8.08.13

Il  ministro del Interno l’avvocato onorevole Alfano, uno che per il primo titolo,  per il secondo titolo (alla corte del plurincriminato Berlusconi) e per l’attuale  di ministro,  dovrebbe avere sensibilità alla presunzione costituzionale di innocenza, plaude sconciamente al blitz poliziesco sul litorale di Ostia, 51 arrestati fra spacciatori, prostitute di strada, “estortori”, microcriminali da far pena;
mentre un commissario di polizia,  con voce flautata e recitativa, al telefono di una radio televisione nazionale, soffia paternamente: “domani il litorale di Ostia si sveglierà più pulito” (o qualcosa di simile), convinto  d’essere un  commissario di pulizia etnica, etica,   antropica, operante su  immondizia umana…
ne’  all’uno ne’ all’altro  passa per la mente d’essere, per tanto, immondizia istituzionale e politica…

La profezia sarebbe l’attività intellettuale che predica non il futuro ma il dover essere del presente,  sulla scorta della legge di dio, l’unico regnante sui regnanti; e, quindi, che predica verso i regnanti il rispetto del loro limite;
in sostanza, la profezia  sarebbe la predicazione universale e particolare del limite del potere umano.

Dunque Vendola il comunista dirotta la parte di un finanziamento destinato al risanamento di un quartiere di Taranto iperammorbato, alla informatizzazione della procura della repubblica locale, allorché sta per essere indagato di reato di abuso di ufficio …omosessuale invano…

Le manifestazioni private di criminosità reale, sopratutto quelle nordamericane, quali stragi a scuola o ai supermercati o per strada, per affinità formale spingono a ritenere culturalmente contigue le manifestazioni pubbliche di criminosità  legale,  (a cui  forma  e’ disegnata dalla legge, che, per tale aspetto, è effettivamente uguale per tutti, guardie e ladri….
d’altronde,  allo stesso modo, dette manifestazioni, sono dirette alla ostensione pubblica  del sé …

E’ nella punizione dell’adultera al posto dell’adultero, ma, ancor prima e ancor più, nella punizione della stuprata al posto dello stupratore e per il fatto di costui, la chiave per afferrare il meccanismo genetico della punizione pubblica, teso alla  rimozione della colpa del fatto gravante il  punitore, la sua responsabilità politica….
meccanismo di rimozione e di traslazione che, in ciò, somiglia al, ma in effetti non si identifica con, quello del capro espiatorio…
il meccanismo sul quale, in definitiva, mentre si giustifica,  si erge, il potete politico contro il popolo…

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Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica

Recita l’articolo 277 del codice penale (posto tra i ‘”delitti contro la personalità interna dello Stato”), che “chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente (quelli di “attentato alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Presidente della Repubblica”, ndr), attenta alla libertà del Presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni”.
Quella di cui parlasi non è la “libertà personale”, cioè corporale, “dell’articolo precedente”, è la libertà morale,  di (auto)determinazione, del Presidente, nelle scelte comportamentali o provvedimentali della sua  funzione.
Tra esse, quella di concedere “grazia”, in art 174 del codice penale.
Ora, se due “capigruppo” di due assemblee legislative (centrali), tali Schifani e Brunetta, avrebbero deliberato di chiedere, a quel  Presidente, di fare “grazia”, a tale Berlusconi, di una pena irrevocabile di quattro anni di reclusione, poiché , altrimenti, si dimetterebbero dal Parlamento, con tutti i membri del loro schieramento politico, insediato lì e al  Governo, sarebbe indubbia l’offesa alla libertà morale del Presidente, la sua riconducibilità al delitto in questione.
Tanto più quando si noti:
-che la pretesa, dei suddetti, è proceduralmente inammissibile, se, essi, non hanno la facoltà di domandare la “grazia”, perché estranei a coloro che la hanno secondo la legge;
-che la pretesa è contenutisticamente fuori misura, perché , se la grazia condona “la pena principale” , dei  quattro anni di reclusione suddetti, tre sono stati condonati da indulto (già applicato dall’organo della loro esecuzione: e, per l’articolo 183 comma terzo del codice penale, la causa di condono antecedente ferma quella susseguente, la grazia in specie), solo il quarto sarebbe condonabile da grazia;
-che, per ciò, la pretesa, in effetti, mira  ad inibire la decadenza del condannato (a più di due anni di reclusione per delitto non colposo, secondo  l’art 3 del DLvo 235/012), dall’incarico di parlamentare, forzando ad intendere che, la grazia, dissolverebbe la condanna; mentre, indulto e grazia, nel codice penale, sono “cause di estinzione della pena”, non della condanna, non toccano questa (bensì uno o più dei suoi effetti), e questa è l’unico presupposto  della decadenza del parlamentare.
Dunque, la pretesa, nella sua pretestuosità procedurale contenutistica finalistica, è altamente ricattatoria, ed attenta gravemente alla libertà del Presidente della Repubblica.

Il delitto è procedibile di ufficio, basta questo commento perché, avutane notizia, un procuratore della Repubblica possa perseguirlo.
Non senza avere gettato uno sguardo su una escrezione penale collaterale, dello schieramento politico suddetto, quella salita da tale Bondi, che, a sostegno dei pretendenti alla grazia, evoca auspica minaccia la possibilità di “guerra civile”; esattamente come chi “commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato, (ed)  è punito con l’ergastolo…”, secondo l’articolo 286 del codice penale: notisi che, per dottrina e giurisprudenza, non solo di periodo Mussoliniano, è “fatto diretto” qualunque fatto (anche l’or riferito) e, questo, è “attentato”.

