. La seconda proposizione presume che non sia stato individuato il colpevole (fino alla definizione del processo con sentenza di condanna: art 27 cost).
Per cui:
o “angealfa” (abbreviativo da scugnizzo, liberamente scelto) non capisce la prima (proposizione) in rapporto alla seconda, o non capisce la seconda in rapporto alla prima;
in entrambi i casi non capisce;
oppure capisce, ma non riesce a mentire meglio, enunciando la prima in rapporto alla seconda, o enunciando la seconda in rapporto alla prima;
in entrambi i casi, non sa (nemmeno) mentire;
tuttavia, enunciandole entrambe, suppone che la menzogna sia impune;
e ciò lascia presumere quanto abbia mentito nella sua esistenza vanagloriosa (di  scugnizzo “votato” al successo),   pur senza riandare alle sue mai cessanti menzogne d’ogni calibro (con esse, peraltro, ha soggiogato il Paese per il secondo ventennio neonazirazzifascista degli ultimi cent’anni, il  ventennio berlusconiano);
e quale sia stato il fondo e il sottofondo,  e lo strumento, esclusivo, del più osceno dei “laqualunque del centrodestra”.
Peraltro, mentendo trasgredisce veramente la legge penale del segreto d’ufficio;
e poiché lo fa  da ministro dell’Interno, va processato (almeno quanto il suo dicastero processa colpevoli e innocenti, molti più questi che quelli, di fatto e di diritto, della repubblica), per il reato di cui all’art. 326, 684 cp;
Egli d’altronde (incredibilmente, non solo per la inettitudine alla logica sopra vista, ma, assai più, per quello che ha fatto e fa da “ministro di polizia”), sarebbe avvocato, iscritto all’Ordine di Agrigento;
ma l’avvocato che equipari  il più losco dei poliziotti (rendition Shalabayeva), anzi lo sopravanzi per esserne il ministro, è sottoposto, dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati, a procedimento disciplinare…
Diaz

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Flick flop?

Riforme: Flick, vaglio Consulta? Ok ma fissare parametri = (AGI) – Roma, 25 giu.
La soluzione di affidare alla Corte Costituzionale il vaglio su possibili intercettazioni o limiti alla libertà’ personale di parlamentari “e’ una strada percorribile”, ma “vanno ben definiti paletti e parametri per evitare che la Corte possa cadere in una valutazione soltanto politica, cosa che non e’ suo compito”. Così il presidente emerito della Corte Costituzionale, Giovanni Maria Flick, che spiega: “Non ci sono difficoltà ad affidare un tale compito a un organo terzo come la Corte ed e’ una soluzione positiva anche perché evita il sospetto di corporativismo”, ma “prima e’ necessario fissare i parametri di questo potere”.
Secondo Flick, infatti, “in tempi di sfiducia nei confronti della classe politica occorre fare molta attenzione prima di dilatare le garanzie che, a torto o a ragione, possono essere viste come privilegi”. Quanto all’immunità parlamentare, il presidente emerito della Consulta, sottolinea con determinazione che “deve esserci lo stesso trattamento per deputati e senatori: le loro attività sono identiche, non basta che i senatori non diano piu’ la fiducia per giustificare una disparità così vistosa. Si tratta di una garanzia necessaria per il funzionamento del Parlamento. Non vedo invece lo stesso problema – conclude Flick – per quanto riguarda i sindaci e i consiglieri regionali eletti al Senato e quelli non eletti. Per questi ultimi non si può parlare di disparità”.

Flick flop?

1. Se sull’Ordine giudiziario la “giustizia” è “domestica” (“autodichìa”: in “civile” con la magistratura giudicante, in “penale” con la magistratura inquirente e giudicante, in “disciplinare” con la magistratura inquirente ed il CSM giudicante), perché non potrebbe (non dovrebbe) esserlo sul Potere legislativo?

D’altronde, la dialettica (per “opposizioni”), in Corte Costituzionale invocata (da Flick), sarebbe maggiore di quella in Parlamento (a composizione pluripartitica ed a dialettica costitutiva)?

