18.10.16

Grasso

Il presidente del Senato della Repubblica, già procuratore nazionale antimafia, procuratore della Repubblica di Palermo e, prima, giudice “a latere” del “primo grande processo alla mafia”, “istruito da falcone e borsellino”(circa 460 accusati  dalla bocca di un “pentito”, Buscetta, fatta venire appositamente in Italia dagli USA); egli, alcune sere addietro, trasmesso da una radio nazionale, vantava,  non senza inflessione italosicula, che, quando, giudice del processo, vide che l’esame testimoniale di tutti gli inquirenti (imposto dal Codice, dalle Carte nazionali e internazionali dei diritti dell’uomo..) avrebbe richiesto un tempo superiore a quello della durata massima della carcerazione preventiva degli accusati; e che, per ciò, il processo si sarebbe tenuto “a gabbie vuote” (proprio così si è espresso, incurante di rivelare che genere di sentimento avesse avuto, degli accusati…), escogitò che le testimonianze si esaurissero nella semplice (domanda presidenziale e risposta testimoniale di) “conferma” della precedente dichiarazione istruttoria del testimoni (a dispetto della pubblicità dei processi, fondamento del controllo popolare, traverso integrale cognizione degli atti, della loro gestione).
E vantava che, quando vide che nemmeno questo espediente contraeva abbastanza il  tempo processuale, perché molto ne richiedeva la “lettura” pubblica delle dichiarazioni istruttorie (obbligatoria se non fosse stata rinunciata dalle parti, e gli accusati non vi avevano rinunciato), egli ottenne “dalla politica” (“diccippicci”, come nell’imperituro sarcasmo di Rino Gaetano…) “la legge” “Mancino-Violante” (il primo “avvocato”…il secondo magistrato infilato nel “legislativo”…), con la quale la lettura degli atti avrebbe potuto essere sostituita dalla  loro “indicazione” (presidenziale).
Ove, la insubordinazione della magistratura (precisamente del “giudice imparziale”) ad ogni legge tutrice degli elementari diritti dell’accusato; l’asservimento della “politica” a tanta insubordinazione; il concorso di entrambe alla offesa della legalità nazionale e sovranazionale (a pro’ di una volontà extraprocessuale contraria a quella processuale), bene rappresentano  lo “Stato di diritto” italiano.
D’altronde, in quegli anni ottanta, il peggio non era nemmeno cominciato…

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13.10.16

Raggi ultravioletti

Dopo che “la sindaca” di Roma, Raggi, ha conferito la cittadinanza onoraria al Pubblico Ministero del processo alla “Trattativa Stato Mafia” (e di molti altri processi “antimafia”, similmente “ambiziosi”storiograficamente culturalmente giuridicamente ..), Di Matteo, la città, appena detta “mafiacapitale” potrà dirsi anche “antimafia capitale”?
E, così dicendosi, potrebbe cominciare a interrogarsi sulla successione genetica “mafia-antimafia” romane (quale delle due nasca prima), sbalordendo della loro quasi contemporanea  apparizione double face?
‎Non senza interrogarsi, inoltre, sul fatto che una “sindaca” comunque “avvocata” abbia potuto concepire quella onorificenza…

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13.10.16

Sulla “materia” sottoponibile alla “iniziativa delle leggi” governativa (è stato obbiettato, altrove, all’addebito, mosso al Governo, di illegittima iniziativa legislativa in materia costituzionale – quella che ha portato alla “riforma Boschi” –, che non sarebbe “scritto”, in Costituzione, che, la “materia”, possa, debba, essere soltanto “amministrativa”. La seguente è stata la risposta).