Associazione Giustizia Repubblicana
per un partito della critica della politica penale

Diaz

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3.08.13

“Se si vuole accelerare il processo civile e se si vuole alleviare la incarcerazione siamo qui, ma se si tratta di riformare la giustizia penale non ci siamo proprio” dicono Cassoni e Ferranti, due magistrati, oramai formatori e manifestatori, in Parlamento,  della volontà del partito politico detto PD, e, ovviamente, in conflitto tanto di interessi quanto di funzioni..

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29.07.13

Che ne pensano, Padellaro e Travaglio, del fatto che, la deliberazione parlamentare di Amnistia sia stata innalzata, costituzionalmente, fino al grado delle maggioranze in art 138,   e che, ora, per ogni altra riforma costituzionale, si voglia abbassare quel grado? C’è qualche rapporto tra i due fatti e, quindi, una qualche omogeneità politica, tra il potere che volle quell’innalzamento e quello che volle questo abbassamento?
I due predetti sono dentro tale ambiguità manifestamente e la loro opposizione all’abbassamento, per ciò, è ipocrita.

“Non mi farò condizionare né dalla camorra né dalla magistratura” disse perspicuamente Demagistris, all’insediamento a sindaco nel Comune di Napoli, accomunando manifestamente i due poteri…

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22.07.13

(Tal) “toninodipietro”, nome  e sostanza, visibili, di pastore-abruzzese, in questo Paese (tuttavia) ammesso a sbaragliare (la democrazia de) i partiti politici della “prima repubblica”, a demolire questa e a spianare la strada alla “seconda”, verso la politica solo-affaristica della fauna berlusconiana, nel contorno di fintoppositori in effetti fedeli manutengoli;

ammesso, si diceva, a tanta devastazione sol munito della qualità di sostitutoprocuratoredellarepubblica, e della (correlativa) facoltà di decimazione della popolazione;

costui, oggi emarginato poiché smascherato dallo spaludamento giudiziario e colto nella effettiva sostanza, di affine (per affarismo privato a parvenza pubblica) alla fauna berlusconiana, come a taluni di coloro che deportò nel campo di concentramento (con camere di purificazione mediante “suicidio”), da lui personalmente gestito in Milano;

ebbene costui, oggi, stride che sarebbe dispiaciuto di “non avere arrestato” R. Gardini  (il verbo indica che il  procuratore della repubblica, arresta, il giudice lo dissimula, alla frode della “distinzione delle [sotto]funzioni” nella funzione, unica, di magistratura decimatoria della popolazione), poiché, se lo avesse fatto, dice, non si sarebbe suicidato….

ovviamente, nella sua (costituzionale) disfasia grammaticale e sintattica, volendo dire l’inverso, d’essere dispiaciuto che, l’arresto, fu inibito dal suicidio, dispiaciuto della sopravvivenza della possibilità, a suo dispetto, di siffatta “latitanza”…

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21.07.13

Interpellato sulla opportunità che all’isola di Lampedusa sia assegnato il nobel per la ospitalità invariabilmente offerta agli immigranti fuggenti dalla miseria la tirannia la oppressione la crudeltà la ingiustizia la empietà dei luoghi di origine, il procuratore nazionale antimafia presidente del Senato della repubblica, “Grasso”, risponde che, si’,  andrebbe assegnato, all’isola, sulla quale sono continuamente sbarcati quei fuggitivi, “trasportati da trafficanti di esseri umani collegati alla criminalità organizzata, come ha potuto accertate da magistrato…”
è la paranoia a trascinare la risposta dalla idea del domandante a quella, fissa e unica, del rispondente, monomaniacalmente, oltre che perversamente, se i vettori verso l’isola, dei  migranti, sono denominati, falsariamente, trafficanti dì esseri umani, piuttosto che soccorritori, così da suffragare le politiche nazionali dei respingimenti degli affondamenti degli  sterminii o dei concentramenti nei “campi di accoglienza”, degli scampati alla morte in mare, che da magistrato, non ha immaginato di dovere perseguire o inibire, di non potere condividere.
Insomma risponde da abusivo della repubblica costituzionale…

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20.07.13

“Che Paese è quello nel quale sono necessarie le condanne”… volendosi dire, su Raitre, che potrebbero essere detti colpevoli anche coloro che fossero stati dichiarati innocenti, in processo, o non fossero stati dichiarati colpevoli. Volendosi ciò dire da un magistrato siciliano, pervenuto alla strapotenza per cui gli è oramai d’ impaccio il processo giurisdizionale, istituito a sancire innocenza o colpevolezza, a delimitare il potere materiale, politico e poliziesco, di farlo.

Distruzione del capitale umano: questo e’ l’anticapitalismo di “magistratura democratica” penale, “per legge” e per professione immancabilmente annientativa dei corpi delle menti delle facoltà dei diritti degli interessi degli stati delle condizioni delle ragioni, dei loro perseguiti, condannati o assolti che li avesse.

