LA “COSTITUZIONALISTA” CALVANO…

… l’unico diritto “inviolabile” , in Costituzione, è la salute…

Senonche’ sono “inviolabili” la libertà personale (art 13), il domicilio (art 14), la libertà e la segretezza della corrispondenza … (art 15), la difesa giudiziaria (art 24).E non lo è proprio la salute (art 32)!

Levatasi l’obiezione anche da una radio, la suddetta ha replicato che per mero errore, “inviolabile” aveva preso il posto di “fondamentale”, in art 32.

Per errore o per confusione concettuale?

E comunque, “fondamentale” sarebbe più che “inviolabile”?
In una disposizione che ad alcuno impone la salute se non “per disposizione di legge” (non certo per “dpcm” contiani! ) ?

QuindiIntellettuale vago (anche perché negante la inviolabilita dei diritti suddetti! ) ?

O manutengolo dei giocatori e degli scommettitori (politici) con la salute pubblica?

pietro diaz

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ORLANDO E LA (IM)PROPRIETA’ COMMUTATIVA……


In un recente articolo sulla Stampa, che sciorina estesi periodi con frasi complesse, proposizioni principali incidentali subordinate di vario grado intramate da verbi congiuntivi condizionali etc…
Insomma in un discorso da pensiero complesso, che, di solito, educatamente evita di ostentare quante volte parli o twitti in pubblco, verosimilmente attenendosi ad antico voto di sobrietà intellettuale e linguistica….
Ebbene riferendo di un interpello rivoltogli sul rapporto tra la maggioranza al governo ed il capo del goiverno:
….mi è stato detto che questa maggioranza non ci sarebbe senza Conte….
….ho replicato che Conte non ci sarebbe senza questa maggioranza…
Evidentemente convinto che invertendo, in una operazione logica, l’ordine degli elementi che la attuino (degli addendi o dei fattori nella addizione o nella moltiplicazione, di cui alla ben nota “proprietà commutativa”) il risultato muti….
pietro diaz

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ROSATO ! EPPUR GENITORE DELLA LEGGE ELETTORALE DELLA REPUBBLICA…


“….i colleghi parlamentari dei Cinquestelle…. hanno avuto Camilla, auguri da tutti noi…”

È presentabile, alla massima istituzione della repubblica, da un membro del parlamento lì solo per “rappresenta(re) la Nazione” (art 67 cost), per di più nell’occasione presidente di una Camera, tanta minuzia fattuale, routine sociale, inconsistenza politica, insussistenza pubblica, irrilevanza nazionale, particolarità neonatologica privata?

Anzi, non sarebbe del tutto impresentabile?

Per l’indecenza del vanto della colleganza, da rappresentanti del Popolo, ingagliardita da “tutti noi” ben distinti dal Popolo?

Per l’impudenza della “partecipazione del lieto evento” dai genitori, che a differenza (e alla faccia) della maggiore parte del Popolo, si sono ingegnati di metter su casa e famiglia a spese del Popolo (50.000 mensili tra moneta beni servizi ed esenzioni!), ed in cambio di nient’altro, al postutto, che “ammuine” (simulazioni di esistenza funzionale e di attività pubblica)?

Ed allora

Non basterà tanta pochezza stilistica, estetica, etica, culturale, civica, per negare definitivamewnte il consenso elettorale a siffatta subumanità politicante?
pietro diaz

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BONAFEDE BLANDISCE..

Alle ultime note di un sordo brontolio eruttante spazzacorrotti spazzavvocati spazzinnocenti spazzindulgenti clementi prescritti (e via terrorizzando) …
accomiatandosi dalla Gruber,
umile come un questuante,
smanioso di sembrare contemporaneo,
voglioso di compiacere una conduttrice,
bisbiglia se possa indossare una mascherina “prodotta nelle nostre carceri” ( nostre dei grillini? Si, in effetti…per abominio),
dicente : “no alla violenza contro le donne”…

Anche quelle incriminate arrestate condannate incarcerate ( inseparabili dai bimbi) , afflitte umiliate sfigurate offese vilipese, ripudiate?

Inconsulto…

pietro diaz

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TRAVAGLIO SBRACA…

Sfoggiando simildiritto da Gruber, dopo avere spiegato, saccente, ad un leghista ( credulo quanto ignaro) che il dpcm (decreto del presidente del consiglio ministri) è un dm (decreto di un ministro)! non pago e crescente, sentenzia che sulla nave Gregoretti non avvenne sequestro di persona. Perché essa, inibita all’approdo, avrebbe potuto, comunque, andare altrove.
Ma avrebbero potuto discenderne i migranti?
E chiaro che ha confuso sequestro di persona e sequestro di nave.
Peraltro, colpisce che la penofilia conclamata che l’affligge non lo abbia instradato.
Ma è ipotizzabile che la prospettiva della pena su un razzista fascista (e all’occorrenza nazista) come Salvini lo abbia reso casto..
pietro diaz

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ABORTIENTI CROCIFISSE!

