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Le campagne
Scuola penale
21.09.14
Il nemico “esterno” interno
Inghilterra e Francia, e Italia e Germania, affrontarono la depressione economica strutturale, negli ultimi due secoli, trasferendo il dominio “politico” oltre i confini:
territoriali, colonizzando (anche col gas nervino, lo usò Mussolini ed il suo macellaio da esportazione Graziani), oppure etnici o religiosi o genericamente culturali (Hitler esproprio’ gli ebrei tedeschi e quelli dei Paesi limitrofi..).
Tutti lo fecero perché regimi politici intrinsecamente “populisti”, captatori della benevolenza “politica” del proprio popolo, anzitutto l'”accasato”, legalizzato sul privilegio e la disuguaglianza..
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19.09.14
Interpellato sulla notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati, “l’avvocato penalista” candidato giudice costituzionale , Donato Bruno (tra i primi sconci leccapiedi di Berlusconi, il forzista dell’incultura globale), ne esclude l’attendibilità, poiché mai avrebbe ricevuto la “informazione di garanzia”…
Costui (per giunta, come noto, “legislatore” in quanto parlamentare), nemmeno sa che, quella “informazione”, per legge, è solo eventuale, rispetto a chi sia indagato (deve essere data solo quando siano programmati atti processuali da compiersi in contraddittorio con l’indagato)…
Diaz
Sharia internazionale
Che differenza (giuridica sociale morale, e, quindi, politica) correrebbe, tra la Sharia iranianan che impartisce tre anni di reclusione a chi esegua in pubblico ritmi e canti del falk occidentale e la sharia vaticana che impartisce pene perfino maggiori a chi canti e ritmi la mafioseria o simuli la pornografia?
Diaz
Diaz
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19.09.14
Renzi i furbi…
L’azienda (di distribuzione ambulante di giornali, ma di diritto italiano, non marocchino, come potrebbe immaginarsi…) che Renzi “babbo”, sindaco “dem” di Rignano sull’Arno , avrebbe mandato fraudolentemente in bancarotta (delitto tra i più gravi, della legge penale, quella “fascista”, anteriore all’ “aggiornamento” “repubblicano democratico e antifascista”, che gli ha anteposto di gran lunga la detenzione di marijuana e di “materiale pronografico”..), é quella che assunse Renzi “fiio”, prossimo alla elezione a presidente della Provincia di Firenze, quale dipendente, così da accollare a questa l’obbligo di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per la sua carriera lavorativa (al meno secondo la prassi giudiziaria, invero, con reato di truffa in danno di ente pubblico) ?
E, il costo della retribuzione dell’assunto fittizio, ha dissipato patrimonio dell’azienda (anche) per cio’ fallita?
E sarebbe giuridicamente ipotizzabile che l’assunto fittizio, Renzi “fiio”, sia, per ciò, concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta commesso da Renzi “babbo”?
E, conseguentemente, è sospettabile che le tresche renzine con la magistratura (al di là di contrarie apparenze..), principalmente: la nomina della vigilessa, sorella del magistrato dr Manzione, a capo dell’ufficio legislativo del Governo della Repubblica… la nomina di un fervido partecipe della Associazione Nazionale Magistrati, il magistrato dr Cantone, a capo della “Anticorruzione” nazionale… la (quasi) nomina, a Ministro della Giustizia, del liquidatore giudiziario delle popolazioni meridionali in quanto tali (e per ciò, strategicamente, dette “di tipo mafioso”), il magistrato “dr Gratteri”, e via elencando…, è sospettabile che le tresche renzine, dicevasi, abbiano avuto la mira, al meno riposta, del conseguimento dell’ impunità ( per se’ e per altri e per altro, tant’altro..)?
Diaz
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18.09.14
Da un dialogo tra Franceschini e Mori
“Le nostre azioni erano necessarie” dice il brigatista Franceschini al generale Mori, “anche le nostre” risponde questi…adombrando quanto la repressione anche illegale del “delitto politico” sia necessaria alla esistenza (ed alla gloria) del repressore…
Ma mentre le BR non furono inventate o mentite o escogitare giuridicamente dai generali dei carabinieri della polizia e della magistratura, e tanto meno lo furono le loro gesta, i loro “deltti politici”, la mafia, oramai da trent’anni sconfitta come organizzazione criminale che commetta delitti comuni , è letteralmente inventata o mentita o escogitata giuridicamente e giudiziariamente dalla “antimafia” (una sezione dello stato maggiore giudiziario italiiano), perché, senz’essa, questa cesserebbe di esistere, di esistere, comunque, al vertice del potere sociale economico etico politico giuridico giudiziario nazionali.
