CAPRISTO PROCURATORE A TARANTO, ARCELOR MITTAL, “ ILVA”…


Nel corso delle indagini per l’incendio del celebre teatro Petruzzelli in Bari, la sorte di un accusato sta nel verbo di un testimone.
Che tuttavia è morente.
Lo interroga un magistrato, che non riesce ad avere risposta ne’ orale ne’ scritta.

1.Oralità o scrittura e lingua (alfabetica) italiana, della risposta, sono forme intuitivamente immancabili della “dichiarazione” del testimone.
Esse comunque si traggono dalla procedura, per la quale. gli atti del processo hanno lingua italiana (art 109).
E per la quale (argomentativamente), ove il teste sia sordo la domanda gli e’ rivolta per scritto e la risposta e’ data oralmente . Ove il teste sia muto, la domanda gli e’ rivolta oralmente e la risposta e’ data per scritto (art 119).

1.1 Perciò, la dichiarazione del testimone espressa in altre forme e’ proceduralmente inefficiente.

1.2 Peraltro, sempre secondo la procedura, ove il testimone (quello del caso è morente) sia incapace (fisiopsichicamente) di emettere una dichiarazione, e’ vietato avviarne l’audizione (art 196).

MA IN DISPREGIO DI CIO’

2. Quel magistrato ne avvia l’audizione, e constatata l’inacquisibilità di una dichiarazione orale o scritta in lingua alfabetica, anziché desistere, si intrattiene col testimone, ed affermando di avere percepito, mentre incidentalmente nomina l’accusato, un’assenziente “occhiata” del moribondo, la mette a verbale ….

2.1 Poi aggrava il dispregio, giacchè, se egli solo avrebbe percepito l’”occhiata” ed egli solo ne sarebbe stato testimone, egli indossa la doppia veste di procuratore-testimone, contro il (drastico) divieto di cui all’ art. 197 cpp..

E DOPO CIO’

3. Con un’accusa siffatta e siccomposta, porterà a giudizio l’accusato, e, da un giudice verosimilmente consono, ne otterrà condanna. Va comunque aggiunto che, il malcapitato, sarà assolto in appello!

IL NOME DI QUEL MAGISTRATO?

Capristo.

4. Il quale nondimeno, per quanto se ne sa, potrebbe essere omonimo del procuratore a Taranto che ( a come riferiscono le prime cronache), su Arcelor Mittal, ha concepito (oltre altro):

che nell’uso dei “mezzi produzione” industriali (forni, materie prime) la società avrebbe compiuto ( o sarebbe per compiere, con l’annunciato spegnimento dei forni) “distruzione” di essi. La condotta vietata dall’art 499 del codice penale, con la quale il suo artefice politico, B.Mussolini, si propose di tenere a bada, niente di meno, i sabotaggi (ostili al regime) propriamente clastici, devastatori, demolitori!

Neppure immaginabili in specie.

Anche perché “distruzione” ha nozione penale specifica, non ravvisabile in condotte prossime (di menomazione deterioramento trasformazione mutamento di destinazione, semplice danneggiamento etc).

E per ciò invariabilmente contiene sabotaggio.

QUINDI

5. Per quanto visto, è verosimile che Arcelor Mitta speri vivamente che il Capristo che la persegue, sia solo omonimo di quello del “caso Petruzzelli”.

5.1 E che l’addebito di “distruzione” rivoltole non sia preavviso simbolico della sorte che la attende.

Ma anche “Ilva”, a ben vedere socioeconomicamente, è verosimile che speri altrettanto ….

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