Le sepolture, in un’area cimiteriale romana, dei feti abortiti, sormontate da croci esponenti i nomI delle abortienti – feti, pare, tra ventesima e ventottesima settimana (sepolture istigate da DPR Cossiga 1990, che raccomando’ anche quelle dei feti anteventesima! Mentre RD Mussolini 1939 le ammetteva, realisticamente, dei soli feti oltre la ventottesima, dei “nati-morti”) -, personificando simbolicamente i sepolti :Deplorano l’aborto quale infanticidio (che tuttavia suppone il “nato-vivo”! )? Ed inoltreSimbolicamente crocifiggendo le abortienti, ne augurano la morte ed eccitano ad indurla? La Cinquestelle Raggi, responsabile giuridico e sociale dell’area ove la macabra magia, di simulazione del feto persona, della abortiente infanticida, della sua morte cruenta: ripetutamente interrogata, tuttora non ha risposto…

pietro diaz

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COMMENTO, SU IL RIFORMISTA, AD UN SUO ARTICOLO SULLA DISSIPAZIONE DALLO STATO DEI PATRIMONI CONFISCATI AI MAFIOSI E SULLA DISTRUZIONE CIVICA ( E FISICA) DEI CONFISCATI (SOVENTE GIUDIZIALMENTE INACCERTATI COME MAFIOSI)

L’istituto delle misure “antedelictum” risale all’ottocento, regola misure personali, di polizia, e ha ad oggetto “oziosi e
vagabondi”.
E’ quindi un istituto classista, impersonato dall’Esecutivo (Polizia) che non rinuncia ad avere potere di coercizione personale stabile, pari a quello che ha il Giudiziario, ma “postdelictum”.
L’istituto lo sostiene lo Statuto Albertino (1848-1946) e la Costituzione, anticlassista, parrebbe implicitamente abolirlo.
Ma esso è ripreso nel 1956, in periodo democristiano, evidentemente insensibile al suo classismo quanto sensibile alle pretese dell”Esecutivo, voglioso delle sue precedenti prerogative.
Sopravvive davanti la Corte Costituzionale alle eccezioni di illegittimità, si dilata soggettivamente (1965, 1982) fino ad investire i sospettati di mafia.
E quando si avvede che, questi, hanno capacità patrimoniale (a differenza dei soggetti tradizionali), nel 2011 ( e prima nel 1982) organicamente, alle misure personali affianca misure patrimoniali, la confisca.

Ebbene, è ipotizzabile che questo passaggio ne marchi (culturalmente) un altro:
dal classismo a fondamento personale, al classismo (discriminazione su base etnica) a fondamento patrimoniale.
Perchè non dissimile, essenzialmente, da quello agente sui “ricchi” ebrei durante la persecuzione fascista: mediante la confisca dei beni.
D’altro canto, anche nel postdelictum, il trattamento penale della mafia, oggi, non pare avere molto differente matrice culturale:
il reato di associazione mafiosa persegue esclusivamente uno stile di vita, il “tipo mafioso” d’essa (una etnia, in sostanza). Persegue rei senza reato (che non sia quello di associazione).
pietro diaz

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OMICIDIO MEDIANTE SUICIDIO (e viceversa)?



1. Da qualche tempo, una prassi giudiziaria esaltata  dalla “Suprema Corte”   impone all’operatore di  raccapezzarsi  con  l’ antilogia nel titolo. Tale,   perchè:

l’omicidio, cagionativo della morte dell’altro da sé,   comportamento letifero transitivo e irriflessivo,  è all’opposto del suicidio, cagionativo della morte di sé, a comportamento  intransitivo e riflessivo!

Dunque la fusione (strumentale)  di entrambi,  è antilogica.

1.1. Ed  impone, quella prassi,  di raccapezzarsi con l’ antinomia nel titolo. Tale perchè:

l’omicidio (di cui  agli artt 575 584 589 cp, oltre altri, e oltre tutti in casi di evento morte quale conseguenza di altro delitto..), è  fatto e fattispecie,  giuridici,  altro dal suicidio  (di cui all’art 580 cp..). 

Dunque la fusione (giuridica) di entrambi è antinomica. 

1.2 E la fattispecie (giudiziaria o dottrinale)  che richiamasse uno d’essi non potrebbe fonderlo  giuridicamente con l’altro. Anche perché, rispetto ad essa, essi ne sarebbero “elementi normativi”, solo richiamabili, immodificabili e tanto meno sopprimibili in quanto tali. Da evocare ed esporre pedissequamente, cosi come siano (anche per il principio di “stretta legalità”, per cui,  quando in qualsiasi  contesto linguistico -comunque orientato finalisticamente-  sia evocato una fatto giuridico, questo  si trae intero dall’involucro della relativa  fattispecie).


2. Pertanto,  la suddetta prassi, esaltata dalla “Suprema Corte” ,  impone all’operatore di dar vita all’assurdo. Come se niente fosse, e, anzi, come  se gli fosse concesso dI violare logica e diritto, di sguazzare nella dileggio del  principio di non contraddizione.