L’antimafia giudiziaria infiltrata al  vertice del potere legislativo occupando il primo seggio del senato dallo strategicamente e simulativamente  dimessosi da essa,  “Grasso”, sceglie il giorno simbolico della commemorazione della morte violenta del collega “Borsellino”, per  depositare presso la commissione giustizia del senato,  incitata a deliberare per vie brevi, legislativamente,  la modifica dell’art 416 ter  del codice penale, affinché anche l’ultimo avanzo,  dopo il “porcellum”,  di libertà dell’elettorato passivo, e del corrispondente attivo,   passi  nelle mani dei poteri dello stato, di quello più duro e cruento e protervo, e ad un tempo più alieno alla democrazia elettorale,  il potere di magistratura penale “antimafia”; e  affinché, d’ora in avanti, alla minima insinuazione (benché farneticante e mitomane o vendicativa o rivendicativa di potere sociale, di “votodiscambio”, cioè di ogni voto, poiché non ne e’ concepibile uno che, al postutto, non lo sia ) di polizia, eletto ed elettore siano deportabili nei campi di concentramento a vita.
E “Grasso” fu infiltrato, lassù,  dal segretario del partito politico sorto, nell’incombente  mussolinismo, per portare alla luce il comunismo italiano…

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L’ultima di Calderoli, secondo la legge penale…

1.1. addì 14 Luglio 2013, dal palco della festa della Lega Nord di Treviglio, in provincia di Bergamo,il senatore del partito della Lega Nord (il più attivo, tra alcuni partiti italiani, nella lotta, legislativa e di polizia, alla immigrazione nel Paese, soprattutto quella “di colore”), Calderoli Roberto (nato a Bergamo addì 18.04.1956) tiene comizio;

1.2. nel corso d’esso, esclamerebbe (secondo plurime cronache dei “media”), all’indirizzo di un Ministro del Governo della Repubblica (originario del Congo) “Quando vedo la Kyenge non posso non pensare ad un orango” ; “Amo gli animali, orsi e lupi comè noto ma quando vedo le immagini della Kyenge non posso non pensare, anche se non dico che lo sia, alle sembianze di orango” ; “La Kyenge fa bene a fare il ministro, ma forse lo dovrebbe fare nel suo Paese. È anche lei a far sognare lAmerica a tanti clandestini che arrivano qui” (così, ad es., su Il Fatto Quotidiano, del 14.07.2013, come in molti altri quotidiani nazionali);

1.3 ora, siffatta esclamazione, parrebbe “diffonde(re) idee fondate sulla superiorità e sull’odio razziale o etnico…”, nella indicazione che dà (il reato di cui al) l’art 1.1 A) della legge 25 giugno 1993 n 205 (si tralascia, qui, di rilevare se, quel comizio, nel substrato sociopolitico e culturale da cui origina e per cui ha agito, abbia i segni del reato di cui all’art 2 (s.l.) B) di “organizzazion(e), associazion(e), moviment(o) grupp(o), avente fra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici…”) ;

2. la esclamazione, peraltro, emessa da un senatore della repubblica, vicepresidente del Senato, è, soggettivamente ed oggettivamente, riferibile a questa Assemblea legislativa;

2.1 e già per la sua particolarità culturale ed estetica, del tutto incongrua ad essa, parrebbe vilipenderLa;

2.2 parrebbe, comunque, senz’altro farlo, quando, ad essa, sia (soggettivamente ed oggettivamente), riferibile “diff(usione) di idee fondate sulla superiorità e sull’odio razziale o etnico”( della quale potrebbe, perfino, essere chiamata a rispondere giuridicamente);

3. conseguentemente, non sarebbe inopportuno indagare se, la esclamazione suddetta:

3.1 (per quanto sub 1.3) integri il reato di “discriminazione razziale”di cui all’art 1 a) della legge 25 giugno 1993 n 205;

3.2 (per quanto sub 2.1, 2.2) integri il reato di vilipendio di Assemblea legislativa previsto dall’art 290 cp;

3.3 (per le stesse ragioni) integri, inoltre, il reato di vilipendio della nazione italiana (che, in quella Assemblea, ha parte delle sue istituzioni), previsto dall’art 291 cp;

Associazione Giustizia Repubblicana

per un partito della critica della politica penale

Pietro Diaz

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ricorso immediato al giudice di pace avverso il ministro della giustizia per diffamazione della avvocatura italiana

Giudice di Pace di _____________

Ricorso ex art. 21 e ss., d.lgs. n.274/2000

di __________________, nato il __/__/____  a ______________e  residente in______ rappresentato e difeso, per nomina in calce al presente atto, dall’avv. __________, con Studio in ________, via ______ n. ____, domiciliato (oppure in propria persona);

perchè:

1. il giorno 29 giugno 2013, nella “Biblioteca De Marsico” in Castel Capuano (Napoli), in ritardo di un’ora dal previsto incontro con i preposti a trattare di “geografia giudiziaria”, tra essi una rappresentanza di avvocati, il Ministro della Giustizia, dr. Anna Maria Cancellieri in Peluso (come documentato dal alcune riprese audiovisive, da quanto captato dai microfoni di Sky Tg24…)  rivoltasi ai suoi accompagnatori, avrebbe esclamato “li (gli avvocati ndr) incontro così ce li leviamo dai piedi”;