Parlamento e Governo hanno potestà normativa ciascuno nella propria “materia”. La materia del secondo è la Pubblica Amministrazione (artt. 92 ss Cost.), lì si esplica la sua potestà:
con atti (di produzione normativa) “secondari” (regolamenti, ordinanze, decreti ministeriali,  interministeriali,  presidenziali…), soggetti alla legge; con atti “primari” (“decreti legge”) che hanno “forza” di legge; con atti intermedi (“decreti delegati”), che hanno “valore” di legge (ordinaria).
Alle due prime serie è estranea la “iniziativa delle leggi”. Ai regolamenti etc.  ovviamente, perché mai potrebbero divenire legge; ai decreti legge perché esordiscono e si esauriscono in sé stessi (divengono legge per “conversione”). Mentre alla  terza serie, ai decreti delegati, potrebbe non esserlo.
Ma quando non lo fosse, estranea, essa non  potrebbe non attenersi alla materia suddetta (che, tanto per capirsi estremizzando, la letteratura tedesca ha definito “agiuridica”, quella “giuridica” essendo normabile da atti aventi “valore” di legge) .
Peraltro se, quegli atti, evadessero dalla loro materia, se invadessero altre materie, la potestà normativa del Governo non sarebbe distinta (separata, divisa) da quella del Parlamento, né soggettivamente né funzionalmente, pur dovendo esserlo immancabilmente. Ciò, sebbene la “decretazione d’urgenza” – e, in parte, la “decretazione delegata” (ove la legge del Parlamento determina “principi e criteri direttivi”, definisce gli “oggetti”, ed il decreto del Governo, nel tempo prefissato dalla legge, eroga la disciplina) –   per un ambiguo (se non proditorio) cedimento politico della Costituzione al concentramento (alla inseparazione, indivisione) dei poteri, ed alla parità (se non inferiorità) istituzionale del potere legislativo parlamentare – , siano straripate dalla materia propria, abbiano invaso e occupato (quasi) ogni altra, elevato il Governo al rango di legislatore (sostanziale), dipotere legislativo extra(o semi) parlamentare, eversivo (come la Storia avrebbe potuto indurre  a prevedere), del proprio limite “legislativo”.
Ebbene, altrettanto accadrebbe se la “iniziativa delle leggi”, spettante (anche) al Governo (art 71 cost), cioè la prefigurazione del tema legislativo, della sua composizione testuale, il “disegno di legge”, evadesse dalla materia propria, invadesse altre materie, usurpasse altrui potestà di opzione (sociopolitica) legislativa su esse: anche in questo caso, della fase genetica dell’atto normativo, il Governo  salirebbe al rango di legislatore (sostanziale), di potere legislativo extra (o semi) parlamentare, eversivo del limite della propria potestà.
D’altro canto.
Molte materie (civili penali processuali  sanitarie elettorali tributarie..) sono normabili solo, ed interamente, con legge, sono riservate alla legge del Parlamento (e perciò precluse ai “decreti legge”, come pure ai  “decreti delegati”).
E poiché l’ “iniziativa” farebbe parte di quella normazione, tutta parlamentare, essa è inattribuibile al Governo (ciò sebbene il cedimento politico, sopra cennato, abbia licenziato anche in quelle materie la decretazione d’urgenza e delegata, e la prassi abbia esaltato l’ “iniziativa” governativa).
Tanto più se la materia  fosse “costituzionale”, normabile con leggi di revisione della Costituzione o con altre leggi costituzionali (art 138 cp). La formazione delle quali è talmente esclusiva soggettivamente ed esigente proceduralmente (doppia votazione discontinua di ciascuna Camera,  la seconda a maggioranza assoluta dei  componenti, senza referendum confermativo quando abbia raggiunto la maggioranza dei due terzi; altrimenti – a richiesta- con diretto intervento – legislativo – del titolare unico della Sovranità repubblicana, del Popolo), da rendere financo impensabile che, il Governo,  possa assumere iniziativa legislativa (se  non lo fosse, impensabile – il Governo Renzi ha osato pensarlo, ed  assumerla – dovrebbe allestirsi pronta revisione, in tema, della Costituzione).

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7.10.16

Il capo del Governo e del Partito Democratico, Renzi:
1. dopo avere preso “iniziativa legislativa” (art 71 cost)‎ in materia costituzionale, “iniziativa” spettante  al Governo, supremo organo  della pubblica amministrazione, non oltre la materia amministrativa: così usurpando potere politico (incivilmente ed anche penalmente: artt 287 cp,  come altrove diffusamente illustrato);
1.1.ed avere quindi conseguito, con stratagemmi (ir)regolamentari delle votazioni parlamentari  o con forzature  morali su rappresentanze indocili (così attentando contro la Costituzione, incivilmente ed anche penalmente:  artt 283 cp, come altrove diffusamente illustrato): la revisione del sistema (onnirappresentativo) bicamerale;  del sistema  (pluralistico)  Stato Regione Province;  del sistema di  economia programmata ( abolito il  Cnel);  del sistema di  agevolazione del popolo nell’ “iniziativa delle leggi” (art 71 cit: non più cinquantamila ma centocinquantamila elettori proponenti);   del sistema di vari altri istituti,  correlati,  della Costituzione;
1.2 e dopo aver fatto ciò valendosi di  una “maggioranza” parlamentare (fittizia- in effetti minoranza- per apposita “legge truffa” elettorale), elargita dal suo partito. Averlo fatto, cioè, in un  contesto  istituzionale dove il   partito è  del Governo, il Governo è del partito,  il loro capo è comune, e,  quindi,  è  polo degli   interessi in conflitto ( il Governo ha dovere di imparzialità, secondo l’ art 97 cost., il partito ha dovere di parzialità, addirittura  per definizione). Così come è polo della (possibile) corruzione reciproca del partito e del Governo ( incivilmente, ma anche penalmente, secondo artt. 318, 319 cp, se non sono altro che pubblici ufficiali ministri e segretari del Governo); mentre, egli, loro capo,  corromperebbe sé con sè.
Ebbene costui:
1.3 giunto alla fase, nel procedimento di revisione della Costituzione, del referendum popolare confermativo; fase che dà la parola al popolo quale supremo organo costituzionale sedente nei territori, affinché compia, ove creda, revisione delle deliberazioni assunte da sé  sedente in parlamento.
Giunto, cioè,  alla fase  nella quale Parlamento,  Presidente della Repubblica,  Governo non hanno potere di elocuzione o di interlocuzione, hanno dovere di tacere, quale modo del dovere della imparzialità (gravante anche i primi due), per non intaccare in alcun modo l’autonomia perfetta, la indipendenza completa,  sovrane, della deliberazione popolare.
1.4 Giunto a quella  fase, costui, dicevasi, ha ripreso   ad usurpare potere politico. E,  capo del  partito quale capo del Governo ( e viceversa),  dopo avere sottomesso il proprio  sovrano (il Popolo)  in  Parlamento, si è posto  a sottometterlo nei territori: scorrendoli “in armi” invadendoli ed occupandoli,  oltre che con ministri, segretari (e sostenitori  d’ogni genere e specie), con propagande fisse del Si contro il NO; per giunta, talmente personaliste  che “se vince il sì’ cambio mestiere” (avrebbe detto ultimamente).
1.5 Dove la estraneità, la alienità, del suddetto, ai sistemi istituzionali e politici evoluti nelle “moderne democrazie” non potrebbe essere maggiore e più sconcertante. Dove, rispetto ad essi, egli appare effettivamente quel che annunciò di essere  e che volle essere:  “rottamatore”.