2.1 E così, particolarmente  in ambito medico o infermieristico, quando taluno,  sfuggendo  repentino al controllo, si suicidi, ai sanitari è rivolta l’accusa di “omicidio colposo”. Ex  art. 589 cp, talvolta adornato dall’art 40.2 cp ( “non impedire un evento,  che si ha l’obbligo giuridico di impedire,  equivale a cagionarlo”).
Che, tuttavia,  non distoglie l’accusatore  dall’usare il verbo  “cagionare” (“ha cagionato”) in senso proprio, materiale; mentre dovrebbe usarlo in senso improprio,  quale equivalente normativo. Perché, altrimenti, egli raffigura, in sostanza,  una fattispecie commissiva, in luogo della debita  fattispecie “commissiva mediante omissione”!.

Ed è rivolta, si diceva,   l’accusa di omicidio colposo, tout court, senza aggiunta, ovviamente. Bene attenta ad essere reticente,   a non esporre il fatto nella sua interezza: omicidio mediante suicidio. Perché ciò  tradirebbe l’antilogia e l’antinomia.  Cioè che  l’omicidio sarebbe commesso  mediante suicidio ( e viceversa)!

2.2 Mentre è certo che non si dia morte ad un altro suicidandolo, come è certo che non si dia morte a sé  omicidandosi.

Ripetesi, ci si suicida mediante  omicidio tanto quanto ci si omicida mediante suicidio! Neppure mentalmente.
 Altrimenti,  si apporterebbe  non solo il suddetto tradimento, ma l’autofagia stessa dell’accusa. Giacchè – fatalmente risultando, in processo, che la morte è derivata da suicidio, non sussisterebbe  omicidio!

Ma incidentalmente:

2.3 Eventualità, questa, che tuttavia, estranea,  come detto.  alla prassi esaltata  dalla “Suprema Corte” (che più volte ha condannato per omicidio chi abbia avuto a che fare con un suicidio;  e non una volta, che qui  si sappia,  ha assolto adducendo l’assurdo sopra visto)-, invero,  tacitamente appartiene ad una  prassi ignorata dalla “Suprema Corte”.
Quella che mai ha accusato chi abbia avuto a che fare con  i suicidii in carcere (settanta ad anno in media!). A che fare con essi, mediante comportamenti in nulla (se non in maggiore induttività) differenti  da quelli dell’altra prassi.  

Ebbene
Tanta  (con)fusione antilogica,   antinomica,  di fatti e fattispecie; e della mente giudicante, perché  è sorta?

3. La  prassi (in parola) annovera comportamenti (per lo più omissivi: di sedazione di controllo di contenzione; ma anche commissivi, di  erroneo trattamento terapeutico) riconducibili tutti, oggettivamente,  ad agevolazione (art 580.1 cp) del   suicidio. Cioè  ad atti di “aiuto” (art. 580.2)  materiale – differenti ovviamente da quelli,  morali (di determinazione del suicidio o di rafforzamento del suo proposito), che necessariamente presuppongono il loro indirizzamento alla induzione del suicidio- .

Onde,  quando  essi rinvenisse, l’accusa non potrebbe che orientarsi a contestare l’agevolazione al suicidio.
Tutt’altro che l’omicidio (!),  perché,  quelli, sono comportamenti esclusivamente interni alla fattispecie (oggettiva e soggettiva) del suicidio.
E d’altronde,  come si diceva, non si ha omicidio mediante suicidio.

Ma se l’accusa così (come dovuto) si orientasse, quando  i comportamenti non risultassero dolosi ( e negli ambiti operativi sopra indicati non risultano),  essendo imputabili, ex art 42.2 cp esclusivamente a titolo di dolo,  non potrebbe incalzare l’accusato.
Si dovrebbe fermare, e dirigersi verso la propria archiviazione: perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato.  

3.1 Assolutamente. Irrefragabilmente.

Pertanto

4. Appare in chiara luce di che cosa sia capace taluna  prassi,  condannatoria a qualunque costo.

Al costo di antilogie e antinomie non timorate dell’assurdo più eclatante.  

E perfino al costo di creare fattispecie colpose, di illecito doloso, inesistenti.