Diaz
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16.09.14
Renzi l’impostore
“Il paese è fondato sull’apartheid, lavoratori che hanno il diritto di reintegro per l’art 18 dello Statuto dei lavoratori e lavoratori che non lo hanno”..sarebbe questa l’apartheid di Renzi l’illusionista, disastroso capo del Governo; non quella, strutturale, tra lavoratori pubblici (anzitutto i poliziotti, che pure producono istituzionalmente discariche antropologiche i ghetti etnici o carceri, “diseconomie” insomma) ; o quella fra tutti i lavoratori, pubblici. privati, e i non lavoratori, gli inoccupati i disoccupati i sottoccupati i miseri i reietti…
Diaz
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13.09.14
Nel califfato lombardo subdolamente insediato dal leghismo bossiano a supporto berlusconiano or è un venticinquennio, dopo innumerevoli nefandezze arriva l’ultima, a sostegno della lotta contro la procreazione “eterologa” legittimata dalla Corte Costituzionale abolitrice di una delle prime e più fondamentalistiche leggi di esso: “la procreazione non è un diritto ma un dono”…(ora, a parte che, nella oscillazione tra la preistoria e la storia, tra il periodo del “dono”, per lo più divino ed il periodo del “diritto”, per lo più terreno, sfugge al califfato che, la procreazione, ebbe anche il periodo della “punizione”: “partorirai con dolore” profetò il libro della Genesi…, nemmeno coglie, il califfato lombardo, nella sua ottusità costituzionale e di principio, che l'”eterologa”, per principio, e’ un dono…
Libertà di apologia della fucilazione dei miserabili
Taluna propaganda in camicia nera sempre più al vento ampia è meno moderata di quella dell’ “arma dei carabinieri”: mentre questa si leva il cappello dinanzi alla salma del sedicenne, incolpevole di tutto eccetto che di vivere nei bassi napoletani, che ha bellicosamente fucilato sul posto… se lo leva il riconoscente, il misfatto, se non resipiscente, …la stampa ipermilitarista e costituzionalmente poliziesca, dei peggiori organi della (dis) informazione italiana, Libero e Il Giornale, esalta quella fucilazione …
La “concussione ambientale”
Al servizio bieco e cieco della magistratura, che gratificava il partito della “Democrazia Cristiana” di varie immunità, Ciriaco De Mita, alla fine degli anni ottanta del secolo scorso, provoca la caduta del Governo Craxi che voleva la responsabilizzazione civile dei magistrati, tuttavia Craxi ottenne che, il predetto, indicesse il referendum popolare sul tema. Stravinto dalla maggioranza dei favorevoli all’appello craxiano (ma anche Panneliano etc), esso fu “abrogato” da una “legge dello Stato” preparata patrocinata e vistata dal Guardasigilli Giuliano Vassalli…la magistratura celebrava il trionfo: la legge delle prerogative di antico regime, la assolutezza, del suo potere, era introdotta da un esponente del Partito socialista, ex partigiano, per giunta avveduto giurista penalista, Giuliano Vassalli.
Ma non bastò alla magistratura questa vittoria, giacche, appena poté, pochi anni dopo, mandando avanti un proprio scherno, ex poliziotto vicino ai servizi segreti (ignorante giuridico e generale costituzionale e magistrato), Di Pietro, iniziò la persecuzione giudiziaria di Craxi e del craxismo, fino a cagionarne la morte..
La “concussione ambientale” effettiva…
Quando Flaminio Piccoli, uno dei capi nazionali del partito “democrazia cristiana”, invocava provvidenze, alla magistratura, di multiforme privilegio che la avrebbero condotta al rango di casta, a chi gli segnalava l’inopportunità politica e l’iniquità sociale della abolizione del principio di uguaglianza a vantaggio dell’istituzione che, dalla sua applicazione generale, traeva funzione, secondo F. Cossiga, egli rispondeva: “oh, qui ci arrestano tutti”… spiegando bene, più o meno consapevolmente, che le rivendicazioni della predetta hanno a mezzo immanente, vero o presunto, non altro che il ricatto: per la legge penale, la “concussione” (più’ o meno diretta); spiegando bene, con ciò’, in quale tipologia di potere socioeticopolitiico essa andava collocata.