2. la esclamazione risuona nella “Biblioteca De Marsico”, intitolata ad un avvocato e giurista penalista, Ministro della Giustizia durante il “ventennio fascista”, (ma) firmatario del “Ordine del giorno Grandi”, destitutivo, addì 25 luglio 1943, del Capo del Governo fascista, e di questo; per tale atto, sottoposto (con altri) a processo penale davanti ad un tribunale speciale subito presto istituito nella città di Verona (donde, il “Processo di Verona”) e condannato a morte con sentenza inappellabile (tuttavia, su lui, non eseguita, anche per il rivolgimento istituzionale successivo);

2.1. risuona, la esclamazione, in somma, nell’area commemorativa di Alfredo De Marsico, icona della (gloriosa) avvocatura “napoletana” (non meno, forse più, dell’avvocato penalista Enrico De Nicola, Capo provvisorio del nascente Stato Repubblicano, non meno, forse più, dell’avvocato e giurista penalista, Giovanni Leone, “napoletano” anch’egli, Capo dello Stato Repubblicano (dimessosi nella imminenza della svolta autoritaria del sistema giuridico e giudiziario nazionale);

3. lì, in quella marca del rilievo sociopolitico e istituzionale della avvocatura, risuona, stridente, la esclamazione del ministro, ignara o inconscia o consciamente spregiativa, per la quale:

3.1.  l’avvocatura starebbe, nella gerarchia sociopolitica e istituzionale e funzionale, al livello dei piedi del ministro, cioè della parte (allusivamente) più bassa del suo corpo, al livello del suolo:

essa, peraltro, è titolare della “azione civile” (generale e particolare), per la giustizia civile nazionale, a patrocinio delle posizioni giuridiche soggettive coinvolte (così come il pubblico ministero è titolare della azione penale generale e particolare); è titolare, inoltre, della “(re)azione amministrativa” (generale e particolare), per la giustizia amministrativa nazionale, a patrocinio delle posizioni giuridiche soggettive coinvolte, dagli atti o dai comportamenti dei pubblici amministratori (compresi i prefetti, quale è stata la dr Anna Maria Cancellieri in Peluso, prima che fosse ministro, e compresi i ministri); è titolare, in fine, della Difesa dalla Accusa (privata o pubblica), nazionale (cioè, è titolare della funzione generale di opposizione ad ogni imposizione);

3.2. inoltre, pur posta a tale livello, l’inferiore, della cennata gerarchia, l’avvocatura sarebbe di incomodo, alla attività del ministro, e, per ciò, sarebbe da “levare dai piedi” (la figura retorica della eiezione sprezzante dell’ingombro); e per farlo, basterebbe che, Lei, concedesse un contatto (“li incontro”), pur che fosse e qual che fosse;

3.3. cioè, non più che tal concessione basterebbe, allo sgombero della avvocatura gerente quelle titolarità, identificantesi in quelle icone, edificata  dai loro sedimenti culturali;

4. d’altronde, la idea che il Ministro ostenta, della avvocatura, subito si conferma nella asimmetria (funzionale, estetica, forse, perfino etica) che (poco dopo) traccia (con i giornalisti che sollecitano un commento: “E quello che hanno fatto loro interrompendo il procuratore generale? Sapevano benissimo che li avrei incontrati. Hanno interrotto il procuratore generale e il presidente della Corte d’appello mentre parlavano con una certa gazzarra”), fra essa e la magistratura, dove la interlocuzione (ovviamente paritetica, ma non per il Ministro), o la richiesta d’essa, della prima, sarebbe  “interruzione” della seconda, e la sua veemenza,  avrebbe il modo di (“con una“) “certa gazzarra“: il cozzo verbale più indecente e ineloquente;

5. le frasi che il Ministro avrebbe espresso “li incontro così ce li leviamo dai piedi” e “E quello che hanno fatto loro interrompendo il procuratore generale? Sapevano benissimo che li avrei incontrati. Hanno interrotto il procuratore generale e il presidente della Corte d’appello mentre parlavano con una certa gazzarra”), offendono l’onore la reputazione ed il decoro, personali e professionali, della avvocatura italiana, di ogni iscritto ad essa (per la diffusione mediatica avuta), quale è questo ricorrente: li offendono in modo che costituiscono l’illecito penale in art 595 c.p.,  e l’illecito civile in art 2043 c.c., di diffamazione ;

per ciò

6. il sottoscritto __________________, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del d.lgs. n. 274/2000, chiede che sia fissata l’udienza per procedere nei confronti di dr Anna Maria Cancellieri in Peluso (nata in  Roma, addì 22.10.1943) e che vengano accolte le seguenti

Conclusioni

7. accertare la penale responsabilità della dr Anna Maria Cancellieri in Peluso in relazione ai fatti di causa ed, in conseguenza, condannarla alla pena che il Giudice di Pace riterrà di giustizia;

7. condannare la predetta al risarcimento di tutti i danni, morali ed esistenziali, subiti in conseguenza dei reati ed alla rifusione delle spese processuali e legali sostenute da liquidarsi in favore del ricorrente;

Il ricorrente ____________________, persona offesa e direttamente danneggiata dal reato, rappresentata e difesa, ex art 100.2 c.p.p., per procura speciale in calce al presente atto dall’Avv. _____________, con Studio in _____________, via _________, dichiara, ex art 76 e seguenti c.p.p., di costituirsi parte civile nel nascente processo penale onde ottenere la condanna penale nonché civile alla integrale riparazione di tutti i danni derivati e subiti a causa del predetto reato, nonché il rimborso delle spese legali sostenute.