di Pietro Diaz

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1.10.16

“Giustizia” ereditaria

La Muraro era stata intercettata casualmente mentre conversava serenamente anni addietro ‎e la conversazione era stata accantonata, con altre di quella tornata di impudente voyeraggio degli affari altrui,  perché irrilevante giudiziariamente.
Dopo la nomina ad assessore dal sindaco di Roma Raggi, quella conversazione era stata anamnesticamente riascoltata, dagli inquirenti all’accatto di materia prima da elaborare giudiziariamente; ed essendo parso che potesse nutrire l'”ipotesi investigativa” (oramai sinistra quanto logora locuzione della polmagistratura, nella cui mentalità, peraltro, un’ipotesi è un assioma, per la incursione devastatrice nella vita della gente) del  reato di abuso d’ufficio (il piede di porco della ordetta per penetrare nell’agone politico ed amministrativo, espellere, per lo piu’ imprigionando, le rappresentanze delle volontà delle comunità locali, spesso anche centrali,  e prenderne il posto), hanno iscritto l’assessore “nel registro degli indagati”.
Ora è chiaro perché, la polmagistratura, sta per abolire (quel che resta del) le prescrizioni del reato: per potere tramandare ai successori, ove gli operatori attuali andassero in quiescenza (la più tarda, di tutti “i lavoratori”, giacché, come è noto, “il potere logora chi non c’è l’ha”), materia prima per una inesauribile capitalizzazione giudiziaria, prospera di vittorie col più gran numero di vittime, di incalcolabili bottini, ed eterna.

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Sul match televisivo Zagrebelsky Renzi

di Pietro Diaz

Uno come Zagrebelsky (stette a Sassari molti anni or sono), con l’arsenale teoretico che possedeva,  avrebbe potuto far fuori, per sempre, in tre mosse,  un locutore a vanvera perenne, e sul (per lui) l’ignoto,  quale  è “renzipresidentedelconsiglio”.
E in vece, lo ha lasciato danzare e colpire di tanto in tanto, e lasciato che potesse dare a vedere di “vincere ai punti”.
D’altronde, ossequiosamente appellandolo “signorpresidentedelconsiglio”, gli ha insistentemente  assicurato che, sostenendo il NO,  non ce l’aveva con lui, ma col suo successore …..(?):  sebbene lui, non il suo successore, avesse fatto la riforma!!
Inoltre, una settimana prima, in un confronto sul tema con “ilministrorlando” trasmesso da Radio Radicale, mentre ciondolava fra le parabole, similevangeliche, del “pastore” e del “tessitore”, ed enunciava di preferire il secondo “a modello della Costituzione” (notoriamente, le parabole potrebbero marcare la incapacità del locutore di star dentro al tema con l’alfabeto, anziché con le immagini, e quella dell’ascoltatore di seguirlo: e di fatti egli non spiegava né il chè né il perché); mentre così ciondolava, dicevo, l’altro gli somministrava il quisquiliario (e falsario)  congenito della propaganda della cricca renziana con piglio (in apparenza) argomentativo…
Tanto che, al mattino del confronto notturno con Renzi, dicevo ad un amico d’essere in pena per la sorte d’esso ( e di riflesso…).
Tanto più che, con Orlando, Zagrebelsky” aveva avuto un sinistro cedimento, “confessando” d’essere d’accordo, con la riforma, per l’attribuzione ad una sola Camera del potere di fiduciare il Governo: d’accordo, cioè, sulla limitazione della emanazione del Governo della Repubblica da tutto il popolo sedente in Parlamento (più o meno quel che fece Mussolini al primo putsch:  desse il Re, non il Parlamento, la fiducia al- Capo del-  Governo).
Zagrebelsky, nobile ucraino d’origine (ti dicevi) prima che “professoredidirittocostituzionale”, potresti recuperare al più presto le tue posse?

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25.09.16

‎Pertini-Bonino

Viene ricordato, nel centoventesimo della sua nascita, per la sua “eleganza” (non si aggiunge sartoriale, per non circoscriverne la portata), che avrebbe esibito anche quando, presidente della Camera dei Deputati (non si ricorda, ovviamente, che, fin d’allora, era divenuto pseudologico, tanto che dopo, da Presidente della Repubblica, gli furono assegnati professionisti della comunicazione pubblica, giornalisti in specie, che dissimulassero il suo stato mentale. Come non si ricorda, ovviamente, la sua inelegante fobia, e in quello stato, della massima carica, palese nel supplice e malfermo vagare fra gli scranni della assemblea: sotto lo sguardo compassionevole del suo stesso promotore, Bettino Craxi) permetteva “allabonino” (Emma), di entrare in aula con gli zoccoli …
Si parla del tempo in cui “labonino” era bidella al Senato, o di quello, assai prossimo, in cui era deputato?

FOIA?

Così, con siffatto acronimo di Freedom Of Information Act‎, che nella lingua apprendibile fin dalla scuola media inferiore, significa animalesca eccitazione libidica, fregola incontinente, così, dicevo, “lamadia”, ministro della pubblica amministrazione (offerente anzitutto boccoli cinquecenteschi al “governorenzi”), ha appellato lo statuto del diritto del cittadino alla informazione sulla amministrazione pubblica, alla sua “trasparenza”…
Audacia senza pudore, o insipienza senza fondo?
O, più semplicemente, “governorenzi”?‎

Dagli alle  “differenze”‎..