Pietro Diaz



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UN RISPARMIO SUL PARLAMENTO CHE NON RISPARMIA IL PARLAMENTO…

Come se, potendosi ridurre i costi del godimento di un bene inestimabile, si riducesse questo anziché quelli.
Comportamento visibilmente antieconomico se non aprassico.
1. Eppure è stato disegnato e attuato dai tagliatori del parlamento, benchè potessero tagliare i costi del suo esercizio (anzi dovessero. invero, se la Costituzione, all’art. 69, assicurò ai parlamentari l’indennità dalle spese funzonali, non l’attuale arricchimento individuale).
Comportamento assurdo (in sede logica)?Certo, nei suespressi termini.
Ma in altri termini tutt’altro che privo di logica. E di logica stringente! Di fatti.
2. Chi taglia il parlamento anziché i suo costi, punta a quello non a questi.E adducendo un pretesto (il risparmio dei costi, d’altronde dimostrato irrisorio, se non inesistente), punta a tagliare anatomicamente il parlamento.
D’altronde, che sia esso il bersaglio, dai tagliatori è detto implicitamente ma chiaramente.
2.1 Se lo tagliano perché “casta” (così, per tutti, Di Maio), esso è il bersaglio, non il suo costo.Se lo tagliano perché establishment (ancora, per tutti, Di Maio ) proprio esso è il bersaglio.Se lo tagliano perché manica di assenteisti o di incompetenti (valutazioni diffuse ), i parlamentari, assolutamente esso è il bersaglio.
2.2. E che lo sia irrefragabilmente, si trae inoltre dalla pretestuosità dei motivi.
Perché ognuno di quei vizii è direttamente impresso da coloro che li ascrivono. Impresso predisponendo le liste elettorali dei “candidati” affinchè non altri siano (eventuialmente) “eleggibili”. Coloro che, quindi, (al postutto) nominano gli “eletti” attraverso l’elettore (solo apparentemente eligente: da “eligere”: scegliere)!
2.3 E se li nominano, ovviamente, li fan casta o establishment o assenteisti o incompetenti …
E poiché potrebbero farli all’inverso ( o altrimenti). Poiché, cioè, (verosimilmente) avvertono la colpa del risultato, la scaricano su questo (con l’antica tecnica traslativa, di discolpazione di sé mediante incolpazione di un altro…. ).
2.4 D’altronde, tagliati i parlamentari, divengono più liquidi e meno contenziosi:
gli apparati e i riti delle loro nomine;
l’accaparramento della formazione, ad essi spettante, delle leggi, mediante sostituzione (oramai sistemica) con “decreti legge” dell’Esecutivo (ove i tagliatori hanno insediato la loro maggiore potenza);
il loro asservimento a ratifica (non più che) fiduciaria della decretazione.
2.5 Insomma, l’obbiettivo vagheggiato e ostinatamente perseguito (da un cinquantennio almeno):
l’acquisizione governativa del potere legislativo, la più bersagliante il parlamento.
Secondo la prassi (ad esempio) del nazionalsocialismo tedesco e del fascismo italiano del secolo passato., di acquisizione totale di quel potere, che pervenne all’azzeramento della istituzione.
Prassi tuttavia moderata da quella qui in corso, di acquisizione parziale (il parlamento a sua discrezione -!- convertirebbe in legge la decretazione governativa: art 77 cost). Ma a scopo politicamente propiziatorio, conciliatorio, palliatorio ( e illusionistico).
3. Dunque i tagliatori (di un terzo) del parlamento son protesi in effetti a colpirlo al centro.
pietro diaz.

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SI? No!


Le popolazioni politiche che, da un lato, covano e qui e là espellono neofascismi neorazzismi polizismi militarismi autoritarismi abusivismi giustizierismi, (comunque) retrivismi;da un’altro lato, massimamente solerti nella cura degli interessi privati o clientelari, sfoggiano la maggiore imperizia o la più astuta malizia nella amministrazione degli interessi pubblici:
paiono compattamente schierate per il Si alla castrazione del Parlamento.

Altre popolazioni politiche, sebbene difformantisi da quelle per sigle insegne riti parole d’ordine tattiche e perfino ideologie (talune, le più ipocrite, han sbandierato di esordire “a sinistra della sinistra”.. .! ), convivendo nei medesimi ismi (stati) culturali, paiono ugualmente schierate per il Si.

Ebbene tale unanimità del Si delle popolazioni, indotta e guidata dai loro organi politici, mentre denota ostilità alla democraticità reale della Repubblica, alla titolarità della sovranità entro essa e alla forma del suo esercizio; e (denota) volontà di modificarne termini ed estremi (pur ingannevolmente serban do la denominazione di Repubblica democratica):
ad un tempo svela cospirazione mediante consociazione (mimetico “partito unico” …), avviata a colpire e distruggere il nucleo più effettualmente antifascista della Costituzione ( art 1), sul quale questa, col Paese riconnotato, prese a ruotare. . .

Non a caso, alla sua testa è posto il Movimento dei Cinquestelle, che all’esordio divulgo’ d’essersi dato alla politica per stemperare l’avvento di una formazione iperfascista stile Alba Dorata….
pietro diaz

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REFERENDUM SUL “ TAGLIO DEI PARLAMENTARI” IN “ STATO DI EMERGENZA”?

1. E’ noto che il referendum popolare confermativo (art 138 cost.) della legge costituzionale (8 ottobre 2019, con avvio del procedimento bicamerale nel luglio 2019; governanti dunque gialloverdi e giallorossi!), previsto per il giorno 29 marzo, fu “ sospeso”, causa Covid 19 e Stato di emergenza (dichiarato dal Governo in forza d’essa: 31 gennaio 2020), e poi differito a tempo successivo alla scadenza del questo (31 luglio 2020).

Ora, stando alla cronaca (il Dubbio 29 luglio ’ 20), se lo stato d’emergenza non venisse prorogato, avrebbe detto Conte, «decadrebbero 38 ordinanze e alcuni provvedimenti perderebbero immediatamente di efficacia, come la possibilità di reperire navi per la quarantena dei migranti o la facoltà di gestione delle strutture di pronta accoglienza per le persone positive»….

L’inquilino di palazzo Chigi (prosegue il giornale) si è poi focalizzato sulle polemiche degli ultimi giorni dettate dal sospetto che il governo volesse «governare con i dpcm» e dunque voler prolungare soltanto i poteri straordinari del presidente del Consiglio.