Indica quali elementi di prova:

– il seguente link dal sito “www.la repubblica.it”, sezione video, contenente la registrazione audiovisiva della frase ”Così ce li leviamo dai piedi”:

http://video.repubblica.it/politica/cancellieri-fuorionda-sugli-avvocati-cosi-ce-li-leviamo-dai-piedi/133739/132255

– il seguente link dal sito “www.la repubblica.it”, sezione Politica, articolo del 2 Luglio 2013, contenente la trascrizione della risposta data dalla dr Anna Maria Cancellieri in Peluso:

http://www.repubblica.it/politica/2013/07/02/news/giustizia_il_ministro_cancellieri_le_grandi_lobby_frenano_le_riforme-62245890/

___________,            2013

______________________   Avv. _________

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13.07.13

Due “politologhe” e “giuriste” Carlassare ed Urbinati, si sono dimesse dalla Commissione per la riforma delle istituzioni, affiancata al governo della repubblica, perchè non condividerebbero che si possa non solidarizzare (da parte dei partiti politici in parlamento) con Cassazione Penale (che, ammonitivamente, ha fissato “sul tamburo” l’udienza per la vicenda Mediaset Berlusconi). Come avrebbe fatto l’idiota (l’estraneo alle faccende del mondo oltre il proprio), chi non avesse mai letto un detto di quella Cassazione, espressione tanto di illegittimità tecnica quanto di illegalità giuridica, e, dal lato politico, espressione di “autonomia” (di autoreferenza normativa), di autocrazia (di autoreferenza istituzionale), verso l’egemonia neohobbesiana…

Un gruppo di avvocati indice un incontro con un procuratore generale di Cassazione, perchè spieghi come si facciano i rìcorsi così che non siano (dichiarati) inammissibili; e, costui, lo spiega sussiegoso quanto delatore di trucchi volgari, e condiscendente fino a (promettere di) dare i propri recapiti telefonicomatici, accetterebbe le proteste degli insoddisfatti. A nessuno passa per la mente che, l’incontro, avrebbe dovuto svolgersi all’inverso, con un avvocato che spiegasse a Cassazione come cogliere (di solito, oltre altro, ha difficoltà di lettura di un testo complesso) la validità giuridica e logica dei ricorsi, e riconoscerla: (ovviamente) difronte al diritto vigente, quello legale codificato, con le sue dottrine, non al diritto vivente, quello illegale non codificato, fatto apposta, in Cassazione, per destituire il primo, quale diritto parlamentare (democratico), per istituire il proprio, quale diritto giudiziario (autocratico: per giunta, dal lato tecnico, irriferibile, inguardabile, sconcio…) contro il primo, quanto volte protegga l’integrità giuridica e corporale del popolo.

Avrebbe proposto, per sé, l”Aventino”, il partito parlamentare sgorgato, or sono vent’anni, dal condotto subculturale berlusconiano; poi, parrebbe avere desistito: forse, veduto che, delle parti politiche della Roma avanti cristo, avrebbe impersonato quella dei divoratori a sbafo, dei parassiti (il patriziato) non quella dei divorati, dei dissanguati (la plebe aventiniana)… e non se la è sentita di spingersi oltre nella falsificazione di sé…

Tale “pippobaudo”, per uno scherzo del destino posto a commentare, nella rete rai “culturale”, taluni accadimenti, di quello che andò, con 335 innocenti accoppati, da via Rasella alle Fosse Ardeatine ( in Roma, nel marzo 1944), definisce “terroristi” i partigiani che attaccarono la pattuglia nazista, e ritortori (per pubblico bando che minacciava 10 vite italiane di per ogni morto tedesco: dunque, è tentato di dire, legittimi) gli autori di quell’eccidio (che, peraltro, senza i primi, sarebbe divenuto, col bando, uso duraturo di un’Italia definitivamente nazifascista). Con siffatto senso della Storia, che, codesto cinquantennale profittatore dell’abuso della credulità popolare, beffi anche l’aneddotica, definendo i “gap” (gruppi di azione patriottica) d’allora, “gruppi armati proletari” d’oggi, lo completa…

Ci sono quattro cose che non tornano, la pietra dopo averla lanciata, la parola dopo averla pronunciata, l’occasione dopo averla avuta, il tempo dopo averlo imboccato (da un comizio di un neofascista, G. Almirante, mica fesso)…

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29.06.13

Nel blocco mensile delle intercettazioni ordite, da “polmagistratura”, a captare le opinioni spontanee dei cittadini, ne è stata rinvenuta una, espressa da un importante calciatore, che, del “giudice Falcone”, avrebbe detto “quella feccia di Falcone”…

subito ricerca, catturato, tradotto negli uffici della predetta, interrogato per cinque ore, costretto a pubblica ritrattazione, per la legittimazione di tanta sopraffazione del diritto costituzionale di manifestare ogni opinione, gli è inflitta una incriminazione, quella di “estorsione….?!”

d’altronde, perfino un presidente di sezione di corte di cassazione, colto a dire, dopo varia cognizione dei suoi atti giudiziari, “Falcone è un cretino”, fu incriminato, per associazione alla mafia, perseguito sospeso dalla funzione infamato infirmato bandito…

perché, in realtà, quegli attributi,  riferiti a ( uno de) i garanti giuridico-morali, all’uopo iscritti tra i “martiri” d’area, della apologia di “polmagistratura” sono “bestemmia”, insulto del sacro, (strategicamente) intollerabile, ovviamente…

Potrebbe sorgere il sospetto, che la sentenza milanese annichilitrice di Berlusconi, sia il frutto dì un complotto del re del Marocco, ordito, contro quell’ “infedele”, con l’ex suddito marocchino D’Alema, che nel 1998, da capo del governo, promosse il secondo comma dell’art 609 bis c.p., e l’ex suddita marocchina el Mahroug, che, nel 2010, fece scattare la trappola sessuale conforme a quel comma?