2. Se il “sospetto di corporativismo” suggerisce a Flick di “affidare un tale compito [la “giustizia” sul Potere legislativo] ad organo terzo” (“eterodichia”: appunto, con la Corte Costituzionale), perché esso (sospetto) non gli parla di fronte al (la “giustizia” sul) l’Ordine giudiziario?

La inspiegabilità logica delle due disparità, tuttavia, ha una spiegazione (persuadente anche il Suddetto) nella disparità reale fra quell’Ordine e quel Potere: oggi, invertite contenutisticamente le rispettive denominazioni (l’ordine è potere ed il potere è ordine), è invertita la relazione di egemonia: il potere sociopoliticoeconomicogiuridico è giudiziario, non legislativo.

3. Se “deputati e senatori [esplicano] attività identiche” e “..l’immunità parlamentare” [art.68.1 cost] protegge queste, non quelli, ove constino di “opinioni espresse ” e “voti dati nell’esercizio delle funzioni”—purtroppo, nel discorso pubblico, non risulta affatto che questo, solo questo, sia l’oggetto dell’ “immunità (o “incapacità giuridica”: M.Gallo) penale”, e che il resto (“domicilio”, persona”, “conversazioni e comunicazioni”… dei predetti), sia oggetto di regole (“condizioni”) di “procedibilità” (delle intrusioni giudiziarie) su essi (tutt’altro, dunque, tecnicamente, concettualmente): perché “l’attività” senatoriale dei “non eletti” potrebbe (dovrebbe) non essere protetta?

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23.06.14

Perugia, prefetto: “Madre che non nota un figlio drogato si suicidi”. Alfano: lo rimuovo

Antonio Reppucci, in un incontro con la stampa convocato per smentire che Perugia sia una sorta di centrale dello spaccio di droga, aveva tra l’altro detto di sperare “che i padri taglino le teste ai figli che assumono stupefacenti”. Ieri, dopo che il procuratore della Repubblica di Perugia si era pubblicamente dissociato, il prefetto aveva sostenuto che la sua era stata “solo una provocazione” “Se la mamma non si accorge che suo figlio si droga è una mamma fallita e si deve solo suicidare“. E’ bufera sul prefetto di Perugia Antonio Reppucci: due giorni fa alcune sue “sorprendenti” dichiarazioni su droga e famiglia, ieri la “dissociazione” del Procuratore della Repubblica, oggi prima la richiesta di rimozione da parte di Sel, poi l’ira del premier Matteo Renzi. E in serata, mentre Reppucci parlava di “gigantesco fraintendimento”, l’epilogo, firmato dal ministro dell’interno Angelino Alfano: dichiarazioni del prefetto “gravi e inaccettabili”, “non può restare”, “assumerò immediati provvedimenti”. Rimozione di fatto decretata e subito controfirmata con un tweet dal premier Renzi, che si è detto “grato al ministro Alfano per l’intervento”. La vicenda comincia due giorni fa quando il prefetto Reppucci, con accanto il procuratore generale Giovanni Galati e i vertici di polizia, carabinieri e guardia di finanza, dice in una conferenza stampa che il problema della droga “esiste a Perugia come nel resto d’Italia, da nord a sud, ma non con le dimensioni apocalittiche che vengono rappresentate”: Perugia, dunque – secondo il prefetto – non è una centrale dello spaccio. Poi l’affondo: il prefetto spera “che i padri taglino le teste ai figli che assumono stupefacenti” e aggiunge che “il cancro è lì nelle famiglie, se la mamma non si accorge che suo figlio si droga è una mamma fallita e si deve solo suicidare”. Ieri il procuratore della Repubblica reggente di Perugia Antonella Duchini si dissocia “in maniera netta” da quelle frasi: “Le famiglie, che non devono sentirsi isolate ma piuttosto supportate e coinvolte”. 
“La mia è stata una provocazione. Volevo dire che la famiglia deve fare di più”, replica il prefetto, che chiama in causa Papa Francesco. “Anche il Papa – dice – ha invitato a fare di più. Le mie frasi sono state estrapolate da un discorso più ampio (nel quale ho sottolineato l’ottimo lavoro delle forze di polizia) ed erano un richiamo alle famiglie, al loro senso di responsabilità. Come tutta la società civile devono fare di più, creare un argine al fenomeno della droga, altrimenti la guerra non si vince mai. In quanto ho detto non c’era alcuna generalizzazione ma un appello accorato – conclude il prefetto – anche come genitore e nonno, a fare tutti di più”.La polemica non si placa e oggi il coordinatore nazionale di Sel Nicola Frantoianni sollecita l’intervento del Presidente del Consiglio e del Ministro dell’Interno per “l’immediata rimozione” del prefetto. Renzi chiede chiarimenti ad Alfano, mentre il prefetto tenta l’estrema difesa: “E’ stato un gigantesco fraintendimento del senso che volevo dare alle parole. Nessuno vuole il suicidio di nessuno. Volevo solo scuotere” a fare “gioco di squadra, famiglia compresa”. Ma lo scossone che arriva lo travolge: “Ho sentito le dichiarazioni del prefetto di Perugia – fa sapere il ministro Alfano -, sono gravi e inaccettabili. Non può restare lì né altrove. Assumerò immediati provvedimenti”. E Alfano subito incassa, via twitter, il placet del premier: “Le frasi del prefetto di Perugia sono inaccettabili, specie per un servitore dello Stato. Sono grato al ministro Alfano per l’intervento”.