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11.09.14
“Associazione nazionale” e internazionale…
La procura di Milano, dopo quella emiliana che ha sciolto il consiglio regionale e la sua giunta, e che, alla nuova elezione, nomina i candidati e li elegge, essa, si diceva, nella sua deriva talebana, passa all’attacco dell’immagine internazionale della principale impresa internazionale, l’Eni. Perché avrebbe contrattato insediamenti con lo Stato nigeriano mediante emolumenti a suoi funzionari, li’ del tutto leciti anzi elemento della intrapresa economica internazionale.
Può passare a questo attacco perché, quale Associazione Nazionale Magistrati vogliosa di esportazione del proprio immane potere sociopolitico all’Interno, all’Estero, si è fatta approvare, da un Parlamento completamente infiltrato di propri partecipi e comunque ignaro per la penuria culturale e professionale dei suoi membri, una legge che trasforma in illecito nazionale il lecito extranazionale, che incrimina all’estero ciò che lì e scriminato, che sbeffeggia la clausola -principio universale della “doppia incriminazione” (all’interno e all’Estero), che assume ad “oggetto della tutela e della disciplina” la Pubblica Amministrazione estera anziché interna (eppure, i Delitti contro la Pubblica Amministrazione, del Titolo II del Libro II del codice penale sono “Delitti contro lo Stato”), addirittura, come visto, invertendone il lecito in illecito…
Con ciò, non soltanto devastando il principi e le norme del diritto italiano, ma, anche, devastando l’economia interna ed estera italiana, le ultime sue presentabili Imprese…insomma arrecando un danno incalcolabile e insanabile, al popolo italiano nel nome del quale essa, Associazione, sentenzia.
11 settembre 2014
Obama, negro invano
“L”isis è una minaccia per l’Irak e per la Siria , non si hanno notizie che sia una minaccia per gli Stati Uniti, ma poiché essa potrebbe sorgere in futuro, distruggeremo l’isis”…
Annuncia “il presidente” Obama…tralasciando :
che il suo predecessore ha distrutto ciò che egli proteggerebbe (distruggendo a sua volta), l’Irak;
che la Siria, in persona del folle Assad, che pure vorrebbe proteggere distruggendo, è, attualmente, il maggiore distruttore (di persone e cose) del medio oriente.
che la Siria, in persona del folle Assad, che pure vorrebbe proteggere distruggendo, è, attualmente, il maggiore distruttore (di persone e cose) del medio oriente.
In tale contesto di menzogne e di assurdità, vorrebbe escludere, Obama, che la guerra all’isis non abbia a movente la religione.
10.09.14
Esordirono con “l’Unità d’Italia” puntando e sparando le “carabine” sulle popolazioni meridionali.
La specie “umana” (dei “carabinieri”) che aveva “fucilato sul posto” altra specie (il misero sedicenne dei “bassi” napoletani), iterava il genocidio di questa, cominciato allorché, al posto della sottrazione sociopoliticoeconomica di essa alla pauperie divoratrice dei “bassi”, al posto della “politica” civica, aveva insediato se’ stessa…
I funzionari del maleficio
I funzionari dello Stato preposti “legalmente” (da altri funzionari, detti parlamentari e governativi) alla menomazione o distruzione dei diritti personali e collettivi assegnati dalla Costituzione, diritti di ogni specie per ogni specie di benessere materiale e immateriale della Comunità, avevano accettato di farlo, ma dietro compenso tra i più lauti e “retributivi” della repubblica; cioè dietro loro “corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio”; e, anzi, avevano corrisposto andando oltre, entusiasticamente, la menomazione e la distruzione “legale” dei diritti, aggiungendo o sostituendo ad esse opere proprie, extralegali o illegali, ad innalzamento vertiginoso del male individuale e collettivo…
Era impossibile la loro corretta ed esauriente qualificazione funzionale gnorando tale condizione genetica ed evolutiva, tale stato, era conseguentemente impossibile la corretta percezione tecnica di “lo Stato”..
Il meglio della magistratura
Il magistrato “più illuminato” e “lucidamente riformatore” della Associazione relativa, Nordio, propone che, ad evitare la divulgazione delle “interecettazioni”, queste dovrebbero essere solo “preventive”, non investigative, le prime, di fatti, non potrebbero uscire dalla “cassaforte”, la sua ad esempio, del magistrato…
E sulla “prescrizione” dei reati, propone che, piuttosto che allungarla, basterebbe farla decorrere non dal momento del fatto ma da quello della sua notizia giudiziaria.
Ora, poiché sono “preventive” le interecettazion senza e prima dei reati, la profezia di “1984 “, della dissoluzione di ogni privatezza di ogni individuo, (caduto anche il limite, alla intercettazione, della notizia di reato), si avverrebbe pienamente..