Giulio Cesare Vanini, filofoso salentino, sostenne, a cavallo fra decimosesto e decimosettimo secolo‎, che l’universo bastava a sè stesso, fisicamente, che non aveva necessità di Metafisiche.
E per ciò fu giustiziato dall’organo giustiziale delle Metafisiche, come tanti altri e come intere popolazioni  europee, “differenti” …
Quando di questi non riuscisse la confutazione, ‎non fosse possibile estinguerne la funzione di controinformazione, venivano fatti sparire, per ustione (nel suo significante più allusivo), per tormento decapitazione crocifissione e varie altre forme di annichilimento.
Secondo un modello, di reazione politica, tanto antico quanto moderno quanto contemporaneo, secondo un modello storico, rispondente ad una “legge della storia”; e che paradossalmente, nella attuale pena detentiva per incarcerazione, coeva peraltro alla pena corporale della morte, registra una moderazione conservativa, del trattamento giustiziale del “differente “.

“Magdicristianoallam”…

Le labbra livide ed esangui del rettile “mediatico” sibilano fetidamente che, l’ascesa verso l’italia di popolazioni  della sponda sud del mediterraneo, contaminerebbe la purezza della razza italica e delle sue origini “ebraicocristiane” (aggettivo il cui uso, apparentemente endiadico, tuttavia,  contiene termini ben distinti se non antitetici).
Indubbiamente credibile, da “intellettuale” di impronta convintamente neonazista, nel neofascismo locutorio (benché il fascismo opponesse, anziché abbinare com’egli fa, la purezza della razza -proclamata con la legge del 1938 sulla difesa della razza- alle popolazioni ebraiche).
Altrettanto credibile nel tentativo di dissimulare, da mentitore strategico del proprio stato, la piena appartenenza alle suddette popolazioni ascendenti (giunse a farsi battezzare, a garanzia di autenticità, da un papa, Ratzinger, primo inquisitore del Sant’uffizio, pur mantenendo a  padrino  l’ambiguo “mauriziolupi”.
E’ del tutto incredibile, anzi risibile, e penoso ove scientemenente falsificasse, costui, come storiografo delle popolazioni italiche e delle loro culture, delle quali, la “ebraicocristiana”,  è ritenibile la più vicina, per giunta con  molte altre, di innumerevoli  antecedenti, e non meno inculturanti.
Per fortuna…

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23.09.16

“Pariopportunita…” (d’assassinio)

E’ una poliziotto chi avrebbe avrebbe ucciso a Tulsa, in Oklahoma, Terence Crutche, un afroamericano che vagava disarmato; ed è quella poliziotta, Betty Shelby, a mentire che sarebbe stato armato…
Cominciano a valere davvero le “pariopportunita”: a chiunque, maschio o femmina, sia stata assegnata una divisa con pistola, esso spara e uccide, e mentisce…

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Sindacato “camuso…”

“La cigielle baratta il si’ al referendum con ‘ la patrimoniale'”; , questa la notizia apparsa sulla stampa.

Se vera, al sindacato “di sinistra” dei lavoratori (come già a quello “di centro”, alla cisl) poco importa della sovranità politica d’essi:

nel sistema parlamentare nazionale, minacciato dal monocameralismo; nel sistema parlamentare regionale, minacciato dalla menomazione  delle prerogative legislative; nel sistema amministrativo provinciale, minacciato dalla abolizione della elettivita’ degli organi; nel sistema socioeconomico nazionale, minacciato dalla abolizione del CNEL (Consiglio nazionale per la economia ed il lavoro: organo,  negli auspici, della politica economica altra da quelle governativa, e “corporativol” per la competenza dei membri);

Come poco importa della sovranità fiscale, nazionale o locale’, d’essi, se reputano che con un altro prelievo, “la  patrimoniale”, invece che con l’abbattimento di tutto il prelievo che  mantiene parassitismo e consumismo,  ingordi, dei ceti pubblici (civili amministrativi paramilitari militari giudiziari), asservendo i privati, impoverendoli, distruggendone le iniziative economiche, espellendoli dalla possibilità del lavoro del risparmio del consumo, proletarizzandoli…

(se reputano che con un altro prelievo, dicevasi), promuovano, come in passato, la nuova politica …

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08.09.16

“La gran fossa” delle Filippine

Quarantasei morti ammazzati al giorno ‎(non dalla ma) per la droga che spaccerebbero o consumerebbero, nel territorio filippino. Ammazzamenti in esecuzioni extragiudiziarie paramilitari ad opera di “squadroni della morte”, organismi  speciali della polizia generale locale, per ordine o col consenso del presidente delle Filippine Duterte (colui che, eletto con il trentanovepercento dei consensi alla presidenza della Repubblica e del Governo unite -secondo la Costituzione locale-, ha annunciato di volere riscrivere la costituzione per aumentare i poteri del governo: ricorda qualcuno?)
Certo, sussistono differenze dagli ammazzamenti esecutivi italiani compiuti dalle squadre di polizia come  quella che ha operato su Cucchi e su altri spacciatorconsumatori di droga; ma, esse, sembrano differenze quantitative, non qualitative:
sia negli eventi, amazzamenti in esecuzioni extragiudiziarie paramilitari; sia negli ammazzatori, squadre speciali (dette “mobili” in Italia) della polizia generale.
D’altronde, eventi qualitativamente simili suppongono autori simili.
Ed eventi ed autori simili, dell’area pubblica, suppongono sistemi di stato e di governo, e sistemi sociopolitici connessi, potenzialmente o effettualmente simili (comunque non dissimili)..

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07.09.16

“Cosi’ parlo'”  Lorenzin..