http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/06/21/perugia-prefetto-madre-che-non-si-accorge-che-un-figlio-e-drogato-si-suicidi-alfano-lo-rimuovo/1035791/

Lo avrebbe detto se avesse saputo parlare l’italiano…

Il prefetto lo diceva “napoletanamente”, e ne andava fiero (lo avrebbe detto se avesse saputo parlare l’ italiano?)
Drogati (e droganti) periscano decapitati dai padri, si suicidino le madri che non lo abbiano prevenuto…dunque, morte al drogato e impunità per chi la infligga, morte anche a chi  non lo abbia prevenuto…
Questo è il pensiero reale, e, poiché diffuso in “conferenza stampa”, (oggi) formale, in tema, delle prefetture delle procure generali degli alti comandi militari dei carabinieri della polizia e della guardia di finanza, della repubblica, il pensiero della repubblica che costoro rappresentano…
per di più, il pensiero (dissociato) dei responsabili (unici) di ciò  che lo ispira…
Diaz

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18.06.14

(ANSA) – NAPOLI, 17 GIU – L’ex procuratore capo di Torre Annunziata, Diego Marmo, negli anni ’80 pm nel maxiprocesso alla camorra che vedeva Enzo Tortora (poi assolto con formula piena) tra gli imputati, è il nuovo assessore alla Legalità e alla Sicurezza dei cittadini del Comune di Pompei. Marmo, oggi in pensione dopo una lunga carriera in magistratura (era stato anche procuratore aggiunto di Napoli, prima di assumere la guida della procura di Torre Annunziata), è stato uno dei nomi a sorpresa nella squadra di assessori presentata oggi dal neo sindaco Nando Uliano. A Marmo vanno anche le deleghe alla Difesa del patrimonio archeologico e ambientale, cruciali in una realtà come quella di Pompei. (ANSA).

Nemico del popolo

È il “nemico  del popolo”, quello della specie che, organizzata in setta o in banda, una notte degli anni ’80 imprigiona ottocento appartenenti ad esso, rei di reati elucubrati e “proceduti” nel corso dei primi esperimenti  di “collaboratori di giustizia” (sottoproletari che cominciavano a vendere faccia e voce ai fabbricanti anteistituzionali della prova giudiziaria d’accusa, “in cambio di denaro o di altra utilità”: esattamente il cambio  che  sarà detto “corruzione in atti giudiziari”, dall’art 319 tre cp, o “intralcio alla giustizia”, dall’art 377 cp, ma solo per il “popolo” non, e mai,  per loro), l’”amico del popolo”…colui che, dopo averlo dominato mediante incessante persecuzione e afflizione personale, è chiamato a governarlo “politicamente” (in Comune in Regione, in Nazione: la istituzione militare per l’”ordine pubblico” e la “giustizia”,  che assume direttamente il potere politico e civile: il potere dei “colonnelli”).
D’altronde, fino che, il popolo, non lo stanerà quale nemico anziché amico, sarà ben lungi dal liberarsi dalle sue prigioni, le sue sevizie, i suoi saccheggi, le sue devastazioni, i suoi assassinii, i suoi “governi”, ben lungi dal restaurare ordine pubblico e giustizia, democrazia, reali, nel Paese…

