SALVINI E LA LEGGE NAZIONALE INTERNAZIONALE SOVRANAZIONALE

SALVINI E LA LEGGE NAZIONALE INTERNAZIONALE SOVRANAZIONALE

1. La Convenzione di Montego Bay sui “diritti del mare” (formatasi dopo una serie di Conferenze delle Nazioni Unite cominciata nel 1973, aperta alla firma a Montego Bay, Giamaica il 10 dicembre 1982 ed entrata in vigore in Italia il 16 novembre 1994: dunque diritto umanitario storico) prescrive agli Stati di imporre ai comandanti delle navi battenti la rispettiva bandiera di soccorrere, incondizionatamente, chiunque sia trovato in mare in pericolo di vita, ovviamente anche ai comandanti delle navi (militari civili mercantili) battenti bandiera italiana.
Per ciò ogni comandante di ogni nave di ogni bandiera è obbligato al l soccorso del pericolante in mare.
1.1 Ancor più e prima la Convenzione di Amburgo (Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, nota anche come: SAR, search and rescue, firmata ad Amburgo il 27 aprile 1979 ed entrata in vigore il 22 giugno 1985, elaborata dall’Organizzazione Marittima Internazionale –IMO- per la sicurezza della navigazione: dunque diritto umanitario storico), impone incondizionatamente la ricerca di chi pericoli in mare, in vista del soccorso: ad accrescere l’efficienza della azione prevista dalla Convenzione, l’IMO, in collaborazione con l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO), ha predisposto il Manuale internazionale di ricerca e soccorso aero-marittimo, noto come Manuale IAMSAR (International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual). In Italia espleta le funzioni SAR in mare il Corpo delle capitanerie di porto, uno dei corpi specialistici della Marina Militare italiana che svolge compiti relativi agli usi civili del mare con funzioni amministrative, di polizia giudiziaria e di Guardia Costiera.
1.1.1. Altrettanto impone la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, 1960 (Conclusa a Londra il 17 giugno 1960 Approvata dall’Assemblea federale il 1° dicembre 1965: dunque diritto umanitario storico). SOLAS (Safety of Life at Sea: vigente per l’Italia 6 giu. 2016) Cap.V, Sicurezza della navigazione. Regola 15, 16.
1.2 Per ciò ogni comandante di navigazione marittima e aerea è incondizionatamente obbligato a ricerca e soccorso dei pericolanti in mare.
1.3 La Convenzione di Amburgo, all’uopo, prescrive agli Stati con zona costiera di organizzare Sar; a tal fine la Conferenza di IMO, si diceva (Valencia 1997) ha suddiviso il Mare Mediterraneo tra i paesi costieri. L’area Italiana è un quinto d’esso (500mila KMQ) -In tale quadro dinamico, il governo Maltese si avvale della cooperazione dell’Italia per il pattugliamento della propria immensa zona (se non risponde la SAR maltese interviene quella italiana). Mentre Libia e Tunisia, che hanno ratificato la Convenzione di Amburgo, non hanno dichiarato quale sia la loro area Sar. lasciando sguarnita quella del mar libico confinante con le acque territoriali libiche (li’ di fatto opera l’Italia). IMRCCN (centro italiano di coordinamento del soccorso marittimo) mantiene i contatti con gli altri centri per la cooperazione internazionale-.
1.4 Questa, dunque, la trama strategica, storica e inderogabile, del diritto umanitario della ricerca e del soccorso dei pericolanti in mare.
2. Quanto ai loro approdi dopo i soccorsi:
2.1 ne è imposta la conduzione in Place of safety (porto sicuro): luogo ove siano possibili  assistenza e cura e inoltro di domande di protezione internazionale, e ove non siano possibili persecuzioni e torture – in proposito, UNHCR (Agenzia Onu per i rifugiati) e ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sulla immigrazione), ritengono che la Libia non sia Place of safety, anche perché non ha ratificato la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati ne’ le principali Convenzioni in materia di diritti umani, e perché numerosi sono i rapporti che denunciano gravi violazioni dei diritti umani-. La sua individuazione spetta alla SAR, salvo che si sia in acque territoriali, dove spetta allo Stato costiero.
2.2 L’accesso al porto sicuro a chi abbia effettuato ricerca e soccorso in mare non può essere impedito. Per quanto sopra visto, e perché, inoltre, sarebbe contrario agli artt. 2 (“il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge”) e 3 (“nessuno può essere sottoposto ……a trattamenti inumani o degradanti”) della CEDU (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata ed esecutiva in Italia il 4 agosto dal 1955). L’impedimento aprioristico generalizzato, d’altro canto, sarebbe contrario all’art. 4 del Protocollo n 4 della CEDU (Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate).
2.2.1 Sarebbe contrario anche alla Convenzione di Ginevra del 1951 (Convenzione sullo statuto dei rifugiati conclusa a Ginevra il 28 luglio 1951: dunque diritto umanitario storico, questo e quello), se i territori ove gli stranieri respinti tornerebbero o andrebbero non garantiscano incolumità o diritto di asilo.
3. D’altro canto la Convenzione di Montego Bay (su richiamata) all’art 19 stabilisce che il passaggio nelle acque territoriali può essere impedito solo se “arreca ‎pregiudizio alla pace al buon ordine e alla sicurezza dello stato costiero” (non è impedibile “il passaggio inoffensivo”). Il Codice della Navigazione (R.D. n.327/ 1942), all’art 83 permette al ministero dei trasporti di vietare transito e sosta di navi mercantili nel mare territoriale per motivi di ordine pubblico.
4. Quanto al diritto interno della materia:
4.1 l’art. 1158 del Codice della Navigazione cit. (Omissione di assistenza a navi o persone in pericolo): incrimina il comandante di nave, di galleggiante o di aeromobile nazionale o straniero, che ometta di prestare assistenza ovvero di tentare il salvataggio nei casi in cui ne ha l’obbligo a norma del presente codice…
4.2 Non solo, l’art 1113 di quel codice (Omissione di soccorso) incrimina anche Chiunque, nelle condizioni previste negli articoli 70, 107, 726, richiesto dall’autorità competente, omette di cooperare con i mezzi dei quali dispone al soccorso di una nave, di un galleggiante, di un aeromobile o di una persona in pericolo….Incrimina cioè chiunque, non solo un comandante di nave…, richiesto di cooperare al soccorso, ometta di farlo.
4.2.1 E l’azione del soccorso è talmente concatenata che, per art. 70 del Codice (Impiego di navi per il soccorso), …….l’autorità marittima o, in mancanza, quella comunale possono ordinare che le navi che si trovano nel porto o nelle vicinanze siano messe a loro disposizione con i relativi equipaggi…….Per: Art. 107 (Servizi per l’ordine e la sicurezza del porto). Oltre che nei casi previsti nell’articolo 70, i rimorchiatori devono esser messi a disposizione delle autorità portuali che lo richiedano per qualsiasi servizio necessario all’ordine e alla sicurezza del porto.
5. Ebbene, su tanto diritto umanitario storico e universale per la protezione della vita umana in mare, con la repentinità la imprevedibilità la incontenibilità di una forza pregiuridica premorale presociale precivile è piombato “Salvini”. E non nella veste (finora convintamente e persuasivamente indossata) di chicchessia, ignaro della storia del diritto come del diritto storico come dei diritti della storia; ma nella veste di chi, munitosi “democraticamente” di potere di imperio militare sopra le leggi, si è posto a devastarlo.