E poiché, se il termine iniziale della prescrizione fosse posto in quello dell’accertamento, esso si avrebbe a discrezione dell’accertatore, quello italiano potrebbe perfino tramandarlo ai posteri, anche la profezia, biblica, della perseguibilità in eterno del reato e del reo, si avvererebbe…
Dinanzi a tanta catastroficità, giuridica e culturale, delle proposte del dr Nordio si immagina facilmente la qualità dei ragionamenti della magistratura non illuminata e non riformatrice…
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9.09.14
L’azzardo congenito
Su 167000 (particolari) macchine da gioco sparse nel mondo, 57000 sarebbero italiane…
Quanto azzardo permea ogni altra attività’ italiana e, anzitutto, quella, per i mezzi e per gli esiti, più ludica, l'”attività politica”?
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8.09.14
La corruzione effettiva
Interpellata la dr Manzione, capo dei vigili urbani del Comune di Firenze ora capo dell’ufficio legislativo della repubblica in cordata con “Renzi”, sulle ragioni di cotanta carriera, risponde:
ho cominciato quale vicecomandante della polizia urbana del Comune, e ho progredito evidentemente per miei meriti…
Tacendo “pudicamente” il “merito” principale, quella d’essere sorella del magistrato “toscano” Domenico Manzione, sia mai apparissero i segni della corruzione endemica del sistema paese, quella per ingraziarsi. Il potere sociopolitico più penetrante del Paese (anche perché dotato di “imperio”, di forza militare coercitiva), racchiuso nella sigla “Associazione Nazionale magistrati”, e i segni della condiscendenza ad essa di questa, come la investitura a capo dell’ufficio legislativo nazionale di un vigile urbano adeguatamente mostra…
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2.09.14
Droga, contrabbando, prostituzione, posti a “migliorare”, con i loro volumi d’affari, il “rapporto debito pil…”
Chi ha sottratto al Pil quei valori patrimoniali?
Il parlamento legiferante, il governo inquirente, la magistratura incolpante e incarcerante (incarcerazione quale mezzo e tecnica di distruzione di massa: condannati, loro famiglie, loro appartenenze sociali, etc), in quelle materie, in un “blocco sociale” (subculturale) insediatosi per conseguire (con le armi per “l’ordine e la sicurezza pubblici”) la “egemonia”.
Quel “blocco”, inoltre, ha sottratto al Fisco il (possibile) “prelievo”, su quei volumi d’affari…(se esso fosse commisurato, complessivamente e analogicamente, al settanta per cento del “netto”, e questo ammontasse, a quanto si dice, a sessantamiliardi circa, il prelievo sottratto assommerebbe a quarantadue miliardi di euro circa….).
E se ai valori patrimoniali sottratti al PIL ed al Fisco, si aggiunge il valore della “umanità”, immediatamente e mediatamente annientata ad opera di quel “blocco” (valore incomparabilmente maggiore, economicamente, dei precedenti: è il popolo l’elemento costituzionale degli Stati, e quella umanità ne è parte).
Se inoltre si aggiunge il costo economico del ciclo completo dell’annientamento, del mantenimento all’opera del legislatore dell’inquisitore dell’incolpatore dell’incarceratore (si allude al costo esclusivamente materiale, tralasciato quello morale, del mantenimento stabile, all’opera, di organi, personali e impersonali, di annientamento di porzioni di popolo, di dissipazione di “risorse umane”):
allora, risulta che la egemonia del “blocco” è stata inimmaginabilmente malefica, ha demarcato un potere di “malfattori”, in senso tecnico, la cui assolutizzazione “politica”, e socioeticoeconomica, ha rappresentato lo scopo precipuo della sua ascesa (fin verso i fasti, mendaci, della gloria dei suoi agenti quali “combattenti del male per il bene”: l’inverso esatto dell’accadimento reale..).
E tanto ciò è vero, che, legislazione inquisizione incolpazione incarcerazione, hanno esercitato, su quei campi (droga, prostituzione, contrabbando), anche in modo opposto a quello annientativo: astenendosi imperterrite davanti all’alcool al tabacco al gioco d’azzardo…. anzi, astenendosi davanti all’intero ciclo, statale, di produzione e di consumo, d’essi, oltre che delle stesse droghe vietate, come la prima parte del Testo Unico 309/90 solennemente sancisce (cioè, è vietato ai comuni mortali ciò che è permesso agli “dei” , e viceversa: in questa doppia direzione del moto della regola sta uno dei fondamenti dell’assolutismo ).