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…morto-vivo (o viceversa), in processo, il povero Cucchi…

Accadimento della “opposizione” (ontologica) non impossibile, nell’evangelio di Marco, ma se possibile anche nelle imputazioni (dei procuratori della repubblica), potrebbe covare neoevangelismo (irrealismo, mistico, o baro, a fondamento neoreligioso); tanto che:

se, dati il “pestaggio” (lesioni di art 583 cp), di Cucchi, e la morte “per” esso, dato un rapporto materiale, qualsiasi, tra l’uno e l’altra, il codice penale li traduce in omicidio (doloso, preterintenzionale, colposo) o, almeno, in morte “deriva(tiva)” da “delitto doloso” (lesioni in specie: art 586 cp);

cioè, li pone entro un solo reato e altrettanto fa il codice di procedura penale (rigidamente servente in ambito);

e se più, anche distintamente, siano i rei, delle lesioni e della morte, anch’essi, i due codici, pongono entro una sola reità “di concorso” ex art 110 cp (immancabilmente nella imputazione, pur non escludendosi che, il corso del processo, possa, eccezionalmente ex art 41.2 cp, sciogliere l’unità del reato e della reità, ove sia completamente sciolto il rapporto materiale tra lesioni e morte);

se i due codici, per ciò, in proposito, parlerebbero (inderogabilmente) solo di leso-morto, di morte del leso, di omicidio o di morte derivante da lesioni, giammai di morto-vivo (o viceversa);

ciò malgrado, parla di morto-vivo (o viceversa) l’ imputazione “Cucchi”, la quale, di fatti, riferendo le lesioni agli agenti di polizia (penitenziaria), la morte ai medici “accettanti”, cioè sciogliendo (essa!) l’unità del reato e della reità’ (la sentenza manterrà la prima, sotto specie di omicidio colposo, e, forse, avrebbe mantenuto la seconda, se le fosse stata offerta dalla imputazione), ha reso il povero Cucchi, ad un tempo, vivo (nelle lesioni, che, d’altronde, constano di malattia del corpo, o della mente, del vivo) e morto (nella conseguenza dell’abbandono ex art 591.3 cp, constante della morte del corpo del vivo): insomma lo ha ancora una volta dilaniato, infiggendogli la “opposizione” suddetta;

ebbene, avrebbe così macroscopicamente sviato, la imputazione che non avesse avuto un piano: di impedire che il leditore (gli agenti della Polizia: invero preceduti, almeno temporalmente, nell’ “incontro” con Cucchi, dai Carabinieri, subito dileguatisi, tuttavia, dal processo), potesse rispondere della morte del leso, e di porre (esclusivamente) i medici a rispondere d’essa?

ora, al bonario e paterno e didascalico, verso Ilaria Cucchi, dr Spataro (invero, uno dei primi escogitatori della categoria probatoria dei “pentiti”, nei processi “ai terroristi”), ella, opportunamente guidata, potrebbe domandare:

in quella imputazione (della quale egli, pur così loquace, tace completamente), potrebbe ravvisarsi “dolo” (di cui invece parla, tuttavia riferendolo, forse per deformazione professionale, a fatto penale, mentre, nella legge sulla “responsabilità civile” del magistrato, è riferito al fatto civile: dolus malus ), o al meno “colpa grave”, del suo artefice? Ed inoltre: se essa (imputazione) avesse cagionato danno civile (a “i Cucchi”) che sarebbe di costui?

Ed il dr Spataro, opportunamente “tallonato” perché smettesse di fabulare (sulla non intoccabilità…sulla responsabilità giuridica e disciplinare, del magistrato, su quant’altro) ad un’ingenua ascoltatrice, risponderebbe:

che il magistrato è totalmente irresponsabile civilmente, come i più alti funzionari dello Stato (dal presidente della repubblica, al presidente del consiglio dei ministri, ai parlamentari, immuni penalmente non civilmente), non lo sarebbero (mentre lo sarebbe “il sommo pontefice”):

egli (di fatti) non è convenibile in giudizio civile, per lui lo sarebbe solo il presidente del consiglio dei ministri, questi, a sua volta, potrebbe esserlo se e dopo che (e a processo, dell’illecito del magistrato, portato fino all’ultima impugnazione possibile) un tribunale (sempre di magistrati) lo ammetta; e, quando fosse condannato (al risarcimento del danno), potrebbe (non dovrebbe) rivalersi sul magistrato , ma per un indennizzo che non superi il terzo di una sola annualità stipendiale (jus singulare perfetto, per chi giustifichi la propria “missione” con la soggezione di tutti alla legge eguale, e a lui);

anzi, a ben vedere, il magistrato sarebbe più irresponsabile del “sommo pontefice”, perché, mentre questi è immune da qualunque sanzione da illecito che, tuttavia, commetterebbe, quegli è incapace di illecito, se (ancora per la legge suddetta), mai potrebbe commettere illecito la attività di interpretazione della legge (quella, ad es. del contenuto penale e processuale della imputazione), la attività di valutazione (ricostruzione) del fatto (quella, ad es, del morto- vivo sopra vista), la attività di valutazione delle prove (quelle che avrebbero condotto a ben altra ricostruzione del fatto, del reato e delle reità, a ben altra imputazione);

e poiché , per quanto fatichi, la mente non riuscirebbe a negare che, dette attività, integrino tutta la attività, del magistrato, è certamente vero che egli, perfino più del sommo pontefice, è irresponsabile, (addirittura) perché mai versante in illecito (civilmente), perché, cioè, tutto (gli) è lecito.