SALVINI E LA LEGGE PENALE

6. Tre motovedette della guardia costiera partite da Lampedusa avevano prestato i primi soccorsi in acque internazionali a migranti in pericolo. Esse avrebbero dovuto condurli in un “porto sicuro” delle acque circostanti, su direttive di MRCC, sotto il controllo di Themis e di Frontex; in adempimento delle Convenzioni internazionali come da Regolamento UE n FDF del 2014M. Senonchè le tre motovedette hanno trasferito i soccorsi su Nave Aquarius della ONG SOS mediterranee; e, ciò fatto, su ordine di Salvini, alla Nave Aquarius è stato negato lo sbarco in qualunque porto italiano. La nave è rimasta a lungo in blocco e si è mossa dopo l’offerta di approdo nel porto spagnolo di Valencia rivoltale dal presidente del nuovo governo, il PSOE Sanchez. Ha risalito il mare fino a Bocche di Bonifacio poi ha virato ed è discesa verso Valencia. Lì dopo lungo travaglio è approdata (le traversie e peripezie delle ONG causate dalle autorità politiche italiane genererebbero vasto commento. Qui basti notare che, senza il monopolio statale della azione “umanitaria”, nella gestione dei migranti, sarebbe a rischio quello della azione antiumanitaria, della quale la prima sia, come in effetti è in Italia, paravento o palliativo – anche ad evitare che l’attività pubblica antiumanitaria sia posta sotto accusa e smascherata dalla attività privata umanitaria -. Ciò benché la acquisizione del primo dal detentore del secondo sia contraria all’universale diritto salvavite in mare, al quale chiunque, non solo le guardie costiere e i loro comandi militari e politici, è obbligato).
Orbene
7. Se per art 10 della Costituzione della Repubblica l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Se la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali (lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della repubblica, secondo le condizioni stabilite dalle leggi).
Se l’ordine di Salvini (coattivo anche perché militarizzabile) fu indirizzato a costringere una costituzione internazionalistica, universalistica e xenofilica (amica allo straniero) a divenire nazionalistica individualistica e xenomiseica (nemica allo straniero: più precisamente che xenofobica -timorosa dello straniero- , giacché costui, se temuto, assai più è odiato..):
potrebbe in ciò ravvisarsi un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato, un attentato alla Costituzione dello Stato, il delitto previsto dall’art 283 del codice penale ?
7.1 Se quell’ordine ha imposto alla nave carica di migranti il blocco in mare aperto, poi una lunga navigazione fino al porto di Valencia, contro l’ordinamento giuridico italiano conforme al diritto internazionale, contro la condizione giuridica dello straniero, contro la Costituzione della repubblica garante d’essi:
potrebbe ravvisarsi il delitto di sequestro di persone a scopo di eversione dell’ordine democratico (l’ordine giuridicamente strutturato ora indicato), previsto dall’art 280 bis cp?
7.2 Se quell’ordine è stato indirizzato alla estorsione della omissione dell’attracco nei porti italiani benché spettante per diritto, o alla estorsione dell’attracco in porti non italiani benché non dovuti:
potrebbe ravvisarsi il delitto di sequestro di persone a scopo di estorsione, previsto dall’art 629 cp?
7.3 Se quell’ordine ha imposto immani sofferenze fisiche e morali (mentali) ad una popolazione di oltre seicento persone, oltre che il delitto di lesioni e di maltrattamenti plurimi e aggravati previsti dagli artt 582, 572 cp:
potrebbe ravvisarsi il delitto di tortura previsto dall’art. 613 bis cp: il pubblico ufficiale che con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti la funzione, agendo con crudeltà cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia potestà vigilanza controllo cura o assistenza …e lo faccia con più condotte comportanti un trattamento disumano o degradante per la dignità della persona?
7.4 D’altronde, e comunque, non sarebbe stato commesso il delitto di cui all’art. 1158 del Codice della Navigazione cit. Omissione di assistenza a navi o persone in pericolo (sopra sub 4.1)?:
7.5 e l’insieme dei delitti ha una sintesi, nella Legge 25 Giugno 1993 n. 205 (detta Mancino) che all’art. 4 punisce “chi pubblicamente esalta….le finalità antidemocratiche (del fascismo) e idee o metodi razzisti….. “.
Dunque:
Salvini al di sopra del diritto umanitario è anche al di sopra del diritto penale?
I quesiti non sono semplici, ad essi andrebbe data risposta.
Pietro Diaz

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