“Se l’Italia non fa più figli intervenga il premier… “.
E’ chiaro che, “la lorenzin”, “ministro della salute”, cosi’ parlando non ha invocato le funzioni governative, o legislative d’urgenza, o altre istituzionali, del capo del Governo.
Come è chiaro che non ha invocato la intrusione della funzione pubblica in quella,   ultraprivata, della procreazione…
Costei, quindi, ha invocato un “premier” inseminatore ininterrotto “della popola” (se no, in questi oscuri tempi grammaticali, chi capirebbe che si allude alla popolazione femminile?)?
D’altronde, il capo del Governo, “Renzi”, interpellato, ha negato di saperne alcunchè…ma è noto: mater semper certa est, pater numquam

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2.09.16

“Esposito” toglie  l’ultimo velo

“Antonio Esposito”, nominalmente chiunque, in Campania, tuttavia colui che, appostato nella Sezione Feriale della Corte di Cassazione alla quale sarebbe stato assegnato il processo, condannò all’impronta Silvio Berlusconi per “frode fiscale”; e con tale fervore da non  potere trattenere,  con un giornalista suo propagandista, il riassunto, in puro idioma napoletano, della motivazione della sentenza non ancora scritta dal consigliere relatore pubblicata….
Costui, “presidente di Sezione della Corte di Cassazione”, verosimilmente  anche a nome del fratello procuratore generale presso la stessa Corte (senza che né l’uno né l’altro né quella abbiano mai avvertito la pur minima possibilità del conflitto di interessi); come pure a nome del figlio “Ferdinando” (già sostitutoprocuratore della Repubblica a Milano), “requirente” (invano) presso il Gruppo Berlusconi, e prima della sentenza del genitore, gratificanti incarichi politici o ministeriali….
Costui, da ultimo, ha ben illustrato le ragioni e la forza del suo status.
All’ “avvocato Legnini” (vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura)  il quale ha avuto che dire sull’esibizionismo di certa magistratura, ha opposto l’inemissibilità, l’impronunciabilità, da chiunque, di qualsiasi giudizio, essendo, la magistratura, per Costituzione,  “terza e imparziale”.
Ora, se, detta ingiudicabilità, non parrebbe trarsi dalle qualità or dette, non altro che processuali, funzionali, rappresentative della posizione del giudice nel processo rispetto alle parti.  E non parrebbe trarsi,  nemmeno se fossero qualità extraprocessuali.
Allora, costui, la concepisce  quale  stato a  priori, incondizionato, del magistrato, quale suo carattere congenito.
Ma non stanno qui, Il germe e l’espressione, tanto della deificazione sociopolitica quanto dell’ idiozia sociogiuridica?

Puccio

E’ il personaggio del film argentino il Clan, che narra della continuazione in forma privata della attività pubblica di oppressione assoggettamento tortura imprigionamento dispersione uccisione del Governo del “generale” argentino Videla, da un suo membro. Continuazione scandita (prevalentemente) con sequestri di persona per estorsione, con soppressione dopo questa dell’ostaggio,  con seguente arricchimento e impunità.
Film, del regista Trapero, esemplificativo, ben oltre la sua intenzione, della omogeneità della attività maxicriminale privata e pubblica, della sua fungibilità formale sostanziale e finale (nel fine). Con  differenza solo qualificatoria e ordinamentale, quando la seconda si faccia Governo.

Orlando s’orna di menzogne..

Io vengo dalla sinistra marxista, che si interessava ai diritti sociali più che ai diritti civili, ma dopo avere conosciuto voi radicali credo che gli uni e gli altri siano inseparabili..
Così si e’ espresso, al Congresso dei Radicali tenuto nel carcere di Rebibbia in Roma alla presenza di numerosi detenuti‎, il ministro della Giustizia Orlando…
La sinistra marxista farebbe, avrebbe potuto fare, parte del governo Renzi?
E sosterrebbe l’unità dei diritti civili e sociali, in carcere di fronte ai carcerati, il reclusore, mediante l’apparato di polizia e dimagistratura, di (circa) sessantacinquemila titolari di diritti civili e sociali all’anno, il soppressore di buona parte d’essi mediante induzione al suicidio per negazione di quei diritti, sosterrebbe l’unità dei diritti civili e sociali, in carcere di fronte ai carcerati?

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1.09.16

Diritto processuale sismatico

Domanda del giornalista: “E’ vero signor procuratore (di Rieti) ‎che il Comune (terremotato) ha chiesto l’ “incidente probatorio” per il crollo delle sua case? Risposta: “Non e’ previsto che la parte civile chieda l’incidente probatorio..” .
Ha diffuso l’intervista un Quotidiano.
“Parte civile” in un procedimento nemmeno iniziato o, se iniziato, ancora in fase di indagini? La legge non la prevede.
Prevede se mai la “persona offesa”‎, che e’ soggetto processuale ben diverso da quello, lo scambio dei due e’ sconsigliato a chiunque, e’ vietato al magistrato, in sede sia giudiziaria che stragiudiziaria, avendo sempre, egli, obbligo di corretta auto ed etero informazione (e formazione).
Per giunta, la “parte civile” (alias “persona offesa”) non potrebbe chiedere l’incidente probatorio?
Eppure la legge prevede che possa. Al meno, che possa chiedere al pubblico ministero che chieda l’incidente probatorio.
Ora, se non fosse sismica, sul piano della sicurezza e della incolumità giuridica delle persone, la condizione di quella magistratura (come la potenza tellurica che ha scosso il territorio sul quale essa giusdirebbe “sismologicamente) certo non sarebbe antisismica…
Tanto meno se, quella condizione, fosse diffusa nel territorio…

Vescovo s(c)ismatico (dalla logica elementare)

“Non e’ il terremoto che uccide ma l’opera dell’uomo”, ha omilato ispirato e fervido un vescovo dell’area, alludendo ai difetti costruttivi o riparativi delle residenze cadute sotto il terremoto apenninico d’agosto.
L’opera dell’uomo di insellamento e di cavalcamento della terra di cui è parte? di comprensione che un altro modo, d’essi, potrebbe evitare o ridurre che si uccida? l’opera dell’uomo di escogitazione e formazione delle tecniche relative? Dell’uomo che ha iniziato a a comprendere come non morire, di terremoto, e  che e’ morto prima che potesse iniziare a farlo ?
Sarebbe questa l’opera dell’uomo che, insegnandogli a (soprav) vivere, ucciderebbe?
Pare uccidere solo, o assai più, l’omelia del vescovo..