A questo punto dell’insegnamento, Ilaria Cucchi oramai istruita, potrebbe, tuttavia, domandare:

ma tanta irresponsabilità vale anche se il magistrato abbia commesso reato (per es. di abuso di ufficio, ex art 323 cp, nella violazione delle leggi della imputazione, al fine di avvantaggiare o di danneggiare talun accusato)?;

ed il dr Spataro (che si fosse liberato dell’equivoco sul dolo, che ha riferito alla responsabilità penale equiparata, forse per brevità, a quella civile), direbbe (egualitariamente orgoglioso) che non vale (invero, nel processo penale per il reato del magistrato sarebbe possibile essere parte civile secondo le leggi comuni);

ma non mancherebbe di aggiungere che, reati e rei, li colgono ed agitano, esclusivamente, i magistrati- procuratori della repubblica, e li giudicano esclusivamente i magistrati- giudici (pur se tralascerebbe, che anche per ciò, essi, non furon “separati”).

P.Diaz

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15.06.13

Attribuitagli sulla stampa la “compravendita di parlamentari grillini” Civati si affretta a smentire drasticamente.. a qualche magistrato potrebbe venire in mente che abbia commesso il reato di corruzione…
Involontariamente segnalando a che grado di “corruzione” istituzionale, funzionale, culturale sia pervenuta la magistratura italiana.

La “associazione nazionale dei funzionari di polizia” dissente dal disegno Cancellieri trasferente nei domicilii la detenzione carceraria terminale…come osa interloquire…costei, e, se osa, chi le ha dato la facoltà di farlo? Troppi, consapevolmente o no,  incivilmente  bramosi di stato di polizia…

Ma quando il pur grande Pannella fa, dice, lo “sciopero della fame e della sete”, non significa, letteralmente, che mangia e beve (andrebbero in sciopero la fame e la sete)? urge avvertirlo, affinché,  a parole, non mentisca…

Saviano, macrocefalo inguardabile, che, sbarcato in Sardegna, enuncia che, questa, sarebbe una “piattaforma girevole” dei trafficanti  della droga, veicolando, questa, come al solito, in nient’altro che  le sue parole, pseudologando, in effetti  traffica, la droga, ed  il mortale apparato, poliziesco e mediatico, al seguito…egli,  è portatore di peste sociale, untore,  ammorbatore dei luoghi che minimamente sfiori…

Ignoravo che, Erdogan, fosse stato “ala destra” in  una squadra di calcio turca..anche se avrei dovuto supporlo, nella gestione calcistica  del suo rapporto al popolo…

Al giudice che, prima di infliggere dieci anni di reclusione a Tortora, domanda, a lui,  Tortona ( l’ “omonimo” che suo malgrado mise nei guai il presentatore), come potesse  provare che il numero telefonico 444…rinvenuto in una agenda, fosse suo, egli risponde: preside’ facite o nummero…
corre per questa ovvietà il confine tra la paranoia giudiziaria ed il senso comune… tra la perdizione e la salvezza..

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Processo d’azzardo

In Italia, penderebbero 1.300.000 (circa) processi penali, in fase preliminare ed “in primo grado”, 250.000 (circa)in appello, 28.000 (circa) “in cassazione”, secondo l’attendibile calcolo fatto da (la Radicale) Rita Bernardini, che smentisce quello diffuso dalla magistratura per il quale, i processi pendenti ammonterebbero, nell’insieme, a (quasi) quattromilioni.

Il calcolo della militante Radicale segnala, d’altronde, che i processi “contro ignoti” (destinati ad archiviazione) ammonterebbero a (quasi) sei milioni.

Ora se i processi pendenti contro “noti”:

-in (piccola) parte (quando non siano archiviati), sono conclusi con decreto di condanna (cioè, senza giudizio, se non “a colpo d’occhio”, del solo giudice), per lo più non “opposto” (pare che, i suoi notificatori, di solito agenti di polizia giudiziaria, invitino i destinatari a non opporli: perché la pena, detentiva, che potrebbe essere inflitta, sarebbe maggiorata e la pena pecuniaria, inflitta, sarebbe “una contravvenzione”, così compilando, indifferenti se non vogliosi, uno sterminato elenco di condannati a vita, e, inoltre, deflazionando, per mandato avuto o supposto, le pendenze dei processi);

– in altra (buona) parte (quando non siano archiviati), sono conclusi con sentenza applicativa di pena su richiesta dell’accusato ( cioè, senza giudizio, se non “a colpo d’occhio”, del solo giudice), non impugnabile (se non eccezionalmente), per lo più, pare, su suggerimento di “difensori” incompetenti o inefficienti (ben accetti ai procuratori della repubblica, per la stipulazione dell’”accordo” sulla pena);