Dunque, l’insieme, una menzogna costituzionale del potere “politico”, in quanto potere per il potere, autocratico e autoreferenziale (anziché democratico, per il popolo, del popolo).
La appostazione, nel PIL dei valori patrimoniali predetti, la smaschera finalmente.
La lotta politica democratica contro essa, per la sua demistificazione finanche umiliatrice, dovrebbe puntare, rettamente, all’abbattimento o al rovesciamento di quel “blocco”, a prevenzione del suo (ulteriore) malfatto; puntare alla estensione della legalizzazione. dell’alcool e del tabacco ad ogni altra droga oggi illegale.
Ed alla estensione della legalizzazione del commercio comune al commercio del “corpo” (anche a segnacolo della lotta alla legislazione, alla inquisizione alla incolpazione alla incarcerazione, che Parlamento e Governo e Magistratura, italo vaticane, hanno introdotto nel campo della sessualità, persino del “fascismo”, assai più libero: con esiti di malfatti e di malfattori, non meno annientativi di quelli sopra denunciati).
Diaz
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9.08.14
L’ebbrezza del potere di vita e di morte
“Disporre del destino di un altro è un’estasi che, provata, diviene irrinunciabile”…lo avrebbe detto una donna di una organizzazione “criminale” pugliese, di sé stessa ma, inavvertitamente, dei suoi simili, magistrature e polizie penali italiane..
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1.08.14
Cantone se la canta
Al margine del convegno di Cernobbio, vago di apparizione (ogni giorno) il nullatenente, culturalmente e professionalmente, ma luogotenente della Associazione Nazionale Magistrati nel pieno della temperie sociopolitica, “Cantone”, rivolge a Confindustria l’appello: ” cacciate i corrotti”…
ma chi è, come osa…
e comunque, dissimula, da falsario, oppure ignora, ed è peggio, che, semmai, li sarebbero i corruttori, i corrotti essendo dentro la pubblica amministrazione, cui totalmente appartiene…
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Renzi dictatore della (sua) riforma della Costituzione usurpa potere politico secondo l’art 287 e attenta contro la Costituzione dello Stato secondo l’art 283, del codice penale?
Renzi, segretario del “partito di maggioranza” e (ad un tempo) capo del governo, assumendo “iniziativa legislativa” in materia costituzionale, intervenendo ab intra e ab extra, ora segretario di partito, ora capo del governo, ora l’uno e l’altro ad un tempo, nel procedimento di legislazione costituzionale, dettando la composizione degli organi (escludendo chi sia avverso al suo fine), i tempi e i modi del dibattere e del deliberare, intrudendosi nella Autonomia (completa) del Parlamento, attribuendosi poteri che l’ordinamento costituzionale e comune non gli dà, e che, anzi, storicamente gli ha tolto:
costui, usurpando, con ciò, potere politico del quale è totalmente privo, inoltre, attentando contro la Costituzione coi suoi dictat a base di intimazioni intimidazioni minacce ricatti, “violenze”1 : (oltre che sociopoliticamente) delinque (commette delitto) al modo previsto dagli articoli nel titolo?
L’elaborato seguente (apparso, con poche variazioni, in altra sede e tempo) funge da motivazione giuridica della risposta, all’interrogativo, che si ipotizzi affermativa, e della quale, per ciò, è qui sollecitata pubblica (e tecnica) verificazione.
A prò di questa, d’altronde, era stato concettualmente e lessicalmente congegnato, affinché potesse essere il più possibile, tecnicamente rigorosa.
Questa premessa, comunque, sintetizzandone il contenuto, facilita ampiamente la sua comprensione.
In aiuto, l’elaborato stesso evidenzia quanto oggi comunemente osservato, cioè, che nell’ultimo ventennio e ancora prima, mai Governo assunse “iniziativa legislativa” in materia costituzionale, e lo mostra richiamando varie “bicamerali”, la loro origine tutta (e solo) parlamentare, non governativa (di Governo, d’altronde, organo “amministrativo”, “Esecutivo”, non legislativo). Di Governo, comunque, mai assumente, in materia, forma autenticamente dittatoriale quale quella oggi visibile (così manifesta, da imporre l’esterrefatto interrogativo se, “il dittatore”, sia, dopo tutto, compos sui).