Nessun allarmismo, né la volontà di alimentare paure. Piuttosto l’obiettivo di “garantire la ripartenza più sicura possibile” attraverso un “apparato” che consenta di prendere “decisioni repentine” e mantenere in vita le misure eccezionali che ci hanno sin qui consentito di arrivare “a un tollerabile grado di normalità”. Giuseppe Conte si presenta nell’aula del Senato e spiega a maggioranza e opposizione perché la proroga dello stato d’emergenza “è una scelta inevitabile, per certi aspetti obbligata”. Il premier accoglie la data fornita dalla risoluzione presentata da M5S, Pd, Iv e Leu: il regime speciale arriverà al massimo fino al 15 ottobre 2020. “

E così è stato.

Ebbene.

2. Messa subito da parte la discutibilità del teorie di diritto di intertemporale e transitorio propinate al Popolo dal suo (stesso) Avvocato (tale, come è noto, autonominatosi il fatidico giugno 2018), è tuttavia agevole notare che la proroga dello Stato di emergenza ad evitare “decadenze di ordinanze” e “perdita di efficacia” di vari “provvedimenti”; a permettere il “mantenimento in vita di misure eccezionali”:

non si preoccupa affatto della sospensione e del differimento (al postemergenza) del referendum suddetto (e, invero, nemmeno delle elezioni rinnovative di numerosi Giunte e Consigli regionali!).

Eppure ai due provvedimenti ( di sospensione e differimento) fu assegnato il compito di assettare il referendum oltre lo Stato di emergenza.

Dunque, oggi si è voluto collocarlo entro questo?

Entro questo il “taglio dei parlamentari”, menomazione del potere politico del Popolo, della sua sovranità?

Entro esso affinchè ne contraesse (già fisicamente) la partecipazione (disponendo distanziamenti, limitazioni di assembramenti…)?

E, ad un tempo, ne strangolasse l’ informazione delle sue ragioni, sotto il ginocchio di quella sul Covid 19 o (ancor prima : chi, de populo, ne ha saputo qualcosa?) impedendole di nascere ?

O simulando il referendum come emergenza costituzionale allo specchio di quella sanitaria?

3. Ora è palese.

Al (l’incontrovertibile) neofascismo intrinseco del taglio dei parlamentari è accostato il neofascismo estrinseco della cornice: l’emergenza.

Tutt’intorno, i poteri partitici che la hanno callidamente gestita…

pietro diaz

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MA I CARABINIERI IN PIACENZA, (SE) GIURIDICAMENTE RESPONSABILI, LO SAREBBERO ANCHE ISTITUZIONALMENTE?