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16.06.14

Il giudice visionario

Se uno, della specie, impone il trattamento “stamina” ad un disperato che, illusoriamente,   lo reclama, un altro, infligge sei anni di galera allo scienziato che non previde il terremoto, un altro ancora mette sotto sequestro una  fetta di territorio regionale perché congettura, contro la scienza, di “uranio impoverito”, un altro ancora processa una intera amministrazione comunale per non avere previsto e prevenuto la tracimazione di un fiume a seguito di un diluvio mai prima visto, un altro ancora… ci si domanda: anche nella minore spettacolarità del quotidiano delle sue “sentenze”, qui quantitativamente inenarrabile, la “giurisprudenza italiana” è effettivamente uscita dalla tenebra medievale della visione delle streghe e della loro persecuzione, dalla superstizione catastrofale?

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15.06.14

Csm processa giudice Berlusconi, leso riserbo. Esposito a giudizio il 20 per intervista (ANSA) – ROMA, 11 GIU – Violazione dei doveri di riserbo e correttezza. Con questa accusa sara’ giudicato dalla sezione disciplinare del Csm il 20 giugno il giudice Antonio Esposito, presidente del collegio che in Cassazione ha condannato Silvio Berlusconi per frode fiscale. L’ “imputazione” si riferisce all’intervista data da Esposito al Mattino, prima del deposito delle motivazioni della sentenza. L’intervista venne concessa da Esposito qualche giorno dopo la pronuncia della sentenza. E il magistrato espresse “considerazioni e notazioni di carattere generale intorno ai temi del giudizio, con riferimento alla posizione di uno dei ricorrenti, Silvio Berlusconi”, come sottolinea la Procura generale della Cassazione nell’atto di incolpazione. Un fatto che avvenne “prima della stesura e del deposito della motivazione della sentenza”. Secondo l’accusa il suo sarebbe stato “un comportamento gravemente scorretto nei confronti degli altri magistrati componenti il collegio” e “in violazione dei doveri generali di riserbo”. La procura generale della Cassazione contesta a Esposito di aver violato il dovere di riserbo anche per avere lui stesso “sollecitato , utilizzando canali personali privilegiati ai quali gia’ in precedenza aveva fatto ricorso, la pubblicita’ di notizie relative alla propria attivita’ di ufficio e alla trattazione del processo” in Cassazione. E di averlo fatto “immediatamente dopo la lettura in pubblica udienza del dispositivo della sentenza , all’esito della camera di consiglio, nella serata del primo agosto 2013”. Il tutto “nonostante dovessero sconsigliarlo” a questo comportamento oltre alla “particolare risonanza mediatica che aveva accompagnato la celebrazione del processo, l’elevata funzione svolta nell’ambito del collegio giudicante” Fu lui- secondo l’accusa- a prendere “di sua iniziativa contatto telefonico, circa un’ora dopo la lettura del dispositivo della sentenza” con il giornalista del Mattino di Napoli Antonio Manzo, “accordandosi con il giornalista per il rilascio di una intervista ‘per spiegare la sentenza’ entro i successivi due o tre giorni”. Una “circostanza riferita dallo stesso Manzo in un’intervista a sua volta resa al settimanale Tempi”. Ancora non e’ tutto: a Esposito – che sara’ difeso dall’ex pm di Mani Pulite Piercamillo Davigo, ora suo “collega” in Cassazione – viene contestato di aver violato i doveri di riserbo e correttezza anche per aver “interloquito personalmente con organi di informazione”, “in violazione delle prescrizioni organizzative che affidano all’Ufficio stampa, struttura di diretta collaborazione del Primo Presidente della Cassazione” , il rilascio di eventuali comunicati” sull’attivita’ giurisdizionale della Corte stessa. (ANSA).

