L’ultima di Calderoli, secondo la legge penale…

1.1. addì 14 Luglio 2013, dal palco della festa della Lega Nord di Treviglio, in provincia di Bergamo,il senatore del partito della Lega Nord (il più attivo, tra alcuni partiti italiani, nella lotta, legislativa e di polizia, alla immigrazione nel Paese, soprattutto quella “di colore”), Calderoli Roberto (nato a Bergamo addì 18.04.1956) tiene comizio;

1.2. nel corso d’esso, esclamerebbe (secondo plurime cronache dei “media”), all’indirizzo di un Ministro del Governo della Repubblica (originario del Congo) “Quando vedo la Kyenge non posso non pensare ad un orango” ; “Amo gli animali, orsi e lupi comè noto ma quando vedo le immagini della Kyenge non posso non pensare, anche se non dico che lo sia, alle sembianze di orango” ; “La Kyenge fa bene a fare il ministro, ma forse lo dovrebbe fare nel suo Paese. È anche lei a far sognare lAmerica a tanti clandestini che arrivano qui” (così, ad es., su Il Fatto Quotidiano, del 14.07.2013, come in molti altri quotidiani nazionali);

1.3 ora, siffatta esclamazione, parrebbe “diffonde(re) idee fondate sulla superiorità e sull’odio razziale o etnico…”, nella indicazione che dà (il reato di cui al) l’art 1.1 A) della legge 25 giugno 1993 n 205 (si tralascia, qui, di rilevare se, quel comizio, nel substrato sociopolitico e culturale da cui origina e per cui ha agito, abbia i segni del reato di cui all’art 2 (s.l.) B) di “organizzazion(e), associazion(e), moviment(o) grupp(o), avente fra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici…”) ;

2. la esclamazione, peraltro, emessa da un senatore della repubblica, vicepresidente del Senato, è, soggettivamente ed oggettivamente, riferibile a questa Assemblea legislativa;

2.1 e già per la sua particolarità culturale ed estetica, del tutto incongrua ad essa, parrebbe vilipenderLa;

2.2 parrebbe, comunque, senz’altro farlo, quando, ad essa, sia (soggettivamente ed oggettivamente), riferibile “diff(usione) di idee fondate sulla superiorità e sull’odio razziale o etnico”( della quale potrebbe, perfino, essere chiamata a rispondere giuridicamente);

3. conseguentemente, non sarebbe inopportuno indagare se, la esclamazione suddetta:

3.1 (per quanto sub 1.3) integri il reato di “discriminazione razziale”di cui all’art 1 a) della legge 25 giugno 1993 n 205;

3.2 (per quanto sub 2.1, 2.2) integri il reato di vilipendio di Assemblea legislativa previsto dall’art 290 cp;

3.3 (per le stesse ragioni) integri, inoltre, il reato di vilipendio della nazione italiana (che, in quella Assemblea, ha parte delle sue istituzioni), previsto dall’art 291 cp;

Associazione Giustizia Repubblicana

per un partito della critica della politica penale

Pietro Diaz

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