1. La domanda sul che fare “perché non riaccadano” i (mis)fatti della Caserma di Piacenza è divenuta popolare, anche a (opportuno) contenimento delle declamazioni di principio ( ad impronta fideistica, anziché strategica o pragmatica ): “io sto… io non sto.., con i Carabinieri”; etcetera. Mentre non è divenuta politica, né, tanto meno, istituzionale (delle istituzioni direttamente o indirettamente coinvolte, o di quelle massime, riassuntive ). Il che mostra, detto incidentalmente, sensibilità popolare, anziché politica o istituzionale, agli affari sociali del rango di “affari di Stato” . E bisogno solo popolare di soluzioni. 2. La risposta alla domanda è tuttavia tenuta alla superficie di ciò che la ha suscitata, al mero manifestatosi, nella Caserma di Piacenza. Al più, al “ rivelatosi”. E perciò sciorina soluzioni del fenomeno, non delle cause: maggiore vigilanza interna, maggiore “ trasparenza”, “ immatricolazione” di ogni carabiniere sul campo perché sia eventualmente individuabile e denunciabile. E via congetturando se non fantasticando sul che fare, già metodologicamente. 2.1 Quindi va alla mente di pochi che essendo, l’accaduto, espressione di un potere (dell’uomo sull’uomo!) e del suo esercizio, alla domanda non c’è risposta ( plausibile strategicamente o pragmaticamente), che non parta dall’ essenza, del potere, dalla sua influenza sul titolare, dai fattori che lo compongano, dalla misura del loro effetto. 3. Ora, se l’essenza di un potere è quella (appunto) di potere alcunché, esso fa quel che gli è dato di fare. Se gli è dato di incriminare immobilizzare fermare arrestare, esseri umani, di perquisire e di sequestrare quanto abbiano, lo fa.E se gli è dato di delinquere formalmente (perché impunemente), con “agenti sotto copertura” (se non “provocatori” di reato) a scoprire rei (riassuntiva delle precedenti: L. 9 gennaio 2019, n. 3: “spazzacorrotti”), lo fa.
3.1 Ma se gli è dato di fare, gli è anche dato di strafare (ad esempio, che l’agente arrestatore si faccia sequestratore di persone; che quello “coperto” a scoprire spacciatori di droga (o di armi etc.) si faccia spacciatore…). Certo, oltrepassando limiti legali vocati al contenimento. Tuttavia, se il potere è diffuso (non c’e aggregato urbano che, per quanto minuto, non contenga caserme quanto parrocchie!), tanto da divenire individuale, personale, (e quindi) autoreferenziale, è illusorio ( e illusionistico) supporre che non ecceda.
Tanto più quando, il potere di matrice istituzionale generi potere extrastraistuzionale, sociale, sorretto a sua volta da ingordigie e cupidigie (vd i bagordi e le mostre di opulenze dentro e fuori la caserma, le lussurie delle sottomissioni d’esseri umani, le ebbrezze degli spacci di droghe e dei loro ricavi. Promananti, a loro volta, da deficit scolastici, culturali, da condizioni subculturali, tuttavia neanche lontanamente considerabili, tanto meno emendabili, all’atto delle investiture).
4.1 E l’insieme monta esponenzialmente, quando la diffusione soggettiva del potere sia abbinata a quella oggettiva, condizionale.
Quando, cioè, il potere di polizia giudiziaria ( di immobilizzazione di fermo di arresto, di delinquenza “sotto copertura” ….), anziché circoscritto ai casi di omicidio (di rapina di sequestro di persona, di stupro etc), materiali e offensivi quanto sporadici (e la cui entità, perciò, potrebbe tollerare il rischio dell’eccesso dal potere), sia esteso allo sconfinato “traffico della droga”.
Che ha la consistenza di un mercato nazionale e internazionale, anzi globale, perché animato da una incessante domanda di consumo, il quale inoltre, anche in quanto offensivo (se mai…) non d’altri che del consumatore, si convince della propria innocuità materiale, della propria innocenza giuridica, oltre che della intangibilità (liberale) della propria volontà. Al punto che, posta la richiesta, dai Comandi dei carabinieri (come da quelli di altre polizie giudiziarie!), di arresti (con promesse di “encomi solenni”!), non è impensabile che, la configurazione delle reità per droga sia stata finalizzata a realizzazioni pandemiche d’essi (e, ovviamente, al corrispondente incremento del potere dell’uomo sull’uomo).
5. In tale orizzonte, quella prole di popolo basso riscattantesi socialmente (talora solo ) indossando una divisa militare, è responsabile dell’eccesso dal suo potere? O lo è questo (stesso)? Questo ed il suo artefice sociopolitico e giuridico, l’istituzione, creativa e assegnativa d’esso benché non ritraibile dall’eccesso ?
6. A ben vedere, quindi, la questione basale, non superficiale, è quella del Potere. Della sua escogitazione dimensione assegnazione giuspolitiche, e delle conseguenze. Anche perché, naturalmente generativo di sudditanze, è in rapporto a queste che si agitano le lotte per l’acquisizione di prerogative giuridiche che ne riscattino il popolo: i “diritti soggettivi”, personali e reali, sostanziali processuali e così via.
6.1 In materia la vicenda piacentina è particolarmente istruttiva.Gli arresti di polizia, mentre eludono la “riserva di giurisdizione” (perché l’evoluzione storica dei doveri- e relativi diritti- di “habeas corpus” ha voluto che ad arrestare fosse il giudice), fanno irruzione nella presunzione di innocenza (in verità, insieme agli arresti del giudice) e la devastano. Lo hanno fatto tanto compulsivamente da divenire endemici: i carabinieri della caserma in parola arrestavano illegalmente tanto quanto “legalmente”.
6.2 Ebbene, ciò non sarebbe accaduto se la Costituzione, che lo ha permesso, lo avesse vietato. Certo, lo ha permesso in via di eccezione, “in casi straordinari di necessità di urgenza indicati tassativamente dalla legge ” (art 13). Ma, insufficientemente “antifascista, dismessa la capacità politica di prevedere – pur bastando una semplice riflessione storica sul potere di polizia (che è potere militare, particolarmente quello dei carabinieri, oggi “Forza armata e forza militare di polizia a competenza generale” !), che l’eccezionale sarebbe divenuto regolare (regolare potere di angariare e di angosciare i sudditi).
7. D’altronde, altrettale dismissione di capacità politica di previsione ha indotto la Costituzione a permettere anziché vietare la decretazione governativa nei “casi straordinari di necessità e di urgenza” (art 77). E a far sì che, questo potere eccezionale, conducesse il decretante a destituire il Parlamento dalla sovranità legislativa.
8. In entrambi i casi, sostanzialmente avvicinandosi al suicidio (non solo politico) , insieme al suo popolo.
pietro diaz

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“MACELLERIA MESSICANA” A GENOVA, DEPISTAGGIO CON TORTURE A PALERMO. E UN SUPERPOLIZIOTTO UBIQUO…