 

15 06 ‘14   –  L’Esposito espone…

Per il “minorato linguistico” (riferisce al giornalista la motivazione giuridica della sentenza in “napoletano”) “Esposito” (consanguineo, peraltro, del procuratore generale della Cassazione, “Vitaliano”), dunque, la lettura del dispositivo della sentenza fu programmata quale primo atto della coreografia, conclusa nella motivazione della sentenza per autointervista (sempre in”napoletano”) alla stampa…
Sceneggiatura da sottoproletario, incredibilmente assurto al potere di far fuori da solo, benchè analfabeta in Italiano (quello comune e , tanto più, quello giuridico), una (contro)parte istituzionale della repubblica…e, peggio, assurto al potere di dichiarare il diritto (penale) della nazione.
Ed allora si spiega perché, la “tecnica” della sentenza, sia assai incertamente, invero, riferibile a leggi e principii del diritto penale comune e tributario (del diritto non giurisprudenziale, ovviamente: quello che, tra le fonti, ammette gli Espositi).

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13.06.14

La sinistra di E. Berlinguer

Più d’uno ha ritenuto, quale singolare e significativa coincidenza, che, nell’anniversario, appena decorso, della (drammatica) morte di E. Berlinguer, sia stata approvata una legge mortale per la giustizia, quella della responsabilità civile diretta, della magistratura (tutta: penale civile amministrativa erariale “militare” etc); con ciò evocando, è parso di capire, la morte della “sinistra” in entrambi i casi.

Eppure, se fosse pensabile che la resistenza (anche) berlingueriana alla responsabilizzazione giuridica (ma anche sociale e politica ed etica ed economica) della magistratura fu, culturalmente, di genere statalfascista, acconcia ad una “destra” autoritaria autocratica non democratica (istituzionalmente irresponsabile di diritto e di fatto), e che, quindi, è “destra” schietta la irresponsabilità della magistratura, allora si potrebbe vedere, nella suddetta, la coincidenza delle morti di due forze della destra.

D’altronde, se sia stata a  sinistra la gestione berlingueriana che ha portato, con le faccette impudiche e irresponsabili di Occhetto, D’Alema, Veltroni, Bersani, Renzi suoi successori, alla distruzione della antitesi sociale politica economica etica giuridica, già incarnata nel partito fondato da Amadeo Bordiga (nella città nella quale, oggi, governano i “grillini”), è tutto, ancora,  da verificare…

Diaz

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11.06.14

“Libera” il sopruso  giudiziario…

L’ala religiosa, affidata al cattolico fondamentalista “donciotti”, del partito dell’antimafia (PDA), a Casal di Principe, il Comune delle sue campagne elettorali, di carcerazione e di espropriazione,  sulla popolazione inerme e attonita, ha dato la vittoria di sindaco ad uno dei suoi seguaci (nella prima intervista televisiva da “floris” il manutengolo: “laqualunque…”).
La strada verso la istituzione diffusa delle “città-stato(dipolizia), “di tipo antimafioso” (la versione più truce), è felicemente  imboccata, sotto gli auspici e la guida, centralizzati,  della DIA, “direzione nazionale antimafia”, per di più, oramai, assurta alla seconda carica dello Stato (la presidenza del Senato)…

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Perplessità storicamente consapevoli?

APC (POL) – 11/06/2014 – 19.00.00
Penalisti: responsabilità toghe problema reale avvertito da tutti
Penalisti: responsabilità toghe problema reale avvertito da tutti In Parlamento c’è necessità di riforma Roma, 11 giu. (TMNews) – “Come certe inquietudini che periodicamente ci assillano, il famoso o famigerato emendamento Pini è ritornato sulla scena, venendo approvato contro il parere del governo in carica: oggi quello presieduto da Renzi, mentre due anni fa era quello presieduto da Monti. Come allora ci lascia perplessi il ricorso alla citazione diretta e non ci piace che si voglia vincolare il giudice all’osservanza, oltre che della legge, anche della giurisprudenza, sia pure quella europea”. Così l`Unione Camere Penali italiane a proposito della norma sulla responsabilità civile dei magistrati. Ma, al di là del dato tecnico, che pure conta, “la notizia è che esiste dentro il Parlamento – sottolineano i penalisti – una maggioranza che si rende conto di come sia necessaria ed ineludibile una legge che renda i magistrati davvero (e non per finta come adesso) responsabili dei propri errori: così come accade nei paesi democratici e per ogni altro comune mortale”. Per l`Ucpi il dato politico che emerge dalla notizia dell’ennesima approvazione dell’emendamento Pini è che il Parlamento, comprese forze che appoggiano il Governo, “avverte chiaramente questa necessità di riforma, ma solo dietro il voto segreto riesce a ribellarsi al veto `a prescindere` della magistratura associata: il quale trova conferma nelle reazioni di chi oggi si straccia le vesti come se i cosacchi a cavallo avessero invaso il Parlamento. Siamo tutti buoni e bravi a dire che un tema delicato come quello della responsabilità dei giudici non si affronta con ritocchi parziali e proditori, ma se poi non si fanno seguire alle parole i fatti – mettendo mano ad una riforma organica, per rimuovere il filtro di ammissibilità, che oggi è una diga insuperabile per ogni sacrosanta azione risarcitoria, e per allargare i casi tassativi di responsabilità, ricomprendendovi anche le più evidenti storture interpretative fondate sull’ignoranza della legge – non ci si lamenti se i deputati ciclicamente – conclude l’Unione delle Camere penali – cercheranno di fare, male e nel segreto dell’urna, il dovere di legislatori che rispondono alla propria coscienza e non ai privilegi di categoria”.

