IN DIFESA DELLA PRESCRIZIONE DEI REATI

1 All’origine dei “sistemi giuridici penali”, tutti menomativi o distruttivi, sempre invariabilmente offensivi, del soggetto coinvolto, si rinviene la moderazione della inimicizia bellica – di ungruppo sociale ad un altro – al seguito della vittoria dell’uno sull’altro.
2 La supremazia conseguente evolve, organizzativamente, nella trasformazione della inimicizia originaria, bellica, in inimicizia “correzionale” ( poliziaca, non militare, fatta di singolari punizioni più o meno corporali , imprigionamenti, soppressioni etc), moderatrice della precedente, ritualizzata e formalizzata come inimicizia giudiziaria.
3 La quale, inoltre, è riproducibile continuamente, non solo con la attuazione dei presupposti dati, ma anche con la rinnovazione di questi. Così che anche gli eventuali ritorni (istintivi) della inimicizia originaria si stemperino nella espansione di quella successiva.
4. D’altronde, va assiomatizzato che, il reato, non esiste in sé (quale spontanea espressione del divenire sociale), ma esiste in quanto appositamente prefigurato e predisposto.
5. Cioè, esso è il mezzo del prolungamento della forma bellica della inimicizia nella forma giudiziaria; del prolungamento del comando militare nel comando poliziaco-
.6. E tutto ciò, conformemente ad una “legge fisica”, di natura, e quindi universalizzante il suo prodotto.
7. Se, difatti, si da uno sguardo a qualunque parte del mondo -comunque costituita sociopoliticamente istituzionalmentegiuridicamente, culturalmente (!)-, si coglie il medesimo passaggio, dalla inimicizia bellica a quella giudiziaria. Si rinviene la processualizzazione della prima attraverso l’organizzazione della seconda ( è ciò conferma irrefragabilmente la universalità della legge suddetta!).
8. D’altro canto, il movimento in avanti,trasformativo della inimicizia bellica, può andare anche all’indietro. E ritornare ad essa, sia verso il medesimo gruppo, sia verso altri gruppi(contemporaneamente o successivamente). Con ineluttabilità ciclica, d’altrondecoerente alla fisicità del fenomeno, allasua legge.Ebbene
9. Storicamente, insieme ed al modo della inimicizia bellica,anche l’inimicizia giudiziaria ha avuto tregue, “armistizi”, paci. Entrambe, sembra, in concomitanza delladeassolutizzazione, della relativizzazione dei “comandi supremi”, (quindi)della decrescita delle sudditanze, (sesi vuole) della crescita delle“democrazie”.
10 E tregue pause armistizi paci, nella inimicizia giudiziaria, hanno assunto forma di Grazie, Indulti (estinzioni dei pene ) Amnistie, Remissioni (didenunce o querele),. Prescrizioni dei reati (appunto).
11 Tutte modernamente, nel diritto italiano, definite fattori diestinzione dei reati ( o delle pene).Tutte mezzi di interruzione o di mitigazione della inimicizia giudiziaria – che hanno anche inteso marcare (talvolta ostentatamente ) occasionali beneficii sovrani ( Amnistie o Grazie),piuttosto che sottosistemi interruttori o mitigatori (come lasospensione condizionale della pena, o il perdono giudiziale , e ) come la prescrizione!
Quindi
12. La “prescrizione dei reati” ha voluto assegnare un termine (temporale) alla inimicizia giudiziaria, sia pure calibrato sulla reità del soggetto avversato.
13. Percio la prescrizione, funzione di modificazione progressiva del suesposto fondamento culturale del diritto penale, va tutt’altro che rimossa, quale causa di diseducazione delcondannando. Va all’opposto mantenuta quale fattore di rieducazione del condannante.
14. D’altronde, non pregiudicando alcun diritto alla riparazione del danno della vittima (oggi, peraltro, è crescente il numero dei reati senza vittima: droga etc.); sempre esercitabile nella giustizia civile.

pietro diaz

Questa voce è stata pubblicata in frammenti, Prima Pagina. Contrassegna il permalink.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.