—–
Renzi:
1. segretario del partito PD (renziano “ma anche” berlusconiano, ben oltre le intese “del Nazareno”), quale capo del Governo della Repubblica prendendo “l’iniziativa delle leggi” (art 71.1 cost) ripetutamente (e così, peraltro, “curando” la Legislazione, trascurando la Amministrazione, cui sarebbe inderogabilmente, se non esclusivamente, preposto dagli artt 95, 97 cost.);
facendolo, inoltre, paranoicamente, nel solo ambito (della articolazione per rappresentanze elettive) della sovranità del Popolo (nelle Province ad es.), calpestandolo per insterilirlo, come se non emanasse da esso (per art 94 cost.: “Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere”), ma lo emanasse;
prendendo, dicevasi,“l’iniziativa delle leggi”, non nella materia “ordinaria” (alla quale esclusivamente, parrebbe essere abilitato dagli artt. 70 ss cost2 ) ma nella materia “costituzionale”: come nel caso, ora eclatante, del “disegno di legge governativo”, per la riduzione (invero, e confusamente, solo parziale: vd dopo) del “bicameralismo” a monocameralismo (non solo nella sua funzione legislativa “ordinaria”: vd dopo)3;
prendendo, dicevasi, quella iniziativa (ripetesi, non nella materia legislativa “ordinaria” ma in quella “costituzionale”), ha perpetrato “straripamento di potere”4: il “vizio” della “attività amministrativa” (mancando, per quanto detto, “attività legislativa”), causante, addirittura, “inammissibilità” (procedurale), del ddlgo, alla trattazione camerale ex art. 72 Cost. (benché lì sia da tempo);
“straripamento” che perpetra, a sua volta, lesione dell’ordine costituzionale, da un “potere esecutivo” (renziano-berlusconiano per quanto detto) giuridicamente facinoroso5, incline ad agire più che a pensare (la querula e petulante irruenza renziana ne è il segno), a coartare più che a persuadere: un potere (escluso giuspoliticamente dall’interferenza nella materia “costituzionale” o “costituente”) anticostituzionale6.
2. Tanta estraneità (od ostilità) all’ordine (sociopoliticogiuridico) costituzionale ha avulso, Il Governo, dalla nozione stessa (anzitutto formale e poi materiale) della “legge” (della “repubblica democratica” a sovranità popolare, la legge che attui ricognizione di tutti gli interessi particolati – non escludendone alcuno, perché diverrebbe non sovrano ma suddito – , sintetizzi l’interesse generale e lo legiferi), come dalle nozioni degli strumenti e dei modi della sua produzione ( a cominciare da quelle delle norme su essa), come dalle nozioni della materia legislativa7.
3. Che, pertanto, un governo mancante della nozione e del senso della legge (per ciò, non è pensabile che abbia senso quando parla di “legalità”, o che abbia senso la sua “legalità”), si attribuisca di optare fra bicameralismo (“perfetto”, rispetto alle leggi di ogni materia, o imperfetto, rispetto alle leggi di qualche materia) e monocameralismo, è politicamente inammissibile8.
4. Ma la incursione nell’organismo costituzionale, di questo Governo, è profonda e violenta (“andremo avanti a testa bassa”, avrebbe annunciato (tale) Boschi, “non mollerò di un centimetro”, avrebbe antecipato Renzi, puntando alla “abolizione del Senato”) come poche altre (pur variamente e disinvoltamente grufanti in ambito)9.
Orbene, prudenti e attenti maneggiatori, in passato, di materia “costituente”, inscenarono (a pur velleitario surrogato o imitazione di Assemblea Costituente, versosimilmente giuridicamente necessaria) “bicamerali”, promananti esclusivamente dalle Camere: la prima, Commissione (bicamerale) Bozzi (1983-1985, nata da due risoluzioni monocamerali simultanee, generanti le componenti d’essa; la seconda, Commissione (bicamerale) Demita-Iotti (1992, 1994), nata e formatasi allo stesso modo (o quasi: per legge costituzionale n1/1993); la terza, Commissione (bicamerale D’Alema) nata e formatasi allo stesso modo (o quasi: per legge costituzionale n.1/1997): “bicamerali” a provenienza esclusivamente camerale, dal Parlamento quale (prima) sottoforma della forma repubblicana, quale Organo “costituente”.
Nessuno, dei predetti, dubitò della esclusività della prerogativa parlamentare (seppure in veci di Assemblea costituente) e del metodo del suo esercizio. Nessuno dubito della intangibilità d’essa.