1.E’ caduto avantieri 22 luglio il diciannovesimo anniversario della “macelleria messicana” (così Fournier, uno dei suoi autori) che, incombente sul Paese il governo Berlusconi II, levitanti le vacuità e vanità del suo capo alla Fiera internazionale dei G8, la sua Polizia perpetrò sanguinariamente, orgiastica, nelle camere di tortura allestite lì per lì negli spazi (già) ingenui di alcune Scuole cittadine.
Dietro auspicio ed egida, se non alta regia, del vicecapo del governo Fini Gianfranco, quella notte acquattato nella sala operativa della Questura genovese. Di costui, passionario da fanciullo del decretatore ed attuatore del razzismo Reale del 1938; del banditore (1944) antipartigianì, “che saran passati per le armi mediante fucilazione alla schiena se non si consegneranno entro…”; del ricostitutore (1946) del disciolto partito fascista in formazione parlamentare, Almirante Giorgio.
Incidentalmente:
Fini, sebbene più volte sociopoliticamente interrogato, mai ha chiarìto le ragioni della sua presenza. Occulto, clandestino, come sull’appropriazione della “casa di Montecarlo” (già intestata a Alleanza Nazionale). Come sulla cessione della funzione legislativa ad un tenutario di Giochi d’Azzardo dietro tangente milionaria. Come sulla distribuzione di questa alla “famiglia “. Ciò, per di più, nel periodo in cui moraleggiava allestendo incarcerazioni a iosa per le trionfali “bossifini”, in materie di immigrazione e di droga.

Cadde di 22 luglio 2001, si diceva, il poliziesco massacro dei no-global, una popolazione culturalmente ( e stilisticamente) differente o divergente o dissenziente, dalle popolazioni berluscobosfiniane; o semplicemente non conforme. E perciò, identitariamente, da colpire.
A significare, far capire, che e come ritornava il fascismo generale, politico, istituzionale, il neosquadrismo delle Forze dell’Ordine (i carabinieri, 149, che due giorni prima avevano abbattuto Carlo Giuliani in Piazza Alimonda, cingeranno dall’esterno gli edifici ove impazzerà una polizia di circa 350 uomini).

Un massacro impunito, o simbolicamente punito, all’esito di processi funestati da falsificazioni seriali delle prove a discarico, da intimidazioni e inibizioni sfrontate delle prove a carico. Da rifiuti dirigenziali, omertosi, della indicazione delle generalità di circa 300 massacratori notturni: (incredibile a dirsi) pubblici ufficiali in attività giudiziaria di perquisizione locale e personale: non identificabili, sconosciuti!

E i pochi condannati (coloro che firmarono i verbali) avanzarono in carriera.
La Cassazione confermerà le condanne per falso aggravato: a 4 anni (di reclusione) per F G, nel frattempo divenuto capo del dipartimento centrale anticrimine della Polizia; a 4 anni per GL, vicedirettore Ucigos nel 2001, in seguito capo del reparto analisi dell’Aisi; a tre anni e 8 mesi per GC, frattanto divenuto capo Servizio Centrale Operativo (SCO). A tre anni e ottomesi per FF, capo della squadra mobile di Firenze. Etcetera. Non confermerà (?!) la condanna dell’allora capo della polizia G. De Gennaro (a 1 anno e 4 mesi per aver istigato alla falsa testimonianza, nel processo, l’ex questore di Genova F C); quindi capo del Dis (coordinamento dei Servizi Segreti); poi, nel governo Monti (?!) sottosegretario alla Presidenza del Consiglio (?!) con delega ai servizi. Indi presidente di Finmeccanica (?!), dalla poltrona della quale, solidale con un condannato, durante la sospensione dal servizio dette un posto di consulente (?!), fino a che fu nominato vice-capo della Direzione Investigativa Antimafia.

Insomma, un’orgia della inamovibilità dal potere, per quanto delittuoso ne sia stato l’esercizio, e nemmeno ammettendolo .

Di fatti:
De Gennaro rispetta la sentenza, ma «resta comunque nel mio animo un profondo dolore per tutti coloro che a Genova hanno subito torti e violenze ed un sentimento di affetto e di umana solidarietà per quei funzionari di cui personalmente conosco il valore professionale e che tanto hanno contribuito ai successi dello Stato democratico nella lotta al terrorismo ed alla criminalità organizzata”.
Il ministro dell’Interno Cancelleri rispetta la sentenza , ma«nessuno può dimenticare l’attività quotidiana di tante donne e uomini della Polizia che, con dedizione, professionalità e coraggio, lavorano al servizio dello Stato per il bene di tutti.»
Il capo della polizia Manganelli (succeduto a De Gennaro) rispetta la sentenza, ma è «orgoglioso di essere il capo di donne e uomini che quotidianamente garantiscono la sicurezza e la democrazia di questo paese» .