Dio e popolo

“….ho chiesto a Dio …e ora che cosa facciamo?”, riferisce “il vescovo” celebrante l’ufficio funebre, davanti le salme …
“ …ditemi che cosa volete che faccia e lo faro’”, invoca “il capo del governo” dai terremotati (“mentre la moglie Agnese versa lacrime davanti  trentacinque bare”… esprimendosi come potrebbe, si suppone, e in rappresentanza della nazione…!)- .
Le due interrogazioni sono simili, simili essendo gli interroganti, ignari e impotenti allo stesso modo, e gli interrogati, dio e popolo, allo stesso modo metafisici (se non immaginari).
Ma mentre al vescovo sono  permesse l’ignoranza e l’impotenza del reale, a lui congenite e congeniali poiché sapiente e potente dell’irreale da ben duemila anni se non da duemilasettecento (dall’apparizione  neotestamentaria del suo informatore, Jesus, se non da quella veterotestamentaria di Jhavè); al “capo del governo” sono precluse, avendo, egli, dovere di sapere e di potere, quale organo superiore di pubblica amministrazione del reale sociale…
Onde, mentre l’implorazione del vescovo è patetica, l’invocazione del capo del governo è illecita, tanto da essere ridicola, perché istituzionalmente inimmaginabile….

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Antidroga a giudizio

25 Luglio‎ 2016, discussione in Parlamento per la esclusione della reità in alcune attività (di produzione conservazione cessione) sulla Cannabis, oggi reato.
Ad iniziativa di un sottosegretario di Stato – rinfrancato da un buon seguito di parlamentari e perfino munito del lasciapassare, se non del viatico, della Direzione Nazionale Antimafia- , tal Benedetto Della Vedova, benché fino all’altro ieri militante di una delle varie formazioni politiche ordite da “Gianfrancofini”, colui che, insieme a “Carlogiovanardi”, ritenne di potere diffondere, in Parlamento e davanti al Popolo, che fra cannabis ed eroina non vi fossero differenze (chimiche, effettuali e quindi) penali. Cosicché, da allora, anno del Dispotismo (perché incapace o indifferente alla distinzione del distinto) giuridico-giudiziario 2006, la coltivazione nelle terrazze di vegetali con  tetraidrocannabinolo diverrà incarcerabile per più di ventanni.
Si ignora se, quel giorno del calendario, d’altronde cadente quest’anno di lunedì (allorché le Camere sono deserte a tradizionale prolungamento del week end dei parlamentari) sia stato adottato simbolicamente, ‎ad evocare quello della deliberazione, in seno al Gran Consiglio del Fascismo, nell’anno 1943, della destituzione e dell’arresto di B. Mussolini; ad evocare,  in pratica, la caduta del fascismo, dirimpetto ad una legge fascista?‎
L’adozione, d’altronde, non sarebbe implausibile, se l’ormai quarantennale accumulo dei ‘morti’ e dei ‘feriti’ e degli imprigionati “per droga” (scilicet: da operazioni ”antidroga”), con i loro familiari e vicini, potrebbe non essere stato inferiore (“piazza pulita”, “terra bruciata”, sono state le denominazioni di alcune “operazioni” “antidroga”) a quello del primo Fascismo mussoliniano (non del  secondo, tuttavia, con le sue guerre italiche europee balcaniche africane…, le loro inimmaginabili mattanze).
D’altronde, di questi tempi, le simbologie non sono agevoli, se, ad esempio, davanti al camionfunebre di Nizza dello scorso quattordici luglio, chi riandasse d’istinto alla Presa della Bastiglia dell’anno 1789 (la Segreta parigina contenente invero, allora, non più di sette prigionieri), per indagare inizio e fine del massacro “sur la promenade des Anglais”, potrebbe incontrare il quattordici ‎luglio dell’anno seguente, quello della Federazione, della Unità Nazionale francese …
Ma, come che sia, questo venticinque luglio è a svolta del Parlamento che, nell’anno 1975, all’unanimità quasi, dopo settemila anni ove  la cannabis fu alimento lenimento appagamento cura culto deità per gli individui e le moltitudini; inoltre, fu economia produttiva e di scambio, capitalistica, per le popolazioni del Globo; nondimeno,  la poneva sotto legge penale (tra le più ferali al mondo allora ed oggi).‎
Quel Parlamento, cioè, incolpava e condannava settemila anni di storia umana, e ne affidava deprecazione rimozione obliazione estinzione, istoricidio, ad una nuova  Inquisizione.
Ma non senza un disegno recondito.
Quello del più infernale massacro della gioventù, scelta non a caso ma quale portatrice, al tempo, di culture alternative od oppositive, solari floreali edoniste animiste pacifiste sessualiste. dei Beat Hippy Figli dei Fiori Underground… ; suscitatrici di “musiche sataniche”, per “razze degenerate” (come teorizzarono alcuni esponenti della “più grande democrazia del mondo”, la statunitense); ma anche antirazziste antidespotiste anticapitaliste,  comunque antagoniste, e per ciò da sottomettere  a nuova  Inquisizione, che le schiacciasse le disperdesse, che mondasse la terra di ogni loro avanzo controculturale. E, anzi tutto, della loro ostilità politico- istituzionale, che esibivano le avanguardie, studentesche e operaie, dalla impressionante intelligenza dei malfatti e dei malfattori sociopolitici reali, effettivi.
Inquisizione che comunque, tanto più sarebbe stata efficace e popolare, quanto più fosse stata recondita, nella strategia.
In concreto: che faceva quella minacciosa moltitudine giovanile? coltivava e fumava lo spinello?
Sarebbe bastato colpire questo per colpirla, immoralizzarla, illegalizzarla, imprigionarla….…chi avrebbe ritenuto razzista etnocida genocida iuvenicida eccida, o (comunque) ingiusto, il suo sterminio? Ognuno si sarebbe chinato all’apparire maiestatico della Potestà penale, supremo fattore di Giustizia, intrinseca immanente autogenetica autoessente…
Fu questo il disegno, del legislatore e dell’inquisitore, siamesi, “antidroga”.
D’altronde, al servizio non solo della resistenza di un regime decrepito alla contestazione giovanile, ma anche del capitalismo ufficiale,  quello delle sostanze eccitanti (o deprimenti, secondo dosaggio), alcool e tabacco, sicuramente minacciato dal sottocapitalismo della cannabis, che toglieva moneta al lro consumo. Capitalismo, d’altronde, spregiudicato più di quello inglese della “guerra dell’oppio”, che, nel diciannovesimo secolo, aveva inondato la Cina dello stupefacente nel tentativo di recuperare l’argento lì versato in pagamento della importazione del tea. Di fatti, non solo inondava l’Italia della propria sostanza drogante (alcool e tabacco), non solo incarcerava, col suo braccio politico-istituzionale, il sottocapitalismo della cannabis, ma, mimetizzando l’intrigo, distoglieva dalla reazione le popolazioni alcoolizzate e tabagizzate; al contrario della Cina, che non si era fatta incantare.
Al servizio d’essi, dicevasi, ma anche della elevazione del Potere poliziesco generale sulle  moltitudini “sediziose”, e tuttavia, innocenti  in settemila anni di cannabis, fino allo scaltro e mortale stratagemma.
D’altronde, l’anno precedente, 1974, il medesimo Parlamento aveva dotato la Inquisizione del potere di penetrare, oltre le persone le cose le case,  le conversazioni  le comunicazioni, la loro segretezza, a deliberato e spudorato sfregio della sua sacralità costituzionale: le ‘intercettazioni’.
Cadrà ogni privatezza (tanto che l’ “investigatore” potrà comodamente essere ascoltatore);  siederà anche in Italia, dopo i paesi sovietici coreani cinesi…dell’anno della visione orwelliana del 1949, l’onniudentevedentesciente Big Brother…
Ma la datazione di Orwell, “1984”, fallirà di un decennio…

