Bergoglio contro pene perpetue e lunghe

Nulla è più scomodo e rivoluzionario della verità. Lo sapeva bene Erasmo da Rotterdam, il quale notava come i Principi del suo tempo preferissero la compagnia degli adulatori e dei buffoni a quella dei filosofi, appunto perché soltanto questi avevano il coraggio di dir loro la verità. Oggi,  Papa Francesco è fra i pochi che ha questo coraggio, anche a costo di apparire contro corrente, contro lo spirito del tempo.
Ne ha dato ultima prova, ieri l’altro, scrivendo alla commissione internazionale contro la pena di morte, di essere contrario non solo alla pena capitale, ma anche all’ergastolo e ad ogni pena che sia talmente lunga, come l’ergastolo, da divenire una pena di morte occulta. Qui il Papa non si limita a ribadire la condanna per la pena di morte, ma ne aggiunge una ulteriore a carico di una pena che sia eccessivamente lunga: e dunque non solo l’ergastolo, cioè il carcere a vita, ma anche una pena troppo protratta nel tempo in relazione alle condizioni concrete del soggetto di cui di volta in volta si tratti.
Dietro questa inequivoca presa di posizione del Pontefice, che si pone del resto sulla medesima linea di insegnamento dei suoi predecessori, c’è un intero universo di significati sull’uomo e sulla società che chiede di essere preso in seria considerazione. Innanzitutto, si trova la riaffermazione del primato assoluto dell’essere umano sullo Stato o su qualsiasi altra organizzazione sociale. Prima viene l’uomo concreto, il singolo, sulla irripetibilità del quale tanto insisteva Kierkegaard: dopo, soltanto dopo viene il resto. Ne viene il rifiuto dell’onnipotenza, dell’onniscienza, dell’onnipresenza dello Stato: ed invece l’accoglienza delle ragioni profonde dello Stato di diritto, il quale, se è davvero tale, non può che ripudiare la pena di morte e i suoi occulti equipollenti.
Altro aspetto di non secondaria importanza è la relativizzazione di ogni possibile giudizio sull’uomo e sui suoi comportamenti. Nessun giudizio umano, fosse anche il più perfetto e sagace, potrà mai davvero comprendere ed esaurire in modo completo e definitivo la verità di un essere umano: ciascuno di noi infatti è molto di più e di diverso rispetto ad ogni singolo atto che compie lungo la strada della vita.
Nessun atto, considerato nella sua puntualità temporale, è in grado di contenere ed esprimere la totalità della personalità del suo autore: nessuno di noi può cioè essere ricondotto in modo assoluto e sena residui al suo singolo comportamento. Ecco dunque, fra l’altro, una profonda ragione per ripudiare quelle pene: perché esse, non cogliendo la complessa infinità della persona umana, ne assolutizzano un singolo atto a partire dal quale pretendono di cogliere il tutto e di giudicarlo.
Mai fu commesso errore più grande, mai pene furono più antiumane e perciò da escludere categoricamente dal novero di quelle irrogabili dallo Stato di diritto, che veda al centro la persona umana.Questo ripudio espresso con forza dal Papa non riguarda soltanto la pena di morte, ma anche l’ergastolo: e fin qui, come dire, ci sta. Molti ed articolati sono infatti oggi i movimenti favorevoli all’abolizione dell’ergastolo. Ma il Papa si spinge oltre, fino a stigmatizzare ogni pena che, per eccessiva lunghezza, di fatto si trasformi in una pena di morte occulta e tuttavia di fatto inflitta al condannato.
Fino ad oggi non mi risulta che ciò sia stato proclamato con altrettanta chiarezza e forza. Il Papa ci vuol dire che condannare, per esempio a trent’anni di reclusione, un sessantenne, spesso equivale di fatto a decretarne la morte in stato di detenzione. Insomma, la durata della pena , se rettamente considerata secondo giustizia, andrebbe calibrata non solo – come si fa da sempre – sulla gravità del reato commesso, ma anche tenendo conto della situazione reale di vita del condannato, della sua età, della sua condizione.
Tenere presenti questi dati non significa cedere al crimine, ma soltanto cercare di mantenere la pena nel solco della giustizia, senza farla deviare verso le pericolose sponde dell’iniquità. Insomma, nessuna pena detentiva è legittimata a spegnere definitivamente e fin da principio la speranza di una vita umana, per quanto il reo possa apparire crudele e colpevole di efferati delitti. Perchè, se anche questo spietato delinquente, che all’opinione pubblica più ottusa appare meritevole di morte, avesse dimenticato – in forza della sua efferatezza – di essere un uomo, nessuno di noi ha il diritto di fare altrettanto: nessuno di noi ha il diritto di dimenticare che dietro ogni condannato, anche per truci delitti, si cela il volto di un essere umano. Cioè di uno di noi.
 
http://ilgarantista.it/2015/03/23/perche-bergoglio-e-anche-contro-lergastolo/
 

Eppure, la Costituzione della Repubblica Italiana, somministrante diritto allo Stato (il quale, quindi, sarebbe “stato di diritto” nella misura in cui lo adempisse, ed in materia è totalmente inadempiente: vd dopo), il Verbo costituzionale, va ben oltre quello papale.
Di fatti:

esso, prevedendo la “pena” (e la “puni(zione)”) del reo di “reato” (artt. 25, 27), non la rappresenta come “detentiva”, tanto meno come incarcerativa, ancor meno come “cellulare” e per nulla come “loculare” (quella ex art 41 bis L. 354/’75); e nemmeno come duratura, e ancora meno come perpetua…
anzi, di siffatti caratteri della “pena” – che, quindi, soltanto la legge inferiore gerarchicamente (e culturalmente) a quella costituzionale, ha impresso (e più incisivamente, oggi, della tradizione anche monarconazifascista) – quel Verbo ne pretende(rebbe), oltre il bando, l’incriminazione:
“ è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà” (art 13.3; notisi: “restrizioni”, per nulla implicanti incarcerazione, tanto meno “sepoltura del vivo”…);
…ed una sola volta, la Costituzione emette la parola “carcer(e)”, allorchè, volendo agire da, o come, legge ordinaria –cioè non costituzionale- (per porre fine, (in)sorgendo, a carcerazioni preventive sine die), mette mano a queste (con l’art. 13.4 ).
Ed anzi se, nella connotazione (de jure condendo) della “pena”, si mobilitasse l’insieme delle disposizioni costituzionali, (ad esempio) quelle dei Principi Fondamentali (artt 2 ss), dei Diritti Dei Cittadini” (art 13 ss, 29 ss, 35 ss), la connotazione attuale, confezionata e insediata e somministrata dai tre Poteri (“contingentemente” uniti) dello Stato (diretti dal “Giudiziario”), non potrebbe apparire più eversiva, dell’Ordine Costituzionale.
Laddove, il verbo papale, indubbiamente umanizzante (ma nemmeno “civilizzante”), la pena incarcerativa la suppone, la implica, la conferma, tutta (“riformisticamente”, d’altronde).
Pietro Diaz

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