2. Ebbene, chi formalmente ordinò l’assalto dei massacratori, nella consapevolezza ( sostennero due condanne, oltre che la logica elementare) del capo della polizia De Gennaro ?
Il prefetto della repubblica Arnaldo La Barbera (essere dall’abiezione incarnata nel volto, come a pochi accade, per la fortuna della specie..).
Che comunque non sarà processato, perché la morte, non di molto successiva ad un “informazione di garanzia” per quell’ordine, ne ha estinto i reati.
Morte che premurosamente, inoltre, ha estinto altri reati, un po’ risalenti. Risalenti a nove anni prima, perpetrati in quel di Palermo.
Di fatti.
Tutti ricordano l’attentato mortale a P. Borsellino ed alla sua scorta,
E molti ricordano che, poco dopo, una Procura siciliana (allora composta dal giovane “Di Matteo” , ambìto frequentatore telefonico degli show di Giletti!), diffuse di averne individuato gli attentatori. Che fece processare ottenendo condanne definitive anche a pene massime.
E (almeno alcuni) ricordano che, dopo qualche anno, le condanne furono sottoposte a revisione.
Essendosi acquisito che Scarantino, “pentito” in quel processo, lo era stato a seguito di torture e (comunque) di coazioni irresistibili.
Essendosi inoltre acquisita, per dichiarazioni di altri “pentiti”, l’identità effettiva degli attentatori.
Ed essendosi contestualmente acquisito che, l’artefice della prova d’accusa, dell’attentato alla veridicità del processo, era stato, con i suoi scagnozzi, il “dr La Barbera”.
Allora Questore di Palermo – mentre il dr De Gennaro, lì operante, è vice direttore della Polizia (poi sarà capo della Direzione Investigativa Antimafia, quindi capo della Criminalpol, quindi vice-capo vicario della Polizia, quindi, come visto, capo d’essa dal 2000 al 2007)-.
La Barbera che, secondo la Corte di Assise di Caltanisetta, ebbe un «ruolo fondamentale nella costruzione delle false collaborazioni con la giustizia ….con una serie di forzature, tradottesi anche in indebite suggestioni e nell’agevolazione di una impropria circolarità tra i diversi contributi dichiarativi, tutti radicalmente difformi dalla realtà se non per la esposizione di un nucleo comune di informazioni del quale è rimasta occulta la vera fonte»

Il 20 aprile 2017 la Corte ha condannato all’ergastolo per strage S M e V T e a 10 anni per calunnia F A e PC.

Ha condannato, ha detto,  «Uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana»

Dunque, uomo da record il Dr La Barbera…

Quando salirà a Genova, ordinerà uno dei più gravi pestaggi “della storia giudiziaria italiana”.

pietro diaz

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Gilettismo contagioso

Stasera su La7 , Telese inOnda la trasmissione con le flatulenze subculturali di Giletti (oltre altro, spasimante di riferire che è vicino al traguardo di Saviano, la Scorta!);
appesantite qui e lì dalle allucinazioni antimafiose di Lirio Abbate – scortato da tempo – (..non importa che la mafia non spari, basta che commerci…) ; ma alleviate dalle demenze precoci di Rita dalla Chiesa (che giura, invasata, che il padre, servitore dello stato, è stato ucciso dallo Stato…tanto che lei, quel giorno “non guardava a Palermo ma a Roma…”!).

Mentre Parenzo, che pure è immune dalla grevità massarile del coequipier, stimola giulivo le emissioni più lubriche, o lugubri, dei locutori.

Una recita tremenda, indigeribile, dove la distinzione tra la reclusione in carcere o in casa di un moribondo, perché non appaia un’ubbia maniacale e un’inezia mortificante, è alacremente buccinata, senza ritegno, come “questione sociale”.

Liquame televisivo macabro, luttuoso.

Ora, Telese , che gli ha dato la stura, erede paragiuridico di “Berlinguer” (ne avrebbe sposato la figlia) ne sarebbe anche erede culturale?

pietro diaz

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CORTE SUPREMA : VIA ALLE ESECUZIONI CAPITALI…

“La Corte suprema degli Stati Uniti ha dato il via libera al dipartimento di Giustizia per riprendere le esecuzioni di sentenze capitali federali a partire dal prossimo mese. Lo riporta l’emittente «Cbs».” Da Il Dubbio 14 07 ‘20

Esecuzioni medianti iniezioni letali di pentobarbital, un barbiturico ad azione rapida, posto che, esso, «induce uno stato di coma che rende il condannato insensibile al dolore» (ha rilevato la Corte di nomina trumpiana).

La prima esecuzione avrà a vittima l’autore di un omicidio nell’anno 1996 (!). Il quale sicuramente, da allora, ha cessato di uccidere, e verosimilmente, da allora, ha cessato di potere essere autore di omicidio ( ammesso che lo sia stato, a giudizio di una istituzione giudiziaria tra le più “erranti” del Globo!). Ha cioè intrapreso ad essere un altro uomo.

Onde la sua uccisione, non corrispettiva né retributiva né espiativa né rieducativa, è puro assassinio…

La pronuncia della Corte, suesposta:
ad emblema della purulenza sociale morale politica giuridica, materiante sostenente e mantenente le “Corti Supreme” di Giustizia, comunque denominate nel mondo.

La purulenza (ributtante) del loro “diritto”- in effetti non altro che Torto (marcio) – della specie più “chimica”, insidiosa, e dannosa.

Perchè subdolamente vestita del primo. E, con questo, illusionisticamente addobbata della sacralità sacerdotalità solennità, Maestà, dei suoi menanti.

Ne è possibile, di essa, la remissione spontanea?

Ne è solo possibile l’espulsione, dal corpo sociale che infetta, mediante lotta politica al più devastante potere pseudogiudiziario (in effetti esclusivamente poliziesco) su di esso incardinato.

Ma l’acquisizione della coscienza di ciò, non è alle viste…

pietro diaz

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