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21.07.16

Dopo il “rapporto Chilcot”

Tornando alla mente il suono liturgico “martiri di Nasiriya” (c.d.) e quello, evale “antica Babilonia” (entrambi, peraltro, solo fantasiosamente riconducibili alla realtà irachena fra gli anni 2003-2006, che pure avrebbero preteso di sottendere o di narrare), torna alla mente ciò che, quei suoni, effettivamente designarono:
la spedizione guerresca delle Forze armate italiane, nella (questa si’ martire) terra irachena, per deliberazione del Governo berlusconiano del tempo, aggiunta a quelle del governo americano, inglese…
Cioè, mi viene in mente Silvio Berlusconi, il terzo, dopo, Bush e Blair, contraffattore intenzionale della condizione effettiva della pericolosità, sulle masse, del dispotismo husseiniano, e con ciò fattore e vettore della immensurabile criminalità, di guerra e contro l’umanità, dai tre riversata sulle popolazioni e le istituzioni di quell’infelice paese, e, per prevedibile anzi prevista propagazione degli effetti brevi e lunghi, sui Paesi dell’area, fino ad oggi e chissà fino a quando.
Ora, se sarebbe stato Blair, criminale di guerra e contro l’umanità, e certamente lo fu, cosi’ come lo sarebbe stato Bush, che gli avrei subito affiancato, perché non lo sarebbe stato Berlusconi?
D’altronde, quanto a demenza “politica” (la politica regge, non stermina, le moltitudini: polus…), a parte quella antropica, come sarebbero stati differenziabili?

Quale “anteprima” di quanto appena scritto sulla scia del “rapporto Chilcot”, ci si permette di riportare l’articolo di Pietro Diaz “crimini iraqueni” pubblicato nel sito www.jusdiaz.it, nell’ anno 2005, consultabile anche al link http://www.jusdiaz.it/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=41