Ora, del Governo il cui capo (segretario di partito che rivendica, in una delle sue propalazioni, “democraticità” per essere stato eletto “alle primarie”…, o per avere conquistato, “alle europee”, il 41%, in realtà il 23% del corpo elettorale), potrebbe ipotizzarsi che, postosi ad addentare materia “costituente” (oppure solo “costituzionale), abbia commesso “usurpazione di potere politico” secondo art 287 del codice penale; e, proceduralmente ricorrendo a intimazioni intimidazioni minacce coazioni, dictature di ogni specie, abbia commesso il reato di “attentato contro la Costituzione” secondo l’art 283 di quel codice?
Associazione Giustizia Repubblicana
P.Diaz
1 costringere a fare entro dati tempi o in dati modi, a tollerare che non si faccia in altri tempi o in altri modi, a tollerare la vulnerazione della Autonomia parlamentare ex art 64 cost., a non fare come e quanto si vorrebbe, integra la violenza privata (di cui all’art 610 cp), atta, oggi (vd anche dopo), a costituire il delitto di attentato contro la Costituzione dello Stato.
2 se “ciascun membro delle Camere”, o “cinquantamila elettori”, equiparati al Governo nella titolarità della iniziativa dall’ art 71 cost., non sottostessero, in ipotesi, al vincolo, ciò avverrebbe perché essi, immediatamente l’uno mediatamente gli altri, sono organismi legislativi, a differenza del Governo, ripetesi, organo amministrativo), ma nella materia “costituzionale”, anzi, di “revisione della Costituzione” (art 138 cost), se non, addirittura, nella materia “costituente” (vd dopo).
3 quando il PD, nella iperlalìa renziana o nella ipolalia berlusconiana, parla di “abolizione del bicameralismo perfetto”, o non coglie il senso, tecnico, dell’aggettivo (significante non altro che doppia titolarità, camerale, della funzione legislativa), o non coglie il senso di ciò che fa (non si limita a quella funzione, come l’uso dell’aggettivo annuncerebbe, ma sconfina nella inelettività dei membri del Senato, nella loro promiscuità istituzionale e funzionale —senatori presidenti di regione, consiglieri regionali, sindaci…—e perfino territoriale – necessariamente ubiquitari — etc.: chi saprebbe dire perchè si pensò di scrivere, nell’art 122.2 cost., che “nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento…” ?
4 sulla scia, invero, del Governo Monti – anch’esso, come questo, di origine non “parlamentare” ma “burocratica”, essendo stato promosso dal “Capo dello Stato” – il quale, ardito, infilò l’omologo disegno sulle Province in un “decreto legge”, poi dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale; e sulla scia del Governo Letta, marchiato dalla stessa origine.
5 per giunta, gestore di forze armate forze dell’ordine forze di finanza forze penali forze penitenziarie: forze che, articolate gerarchicamente, sono per struttura, ademocratiche.
6 Anticostituzionalità, la sua, peraltro, lungamente preparata, nella “seconda repubblica”: se, a quanto pare, “l’iniziativa delle leggi” governativa, durante essa, è stata duecento volte maggiore di quella parlamentare, è avvenuta “distrazione” della (pre)funzione legislativa, dall’organo amministrativo, e, corrispondentemente, incuria d’essa, dall’organo legislativo; e se la deliberazione legislativa governativa (per “decreto legge” ex art 77 cost), è stata, rispetto a quella parlamentare (per legge ordinaria o di delega di decreto legislativo) nella stessa proporzione, è avvenuta appropriazione, della funzione legislativa, dall’organo amministrativo, e corrispondentemente, abbandono d’essa, dall’organo legislativo (va comunque notato che la Assemblea Costituente non avvertì l’insidia, alla prerogativa dell’organo legislativo, della attribuzione, all’organo amministrativo –in via di “eccezione” purtuttavia prevedibilmente mutante in “regola” — della iniziativa e della deliberazione legislativa: come se fosse stata insensibile alla “separazione dei poteri” e alle condizioni giusnaturali dell’antifascismo reale). Appropriazione governativa, dicevasi, della funzione legislativa, per “decreto legge” (corrispondente abbandono parlamentare d’essa, anche per la semiautomatica, quando non estorta dalla richiesta della “fiducia”, conversione del decreto in legge: art 77.2 cost.) non solo, ovviamente, in assenza delle condizioni di eccezione (“in casi straordinari di necessità e di urgenza”, per art 77.2 cost) alla regola della legge (ordinaria o di delega: artt 72 ss, 76 cost) parlamentare, ma anche in assenza dell’oggetto proprio, della materia decretabile, quando, la materia, fosse stata demandata interamente (“riserva assoluta”) o