Perplessità storicamente consapevoli?

“Lascia perplessi (“i penalisti”) il “ricorso alla citazione diretta”…che supporrebbe la possibilità, oggi, della “citazione indiretta”. Possibilità che, tuttavia, non esiste, essendo, oggi, impossibile, per chiunque, citare a giudizio (pur) indirettamente, il magistrato (che, quindi, è personalmente immune dalla citazione di chiunque). E’ solo possibile citare, per lui, esclusivamente il Presidente del Consiglio dei Ministri; questi, per giunta, non può nemmeno rivalersi, su lui, del risarcimento compiuto, giacché, la rivalsa, gli è permessa solo nella misura, beffarda, di un terzo della remunerazione netta di costui (così che, il risarcimento con pubblico denaro, è, in ultimo, a carico del danneggiato..).
Per ciò, il magistrato, è l’unico membro della collettività posto(si) fuori dall’ordinamento giuridico della collettività che incivilì (anche) dando a chiunque la possibilità di citare chiunque (di attribuire e di assumere responsabilità…); posto(si) fuori dal “minimo giuridico” della modernità (perfino la sua mera simbolizzazione, in giudizio, dal Presidente suddetto, è possibile solo in quanto sia ammessa da un collegio tribunalizio composto di suoi pari…).
Dunque, se la responsabilità civile non può neppure essergli rivolta, e, d’altronde, se egli è responsabile penalmente nella misura in cui un suo pari lo citi a giudizio, ed un altro pari lo condanni (si intuisce che una delle ragioni per le quali, quei pari, non si separino, per le quali il pubblico ministero non si separi dal giudice, sta nella opportunità della discrezionale regolazione di quella misura), ciò comporta che, egli, sopra le leggi della responsabilità sociogiuridica, è libero da ogni vincolo (“indipendente”, si definisce e si pretende: ma anche per ciò, la sua giurisprudenza penale, ad esempio, è, in effetti, legislazione alternativa o contraria o ulteriore, a quella, parlamentare, e senza che ciò, eversivo dell’ordine costituzionale, neppure adombri responsabilità di sorta).
E comporta, quindi, che, egli, ha gli attributi della sovranità di antico regime, la quale, quindi, sopravvive (pro quota) nel “nuovo regime”, pregiudicando la questione se, siffatta sovranità, per giunta la più pugnante e assoggettante che sia immaginabile “in tempo di pace”, non disidentifichi la “repubblica democratica”.
E’ questa assolutizzazione, del massimo potere sociopolitico da quello giudiziario, che non permette ad alcuno, tanto meno alla avvocatura, (potenziale) “intellettuale collettivo” atto (e preposto) al controllo critico di esso, di essere “perpless(o)” sul “ricorso alla citazione diretta”.
Conseguentemente, il “Governo” del partito (fondato da Amadeo Bordiga e da Antonio Gramsci…) che si schiera contro la “responsabilità civile del magistrato”, politicamente è una forza (superstite) di antico regime, giuridicamente, tolto alla collettività il diritto al risarcimento del danno (al proprio essere ed avere), attenta alla Costituzione degli artt 24, 113….
Diaz

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