L’articolo 11 della Carta Costituzionale proibisce (a “L’Italia”) la guerra, “come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. Non solo, dunque, la guerra che, arbitrariamente indetta, offendesse “la libertà” degli “stati-governo” o degli “stati-comunità” (raccoglibili concettualmente nei “popoli”), ma anche la guerra che, astrattamente evocabile da una controversia internazionale, fosse diretta a risolverla. La proibisce enfaticamente, mediante impiego di uno stigma (di genere) morale: la “ripudia” (le parole dei “democristiani”, da La Pira a Moro, applicate alla elaborazione legislativa, in Assemblea Costituente, della norma, furono, eticamente, le più alate). Conseguentemente, ad ogni italiano è imposto di ripudiare (quel)la guerra, a nessun italiano è permesso (ove ne agisse) di ometterlo. L’articolo 11 della Carta Costituzionale (contestualmente) prescrive (a ”L’Italia”) di operare al fine “che assicuri la pace” (“e la giustizia”), se necessario dimettendo una parte della “sovranità”, (così) a disposizione di “organizzazioni internazionali” che meglio operassero, e che, Essa (Italia), deve “promuove(re) e favori(re)”. Conseguentemente, ad ogni italiano è imposto di perseguire la “pace”, a nessun italiano è permesso (ove ne agisse) di ometterlo. Per sintesi, è prescritto il “pacifismo”, è vietato il “bellicismo”. L’articolo 11 della Carta Costituzionale (dunque) permette (solo) la guerra “come strumento”di difesa. Questo è tale (per ciò “legittimo”) quando respingesse un’offesa (proporzionata, cioè bellica), attuale o imminente, non remota (o, ancor meno, meramente possibile). In altre parole, (la norma) permette la difesa “reattiva”, vieta la difesa “preventiva” (se questa fosse stata permessa, come taluno ha ritenuto, alla nascita della norma, in un tempo nel quale l’ordinamento internazionale la prevedeva, oggi sarebbe vietata, poiché quell’ ordinamento – cui quello nazionale si adegua, come ieri, automaticamente, in forza della disposizione costituzionale in art. 10 – contiene, quale norma – divenuta- “generalmente riconosciuta”, una prescrizione, originante dalla Carta ONU, onde è legittima solamente la reazione ad un “attacco diretto”). Ora, non pare inopportuno indagare se l’autore, o il (coautore o il ) partecipe della guerra non difensiva, commetta illecito (nonché culturale) giuridico (e di che specie), e se esso sia reprimibile giudiziariamente. La “codificazione” (penalistica) sovranazionale, approvvigionata da “fonti” (normative) prevalentemente occasionali (ma “generalmente riconosciute”: Statuti dei Tribunali di Norimberga, Tokio, Jugoslavia, Ruanda, altri, Carta ONU, altre), catalogando “crimini contro la pace”, “crimini contro l’umanità”, “crimini di guerra” (oltre altro) , annovera: – tra i primi, il fatto di chi attuasse “condotta” di guerra (non difensiva), o di chi conferisse al “disegno”, alla “preparazione”, di essa, o ne attuasse “cospirazione” o “partecipazione” ( Statuto del Tribunale di Norimberga: una delle “fonti” ); – tra i secondi, il fatto di chi compisse (o partecipasse al compimento di) “atti inumani contro popolazione civile” (Carta ONU, Statuto Corte Penale Internazionale: alcune delle fonti); – tra gli ultimi, il fatto di chi compisse ( o partecipasse al compimento di) “devastazione di centri, città, villaggi” (Carta ONU: una delle fonti). Ebbene, tali fatti, in quanto (appunto) “crimini”, sono reprimibili giudiziariamente (mediante punizione non eccedente l’ergastolo), da appositi Tribunali sovranazionali (giudicanti e deliberanti per iniziativa del Procuratore inerente). Ma oltre la codificazione sovranazionale, anche quella nazionale contiene disposizioni punitive. Tra “i delitti contro la personalità internazionale dello Stato” (Titolo I, Capo I, Capo V, Libro II del codice penale vigente) appaiono: – il fatto di chi “tiene intelligenze con lo straniero per impegnare o per compiere atti diretti a impegnare lo Stato italiano alla…dichiarazione di guerra” (art. 245); – il fatto del “cittadino che…svolge comunque un’attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali” (art. 269); (e perfino) – il fatto di chi (ancor prima e solamente) compia “istigazione a commettere alcuno dei delitti” predetti (art. 302); – o attui “cospirazione politica mediante accordo (o) mediante associazione al fine di commettere (uno) dei delitti” predetti (artt. 304, 305). D’altro canto, se si ritenesse (senza azzardo) che la norma, penale, che vieta l’ “attentato alla Costituzione”, in art. 90 della Carta Costituzionale (estensivo dell’“attentato contro la Costituzione”, in art. 283 c.p.), concerna la condotta di ogni funzionario politico (non solo del Presidente della Repubblica, espressamente considerato) dello “Stato-Governo”; e si ritenesse che essa concerna la violazione dei precetti costituzionali (fondamentali), tra i quali, ovviamente, quello in artt. 10-11 (sopra visti), sarebbe catalogato un ulteriore fatto incriminante. Qui, dunque, avrebbe potuto, e dovuto, convenientemente, planare la disputa “occidentale”, logomachia esemplare, penosamente fallace o sfacciatamente mendace, sulla legittimità della guerra iraquena. Qui si sarebbe acquietata. Ora, è dato vedere che lo scenario iraqueno ha pullulato e pullula di esempi, di crimini e di criminali, riconducibili, senza eccessi interpretativi, ai modelli cennati. E commisurarne, a due anni dalla funerea apparizione, la grandezza, a quella del rivoltante loro parto, l’immane devastazione naturale, materiale, culturale, patrimoniale, sociale, politica, istituzionale, morale, giuridica, del Paese. Una grandezza irriducibile, e imperdonabile. Per diabolica ironia, crimini e criminali di origini e confessioni “cristiane”, la cui suprema “guida spirituale”, non sopravvissuta, per morte di ieri, alla loro empietà, aveva, nondimeno, struggentemente implorato, ed esortato, in una delle sue più ferventi allocuzioni: “difendete la pace, anche a costo della vita”!

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