parzialmente (“riserva relativa”) alla legge; ciò che accade, generalmente, quando siano da togliere o da diminuire diritti soggettivi o collettivi o diffusi, e comunque quando lo si faccia mediante sanzioni (…che, per decreto, il Governo incarceri o non scarceri taluno, confischi su talaltro, è costituzionalmente eversivo…); rilevato, per giunta, che le materie riservate, in tutto o in parte, alle leggi ordinarie, sono prevalentemente materie “costituzionali”(si pensi a quelle che trattano i diritti socioeconomicopolitici degli artt 2 ss cost, o i diritti personali degli artt 13 ss Cost), e ritenuto che, queste, andrebbero (giuridicamente e sociopoliticamente) riservate alle “leggi costituzionali” o di “revisione della Costituzione” (ove non sia ritenuto, non potrebbe tuttavia non esigersi, eccetto che dalla irresponsabilità politica del PD B.R., la necessità della deliberazione bicamerale della legge ordinaria)
7 così, l’organo della Amministrazione, ha (preso “iniziativa..” o) legiferato in materia amministrativa (con “leggi-provvedimento”), ha amministrato in materia legislativa (con atti-provvedimento); e così totalmente perduto al senso pur elementare, prima che costituzionale, della Amministrazione e della Legislazione (in tanta estraneità, questo PD punta alla abolizione del Cnel, in Costituzione all’art 99, il Consiglio nazionale della economia e del lavoro, ceduto, da un ventennio, ad un berlusconiano della seconda “marcia su Roma”, perché lo strangolasse così che non disturbasse la Diseconomia Politica, del “neoliberismo” berlusconiana: anziché puntare alla espulsione dei suoi occupanti, alla rinnovazione di un Consiglio che, operando, avrebbe evitato o limitato l’attuale disastro)
8 Di siffatto governo, d’altronde, è pensabile che, mentre, da un lato svaluti completamente la legge ordinaria, come mostra il mantenimento del “bicameralismo perfetto” (e la sua “revisione” in bicameralismo imperfetto) per le leggi costituzionali e per le leggi di revisione della costituzione; da altro lato, mediti di contraffare da materia ordinaria la materia “costituzionale” o, peggio, “costituente”, così da sottrarla alla deliberazione del Senato. Avendo, d’altronde, perpetrato la maggiore contraffazione nella materia costituzionale, della legge costituzionale e di revisione della Costituzione, dove, mantenuto, come dicevasi, il “bicameralismo perfetto”, imbottito l’involucro del Senato di amministratori (locali), anziché di legislatori (va rilevato, sulla competenza, alla funzione specifica, degli amministratori locali, che, nessuno, se non i consiglieri regionali, d’essi, è legislatore; va inoltre rilevata la totale esposizione dei “senatori” al governo politico-giudiziario della magistratura penale, esposizione immediata, per mancanza di immunità ex art 68 cost. o mediata, quali amministratori locali liberamente incriminabili: questa esposizione, inoltre, essi la hanno anche verso le gerarchie amministrative statali decentrate, prefetture etc.,, “disciplinari” degli Organi amministrativi locali) dissimula che la funzione legislativa, del Senato, è stata rimessa dalla Costituzione, è rimessa dalla democrazia politica, in ogni materia, ad organi elettivi (vd dopo)
9 Non tanto né solo perché, nella materia “costituzionale” delle Province, contraffacendola da materia “ordinaria”, ha “legiferato” sulla elettività degli organi provinciali, immanente istituzionalmente ad essi e perciò, con essi, materia “costituzionale”; quanto perché, arraffando qui e là materia “ordinaria” e materia “costituzionale, ha afferrato anche materia “costituente”. Alla individuazione della quale conduce l’art 139 cost.., avvertendo che “la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”; avvertendo, cioè, che quella “forma” (veniente dal “referendum istituzionale” del 1946 su “monarchia o repubblica”) è precostituente (e per ciò intangibile) e che la rappresentazione che, di essa, ne fa l’ “ordinamento della Repubblica” (Parte II Titolo I della Costituzione) ne è “sottoforma”, per ciò materia non “costituzionale” ma “costituente”, la repubblica: nell’organo bicamerale del Parlamento (dalla elettività immanente, per artt 56, 57 cost., d’altronde attuanti “la sovranità appart[enente] al popolo che la esercita nelle forme …della Costituzione”, per art 1.II cost.) ed in quelli, (tuttavia) derivanti, del Presidente della Repubblica e del Governo (Titolo II, III). Organo della sovranità del Popolo, legislatore generale della sua volontà, di irradiazione di diritto democratico, costituzionale.
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