– in altra (grande) parte (quando non siano archiviati), sono conclusi, a richiesta dell’accusato, con “rito abbreviato” (cioè sulla scorta, di solito esclusiva, delle prove di accusa raccolte dal procuratore della repubblica e dalla polizia giudiziaria, ed in cerca, l’accusato, della “attenuante del rito” che mitighi pene per lo più draconiane), da giudice singolo, (oltre il “monocratico”) il “gup” che, oggi, sostituirebbe (per legge apposita e per la magistratura sua fautrice) validamente le Corti e i Collegi, a giudice multiplo, storicamente preposto, per tradizionale prudenza, alla impartizione degli ergastoli e delle pene multiennali (sono cioè conclusi, siffatti processi, senza “dibattimento”- quale luogo del contraddittorio nella formazione nella discussione e, di riflesso, nella deliberazione dell’affare- anzi, quelli delle prime due serie, come detto, sono conclusi, addirittura senza “giudizio”);

e solo nella restante (infinitesima) parte, i processi, sono conclusi con dibattimento (per capire meglio giuridicamente: a parte il decreto penale di condanna, solo il dibattimento poteva dare forma alla sentenza penale per ogni reato, nel regime monarcofascista, e dopo, fino al 1988, “repubblicano”… );

inoltre se:

– i processi alla seconda sentenza, della terza e della quarta serie predette, sono quasi tutti “confermati” se hanno condannato,sono “riformati” se hanno assolto (ciò per solidarietà funzionale, logica, teleologica, nonché castale, tra i giudicanti, e a scoraggiamento e punizione, deflattivi, dell’appello difensivo?), tanto che, secondo il calcolo di Bernardini, essi, non ammonterebbero a più di 250.000 circa; – i processi alla terza sentenza, delle due medesime serie, sono quasi tutti non ammessi “a Corte”, con l’arbitrio che, i ricorsi (difensivi) retrostanti, sarebbero contrari al “diritto vivente” a Corte, disertato, da questa, quello vigente nelle Stato, mentre i restanti, ammessi (eccetto quelli, accusatori, contro sentenze assolutorie) sono poi, quasi tutti, rigettati (a deflazione, stavolta, perfino materiale, somigliante tanto a “cestinazione”); tanto che, secondo il calcolo di Bernardini, ammonterebbero a circa 28000;

cioè, complessivamente, se:

– i processi delle prime due serie sono conclusi nel tempo della vergatura dei dispositivi (oltre quello per il riempimento dei “calamai”…); – i processi della terza serie, sono conclusi nel tempo della presa d’atto collettiva del prefabbricato accusatorio, alla prima sentenza, oltre quello della lettura dei dispositivi di conferma in Appello e di “cestinazione” o rigetto in Cassazione); – i processi della quarta serie, sono conclusi, oltre che nel tempo, ordinario, del dibattimento (alla prima sentenza), in (non altro che) quello, in Appello e in Cassazione (della conferma della cestinazione o del rigetto) appena detto (eccettuati, ovviamente, quelli ad istanza accusatoria, l’adesione alla quale delle Corti, comunque, e’, di solito, fulminea);

se, insomma, così è:

l’opposto calcolo della magistratura è pura propaganda, tesa alla deflazione (d’altronde, gia’ acquisita sostanzialmente) formale, della seconda sentenza, e, ancor prima, della terza sentenza (d’altronde, già prima acquisita sostanzialmente, per autocassazione della Corte), e che, falsificando sulla quantità delle “pendenze”, sui tempi del loro smaltimento, sui modi reali d’esso al cospetto dei diritti universali dell’accusato, punta oramai alla sentenza unica, al processo d’azzardo (nel quale, ovviamente, l’accusa avrebbe nulla da temere, non “separata”, come è, dal giudice: sconcerta quanto, la propaganda, falsifichi, collateralmente, sulla prescrizione: per quanto detto sui tempi effettivi di conclusione dei processi, per i massimi edittali delle pene cui essa si commisura, via via surrettiziamente innalzati, che ne fanno uno spettro al servizio della magistratura, oramai vogliosa, al pari della divinità veterotestamentaria, di punibilità in perpetuo, degli umani);

d’altronde se, per il calcolo della militante Radicale, i processi “contro ignoti” (spesso noti, ma così denominati per opportune manovre giudiziarie, peraltro sperimentate e affinate anche nel percorso inverso, degli ignoti denominati noti), tali (pressochè) esclusivamente per volontà o nolontà (intenzionali o no), contro le potenzialità (affrancate anche dalla quantità reale delle “pendenze”), della magistratura, ammonterebbero a circa sei milioni, è manifesta la sovranità giuridica giudiziaria materiale morale sociale politica, d’essa.

P. Diaz

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2.06.13

Che cosa significa che la festa della repubblica, successore politico, anche per lotta partigiana, della monarchia nazifascsita del secolo scorso, consista principalmente  dell’omaggio della popolazione alla parata militare delle forze armate “di  terra di mare di cielo”? Significa che la repubblica ha esse per simbolo, e inoltre, l’omaggio ad esse del popolo?
E quando ciò significasse a chi, del Paese, apparterrebbe effettivamente il potere politico, al popolo: come vorrebbero Democrazia e Costituzione?

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